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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19/07/2024, da
1) Parte_1
nato RI (UA) il 30/06/1990 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
Titolo di studio: licenza media
Professione: magazziniere con l'Avv. Matteo Marelli
e
2) Parte_2
nata HE (UA) il 5/11/1990 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
Titolo di studio: laurea in economia Professione: estetista con l'Avv. Matteo Marelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CA, in data 5/12/2015 (anno 2015, atto n. 61, parte 1), regime patrimoniale: separazione dei beni;
senza figli;
separati consensualmente con sentenza n.358/2024 del 17/12/2024 pubblicata il 27/12/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/07/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
(a) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di CA;
(b) confermare che, dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile;
(c) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative. La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 5/12/2015 in CA con atto iscritto nei registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di CA (anno 2015, atto n. 61, parte 1),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao