Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 412/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 412/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in Battipaglia (SA), n.12, presso lo studio dell'avv. Marco Di Feo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di scioglimento Parte_1 Parte_2 del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio civile nel Comune di Campagna (SA) in data 27 marzo 2011 e che dalla loro unione erano nati quattro figli, (06.10.2007), (20.11.2008), (21.06.2011) ed Per_1 Per_2 Per_3
(06.06. Per_4 nto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, omologato con decreto n. cronol. 5368/2018 del 05.07.2018, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- Assegnare la casa coniugale sita in Eboli (Sa) al Viale Tavoliello n.87 int.2, alla sig.
, già di proprietà della sua famiglia di origine, ove vivrà con i figli;
Parte_2
, e verranno affidati congiuntamente alla Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 madre ed al padre con residenza privilegiata presso la madre, con piena libertà di diritto di visita da parte del padre;
- I tempi di residenza presso il padre saranno stabiliti di comune accordo tra i genitori e, in mancanza di accordo, viene stabilito che i minori resteranno con il padre dalle 16,30 alle 22,00 del mercoledì, compatibilmente con le esigenze di studio;
a settimane alterne dalle 08:00 del sabato alle 22:00 della domenica;
il periodo Pasquale lo trascorreranno il primo anno con la madre e l'anno successivo con il padre, e così sempre, alternativamente;
le festività natalizie dal giorno 22 al 29 dicembre, le trascorreranno col padre, e le festività di fine anno, dal 30 dicembre al 07 gennaio, le trascorreranno con la madre e, viceversa, e così alternativamente per gli anni successivi. Nel periodo feriale, precisamente dalla chiusura della scuola sino alla riapertura (giugno/settembre) i figli potranno trascorrere con il padre, 15 (quindici) giorni consecutivi, corrispondenti al suo periodo di ferie, comprensivi anche delle notti, e comunque, anche per periodi più brevi, compatibilmente agli impegni lavorativi del padre;
- Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, acquisti vari, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori;
- Il sig. erserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno Pt_1 mensil 700,00 (settecento/00) da versare entro il giorno 10 di ogni mese, trattenendo per sé la metà dell'assegno unico ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021;
- Il sig. inoltre, si farà carico di versare alla sig.ra la somma di Pt_1 Parte_2
€ 100, nto/00) mensile per le spese per l'asilo d per i mesi di Per_4 frequentazione del nido;
- Il sig. i impegna altresì a corrispondere quanto necessario e occorrente per i Pt_1 figli m i per le attività scolastiche e per le attività ludiche al 50% con la sig.ra
e a quanto si dovesse rendere necessario per ogni eventuale prestazione medica Pt_2 iguardi dei figli, ivi comprese visite specialistiche e acquisto farmaci. I coniugi previo accordo affronteranno qualsiasi spesa straordinaria che si dovesse rendere necessaria per i figli al 50%;
- I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non pretendere nulla reciprocamente per il proprio mantenimento Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27 marzo 2011 nel Comune di Campagna (SA) tra , nato ad [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nata ad [...] il [...], CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. a ro Atti Matrimonio del Comune di CodiceFiscale_2
Ca 1, Atto n. 4, Parte I, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi