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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/09/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex artt.447 bis e 420 c.p.c.celebrata in data 3 aprile 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 5504/2024 R. G. vertente tra
avv. Silvia Graziosi) Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
e
(avv. Michela Anna Guerra) CP_1
RESISTENTE
omessa la lettura del dispositivo in udienza, cui le parti hanno rinunciato. In relazione a locazione ad uso non abitativo, e hanno intimato a Parte_1 Parte_2 sfratto per morosità, chiedendo altresì il pagamento dei canoni insoluti. CP_1
L'intimata ha proposto formale opposizione.
Pronunciata ordinanza di rilascio;
mutato il rito;
esperita mediazione con esito negativo;
integrati gli atti dalle parti;
all'odierna udienza di discussione, le parti hanno congiuntamente dato atto che “in data 8 agosto
2025 l'immobile è stato rilasciato e che non vi sono più pendenze relative ai canoni, oggetto della presente controversia” e pertanto richiesto pronuncia di cessazione della materia del contendere:
i ricorrenti, con altrui condanna al rimborso delle spese di lite, anche per l'anteriore procedimento di convalida;
la resistente, con compensazione delle spese.
Su tali conclusioni la causa è stata assunta in decisione.
OSSERVA
1) Avendo le parti dato congiuntamente atto che la materia del loro contendere nella presente causa
è nel frattempo cessata, nel merito va resa soltanto la relativa pronuncia di accertamento.
2) In tal caso, le spese di lite vadano regolate secondo il criterio della c.detta “soccombenza virtuale”, ovvero verificando le ragioni delle parti nella prospettiva della pronuncia che si sarebbe resa ove la lite non fosse per altre ragioni anticipatamente cessata (giurisprudenza pacifica).
3) In forza delle ragioni già esposte nell'ordinanza provvisoria di rilascio ( “nel caso, qui ricorrente, di locazione commerciale, il legislatore, a differenza di quanto disposto per le locazioni abitative: vedi art..5 della legge
392/1978, non ha ritenuto di predeterminare la rilevanza solutoria dell'inadempimento del conduttore;
che dunque va ordinariamente accertata ex art.1455 cc. Le parti sono, naturalmente, libere di individuare pattiziamente
l'inadempimento della parte conduttrice da considerarsi di 'non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra'. E' ciò che è accaduto nella specie, ove le parti, all'art.5 del contratto, hanno espressamente previsto, quale grave inadempimento del conduttore determinante la risoluzione per sua colpa, 'il mancato puntuale pagamento anche parziale, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone', precisando che 'per puntuale pagamento le parti intendono il pagamento effettuato entro la data del 10 del mese di scadenza della rata, con una tolleranza massima e non prorogabile di giorni 5'. Poiché nella specie non è contestato che, come allegato dalla concedente, i pagamenti oggetto d'intimazione siano stati eseguiti in ritardo, la pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art.665 cpc risulta in prognosi doverosa;
ed in tal senso si dispone”), non efficacemente contrastate dalla conduttrice -che nelle sue difese, anche in questa fase, si limita ad allegare la scarsa importanza del proprio inadempimento, che è però contrattualmente esclusa per ritardi superiori a cinque giorni- i ricorrenti devono ritenersi parte virtualmente vittoriosa.
Ciò, del resto, non è neppure posto in discussione dalla controparte, che si è limitata a richiedere la compensazione delle spese, con ciò evidentemente riconoscendo la propria soccombenza.
4) L'art.92 co. 2° cpc, nel testo ora vigente, derivante dalla sostituzione disposta dall'art. 13 co.° del
DL n°132/14, convertito nella legge n°162/14 e dalla integrazione imposta dalla sentenza della
Corte Costituzionale n°77 del 19 aprile 2018, consente al giudice di disporre la compensazione delle spese in caso di reciproca soccombenza, ovvero nelle ipotesi di:
- assoluta novità della questione trattata;
-mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
-altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nessuna di tali ipotesi può dirsi ricorrente nella specie.
5) Ne consegue che le spese seguono la virtuale soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione:
-per il procedimento di convalida, dei valori concordati fra il Tribunale ed il locale Ordine degli
Avvocati e consacrati nel Protocollo del 27 novembre 2020, in relazione a procedimento concernente l'uso non abitativo, di valore superiore ad €.5.200, in relazione alla morosità attestata nell'intimazione (€.5.600);
-per il presente, di valori minimi (stante la ridotta attività difensiva) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, -e non anche per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di medesimo valore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere fra le parti
2) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da e CP_1 Parte_1 Parte_2 a) per il procedimento di convalida, che liquida in complessivi €.145,5 per esborsi ed €.
1.276 per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge;
a) per il presente procedimento, che liquida in complessivi €.
1.700 per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 25 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex artt.447 bis e 420 c.p.c.celebrata in data 3 aprile 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 5504/2024 R. G. vertente tra
avv. Silvia Graziosi) Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
e
(avv. Michela Anna Guerra) CP_1
RESISTENTE
omessa la lettura del dispositivo in udienza, cui le parti hanno rinunciato. In relazione a locazione ad uso non abitativo, e hanno intimato a Parte_1 Parte_2 sfratto per morosità, chiedendo altresì il pagamento dei canoni insoluti. CP_1
L'intimata ha proposto formale opposizione.
Pronunciata ordinanza di rilascio;
mutato il rito;
esperita mediazione con esito negativo;
integrati gli atti dalle parti;
all'odierna udienza di discussione, le parti hanno congiuntamente dato atto che “in data 8 agosto
2025 l'immobile è stato rilasciato e che non vi sono più pendenze relative ai canoni, oggetto della presente controversia” e pertanto richiesto pronuncia di cessazione della materia del contendere:
i ricorrenti, con altrui condanna al rimborso delle spese di lite, anche per l'anteriore procedimento di convalida;
la resistente, con compensazione delle spese.
Su tali conclusioni la causa è stata assunta in decisione.
OSSERVA
1) Avendo le parti dato congiuntamente atto che la materia del loro contendere nella presente causa
è nel frattempo cessata, nel merito va resa soltanto la relativa pronuncia di accertamento.
2) In tal caso, le spese di lite vadano regolate secondo il criterio della c.detta “soccombenza virtuale”, ovvero verificando le ragioni delle parti nella prospettiva della pronuncia che si sarebbe resa ove la lite non fosse per altre ragioni anticipatamente cessata (giurisprudenza pacifica).
3) In forza delle ragioni già esposte nell'ordinanza provvisoria di rilascio ( “nel caso, qui ricorrente, di locazione commerciale, il legislatore, a differenza di quanto disposto per le locazioni abitative: vedi art..5 della legge
392/1978, non ha ritenuto di predeterminare la rilevanza solutoria dell'inadempimento del conduttore;
che dunque va ordinariamente accertata ex art.1455 cc. Le parti sono, naturalmente, libere di individuare pattiziamente
l'inadempimento della parte conduttrice da considerarsi di 'non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra'. E' ciò che è accaduto nella specie, ove le parti, all'art.5 del contratto, hanno espressamente previsto, quale grave inadempimento del conduttore determinante la risoluzione per sua colpa, 'il mancato puntuale pagamento anche parziale, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone', precisando che 'per puntuale pagamento le parti intendono il pagamento effettuato entro la data del 10 del mese di scadenza della rata, con una tolleranza massima e non prorogabile di giorni 5'. Poiché nella specie non è contestato che, come allegato dalla concedente, i pagamenti oggetto d'intimazione siano stati eseguiti in ritardo, la pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art.665 cpc risulta in prognosi doverosa;
ed in tal senso si dispone”), non efficacemente contrastate dalla conduttrice -che nelle sue difese, anche in questa fase, si limita ad allegare la scarsa importanza del proprio inadempimento, che è però contrattualmente esclusa per ritardi superiori a cinque giorni- i ricorrenti devono ritenersi parte virtualmente vittoriosa.
Ciò, del resto, non è neppure posto in discussione dalla controparte, che si è limitata a richiedere la compensazione delle spese, con ciò evidentemente riconoscendo la propria soccombenza.
4) L'art.92 co. 2° cpc, nel testo ora vigente, derivante dalla sostituzione disposta dall'art. 13 co.° del
DL n°132/14, convertito nella legge n°162/14 e dalla integrazione imposta dalla sentenza della
Corte Costituzionale n°77 del 19 aprile 2018, consente al giudice di disporre la compensazione delle spese in caso di reciproca soccombenza, ovvero nelle ipotesi di:
- assoluta novità della questione trattata;
-mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
-altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nessuna di tali ipotesi può dirsi ricorrente nella specie.
5) Ne consegue che le spese seguono la virtuale soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione:
-per il procedimento di convalida, dei valori concordati fra il Tribunale ed il locale Ordine degli
Avvocati e consacrati nel Protocollo del 27 novembre 2020, in relazione a procedimento concernente l'uso non abitativo, di valore superiore ad €.5.200, in relazione alla morosità attestata nell'intimazione (€.5.600);
-per il presente, di valori minimi (stante la ridotta attività difensiva) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, -e non anche per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di medesimo valore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere fra le parti
2) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da e CP_1 Parte_1 Parte_2 a) per il procedimento di convalida, che liquida in complessivi €.145,5 per esborsi ed €.
1.276 per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge;
a) per il presente procedimento, che liquida in complessivi €.
1.700 per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 25 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-