TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 26/11/2024, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 226/2023 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Parte_1 C.F._1
Maria D'Apote e/o dall'Avv. Gianluca Troilo e con questi elettivamente domiciliata in Termoli (CB), alla Via Argentina, 55
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresento e difeso dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
Molino, presso il cui studio in Vasto (CH), al C.so Mazzini 116/b, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.06.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine, questi ha emesso parere favorevole in data 16.09.2024. pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2023, – premesso: di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 22.04.2006 in Montenero di Bisaccia (CB) con CP_1
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia al N. 3,
[...]
Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2006; che dalla loro unione è nata la figlia (17 anni); che questo Tribunale con Sentenza n. 265/2019 pubblicata il 10/07/2019 ha Per_1
pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che successivamente, con Decreto n. 983/2022 del
10/11/2022 si è proceduto alla modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione;
che le parti non si sono più riconciliati -, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “A) Confermare l'affidamento condiviso della minore
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la sig.ra Persona_2
, con la quale continuerà a coabitare, così come statuito nel decreto n. 983/2022 Parte_1 reso all'esito del giudizio ex art. 710 c. p. c.; B) Confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Termoli (CB), alla Via Udine, 85, e delle relative pertinenze, alla sig.ra
[...]
, così come statuito nel decreto n. 983/2022; C) Confermare le statuizioni contenute nel Parte_1 decreto n. 983/2022, relativamente al diritto di visita del sig. , da esercitarsi nelle modalità CP_1
ivi previste, nei riguardi della figlia minore;
D) Modificare le statuizioni previste in ordine al Per_1 contributo di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere, alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore , fissandolo nella somma di € 300,00 mensili, rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, oltre al
50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e mediche, necessarie alla minore
; E) Porre a carico del sig. , in revoca di quanto statuito nel decreto n. 983/2022, un Per_1 CP_1 assegno divorzile dell'importo di € 200,00, in favore della sig.ra , rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
F) Confermare quanto statuito dal decreto n. 983/ 2022 relativamente alla presa in carico, da parte dei Servizi sociali del Comune di Termoli, volto a fornire misure a sostegno della genitorialità e all'eliminazione delle cause ostative del rapporto tra il sig. e la figlia. G) Con vittoria di CP_1 spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, come statuito dal Tribunale di Persona_2
Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022; Confermare la collocazione principale della minore
presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, come Persona_2
pagina 2 di 8 statuito dal Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022; Confermare le disposizioni sulla disciplina del rapporto padre/figlia secondo il programma di frequentazione previsto dal
Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022; Confermare l'obbligo del Sig. di versare a , a titolo di concorso nel mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia minore , la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come Per_1
statuito dal Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022; Rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla Sig.ra Rigettare ogni altra istanza e/o Parte_1
domanda comunque avanzata dalla ricorrente;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre accessori come per legge”.
All'udienza del 31.05.2023, il Presidente ha formulato una proposta conciliativa, che prevedeva la trasformazione del giudizio divorzile da contenzioso in congiunto e riconoscimento, da parte del
, della somma di € 275,00 mensili per il mantenimento della figlia, rivalutabili annualmente CP_1
secondo gli indici Istat, con conferma, per il resto, dei provvedimenti in vigore.
La proposta veniva accettata dal resistente e rifiutata dalla ricorrente.
A scioglimento della riserva assunta nella stessa udienza, con ordinanza del 01.06.2023 il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando integralmente le statuizioni contenute nel decreto n. 983/2022 del 10.11.2022, e ha rinviato la causa dinanzi al giudice Istruttore, davanti al quale le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi.
All'udienza del 11.06.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine, questi ha emesso parere favorevole in data 16.09.2024.
In merito all'affidamento e al collocamento della figlia minore (prossima ai 18 anni), non Per_1
sussistendo contestazione tra le parti su dette questioni, si conferma quanto stabilito da questo
Tribunale con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022. La stessa, pertanto, resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, non ravvisandosi specifiche ragioni che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, con collocazione principale presso la madre, alla quale va confermata l'assegnazione dell'uso della casa familiare sita in Termoli (CB) alla Via Udine n. 85.
Vanno altresì confermate le statuizioni contenute nel suddetto decreto n. 983/2022, con riguardo al diritto del resistente di visita e frequentazione della figlia, che andrà esercitato, pertanto, nelle modalità in esso già descritte.
Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa all'entità dell'assegno posto a carico del a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore e sul riconoscimento o CP_1 Per_1
pagina 3 di 8 meno di un assegno divorzile a favore della e a carico del resistente. Parte_1
In merito quest'ultimo, giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, a determinate condizioni (così Cass. n.
21234/2019), compensativa e perequativa. Dunque, ai fini del riconoscimento di tale assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In definitiva, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio sull'assegno divorzile il giudice del merito è tenuto a valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e, nella registrata sperequazione tra gli stessi, verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio (Cass. civ.,
pagina 4 di 8 n.1786/2021).
Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., Sez. I, 14/04/2023, n. 10016).
Peraltro, il contributo apportato dal coniuge alla vita comune va dimostrato e l'onere della prova grava proprio sul richiedente l'assegno. Principio questo ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., n.
27276/2021; Cass. civ., n. 27561/2021) per la quale lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda, ex art. 5, L. n. 898/70, non sono elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la successiva quantificazione dell'assegno divorzile. Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto. I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire detto assegno sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo fornito - alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi - durante la vita matrimoniale, dal coniuge richiedente, della cui prova questi è onerato. La prova non può essere presunta.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente giustifica la propria richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore ed a carico del rappresentando, già durante il giudizio di separazione CP_1
personale, semplicemente di essere stata indotta dal marito a non svolgere alcuna attività lavorativa e ad occuparsi esclusivamente della famiglia e che, dunque, tale scelta si ripercuote negativamente sulla ricorrente, in quanto, attualmente, data l'età della e la crisi economica in atto, le possibilità Parte_1
per la stessa di trovare una posizione lavorativa che le consenta di percepire una retribuzione dignitosa sono del tutto improbabili, nonostante il continuo impegno profuso negli anni.
La giustificazione addotta dalla non risulta condivisibile. Sussiste in capo all'ex coniuge il Parte_1
dovere di cercare di ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, reperendo un'occupazione che gli permetta di essere economicamente autonomo. La peraltro possiede, Parte_1
per età (47 anni), una modesta ma sicura capacità di impiego in attività lavorative non connotate da specializzazione e, sebbene sia affetta – come documentato già in sede di separazione – da un Disturbo
Bipolare Tipo I, consistente in gravi alterazioni del tono dell'umore, con alternanza di episodi di mania pagina 5 di 8 o ipomania (elevazione del tono dell'umore) e di depressione (calo del tono dell'umore) – lo stesso risulta essere adeguatamente compensato grazie al trattamento farmacologico al quale la paziente si sottopone. D'altronde, la ha dichiarato di aver già svolto attività lavorativa in passato e di Parte_1
essere stata titolare di un negozio di borse ed oggettistica in Montenero di Bisaccia, poi chiuso per scarsità di introiti circa nel 2002/2003. Tutto ciò premesso e tenuto conto della situazione economico- patrimoniale delle parti (la ha dichiarato di essere al momento disoccupata;
è proprietaria Parte_1 esclusiva dell'ex casa coniugale e del garage, e comproprietaria di altre unità immobiliari. Il resistente ha dichiarato di lavorare come operaio presso la Pilkington Italia spa con sede in San Salvo CP_1
(CH) e di percepire dal 2023 una retribuzione mensile pari a circa € 1.400/1.500,00; di aver acquistato una casa, nella quale vive attualmente, per la quale ha acceso un mutuo ipotecario di € 85.000,00, da estinguere in 30 anni con una rata mensile da corrispondere di € 403,35), questo Tribunale ritiene non ricorrenti in concreto né la richiamata funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile - non avendo la ricorrente fornito la prova del contributo da lei apportato alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell'ex coniuge ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari - né quella assistenziale, avendo la la possibilità di Parte_1 attivarsi in maniera molto più capillare in vista del reperimento di un'occupazione lavorativa, seppur part – time, al fine di conseguire adeguati mezzi di sostentamento. Di qui la decisione di non accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente volta al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore e a carico di . Controparte_1
In merito all'obbligo del di versare alla una somma mensile a titolo di concorso CP_1 Parte_1
nel mantenimento della figlia minore prossima ai diciotto anni, si reputa opportuno, alla luce Per_1
delle considerazioni innanzi svolte e della situazione economico/reddituale delle parti, confermare quanto stabilito nella proposta conciliativa formulata all'udienza del 31.05.2023. Pertanto, il CP_1 provvederà al versamento, in favore della , di una somma pari ad € 275,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, Per_1
oltre al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la minore nella misura del 50%, restando l'ulteriore 50% a carico della . Parte_1
Quanto alle spese processuali, avendo il espresso la propria volontà di accettare la proposta Pt_2 conciliativa nei termini formulati dal Presidente all'udienza del 31.05.2023, ed avendo il tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa non sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della
[...]
, e tenuto infine conto del fatto che l'entità dell'assegno di mantenimento per la minore che si Pt_1 stima equo è pari ad € 275,00 (somma di cui alla proposta conciliativa), questo Tribunale condanna la al pagamento delle spese di lite, relative alla sola fase decisionale, che si liquidano come da Parte_1
pagina 6 di 8 dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione tabellare di riferimento, avuto riguardo alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita,
[...]
così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22.04.2006 in Montenero di
Bisaccia (CB) tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
[...]
Comune di Montenero di Bisaccia al N. 3, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2006;
2) conferma, in merito all'affidamento condiviso e alla collocazione della minore presso la madre, nella casa coniugale sita in Termoli (CB), Via Udine n. 85 – che resta assegnata, con arredi e pertinenze, alla resistente quale collocataria della prole -, nonché al diritto di visita e frequentazione della minore da parte del , quanto statuito nel Decreto n. 983/2022 del 10/11/2022 reso da CP_1 questo Tribunale all'esito del giudizio ex art. 710 cpc;
3) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 [...] una somma mensile pari ad € 275,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia Parte_1
postale, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in parti uguali (50%) al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia Per_1
4) rigetta la domanda di di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore Parte_1
e a carico di;
Controparte_1
5) dispone che il Servizio sociale competente del Comune di Termoli prosegua la presa in carico della minore fino al raggiungimento della sua maggiore età, e dei genitori, Persona_2
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 relative alla sola fase decisionale che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/22, in € 2.905,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 7 di 8 Si comunichi alle parti nonché al Servizio sociale del Comune di Termoli.
Così deciso in camera di consiglio, il 19.11.2024
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 226/2023 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Parte_1 C.F._1
Maria D'Apote e/o dall'Avv. Gianluca Troilo e con questi elettivamente domiciliata in Termoli (CB), alla Via Argentina, 55
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresento e difeso dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
Molino, presso il cui studio in Vasto (CH), al C.so Mazzini 116/b, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.06.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine, questi ha emesso parere favorevole in data 16.09.2024. pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2023, – premesso: di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 22.04.2006 in Montenero di Bisaccia (CB) con CP_1
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia al N. 3,
[...]
Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2006; che dalla loro unione è nata la figlia (17 anni); che questo Tribunale con Sentenza n. 265/2019 pubblicata il 10/07/2019 ha Per_1
pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che successivamente, con Decreto n. 983/2022 del
10/11/2022 si è proceduto alla modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione;
che le parti non si sono più riconciliati -, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “A) Confermare l'affidamento condiviso della minore
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la sig.ra Persona_2
, con la quale continuerà a coabitare, così come statuito nel decreto n. 983/2022 Parte_1 reso all'esito del giudizio ex art. 710 c. p. c.; B) Confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Termoli (CB), alla Via Udine, 85, e delle relative pertinenze, alla sig.ra
[...]
, così come statuito nel decreto n. 983/2022; C) Confermare le statuizioni contenute nel Parte_1 decreto n. 983/2022, relativamente al diritto di visita del sig. , da esercitarsi nelle modalità CP_1
ivi previste, nei riguardi della figlia minore;
D) Modificare le statuizioni previste in ordine al Per_1 contributo di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere, alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore , fissandolo nella somma di € 300,00 mensili, rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, oltre al
50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e mediche, necessarie alla minore
; E) Porre a carico del sig. , in revoca di quanto statuito nel decreto n. 983/2022, un Per_1 CP_1 assegno divorzile dell'importo di € 200,00, in favore della sig.ra , rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
F) Confermare quanto statuito dal decreto n. 983/ 2022 relativamente alla presa in carico, da parte dei Servizi sociali del Comune di Termoli, volto a fornire misure a sostegno della genitorialità e all'eliminazione delle cause ostative del rapporto tra il sig. e la figlia. G) Con vittoria di CP_1 spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, come statuito dal Tribunale di Persona_2
Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022; Confermare la collocazione principale della minore
presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, come Persona_2
pagina 2 di 8 statuito dal Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022; Confermare le disposizioni sulla disciplina del rapporto padre/figlia secondo il programma di frequentazione previsto dal
Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022; Confermare l'obbligo del Sig. di versare a , a titolo di concorso nel mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia minore , la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come Per_1
statuito dal Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022; Rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla Sig.ra Rigettare ogni altra istanza e/o Parte_1
domanda comunque avanzata dalla ricorrente;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre accessori come per legge”.
All'udienza del 31.05.2023, il Presidente ha formulato una proposta conciliativa, che prevedeva la trasformazione del giudizio divorzile da contenzioso in congiunto e riconoscimento, da parte del
, della somma di € 275,00 mensili per il mantenimento della figlia, rivalutabili annualmente CP_1
secondo gli indici Istat, con conferma, per il resto, dei provvedimenti in vigore.
La proposta veniva accettata dal resistente e rifiutata dalla ricorrente.
A scioglimento della riserva assunta nella stessa udienza, con ordinanza del 01.06.2023 il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando integralmente le statuizioni contenute nel decreto n. 983/2022 del 10.11.2022, e ha rinviato la causa dinanzi al giudice Istruttore, davanti al quale le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi.
All'udienza del 11.06.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine, questi ha emesso parere favorevole in data 16.09.2024.
In merito all'affidamento e al collocamento della figlia minore (prossima ai 18 anni), non Per_1
sussistendo contestazione tra le parti su dette questioni, si conferma quanto stabilito da questo
Tribunale con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022. La stessa, pertanto, resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, non ravvisandosi specifiche ragioni che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, con collocazione principale presso la madre, alla quale va confermata l'assegnazione dell'uso della casa familiare sita in Termoli (CB) alla Via Udine n. 85.
Vanno altresì confermate le statuizioni contenute nel suddetto decreto n. 983/2022, con riguardo al diritto del resistente di visita e frequentazione della figlia, che andrà esercitato, pertanto, nelle modalità in esso già descritte.
Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa all'entità dell'assegno posto a carico del a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore e sul riconoscimento o CP_1 Per_1
pagina 3 di 8 meno di un assegno divorzile a favore della e a carico del resistente. Parte_1
In merito quest'ultimo, giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, a determinate condizioni (così Cass. n.
21234/2019), compensativa e perequativa. Dunque, ai fini del riconoscimento di tale assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In definitiva, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio sull'assegno divorzile il giudice del merito è tenuto a valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e, nella registrata sperequazione tra gli stessi, verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio (Cass. civ.,
pagina 4 di 8 n.1786/2021).
Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., Sez. I, 14/04/2023, n. 10016).
Peraltro, il contributo apportato dal coniuge alla vita comune va dimostrato e l'onere della prova grava proprio sul richiedente l'assegno. Principio questo ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., n.
27276/2021; Cass. civ., n. 27561/2021) per la quale lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda, ex art. 5, L. n. 898/70, non sono elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la successiva quantificazione dell'assegno divorzile. Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto. I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire detto assegno sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo fornito - alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi - durante la vita matrimoniale, dal coniuge richiedente, della cui prova questi è onerato. La prova non può essere presunta.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente giustifica la propria richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore ed a carico del rappresentando, già durante il giudizio di separazione CP_1
personale, semplicemente di essere stata indotta dal marito a non svolgere alcuna attività lavorativa e ad occuparsi esclusivamente della famiglia e che, dunque, tale scelta si ripercuote negativamente sulla ricorrente, in quanto, attualmente, data l'età della e la crisi economica in atto, le possibilità Parte_1
per la stessa di trovare una posizione lavorativa che le consenta di percepire una retribuzione dignitosa sono del tutto improbabili, nonostante il continuo impegno profuso negli anni.
La giustificazione addotta dalla non risulta condivisibile. Sussiste in capo all'ex coniuge il Parte_1
dovere di cercare di ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, reperendo un'occupazione che gli permetta di essere economicamente autonomo. La peraltro possiede, Parte_1
per età (47 anni), una modesta ma sicura capacità di impiego in attività lavorative non connotate da specializzazione e, sebbene sia affetta – come documentato già in sede di separazione – da un Disturbo
Bipolare Tipo I, consistente in gravi alterazioni del tono dell'umore, con alternanza di episodi di mania pagina 5 di 8 o ipomania (elevazione del tono dell'umore) e di depressione (calo del tono dell'umore) – lo stesso risulta essere adeguatamente compensato grazie al trattamento farmacologico al quale la paziente si sottopone. D'altronde, la ha dichiarato di aver già svolto attività lavorativa in passato e di Parte_1
essere stata titolare di un negozio di borse ed oggettistica in Montenero di Bisaccia, poi chiuso per scarsità di introiti circa nel 2002/2003. Tutto ciò premesso e tenuto conto della situazione economico- patrimoniale delle parti (la ha dichiarato di essere al momento disoccupata;
è proprietaria Parte_1 esclusiva dell'ex casa coniugale e del garage, e comproprietaria di altre unità immobiliari. Il resistente ha dichiarato di lavorare come operaio presso la Pilkington Italia spa con sede in San Salvo CP_1
(CH) e di percepire dal 2023 una retribuzione mensile pari a circa € 1.400/1.500,00; di aver acquistato una casa, nella quale vive attualmente, per la quale ha acceso un mutuo ipotecario di € 85.000,00, da estinguere in 30 anni con una rata mensile da corrispondere di € 403,35), questo Tribunale ritiene non ricorrenti in concreto né la richiamata funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile - non avendo la ricorrente fornito la prova del contributo da lei apportato alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell'ex coniuge ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari - né quella assistenziale, avendo la la possibilità di Parte_1 attivarsi in maniera molto più capillare in vista del reperimento di un'occupazione lavorativa, seppur part – time, al fine di conseguire adeguati mezzi di sostentamento. Di qui la decisione di non accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente volta al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore e a carico di . Controparte_1
In merito all'obbligo del di versare alla una somma mensile a titolo di concorso CP_1 Parte_1
nel mantenimento della figlia minore prossima ai diciotto anni, si reputa opportuno, alla luce Per_1
delle considerazioni innanzi svolte e della situazione economico/reddituale delle parti, confermare quanto stabilito nella proposta conciliativa formulata all'udienza del 31.05.2023. Pertanto, il CP_1 provvederà al versamento, in favore della , di una somma pari ad € 275,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, Per_1
oltre al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la minore nella misura del 50%, restando l'ulteriore 50% a carico della . Parte_1
Quanto alle spese processuali, avendo il espresso la propria volontà di accettare la proposta Pt_2 conciliativa nei termini formulati dal Presidente all'udienza del 31.05.2023, ed avendo il tentativo di addivenire ad una soluzione conciliativa non sortito gli esiti sperati per la mancata adesione della
[...]
, e tenuto infine conto del fatto che l'entità dell'assegno di mantenimento per la minore che si Pt_1 stima equo è pari ad € 275,00 (somma di cui alla proposta conciliativa), questo Tribunale condanna la al pagamento delle spese di lite, relative alla sola fase decisionale, che si liquidano come da Parte_1
pagina 6 di 8 dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione tabellare di riferimento, avuto riguardo alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita,
[...]
così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 22.04.2006 in Montenero di
Bisaccia (CB) tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
[...]
Comune di Montenero di Bisaccia al N. 3, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2006;
2) conferma, in merito all'affidamento condiviso e alla collocazione della minore presso la madre, nella casa coniugale sita in Termoli (CB), Via Udine n. 85 – che resta assegnata, con arredi e pertinenze, alla resistente quale collocataria della prole -, nonché al diritto di visita e frequentazione della minore da parte del , quanto statuito nel Decreto n. 983/2022 del 10/11/2022 reso da CP_1 questo Tribunale all'esito del giudizio ex art. 710 cpc;
3) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 [...] una somma mensile pari ad € 275,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia Parte_1
postale, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in parti uguali (50%) al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia Per_1
4) rigetta la domanda di di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore Parte_1
e a carico di;
Controparte_1
5) dispone che il Servizio sociale competente del Comune di Termoli prosegua la presa in carico della minore fino al raggiungimento della sua maggiore età, e dei genitori, Persona_2
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 relative alla sola fase decisionale che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/22, in € 2.905,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 7 di 8 Si comunichi alle parti nonché al Servizio sociale del Comune di Termoli.
Così deciso in camera di consiglio, il 19.11.2024
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 8 di 8