Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 422/2024 r.g.a.n.c.
Il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 422 del R.G.N.C. del 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente AR C.F._1 domiciliato in Calvi Risorta (CE) alla Via G. Leopardi, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Maria
D'Onofrio, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Napoli alla Via dei Fiorentini, n. 61, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ferraiuolo, che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
in Napoli in data 05.04.1989 con (Atto n. 64, p. I, s. sez. D, Reg. atti di matrimonio CP_1
anno 1989); che i figli nati dalla loro unione erano maggiorenni ed economicamente indipendenti, con propri nuclei familiari;
che il Tribunale di Napoli, con decreto di omologa della separazione consensuale n. 2845/2021, resa all'esito del giudizio di cui al N.R.G. 1505/2020, aveva dichiarato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti;
che il ricorrente svolgeva l'attività di lavoro dipendente presso di Roma;
che l'intollerabilità della Controparte_2
convivenza persisteva ed i tentativi di porvi rimedio erano risultati vani;
pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza alcun obbligo di contribuzione a carico dei coniugi, essendo entrambi autosufficienti.
Disposta l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la resistente, CP_1
con comparsa di risposta depositata in data 15.03.2024, la quale esponeva di essere, da tempo, interessata da un complesso quadro patologico che la poneva in un grave stato di disabilità; in particolare, la stessa era affetta da “Leucoencefalopatia sopratentoriale con deficit posturale – motorio, disturbo delirante cronico, psicosi con disturbo d'ansia, ipertensione arteriosa, BPCO, gastroduodenopatia, spondilodiscoartrosi diffusa”; che, in virtù del complesso e gravemente limitante quadro patologico descritto, il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, con decreto n.r.g.
14642/2018 del 16/05/2019, aveva accertato che la resistente era “inabile al 100% non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita senza aiuto di accompagnatore con decorrenza dal 26/07/2017”, nonché “persona con handicap con connotazione di gravità con decorrenza dal 26.7.2017”; che, allo stato, la resistente conviveva nell'abitazione familiare in Napoli al Viale dei Pianeti, n. 23, con la figlia maggiorenne sprovvista di redditi e dedita alla cura di ella Persona_1 resistente e della propria figlia, (nata a [...] il [...]); che, considerata la non Persona_2
autosufficienza economica di il era tuttora tenuto al versamento Persona_1 Pt_1 dell'assegno di mantenimento mensile di € 200,00 che, visti i reiterati inadempimenti posti in essere dall'obbligato, venivano corrisposti dal suo datore di lavoro in virtù dell'ordine pronunciato ai sensi dell'art 156, comma VI, c.c. dal Tribunale di Napoli con ordinanza n.r.g. 904/2022 (V.G.) del
28/02/2023; che il già dipendente della a far data dall'1/07/2020, svolgeva Pt_1 CP_3
attività lavorativa di tipo subordinato, in virtù di contratto a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della;
che in virtù di tale attività lavorativa, il Controparte_4
ricorrente percepiva una retribuzione mensile di circa € 2.342,75, per 14 mensilità; che la resistente aveva, invece, quale propria unica forma di sostentamento, le esigue somme corrisposte dall' a CP_5 titolo di indennità di accompagnamento e pensione d'invalidità civile, pari ad un totale complessivo di € 865,09 mensili;
che tale somma, anche con il minimo contributo di mantenimento di € 200,00, era assolutamente insufficiente a coprire le spese minime necessarie alle esigenze di vita proprie, della figlia e della nipote con ella conviventi, cosicché la stessa si vedeva costretta a ricorrere all'aiuto degli altri figli e si vedeva concretamente negata la possibilità di avere un accompagnatore (che, invece, le competeva in virtù dell'indennità riconosciutale dall' ); che, a causa del grave quadro CP_5
patologico descritto, la resistente era altresì impossibilitata a procurarsi un'occupazione o qualsivoglia altra forma di integrazione del proprio esiguo reddito pensionistico;
che in data
26.02.2024, la resistente si era vista pignorare i risparmi che deteneva sul libretto postale ad ella intestato;
che non risultavano ancora note le origini di tale pignoramento ma che, dalle prime indagini compiute, lo stesso era dipeso da redditi del il quale, per un errore, era rimasto cointestatario Pt_1
del citato libretto postale, ove venivano unicamente accreditate le somme pensionistiche di pertinenza della che, prima dell'esordio del grave quadro patologico, risalente al 2016, e nel corso CP_1 dell'intera vita matrimoniale, durata oltre 30 anni, la resistente era stata l'unica ad occuparsi, in via esclusiva e totalizzante, alla cura della casa familiare e dei tre figli;
che ciò era avvenuto in attuazione di una precisa scelta familiare concordata con il secondo cui quest'ultimo avrebbe lavorato Pt_1
per provvedere alle necessità economiche familiari mentre la resistente avrebbe avuto un ruolo primario nella gestione delle incombenze familiari e genitoriali, mettendo da parte ogni propria aspettativa lavorativa e reddituale;
che le parti si erano separate a causa dei ripetuti tradimenti posti in essere dal il quale aveva poi abbandonato il tetto coniugale;
che ella, inizialmente Pt_1 intenzionata a richiedere l'addebito, era poi addivenuta ad una soluzione consensuale anche per mancanza di risorse;
che all'art. 3 delle condizioni di separazione omologate con decreto n.r.g.
1505/2020 del 26/03/2021 del Tribunale di Napoli le parti, in luogo di stabilire l'assegno di mantenimento che aveva originariamente richiesto la per sé medesima, avevano pattuito che CP_1
la casa familiare, oltre ad essere assegnata alla stessa, quale coniuge convivente con la figlia
[...]
le sarebbe stata data in usufrutto vita natural durante, con contestuale donazione della Per_1
nuda proprietà ai tre figli;
che tale obbligazione, nonostante il trascorrere di ben 3 anni, non era stata ancora adempiuta da parte del il quale aveva ricevuto diversi solleciti della resistente in Pt_1
merito; che il pur avendo di fatto abbandonato il tetto coniugale da data anteriore alla Pt_1
separazione, senza mai comunicare il proprio domicilio effettivo, non aveva mai cambiato la propria residenza anagrafica, nonostante l'obbligo in tale senso ai sensi all'art. 5 delle condizioni omologate;
che tale ulteriore violazione, anch'essa resa oggetto di ripetute diffide della impediva a CP_1 quest'ultima di ottenere l'attestazione ISEE (per il rilascio della quale erano necessari anche i documenti del ricorrente) e, conseguentemente, di fruire delle prestazioni che lo richiedevano, tra cui, in primis, il reddito di cittadinanza sino al 2023 e, successivamente, l' assegno di inclusione;
che la persistenza della situazione di non autosufficienza economica della figlia Persona_1 legittimava la richiesta di assegnazione della casa familiare e di corresponsione dell'assegno di mantenimento per la stessa, da quantificarsi in misura maggiore rispetto a quella pattuita in sede di separazione, anche tenuto conto della recente nascita della piccola che Persona_2
l'inadeguatezza dei mezzi economici della resistente e il consistente scarto reddituale tra i coniugi, palesemente a scapito della e dovuto a scelte familiari assunte di comune accordo e perdurate CP_1 nel corso dell'ultratrentennale vincolo matrimoniale, legittimavano la corresponsione di un assegno divorzile in favore della resistente, ciò soprattutto fino a quando sarebbe rimasta inattuata l'obbligazione di trasferimento dell'usufrutto assunta dal pertanto, chiedeva pronunciarsi Pt_1 lo scioglimento del matrimonio, nonché disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Napoli al
Viale dei Pianeti n. 23, in suo favore, con obbligo a carico del di versare, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento per la prole, un importo non inferiore ad € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi direttamente ad opera del datore di lavoro del ricorrente, ed oltre al 75%, delle spese straordinarie;
nonché porsi a carico del l'assegno Pt_1 divorzile in favore della resistente per un importo non inferiore ad € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in caso di accoglimento della precedente domanda di assegnazione della casa familiare;
ovvero, in caso di rigetto della predetta domanda di assegnazione, la diversa somma di € 500,00 mensili;
importo da versarsi direttamente ad opera del datore di lavoro del ricorrente.
All'udienza del 28.10.2024, davanti al Giudice relatore, effettuati i controlli ex art. 473 bis 21 co. 1 cpc, venivano sentite le parti, le quali, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, come da separato verbale sottoscritto in pari data, e chiedevano rinvio per la stipula dell'atto notarile in relazione alle seguenti concordate condizioni:
“1. i coniugi espressamente acconsentono allo scioglimento del loro matrimonio ed alla cessazione dei suoi effetti civili, che potrà essere pronunziata anche con sentenza non definitiva, non avendo le parti manifestato alcun contrasto al riguardo;
2. il Sig. si obbliga a: AR
- a) costituire, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 (termine essenziale), il diritto di usufrutto vitalizio in favore della Sig.ra sull'intera abitazione già adibita a casa familiare e, CP_1 precisamente, sull'unità immobiliare sita in Napoli al viale dei Pianeti n. 23, identificata al NCEU con i seguenti estremi catastali: sezione urbana SEC, foglio 6, particella 348, subalterno 19, natura
A2, consistenza 5,5 vani, indiritto Viale dei Pianeti civico n. 23, scala A, interno 9, piano 2. Il tutto comprensivo dei beni mobili presenti nel medesimo appartamento e di ogni accessorio e pertinenza della stessa unità immobiliare;
- b) pagare ed estinguere ogni debito per oneri e contributi condominiali ordinari e straordinari relativi alla medesima unità immobiliare ed afferenti al periodo sino a tutto il 05.06.2024;
3. le parti pattuiscono che la stipula dell'atto di costituzione dell'usufrutto vitalizio di cui al precedente punto 2, lettera a), dovrà avvenire a rogito del NO che sarà prescelto dalla Sig.ra
e che le relative spese notarili saranno ad esclusivo carico di quest'ultima. All'atto CP_1
della medesima stipula il Sig. dovrà consegnare al NO rogante idonea AR certificazione dell'amministrazione condominiale attestante l'integrale pagamento ed estinzione di ogni debitoria per oneri e contributi condominiali ordinari e straordinari secondo quanto previsto al precedente punto 2, lettera b);
4. le parti dichiarano che la costituzione dell'usufrutto vitalizio di cui al precedente punto 2, lettera
a), così come anche il pagamento degli oneri e contributi condominiali di cui al precedente punto 2, lettera b), saranno effettuati dal Sig. a titolo di assegno divorzile una tantum in AR favore della Sig.ra ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898 del 1970 e CP_1
costituiscono, dunque, un elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della loro crisi coniugale ed alla globale risistemazione dei loro rapporti economici. Pertanto, ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 74/1987 alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999, l'atto notarile che verrà stipulato per dare esecuzione all'accordo intervenuto, così come ogni altro atto e adempimento propedeutico e/o consequenziale, andranno esenti da qualsiasi tipo di tassazione ed imposizione fiscale e tributaria;
5. le parti dichiarano che l'esatto adempimento da parte del Sig. alle obbligazioni AR
di cui al precedente punto 2 costituisce condizione essenziale e necessaria per la trasformazione del presente procedimento in divorzio congiunto e per la conseguente reciproca rinunzia delle parti a far valere ogni diversa richiesta e pretesa avanzata nel presente procedimento, secondo quanto specificamente riportato nelle conclusioni dei rispettivi atti difensivi. All'esito del relativo adempimento, dunque, le parti compariranno nuovamente innanzi al Giudice Istruttore per far constatare l'avvenuta costituzione dell'usufrutto vitalizio in favore della Sig.ra e il CP_1
pagamento dei suindicati oneri e contributi condominiali da parte del Sig. e per AR
formulare, di conseguenza, istanza per la trasformazione del procedimento in divorzio congiunto con spese integralmente compensate tra le parti. In caso d'inadempimento da parte del Sig. AR
alle obbligazioni di cui al precedente punto 2, invece, le parti proseguiranno il giudizio,
[...] insistendo in ogni domanda e difesa già formulata nei rispettivi atti giudiziari”.
Con istanza congiunta, depositata in data 30.11.2024, le parti esponevano di aver stipulato, in data
29.11.2024 a rogito NO , in corso di registrazione, atto di costituzione del diritto Persona_3 di usufrutto vitalizio in favore della Sig.ra sull'intera abitazione già adibita a casa CP_1 familiare e, precisamente, sull'unità immobiliare sita in Napoli al viale dei Pianeti n. 23, il tutto comprensivo dei beni mobili presenti nel medesimo appartamento e di ogni accessorio e pertinenza della stessa unità immobiliare;
che nel medesimo atto notarile, il Sig. aveva AR
rinnovato il proprio impegno a pagare ed estinguere ogni debito per oneri e contributi condominiali ordinari e straordinari relativi alla medesima unità immobiliare ed afferenti al periodo sino al
5/06/2024, dichiarando di aver già assunto accordi, allo scopo, con l'Amministrazione condominiale, accollandosi ogni relativa debitoria.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 30.12.2024, le parti con note scritte depositate in data
17.12.2024, insistevano per la pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi, espressamente, acconsentono allo scioglimento del loro matrimonio ed alla cessazione dei suoi effetti civili, che potrà essere pronunciata anche con sentenza non definitiva, non avendo le parti manifestato alcun contrasto al riguardo;
2) il sig. in data 29.11.2024, con atto per Notar in Napoli, ha AR Persona_3
costituito, in favore della sig.ra il diritto di usufrutto vitalizio sull'intera abitazione CP_1
già adibita a casa familiare e, precisamente, sono unità immobiliare sita in Napoli al Viale dei
Pianeti n. 23, al NCEU, sez. urbana SEC, foglio 6, particella 348, subalterno 19, natura A2, consistenza 5, 5 vani, indirizzo Viale dei Pianeti civico n. 23, scala A, interno 9, piano 2. Il tutto comprensivo dei beni mobili presenti nel medesimo appartamento e di ogni accessorio e pertinenza della stessa unità immobiliare;
3) il sig. si impegna a pagare ed estinguere ogni debito per oneri e contributi AR
condominiali e straordinari, relativi alla medesima unità immobiliare afferenti al periodo fino a tutto il 5.6.2024;
4) la costituzione dell'usufrutto vitalizio, di cui al punto 2), nonché il pagamento degli oneri e contributi condominiali, di cui al punto 3), costituiscono assegno divorzile una tantum in favore della sig.ra , alla quale più nulla sarà dovuto;
CP_1
5) nulla sarà più dovuto dal sig. a titolo di mantenimento in favore della figlia AR
, economicamente indipendente e con un proprio nucleo familiare;
Persona_1
6) spese interamente compensate tra le parti…”
All'esito la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data della pronuncia di separazione personale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine all'accordo raggiunto tra le parti, quale risulta dalle note congiunte depositate in data
17.12.2024, ritiene il Tribunale che, poiché la concordata corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione appare equa e l'accordo non è contrario a norme imperative, lo stesso può essere posto a base della presente decisione.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli in data 05.04.1989 da AR
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...] (Atto n.
[...] CP_1
64, p. I, s. sez. D, Reg. atti di matrimonio anno 1989), alle condizioni concordate dalle parti, come allegate alle note depositate in data 17.12.2024 e sopra riportate;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
d) spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli in data 10.1.2025 in camera di consiglio.
Il giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Giulia d'Alessandro) (dott. Raffaele Sdino)