Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3067/2024 promossa da
nata a [...] il [...] c.f.: Parte_1
rappresentata e difesa , per procura in atti, C.F._1
dall'Avvocato Ignazio Greco;
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, CP_1
Via Ciro Il Grande, n. 21;
-resistente-contumace
Oggetto: Restituzione somme indebitamente trattenute dall' CP_1
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 28 aprile 2025 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
1
Con ricorso depositato in data 14.03.2024 , la ricorrente in epigrafe deduceva quanto segue: - che con lettera del 14/07/2023 l' di Catania CP_1
sede di Mascalucia aveva comunicato ad essa ricorrente l'accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia (contraddistinta con il n. 001-210010114572 cat. VO), con decorrenza dal 01/06/2022; - che dalla lettura della stessa si evinceva altresì che a favore della ricorrente doveva essere anche corrisposto l'importo complessivo di € 9.122,06, a titolo di ratei arretrati della suddetta pensione di vecchia maturati da giugno 2022; - che detta pensione di vecchiaia è stata concretamente corrisposta solo a partire dal mese di agosto 2023, dopo che l' aveva revocato e non più corrisposto CP_1
alla ricorrente la precedente pensione di invalidità civile (contraddistinta con il n. 044-210007255690 cat. INVCIV); -che . Pertanto da agosto 2023 l' CP_1
ha erogato solamente la pensione di vecchiaia;
- che successivamente l'
[...]
con altre due lettere del 14/07/2023 e del 04/08/2023 ha CP_2
comunicato alla ricorrente che era stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2022 la precedente pensione di invalidità civile corrisposta alla sig.ra
(contraddistinta con il n. 044- 210007255690 cat. INVCIV) Parte_1
e da tale ricalcolo era derivato un debito a carico della ricorrente il cui importo alla data del 31/08/2023 ammontava ad € 2.799,16. 3) L' CP_1
pertanto ha detratto tale ultimo importo dagli arretrati dovuti a titolo di pensione di vecchiaia;
- che essa ricorrente aveva presentato ricorso al
Comitato Provinciale che, era rimasto privo di qualunque effetto;
- che CP_1
era evidente da quanto dedotto che contrariamente a quanto sostenuto dall' , non vi era alcun indebito né per l'anno 2022 né per l'anno 2023 CP_1
periodo gennaio-giugno, in quanto la pensione n. 001-210010114572 cat. VO
2 (ossia la pensione di vecchiaia) era stata concretamente corrisposta alla ricorrente solo a partire dal mese di agosto 2023..
La ricorrente ha pertanto allegato che fino al mese di agosto 2023, essa era priva di redditi e l'unica prestazione previdenziale percepita era solamente quella relativa alla pensione di invalidità civile n. 044-
210007255690 cat. INVCIV.; in conseguenza di ciò non sussisteva nessun
“possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” (come sostenuto dall' nella lettera del 04/08/2024) né cumulo con altra CP_1
pensione (come sostenuto dall' nella lettera del 14/07/2023) CP_1
Sosteneva pertanto che fino al suddetto periodo (ossia fino ad agosto 2023) non vi era stato alcun cumulo di prestazioni previdenziali né superamento di limiti di redditi per ottenere la pensione di invalidità e, di conseguenza, non si era verificato alcun indebito
Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: “ condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1
restituire integralmente alla ricorrente la somma di € 2.799,16 dovuta a titolo di arretrati sulla pensione n. 001-210010114572 cat. VO (ossia la pensione di vecchiaia), illegittimamente trattenuta dall' a titolo di CP_1
presunto indebito, con gli interessi legali e rivalutazione ISTAT
Non si costituiva l' CP_1
Con ordinanza dell'8 marzo 2025, il Tribunale emetteva la seguente ordinanza: <<
Ritenuto che
in ragione della documentazione prodotta dalla ricorrente, proveniente dall' , nella quale non vengono sufficientemente CP_1
esternate le ragioni della richiesta dell'indebito, appare assolutamente necessario ai fini della decisione acquisire ulteriore documentazione attestante i redditi percepiti nel 2022 e 2023 dalla ricorrente nonché
3 documentazione attestante l'esatta data in cui l' ha erogato il primo CP_1
rateo della pensione di vecchiaia, contraddistinta con il n. 001-210010114572 categoria VO).
Con note depositate in data 8 aprile 2025, la ricorrente depositava i documenti dei quali era stata ordinata la produzione.
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalla ricorrente .
All'udienza di discussione del 28 aprile 2025, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
°°°° °°°° °°°°
Deve esser dichiarata la contumacia dell' , avendo avuto l'Ente CP_1
Previdenziale, notificato regolarmente il ricorso ed il decreto di comparizione, tramite pec, in data 16.4.2025 .
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita ai fini probatori al processo ( allegati di cui al ricorso da 4 a 7) , è emerso che in data 14 luglio 2023 la ricorrente ha ricevuto nota dell' , con la quale le veniva comunicato l'accoglimento CP_1
della domanda di pensione di vecchiaia (contraddistinta con il n. 001-
210010114572 cat. VO), con decorrenza dal 01/06/2022 nonché che a favore della medesima sarebbe stato anche corrisposto l'importo complessivo di €
9.122,06, a titolo di ratei arretrati della suddetta pensione di vecchia maturati da giugno 2022
Risulta, altresì che tale pensione di vecchiaia veniva effettivamente corrisposta alla ricorrente ( si veda documento prima rata pensione allegato alle note di udienza dell'8 aprile 2025) solamente a partire dal mese di
4 agosto 2023, dopo che l' aveva revocato e non più corrisposto alla CP_1
ricorrente la precedente pensione di invalidità civile (contraddistinta con il n. 044-210007255690 cat. INVCIV).
La ricorrente ha prodotto, ancora, una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione dei redditi, con la quale la stessa ha dichiarato che “ negli anni che vanno dal 2022 al 31 luglio 2023 non aveva percepito alcun reddito in quanto disoccupata. Dall'1 agosto 2023 al 31.12.2023 ha percepito a titolo di pensione la somma mensile di Euro 648,46 per un totale di Euro 3.890,76.
E' stato provato pertanto dalla ricorrente il diritto a percepire la pensione,
001-210010114572 Cat. VO, decorrenza 1 giugno 2022, siccome liquidata con la comunicazione del 14 luglio 2023, con il conseguente pagamento degli arretrati per l'importo di Euro 9.122,06.
Viceversa l' indebito di euro 2.799,16 non risulta sussistente atteso che la ricorrente non ha ricevuto la precedente pensione di invalidità civile, contraddistinta con il n. 044-210007255690 cat. INVCIV e dunque è da escludersi che si versasse in una situazione di possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge né di cumulo con altra pensione.
Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall'
nelle del 14/07/2023 e del 04/08/2023 con i quali è stato CP_1
comunicato alla ricorrente che era stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2022 la precedente pensione di invalidità civile corrisposta alla medesima (contraddistinta con il n. 044- 210007255690 cat. INVCIV) e da tale ricalcolo era derivato un debito a carico della ricorrente il cui importo alla data del 31/08/2023 ammontava ad € 2.799,16.
Deve conseguentemente dichiararsi l'illegittimità delle trattenute per tale ragione effettuate fino alla data odierna sulla pensione di vecchiaia 001-
210010114572 Cat. VO della ricorrente, con condanna dell'
[...]
alla restituzione di quanto trattenuto. CP_2
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore del giudizio, dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3607/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce:
-Accoglie il ricorso, dichiarando l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall'
nelle date del 14/07/2023 e del 04/08/2023 e la conseguente CP_1
illegittimità delle trattenute effettuate fino alla data odierna dall'
[...]
, per tale ragione, sulla pensione di vecchiaia 001- CP_2
210010114572 Cat. VO della ricorrente;
-Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute fino ad oggi sulla CP_1
pensione di vecchiaia 001-210010114572 Cat. VO, percepita dalla ricorrente;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
1.887,90 oltre rimborso delle Spese Generali 15%, IVA e CPA.
Catania 23 giugno 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
6