TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.sa Maurizia Giusta Giudice dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 60 /2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da nei confronti di società operante nel settore Parte_1 Controparte_1
assunzione e gestione di partecipazioni proprie;
ascoltato il relatore in camera di consiglio;
dato atto dell'avvenuta nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in persona dell'avv.
[...]
in ragione della decadenza dall'incarico dell a decorrere dal CP_2 Controparte_3
25.4.2021; rilevato che il ricorso è stato notificato al curatore speciale che s'è costituito in giudizio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio (Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 35); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI esercitando attività commerciale;
rilevata la legittimazione di a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, in Parte_1
qualità di creditore di per l'ammontare di € 451.977 per canoni concessori Controparte_1
e tributi locali dovuti al , ammontare risultante dall'estratto conto e dalle Controparte_4
allegate ingiunzioni e intimazioni di pagamento (sub doc. 3-4); rilevato che lo stato d'insolvenza del debitore si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto dall'entità e risalenza nel tempo degli inadempimenti (i canoni concessori risalgono agli anni 2009/2015), dall'assenza di beni utilmente liquidabili o pignorabili
(cfr. esito ispezione 492-bis c.p.c. – doc. 5 e visura catastale – doc. 6), dal mancato deposito di bilanci successivi alla chiusura dell'esercizio 2015; rilevato che l'indebitamento dell'impresa (€ 451.977) è superiore al limite di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett.
d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale poiché la società omette il deposito di bilanci da ben oltre tre anni (l'ultimo depositato riguarda l'esercizio 2015) e il bilancio ultimo depositato è del tutto inattendibile perché non espone i debiti per canoni concessori e tributi locali vantati dal Comune;
ritenuto pertanto che, in assenza di bilanci o altra documentazione, la società debitrice non abbia fornito la prova, di cui essa è onerata, di qualificarsi come impresa minore non soggetta a liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
), con sede in Torino C.so Duca degli Abruzzi n. 35 P.IVA_1
nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in Persona_1 grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori, contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15.7.2025 alle ore 16.20 nell'aula 65 del Tribunale (piano 1 ingresso 8) per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
2 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.4.25
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.sa Maurizia Giusta Giudice dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 60 /2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da nei confronti di società operante nel settore Parte_1 Controparte_1
assunzione e gestione di partecipazioni proprie;
ascoltato il relatore in camera di consiglio;
dato atto dell'avvenuta nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in persona dell'avv.
[...]
in ragione della decadenza dall'incarico dell a decorrere dal CP_2 Controparte_3
25.4.2021; rilevato che il ricorso è stato notificato al curatore speciale che s'è costituito in giudizio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio (Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 35); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI esercitando attività commerciale;
rilevata la legittimazione di a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, in Parte_1
qualità di creditore di per l'ammontare di € 451.977 per canoni concessori Controparte_1
e tributi locali dovuti al , ammontare risultante dall'estratto conto e dalle Controparte_4
allegate ingiunzioni e intimazioni di pagamento (sub doc. 3-4); rilevato che lo stato d'insolvenza del debitore si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto dall'entità e risalenza nel tempo degli inadempimenti (i canoni concessori risalgono agli anni 2009/2015), dall'assenza di beni utilmente liquidabili o pignorabili
(cfr. esito ispezione 492-bis c.p.c. – doc. 5 e visura catastale – doc. 6), dal mancato deposito di bilanci successivi alla chiusura dell'esercizio 2015; rilevato che l'indebitamento dell'impresa (€ 451.977) è superiore al limite di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett.
d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale poiché la società omette il deposito di bilanci da ben oltre tre anni (l'ultimo depositato riguarda l'esercizio 2015) e il bilancio ultimo depositato è del tutto inattendibile perché non espone i debiti per canoni concessori e tributi locali vantati dal Comune;
ritenuto pertanto che, in assenza di bilanci o altra documentazione, la società debitrice non abbia fornito la prova, di cui essa è onerata, di qualificarsi come impresa minore non soggetta a liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
), con sede in Torino C.so Duca degli Abruzzi n. 35 P.IVA_1
nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in Persona_1 grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori, contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15.7.2025 alle ore 16.20 nell'aula 65 del Tribunale (piano 1 ingresso 8) per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
2 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.4.25
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
3