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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/10/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore dottor
LA VA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 2882/2022 RGAC del Tribunale di Reggio Calabria, assunta in decisione all'udienza del 17.09.2025, vertente tra
(CF: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivo Parte_1 C.F._1
MO e RI OP ed elettivamente domiciliati presso il proprio studio legale sito in Locri (RC), via Garibaldi, n. 324/5, come da procura in atti;
- Appellante contro
C.F./Partita IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito, come da procura in atti;
- Appellata
Esposizione dei fatti e motivazione della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il signor ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data
07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria, non notificata, con la quale ha rigettato la domanda avanzata dal signor nei confronti della società in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, perché non sufficientemente provata, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante, in punto di fatto, ha narrato che, con atto di citazione, il signor
[...] ha convenuto in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria, la Parte_1 società in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare, dichiarare e disporre con qualsiasi statuizione: 1) la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del contratto di prestito personale flessibile con rimborso rateale per violazione norme dettate in materia di trasparenza, informazione, correttezza, buona fede ed equità; 2) accertare, dichiarare e disporre priva di titolo la pretesa di € 668,02 (voci coperture assicurative, rispettivamente, di € 276,02 e di € 392,00, stante l'esistenza di oneri non richiesti;
3) accertare, dichiarare e disporre la ripetizione ex art. 2033 c.c. di qualsiasi somma corrisposta a titolo di interesse ultralegale e voci non richieste (coperture assicurative), in osservanza di quanto stabilito dal Ctp Dott.ssa nella relazione offerta in produzione;
4) disporre la cancellazione Persona_1 dei dati personali relativi alla persona dell'attore dai sistemi di informazione creditizia;
5) accertare, dichiarare e disporre il diritto al risarcimento del danno, stante l'illecita iscrizione ai sistemi di informazione creditizia, per violazione dell'immagine del Sig. condannando la covenuta Parte_1 alla somma € 1.000,00 e/o alla somma maggiore o minore secondo apposita valutazione equitativa, entro i limiti di competenza del giudice adito;
6) accertare e dichiarare la violazione da parte di
[...] delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di concessione di CP_1 credito con carta revolving, disponendo, per l'effetto, la non debenza dell'interesse ultralegale, delle spese a titolo di commissioni, del premio assicurativo, delle spese di invio estratto conto;
7) determinare il TEG del rapporto di credito scaturente dalla carta revolving, tenendo in considerazione quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.; 8) accertare e determinare l'esatto dare
– avere tra le parti sulla base dell'esatta classificazione contabile delle somme oggetto di causa, senza capitalizzazione, con eliminazione di ogni ulteriore competenza addebitata;
9) accertare e dichiarare la ripetizione, ex art 2033 c.c. di qualsiasi somma corrisposta a titolo di interesse ultralegale e/o usurario, spese a titolo di commissioni, premio assicurativo, spese di invio estratto conto, capitalizzazione mensile;
10) condannare al pagamento di spese, competenze Controparte_2 ed onorari del presente giudizio, spese generali, C.A.P. e I.V.A. nelle misure di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello).
Il giudizio è stato iscritto al ruolo generale con il n. 3167/2015 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 18.01.2016, si è costituita in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda e delle eccezioni formulate dal signor perché infondate Parte_1 in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria, così ha provveduto: “RIGETTA la domanda dell'attore, , perché non sufficientemente provata;
Parte_1
COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante al pagamento delle Controparte_1 spese di CTU liquidate nella complessiva somma di € 450,00 come da separato provvedimento, dedotto quanto corrisposto in favore del Dott. . Controparte_3
Così deciso in Reggio Calabria, oggi 7.02.2022”.
Il signor ha proposto appello avverso la sentenza n. 128/2022, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Reggio Calabria, articolando i seguenti motivi di censura.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado in quanto frutto di un iter logico-giuridico valutativo personale e soggettivo e non applicativo delle disposizioni normative.
Sul punto, parte appellante ha dedotto che il ritardo nei pagamenti è stato motivato dall'applicazione di un tasso di interessi superiore rispetto a quello pattuito e che, in ogni caso, tale ritardo non costituisce condizione sufficiente per una segnalazione negativa. Ha ripercorso i presupposti necessari per procedere e per il mantenimento della segnalazione, ossia l'invio, al cliente, del preavviso imposto dalla normativa di settore e l'espletamento di una adeguata istruttoria in vista del giudizio di incapacità non transitoria di adempiere l'obbligazione pecuniaria. Ha citato disposizioni normative di settore ed orientamento giurisprudenziale.
Inoltre, in tesi di parte appellante, nella fattispecie in esame, risulta assente il requisito della preventiva e ponderata valutazione tecnica sulla complessiva situazione economica del debitore, indispensabile ai fini della valida segnalazione alla Centrale Rischi, atteso che l'odierna società odierna appellata, a fronte dell'inadempimento del signor non ha compiuto Parte_1 alcuna specifica valutazione complessiva della capacità patrimoniale e finanziaria del debitore.
Altresì, con la segnalazione “a sofferenza”, la quale determina conseguenze pregiudizievoli in punto di accesso al credito e comportata il rischio della chiusura dell'accesso al credito da parte dell'istituto bancario, il signor si è visto respingere la richiesta avanzata alla società Santander Parte_1
Consumer Bank S.p.A. a causa di segnalazioni negative a proprio carico.
Censurando la sentenza appellata e traducendosi come apparente la motivazione assunta, parte appellante ha proseguito che le contestazioni mosse dal signor rispetto al Parte_1 pagamento, sono derivati dall'assenza di trasparenza in capo alla società e dalle Controparte_1 carenze/omissioni informative in merito alla natura ed alle caratteristiche del finanziamento offerto in sede di conclusione del contratto, non conoscendo l'esistenza di ulteriori costi e che non sono calcolate, come invece dovrebbero, nel TA, in violazione dell'art. 123 D. Lgs. 385/1993 (T.U.
Legge bancaria). Altresì, essendo il modulo contrattuale stampato nel momento in cui il sistema telematico concede all'operatore l'autorizzazione all'erogazione del credito, le clausole che il consumatore è chiamato a sottoscrivere, dopo la compilazione informatica del contratto su modulo prestampato, ingenerano confusione in assenza di una preventiva e corretta informazione, non essendo percepibile in forma immediata la natura, le caratteristiche ed i costi del finanziamento oggetto del contratto.
In tesi di parte appellante, a conferma di tale ambiguità depone la circostanza che nel finanziamento oggetto di giudizio, erogato al signor risultano applicati oneri economici non Parte_1 espressamente previsti nel contratto. Pertanto, l'appellante ha concluso che sussiste la violazione degli artt. 21, 22, 25 e 25, lett. a), Codice del consumo, in quanto le informazioni sono state veicolate con modalità inadeguate o caratterizzata da omissioni informative. Ha sostenuto che “nel caso di specie, la società nel riportare la distinzione tra le voci “incluse nel Taeg” e quelle che non lo CP_1 sono, ha contrassegnato le prime come (i), evitando accuratamente di fornire ulteriori elementi di valutazione per determinare il costo complessivo del finanziamento concesso” (pag. 11 atto di citazione in appello).
Inoltre, l'appellante si è riportato alle conclusioni di cui alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di giudizio di primo grado.
Il signor ha proseguito, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui Parte_1 il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea perché priva di fondamento nonostante il consulente tecnico d'ufficio avesse riferito di discrasie nel rapporto dare ed avere, che il Giudicante si è discostato dalle risultanze dell'elaborato peritale senza fornire sufficiente motivazione;
si è configurato, pertanto, un vizio di motivazione apparente.
In tesi di parte appellante, come evidenziato in sede di giudizio di primo grado, la società CP_1 ha applicato interessi superiori rispetto a quelli oggetto di pattuizione e voci per coperture
[...] assicurative mai richieste e la polizza assicurativa a copertura del credito deve essere ricompresa nel calcolo del Taeg. Con riferimento a quest'ultima circostanza, egli ha indicato gli elementi che sono inclusi nel calcolo del Taeg, con la conseguenza che la mancata inclusione di uno o più costi rende nulla ed invalida la relativa clausola degli interessi.
In conclusione, il signor ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e, per Parte_1 effetto, che venisse dichiarata l'illegittimità della condotta assunta dalla violativa Controparte_1 degli obblighi di trasparenza e buona fede e della normativa di settore, condannando la stessa società all'immediata cancellazione di ogni iscrizione negativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, parte appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto in narrativa esposto, accogliere la domanda del sig. e accertare, dichiarare e disporre con qualsiasi statuizione: Parte_1 1) La nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della clausola contrattuale relativa agli interessi;
2) La nullità di tutte le spese, degli interessi passivi e di qualsiasi somma diversa dal capitale addebitate al Sig. (per come quantificati dal CTU); Parte_1
5) La cancellazione dei dati personali relativi alla persona dell'attore dai sistemi di informazione creditizia;
7) La nullità della somma di € 668,02 (voci coperture assicurative, rispettivamente, di € 276,02 e di
€ 392,00);
8) In subordine: la nullità della somma di € 848,27 poiché addebitata illegittimamente (scaturente dal conteggio del CTU: con questa ipotesi, avrebbe pagato la somma di € 2.940,25 per interessi, al posto di € 2.091,98 (come da contratto);
10) In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, spese generali, C.A.P. e I.V.A. nelle misure di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituito in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data
29.11.2022, la società ritenendo l'atto introduttivo in appello infondato sia in Controparte_1 fatto sia in diritto, chiedendone il rigetto e, per effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
In particolare, l'appellato ha rappresentato che la decisione cui è giunto il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, non è frutto di una valutazione personale del
Giudicante, ma egli ha posto a fondamento della decisione elementi di fatti che confermano la circostanza della conoscenza di quanto il signor ha sottoscritto e delle condizioni Parte_1 contrattuali. Infatti, in tesi di parte appellata, per come risulta dalla copia del contratto depositata nel giudizio di primo grado dal signor ogni singola statuizione risulta firmata e, Parte_1 pertanto, priva di fondamento è la richiesta di restituzione delle somme relative alla polizza.
Con riferimento alle contestazioni mosse in merito all'iscrizione del nominativo del signor
[...] nelle banche dati private, riprendendo l'iter logico-giuridico del Giudice di prime cure, la Parte_1 società ha esposto che, a seguito dei reiterati ritardi nei pagamenti, il consumatore è decaduto dal beneficio del termine. Su punto, citando orientamento giurisprudenziale, ha ricordato che è legittimo, da parte della che eroga un prestito, segnalare al S.I.C. anche il semplice ritardo nel pagamento;
CP_4 inoltre, la mancanza del preavviso di segnalazione, anche qualora non fosse stato inviato, non potrebbe condurre alla cancellazione di una segnalazione corretta dal punto di vista sostanziale, non costituendone presupposto di validità. Pertanto, correttamente la società a fronte Controparte_1 dei mancati pagamenti, ha segnalato nei S.I.C. il nominato del signor Parte_1 Con riferimento alla contestazione del mancato inserimento nel Taeg dei costi assicurativi avanzata da parte appellante, la società ha rappresentato che il costo delle polizze rientra Controparte_1 nel calcolo del T.E.G. e non del Taeg, evidenziando sia che le stesse polizze sono facoltative sia che non sono richieste né per la concessione finanziamento né per ottenerlo a determinate condizioni. Sul punto, ha citato orientamento giurisprudenziale dell'arbitrato. Inoltre, ha sottolineato che, al fine di qualificare come obbligatoria la polizza assicurativa, a norma dell'art. 121 T.U.B. nonché alle
Disposizioni in materia di Trasparenza di Banca d'Italia (Sez. VII, par. 4.2.4), occorre fornire prova delle seguenti circostanze: a) la polizza è necessaria per ottenere la concessione del credito (in tesi di parte appellata, al signor è stata esplicitata in modo chiaro e reiterato la natura Parte_1 facoltativa del prodotto richiesto); b) la polizza è necessaria per ottenere il credito alle medesime condizioni (in tesi di parte appellata, il signor avrebbe dovuto fornire elementi Parte_1 probatori diretti a dimostrare che non avrebbe potuto ottenere il finanziamento alle condizioni concesse, laddove non avesse sottoscritto la polizza;
in difetto, si avrebbe un'inversione dell'onere della prova che incombe sul soggetto finanziato). Ha aggiunto che non è stata dimostrata la pretestuosità delle contestazioni sollevate sui costi assicurativi.
Infine, parte appellata ha concluso che, in ordine alla contestazione del superamento del tasso soglia, il consulente tecnico d'ufficio ha confermato che non vi è stato nessun superamento del Tasso soglia e, conseguentemente, nessuna usura ed ha rilevato, con riferimento all'ipotesi II A) di cui all'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado, l'esatto dare/avere tra le parti.
Tutto quanto sopra premesso, parte appellata ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione avversaria disattesa e reietta così
Giudicare
In via principale nel merito
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione promossa per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 128/2022 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria il 7.2.2022;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese processuali e dei compensi del presente grado di giudizio”
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15.12.2022, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata, quindi, successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.03.2025, il Giudice ha rinviato per la discussione orale e contestuale decisione all'udienza del 17.09.2025, assegnando alle parti termine per note difensive sino a sette giorni prima.
Le parti hanno provveduto al deposito delle note difensive autorizzate.
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa ed al contenuto delle note difensive autorizzate. Il
Giudice, all'esito della discussione, ha assunta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il Tribunale osserva che il presente atto di citazione in appello è parzialmente fondato per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado.
Nel caso in esame, l'esistenza del rapporto tra le odierne parti processuali trae origine dalla stipula tra il signor e la società di un contratto di prestito personale Parte_1 Controparte_1
n. 017711641.5 del 28.05.2010 dell'importo pari ad € 6.000,00.
L'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure, con valutazione personale e soggettiva, ha rigettato la domanda formulata in primo grado perché non sufficiente motivata. Sul punto, parte appellante ha addotto la non debenza dell'importo in quanto la somma richiesta non è corretta,
l'omissione informative rispetto alla natura ed alle caratteristiche del finanziamento, la non conformità del Taeg effettivo a quello dichiarato in contratto, la necessità del preavviso preventivo quale condizione di validità della segnalazione nelle banche dati private e la mancata preventiva e ponderata valutazione tecnica sulla complessiva situazione economica del debitore.
In via preliminare, il Tribunale osserva che il contratto oggetto del presente giudizio deve essere ricondotto al genus dei contratti di credito al consumo, atteso che è implicito nelle caratteristiche del contratto stipulato che il credito attiene ad un consumatore, intendendosi come consumatore «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3 D. Lgs. 06 settembre 2005, n.
206), e che la richiesta di prestito personale riporta come voce anche il Taeg, ossia il Tasso annuo effettivo globale, che «indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito» (articolo 120 quinquies, comma I, lett. m), D. Lgs. 01 settembre
1993, n. 385). Il Tribunale ritiene parzialmente fondata la domanda di parte appellante, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento alle conclusioni formulate nel punto 1) “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto in narrativa esposto, accogliere la domanda del sig. Parte_1
e accertare, dichiarare e disporre con qualsiasi statuizione: 1) La nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della clausola contrattuale relativa agli interessi”, il Tribunale ritiene che l'appello debba essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte appellante si duole della divergenza del Taeg indicato nel contratto di contratto di prestito personale n. 017711641.5 stipulato in data 28.05.2010 per l'importo pari ad € 6.000,00 rispetto al
Taeg effettivo, non conforme a quello richiamato in contratto, determinando la nullità della clausola relativa alla determinazione del citato Tasso come previsto dall'art. 125 bis, comma VI, T.U.B.
La doglianza è infondata.
Invero, occorre premettere che, nella fattispecie in esame, non è applicabile il disposto dell'art. 125 bis D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) attualmente vigente, ma le previsioni del medesimo decreto legislativo ratione temporis applicabili, ossia nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo
VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
(10G0170)” ed entrato in vigore in data 19.09.2010.
Come è noto, il D. Lgs. n. 141/2010, che modificativa della disposizione di cui all'art. 125 D. Lgs.
01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), all'art. 3, comma
III, rubricato “Abrogazioni e termini di attuazione”, ha previsto che: “I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010,
e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie”.
La stessa Banca D'Italia, con Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.02.1991 – Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025), nell'Appendice A – “Fonti Normative”, all'art. 5, rubricato “(Disposizioni transitorie e finali)”, ha adottato le disposizioni di attuazione del D. Lgs. n. 141/2010, prevedendo al comma II,
«La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente decreto. Nelle more restano ferme le disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto». Alla luce delle succitate disposizioni, il Tribunale rileva che, al contratto di prestito personale oggetto del giudizio, deve applicarsi la disciplina primaria, ratione temporis, anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010.
Nella fattispecie in esame, non può dunque essere invocato il dettato normativo di cui all'art. 125 bis
D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), essendo stato introdotto dall'art. 1 D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 con decorrenza dalla data del 19.09.2010, essendo invece applicabile l'art. 124 D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), vigente all'epoca della conclusione del contratto, ossia prima della riforma introdotta con il D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
Ed invero, essendo il contratto di prestito personale n. 017711641.5 stipulato in data 28.05.2010, la normativa vigente all'epoca prevedeva, all'art. 124, comma V, D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che «Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TA equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
[…]».
Pertanto, la nullità della clausola e la sostituzione della stessa con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro non può trovare applicazione ai contratti di credito al consumo stipulati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
A sostegno di quanto sopra affermato, si richiamano la disposizione di cui all'art. 125 bis, comma VI,
D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la quale prevede che «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TA pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto» ed il seguente comma VII «Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TA equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.»
La lettura combinata dei due commi evidenzia che solo a decorrere dalla data del 19.09.2010
l'indicazione di un Taeg non corretto comporta la nullità della relativa clausola.
Pertanto, dovendo necessariamente farsi riferimento alla normativa applicabile ratione temporis alla conclusione del contratto oggetto di causa, la disposizione applicabile è l'art. 124 D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nel testo vigente fino al 18.09.2010 dettato per i contratti di credito al consumo. La disposizione, nel testo vigente prima del 19.09.2010, relativo ai contratti di credito al consumo “prevedeva che “nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali” si applicasse un tasso effettivo globale equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali. Dunque, tale tasso sarebbe stato applicato solo in caso di “assenza o nullità delle clausole contrattuali” e non anche quando la clausola con cui erano pattuiti gli interessi passivi del mutuo era esistente e valida. In altre parole, la disposizione in parola non introduceva un'autonoma causa di nullità delle clausole contrattuali, conseguente all'indicazione in contratto di un t.a.e.g. non corretto, ma presupponeva la mancata pattuizione degli interessi ovvero la nullità della relativa clausola negoziale”, ad esempio perché indicato in modo indeterminato o indeterminabile (Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 241/2021).
In senso conforme, depone anche altra giurisprudenza di merito: “non può non evidenziarsi come solo con la normativa vigente a partire dal 2010 sia stata fatta esplicita menzione al sesto comma all'ipotesi di costi inclusi in modo non corretto nel TA, quale vizio comportante la nullità della clausola relativa e, quindi, secondo alcuni interpreti, l'applicazione del TA sostitutivo di cui al settimo comma. Viceversa, l'art. 124 TUB nel testo vigente nel 2008, non facendo riferimento alcuno all'ipotesi di conteggio non corretto del TA, al quinto comma ricollegava l'applicazione del Tasso
Annuo Effettivo Globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad esempio perché indicato in termini indeterminati o indeterminabili)” (Tribunale Milano, sentenze 11 gennaio 2018, n. 202).
Altresì, occorre evidenziare che, secondo orientamento costante dell'Arbitrato Bancario Finanziario,
“la mancata/erronea indicazione del TA (nell'ambito del contratto e del documento di sintesi) nell'ipotesi di contratto di prestito personale (escluso dall'ambito di applicazione della disciplina prevista nell'art. 125-bis TUB) può integrare un comportamento illegittimo dell'intermediario, suscettibile non già di determinare la nullità della relativa clausola, bensì di radicare una pretesa risarcitoria per i danni concretamente subiti dal cliente in conseguenza della violazione delle regole di correttezza da parte dell'intermediario (cfr. ABF Milano, n. 14627/2020; nn. CP_5
14723/2020, 1744/2019 e 11199/19; nn. 22057/19 e 5524/2017; n. CP_6 CP_7
5850/2017; nn. 26504/2019, 11284/2017 e 6789/2016).” (Arbitrato Bancario CP_8
Finanziario, Decisione N. 17481 del 22 luglio 2021).
Vi è da aggiungere che la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 241/2021, ha rilevato che “il tasso d'interesse concordato dalle parti è indicato in contratto, mentre l'esposizione del t.a.e.g. assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione. Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico. Qualora il contraente abbia fatto affidamento su un t.a.e.g. errato, il rimedio accordabile è il risarcimento del danno, che dev'essere però specificatamente allegato e, almeno presuntivamente, provato”.
Tuttavia, nel caso di specie, il signor non ha allegato e/o evidenziato pregiudizi Parte_1 concretamente subiti.
Si perviene, pertanto, alla conclusione che, con riferimento ai contratti di credito al consumo,
l'articolo 125 bis, commi VI e VII, D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) trova applicazione con riferimento ai contratti di credito al consumo stipulati successivamente al 18.09.2010, tra i quali non rientra quello azionato nel presente giudizio,
a conferma della circostanza che il legislatore, allorché ha voluto attribuire rilevanza all'erronea indicazione del Taeg/I.S.C., è intervenuto con una apposita norma, quale quella contenuta nell'art. 125 bis, comma VI, D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Occorre, altresì, rilevare che il Giudice di prime cure è giunto alla conclusione che “dalle risultanze istruttorie, in primo luogo, dall'esame del contratto allegato in atti nella cui prima pagine è visibile uno specchietto riepilogativo che riassume le voci principali del finanziamento. Il suo contenuto non può considerarsi affatto vessatorio o non facilmente interpretabile secondo la comune esperienza. In esso sono ricomprese oltre all'importo erogato per il finanziamento per l'ammontare di € 6.000,00, voci di spesa quali commissioni per € 180,00, assicurazione vita infortuni euro € 276,02, servizio assicurativo aggiuntivo € 392,00 per un totale finanziato di € 6.848,02, interessi € 2091,98, totale da rimborsare € 8.940,00 in 60 rate mensili da € 149,00, prima scadenza 01/07/2010 ultima scadenza
01/06/2015. […] nel caso di specie, l'odierno giudicante ritiene che, in quella sede, l'attore sia stato messo nella condizione con riferimento a tale voci di prenderne visione e consapevolezza” (cfr. pagine
2-3 sentenza n. 128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria) e che “la contestazione dei servizi aggiuntivi e degli oneri accessori non appare sufficientemente fondata” (cfr. pag. 3 sentenza n. 128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria); inoltre, il
Giudice di prime cure, richiamando le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio, ha statuito che “dalla CTU della del Dott. la quale appare priva di vizi Controparte_3 logico scientifici è emerso con chiarezza che il tasso rispettato dalla finanziaria è quello dell'11.01
TAN. Nella circostanza, non vi è il superamento del tasso soglia ex legge 108/96, quindi, non vi è usura e si può affermare che il contratto de quo è del tutto consono ai dettami della normativa di settore” (cfr. pagine 3-4 sentenza n. 128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data
07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria). Sulla scorta dell'accertamento della disposta perizia, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “il ricorrente avendo percepito € 6.000,00 e dovendo pagare 60 rate da € 149,00 […], si è visto applicare un tasso reale del 16,965 %” (cfr. pag. 10 consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado) e che “è richiesta ulteriore analisi sul tema della Legge 108/96. In merito si osserva che l'attenzione va posta al momento della stipula: già nella sezione “cronistoria” si è anticipata la rilevazione del D.M. relativo al II trimestre del 2010 (dal primo aprile al 30 giugno) che evidenzia un tasso medio per le operazioni di prestito personale, pari al 11,940%, a questo dato occorre aggiungere il 50% per ottenere il Tasso Soglia che, in questa fattispecie, è pari al 17,910%; come può, quindi, facilmente evincersi anche con l'ipotesi prospettata del tasso sul solo capitale erogato
(€6.000,00) e con le rate contrattualizzate (60 X €149,00) che ha prospettato il tasso reale del
16,965%, non vi è superamento del Tasso Soglia ex L.108/96” (cfr. pag. 12 consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado). Ha anche puntualizzato che, a differenza dei contratti di mutuo,
“nei finanziamenti personali ed ancor più nei cd contratti di cessione del quinto, il mutuatario considera nell'erogato anche tutte le spese (assicurazioni, commissioni d'istruttoria e d'agenzia) ed anche su queste determina il piano d'ammortamento. Ecco spiegati, quindi, i due tassi (TAN e TA) evidenziati nei contratti” (cfr. pagine 12-13 consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado).
Pertanto, ha concluso “si è voluto verificare il tasso realmente applicato sul capitale erogato e con le rate previste, ottenendo un tasso del 16,965%, maggiore, quindi, ai due tassi (TAN e TA) indicati in contratto. […] si conferma la conformità del contratto alla L. 108/96” (cfr. pag. 14 consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado).
Ritiene il Tribunale che le risultanze cui è giunto il nominato consulente risultano ampiamente condivisibili in quanto frutto di un esame dei documenti ed atti di causa e di un adeguato percorso logico.
Come correttamente valutato dal Giudice di prime cure, il signor ha avuto Parte_1 conoscenza delle voci di spesa, come si evince dallo specchietto riepilogativo del contratto allegato in atti, tale per cui le stesse voci principali del finanziamento sono state concordate dalle parti ed indicate in contratto, mentre l'esposizione del Taeg assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al soggetto che richiede il prestito il costo dell'operazione. Infatti, il Taeg, secondo la sua ratio informativa, “non costituisce oggetto di una pattuizione fra le parti, ma è semplicemente una particolare ed efficace modalità espressiva del costo complessivo del finanziamento, alla luce di tutte le condizioni economiche, queste sì oggetto di pattuizione negoziale intercorsa fra le parti;
se così è, quindi, l'errata indicazione del TA, non altera il consenso negoziale del consumatore, il quale quando ha stipulato il contratto ha convenuto un determinato tasso di interesse, un certo piano di ammortamento, nonché la stipula di determinate assicurazioni o garanzie;
semplicemente, egli era convinto che tutto ciò gli sarebbe costato complessivamente secondo un determinato dato percentuale e, invece, il costo di quanto da egli pattuito è risultato essere superiore.” (Tribunale Milano, sentenze
11 gennaio 2018, n. 202); altresì, “il TA/ISC non è tecnicamente un tasso di interesse, ma un indicatore del costo complessivo che il finanziamento presenta per il soggetto finanziato. Da ciò consegue che la sua erronea indicazione non comporta – di per sé – una maggiore onerosità del finanziamento, bensì una falsa rappresentazione del suo costo complessivo. Non essendo il TA/ISC un tasso di interesse, la sua erronea indicazione non ricade nella disposizione dell'art. 117, comma
6, Tub, la quale stabilisce appunto la nullità delle clausole che prevedono, per i clienti, tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati” (Arbitrato Bancario Finanziario, Decisione n. 17481 del 22 luglio
2021).
Inoltre, con riferimento alla circostanza secondo la quale “la polizza assicurativa a copertura del credito deve essere ricompresa nel Taeg. […] La polizza assicurativa de qua è solo formalmente
“facoltativa” ma di fatto imposta dal creditore, poiché stipulata per garantirgli il rimborso del credito, ed erroneamente non inclusa nel TA, con conseguente nullità della relativa clausola” (cfr. pagine 12-13 atto di citazione in appello), il Tribunale ritiene assorbita la censura avanzata da parte appellante attese le applicate disposizioni normative ed i richiamati principi di diritto al caso di specie.
In considerazione di quanto sopra esposto, le conclusioni rassegnate al punto n. 1) devono essere rigettata con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento alle conclusioni di cui al punto 2), “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto in narrativa esposto, accogliere la domanda del sig. e Parte_1 accertare, dichiarare e disporre con qualsiasi statuizione: […] 2) La nullità di tutte le spese, degli interessi passivi e di qualsiasi somma diversa dal capitale addebitate al Sig. (per come Parte_1 quantificati dal CTU)”, 7) “7) La nullità della somma di € 668,02 (voci coperture assicurative, rispettivamente, di € 276,02 e di € 392,00)” ed 8) “8) In subordine: la nullità della somma di € 848,27 poiché addebitata illegittimamente (scaturente dal conteggio del CTU: con questa ipotesi, avrebbe pagato la somma di € 2.940,25 per interessi, al posto di € 2.091,98 (come da contratto)”, il Tribunale ritiene che l'appello debba essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Sulla base del tenore complessivo dell'atto di citazione in appello e delle conclusioni ivi formulate, nonostante il difetto assoluto di determinatezza di tali conclusioni, va comunque evidenziato che le stesse, anche a volerle intendere come richiesta di dichiarazione di nullità delle clausole riguardanti le spese elencate, non avrebbero avuto, in ogni caso, alcuna possibilità di accoglimento tenuto conto che il contratto di prestito personale n. 017711641.5 stipulato dal signor con la Parte_1 società è stato sottoscritto in data 28.05.2010 e, dunque, prima dell'introduzione Controparte_1 e dell'entrata in vigore della normativa dell'art. 125 bis, commi VI e VII, D. Lgs. 01 settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avvenuta il 19.09.2010, per come esposto nel rigetto di cui al punto 1) delle rassegnate conclusioni di cui all'atto di citazione in appello.
Ad avviso del Tribunale, in ogni caso, la richiesta di nullità di cui alle rassegnate conclusioni non può trovare accoglimento atteso che il consulente tecnico d'ufficio ha concluso nel seguente modo: “si è voluto verificare il tasso realmente applicato sul capitale erogato e con le rate previste, ottenendo un tasso del 16,965%, maggiore, quindi, ai due tassi (TAN e TA) indicati in contratto. […] si conferma la conformità del contratto alla L. 108/96” (cfr. pag. 14 consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado).
Quanto all'asserita “nullità di tutte le spese, degli interessi passivi e di qualsiasi somma diversa dal capitale addebitate al Sig. (per come quantificati dal CTU); [...] della somma di € 668,02 Parte_1
(voci coperture assicurative, rispettivamente, di € 276,02 e di € 392,00); 8) In subordine: la nullità della somma di € 848,27 poiché addebitata illegittimamente (scaturente dal conteggio del CTU: con questa ipotesi, avrebbe pagato la somma di € 2.940,25 per interessi, al posto di € 2.091,98 (come da contratto)”, la richiesta di nullità formulata da parte appellante deve essere rigettata, atteso che la stessa, anche se intesa come richiesta di dichiarazione di nullità della relativa clausola, non avrebbe trovato, in ogni caso, accoglimento tenuto conto che il contratto oggetto di giudizio è stato stipulato nel maggio 2010, e, dunque, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, avvenuta in data 19.09.2010.
In considerazione di quanto sopra esposto, le conclusioni rassegnate al punto n. 2), al punto n. 7) ed al punto n. 8) devono essere rigettate con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento alle conclusioni rassegnate al punto 5), “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto in narrativa esposto, accogliere la domanda del sig. Parte_1
e accertare, dichiarare e disporre con qualsiasi statuizione: […] 5) La cancellazione dei dati personali relativi alla persona dell'attore dai sistemi di informazione creditizia”, il Tribunale ritiene che le doglianze formulate da parte appellante sia meritevole di accoglimento.
Parte appellante lamenta di essere stato segnalato presso alla centrale dei rischi per la propria posizione “a sofferenza” in assenza di preavviso antecedente alla segnalazione, così come previsto dall'articolo 125 D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.02.1991, ed in assenza di una valutazione della situazione di “stato di sofferenza”, ossia come stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito ad opera della banca. Quanto ai presupposti di diritto, il Tribunale rileva che l'articolo 125, comma III, D. Lgs. 01 settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) prescrive che «I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma».
Ed anche l'articolo 5, comma VI, Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti n. 163 del 12 settembre
2019, ha stabilito che «Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato».
L'art. 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (come da testo integrale al
21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025), rubricato “Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari”, ha disciplinato che «Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione. Se il cliente è un consumatore, l'informativa preventiva va fornita anche se l'esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina in tema di “Credito ai consumatori”. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere».
La segnalazione è regolata specificamente dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio
1991 “Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi” (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025).
È confacente richiamare le disposizioni previste della citata Circolare, sulla base della quale va dichiarata l'illegittimità della segnalazione contestata.
Ed invero, il paragrafo 1.5., rubricato “Sofferenze” del Capitolo II “Struttura e regole di compilazione della rilevazione mensile e delle rilevazioni inframensili”, Sezione 2 “Categorie di censimento della rilevazione mensile”, della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025), ha disciplinato i presupposti per procedere alla segnalazione a sofferenza la posizione debitoria: «Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. La classificazione a sofferenza deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo. Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle “sofferenze” le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”. Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati “utilizzato”.
Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati.
Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi. La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse. La segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato».
I presupposti della segnalazione di una posizione a sofferenza sono richiamati in Corte di Cass., Sez.
1, Sentenza n. 7958 del 2009, la quale ha statuito che “nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.
Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari". Non confluiscono altresì nelle sofferenze i crediti ristrutturati e i crediti in corso di ristrutturazione, i quali vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento ed evidenziati mediante i previsti valori della variabile di classificazione stato del rapporto. Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati, al lordo delle svalutazioni eventualmente effettuate, per un ammontare comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. In caso di svalutazione di posizioni ritenute definitivamente irrecuperabili dagli organi aziendali e passate a perdita, la segnalazione dei crediti in sofferenza deve essere effettuata al netto di tali svalutazioni”.
Si conviene, pertanto, che, affinché il soggetto versi in sato di insolvenza, ed il relativo credito possa essere considerato “in sofferenza”, occorre valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, la quale situazione deve essere grave e non transitoria, e non nel caso in cui si verifichi un mero ritardo nel pagamento del debito o un volontario inadempimento.
Nello specifico, prima di procedere alla segnalazione, il segnalante deve considerare la situazione complessiva del debitore, ossia estendersi a tutti gli elementi idonei a far desumere l'oggettiva finanziaria economica-finanziaria del cliente.
Quando alla valutazione dell'intermediario della complessiva situazione economico-finanziaria del soggetto debitore ai fini di una legittima segnalazione a sofferenza, va osservato quanto segue.
Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1.5., rubricato “Sofferenze” del Capitolo II “Struttura
e regole di compilazione della rilevazione mensile e delle rilevazioni inframensili”, Sezione 2
“Categorie di censimento della rilevazione mensile”, della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025) che stabilisce che la sofferenza si concretizza in una valutazione negativa della situazione posizione del debitore come deficitaria, ossia grave difficoltà economica e che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza, il Garante della Privacy, con Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del Codice SIC – n. 438 del 26 ottobre 2017, in adesione agli indirizzi suesposti, ha ritenuto, all'art. 1, paragrafo 1.3, che, “al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli Pa artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei " ", i titolari del trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l´effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso. Tale lettura è infatti da condividere anche sotto lo specifico profilo della normativa in materia di protezione dei dati personali, considerato, in particolare che: trattandosi di uno dei profili oggetto di maggiore Pa contenzioso tra le parti, è necessario, anche in ragione delle conseguenze che l´iscrizione nei " " comporta per l´interessato, che gli operatori creditizi si avvalgano di mezzi di invio che garantiscano la certezza e l´effettività della ricezione;
- il preavviso di segnalazione, espressione del principio di correttezza nel trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 11 del Codice, ha lo scopo di consentire Pa all´interessato -venuto a conoscenza dell´imminente segnalazione del suo nominativo nei " "- di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia effettuata;
In alternativa all´invio delle comunicazioni a mezzo posta di uso tradizionale (quali la raccomandata con ricevuta di ritorno e il telegramma, strumenti espressamente previsti dall´art.
9-bis della legge 12 dicembre
1990, n. 386 per il preavviso di iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria-CAI in caso di emissione di assegni in mancanza di provvista), gli operatori si potranno avvalere dei mezzi considerati legalmente equivalenti, come la posta elettronica certificata. Ovviamente saranno anche considerati correttamente ricevuti i preavvisi che risulteranno noti all'interessato in virtù di successivi comportamenti significativi di quest'ultimo”.
Pertanto, gli intermediari informano il cliente che tale segnalazione deriva dalla valutazione della complessiva situazione finanziaria nei confronti dell'intermediario creditore e degli altri intermediari ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata.
Va rilevato, inoltre, che orientamento giurisprudenziale ha statuito quanto segue: “Questa Corte ha recentemente chiarito che in tema di segnalazione alle cd. S.i.c., Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010 e antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con d.lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo” (Cass., Civile Ord.
Sez. 1 Num. 39769 Anno 2021).
Pertanto, costante orientamento giurisprudenziale ha stabilito quanto segue: “ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca
d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428, Cass. 1 aprile 2009, n. 7958; Cass. 16 dicembre
2014, n. 26361; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31921); si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958 cit.; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609)” (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 28635 del 2020); “l'atto di "avvertimento con preavviso" ovvero di «avviso» - di cui il citato art. 4 comma 7 fa onere all'intermediario - integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di «cattivo debitore» del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest'ultimo entro il periodo di preavviso. In quanto «dichiarazione a determinata persona», quella prescritta dalla norma dell'art. 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Perciò, l'efficacia della dichiarazione di
«avviso» si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 2017); “come precisato dalla
Banca d'Italia fin dalla circolare n. 139 dell'il febbraio 1991, gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza ove si sia in presenza di un "cliente consumatore"; il quale ai sensi dell'art. 125 del T.u.b., va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza) mediante un'informativa che deve essere preventiva, e cioè trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa"” (Corte di Cassazione, sez. I
Civile, ordinanza 25 maggio 2021, n. 14382).
In senso conforme si è indirizzato anche la giurisprudenza arbitrale. Sul punto, il Tribunale ritiene di aderire ai seguenti orientamenti del Collegio arbitrale, il quale ha affermato i seguenti principi di diritto: “l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la
Protezione Dati Personali, nonché l'obbligo di preavviso di cui all'art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità
e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista” (Arbitrato Bancario Finanziario Decisione N. 4632 del 15 maggio 2023); “l'intermediario segnalante è tenuto alla trasmissione all'archivio CR dei dati sull'indebitamento del cliente (della cui correttezza e veridicità egli risponde) in virtù di un obbligo di interesse pubblico imposto per legge in capo alla controparte contrattuale del rapporto giuridico intercorrente con il segnalando. Nondimeno si evidenzia che il corretto funzionamento della CR presuppone il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione degli intermediari tenuti a effettuare periodicamente le segnalazioni di specifiche posizioni di rischio oggettivamente individuate alla stregua di un obbligo normativo;
in questa prospettiva, i partecipanti alla CR devono adottare particolari cautele anche in virtù delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da un'errata valutazione dei presupposti di una segnalazione negativa o da un'inesatta trasmissione dei dati personali e della rilevanza, non solo interna al sistema di vigilanza, dei dati trasmessi. Sul tema è stato sottolineato che il perseguimento dell'interesse generale può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere-dovere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora che dei principi generali in tema di correttezza e buona fede, escludendo ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione (cfr. Tribunale Alessandria, sent.
20/10/2000; Trib. Napoli, Sez. X, sent. 18/03/2005). In generale, il partecipante deve verificare, sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione, se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere, tra l'altro, la riscossione del credito a rischio, fermo restando che tale circostanza non può, di per sé sola, rappresentare valido presupposto per l'iscrizione allorquando la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità (cfr. Trib. Bari, Sez. IV civ., Sent. 13.01.2022, causa n. 11887/2021, R.G.; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 28635/2020 e n.
15609/2014; ABF Coll. Coord., Dec. n. 611/2014)” (Arbitrato Bancario Finanziario Decisione N. 708 del 21 gennaio 2025); “la trasmissione del preavviso al segnalando cliente integra senza dubbio uno dei requisiti costitutivi della segnalazione. Il difetto della preventiva comunicazione importa, di conseguenza, l'assenza di titolo giustificativo della medesima e dunque l'obbligo di una sua immediata cancellazione. 8.- L'onere della prova relativo all'effettiva trasmissione del preavviso incombe - secondo i principi del diritto comune (art. 2697 c.c.) – sul capo dell'intermediario interessato. È noto, inoltre, che la norma dell'art. 1335 c.c. ferma alla dimostrazione del raggiunto indirizzo del destinatario della comunicazione la presunzione di conoscenza del contenuto da parte di quest'ultimo” (Arbitrato Bancario Finanziario Decisione N. 3895 del 02 marzo 2022).
Ne consegue che l'indicazione a sofferenza presso i sistemi di informazioni creditizie deve essere considerata illegittima se non è preceduta da una preventiva comunicazione del ritardo del pagamento e/o dei pagamenti da parte dell'intermediario del credito nei confronti del soggetto debitore.
Rappresenta, quindi, presupposto indefettibile per la validità della segnalazione ai S.I.C. l'invio del preavviso imposto dalla normativa di riferimento, in quanto il preavviso ha lo scopo sia di consentire al soggetto segnalato di interloquire con la e/o intermediario finanziario circa la legittimità CP_4 della segnalazione sia, più in generale, di tutelare la trasparenza e la correttezza delle banche dati creditizie.
È da evidenziare anche che l'informativa deve essere preventiva, ossia trasmessa prima dell'invio della segnalazione negativa, deve essere resa per iscritto ed è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare come “negativo” la propria posizione debitoria né può essere utilizzata in termini negativi come pressione psicologica al fine di indurre il cliente al pagamento né come azione ritorsiva (in tal senso, Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025).
Il preavviso di segnalazione, essendo espressione del principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali, “risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di poter “eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla centrale rischi privata”” (Arbitrato Bancario Finanziario Decisione N. 4187 del 06 maggio 2016; in senso conforme anche Garante della Privacy, delibera del 31 luglio 2012) e, affinché tale prescrizione sia effettivamente rispettata è necessario che “il preavviso il preavviso pervenga al destinatario in tempo utile perché il presupposto della segnalazione possa essere “tempestivamente” eliminato e, in ogni caso, prima che la segnalazione sia effettuata” (Arbitrato Bancario Finanziario Decisione N. 4187 del 06 maggio 2016).
Il Tribunale ritiene che si ravvisano, nella fattispecie in esame, una violazione dei principi di buona fede e correttezza del rapporto bancario da parte della società la quale ha Controparte_1 impedito al debitore, signor non solo di essere previamente informato Parte_1 dell'iscrizione ai S.I.C. ma anche, preventivamente, di poter intervenire al fine di poter eventualmente sanare la propria proposizione debitoria, ed anche di tutela nei confronti del debitore che si è vista preclusa la possibilità di richiesta di accesso ad un nuovo prestito.
Ne consegue che, soprattutto nei contratti di credito al consumo, grava sull'intermediario della Banca
e/o della finanziaria l'onere dell'avvenuta comunicazione del preavviso che, nel giudizio de quo, non può dirsi assolto non avendo la società fornito prova della spedizione a mezzo Controparte_1 posta, tramite cartolina con avviso di ricevimento, dell'invio della comunicazione del preavviso, e/o con attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici.
Quanto al provvedimento volto ad eliminare gli effetti di una illegittima segnalazione, vanno richiamate le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia. Ne “Il prospetto dati della Centrale dei rischi: guida alla lettura” (ultimo aggiornamento: maggio 2023), guida che contiene alcune indicazioni generali su come leggere le informazioni contenute nel prospetto dei dati della Centrale dei rischi che la Banca d'Italia restituisce a coloro che ne fanno richiesta, la Banca d'Italia ha previsto “Gli intermediari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi.
Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Tali rettifiche possono determinare l'inserimento, la modifica o la cancellazione delle segnalazioni. La Centrale dei rischi acquisisce le correzioni e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che hanno in precedenza ricevuto l'informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo;
ne consegue che i dati presenti negli archivi possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi. Solo gli intermediari possono modificare i dati segnalati;
essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione”.
L'ordine di correzione/cancellazione va, dunque, impartito all'intermediario che vi provvederà nei termini indicati in dispositivo e con le modalità previste dall'autorità di vigilanza.
Tale obbligo viene previsto nella Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025), la quale, al Capitolo I “Caratteristiche generali della centrale dei rischi”, Sezione 2 “Organizzazione e funzionamento del servizio centralizzato dei rischi”, all'art. 7, rubricato “Obblighi di verifica e correzione dei dati”, ha previsto, con riferimento all'affidabilità delle informazioni, una specifica cura nell'osservanza di alcuni adempimenti tra i quali rientra la seguente circostanza: «Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza). Ove il provvedimento sia rivolto alla
Banca d'Italia, quest'ultima chiede all'intermediario, tramite posta elettronica certificata (PEC), di provvedere, tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante».
Le relative pronunce dell'Autorità giudiziaria, ancorché appellabili, sono immediatamente esecutive ove non ne sia stata disposta la sospensione.
Ed è anche lo stesso articolo 5, comma V, Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti n. 163 del 12 settembre 2019, a stabilire «Eventuali operazioni di cancellazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un SIC sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o del Garante».
In conclusione, alla luce dei suesposti principi normativi e giurisprudenziali, il Tribunale ritiene che, non avendo il signor ricevuto alcun preavviso formale necessario per procedere Parte_1 alla segnalazione e di conseguenza registrazione dei propri dati personali nei sistemi creditizi, la segnalazione contestata deve ritenersi illegittima e, pertanto, a titolo di risarcimento in forma specifica, deve essere disposta la cancellazione in cui onere incombe in capo alla società CP_1
[...]
In considerazione di quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere parzialmente accolto con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, in virtù delle questioni affrontate, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da riforma la sentenza n. Parte_1
128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria, e, per l'effetto, dispone che la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, provveda alla richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza del signor e di correzione delle relative Parte_1 informazioni;
- Rigetta nel resto l'atto di citazione in appello;
- Compensa le spese di lite.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Così deciso il 13.10.2025
Il Giudice
Dottor LA VA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore dottor
LA VA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 2882/2022 RGAC del Tribunale di Reggio Calabria, assunta in decisione all'udienza del 17.09.2025, vertente tra
(CF: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivo Parte_1 C.F._1
MO e RI OP ed elettivamente domiciliati presso il proprio studio legale sito in Locri (RC), via Garibaldi, n. 324/5, come da procura in atti;
- Appellante contro
C.F./Partita IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito, come da procura in atti;
- Appellata
Esposizione dei fatti e motivazione della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il signor ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data
07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria, non notificata, con la quale ha rigettato la domanda avanzata dal signor nei confronti della società in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, perché non sufficientemente provata, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante, in punto di fatto, ha narrato che, con atto di citazione, il signor
[...] ha convenuto in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria, la Parte_1 società in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare, dichiarare e disporre con qualsiasi statuizione: 1) la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del contratto di prestito personale flessibile con rimborso rateale per violazione norme dettate in materia di trasparenza, informazione, correttezza, buona fede ed equità; 2) accertare, dichiarare e disporre priva di titolo la pretesa di € 668,02 (voci coperture assicurative, rispettivamente, di € 276,02 e di € 392,00, stante l'esistenza di oneri non richiesti;
3) accertare, dichiarare e disporre la ripetizione ex art. 2033 c.c. di qualsiasi somma corrisposta a titolo di interesse ultralegale e voci non richieste (coperture assicurative), in osservanza di quanto stabilito dal Ctp Dott.ssa nella relazione offerta in produzione;
4) disporre la cancellazione Persona_1 dei dati personali relativi alla persona dell'attore dai sistemi di informazione creditizia;
5) accertare, dichiarare e disporre il diritto al risarcimento del danno, stante l'illecita iscrizione ai sistemi di informazione creditizia, per violazione dell'immagine del Sig. condannando la covenuta Parte_1 alla somma € 1.000,00 e/o alla somma maggiore o minore secondo apposita valutazione equitativa, entro i limiti di competenza del giudice adito;
6) accertare e dichiarare la violazione da parte di
[...] delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di concessione di CP_1 credito con carta revolving, disponendo, per l'effetto, la non debenza dell'interesse ultralegale, delle spese a titolo di commissioni, del premio assicurativo, delle spese di invio estratto conto;
7) determinare il TEG del rapporto di credito scaturente dalla carta revolving, tenendo in considerazione quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.; 8) accertare e determinare l'esatto dare
– avere tra le parti sulla base dell'esatta classificazione contabile delle somme oggetto di causa, senza capitalizzazione, con eliminazione di ogni ulteriore competenza addebitata;
9) accertare e dichiarare la ripetizione, ex art 2033 c.c. di qualsiasi somma corrisposta a titolo di interesse ultralegale e/o usurario, spese a titolo di commissioni, premio assicurativo, spese di invio estratto conto, capitalizzazione mensile;
10) condannare al pagamento di spese, competenze Controparte_2 ed onorari del presente giudizio, spese generali, C.A.P. e I.V.A. nelle misure di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello).
Il giudizio è stato iscritto al ruolo generale con il n. 3167/2015 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 18.01.2016, si è costituita in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda e delle eccezioni formulate dal signor perché infondate Parte_1 in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria, così ha provveduto: “RIGETTA la domanda dell'attore, , perché non sufficientemente provata;
Parte_1
COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante al pagamento delle Controparte_1 spese di CTU liquidate nella complessiva somma di € 450,00 come da separato provvedimento, dedotto quanto corrisposto in favore del Dott. . Controparte_3
Così deciso in Reggio Calabria, oggi 7.02.2022”.
Il signor ha proposto appello avverso la sentenza n. 128/2022, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Reggio Calabria, articolando i seguenti motivi di censura.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado in quanto frutto di un iter logico-giuridico valutativo personale e soggettivo e non applicativo delle disposizioni normative.
Sul punto, parte appellante ha dedotto che il ritardo nei pagamenti è stato motivato dall'applicazione di un tasso di interessi superiore rispetto a quello pattuito e che, in ogni caso, tale ritardo non costituisce condizione sufficiente per una segnalazione negativa. Ha ripercorso i presupposti necessari per procedere e per il mantenimento della segnalazione, ossia l'invio, al cliente, del preavviso imposto dalla normativa di settore e l'espletamento di una adeguata istruttoria in vista del giudizio di incapacità non transitoria di adempiere l'obbligazione pecuniaria. Ha citato disposizioni normative di settore ed orientamento giurisprudenziale.
Inoltre, in tesi di parte appellante, nella fattispecie in esame, risulta assente il requisito della preventiva e ponderata valutazione tecnica sulla complessiva situazione economica del debitore, indispensabile ai fini della valida segnalazione alla Centrale Rischi, atteso che l'odierna società odierna appellata, a fronte dell'inadempimento del signor non ha compiuto Parte_1 alcuna specifica valutazione complessiva della capacità patrimoniale e finanziaria del debitore.
Altresì, con la segnalazione “a sofferenza”, la quale determina conseguenze pregiudizievoli in punto di accesso al credito e comportata il rischio della chiusura dell'accesso al credito da parte dell'istituto bancario, il signor si è visto respingere la richiesta avanzata alla società Santander Parte_1
Consumer Bank S.p.A. a causa di segnalazioni negative a proprio carico.
Censurando la sentenza appellata e traducendosi come apparente la motivazione assunta, parte appellante ha proseguito che le contestazioni mosse dal signor rispetto al Parte_1 pagamento, sono derivati dall'assenza di trasparenza in capo alla società e dalle Controparte_1 carenze/omissioni informative in merito alla natura ed alle caratteristiche del finanziamento offerto in sede di conclusione del contratto, non conoscendo l'esistenza di ulteriori costi e che non sono calcolate, come invece dovrebbero, nel TA, in violazione dell'art. 123 D. Lgs. 385/1993 (T.U.
Legge bancaria). Altresì, essendo il modulo contrattuale stampato nel momento in cui il sistema telematico concede all'operatore l'autorizzazione all'erogazione del credito, le clausole che il consumatore è chiamato a sottoscrivere, dopo la compilazione informatica del contratto su modulo prestampato, ingenerano confusione in assenza di una preventiva e corretta informazione, non essendo percepibile in forma immediata la natura, le caratteristiche ed i costi del finanziamento oggetto del contratto.
In tesi di parte appellante, a conferma di tale ambiguità depone la circostanza che nel finanziamento oggetto di giudizio, erogato al signor risultano applicati oneri economici non Parte_1 espressamente previsti nel contratto. Pertanto, l'appellante ha concluso che sussiste la violazione degli artt. 21, 22, 25 e 25, lett. a), Codice del consumo, in quanto le informazioni sono state veicolate con modalità inadeguate o caratterizzata da omissioni informative. Ha sostenuto che “nel caso di specie, la società nel riportare la distinzione tra le voci “incluse nel Taeg” e quelle che non lo CP_1 sono, ha contrassegnato le prime come (i), evitando accuratamente di fornire ulteriori elementi di valutazione per determinare il costo complessivo del finanziamento concesso” (pag. 11 atto di citazione in appello).
Inoltre, l'appellante si è riportato alle conclusioni di cui alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di giudizio di primo grado.
Il signor ha proseguito, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui Parte_1 il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea perché priva di fondamento nonostante il consulente tecnico d'ufficio avesse riferito di discrasie nel rapporto dare ed avere, che il Giudicante si è discostato dalle risultanze dell'elaborato peritale senza fornire sufficiente motivazione;
si è configurato, pertanto, un vizio di motivazione apparente.
In tesi di parte appellante, come evidenziato in sede di giudizio di primo grado, la società CP_1 ha applicato interessi superiori rispetto a quelli oggetto di pattuizione e voci per coperture
[...] assicurative mai richieste e la polizza assicurativa a copertura del credito deve essere ricompresa nel calcolo del Taeg. Con riferimento a quest'ultima circostanza, egli ha indicato gli elementi che sono inclusi nel calcolo del Taeg, con la conseguenza che la mancata inclusione di uno o più costi rende nulla ed invalida la relativa clausola degli interessi.
In conclusione, il signor ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e, per Parte_1 effetto, che venisse dichiarata l'illegittimità della condotta assunta dalla violativa Controparte_1 degli obblighi di trasparenza e buona fede e della normativa di settore, condannando la stessa società all'immediata cancellazione di ogni iscrizione negativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, parte appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto in narrativa esposto, accogliere la domanda del sig. e accertare, dichiarare e disporre con qualsiasi statuizione: Parte_1 1) La nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della clausola contrattuale relativa agli interessi;
2) La nullità di tutte le spese, degli interessi passivi e di qualsiasi somma diversa dal capitale addebitate al Sig. (per come quantificati dal CTU); Parte_1
5) La cancellazione dei dati personali relativi alla persona dell'attore dai sistemi di informazione creditizia;
7) La nullità della somma di € 668,02 (voci coperture assicurative, rispettivamente, di € 276,02 e di
€ 392,00);
8) In subordine: la nullità della somma di € 848,27 poiché addebitata illegittimamente (scaturente dal conteggio del CTU: con questa ipotesi, avrebbe pagato la somma di € 2.940,25 per interessi, al posto di € 2.091,98 (come da contratto);
10) In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, spese generali, C.A.P. e I.V.A. nelle misure di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituito in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data
29.11.2022, la società ritenendo l'atto introduttivo in appello infondato sia in Controparte_1 fatto sia in diritto, chiedendone il rigetto e, per effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
In particolare, l'appellato ha rappresentato che la decisione cui è giunto il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, non è frutto di una valutazione personale del
Giudicante, ma egli ha posto a fondamento della decisione elementi di fatti che confermano la circostanza della conoscenza di quanto il signor ha sottoscritto e delle condizioni Parte_1 contrattuali. Infatti, in tesi di parte appellata, per come risulta dalla copia del contratto depositata nel giudizio di primo grado dal signor ogni singola statuizione risulta firmata e, Parte_1 pertanto, priva di fondamento è la richiesta di restituzione delle somme relative alla polizza.
Con riferimento alle contestazioni mosse in merito all'iscrizione del nominativo del signor
[...] nelle banche dati private, riprendendo l'iter logico-giuridico del Giudice di prime cure, la Parte_1 società ha esposto che, a seguito dei reiterati ritardi nei pagamenti, il consumatore è decaduto dal beneficio del termine. Su punto, citando orientamento giurisprudenziale, ha ricordato che è legittimo, da parte della che eroga un prestito, segnalare al S.I.C. anche il semplice ritardo nel pagamento;
CP_4 inoltre, la mancanza del preavviso di segnalazione, anche qualora non fosse stato inviato, non potrebbe condurre alla cancellazione di una segnalazione corretta dal punto di vista sostanziale, non costituendone presupposto di validità. Pertanto, correttamente la società a fronte Controparte_1 dei mancati pagamenti, ha segnalato nei S.I.C. il nominato del signor Parte_1 Con riferimento alla contestazione del mancato inserimento nel Taeg dei costi assicurativi avanzata da parte appellante, la società ha rappresentato che il costo delle polizze rientra Controparte_1 nel calcolo del T.E.G. e non del Taeg, evidenziando sia che le stesse polizze sono facoltative sia che non sono richieste né per la concessione finanziamento né per ottenerlo a determinate condizioni. Sul punto, ha citato orientamento giurisprudenziale dell'arbitrato. Inoltre, ha sottolineato che, al fine di qualificare come obbligatoria la polizza assicurativa, a norma dell'art. 121 T.U.B. nonché alle
Disposizioni in materia di Trasparenza di Banca d'Italia (Sez. VII, par. 4.2.4), occorre fornire prova delle seguenti circostanze: a) la polizza è necessaria per ottenere la concessione del credito (in tesi di parte appellata, al signor è stata esplicitata in modo chiaro e reiterato la natura Parte_1 facoltativa del prodotto richiesto); b) la polizza è necessaria per ottenere il credito alle medesime condizioni (in tesi di parte appellata, il signor avrebbe dovuto fornire elementi Parte_1 probatori diretti a dimostrare che non avrebbe potuto ottenere il finanziamento alle condizioni concesse, laddove non avesse sottoscritto la polizza;
in difetto, si avrebbe un'inversione dell'onere della prova che incombe sul soggetto finanziato). Ha aggiunto che non è stata dimostrata la pretestuosità delle contestazioni sollevate sui costi assicurativi.
Infine, parte appellata ha concluso che, in ordine alla contestazione del superamento del tasso soglia, il consulente tecnico d'ufficio ha confermato che non vi è stato nessun superamento del Tasso soglia e, conseguentemente, nessuna usura ed ha rilevato, con riferimento all'ipotesi II A) di cui all'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado, l'esatto dare/avere tra le parti.
Tutto quanto sopra premesso, parte appellata ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione avversaria disattesa e reietta così
Giudicare
In via principale nel merito
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione promossa per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 128/2022 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria il 7.2.2022;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese processuali e dei compensi del presente grado di giudizio”
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15.12.2022, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata, quindi, successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.03.2025, il Giudice ha rinviato per la discussione orale e contestuale decisione all'udienza del 17.09.2025, assegnando alle parti termine per note difensive sino a sette giorni prima.
Le parti hanno provveduto al deposito delle note difensive autorizzate.
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa ed al contenuto delle note difensive autorizzate. Il
Giudice, all'esito della discussione, ha assunta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il Tribunale osserva che il presente atto di citazione in appello è parzialmente fondato per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado.
Nel caso in esame, l'esistenza del rapporto tra le odierne parti processuali trae origine dalla stipula tra il signor e la società di un contratto di prestito personale Parte_1 Controparte_1
n. 017711641.5 del 28.05.2010 dell'importo pari ad € 6.000,00.
L'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure, con valutazione personale e soggettiva, ha rigettato la domanda formulata in primo grado perché non sufficiente motivata. Sul punto, parte appellante ha addotto la non debenza dell'importo in quanto la somma richiesta non è corretta,
l'omissione informative rispetto alla natura ed alle caratteristiche del finanziamento, la non conformità del Taeg effettivo a quello dichiarato in contratto, la necessità del preavviso preventivo quale condizione di validità della segnalazione nelle banche dati private e la mancata preventiva e ponderata valutazione tecnica sulla complessiva situazione economica del debitore.
In via preliminare, il Tribunale osserva che il contratto oggetto del presente giudizio deve essere ricondotto al genus dei contratti di credito al consumo, atteso che è implicito nelle caratteristiche del contratto stipulato che il credito attiene ad un consumatore, intendendosi come consumatore «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3 D. Lgs. 06 settembre 2005, n.
206), e che la richiesta di prestito personale riporta come voce anche il Taeg, ossia il Tasso annuo effettivo globale, che «indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito» (articolo 120 quinquies, comma I, lett. m), D. Lgs. 01 settembre
1993, n. 385). Il Tribunale ritiene parzialmente fondata la domanda di parte appellante, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento alle conclusioni formulate nel punto 1) “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto in narrativa esposto, accogliere la domanda del sig. Parte_1
e accertare, dichiarare e disporre con qualsiasi statuizione: 1) La nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della clausola contrattuale relativa agli interessi”, il Tribunale ritiene che l'appello debba essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte appellante si duole della divergenza del Taeg indicato nel contratto di contratto di prestito personale n. 017711641.5 stipulato in data 28.05.2010 per l'importo pari ad € 6.000,00 rispetto al
Taeg effettivo, non conforme a quello richiamato in contratto, determinando la nullità della clausola relativa alla determinazione del citato Tasso come previsto dall'art. 125 bis, comma VI, T.U.B.
La doglianza è infondata.
Invero, occorre premettere che, nella fattispecie in esame, non è applicabile il disposto dell'art. 125 bis D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) attualmente vigente, ma le previsioni del medesimo decreto legislativo ratione temporis applicabili, ossia nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo
VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
(10G0170)” ed entrato in vigore in data 19.09.2010.
Come è noto, il D. Lgs. n. 141/2010, che modificativa della disposizione di cui all'art. 125 D. Lgs.
01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), all'art. 3, comma
III, rubricato “Abrogazioni e termini di attuazione”, ha previsto che: “I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010,
e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie”.
La stessa Banca D'Italia, con Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.02.1991 – Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025), nell'Appendice A – “Fonti Normative”, all'art. 5, rubricato “(Disposizioni transitorie e finali)”, ha adottato le disposizioni di attuazione del D. Lgs. n. 141/2010, prevedendo al comma II,
«La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente decreto. Nelle more restano ferme le disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto». Alla luce delle succitate disposizioni, il Tribunale rileva che, al contratto di prestito personale oggetto del giudizio, deve applicarsi la disciplina primaria, ratione temporis, anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010.
Nella fattispecie in esame, non può dunque essere invocato il dettato normativo di cui all'art. 125 bis
D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), essendo stato introdotto dall'art. 1 D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 con decorrenza dalla data del 19.09.2010, essendo invece applicabile l'art. 124 D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), vigente all'epoca della conclusione del contratto, ossia prima della riforma introdotta con il D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
Ed invero, essendo il contratto di prestito personale n. 017711641.5 stipulato in data 28.05.2010, la normativa vigente all'epoca prevedeva, all'art. 124, comma V, D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che «Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TA equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
[…]».
Pertanto, la nullità della clausola e la sostituzione della stessa con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro non può trovare applicazione ai contratti di credito al consumo stipulati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
A sostegno di quanto sopra affermato, si richiamano la disposizione di cui all'art. 125 bis, comma VI,
D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la quale prevede che «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TA pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto» ed il seguente comma VII «Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TA equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.»
La lettura combinata dei due commi evidenzia che solo a decorrere dalla data del 19.09.2010
l'indicazione di un Taeg non corretto comporta la nullità della relativa clausola.
Pertanto, dovendo necessariamente farsi riferimento alla normativa applicabile ratione temporis alla conclusione del contratto oggetto di causa, la disposizione applicabile è l'art. 124 D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nel testo vigente fino al 18.09.2010 dettato per i contratti di credito al consumo. La disposizione, nel testo vigente prima del 19.09.2010, relativo ai contratti di credito al consumo “prevedeva che “nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali” si applicasse un tasso effettivo globale equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali. Dunque, tale tasso sarebbe stato applicato solo in caso di “assenza o nullità delle clausole contrattuali” e non anche quando la clausola con cui erano pattuiti gli interessi passivi del mutuo era esistente e valida. In altre parole, la disposizione in parola non introduceva un'autonoma causa di nullità delle clausole contrattuali, conseguente all'indicazione in contratto di un t.a.e.g. non corretto, ma presupponeva la mancata pattuizione degli interessi ovvero la nullità della relativa clausola negoziale”, ad esempio perché indicato in modo indeterminato o indeterminabile (Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 241/2021).
In senso conforme, depone anche altra giurisprudenza di merito: “non può non evidenziarsi come solo con la normativa vigente a partire dal 2010 sia stata fatta esplicita menzione al sesto comma all'ipotesi di costi inclusi in modo non corretto nel TA, quale vizio comportante la nullità della clausola relativa e, quindi, secondo alcuni interpreti, l'applicazione del TA sostitutivo di cui al settimo comma. Viceversa, l'art. 124 TUB nel testo vigente nel 2008, non facendo riferimento alcuno all'ipotesi di conteggio non corretto del TA, al quinto comma ricollegava l'applicazione del Tasso
Annuo Effettivo Globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad esempio perché indicato in termini indeterminati o indeterminabili)” (Tribunale Milano, sentenze 11 gennaio 2018, n. 202).
Altresì, occorre evidenziare che, secondo orientamento costante dell'Arbitrato Bancario Finanziario,
“la mancata/erronea indicazione del TA (nell'ambito del contratto e del documento di sintesi) nell'ipotesi di contratto di prestito personale (escluso dall'ambito di applicazione della disciplina prevista nell'art. 125-bis TUB) può integrare un comportamento illegittimo dell'intermediario, suscettibile non già di determinare la nullità della relativa clausola, bensì di radicare una pretesa risarcitoria per i danni concretamente subiti dal cliente in conseguenza della violazione delle regole di correttezza da parte dell'intermediario (cfr. ABF Milano, n. 14627/2020; nn. CP_5
14723/2020, 1744/2019 e 11199/19; nn. 22057/19 e 5524/2017; n. CP_6 CP_7
5850/2017; nn. 26504/2019, 11284/2017 e 6789/2016).” (Arbitrato Bancario CP_8
Finanziario, Decisione N. 17481 del 22 luglio 2021).
Vi è da aggiungere che la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 241/2021, ha rilevato che “il tasso d'interesse concordato dalle parti è indicato in contratto, mentre l'esposizione del t.a.e.g. assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione. Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico. Qualora il contraente abbia fatto affidamento su un t.a.e.g. errato, il rimedio accordabile è il risarcimento del danno, che dev'essere però specificatamente allegato e, almeno presuntivamente, provato”.
Tuttavia, nel caso di specie, il signor non ha allegato e/o evidenziato pregiudizi Parte_1 concretamente subiti.
Si perviene, pertanto, alla conclusione che, con riferimento ai contratti di credito al consumo,
l'articolo 125 bis, commi VI e VII, D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) trova applicazione con riferimento ai contratti di credito al consumo stipulati successivamente al 18.09.2010, tra i quali non rientra quello azionato nel presente giudizio,
a conferma della circostanza che il legislatore, allorché ha voluto attribuire rilevanza all'erronea indicazione del Taeg/I.S.C., è intervenuto con una apposita norma, quale quella contenuta nell'art. 125 bis, comma VI, D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Occorre, altresì, rilevare che il Giudice di prime cure è giunto alla conclusione che “dalle risultanze istruttorie, in primo luogo, dall'esame del contratto allegato in atti nella cui prima pagine è visibile uno specchietto riepilogativo che riassume le voci principali del finanziamento. Il suo contenuto non può considerarsi affatto vessatorio o non facilmente interpretabile secondo la comune esperienza. In esso sono ricomprese oltre all'importo erogato per il finanziamento per l'ammontare di € 6.000,00, voci di spesa quali commissioni per € 180,00, assicurazione vita infortuni euro € 276,02, servizio assicurativo aggiuntivo € 392,00 per un totale finanziato di € 6.848,02, interessi € 2091,98, totale da rimborsare € 8.940,00 in 60 rate mensili da € 149,00, prima scadenza 01/07/2010 ultima scadenza
01/06/2015. […] nel caso di specie, l'odierno giudicante ritiene che, in quella sede, l'attore sia stato messo nella condizione con riferimento a tale voci di prenderne visione e consapevolezza” (cfr. pagine
2-3 sentenza n. 128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria) e che “la contestazione dei servizi aggiuntivi e degli oneri accessori non appare sufficientemente fondata” (cfr. pag. 3 sentenza n. 128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria); inoltre, il
Giudice di prime cure, richiamando le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio, ha statuito che “dalla CTU della del Dott. la quale appare priva di vizi Controparte_3 logico scientifici è emerso con chiarezza che il tasso rispettato dalla finanziaria è quello dell'11.01
TAN. Nella circostanza, non vi è il superamento del tasso soglia ex legge 108/96, quindi, non vi è usura e si può affermare che il contratto de quo è del tutto consono ai dettami della normativa di settore” (cfr. pagine 3-4 sentenza n. 128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data
07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria). Sulla scorta dell'accertamento della disposta perizia, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “il ricorrente avendo percepito € 6.000,00 e dovendo pagare 60 rate da € 149,00 […], si è visto applicare un tasso reale del 16,965 %” (cfr. pag. 10 consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado) e che “è richiesta ulteriore analisi sul tema della Legge 108/96. In merito si osserva che l'attenzione va posta al momento della stipula: già nella sezione “cronistoria” si è anticipata la rilevazione del D.M. relativo al II trimestre del 2010 (dal primo aprile al 30 giugno) che evidenzia un tasso medio per le operazioni di prestito personale, pari al 11,940%, a questo dato occorre aggiungere il 50% per ottenere il Tasso Soglia che, in questa fattispecie, è pari al 17,910%; come può, quindi, facilmente evincersi anche con l'ipotesi prospettata del tasso sul solo capitale erogato
(€6.000,00) e con le rate contrattualizzate (60 X €149,00) che ha prospettato il tasso reale del
16,965%, non vi è superamento del Tasso Soglia ex L.108/96” (cfr. pag. 12 consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado). Ha anche puntualizzato che, a differenza dei contratti di mutuo,
“nei finanziamenti personali ed ancor più nei cd contratti di cessione del quinto, il mutuatario considera nell'erogato anche tutte le spese (assicurazioni, commissioni d'istruttoria e d'agenzia) ed anche su queste determina il piano d'ammortamento. Ecco spiegati, quindi, i due tassi (TAN e TA) evidenziati nei contratti” (cfr. pagine 12-13 consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado).
Pertanto, ha concluso “si è voluto verificare il tasso realmente applicato sul capitale erogato e con le rate previste, ottenendo un tasso del 16,965%, maggiore, quindi, ai due tassi (TAN e TA) indicati in contratto. […] si conferma la conformità del contratto alla L. 108/96” (cfr. pag. 14 consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado).
Ritiene il Tribunale che le risultanze cui è giunto il nominato consulente risultano ampiamente condivisibili in quanto frutto di un esame dei documenti ed atti di causa e di un adeguato percorso logico.
Come correttamente valutato dal Giudice di prime cure, il signor ha avuto Parte_1 conoscenza delle voci di spesa, come si evince dallo specchietto riepilogativo del contratto allegato in atti, tale per cui le stesse voci principali del finanziamento sono state concordate dalle parti ed indicate in contratto, mentre l'esposizione del Taeg assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al soggetto che richiede il prestito il costo dell'operazione. Infatti, il Taeg, secondo la sua ratio informativa, “non costituisce oggetto di una pattuizione fra le parti, ma è semplicemente una particolare ed efficace modalità espressiva del costo complessivo del finanziamento, alla luce di tutte le condizioni economiche, queste sì oggetto di pattuizione negoziale intercorsa fra le parti;
se così è, quindi, l'errata indicazione del TA, non altera il consenso negoziale del consumatore, il quale quando ha stipulato il contratto ha convenuto un determinato tasso di interesse, un certo piano di ammortamento, nonché la stipula di determinate assicurazioni o garanzie;
semplicemente, egli era convinto che tutto ciò gli sarebbe costato complessivamente secondo un determinato dato percentuale e, invece, il costo di quanto da egli pattuito è risultato essere superiore.” (Tribunale Milano, sentenze
11 gennaio 2018, n. 202); altresì, “il TA/ISC non è tecnicamente un tasso di interesse, ma un indicatore del costo complessivo che il finanziamento presenta per il soggetto finanziato. Da ciò consegue che la sua erronea indicazione non comporta – di per sé – una maggiore onerosità del finanziamento, bensì una falsa rappresentazione del suo costo complessivo. Non essendo il TA/ISC un tasso di interesse, la sua erronea indicazione non ricade nella disposizione dell'art. 117, comma
6, Tub, la quale stabilisce appunto la nullità delle clausole che prevedono, per i clienti, tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati” (Arbitrato Bancario Finanziario, Decisione n. 17481 del 22 luglio
2021).
Inoltre, con riferimento alla circostanza secondo la quale “la polizza assicurativa a copertura del credito deve essere ricompresa nel Taeg. […] La polizza assicurativa de qua è solo formalmente
“facoltativa” ma di fatto imposta dal creditore, poiché stipulata per garantirgli il rimborso del credito, ed erroneamente non inclusa nel TA, con conseguente nullità della relativa clausola” (cfr. pagine 12-13 atto di citazione in appello), il Tribunale ritiene assorbita la censura avanzata da parte appellante attese le applicate disposizioni normative ed i richiamati principi di diritto al caso di specie.
In considerazione di quanto sopra esposto, le conclusioni rassegnate al punto n. 1) devono essere rigettata con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento alle conclusioni di cui al punto 2), “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto in narrativa esposto, accogliere la domanda del sig. e Parte_1 accertare, dichiarare e disporre con qualsiasi statuizione: […] 2) La nullità di tutte le spese, degli interessi passivi e di qualsiasi somma diversa dal capitale addebitate al Sig. (per come Parte_1 quantificati dal CTU)”, 7) “7) La nullità della somma di € 668,02 (voci coperture assicurative, rispettivamente, di € 276,02 e di € 392,00)” ed 8) “8) In subordine: la nullità della somma di € 848,27 poiché addebitata illegittimamente (scaturente dal conteggio del CTU: con questa ipotesi, avrebbe pagato la somma di € 2.940,25 per interessi, al posto di € 2.091,98 (come da contratto)”, il Tribunale ritiene che l'appello debba essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Sulla base del tenore complessivo dell'atto di citazione in appello e delle conclusioni ivi formulate, nonostante il difetto assoluto di determinatezza di tali conclusioni, va comunque evidenziato che le stesse, anche a volerle intendere come richiesta di dichiarazione di nullità delle clausole riguardanti le spese elencate, non avrebbero avuto, in ogni caso, alcuna possibilità di accoglimento tenuto conto che il contratto di prestito personale n. 017711641.5 stipulato dal signor con la Parte_1 società è stato sottoscritto in data 28.05.2010 e, dunque, prima dell'introduzione Controparte_1 e dell'entrata in vigore della normativa dell'art. 125 bis, commi VI e VII, D. Lgs. 01 settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avvenuta il 19.09.2010, per come esposto nel rigetto di cui al punto 1) delle rassegnate conclusioni di cui all'atto di citazione in appello.
Ad avviso del Tribunale, in ogni caso, la richiesta di nullità di cui alle rassegnate conclusioni non può trovare accoglimento atteso che il consulente tecnico d'ufficio ha concluso nel seguente modo: “si è voluto verificare il tasso realmente applicato sul capitale erogato e con le rate previste, ottenendo un tasso del 16,965%, maggiore, quindi, ai due tassi (TAN e TA) indicati in contratto. […] si conferma la conformità del contratto alla L. 108/96” (cfr. pag. 14 consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado).
Quanto all'asserita “nullità di tutte le spese, degli interessi passivi e di qualsiasi somma diversa dal capitale addebitate al Sig. (per come quantificati dal CTU); [...] della somma di € 668,02 Parte_1
(voci coperture assicurative, rispettivamente, di € 276,02 e di € 392,00); 8) In subordine: la nullità della somma di € 848,27 poiché addebitata illegittimamente (scaturente dal conteggio del CTU: con questa ipotesi, avrebbe pagato la somma di € 2.940,25 per interessi, al posto di € 2.091,98 (come da contratto)”, la richiesta di nullità formulata da parte appellante deve essere rigettata, atteso che la stessa, anche se intesa come richiesta di dichiarazione di nullità della relativa clausola, non avrebbe trovato, in ogni caso, accoglimento tenuto conto che il contratto oggetto di giudizio è stato stipulato nel maggio 2010, e, dunque, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, avvenuta in data 19.09.2010.
In considerazione di quanto sopra esposto, le conclusioni rassegnate al punto n. 2), al punto n. 7) ed al punto n. 8) devono essere rigettate con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento alle conclusioni rassegnate al punto 5), “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto in narrativa esposto, accogliere la domanda del sig. Parte_1
e accertare, dichiarare e disporre con qualsiasi statuizione: […] 5) La cancellazione dei dati personali relativi alla persona dell'attore dai sistemi di informazione creditizia”, il Tribunale ritiene che le doglianze formulate da parte appellante sia meritevole di accoglimento.
Parte appellante lamenta di essere stato segnalato presso alla centrale dei rischi per la propria posizione “a sofferenza” in assenza di preavviso antecedente alla segnalazione, così come previsto dall'articolo 125 D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.02.1991, ed in assenza di una valutazione della situazione di “stato di sofferenza”, ossia come stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito ad opera della banca. Quanto ai presupposti di diritto, il Tribunale rileva che l'articolo 125, comma III, D. Lgs. 01 settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) prescrive che «I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma».
Ed anche l'articolo 5, comma VI, Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti n. 163 del 12 settembre
2019, ha stabilito che «Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato».
L'art. 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (come da testo integrale al
21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025), rubricato “Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari”, ha disciplinato che «Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione. Se il cliente è un consumatore, l'informativa preventiva va fornita anche se l'esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina in tema di “Credito ai consumatori”. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere».
La segnalazione è regolata specificamente dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio
1991 “Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi” (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025).
È confacente richiamare le disposizioni previste della citata Circolare, sulla base della quale va dichiarata l'illegittimità della segnalazione contestata.
Ed invero, il paragrafo 1.5., rubricato “Sofferenze” del Capitolo II “Struttura e regole di compilazione della rilevazione mensile e delle rilevazioni inframensili”, Sezione 2 “Categorie di censimento della rilevazione mensile”, della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025), ha disciplinato i presupposti per procedere alla segnalazione a sofferenza la posizione debitoria: «Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. La classificazione a sofferenza deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo. Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle “sofferenze” le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”. Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati “utilizzato”.
Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati.
Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi. La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse. La segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato».
I presupposti della segnalazione di una posizione a sofferenza sono richiamati in Corte di Cass., Sez.
1, Sentenza n. 7958 del 2009, la quale ha statuito che “nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.
Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari". Non confluiscono altresì nelle sofferenze i crediti ristrutturati e i crediti in corso di ristrutturazione, i quali vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento ed evidenziati mediante i previsti valori della variabile di classificazione stato del rapporto. Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati, al lordo delle svalutazioni eventualmente effettuate, per un ammontare comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. In caso di svalutazione di posizioni ritenute definitivamente irrecuperabili dagli organi aziendali e passate a perdita, la segnalazione dei crediti in sofferenza deve essere effettuata al netto di tali svalutazioni”.
Si conviene, pertanto, che, affinché il soggetto versi in sato di insolvenza, ed il relativo credito possa essere considerato “in sofferenza”, occorre valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, la quale situazione deve essere grave e non transitoria, e non nel caso in cui si verifichi un mero ritardo nel pagamento del debito o un volontario inadempimento.
Nello specifico, prima di procedere alla segnalazione, il segnalante deve considerare la situazione complessiva del debitore, ossia estendersi a tutti gli elementi idonei a far desumere l'oggettiva finanziaria economica-finanziaria del cliente.
Quando alla valutazione dell'intermediario della complessiva situazione economico-finanziaria del soggetto debitore ai fini di una legittima segnalazione a sofferenza, va osservato quanto segue.
Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1.5., rubricato “Sofferenze” del Capitolo II “Struttura
e regole di compilazione della rilevazione mensile e delle rilevazioni inframensili”, Sezione 2
“Categorie di censimento della rilevazione mensile”, della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025) che stabilisce che la sofferenza si concretizza in una valutazione negativa della situazione posizione del debitore come deficitaria, ossia grave difficoltà economica e che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza, il Garante della Privacy, con Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del Codice SIC – n. 438 del 26 ottobre 2017, in adesione agli indirizzi suesposti, ha ritenuto, all'art. 1, paragrafo 1.3, che, “al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli Pa artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei " ", i titolari del trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l´effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso. Tale lettura è infatti da condividere anche sotto lo specifico profilo della normativa in materia di protezione dei dati personali, considerato, in particolare che: trattandosi di uno dei profili oggetto di maggiore Pa contenzioso tra le parti, è necessario, anche in ragione delle conseguenze che l´iscrizione nei " " comporta per l´interessato, che gli operatori creditizi si avvalgano di mezzi di invio che garantiscano la certezza e l´effettività della ricezione;
- il preavviso di segnalazione, espressione del principio di correttezza nel trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 11 del Codice, ha lo scopo di consentire Pa all´interessato -venuto a conoscenza dell´imminente segnalazione del suo nominativo nei " "- di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia effettuata;
In alternativa all´invio delle comunicazioni a mezzo posta di uso tradizionale (quali la raccomandata con ricevuta di ritorno e il telegramma, strumenti espressamente previsti dall´art.
9-bis della legge 12 dicembre
1990, n. 386 per il preavviso di iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria-CAI in caso di emissione di assegni in mancanza di provvista), gli operatori si potranno avvalere dei mezzi considerati legalmente equivalenti, come la posta elettronica certificata. Ovviamente saranno anche considerati correttamente ricevuti i preavvisi che risulteranno noti all'interessato in virtù di successivi comportamenti significativi di quest'ultimo”.
Pertanto, gli intermediari informano il cliente che tale segnalazione deriva dalla valutazione della complessiva situazione finanziaria nei confronti dell'intermediario creditore e degli altri intermediari ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata.
Va rilevato, inoltre, che orientamento giurisprudenziale ha statuito quanto segue: “Questa Corte ha recentemente chiarito che in tema di segnalazione alle cd. S.i.c., Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010 e antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con d.lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo” (Cass., Civile Ord.
Sez. 1 Num. 39769 Anno 2021).
Pertanto, costante orientamento giurisprudenziale ha stabilito quanto segue: “ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca
d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428, Cass. 1 aprile 2009, n. 7958; Cass. 16 dicembre
2014, n. 26361; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31921); si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958 cit.; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609)” (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 28635 del 2020); “l'atto di "avvertimento con preavviso" ovvero di «avviso» - di cui il citato art. 4 comma 7 fa onere all'intermediario - integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di «cattivo debitore» del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest'ultimo entro il periodo di preavviso. In quanto «dichiarazione a determinata persona», quella prescritta dalla norma dell'art. 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Perciò, l'efficacia della dichiarazione di
«avviso» si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 2017); “come precisato dalla
Banca d'Italia fin dalla circolare n. 139 dell'il febbraio 1991, gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza ove si sia in presenza di un "cliente consumatore"; il quale ai sensi dell'art. 125 del T.u.b., va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza) mediante un'informativa che deve essere preventiva, e cioè trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa"” (Corte di Cassazione, sez. I
Civile, ordinanza 25 maggio 2021, n. 14382).
In senso conforme si è indirizzato anche la giurisprudenza arbitrale. Sul punto, il Tribunale ritiene di aderire ai seguenti orientamenti del Collegio arbitrale, il quale ha affermato i seguenti principi di diritto: “l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la
Protezione Dati Personali, nonché l'obbligo di preavviso di cui all'art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità
e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista” (Arbitrato Bancario Finanziario Decisione N. 4632 del 15 maggio 2023); “l'intermediario segnalante è tenuto alla trasmissione all'archivio CR dei dati sull'indebitamento del cliente (della cui correttezza e veridicità egli risponde) in virtù di un obbligo di interesse pubblico imposto per legge in capo alla controparte contrattuale del rapporto giuridico intercorrente con il segnalando. Nondimeno si evidenzia che il corretto funzionamento della CR presuppone il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione degli intermediari tenuti a effettuare periodicamente le segnalazioni di specifiche posizioni di rischio oggettivamente individuate alla stregua di un obbligo normativo;
in questa prospettiva, i partecipanti alla CR devono adottare particolari cautele anche in virtù delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da un'errata valutazione dei presupposti di una segnalazione negativa o da un'inesatta trasmissione dei dati personali e della rilevanza, non solo interna al sistema di vigilanza, dei dati trasmessi. Sul tema è stato sottolineato che il perseguimento dell'interesse generale può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere-dovere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora che dei principi generali in tema di correttezza e buona fede, escludendo ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione (cfr. Tribunale Alessandria, sent.
20/10/2000; Trib. Napoli, Sez. X, sent. 18/03/2005). In generale, il partecipante deve verificare, sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione, se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere, tra l'altro, la riscossione del credito a rischio, fermo restando che tale circostanza non può, di per sé sola, rappresentare valido presupposto per l'iscrizione allorquando la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità (cfr. Trib. Bari, Sez. IV civ., Sent. 13.01.2022, causa n. 11887/2021, R.G.; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 28635/2020 e n.
15609/2014; ABF Coll. Coord., Dec. n. 611/2014)” (Arbitrato Bancario Finanziario Decisione N. 708 del 21 gennaio 2025); “la trasmissione del preavviso al segnalando cliente integra senza dubbio uno dei requisiti costitutivi della segnalazione. Il difetto della preventiva comunicazione importa, di conseguenza, l'assenza di titolo giustificativo della medesima e dunque l'obbligo di una sua immediata cancellazione. 8.- L'onere della prova relativo all'effettiva trasmissione del preavviso incombe - secondo i principi del diritto comune (art. 2697 c.c.) – sul capo dell'intermediario interessato. È noto, inoltre, che la norma dell'art. 1335 c.c. ferma alla dimostrazione del raggiunto indirizzo del destinatario della comunicazione la presunzione di conoscenza del contenuto da parte di quest'ultimo” (Arbitrato Bancario Finanziario Decisione N. 3895 del 02 marzo 2022).
Ne consegue che l'indicazione a sofferenza presso i sistemi di informazioni creditizie deve essere considerata illegittima se non è preceduta da una preventiva comunicazione del ritardo del pagamento e/o dei pagamenti da parte dell'intermediario del credito nei confronti del soggetto debitore.
Rappresenta, quindi, presupposto indefettibile per la validità della segnalazione ai S.I.C. l'invio del preavviso imposto dalla normativa di riferimento, in quanto il preavviso ha lo scopo sia di consentire al soggetto segnalato di interloquire con la e/o intermediario finanziario circa la legittimità CP_4 della segnalazione sia, più in generale, di tutelare la trasparenza e la correttezza delle banche dati creditizie.
È da evidenziare anche che l'informativa deve essere preventiva, ossia trasmessa prima dell'invio della segnalazione negativa, deve essere resa per iscritto ed è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare come “negativo” la propria posizione debitoria né può essere utilizzata in termini negativi come pressione psicologica al fine di indurre il cliente al pagamento né come azione ritorsiva (in tal senso, Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025).
Il preavviso di segnalazione, essendo espressione del principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali, “risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di poter “eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla centrale rischi privata”” (Arbitrato Bancario Finanziario Decisione N. 4187 del 06 maggio 2016; in senso conforme anche Garante della Privacy, delibera del 31 luglio 2012) e, affinché tale prescrizione sia effettivamente rispettata è necessario che “il preavviso il preavviso pervenga al destinatario in tempo utile perché il presupposto della segnalazione possa essere “tempestivamente” eliminato e, in ogni caso, prima che la segnalazione sia effettuata” (Arbitrato Bancario Finanziario Decisione N. 4187 del 06 maggio 2016).
Il Tribunale ritiene che si ravvisano, nella fattispecie in esame, una violazione dei principi di buona fede e correttezza del rapporto bancario da parte della società la quale ha Controparte_1 impedito al debitore, signor non solo di essere previamente informato Parte_1 dell'iscrizione ai S.I.C. ma anche, preventivamente, di poter intervenire al fine di poter eventualmente sanare la propria proposizione debitoria, ed anche di tutela nei confronti del debitore che si è vista preclusa la possibilità di richiesta di accesso ad un nuovo prestito.
Ne consegue che, soprattutto nei contratti di credito al consumo, grava sull'intermediario della Banca
e/o della finanziaria l'onere dell'avvenuta comunicazione del preavviso che, nel giudizio de quo, non può dirsi assolto non avendo la società fornito prova della spedizione a mezzo Controparte_1 posta, tramite cartolina con avviso di ricevimento, dell'invio della comunicazione del preavviso, e/o con attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici.
Quanto al provvedimento volto ad eliminare gli effetti di una illegittima segnalazione, vanno richiamate le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia. Ne “Il prospetto dati della Centrale dei rischi: guida alla lettura” (ultimo aggiornamento: maggio 2023), guida che contiene alcune indicazioni generali su come leggere le informazioni contenute nel prospetto dei dati della Centrale dei rischi che la Banca d'Italia restituisce a coloro che ne fanno richiesta, la Banca d'Italia ha previsto “Gli intermediari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi.
Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Tali rettifiche possono determinare l'inserimento, la modifica o la cancellazione delle segnalazioni. La Centrale dei rischi acquisisce le correzioni e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che hanno in precedenza ricevuto l'informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo;
ne consegue che i dati presenti negli archivi possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi. Solo gli intermediari possono modificare i dati segnalati;
essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione”.
L'ordine di correzione/cancellazione va, dunque, impartito all'intermediario che vi provvederà nei termini indicati in dispositivo e con le modalità previste dall'autorità di vigilanza.
Tale obbligo viene previsto nella Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (come da testo integrale al 21° aggiornamento dell'11 febbraio 2025), la quale, al Capitolo I “Caratteristiche generali della centrale dei rischi”, Sezione 2 “Organizzazione e funzionamento del servizio centralizzato dei rischi”, all'art. 7, rubricato “Obblighi di verifica e correzione dei dati”, ha previsto, con riferimento all'affidabilità delle informazioni, una specifica cura nell'osservanza di alcuni adempimenti tra i quali rientra la seguente circostanza: «Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza). Ove il provvedimento sia rivolto alla
Banca d'Italia, quest'ultima chiede all'intermediario, tramite posta elettronica certificata (PEC), di provvedere, tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante».
Le relative pronunce dell'Autorità giudiziaria, ancorché appellabili, sono immediatamente esecutive ove non ne sia stata disposta la sospensione.
Ed è anche lo stesso articolo 5, comma V, Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti n. 163 del 12 settembre 2019, a stabilire «Eventuali operazioni di cancellazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un SIC sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o del Garante».
In conclusione, alla luce dei suesposti principi normativi e giurisprudenziali, il Tribunale ritiene che, non avendo il signor ricevuto alcun preavviso formale necessario per procedere Parte_1 alla segnalazione e di conseguenza registrazione dei propri dati personali nei sistemi creditizi, la segnalazione contestata deve ritenersi illegittima e, pertanto, a titolo di risarcimento in forma specifica, deve essere disposta la cancellazione in cui onere incombe in capo alla società CP_1
[...]
In considerazione di quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere parzialmente accolto con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, in virtù delle questioni affrontate, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da riforma la sentenza n. Parte_1
128/2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 07.02.2022 ed in pari data depositata in cancelleria, e, per l'effetto, dispone che la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, provveda alla richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza del signor e di correzione delle relative Parte_1 informazioni;
- Rigetta nel resto l'atto di citazione in appello;
- Compensa le spese di lite.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Così deciso il 13.10.2025
Il Giudice
Dottor LA VA