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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5663/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), n.q. di amministratore unico di Parte_1 C.F._1 [...]
e p.iva , in persona del Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Signoriello e Giuseppina Landi, con cui elettivamente domiciliano in Napoli, alla Piazza Nicola Amore n.2;
- ATTORI -
CONTRO
c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Francesco Cristiani, con cui elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via G. Carducci n.6;
- CONVENUTA -
Oggetto: opposizioni ex art. 615 c.p.c. al precetto in rinnovazione notificato il 17 febbraio 2023
Conclusioni: all'udienza del 9 aprile 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Controparte_1 Parte_1 quale rappresentante legale della medesima società, si sono opposti all'atto di precetto in rinnovazione notificato ad istanza di in data 17 febbraio Controparte_2
2023, per l'importo complessivo di € 292.469,07, di cui € 290.000,00 per sorta capitale;
€ 1.717,00 per spese di protesto;
€ 106,23 per conti di ritorno bancari;
€ 540,00 per onorari dell'atto di precetto, € 81,00 per spese generali ed € 24,84 per CPA, oltre le spese di notificazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
— nel merito, accertare e dichiarare che per i motivi di cui ante, non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_2 forzata nei confronti dell'opponente; - in ogni caso, con condanna alle spese del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
L'intimazione è stata spiccata in forza di n. 29 pagherò cambiari, ciascuno dell'importo di 10.000,00 euro (per complessivi 290.000,00 euro), scaduti e protestati, emessi dalla società in favore della con data Controparte_1 Controparte_2 molto prossima alla stipula del contratto di subappalto sottoscritto in data 22.12.2016, per il pagamento dei singoli s.a.l., da contabilizzarsi in contraddittorio delle parti alle scadenze convenute.
A mezzo dello strumento di reazione attivato l'opponente ha lamentato l'inesistenza della pretesa creditoria azionata e dei titoli esecutivi sottesi al precetto opposto. In particolare, ha dedotto di aver proposto reclamo ex art.18 L.F. avverso il fallimento della medesima società, dichiarato con sentenza n. 91/2020 dal Tribunale di Napoli, definito con sentenza n. 3/2021 della Corte d'Appello di Napoli depositata in data 26.01.2021. Ha quindi invocato l'efficacia di giudicato esterno di tale decisione in relazione: alla ravvisata funzione di garanzia del pagamento del subappalto dei titoli cambiari azionati, consegnati alla prima dell'esecuzione dell'opera; alla CP_2 circostanza che il pagamento, per pattuizione contrattuale, sarebbe dovuto avvenire a misura e, quindi, in esito alla contabilizzazione dei lavori ed emissione dei s.a.l.; alla circostanza che tale contabilizzazione non è mai avvenuta, restando il credito ancora privo di certezza e liquidità, anche in ragione di un contenzioso pendente innanzi al
Tribunale di Nola per la risoluzione del contratto ed il risarcimento danni da vizi e difformità delle opere eseguite.
Con ordinanza del 21 settembre 2023 resa all'esito della prima udienza di comparizione, rilevata l'assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello di legge e la mancata costituzione dello stesso, è stata dichiarata la nullità della citazione con ordine di rinnovazione entro la data del 16 ottobre 2023 e con rinvio all'udienza del 31 gennaio 2024.
Si è costituita pertanto la società opposta, lamentando in via preliminare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Napoli in considerazione dell'elezione di domicilio contenuta nel precetto (art 480, co. 3 c.p.c.) in Pomigliano D'Arco, luogo rientrante nel circondario del Tribunale di Nola. Nel merito, ha eccepito che il giudicato della sentenza richiamata sarebbe limitato al solo
- 2 - accertamento dello stato di insolvenza dell'intimata, senza inficiare neppure incidentalmente il merito del credito azionato con il precetto. Ha, quindi, concluso per la declaratoria di incompetenza, ovvero per il rigetto dell'opposizione e dell'istanza cautelare.
Accordata l'inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo ed assegnati i richiesti termini ex art. 183, co 6, c.p.c. (ordinanza del 22 febbraio 2024), rilevata la natura documentale della controversia (ordinanza del 26 giugno 2024), la stessa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 aprile 2025, trattata in modalità scritta, allorquando è stata riservata in decisione, con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla parte convenuta.
La parte ha sostenuto la competenza del Tribunale di Nola in virtù dell'elezione di domicilio contenuta in precetto in Pomigliano D'Arco, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Nola.
L'eccezione, come precisato in sede di accoglimento dell'istanza inibitoria, risulta innanzitutto inammissibile in quanto spiegata con la comparsa di costituzione tardivamente avvenuta il giorno prima dell'udienza.
Peraltro, pur considerando la natura inderogabile ex art. 28 c.p.c. del Foro delle opposizioni (che, come tale, consente il rilievo d'ufficio del difetto del presupposto processuale), l'eccezione risulta comunque infondata.
L'elezione di domicilio contenuta in precetto in un luogo in cui non vi siano beni da sottoporre ad esecuzione, invero, conserva efficacia ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'opposizione, salva la possibilità di contestazione da parte del debitore ai differenti fini della competenza per territorio per l'opposizione preventiva (Cass. civ., ord. n. 8024/2021).
Nella fattispecie, parte opponente/intimata ha allegato, appunto, di non possedere beni nel circondario di Nola assoggettabili all'espropriazione forzata e la controparte, che ha formulato l'eccezione, non ha fornito nessuna prova contraria in grado di individuare il giudice dell'esecuzione presso il circondario riconducibile all'elezione di domicilio effettuata.
- 3 - Va pertanto fatta applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità, ribadito di recente, secondo il quale “l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, co. 3, c.p.c., in un Comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (Cass. n.8024/2021; Cfr. anche Cass. n. 20356/2020)” (Cass. civ., ord. n. 22302/2024).
Venendo quindi alla disamina dei motivi di opposizione, parte attrice lamenta l'inesistenza del diritto di credito e di titoli esecutivi validamente azionabili in virtù del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 3/2021 della Corte di Appello di Napoli, formatosi sulla funzione di garanzia delle cambiali azionate e sull'incertezza ed illiquidità del credito discendente dal rapporto causale di subappalto.
Nel giudizio richiamato, il giudice del reclamo, nella parte che in questa sede più rileva, ha statuito che i titoli cambiari azionati erano stati consegnati alla CP_2 prima dell'esecuzione dell'opera, con mera funzione di garanzia del pagamento;
che il pagamento, per pattuizione contrattuale, sarebbe dovuto avvenire a misura e, quindi, in esito alla contabilizzazione dei lavori ed emissione dei s.a.l.; che la contabilizzazione non era mai avvenuta, restando il credito ancora privo di certezza e liquidità, anche in ragione di un contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Nola circa vizi e difformità delle opere eseguite.
Ebbene va osservato, in primo luogo, che nel nuovo modello normativo, conseguente alla riforma della legge fallimentare di cui al D.Lgs. n. 5/2006 e al D.Lgs. n. 169/2007, il reclamo ex art. 18 avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è stato riformato. Esso costituisce un procedimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno e attinente a un provvedimento decisorio emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio, suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata (Cass. civ., sent. n. 3022/2020). Il reclamo, cioè, può essere considerato un'impugnazione in sede contenziosa del provvedimento di volontaria giurisdizione, sottoposta ad un termine di decadenza ed avente natura costitutiva.
Con il reclamo si instaura un giudizio, ad iniziativa di qualunque interessato (che lamenti la lesione di un interesse anche di carattere morale) e non soltanto dei legittimati a chiedere il fallimento, avente ad oggetto l'accertamento della non fallibilità dell'imprenditore.
Attesa la natura giuridica del relativo giudizio non si dubita, dunque, dell'attitudine al giudicato della sentenza lo definisce.
Ciò posto sul reclamo, ai fini che rilevano per la decisione, mette conto anche evidenziare che la parte che eccepisce il giudicato esterno è onerata della relativa
- 4 - prova e, sebbene l'eccezione sia ritenuta pacificamente rilevabile d'ufficio, ciò può avvenire sempreché la relativa prova sia presente nel giudizio (Cass. civ., SS.UU. sent. n. 226/2001; Cass. civ., SS. UU. sent. n. 13916/2006; Cass. civ., sent. n.
11365/2015; Cass. civ., sent. n. 9059/2016).
Nella fattispecie, si ritiene sufficiente ed adeguata la prova fornita da parte attrice mediante il deposito della copia della sentenza n. 3/2021 della Corte di appello di Napoli che ha revocato la dichiarazione di fallimento, ancorché non corredata dall'ulteriore certificazione della mancata proposta impugnazione ai sensi dell'art. 124 c.p.c., tenuto conto che della prova contraria della proposizione dell'impugnazione, ovvero dell'avvenuta riforma delle decisioni di primo grado, sia onerata parte convenuta (vd. Cass. civ., sent. n. 183371998), la quale - al contrario - ha ammesso l'intangibilità della decisione ed il passaggio in giudicato, dolendosi della sola circostanza che le statuizioni contenute nella pronuncia - riguardando l'accertamento dello stato di insolvenza - non potessero sortire nel presente giudizio gli effetti del giudicato esterno.
Da ultimo, sul tema è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione affermando che
“la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti” (Cass. civ., sent. n. 2827/2025).
Tanto premesso, il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è un giudizio intervenuto tra le stesse parti che ha accertato l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.
Sul punto va richiamato, pertanto, il costante indirizzo giurisprudenziale per cui
“Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. civ, ord. n. 2387/2024; Cass. civ., ord. n. 27013/2022).
Ai fini che rilevano in questa sede, sebbene al diverso fine di accertare l'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, occorre indagare l'oggetto del giudizio di reclamo e dei suoi antecedenti logico-giuridici per farne discendere l'applicazione dell'invocato giudicato esterno.
- 5 - Ebbene, come noto, al Tribunale investito della domanda di fallimento incombe la verifica della legittimazione del ricorrente, quale presupposto imprescindibile per la dichiarazione di fallimento, poiché si tratta di verificare una condizione dell'azione indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Sul tema è stato costantemente affermato che il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta "se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum" e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso” (Cass. 24309/2011); queste particolari caratteristiche della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di insolvenza impongono inoltre di prestare attenzione non solo alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, ma anche ai fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare, con riguardo alla globalità del rapporto esistente fra istante e fallendo, l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione e quindi siano in grado di minare l'idoneità del diritto di credito fatto valere dal creditore a giustificare, in senso prospettico, un'azione esecutiva;
ai fini della sussistenza della legittimazione, nella particolare disciplina prevista dalla legge fallimentare, vale però - come detto - l'esistenza di un credito idoneo a giustificare una possibile azione esecutiva e capace di essere ammesso al passivo e non il titolo, non definitivo seppur provvisoriamente esecutivo, che lo riguarda. “Di conseguenza la Corte di merito (Corte d'appello investita del reclamo n.d.r.), nell'ambito dell'autonomo giudizio a cui era chiamata, non doveva limitare il proprio orizzonte al titolo non definitivo fatto valere, ma si doveva interessare al credito vantato dall'istante e verificare se lo stesso potesse considerarsi esistente alla luce delle deduzioni di ambedue le parti;
in questa più ampia prospettiva il collegio del reclamo doveva esaminare anche eventuali ragioni di contestazione dell'esistenza del credito o di estinzione per compensazione, tenendo conto, a tal fine, del materiale probatorio prodotto, ivi compresa la consulenza tecnica espletata nel corso di un diverso giudizio e ritualmente acquisita agli atti (cfr. Cass. 9843/2014, Cass. 15714/2010)” (così Cass. civ., sent. n. 23494/2020).
Nella specie, la Corte d'appello di Napoli, investita del reclamo sulla dichiarazione di fallimento della si è espressamente attenuta a suddetti principi Controparte_1 ed ha accertato la funzione di garanzia dei titoli di credito sottesi al precetto e l'insussistenza, a fronte delle eccezioni mosse dalla reclamante, di un credito certo e liquido, affermando che “dalla lettura dell'art. 6 del contratto invocato a base del credito appare verosimile che le parti abbiano stabilito l'emissione e consegna dei titoli cambiari, ben prima dell'esecuzione dell'opera, con funzione di garanzia del pagamento, avendo nella medesima pattuizione comunque statuito che il pagamento sarebbe avvenuto a misura e quindi in esito alla contabilizzazione dei lavori ed emissione dei SAL. Sul punto va peraltro osservato che dalla documentazione prodotta e difese svolte appare certo che la
- 6 - contabilizzazione dei lavori non sia mai avvenuta né in via stragiudiziale e condotta in contraddittorio delle parti, né in via giudiziale, restando il credito della subappaltata ancora privo di certezza e liquidità”.
Il Collegio ha pertanto compiuto un accertamento su questioni di fatto e di diritto che rilevano in questa sede, quali presupposti della decisione sulla funzione e natura dei titoli azionati e sull'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Orbene, è noto che anche la cambiale di garanzia assurga a titolo esecutivo, benché non specificamente contemplata dal sistema normativo come forma autonoma di titolo (cfr., ex multis, Cass. civ., sent. n. 13647/2001). Tuttavia, proprio in ragione di suddetta funzione accessoria, volta a rafforzare un rapporto sottostante, il titolo di credito dipende dall'esistenza – sia nell'an che nel quantum – del rapporto principale cui accede, ovvero dell'esistenza del credito del subappaltatore per il pagamento del prezzo che, per quanto innanzi esposto, la Corte d'Appello ha ritenuto non provato e dunque incerto ed illiquido al momento della dichiarazione di fallimento.
Né nella presente sede processuale, allo stato, risultano acquisiti elementi nuovi e sopravvenuti in grado di ritenere superato l'accertamento della Corte e, quindi, il credito sotteso all'intimazione opposta connotato dai caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Va difatti ulteriormente precisato che, anche a voler escludere che possa trovare applicazione la forza del giudicato esterno della sentenza che ha revocato la dichiarazione di fallimento, ritenuto per taluni circoscritto alla sola ipotesi di due giudizi con stesso petitum e causa petendi, si impongono le considerazioni che seguono.
I principi della letteralità e dell'autonomia del diritto cartolare operano solo nei rapporti tra il debitore ed il terzo possessore del titolo “perché nei rapporti tra contraenti diretti il rapporto cartolare viene riassorbito dal rapporto fondamentale, come si evince dall'art. 1993 c.c., che ammette l'opponibilità al possessore del titolo delle eccezioni a questo personali, derivanti cioè da rapporti extracartolari. Pertanto, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante, con l'esercizio dell'azione cambiaria deve ritenersi dedotta virtualmente in giudizio la causa del credito e, quindi, l'azione causale, atteso che le due azioni presentano sia identità di petitum che di causa petendi, ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria (cfr., in tal senso, Cass. civ., sent. n. 6543/2001)” (cfr. Cass. civ., n. 19048/2021)
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che chi introduce una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito, insita nell'emissione della cambiale, è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante
- 7 - all'emissione delle cambiali (Cass. civ., sent. n. 11332/2009). Invero, “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della “causa debendi”, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito (nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento” (Cass. civ., sent. n. 28847/2019; Cass. civ. sent. n. 11332/2009).
Nel caso in esame, parte opponente ha dedotto di aver promosso azione di risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto e risarcimento danni, sul presupposto di contestati vizi e difformità dell'opera, ed ha allegato la su citata decisione della Corte d'appello dalla quale emerge la pendenza di un giudizio per ATP innanzi al Tribunale di Nola, l'insussistenza di un credito certo e liquido proprio in ragione della mancata produzione da parte della creditrice di documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori e la loro contabilizzazione e da cui emerge, altresì, che gli effetti cambiari emessi ed azionati erano stati offerti in garanzia del debito principale. Il provvedimento costituisce fonte di prova anche al di là della sua idoneità in senso proprio al giudicato esterno.
A fronte di ciò, incombeva sull'opposta innanzi tutto la produzione di titoli azionati, del tutto omessa, circostanza che comprova l'inesistenza di una condizione dell'azione, della loro diversa funzione e della stessa esistenza ed esatto ammontare del credito sostanziale sotteso a menzionati effetti, non potendosi al tal fine ritenere adeguata la sola produzione del contratto (compiuta, peraltro da parte attrice) in difetto di prova della corretta esecuzione, dell'accettazione e della quantificazione delle opere appaltate. Il contratto di per sé solo conforta, semmai, la tesi dell'opponente circa la funzione delle cambiali e i presupposti per l'insorgenza del diritto alla controprestazione del pagamento del prezzo del subappalto, condividendo questo giudice le conclusioni cui è giunta sul punto la Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 3/2022 in difetto di qualsivoglia elemento, finanche di quelli offerti in comunicazione in quella sede dalla reclamata, per giungere ad una differente conclusione circa la funzione di garanzia delle cambiali e l'insussistenza di prova nel presente giudizio dell'esistenza e dell'effettivo ammontare del credito sostanziale derivante dal rapporto fondamentale.
- 8 - Le ragioni che precedono, complessivamente valutate, depongono per la fondatezza della domanda, che va quindi accolta;
per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del precetto opposto e l'insussistenza, allo stato, del diritto della società opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (da € 260.001 ad € 520.000,00) e della effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), contenendo la liquidazione nei valori minimi tenuto conto dell'assenza di complessità delle questioni risolte e della prossimità del valore effettivo della lite (€ 292.000,00 circa) al parametro minimo dello scaglione applicato sopra indicato, con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e n.q. di l.r.p.t. della medesima società, nei Controparte_1 Parte_1 confronti di iscritta al n. 5663/2023 del R.G., così provvede: Controparte_2
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
2. dichiara l'illegittimità del precetto opposto e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta;
3. condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Luigi Signoriello e Giuseppina Landi per fattone anticipo.
Così deciso in Napoli il 4 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario CI
- 9 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5663/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), n.q. di amministratore unico di Parte_1 C.F._1 [...]
e p.iva , in persona del Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Signoriello e Giuseppina Landi, con cui elettivamente domiciliano in Napoli, alla Piazza Nicola Amore n.2;
- ATTORI -
CONTRO
c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Francesco Cristiani, con cui elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via G. Carducci n.6;
- CONVENUTA -
Oggetto: opposizioni ex art. 615 c.p.c. al precetto in rinnovazione notificato il 17 febbraio 2023
Conclusioni: all'udienza del 9 aprile 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Controparte_1 Parte_1 quale rappresentante legale della medesima società, si sono opposti all'atto di precetto in rinnovazione notificato ad istanza di in data 17 febbraio Controparte_2
2023, per l'importo complessivo di € 292.469,07, di cui € 290.000,00 per sorta capitale;
€ 1.717,00 per spese di protesto;
€ 106,23 per conti di ritorno bancari;
€ 540,00 per onorari dell'atto di precetto, € 81,00 per spese generali ed € 24,84 per CPA, oltre le spese di notificazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
— nel merito, accertare e dichiarare che per i motivi di cui ante, non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_2 forzata nei confronti dell'opponente; - in ogni caso, con condanna alle spese del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
L'intimazione è stata spiccata in forza di n. 29 pagherò cambiari, ciascuno dell'importo di 10.000,00 euro (per complessivi 290.000,00 euro), scaduti e protestati, emessi dalla società in favore della con data Controparte_1 Controparte_2 molto prossima alla stipula del contratto di subappalto sottoscritto in data 22.12.2016, per il pagamento dei singoli s.a.l., da contabilizzarsi in contraddittorio delle parti alle scadenze convenute.
A mezzo dello strumento di reazione attivato l'opponente ha lamentato l'inesistenza della pretesa creditoria azionata e dei titoli esecutivi sottesi al precetto opposto. In particolare, ha dedotto di aver proposto reclamo ex art.18 L.F. avverso il fallimento della medesima società, dichiarato con sentenza n. 91/2020 dal Tribunale di Napoli, definito con sentenza n. 3/2021 della Corte d'Appello di Napoli depositata in data 26.01.2021. Ha quindi invocato l'efficacia di giudicato esterno di tale decisione in relazione: alla ravvisata funzione di garanzia del pagamento del subappalto dei titoli cambiari azionati, consegnati alla prima dell'esecuzione dell'opera; alla CP_2 circostanza che il pagamento, per pattuizione contrattuale, sarebbe dovuto avvenire a misura e, quindi, in esito alla contabilizzazione dei lavori ed emissione dei s.a.l.; alla circostanza che tale contabilizzazione non è mai avvenuta, restando il credito ancora privo di certezza e liquidità, anche in ragione di un contenzioso pendente innanzi al
Tribunale di Nola per la risoluzione del contratto ed il risarcimento danni da vizi e difformità delle opere eseguite.
Con ordinanza del 21 settembre 2023 resa all'esito della prima udienza di comparizione, rilevata l'assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello di legge e la mancata costituzione dello stesso, è stata dichiarata la nullità della citazione con ordine di rinnovazione entro la data del 16 ottobre 2023 e con rinvio all'udienza del 31 gennaio 2024.
Si è costituita pertanto la società opposta, lamentando in via preliminare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Napoli in considerazione dell'elezione di domicilio contenuta nel precetto (art 480, co. 3 c.p.c.) in Pomigliano D'Arco, luogo rientrante nel circondario del Tribunale di Nola. Nel merito, ha eccepito che il giudicato della sentenza richiamata sarebbe limitato al solo
- 2 - accertamento dello stato di insolvenza dell'intimata, senza inficiare neppure incidentalmente il merito del credito azionato con il precetto. Ha, quindi, concluso per la declaratoria di incompetenza, ovvero per il rigetto dell'opposizione e dell'istanza cautelare.
Accordata l'inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo ed assegnati i richiesti termini ex art. 183, co 6, c.p.c. (ordinanza del 22 febbraio 2024), rilevata la natura documentale della controversia (ordinanza del 26 giugno 2024), la stessa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 aprile 2025, trattata in modalità scritta, allorquando è stata riservata in decisione, con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla parte convenuta.
La parte ha sostenuto la competenza del Tribunale di Nola in virtù dell'elezione di domicilio contenuta in precetto in Pomigliano D'Arco, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Nola.
L'eccezione, come precisato in sede di accoglimento dell'istanza inibitoria, risulta innanzitutto inammissibile in quanto spiegata con la comparsa di costituzione tardivamente avvenuta il giorno prima dell'udienza.
Peraltro, pur considerando la natura inderogabile ex art. 28 c.p.c. del Foro delle opposizioni (che, come tale, consente il rilievo d'ufficio del difetto del presupposto processuale), l'eccezione risulta comunque infondata.
L'elezione di domicilio contenuta in precetto in un luogo in cui non vi siano beni da sottoporre ad esecuzione, invero, conserva efficacia ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'opposizione, salva la possibilità di contestazione da parte del debitore ai differenti fini della competenza per territorio per l'opposizione preventiva (Cass. civ., ord. n. 8024/2021).
Nella fattispecie, parte opponente/intimata ha allegato, appunto, di non possedere beni nel circondario di Nola assoggettabili all'espropriazione forzata e la controparte, che ha formulato l'eccezione, non ha fornito nessuna prova contraria in grado di individuare il giudice dell'esecuzione presso il circondario riconducibile all'elezione di domicilio effettuata.
- 3 - Va pertanto fatta applicazione del principio giurisprudenziale di legittimità, ribadito di recente, secondo il quale “l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, co. 3, c.p.c., in un Comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (Cass. n.8024/2021; Cfr. anche Cass. n. 20356/2020)” (Cass. civ., ord. n. 22302/2024).
Venendo quindi alla disamina dei motivi di opposizione, parte attrice lamenta l'inesistenza del diritto di credito e di titoli esecutivi validamente azionabili in virtù del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 3/2021 della Corte di Appello di Napoli, formatosi sulla funzione di garanzia delle cambiali azionate e sull'incertezza ed illiquidità del credito discendente dal rapporto causale di subappalto.
Nel giudizio richiamato, il giudice del reclamo, nella parte che in questa sede più rileva, ha statuito che i titoli cambiari azionati erano stati consegnati alla CP_2 prima dell'esecuzione dell'opera, con mera funzione di garanzia del pagamento;
che il pagamento, per pattuizione contrattuale, sarebbe dovuto avvenire a misura e, quindi, in esito alla contabilizzazione dei lavori ed emissione dei s.a.l.; che la contabilizzazione non era mai avvenuta, restando il credito ancora privo di certezza e liquidità, anche in ragione di un contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Nola circa vizi e difformità delle opere eseguite.
Ebbene va osservato, in primo luogo, che nel nuovo modello normativo, conseguente alla riforma della legge fallimentare di cui al D.Lgs. n. 5/2006 e al D.Lgs. n. 169/2007, il reclamo ex art. 18 avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è stato riformato. Esso costituisce un procedimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno e attinente a un provvedimento decisorio emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio, suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata (Cass. civ., sent. n. 3022/2020). Il reclamo, cioè, può essere considerato un'impugnazione in sede contenziosa del provvedimento di volontaria giurisdizione, sottoposta ad un termine di decadenza ed avente natura costitutiva.
Con il reclamo si instaura un giudizio, ad iniziativa di qualunque interessato (che lamenti la lesione di un interesse anche di carattere morale) e non soltanto dei legittimati a chiedere il fallimento, avente ad oggetto l'accertamento della non fallibilità dell'imprenditore.
Attesa la natura giuridica del relativo giudizio non si dubita, dunque, dell'attitudine al giudicato della sentenza lo definisce.
Ciò posto sul reclamo, ai fini che rilevano per la decisione, mette conto anche evidenziare che la parte che eccepisce il giudicato esterno è onerata della relativa
- 4 - prova e, sebbene l'eccezione sia ritenuta pacificamente rilevabile d'ufficio, ciò può avvenire sempreché la relativa prova sia presente nel giudizio (Cass. civ., SS.UU. sent. n. 226/2001; Cass. civ., SS. UU. sent. n. 13916/2006; Cass. civ., sent. n.
11365/2015; Cass. civ., sent. n. 9059/2016).
Nella fattispecie, si ritiene sufficiente ed adeguata la prova fornita da parte attrice mediante il deposito della copia della sentenza n. 3/2021 della Corte di appello di Napoli che ha revocato la dichiarazione di fallimento, ancorché non corredata dall'ulteriore certificazione della mancata proposta impugnazione ai sensi dell'art. 124 c.p.c., tenuto conto che della prova contraria della proposizione dell'impugnazione, ovvero dell'avvenuta riforma delle decisioni di primo grado, sia onerata parte convenuta (vd. Cass. civ., sent. n. 183371998), la quale - al contrario - ha ammesso l'intangibilità della decisione ed il passaggio in giudicato, dolendosi della sola circostanza che le statuizioni contenute nella pronuncia - riguardando l'accertamento dello stato di insolvenza - non potessero sortire nel presente giudizio gli effetti del giudicato esterno.
Da ultimo, sul tema è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione affermando che
“la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti” (Cass. civ., sent. n. 2827/2025).
Tanto premesso, il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è un giudizio intervenuto tra le stesse parti che ha accertato l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.
Sul punto va richiamato, pertanto, il costante indirizzo giurisprudenziale per cui
“Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. civ, ord. n. 2387/2024; Cass. civ., ord. n. 27013/2022).
Ai fini che rilevano in questa sede, sebbene al diverso fine di accertare l'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, occorre indagare l'oggetto del giudizio di reclamo e dei suoi antecedenti logico-giuridici per farne discendere l'applicazione dell'invocato giudicato esterno.
- 5 - Ebbene, come noto, al Tribunale investito della domanda di fallimento incombe la verifica della legittimazione del ricorrente, quale presupposto imprescindibile per la dichiarazione di fallimento, poiché si tratta di verificare una condizione dell'azione indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Sul tema è stato costantemente affermato che il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta "se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum" e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso” (Cass. 24309/2011); queste particolari caratteristiche della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di insolvenza impongono inoltre di prestare attenzione non solo alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, ma anche ai fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare, con riguardo alla globalità del rapporto esistente fra istante e fallendo, l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione e quindi siano in grado di minare l'idoneità del diritto di credito fatto valere dal creditore a giustificare, in senso prospettico, un'azione esecutiva;
ai fini della sussistenza della legittimazione, nella particolare disciplina prevista dalla legge fallimentare, vale però - come detto - l'esistenza di un credito idoneo a giustificare una possibile azione esecutiva e capace di essere ammesso al passivo e non il titolo, non definitivo seppur provvisoriamente esecutivo, che lo riguarda. “Di conseguenza la Corte di merito (Corte d'appello investita del reclamo n.d.r.), nell'ambito dell'autonomo giudizio a cui era chiamata, non doveva limitare il proprio orizzonte al titolo non definitivo fatto valere, ma si doveva interessare al credito vantato dall'istante e verificare se lo stesso potesse considerarsi esistente alla luce delle deduzioni di ambedue le parti;
in questa più ampia prospettiva il collegio del reclamo doveva esaminare anche eventuali ragioni di contestazione dell'esistenza del credito o di estinzione per compensazione, tenendo conto, a tal fine, del materiale probatorio prodotto, ivi compresa la consulenza tecnica espletata nel corso di un diverso giudizio e ritualmente acquisita agli atti (cfr. Cass. 9843/2014, Cass. 15714/2010)” (così Cass. civ., sent. n. 23494/2020).
Nella specie, la Corte d'appello di Napoli, investita del reclamo sulla dichiarazione di fallimento della si è espressamente attenuta a suddetti principi Controparte_1 ed ha accertato la funzione di garanzia dei titoli di credito sottesi al precetto e l'insussistenza, a fronte delle eccezioni mosse dalla reclamante, di un credito certo e liquido, affermando che “dalla lettura dell'art. 6 del contratto invocato a base del credito appare verosimile che le parti abbiano stabilito l'emissione e consegna dei titoli cambiari, ben prima dell'esecuzione dell'opera, con funzione di garanzia del pagamento, avendo nella medesima pattuizione comunque statuito che il pagamento sarebbe avvenuto a misura e quindi in esito alla contabilizzazione dei lavori ed emissione dei SAL. Sul punto va peraltro osservato che dalla documentazione prodotta e difese svolte appare certo che la
- 6 - contabilizzazione dei lavori non sia mai avvenuta né in via stragiudiziale e condotta in contraddittorio delle parti, né in via giudiziale, restando il credito della subappaltata ancora privo di certezza e liquidità”.
Il Collegio ha pertanto compiuto un accertamento su questioni di fatto e di diritto che rilevano in questa sede, quali presupposti della decisione sulla funzione e natura dei titoli azionati e sull'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Orbene, è noto che anche la cambiale di garanzia assurga a titolo esecutivo, benché non specificamente contemplata dal sistema normativo come forma autonoma di titolo (cfr., ex multis, Cass. civ., sent. n. 13647/2001). Tuttavia, proprio in ragione di suddetta funzione accessoria, volta a rafforzare un rapporto sottostante, il titolo di credito dipende dall'esistenza – sia nell'an che nel quantum – del rapporto principale cui accede, ovvero dell'esistenza del credito del subappaltatore per il pagamento del prezzo che, per quanto innanzi esposto, la Corte d'Appello ha ritenuto non provato e dunque incerto ed illiquido al momento della dichiarazione di fallimento.
Né nella presente sede processuale, allo stato, risultano acquisiti elementi nuovi e sopravvenuti in grado di ritenere superato l'accertamento della Corte e, quindi, il credito sotteso all'intimazione opposta connotato dai caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Va difatti ulteriormente precisato che, anche a voler escludere che possa trovare applicazione la forza del giudicato esterno della sentenza che ha revocato la dichiarazione di fallimento, ritenuto per taluni circoscritto alla sola ipotesi di due giudizi con stesso petitum e causa petendi, si impongono le considerazioni che seguono.
I principi della letteralità e dell'autonomia del diritto cartolare operano solo nei rapporti tra il debitore ed il terzo possessore del titolo “perché nei rapporti tra contraenti diretti il rapporto cartolare viene riassorbito dal rapporto fondamentale, come si evince dall'art. 1993 c.c., che ammette l'opponibilità al possessore del titolo delle eccezioni a questo personali, derivanti cioè da rapporti extracartolari. Pertanto, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante, con l'esercizio dell'azione cambiaria deve ritenersi dedotta virtualmente in giudizio la causa del credito e, quindi, l'azione causale, atteso che le due azioni presentano sia identità di petitum che di causa petendi, ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria (cfr., in tal senso, Cass. civ., sent. n. 6543/2001)” (cfr. Cass. civ., n. 19048/2021)
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che chi introduce una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito, insita nell'emissione della cambiale, è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante
- 7 - all'emissione delle cambiali (Cass. civ., sent. n. 11332/2009). Invero, “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della “causa debendi”, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito (nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento” (Cass. civ., sent. n. 28847/2019; Cass. civ. sent. n. 11332/2009).
Nel caso in esame, parte opponente ha dedotto di aver promosso azione di risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto e risarcimento danni, sul presupposto di contestati vizi e difformità dell'opera, ed ha allegato la su citata decisione della Corte d'appello dalla quale emerge la pendenza di un giudizio per ATP innanzi al Tribunale di Nola, l'insussistenza di un credito certo e liquido proprio in ragione della mancata produzione da parte della creditrice di documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori e la loro contabilizzazione e da cui emerge, altresì, che gli effetti cambiari emessi ed azionati erano stati offerti in garanzia del debito principale. Il provvedimento costituisce fonte di prova anche al di là della sua idoneità in senso proprio al giudicato esterno.
A fronte di ciò, incombeva sull'opposta innanzi tutto la produzione di titoli azionati, del tutto omessa, circostanza che comprova l'inesistenza di una condizione dell'azione, della loro diversa funzione e della stessa esistenza ed esatto ammontare del credito sostanziale sotteso a menzionati effetti, non potendosi al tal fine ritenere adeguata la sola produzione del contratto (compiuta, peraltro da parte attrice) in difetto di prova della corretta esecuzione, dell'accettazione e della quantificazione delle opere appaltate. Il contratto di per sé solo conforta, semmai, la tesi dell'opponente circa la funzione delle cambiali e i presupposti per l'insorgenza del diritto alla controprestazione del pagamento del prezzo del subappalto, condividendo questo giudice le conclusioni cui è giunta sul punto la Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 3/2022 in difetto di qualsivoglia elemento, finanche di quelli offerti in comunicazione in quella sede dalla reclamata, per giungere ad una differente conclusione circa la funzione di garanzia delle cambiali e l'insussistenza di prova nel presente giudizio dell'esistenza e dell'effettivo ammontare del credito sostanziale derivante dal rapporto fondamentale.
- 8 - Le ragioni che precedono, complessivamente valutate, depongono per la fondatezza della domanda, che va quindi accolta;
per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del precetto opposto e l'insussistenza, allo stato, del diritto della società opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (da € 260.001 ad € 520.000,00) e della effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), contenendo la liquidazione nei valori minimi tenuto conto dell'assenza di complessità delle questioni risolte e della prossimità del valore effettivo della lite (€ 292.000,00 circa) al parametro minimo dello scaglione applicato sopra indicato, con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e n.q. di l.r.p.t. della medesima società, nei Controparte_1 Parte_1 confronti di iscritta al n. 5663/2023 del R.G., così provvede: Controparte_2
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
2. dichiara l'illegittimità del precetto opposto e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta;
3. condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Luigi Signoriello e Giuseppina Landi per fattone anticipo.
Così deciso in Napoli il 4 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario CI
- 9 -