Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 02/04/2025, RGC n. 1219/2018 dinanzi la dott.ssa ES LI sono comparsi:
L'avv. SCORZA GENNARO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GRAZIANO MARCO per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. ARCANGELO VINCENZO per delega dell'avv. MINUTOLI MARTIRANO
MARIA GRAZIA parte terzo chiamato, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa ; Persona_1
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ES LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1219 del R.G. 2018 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Scorza e CP_1 C.F._1
nel cui studio in Rossano Scalo alla Via Silvestro De Franchis, n. 17, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: rappresentato e difeso Controparte_2 P.VA_1
dall'avv. Marco Graziano e nel cui studio in Rossano alla Via dei Bizantini - Pal. Raggio di Sole –
elettivamente domicilia;
- convenuto -
nonché
(P. VA ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.VA_2
dall'avv. Maria Grazia Minutoli Martirano e nel cui studio in Cosenza alla Via Sabotino, n. 45,
elettivamente domicilia;
-terzo chiamato -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 02.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, – nella qualità di proprietario di un CP_1
appartamento sito al piano terra del sito in Via Villaggio Santa Controparte_2
Chiara, n. 1 di Rossano – evocava in giudizio il convenuto in epigrafe identificato CP_2
assumendo che “…l'appartamento era stato oggetto di reflusso acqua lurida e liquami maleodoranti proveniente
dalle fogne, dovuti, con molta probabilità, all'inerzia della tubazione fognaria condominiale. Tali episodi ripetutisi nel
tempo….nei giorni 26 – 27 dicembre 2016 hanno raggiunto culmine della loro frequenza ed intensità. …l'0appartamento
è stato interessato da un vero e proprio allagamento dovuto ai rigurgiti degli scarichi fognari…”
Lamentava, dunque, che tale situazione aveva arrecato ingenti danni materiali all'unità abitativa in questione per un importo di euro 20.000,00 e che - a causa del grave stato di insalubrità dei luoghi richiedeva la risarcibilità del danno pari ad euro 6.000,00.
Concludeva, dunque, invocando l'integrale ristoro dei danni patiti, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.07.2018, si costituiva in giudizio il , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2
il quale preliminarmente chiedeva la chiamata in casa del terzo RA AS.ni per essere dalla stessa manlevata. Nel merito impugnava le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e ne chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio il terzo chiamato RA AS.ni la quale preliminarmente eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa non rientrando il danno nel contratto di assicurazione stipulato. Nel merito contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto sia con riferimento all'an che al quantum e ne chiedeva l'integrale rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale e CTU tecnica.
All'udienza del 02.04.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai,
assenti.
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La domanda formulata dall'attore è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
1. La fattispecie prospettata concreta l'ipotesi di una responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051
cc non potendosi contestare che le condutture fognarie nella parte in cui insistono nella proprietà
ricadente nell'ambito siano parte necessaria condominiale e quindi soggiacciano alla CP_4
custodia del che è tenuto alla manutenzione ordinaria che ne consenta l'ordinario utilizzo. CP_2
Incombe nella fattispecie indicata al danneggiato la sola prova del rapporto di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso dalla stessa cagionato, incombe per contro al danneggiante la prova del fortuito o della forza maggiore al fine della liberazione dalla responsabilità. Correttamente,
dunque, la responsabilità è stata inquadrata dall'attore nel paradigma dell'art. 2051 c.c.. Si tratta di una responsabilità che ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
1.1. L'espletata CTU, le cui conclusioni vengono poste a fondamento della decisione e fatte proprio da questo giudicante in quanto immune da vizi logici ha precisato che “….La condotta di scarico condominiale delle acque reflue, interessata dalla rottura, è quella in cui confluiscono i servizi igienici posti sul prospetto
Ovest del fabbricato. Precisamente la condotta di scarico presenta uno sviluppo in verticale per l'altezza compresa tra
il solaio del settimo piano e il soffitto del piano seminterrato, poi proseguire lungo un tratto suborizzontale in
corrispondenza del soffitto del piano seminterrato attraversando il locale del Sign. per poi confluire in un Pt_1
pozzetto d'ispezione posto sul marciapiede alla base del fabbricato. Da tale pozzetto si dirama un ulteriore tratto sub-
orizzontale interrato che confluisce nel pozzetto della condotta pubblica comunale. E' proprio il danneggiamento di tale
utile tratto, come evincibile dai documenti presenti nel fascicolo, che ha determinato il verificarsi del fenomeno
infiltrativo….”.
Ed ancora “….la provenienza del fenomeno infiltrativo è dovuto all'occlusione-rottura della condotta di scarico
condominiale. Infatti è verosimile che un'occlusione di un tratto a valle nella condotta di scarico condominiale determina
un rigurgito di liquame dagli scarichi presenti negli immobili posti ai piani più bassi dello stabile. Nel caso specifico il
rigurgito ha determinato la fuoriuscita di liquame dalle giunzioni del tratto di condotta che attraversa il locale del Sign.re
e dai servizi igienici dell'immobile limitrofo che è quello dell'attore….”. Pt_1
1.2. Passando poi alla quantificazione del danno il CTU ha affermato che“….Dall'attenta analisi degli
atti contenuti nel fascicolo è emerso che al fine di ripristinare la funzionalità dell'impianto di scarico condominiale, dopo
il verificarsi dell'evento, si è provveduto alla sostituzione della condotta soggetta a rottura. Invece per quanto riguarda
la valutazione dei lavori necessari per ripristinare la status quo ante nell' u.i. dell'attore, la sottoscritta ha ritenuto
opportuno prendere in considerazione la documentazione fotografica allegata al fascicolo e confrontarla con lo stato
attualmente presente in loco. Dal confronto è emerso che i servizi igienici sono stati soggetti a lavori di ristrutturazione.
Inoltre anche gli ambienti limitrofi ai servizi igienici, interessati dal liquame, sono stati rinnovati. Nello specifico sono
stati sostituiti i battiscopa del corridoio posto nelle immediate vicinanze dei bagni e nella stanza attualmente adibita a
cucina, sono state sostituite le porte degli ambienti interessati dal liquame e inoltre il paramento murario del corridoio
e della cucina risultano tinteggiati con nuova colorazione. Gli interventi che sono stati realizzati, secondo la scrivente,
sono ammissibili e necessari al fine di ripristinare la corretta funzionalità degli impianti e restituire igiene e decoro dopo
il verificarsi di un evento di tale entità….”.
Il CTU ha anche rilevato che “…In merito alle altre doglianze lamentate in fase di sopralluogo, dalla coniuge
dell'attore, rappresentate dalla perdita di mobilio, biancheria, suppellettili, ecc..; la sottoscritta non trovando riscontro
nei documenti di causa non ha elementi utili per la loro valutazione…”. L'ausiliario del Giudice ha poi concluso “….La sottoscritta sulla base delle considerazioni anzidette procede
alla descrizione analitica degli interventi che sono stati necessari per ripristinare lo stato dei luoghi e alla loro
quantificazione.
Descrizione e quantificazione dei lavori per il ripristino della funzionalità della colonna di scarico condominiale: -
Intervento di autospurgo per eliminare il liquame presente nella condotta;
- Operazioni di ispezione del collettore
fognario orizzontale interrato al fine di individuare la rottura;
- Realizzazione di scavo a mano e/o con mezzi meccanici
per la realizzazione del nuovo collettore fognario della lunghezza pari a circa 27,00ml; - Sigillatura del condotto fognario
passante nel locale sito al piano seminterrato di proprietà del Sign.re - Fornitura e posa in opera di pozzetto Pt_1
d'ispezione in pvc sul marciapiede;
- Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC di 120,00 mm, compresiva di curve
e sigillatura di giunti;
- Realizzazione del collegamento della nuova condotta al pozzetto comunale;
- Ripristino del
marciapiede e del fondo stradale comprensivo di ogni occorrente necessario a dare il lavoro compiuto a regola d'arte;
- Trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
La quantificazione di tali lavorazioni viene effettuata mediante stima sintetica considerando un costo complessivo pari a
150,00 €/ml. Tenuto conto che il tratto sostituito si estende per una lunghezza di 27,00 ml, la spesa necessaria per
ripristinare la funzionalità della condotta condominiale ammonta a complessivi € 4.050,00.
Descrizione e quantificazione dei lavori per ripristinare lo status quo ante nell'u.i. dell'attore: - Rifacimento totale
del bagno padronale dove si è avuto il maggior riflusso di liquame: demolizione di massetto, pavimento, rivestimento,
realizzazione di nuovo tubazione di scarico e di adduzione, realizzazione di nuovo massetto, pavimento, rivestimento,
fornitura e posa di nuovi sanitari. Per tale lavorazione viene stimato un costo a corpo pari a € 3.800,00; - Ripristino
della funzionalità del bagno di servizio: rimozione e successiva sostituzione del piatto con wc, adeguamento dello scarico,
fornitura e posa in opera di wc, sovrapposizione di nuova pavimentazione. Per tale lavorazione viene stimato un costo a
corpo pari a € 600,00; - Sostituzione di 6 porte interne. Per tale lavorazione viene stimato un costo a corpo pari a €
1.200,00; - Sostituzione dei battiscopa del corridoio e della cucina. Per tale lavorazione viene stimato un costo a corpo
pari a € 200,00; - Tinteggiatura degli ambienti interessati dallo sversamento: bagni, corridoio e cucina. Per tale
lavorazione viene stimato un costo a corpo pari a € 1.200,00. La quantificazione dei lavori è stata effettuata mediante
una stima sintetica, per la valutazione sono stati considerati i prezzi attualmente vigenti sul mercato applicati da ditte
operanti in loco. Per la realizzazione degli stessi si stima un importo complessivo pari a € 7.000,00…”.
Alla luce dell'accoglimento di parte delle osservazioni pervenute dal procuratore di parte attrice il
CTU ha così concluso: “…la quantificazione dei lavori per ripristinare lo status quo ante nell'u.i. dell'attore è la
seguente: Rifacimento totale del bagno padronale 3800,00 € Ripristino della funzionalità del bagno di servizio 600,00 € Sostituzione di 6 porte interne 1200,00 € Sostituzione dei battiscopa del corridoio e del nuovo locale adibito a cucina
200,00 € Tinteggiatura degli ambienti interessati dallo sversamento 1200,00 € Sostituzione di ulteriori 4 porte interne
800,00 € Demolizione del pavimento esistente e smaltimento (bagno di servizio) 150,00 € Spesa per sostituzione divano
500,00 € TOT: 8450,00 €”.
2. La IA ha eccepito la non operatività della polizza in quanto l'oggetto della domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del Condominio ASicurato esulerebbe dal CP_1
Rischio che la RA AS.ni si è obbligata ad assicurare e garantire alla luce delle condizioni di contratto di cui alla polizza n. 6013478XE trattandosi di “danneggiamenti causati dalla fuoriuscita di acqua dell'impianto
fognario per occlusione/rigurgito…”.
L'eccezione è fondata.
Il danno è stato causato da una occlusione (cfr perizia “…la provenienza del fenomeno infiltrativo è dovuto
all'occlusione-rottura della condotta di scarico condominiale…..” pag. 8) e tale rischio non rientra nella Garanzia
Base delle condizioni Generali. Difatti l'ipotesi di “occlusione di tubazioni e condutture e trabocco o rigurgito
della rete fognaria” è prevista specificamente tra le “Garanzie Aggiuntive” operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza (cfr polizza art. 4.2 “…Ciascuna garanzia aggiuntiva è valida
solo se risulta richiamata sulla scheda di polizza mod. 30AP la lettera che la contraddistingue….”). Nella suddetta scheda c.d. Polizza Globale Fabbricati (all. fasc. condominio), con riguardo specifico alla sezione
“Danni da acqua” viene indicata unicamente la “Garanzia Base” e versato il relativo premio di €
293,10 che tra i rischi coperti sono contemplati quelli indicati all'art.
4.1.1. della Polizza (Danni
materiali e diretti - Oggetto dell'assicurazione: La Società indennizza i danni materiali e diretti
causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli
impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, gronde e pluviali,
pertinenti il fabbricato stesso, comprese le tubazioni interrate), ma non anche quelli derivanti da semplice occlusione che, diversamente, rientrano nel successivo art.
4.2 lett. C delle “Garanzie
Aggiuntive” della presente sezione, solamente se “resi operanti”, circostanza che nel caso di specie non ricorre. 3. Ciò detto, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali,
in quanto non provata. Infatti, la prova del danno non patrimoniale, per sua natura immateriale, risulta secondo la stessa Giurisprudenza di legittimità non facile. Secondo la giurisprudenza di legittimità
prevalente, il danno non deve considerarsi in re ipsa, come vorrebbe una corrente minoritaria, ma sussiste un pregnante obbligo di allegazione e prova attraverso prove testimoniali e anche documentali. Le prospettazioni di parte attrice sul punto devono ritenersi carenti già in punto deduttivo. L'attore ha prodotto una certificazione Asl dove si evince “..l'abitazione su descritta è da
ritenersi antigienica ed il permanere di tale situazione potrebbe far scattare la dichiarazione di inabilità”, senza,
tuttavia, nulla dedurre in ordine ai danni patiti rilevato altresì che la certificazione risale al 22.10.2020
ma i lavori sull'impianto fognario erano già stati eseguiti a far data 23.01.2017 (all. Controparte_5
).
[...]
Va comunque ricordato che, fondandosi la presente domanda in materia di responsabilità aquiliana,
deve escludersi la risarcibilità di un mero danno evento, presupponendo la tutela risarcitoria accordata alla parte una puntuale dimostrazione delle conseguenze dannose subite.
In definitiva, sulla base delle su esposte considerazioni, accertata la responsabilità del CP_2
convenuto, condanna lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniale in favore dell'attore nella misura di € 8.450,00, pari al costo del ripristino dell'appartamento.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna il , Controparte_2
in persona dell'amministratore p.t., al risarcimento dei danni patiti che si liquidano nella complessiva somma di € 8.450,00; 2. rigetta la domanda di manleva;
3. condanna il , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_2
spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 274,53 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. condanna il , in persona del suo l.r.p.t., alla refusione delle Controparte_2
spese processuali in favore della terza chiamata in persona del suo l.r.p.t., che liquida in CP_6
€ 2.540,00 per compensi oltre accessori come per legge e se dovuti.
5. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del Controparte_2
, in persona del suo l.r.p.t.
[...]
Così deciso in Castrovillari, 02.04.2025
Il GOP
Dott.ssa ES LI