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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all' udienza cartolare del 14/01/2025 ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3325/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. MARRA MARIA Parte_1 unitamente al quale elett.te domicilia
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, CP_1 RESISTENTE contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione Cat. INVCIV CP_ n. 07372026 dal 2015, adiva questo Tribunale per vedere dichiarata l'illegittimità dell'indebito richiesto dall' di € 4.255,20, della trattenuta di € 2.222,66 e delle relative causali, con conseguente revoca dello stesso e del provvedimento del 09/04/2024 di richiesta della minor somma di € 2.032,54 quale residuo del debito, e condannare CP_ l' alla restituzione dell'importo di € 2.222,66 ad oggi trattenuto nonché di ogni qualsivoglia trattenuta posta in esecuzione dall'Istituto per le medesime causali, oltre eventuali interessi dalla maturazione del debito. Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, essendo in buona fede, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme medio tempore decurtate, con ogni conseguente statuizione e vittoria di spese. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. All'odierna udienza a seguito della discussione scritta mediante deposito di note il giudice decideva con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'indebito riguarda la maggiorazione sociale pagata al ricorrente nel periodo dal 01/07/2020 al 31/05/2021, e una rata di assegno di invalidità civile del mese di maggio 2021 pagata a giugno 2021. CP_ Con missiva del 15 aprile 2021 l' comunicava al ricorrente l'esistenza di un indebito dell'importo complessivo di
€ 4.255,20 per aver percepito la maggiorazione sociale e la maggiorazione ex art 38 l. 448/2001 (cd. aumento al milione) dal luglio 2020 al maggio 2021; l'indebito era dovuto al cambio fascia da invalidità totale a parziale come da verbale sanitario n. 6108727200056 del 17/01/2017, a seguito di visita di revisione. All'esito dell'impugnativa del verbale di revisione del 2021 ed al riconoscimento con omologa dell'invalidità al 76% con decorrenza maggio 2021, CP_ provvedeva a riliquidare l'assegno di invalidità con comunicazione del 24/01/2024, comunicando altresì l'esistenza dell'indebito pari a € 2.520,08 operando una trattenuta sugli arretrati di € 2.222,66; poi con comunicazione del CP_ 09/04/2024, a seguito di pec dell'interessato con cui chiedeva la restituzione delle somme, l' comunicava che l' indebito sussisteva ed era dell'importo residuo di € 2.032,54. La maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. La
Suprema Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21) o pensione di inabilità civile (Cass. 28092/2022) La pensione e l'assegno di invalidità civile sono prestazioni a carattere assistenziale. Vanno quindi applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della Cassazione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, la situazione di fatto che ha inciso sulla maggiorazione sociale su pensione del ricorrente non è da rinvenirsi in un errore genetico dell' , atteso che al momento dell'erogazione CP_2 dell'assegno il requisito sanitario riconosciuto ne consentiva l'erogazione, ma nel successivo riconoscimento della sola CP invalidità parziale con conseguente mancata tempestiva revoca da parte dell' della maggiorazione sociale. L'invalidità parziale è stata riconosciuta a seguito del verbale di revisione del 17/01/2017. Nel maggio 2021 veniva riconosciuto invalido al 60%. La decisione è stata impugnata e a seguito del giudizio per atp, con omologa, il ricorrente è stato riconosciuto invalido al 76% a decorrere dal 5 maggio 2021. Il provvedimento che accerta l'indebito è del maggio 2021. Nella sentenza della Cassazione n. 28771/2018, e nelle successive sentenze conformi, tra cui la n.12608 del 25/06/2020
(e nella successiva sentenza 13223/2020) la Suprema Corte evidenzia che:
“L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. del 09/11/2018, Cass.
n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal procedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.” In particolare poi in relazione alla maggiorazione sociale, la sentenza 13915/2021 ha stabilito il seguente principio di diritto “a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento". Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato. In base alle sentenze sopra citate, l'indebito in questione non è ripetibile atteso che esso riguarda somme erogate nel periodo dal 01/07/2020 al 31/05/2021 e il provvedimento che accerta l'indebito e con cui viene chiesta la restituzione della somma è del 21 maggio 2021. Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le prestazioni erogate al pensionato fino al provvedimento che ha accertato l'indebito del 21 maggio 2021 con il conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Di conseguenza, va disposto l'accoglimento della domanda. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell' indebito accertato con provvedimento del 21 maggio 2021 e con i successivi provvedimenti e dispone la restituzione delle somme eventualmente trattenute;
b) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della controparte delle spese di CP_1 lite, liquidate in € 2.600,00, oltre ulteriori oneri accessori come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all' udienza cartolare del 14/01/2025 ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3325/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. MARRA MARIA Parte_1 unitamente al quale elett.te domicilia
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, CP_1 RESISTENTE contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione Cat. INVCIV CP_ n. 07372026 dal 2015, adiva questo Tribunale per vedere dichiarata l'illegittimità dell'indebito richiesto dall' di € 4.255,20, della trattenuta di € 2.222,66 e delle relative causali, con conseguente revoca dello stesso e del provvedimento del 09/04/2024 di richiesta della minor somma di € 2.032,54 quale residuo del debito, e condannare CP_ l' alla restituzione dell'importo di € 2.222,66 ad oggi trattenuto nonché di ogni qualsivoglia trattenuta posta in esecuzione dall'Istituto per le medesime causali, oltre eventuali interessi dalla maturazione del debito. Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, essendo in buona fede, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme medio tempore decurtate, con ogni conseguente statuizione e vittoria di spese. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. All'odierna udienza a seguito della discussione scritta mediante deposito di note il giudice decideva con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'indebito riguarda la maggiorazione sociale pagata al ricorrente nel periodo dal 01/07/2020 al 31/05/2021, e una rata di assegno di invalidità civile del mese di maggio 2021 pagata a giugno 2021. CP_ Con missiva del 15 aprile 2021 l' comunicava al ricorrente l'esistenza di un indebito dell'importo complessivo di
€ 4.255,20 per aver percepito la maggiorazione sociale e la maggiorazione ex art 38 l. 448/2001 (cd. aumento al milione) dal luglio 2020 al maggio 2021; l'indebito era dovuto al cambio fascia da invalidità totale a parziale come da verbale sanitario n. 6108727200056 del 17/01/2017, a seguito di visita di revisione. All'esito dell'impugnativa del verbale di revisione del 2021 ed al riconoscimento con omologa dell'invalidità al 76% con decorrenza maggio 2021, CP_ provvedeva a riliquidare l'assegno di invalidità con comunicazione del 24/01/2024, comunicando altresì l'esistenza dell'indebito pari a € 2.520,08 operando una trattenuta sugli arretrati di € 2.222,66; poi con comunicazione del CP_ 09/04/2024, a seguito di pec dell'interessato con cui chiedeva la restituzione delle somme, l' comunicava che l' indebito sussisteva ed era dell'importo residuo di € 2.032,54. La maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. La
Suprema Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21) o pensione di inabilità civile (Cass. 28092/2022) La pensione e l'assegno di invalidità civile sono prestazioni a carattere assistenziale. Vanno quindi applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della Cassazione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, la situazione di fatto che ha inciso sulla maggiorazione sociale su pensione del ricorrente non è da rinvenirsi in un errore genetico dell' , atteso che al momento dell'erogazione CP_2 dell'assegno il requisito sanitario riconosciuto ne consentiva l'erogazione, ma nel successivo riconoscimento della sola CP invalidità parziale con conseguente mancata tempestiva revoca da parte dell' della maggiorazione sociale. L'invalidità parziale è stata riconosciuta a seguito del verbale di revisione del 17/01/2017. Nel maggio 2021 veniva riconosciuto invalido al 60%. La decisione è stata impugnata e a seguito del giudizio per atp, con omologa, il ricorrente è stato riconosciuto invalido al 76% a decorrere dal 5 maggio 2021. Il provvedimento che accerta l'indebito è del maggio 2021. Nella sentenza della Cassazione n. 28771/2018, e nelle successive sentenze conformi, tra cui la n.12608 del 25/06/2020
(e nella successiva sentenza 13223/2020) la Suprema Corte evidenzia che:
“L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. del 09/11/2018, Cass.
n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal procedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.” In particolare poi in relazione alla maggiorazione sociale, la sentenza 13915/2021 ha stabilito il seguente principio di diritto “a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento". Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato. In base alle sentenze sopra citate, l'indebito in questione non è ripetibile atteso che esso riguarda somme erogate nel periodo dal 01/07/2020 al 31/05/2021 e il provvedimento che accerta l'indebito e con cui viene chiesta la restituzione della somma è del 21 maggio 2021. Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le prestazioni erogate al pensionato fino al provvedimento che ha accertato l'indebito del 21 maggio 2021 con il conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Di conseguenza, va disposto l'accoglimento della domanda. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell' indebito accertato con provvedimento del 21 maggio 2021 e con i successivi provvedimenti e dispone la restituzione delle somme eventualmente trattenute;
b) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della controparte delle spese di CP_1 lite, liquidate in € 2.600,00, oltre ulteriori oneri accessori come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti