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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16907 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46517/2023 cui è stato riunito il procedimento n. 10329/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Via Appia Nuova n. 1255, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing.
[...]
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Damiano Lipani (C.F. Pt_2
- PE , CE RA (C.F. C.F._1 Email_1
) come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Via C.F._2 Pt_1
Vittoria Colonna n. 40.
Attore
CONTRO
– in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura sita in Via del Tempio di Giove. Pt_1
Convenuto
oggetto: opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo – ingiunzione, per omesso/parziale pagamento dell'indennità di occupazione.
pagina1 di 10 Conclusioni per parte opponente: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'Avviso di accertamento esecutivo – Ingiunzione di prot. n. CP_1
QA/2023/0040381 del 9 agosto 2023 notificato in pari data per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in via principale, e ove occorrer possa previa disapplicazione ai sensi della
L. n. 48/1865, All. E dell'Avviso di accertamento esecutivo – Ingiunzione di CP_1 prot. n. QA/2023/0040381 del 9 agosto 2023 notificato in pari data, accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento della somma di Euro Parte_1 Parte_1
5.235.232,82 richiesta da a titolo di indennità di occupazione per gli anni CP_1
2017 – 2018 e successivi;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare che
[...] nulla deve corrispondere a per il Parte_1 CP_1 godimento/detenzione dell'Ippodromo nelle annualità 2017-2018, atteso l'avvenuto regolare pagamento di quanto dovuto;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
NONCHE' giudizio iscritto al n. 10329/2024: in via principale, e ove occorrer possa previa disapplicazione ai sensi della L. n. 48/1865, All. E dell'Avviso di accertamento esecutivo –
Ingiunzione di prot. n. QA/2023/0075926 del 4 dicembre 2023 notificato in CP_1 pari data, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 per i titoli e la causali di cui all'Ingiunzione avente ad oggetto asserite CP_1 indennità di occupazione dell' per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e Parte_3 comunque non gli importi azionati da CP_1
- sempre in via principale, accertato e dichiarato (a) che Parte_1 nulla deve corrispondere a per la detenzione dell'Ippodromo nelle
[...] CP_1 annualità dal 2019 al 2023, condanni il alla restituzione di tutte le CP_2 somme corrisposte da in relazione alla detenzione dell'Impianto nelle Parte_1 annualità 2017 – 2023; e (b) che ha diritto ad essere remunerata per le attività Parte_1 di custodia e gestione alla stessa affidate dal quantomeno dal primo gennaio 2017 CP_2
e per tutto il 2024, condanni il in via generica al pagamento del corrispettivo della CP_2 custodia e gestione che si riserva di quantificare e liquidare, anche in Parte_1 separato giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare improcedibile la domanda avversa per esser coperta dal giudicato formale e sostanziale;
in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
FATTO E PROCESSO
Nei due giudizi riuniti, la società propone Parte_1 opposizione ai due avvisi di accertamento e liquidazione notificatigli da CP_1 con i quali l'ente territoriale chiedeva il pagamento della somma di € 5.235.232,82 richiesta pagina2 di 10 da a titolo di indennità di occupazione per gli anni 2017 – 2018 e successivi;
CP_1
e della somma di € 13.352.738,74 (comprensiva di interessi legali) a titolo di “indennità per
l'occupazione” negli anni da 2019 a 2023 dell'Ippodromo Capannelle.
Per migliore intelligenza della vicenda occorre – in sintesi – rappresentare come sino al 31 dicembre 2016 ha gestito l'Ippodromo Capannelle sulla base di un contratto Parte_1 di concessione concluso con l'8 novembre 2004 (“Contratto”, doc. 2). In CP_1 particolare, e per quanto qui rileva, il contratto inizialmente prevedeva a carico di l'obbligo di pagare un canone annuo pari ad € 2.098.128,00. Parte_1
Infatti, nel 2011, a cagione della nota crisi del settore ippico, presentava una Parte_1 domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, secondo cui la concessione avrebbe continuato ad avere esecuzione sino alla scadenza (31.12.2016) ed il canone concessorio sarebbe stato ridotto, passando da € 2.380.000,00 ad € 1.000.000,00 l'anno. In data 8.5.2013 deliberava di ridurlo ulteriormente ad € 66.000,00. CP_1
In data 02.01.2017 aveva comunicato alla società che “la concessione alla CP_1
Società di cui alla determinazione dirigenziale n. 261 Parte_1 Parte_4 dell'08.10.2004, è venuta a scadere il 31.12.2016 e, pertanto, l'Amministrazione procederà con gli atti necessari alla ripresa in consegna ed al rientro in possesso della struttura, propedeutica alla messa a bando dell'impianto”, decisione che – anche in ragione delle argomentazioni della
Società (doc. 7)5 – veniva mitigata in data 7 febbraio 2017, nella quale – a cagione dell'intenzione del nelle more dell'iter Parte_5 amministrativo, di garantire la prosecuzione di ogni attività agonistica e non, svolta all'interno dell'ippodromo, si consentiva alla società la detenzione dell'impianto fino alla data del 31.12.2017 in modo da assicurarsi il completamento dell'istruttoria ed al fine di garantire il livello occupazionale esistente. E così accadeva anche in relazione all'anno
2018, in ragione della definizione attesa dell'immancabile ricorso al Tar Lazio avverso le determinazioni dell'ente.
In data 8 marzo 2017 (doc. 11), ha invitato la Società a corrispondere CP_1
l'importo di Euro 624.473,15, a titolo di indennità di occupazione dell'Impianto relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 (importo, pro quota, pari al 100% del canone di mercato) e nell'atto si precisava al concessionario come fosse dovuta dalla società un'indennità di occupazione pari ad € 211.846,45 mensili ( annuale per € 2.542.157,40 per il
2017). Seguiva l'atto di invito del 22.11.2018 al pagamento dell'indennità di occupazione con cui veniva formulata analoga richiesta che, all'esito delle variazioni indice ISTAT lievitava alla misura annuale di € 2.562.494,64, per complessivi – per gli anni 2017 e 2018 –
€ 4.769.384,60 oltre interessi per € 10.346,76 e spese e cosi complessivamente Euro
4.779.740,11.
, ritenendo illegittima la pretesa avanzata dall'Amministrazione l'8 marzo Parte_1
2017 con l'atto di invito, in separati e precedenti giudizi, ha impugnato entrambi i provvedimenti, chiedendone la disapplicazione. (Va inoltre precisato che il rapporto pagina3 di 10 proseguiva senza che omettesse di pagare in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 66.000,00 anno, peraltro adeguato - su richiesta dell'ente concedente - alla misura di € 68.138,40 per l'anno 2020, ed € 68.002,12 per l'anno 2021).
Va inoltre precisato che i due giudizi che erano stati incardinati per l'opposizione alle due determinazioni di cui al capoverso che precede si concludevano con due sentenze sfavorevoli alla concessionaria: nel giudizio concluso con sentenza n. 8422 del 14 maggio
2021 il Tribunale di Roma - G.I. dr. Cianfarini - rigettava la domanda della soc.
, specificando che l'indennità richiesta dal Comune con la nota dell'8 marzo Parte_1
2017 era stata “condivisibilmente …” parametrata sulla base della originaria determinazione del canone concessorio, atteso che la riduzione intervenuta poi aveva avuto un effetto temporalmente limitato ai soli periodi espressamente interessati;
nessuna proroga della concessione era stata concessa (né esplicitamente né implicitamente) dal Comune, né la stessa poteva dirsi rinnovata. La sentenza di cui si tratta non veniva fatta oggetto di impugnazione e, quindi, passava in giudicato.
Nel secondo giudizio la sentenza n. 11700 del 2023 (G.I. dr. Ceccarini) aveva dichiarato improcedibile l'azione intentata dalla soc. per intervenuto Parte_1 giudicato. Riteneva il Tribunale che la causa aveva identità di parti, di causa petendi e di petitum con quella definita con la sentenza n. 8422/2021 (a nulla rilevando che nel primo contenzioso si facesse questione della legittimità della richiesta per i primi mesi del 2017 ed in quello successivo per l'anno 2018). Quest'ultima sentenza è stata appellata dalla parte soccombente (con giudizio non ancora conclusosi).
Nel presente giudizio, e nel procedimento riunito n. 10329/2024, la difesa della concessionaria si duole delle determinazioni e del complessivo comportamento contrattuale dell'ente concedente, ritenendo le pretese illegittime. Sostiene infatti che: a) non possa parlarsi di indennità di occupazione avendo esercitato la Parte_1 detenzione del bene con il consenso anzi richiesta di b) l'indennità di CP_1 occupazione sarebbe pari al canone pattuito con il contratto scaduto € 66.000;
c) aveva già corrisposto per gli anni 2017 2018 l'importo pari al canone Parte_1 pattuito. E formula le conclusioni rassegnate.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto della domanda attorea. CP_1
Ha – in via preliminare – eccepito l'inammissibilità dell'azione per intervenuto giudicato formale e sostanziale.
Nel merito ha comunque chiesto il rigetto della domanda: evidenziando che sulla sussistenza del diritto di pretender il pagamento di un importo parametrato al canone di mercato e/o originariamente fissato nella convenzione iniziale nessuna proroga poteva essere accordata implicitamente: la P.A., infatti, è pacifico possa vincolarsi contrattualmente solo attraverso provvedimenti espliciti, non impliciti, adottati dall'organo competente.
pagina4 di 10 Dal tenore stesso degli atti di invocati da si evinceva con CP_1 Parte_1 assoluta chiarezza non esser stata mai disposta la proroga della concessione (negata anche dal Tribunale, anche con la prima sentenza con sentenza n. 8422 del 14 maggio 2021 resa inter partes nel 2021 e sulla quale è sceso il giudicato). In ordine alla contestazione sul quantum richiesto evidenziava come l'indennità richiesta invece dal era stata, CP_2 incontestabilmente (così si evince in maniera inconfutabile dagli atti dell' ) Pt_6 parametrata sulla base della determinazione di aggiudicazione originaria del compendo immobiliare: nulla di più nulla di meno. Inoltre, non poteva avere rilievo che tale misura del canone concessorio fosse stata successivamente ridotta prima a €1.000.000,00 e poi a €
66.000,00 perché ciò era avvenuto nell'ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale che aveva permesso di scongiurare il fallimento della società, ed era solo questa la ragione che aveva indotto l'Amministrazione ad accettare la riduzione del canone
(temporaneamente e solo per i periodi espressamente stabiliti, come aveva osservato il
Tribunale nella pronuncia richiamata).
Incardinata in tal modo la causa le parti controdeducevano nelle memorie, contestando l'esistenza del fantomatico giudicato sostanziale sulla fattispecie, ed in ogni Parte_1 caso contestando la qualificazione del rapporto ed il carattere abusivo dell'occupazione dell'impianto, che doveva esser configurata come concessione in godimento onerosa e di cui la società si era fatta carico per permettere, prima, all'ente territoriale di definire le procedure e le gare e poi di custodire l'ippodromo perché le stesse gare non avevano mai ottenuto quell'interesse giustificato alla crisi di sistema che era stato la scaturigine della modulazione del rapporto. Contestava inoltre le quantificazioni operate e rivendicava che nulla doveva corrispondere a per la detenzione dell'Ippodromo nelle CP_1 annualità dal 2019 al 2023; anzi si chiedeva che il Tribunale condannasse il CP_2 alla restituzione di tutte le somme corrisposte da in relazione alla
[...] Parte_1 detenzione dell'Impianto nelle annualità 2017 – 2023; rivendicava inoltre che Parte_1 aveva diritto ad essere remunerata per le attività di custodia e gestione alla stessa affidate dal quantomeno dal primo gennaio 2017 e per tutto il 2024. Insisteva la società CP_2 attrice nella richiesta disposizione di una consulenza tecnica di ufficio per rideterminare il canone dovuto per gli anni in contestazione e per quantificare la pretesa economica per il periodo di detenzione in godimento pretesa dall'ente territoriale.
L'ente territoriale nelle proprie memorie contestava le precisazioni operate ribadendo l'eccezione di intervenuto giudicato sulla domanda di accertamento negativo evidenziando come le precisazioni operate non avevano evidenziato profili di valutazione diversi da quelli esplicitati nell'atto introduttivo le cui ragioni principali in diritto erano state già delibate. Rilevava il contrasto con la realtà della rappresentazione attorea secondo la quale la società, che si era trovata a gestire e sfruttare l'impianto in controprestazione alla corresponsione di una cifra che corrispondeva all'affitto di una attività commerciale di periferia. Che era inconcepibile ritenere che la concessionaria, che non aveva rilasciato l'impianto, si fosse trovata, a distanza di anni dalla scadenza della concessione, a gestire l'ippodromo di per una sorta di “costrizione” impostagli da Parte_1 CP_1
pagina5 di 10 Per quanto concerne la valutazione dell'indennità di occupazione, pari ad euro 122.000 oltre IVA, era necessario specificare che essa era stata effettuata considerando i soli proventi derivanti dalle attività del trotto e del galoppo di cui al contributo ministeriale stralciando qualsiasi ulteriore attività che non solo veniva svolta dalla società in passato
(attività collaterali presentate in fase di gara e poi ulteriormente aggiornate in occasione della deliberazione del 2013 con la quale è stato ridotto il canone), ma che potenzialmente avrebbero potuto esser organizzate (in considerazione della piena disponibilità gestionale che aveva durante il periodo concessorio ed oltre sino ad agosto 2023). Parte_1
Andava contestata quindi l'affermazione secondo la quale “deve escludersi che il canone di 2 milioni Euro/anno sia o possa considerarsi di mercato”. Si ripeteva che l'indennità calcolata per il periodo di detenzione del 2024 non faceva testo, ponendosi le parti al di fuori da qualsivoglia contesto concessorio.
Questi i fatti, la causa proseguiva non ritenendo il G.I. disporre la richiesta consulenza tecnica e valutando la causa come di puro diritto.
Nell'ambito dei giudizi riuniti si verificava inoltre una sopravvenienza: la si sintetizza perché - come si evidenzierà in parte motiva – la stessa non ha alcun rilievo nella fattispecie. Ed infatti, in data 7 dicembre 2024 l'attrice proponeva (nuova) istanza urgente di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto ingiuntivo impugnato, deducendo un fatto nuovo e sopravvenuto: questa sopravvenienza era consistente nella circostanza che la
UN comunale, con memoria del 28 novembre 2024, aveva dato mandato al Direttore del Dipartimento Sport di acquisire la disponibilità della a svolgere anche per Parte_1 il 2025, e sempre in regime di provvisoria detenzione, i servizi necessari ed indispensabili a garantire esclusivamente lo svolgimento delle corse di trotto e di galoppo (quindi, col divieto di proseguire nelle attività collaterali, quali lo svolgimento di concerti, mostre, mercati, ecc. nell'area limitrofa all'impianto). A fronte della nota del Capo di Gabinetto del
Sindaco che manifestava la volontà di non opporsi alla sospensione con ordinanza del
19.12.2024 veniva sospesa gli effetti dell'ingiunzione impugnata dalla sino Parte_1 alla definizione del presente giudizio, nelle more della definizione di una nuova gara per il reperimento di nuovo concessionario. Per effetto di questo nuovo accordo, sottoscritto il
27.01.2025 la società è legittimata a gestire l'ippodromo in via provvisoria per tutto l'anno
2025 allo scopo di svolgervi le corse per i cavalli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dandosi atto di quanto premesso la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
pagina6 di 10 Nulla quaestio sorge sul fatto che scaduta la concessione e persistendo l'utilizzazione del bene da parte del concessionario, rientrano nella giurisdizione ordinaria sia la domanda di restituzione, che quella di indennizzo per l'occupazione oltre i termini nella fattispecie incorporate nelle pretese di cui agli avvisi di accertamento opposti.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione pregiudiziale di intervenuto giudicato sollevata dall'ente territoriale. Deve inevitabilmente prendersi atto che, piaccia o non piaccia, con la pronuncia presupposta, la domanda incardinata dall'opponente tesa a contrastare l'avviso di accertamento esecutivo oggetto della precedente Parte_1 nota di prot. n. EA/2017/2410 dell'8 marzo 2017, per € 2542.157,40 pretesa CP_1 dall'ente territoriale a titolo di indennità di occupazione si è concluso con l'emissione della sentenza n. 8488/2021 pubblicata in data 17.05.2021 di rigetto della domanda proposta dalla parte attrice. Questa sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Quel giudizio ha in comune con il presente, le parti, la causa petendi e lo stesso petitum differendone solamente in relazione all'anno di imputazione della pretesa di pagamento. I due giudizi, infatti, sono stati instaurati dalle stesse parti ed hanno ad oggetto lo stesso rapporto concessorio, e la pretesa di accertamento della sua proroga, e le stesse pretese di accertamento dell'inesistenza del credito per indennità di occupazione e dell'obbligo di pagamento del solo canone di favore di cui alla Deliberazione della UN IN del
Maggio 2013, ovvero la pretesa della società al risarcimento del danno. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte per la quale il giudicato di cui all'articolo 2909 c.c. fa stato tra le parti e gli aventi causa nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, e quindi la causa petendi, ovvero il titolo dell'azione, ed il bene della vita che ne forma oggetto, a prescindere dal titolo di sentenza adottato. Entro tali limiti il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e quindi non solo le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione ovvero esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio ne costituiscono il presupposto logico ed indefettibile della decisione. Ne consegue l'inammissibilità dell'azione proposta in questa sede per intervenuto giudicato, conseguendone, in caso diverso, la violazione del ne bis in idem.
Nessuna rilevanza ha invece – nella presente fattispecie – la sopravvenienza originata dalle circostanze e cristallizzata nell'accordo convenzionale intervenuto il
27.01.2025 al fine di definire il contenzioso incardinato dalla società avverso l'opposizione all'avviso di accertamento esecutivo – Ingiunzione di prot. n. CP_1
QA/2023/0040381 del 9 agosto 2023 ( per € 5.235.232,82 richiesta da a titolo CP_1 di indennità di occupazione per gli anni 2017 – 2018) nonché avverso l'Avviso di accertamento esecutivo – Ingiunzione di prot. n. QA/2023/0075926 del 4 CP_1 dicembre 2023 notificato in pari data, (per € 13.352.738,74 afferente l'indennità di occupazione dell' per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023). Queste evenienze - Parte_3 finalizzate a combinare l'interesse della PA nella situazione di uscita della concessionaria dalla convenzione nella pendenza della conclusione della gara per il nuovo concessionario e che si combinano in ragione della convenienza reciproca delle parti contrattuali acché la società debitrice percepisca il contributo Ministeriale, cui è comprensibilmente interessata pagina7 di 10 la creditrice - sono delle mere circostanze sopravvenute rimesse alla CP_1 volontà delle parti che in nulla incidono sui diritti e sugli obblighi nascenti dalla convenzione concessoria e sulla legittimità dell'opposizione agli avvisi di accertamento esecutivo e non possono esser prese a parametro degli obblighi e dei diritti delle parti.
Allo scadere della concessione, non è mai prospettabile una rinnovazione per facta concludentia ed il concessionario si viene a trovare in una situazione di detenzione senza titolo, parametrabile a quella civilistica all'esito della scadenza di un rapporto contrattuale di godimento nel quale si configuri una ritardata restituzione della res locata. Va infatti evidenziato, ma per puro tuziorismo, che in linea di puro principio, che quanto stabilito all'art. 1591 c.c. è applicabile anche in caso di rapporto concessorio scaduto, per via analogica. La norma, che disciplina i danni per ritardata restituzione della cosa locata, stabilisce che il conduttore (e quindi anche il concessionario) in mora deve corrispondere al locatore il canone già pattuito nel contratto (o nella concessione) fino alla riconsegna, oltre al risarcimento del maggior danno. Come si è precisato la giurisprudenza di legittimità e di merito e la dottrina ritengono che questo principio si estenda a tutti i contratti che attribuiscono il godimento di un bene dietro corrispettivo, compresi quelli di concessione amministrativa. Quando il concessionario continua a utilizzare il bene dopo la scadenza del titolo, si configura una detenzione analoga a quella del conduttore che non restituisce
l'immobile. In tal caso il concessionario deve pagare almeno l'importo del corrispettivo periodico stabilito nel contratto, fino alla riconsegna al netto del maggior danno. Detto importo, nella fattispecie, dev'esser riferito al prezzo della concessione originariamente concordato via via rivalutato, non alla misura di € 66.000 concordata dalle parti per il periodo di riferimento in via di agevolazione.
La pretesa della società di corrispondere in favore dell'ente concedente solo la somma stabilita in via di mera agevolazione per un periodo determinato a cagione della situazione di sofferenza della società originata anche dalla situazione di mercato delle corse ippiche, è arbitraria;
questa agevolazione non può essere presa a parametro del dovuto all'ente territoriale, se non in virtù di una apposita convenzione nella quale l'ente ritenga far proseguire la previsione di beneficio anche oltre la scadenza della concessione.
Ma tale convezione, che presupporrebbe una convenzione in rinnovazione sarebbe illegittima, non consentita dalla legge, e nel caso di specie appare insussistente.
A valle di quanto evidenziato si accorda alla valutazione la norma del Regolamento comunale vigente all'epoca sull'impiantistica sportiva che stabiliva “con riferimento alle concessioni scadute, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo, qualora nel periodo successivo alla scadenza siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, al concessionario si applica il canone previsto dal contratto di concessione scaduto debitamente rivalutato”.
A priori di quanto osservato la decisione di ridurre il canone pattuito dopo la gara
è del tutto ininfluente ai fini della definizione del presente contenzioso, in quanto relativa ad un accordo che aveva perimetro definitorio, anche temporale, circostanziato e non pagina8 di 10 replicabile: il fatto che il concessionario abbia continuato ad occupare l'ippodromo trova scaturigine nel fatto che l'ente territoriale non ha ritenuto esercitare i propri poteri di autotutela esecutiva in ragione della pendenza del procedimento dinanzi al TAR (RG
1640/2018) azionato dalla volto ad impugnare la determinazione Parte_1 amministrativa. Come deciso dal Tar nella sua sentenza di rigetto della impugnativa dell'attuale opponente “La società è stato individuato dalla Parte_1
Memoria di UN IN n.79 del 28 novembre 2024 quale detentore dell'Impianto Sportivo denominato “Ippodromo delle Capannelle” sito in Via Appia Nuova n. 1255, esclusivamente per lo svolgimento delle corse di trotto e di galoppo ed al fine di evitare il depauperamento, ammaloramento ovvero occupazione dell'Impianto Sportivo. E questa è la natura giuridica del rapporto intercorso tra le parti.
La pretesa dell'opponente di richiamare quell'accordo di concessione della riduzione del corrispettivo, appare una mera strumentalizzazione di parte attrice di una decisione dell'ente territoriale di venire incontro ad una società che, evidentemente, non era in grado a quella data di proseguire l'attività economica con i mezzi ordinari dell'impresa, omettendo di menzionare gli introiti economici garantitisi per il tramite l'organizzazione di eventi collaterali ( ex la manifestazione estiva Fiesta) che sono fatto notorio.
Quanto evidenziato “copre” - per evidente infondatezza - la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte dalla società dal 2017 al di danni promossa dalla società, come la pretesa di restituzione di tutte le somme corrisposte da in relazione alla detenzione dell'Impianto nelle annualità 2017 – 2023; e (b) Parte_1 ovvero la pretesa alla remunerazione delle attività di custodia e gestione alla stessa affidate dal quantomeno dal primo gennaio 2017 e per tutto il 2024. CP_2
Al rigetto delle domande proposte dalla parte attrice segue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano ex DM 147/2022 secondo i parametri minimi ed in ragione dello scaglione di valore delle cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella causa iscritta al n di RG
46517/2023:
1) Dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dalla società di Parte_1 cui ai due giudizi riuniti per intervenuto giudicato.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa di parte convenuta che liquida nella misura di € 41691,00 oltre spese generali.
Cosi deciso in Roma il 27/11/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
pagina9 di 10 firmato digitalmente.
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Via Appia Nuova n. 1255, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing.
[...]
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Damiano Lipani (C.F. Pt_2
- PE , CE RA (C.F. C.F._1 Email_1
) come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Via C.F._2 Pt_1
Vittoria Colonna n. 40.
Attore
CONTRO
– in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura sita in Via del Tempio di Giove. Pt_1
Convenuto
oggetto: opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo – ingiunzione, per omesso/parziale pagamento dell'indennità di occupazione.
pagina1 di 10 Conclusioni per parte opponente: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'Avviso di accertamento esecutivo – Ingiunzione di prot. n. CP_1
QA/2023/0040381 del 9 agosto 2023 notificato in pari data per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in via principale, e ove occorrer possa previa disapplicazione ai sensi della
L. n. 48/1865, All. E dell'Avviso di accertamento esecutivo – Ingiunzione di CP_1 prot. n. QA/2023/0040381 del 9 agosto 2023 notificato in pari data, accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento della somma di Euro Parte_1 Parte_1
5.235.232,82 richiesta da a titolo di indennità di occupazione per gli anni CP_1
2017 – 2018 e successivi;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare che
[...] nulla deve corrispondere a per il Parte_1 CP_1 godimento/detenzione dell'Ippodromo nelle annualità 2017-2018, atteso l'avvenuto regolare pagamento di quanto dovuto;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
NONCHE' giudizio iscritto al n. 10329/2024: in via principale, e ove occorrer possa previa disapplicazione ai sensi della L. n. 48/1865, All. E dell'Avviso di accertamento esecutivo –
Ingiunzione di prot. n. QA/2023/0075926 del 4 dicembre 2023 notificato in CP_1 pari data, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 per i titoli e la causali di cui all'Ingiunzione avente ad oggetto asserite CP_1 indennità di occupazione dell' per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e Parte_3 comunque non gli importi azionati da CP_1
- sempre in via principale, accertato e dichiarato (a) che Parte_1 nulla deve corrispondere a per la detenzione dell'Ippodromo nelle
[...] CP_1 annualità dal 2019 al 2023, condanni il alla restituzione di tutte le CP_2 somme corrisposte da in relazione alla detenzione dell'Impianto nelle Parte_1 annualità 2017 – 2023; e (b) che ha diritto ad essere remunerata per le attività Parte_1 di custodia e gestione alla stessa affidate dal quantomeno dal primo gennaio 2017 CP_2
e per tutto il 2024, condanni il in via generica al pagamento del corrispettivo della CP_2 custodia e gestione che si riserva di quantificare e liquidare, anche in Parte_1 separato giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare improcedibile la domanda avversa per esser coperta dal giudicato formale e sostanziale;
in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
FATTO E PROCESSO
Nei due giudizi riuniti, la società propone Parte_1 opposizione ai due avvisi di accertamento e liquidazione notificatigli da CP_1 con i quali l'ente territoriale chiedeva il pagamento della somma di € 5.235.232,82 richiesta pagina2 di 10 da a titolo di indennità di occupazione per gli anni 2017 – 2018 e successivi;
CP_1
e della somma di € 13.352.738,74 (comprensiva di interessi legali) a titolo di “indennità per
l'occupazione” negli anni da 2019 a 2023 dell'Ippodromo Capannelle.
Per migliore intelligenza della vicenda occorre – in sintesi – rappresentare come sino al 31 dicembre 2016 ha gestito l'Ippodromo Capannelle sulla base di un contratto Parte_1 di concessione concluso con l'8 novembre 2004 (“Contratto”, doc. 2). In CP_1 particolare, e per quanto qui rileva, il contratto inizialmente prevedeva a carico di l'obbligo di pagare un canone annuo pari ad € 2.098.128,00. Parte_1
Infatti, nel 2011, a cagione della nota crisi del settore ippico, presentava una Parte_1 domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, secondo cui la concessione avrebbe continuato ad avere esecuzione sino alla scadenza (31.12.2016) ed il canone concessorio sarebbe stato ridotto, passando da € 2.380.000,00 ad € 1.000.000,00 l'anno. In data 8.5.2013 deliberava di ridurlo ulteriormente ad € 66.000,00. CP_1
In data 02.01.2017 aveva comunicato alla società che “la concessione alla CP_1
Società di cui alla determinazione dirigenziale n. 261 Parte_1 Parte_4 dell'08.10.2004, è venuta a scadere il 31.12.2016 e, pertanto, l'Amministrazione procederà con gli atti necessari alla ripresa in consegna ed al rientro in possesso della struttura, propedeutica alla messa a bando dell'impianto”, decisione che – anche in ragione delle argomentazioni della
Società (doc. 7)5 – veniva mitigata in data 7 febbraio 2017, nella quale – a cagione dell'intenzione del nelle more dell'iter Parte_5 amministrativo, di garantire la prosecuzione di ogni attività agonistica e non, svolta all'interno dell'ippodromo, si consentiva alla società la detenzione dell'impianto fino alla data del 31.12.2017 in modo da assicurarsi il completamento dell'istruttoria ed al fine di garantire il livello occupazionale esistente. E così accadeva anche in relazione all'anno
2018, in ragione della definizione attesa dell'immancabile ricorso al Tar Lazio avverso le determinazioni dell'ente.
In data 8 marzo 2017 (doc. 11), ha invitato la Società a corrispondere CP_1
l'importo di Euro 624.473,15, a titolo di indennità di occupazione dell'Impianto relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 (importo, pro quota, pari al 100% del canone di mercato) e nell'atto si precisava al concessionario come fosse dovuta dalla società un'indennità di occupazione pari ad € 211.846,45 mensili ( annuale per € 2.542.157,40 per il
2017). Seguiva l'atto di invito del 22.11.2018 al pagamento dell'indennità di occupazione con cui veniva formulata analoga richiesta che, all'esito delle variazioni indice ISTAT lievitava alla misura annuale di € 2.562.494,64, per complessivi – per gli anni 2017 e 2018 –
€ 4.769.384,60 oltre interessi per € 10.346,76 e spese e cosi complessivamente Euro
4.779.740,11.
, ritenendo illegittima la pretesa avanzata dall'Amministrazione l'8 marzo Parte_1
2017 con l'atto di invito, in separati e precedenti giudizi, ha impugnato entrambi i provvedimenti, chiedendone la disapplicazione. (Va inoltre precisato che il rapporto pagina3 di 10 proseguiva senza che omettesse di pagare in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 66.000,00 anno, peraltro adeguato - su richiesta dell'ente concedente - alla misura di € 68.138,40 per l'anno 2020, ed € 68.002,12 per l'anno 2021).
Va inoltre precisato che i due giudizi che erano stati incardinati per l'opposizione alle due determinazioni di cui al capoverso che precede si concludevano con due sentenze sfavorevoli alla concessionaria: nel giudizio concluso con sentenza n. 8422 del 14 maggio
2021 il Tribunale di Roma - G.I. dr. Cianfarini - rigettava la domanda della soc.
, specificando che l'indennità richiesta dal Comune con la nota dell'8 marzo Parte_1
2017 era stata “condivisibilmente …” parametrata sulla base della originaria determinazione del canone concessorio, atteso che la riduzione intervenuta poi aveva avuto un effetto temporalmente limitato ai soli periodi espressamente interessati;
nessuna proroga della concessione era stata concessa (né esplicitamente né implicitamente) dal Comune, né la stessa poteva dirsi rinnovata. La sentenza di cui si tratta non veniva fatta oggetto di impugnazione e, quindi, passava in giudicato.
Nel secondo giudizio la sentenza n. 11700 del 2023 (G.I. dr. Ceccarini) aveva dichiarato improcedibile l'azione intentata dalla soc. per intervenuto Parte_1 giudicato. Riteneva il Tribunale che la causa aveva identità di parti, di causa petendi e di petitum con quella definita con la sentenza n. 8422/2021 (a nulla rilevando che nel primo contenzioso si facesse questione della legittimità della richiesta per i primi mesi del 2017 ed in quello successivo per l'anno 2018). Quest'ultima sentenza è stata appellata dalla parte soccombente (con giudizio non ancora conclusosi).
Nel presente giudizio, e nel procedimento riunito n. 10329/2024, la difesa della concessionaria si duole delle determinazioni e del complessivo comportamento contrattuale dell'ente concedente, ritenendo le pretese illegittime. Sostiene infatti che: a) non possa parlarsi di indennità di occupazione avendo esercitato la Parte_1 detenzione del bene con il consenso anzi richiesta di b) l'indennità di CP_1 occupazione sarebbe pari al canone pattuito con il contratto scaduto € 66.000;
c) aveva già corrisposto per gli anni 2017 2018 l'importo pari al canone Parte_1 pattuito. E formula le conclusioni rassegnate.
Si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto della domanda attorea. CP_1
Ha – in via preliminare – eccepito l'inammissibilità dell'azione per intervenuto giudicato formale e sostanziale.
Nel merito ha comunque chiesto il rigetto della domanda: evidenziando che sulla sussistenza del diritto di pretender il pagamento di un importo parametrato al canone di mercato e/o originariamente fissato nella convenzione iniziale nessuna proroga poteva essere accordata implicitamente: la P.A., infatti, è pacifico possa vincolarsi contrattualmente solo attraverso provvedimenti espliciti, non impliciti, adottati dall'organo competente.
pagina4 di 10 Dal tenore stesso degli atti di invocati da si evinceva con CP_1 Parte_1 assoluta chiarezza non esser stata mai disposta la proroga della concessione (negata anche dal Tribunale, anche con la prima sentenza con sentenza n. 8422 del 14 maggio 2021 resa inter partes nel 2021 e sulla quale è sceso il giudicato). In ordine alla contestazione sul quantum richiesto evidenziava come l'indennità richiesta invece dal era stata, CP_2 incontestabilmente (così si evince in maniera inconfutabile dagli atti dell' ) Pt_6 parametrata sulla base della determinazione di aggiudicazione originaria del compendo immobiliare: nulla di più nulla di meno. Inoltre, non poteva avere rilievo che tale misura del canone concessorio fosse stata successivamente ridotta prima a €1.000.000,00 e poi a €
66.000,00 perché ciò era avvenuto nell'ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale che aveva permesso di scongiurare il fallimento della società, ed era solo questa la ragione che aveva indotto l'Amministrazione ad accettare la riduzione del canone
(temporaneamente e solo per i periodi espressamente stabiliti, come aveva osservato il
Tribunale nella pronuncia richiamata).
Incardinata in tal modo la causa le parti controdeducevano nelle memorie, contestando l'esistenza del fantomatico giudicato sostanziale sulla fattispecie, ed in ogni Parte_1 caso contestando la qualificazione del rapporto ed il carattere abusivo dell'occupazione dell'impianto, che doveva esser configurata come concessione in godimento onerosa e di cui la società si era fatta carico per permettere, prima, all'ente territoriale di definire le procedure e le gare e poi di custodire l'ippodromo perché le stesse gare non avevano mai ottenuto quell'interesse giustificato alla crisi di sistema che era stato la scaturigine della modulazione del rapporto. Contestava inoltre le quantificazioni operate e rivendicava che nulla doveva corrispondere a per la detenzione dell'Ippodromo nelle CP_1 annualità dal 2019 al 2023; anzi si chiedeva che il Tribunale condannasse il CP_2 alla restituzione di tutte le somme corrisposte da in relazione alla
[...] Parte_1 detenzione dell'Impianto nelle annualità 2017 – 2023; rivendicava inoltre che Parte_1 aveva diritto ad essere remunerata per le attività di custodia e gestione alla stessa affidate dal quantomeno dal primo gennaio 2017 e per tutto il 2024. Insisteva la società CP_2 attrice nella richiesta disposizione di una consulenza tecnica di ufficio per rideterminare il canone dovuto per gli anni in contestazione e per quantificare la pretesa economica per il periodo di detenzione in godimento pretesa dall'ente territoriale.
L'ente territoriale nelle proprie memorie contestava le precisazioni operate ribadendo l'eccezione di intervenuto giudicato sulla domanda di accertamento negativo evidenziando come le precisazioni operate non avevano evidenziato profili di valutazione diversi da quelli esplicitati nell'atto introduttivo le cui ragioni principali in diritto erano state già delibate. Rilevava il contrasto con la realtà della rappresentazione attorea secondo la quale la società, che si era trovata a gestire e sfruttare l'impianto in controprestazione alla corresponsione di una cifra che corrispondeva all'affitto di una attività commerciale di periferia. Che era inconcepibile ritenere che la concessionaria, che non aveva rilasciato l'impianto, si fosse trovata, a distanza di anni dalla scadenza della concessione, a gestire l'ippodromo di per una sorta di “costrizione” impostagli da Parte_1 CP_1
pagina5 di 10 Per quanto concerne la valutazione dell'indennità di occupazione, pari ad euro 122.000 oltre IVA, era necessario specificare che essa era stata effettuata considerando i soli proventi derivanti dalle attività del trotto e del galoppo di cui al contributo ministeriale stralciando qualsiasi ulteriore attività che non solo veniva svolta dalla società in passato
(attività collaterali presentate in fase di gara e poi ulteriormente aggiornate in occasione della deliberazione del 2013 con la quale è stato ridotto il canone), ma che potenzialmente avrebbero potuto esser organizzate (in considerazione della piena disponibilità gestionale che aveva durante il periodo concessorio ed oltre sino ad agosto 2023). Parte_1
Andava contestata quindi l'affermazione secondo la quale “deve escludersi che il canone di 2 milioni Euro/anno sia o possa considerarsi di mercato”. Si ripeteva che l'indennità calcolata per il periodo di detenzione del 2024 non faceva testo, ponendosi le parti al di fuori da qualsivoglia contesto concessorio.
Questi i fatti, la causa proseguiva non ritenendo il G.I. disporre la richiesta consulenza tecnica e valutando la causa come di puro diritto.
Nell'ambito dei giudizi riuniti si verificava inoltre una sopravvenienza: la si sintetizza perché - come si evidenzierà in parte motiva – la stessa non ha alcun rilievo nella fattispecie. Ed infatti, in data 7 dicembre 2024 l'attrice proponeva (nuova) istanza urgente di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto ingiuntivo impugnato, deducendo un fatto nuovo e sopravvenuto: questa sopravvenienza era consistente nella circostanza che la
UN comunale, con memoria del 28 novembre 2024, aveva dato mandato al Direttore del Dipartimento Sport di acquisire la disponibilità della a svolgere anche per Parte_1 il 2025, e sempre in regime di provvisoria detenzione, i servizi necessari ed indispensabili a garantire esclusivamente lo svolgimento delle corse di trotto e di galoppo (quindi, col divieto di proseguire nelle attività collaterali, quali lo svolgimento di concerti, mostre, mercati, ecc. nell'area limitrofa all'impianto). A fronte della nota del Capo di Gabinetto del
Sindaco che manifestava la volontà di non opporsi alla sospensione con ordinanza del
19.12.2024 veniva sospesa gli effetti dell'ingiunzione impugnata dalla sino Parte_1 alla definizione del presente giudizio, nelle more della definizione di una nuova gara per il reperimento di nuovo concessionario. Per effetto di questo nuovo accordo, sottoscritto il
27.01.2025 la società è legittimata a gestire l'ippodromo in via provvisoria per tutto l'anno
2025 allo scopo di svolgervi le corse per i cavalli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dandosi atto di quanto premesso la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
pagina6 di 10 Nulla quaestio sorge sul fatto che scaduta la concessione e persistendo l'utilizzazione del bene da parte del concessionario, rientrano nella giurisdizione ordinaria sia la domanda di restituzione, che quella di indennizzo per l'occupazione oltre i termini nella fattispecie incorporate nelle pretese di cui agli avvisi di accertamento opposti.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione pregiudiziale di intervenuto giudicato sollevata dall'ente territoriale. Deve inevitabilmente prendersi atto che, piaccia o non piaccia, con la pronuncia presupposta, la domanda incardinata dall'opponente tesa a contrastare l'avviso di accertamento esecutivo oggetto della precedente Parte_1 nota di prot. n. EA/2017/2410 dell'8 marzo 2017, per € 2542.157,40 pretesa CP_1 dall'ente territoriale a titolo di indennità di occupazione si è concluso con l'emissione della sentenza n. 8488/2021 pubblicata in data 17.05.2021 di rigetto della domanda proposta dalla parte attrice. Questa sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Quel giudizio ha in comune con il presente, le parti, la causa petendi e lo stesso petitum differendone solamente in relazione all'anno di imputazione della pretesa di pagamento. I due giudizi, infatti, sono stati instaurati dalle stesse parti ed hanno ad oggetto lo stesso rapporto concessorio, e la pretesa di accertamento della sua proroga, e le stesse pretese di accertamento dell'inesistenza del credito per indennità di occupazione e dell'obbligo di pagamento del solo canone di favore di cui alla Deliberazione della UN IN del
Maggio 2013, ovvero la pretesa della società al risarcimento del danno. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte per la quale il giudicato di cui all'articolo 2909 c.c. fa stato tra le parti e gli aventi causa nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, e quindi la causa petendi, ovvero il titolo dell'azione, ed il bene della vita che ne forma oggetto, a prescindere dal titolo di sentenza adottato. Entro tali limiti il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e quindi non solo le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione ovvero esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio ne costituiscono il presupposto logico ed indefettibile della decisione. Ne consegue l'inammissibilità dell'azione proposta in questa sede per intervenuto giudicato, conseguendone, in caso diverso, la violazione del ne bis in idem.
Nessuna rilevanza ha invece – nella presente fattispecie – la sopravvenienza originata dalle circostanze e cristallizzata nell'accordo convenzionale intervenuto il
27.01.2025 al fine di definire il contenzioso incardinato dalla società avverso l'opposizione all'avviso di accertamento esecutivo – Ingiunzione di prot. n. CP_1
QA/2023/0040381 del 9 agosto 2023 ( per € 5.235.232,82 richiesta da a titolo CP_1 di indennità di occupazione per gli anni 2017 – 2018) nonché avverso l'Avviso di accertamento esecutivo – Ingiunzione di prot. n. QA/2023/0075926 del 4 CP_1 dicembre 2023 notificato in pari data, (per € 13.352.738,74 afferente l'indennità di occupazione dell' per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023). Queste evenienze - Parte_3 finalizzate a combinare l'interesse della PA nella situazione di uscita della concessionaria dalla convenzione nella pendenza della conclusione della gara per il nuovo concessionario e che si combinano in ragione della convenienza reciproca delle parti contrattuali acché la società debitrice percepisca il contributo Ministeriale, cui è comprensibilmente interessata pagina7 di 10 la creditrice - sono delle mere circostanze sopravvenute rimesse alla CP_1 volontà delle parti che in nulla incidono sui diritti e sugli obblighi nascenti dalla convenzione concessoria e sulla legittimità dell'opposizione agli avvisi di accertamento esecutivo e non possono esser prese a parametro degli obblighi e dei diritti delle parti.
Allo scadere della concessione, non è mai prospettabile una rinnovazione per facta concludentia ed il concessionario si viene a trovare in una situazione di detenzione senza titolo, parametrabile a quella civilistica all'esito della scadenza di un rapporto contrattuale di godimento nel quale si configuri una ritardata restituzione della res locata. Va infatti evidenziato, ma per puro tuziorismo, che in linea di puro principio, che quanto stabilito all'art. 1591 c.c. è applicabile anche in caso di rapporto concessorio scaduto, per via analogica. La norma, che disciplina i danni per ritardata restituzione della cosa locata, stabilisce che il conduttore (e quindi anche il concessionario) in mora deve corrispondere al locatore il canone già pattuito nel contratto (o nella concessione) fino alla riconsegna, oltre al risarcimento del maggior danno. Come si è precisato la giurisprudenza di legittimità e di merito e la dottrina ritengono che questo principio si estenda a tutti i contratti che attribuiscono il godimento di un bene dietro corrispettivo, compresi quelli di concessione amministrativa. Quando il concessionario continua a utilizzare il bene dopo la scadenza del titolo, si configura una detenzione analoga a quella del conduttore che non restituisce
l'immobile. In tal caso il concessionario deve pagare almeno l'importo del corrispettivo periodico stabilito nel contratto, fino alla riconsegna al netto del maggior danno. Detto importo, nella fattispecie, dev'esser riferito al prezzo della concessione originariamente concordato via via rivalutato, non alla misura di € 66.000 concordata dalle parti per il periodo di riferimento in via di agevolazione.
La pretesa della società di corrispondere in favore dell'ente concedente solo la somma stabilita in via di mera agevolazione per un periodo determinato a cagione della situazione di sofferenza della società originata anche dalla situazione di mercato delle corse ippiche, è arbitraria;
questa agevolazione non può essere presa a parametro del dovuto all'ente territoriale, se non in virtù di una apposita convenzione nella quale l'ente ritenga far proseguire la previsione di beneficio anche oltre la scadenza della concessione.
Ma tale convezione, che presupporrebbe una convenzione in rinnovazione sarebbe illegittima, non consentita dalla legge, e nel caso di specie appare insussistente.
A valle di quanto evidenziato si accorda alla valutazione la norma del Regolamento comunale vigente all'epoca sull'impiantistica sportiva che stabiliva “con riferimento alle concessioni scadute, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo, qualora nel periodo successivo alla scadenza siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, al concessionario si applica il canone previsto dal contratto di concessione scaduto debitamente rivalutato”.
A priori di quanto osservato la decisione di ridurre il canone pattuito dopo la gara
è del tutto ininfluente ai fini della definizione del presente contenzioso, in quanto relativa ad un accordo che aveva perimetro definitorio, anche temporale, circostanziato e non pagina8 di 10 replicabile: il fatto che il concessionario abbia continuato ad occupare l'ippodromo trova scaturigine nel fatto che l'ente territoriale non ha ritenuto esercitare i propri poteri di autotutela esecutiva in ragione della pendenza del procedimento dinanzi al TAR (RG
1640/2018) azionato dalla volto ad impugnare la determinazione Parte_1 amministrativa. Come deciso dal Tar nella sua sentenza di rigetto della impugnativa dell'attuale opponente “La società è stato individuato dalla Parte_1
Memoria di UN IN n.79 del 28 novembre 2024 quale detentore dell'Impianto Sportivo denominato “Ippodromo delle Capannelle” sito in Via Appia Nuova n. 1255, esclusivamente per lo svolgimento delle corse di trotto e di galoppo ed al fine di evitare il depauperamento, ammaloramento ovvero occupazione dell'Impianto Sportivo. E questa è la natura giuridica del rapporto intercorso tra le parti.
La pretesa dell'opponente di richiamare quell'accordo di concessione della riduzione del corrispettivo, appare una mera strumentalizzazione di parte attrice di una decisione dell'ente territoriale di venire incontro ad una società che, evidentemente, non era in grado a quella data di proseguire l'attività economica con i mezzi ordinari dell'impresa, omettendo di menzionare gli introiti economici garantitisi per il tramite l'organizzazione di eventi collaterali ( ex la manifestazione estiva Fiesta) che sono fatto notorio.
Quanto evidenziato “copre” - per evidente infondatezza - la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte dalla società dal 2017 al di danni promossa dalla società, come la pretesa di restituzione di tutte le somme corrisposte da in relazione alla detenzione dell'Impianto nelle annualità 2017 – 2023; e (b) Parte_1 ovvero la pretesa alla remunerazione delle attività di custodia e gestione alla stessa affidate dal quantomeno dal primo gennaio 2017 e per tutto il 2024. CP_2
Al rigetto delle domande proposte dalla parte attrice segue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano ex DM 147/2022 secondo i parametri minimi ed in ragione dello scaglione di valore delle cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella causa iscritta al n di RG
46517/2023:
1) Dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dalla società di Parte_1 cui ai due giudizi riuniti per intervenuto giudicato.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa di parte convenuta che liquida nella misura di € 41691,00 oltre spese generali.
Cosi deciso in Roma il 27/11/2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
pagina9 di 10 firmato digitalmente.
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