Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2026, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03767/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02073/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2023, proposto da
Emme Erre del Dott. RI Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Siciliana, Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Gimas S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022, pubblicato in GURI 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
2- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
3- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli sopra indicati, ancorché sconosciuto e/o implicito e in particolare, occorrendo:
a- dell'intesa in Conferenza Regioni e Province autonome del 14.9.2022, nonché di quella in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
b- della Circolare Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
c- dell'Accordo 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”;
d- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”
nonché per il risarcimento dei danni in forma generica o per equivalente cagionati dalla adozione degli illegittimi atti e provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa FR EL SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, azienda operante nel settore della fornitura e rivendita di dispositivi medici, ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ Sulla illegittima fissazione dei tetti di spesa. I. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, comma 1 lett. b) e comma 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78 - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di proporzionalità, lesione dei principi di correttezza e buona fede ”;
- “ Sulla illegittima fissazione in via retroattiva dei tetti di spesa per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9-ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78 - Violazione dell’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost. - Violazione dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamenti dell’UE in relazione al principio di legittimo affidamento - Violazione del principio generale di certezza del diritto, di correttezza e buona fede e dei limiti alla fissazione retroattiva dei tetti di spesa - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza ”;
- “ Sulla erroneità delle commisurazioni degli importi da restituire. III. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 68/2011 - Violazione e falsa applicazione del d.l. 78/2015 e dell'art. 3, L. n. 241/1990 e s.m.i. – Eccesso di potere per disparità di trattamento e per violazione del principio generale di trasparenza dell'attività amministrativa - Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
- “ IV. Invalidità conseguente all'illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, D.L. n. 78/2015, per violazione dell’art. 117, comma 1 Cost., in relazione all’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU e dell’art. 42 Cost. - Violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevolezza - Violazione dell’art. 41 Cost. - Violazione dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE in relazione al generale principio del legittimo affidamento - Violazione dei princìpi generali di certezza e di affidamento nei rapporti conseguenti alle procedure di affidamento dei pubblici contratti e di remuneratività delle prestazioni rese alla P.A. - Violazione degli artt. 30, 97 e 106 D. Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 1375 c.c. ”;
- “ Sulle conseguenze della illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina normativa in oggetto V. Violazione dell’art. 23 Cost. - Violazione e falsa applicazione del D.L. 78/2015. Illegittimità sia diretta che derivata ”;
- “ VI. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 81 e 97 Cost.; dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ”.
2. In vista dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha presentato documentazione relativa al pagamento delle somme nella misura ridotta di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, il quale ha disposto che “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ”.
3. Con nota depositata in data 8 febbraio 2026, parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
4. All’udienza del 13 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In considerazione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
6. La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
ZO AN, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
FR EL SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR EL SB | ZO AN |
IL SEGRETARIO