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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro LUPI Presidente
2) Dott.ssa Barbara DI TONTO Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta CALISE Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19683/2021 R.G. avente ad oggetto “impugnazione di testamento”, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ciannella e dall'avv. Barbara Ciannella, domiciliatari in
Napoli, alla piazza Carlo III, 42;
-Attrice-
E
, nato a Ceylon in [...] Controparte_1
l'8.3.1971, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Di Dato, C.F._2
domiciliatario in Napoli, alla Piazza G. Bovio 22;
-Convenuto-
NONCHE'
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola de Vito, domiciliataria in Avellino, alla piazza Aldo
Moro;
-Interventore volontario/terzo chiamato-
E
, nato a [...] il [...], C.F , Controparte_3 C.F._4
residente in [...];
-Terzo chiamato - contumace- 2
Conclusioni: per l'attrice: “dichiararsi cessata la materia del contendere, anche sulle spese di lite per quanto riguarda il rapporto con Quanto alla richiesta di condanna alle spese del CP_1
fa presente di non aver mai precisato conclusioni nei confronti della disposizione CP testamentaria relativa al , come rilevabile dagli atti del giudizio”; CP
per il convenuto: “dichiararsi cessata la materia del contendere, anche sulle spese di lite per quanto riguarda il rapporto con la ”; Parte_1 per : “precisa che la [sua] costituzione …, prima solo intervenuto volontario, Controparte_2
è avvenuta solo successivamente al provvedimento del Giudice, dott. Giovanni D'Istria del
27.1.2022, il quale ha ritenuto che l'attrice '(…) non ha impugnato la sola istituzione di erede, o comunque la singola disposizione testamentaria, avendo fatto valere genericamente
l'invalidità dell'intero testamento (…)' e, pertanto, ordinava l'integrazione del contraddittorio a tutti i legatari”; “precisa che la domanda di integrazione del contraddittorio era stata proposta sia dal convenuto nella propria comparsa di CP_1 costituzione, sia dall'attrice, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.1.2022. …
Si segnala che, nel corso del presente giudizio, l'attrice e il convenuto hanno CP_1 raggiunto un accordo senza coinvolger[lo] … L'accordo, sottoscritto in data 9 gennaio 2022,
è stato depositato dall'attrice solo con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9 maggio 2024. È evidente, pertanto, che lo stesso non è [ a lui] opponibile … e non è sufficiente per la estinzione della presente causa. Si evidenzia che lo stesso è intitolato 'atto di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione ex art. 306 e ss c.p.c.', ma è rivolto solo al
Lo stesso [avrebbe] dovuto essere accettato anche da [lui] …, che avrebbe avuto CP_1 diritto al rimborso delle spese. … Alla luce di quanto sopra, … insiste nelle proprie difese.
Qualora il Giudice ritenesse cessata la materia del contendere, avendo le due parti sottoscritto un accordo senza coinvolgere il litisconsorte necessario, si chiede la condanna alle spese delle controparti per il principio di soccombenza virtuale, con distrazione al procuratore antistatario … secondo le tariffe attuali”; “rinuncia alla richiesta di liquidazione con il patrocinio a spese dello Stato, in quanto … non risulta più in possesso dei requisiti necessari per beneficiare di tale beneficio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A). ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 badante del defunto , designato erede di quest'ultimo nel testamento Persona_1
pubblico del 17 dicembre 2018.
Ha dedotto, in particolare: 3
-. di essere unica erede del padre , deceduto il 31.3.2020, a sua volta unico Parte_2
erede legittimo del fratello premorto , deceduto il 17.4.2019 a Marawila – Sri Persona_1
Lanka;
-. che , affetto da gravi patologie psichiche e fisiche, con testamento pubblico Persona_1
Per_ del 17.12.2018 redatto dal notaio , pubblicato il 19.11.2019, destinava al suo badante,
, “la maggior parte dei propri beni, e precisamente”: Controparte_1
un appartamento in Napoli, alla Via Santa Maria La Nova 32, riportato in N.C.E.U., Fg.
p.lla 307, sub. 39; un appartamento in Campobasso, alla Via Amendola 1, con CP_4 annessa cantina al piano terra, riportato in N.C.E.U., fg. 133, p.lla 12, sub. 4; la somma di €
5.000,00 e “ogni altra somma, valore o titolo che risulterà depositato alla .. morte presso qualsiasi istituto di credito”, il tutto a condizione che il gli prestasse assistenza morale CP_1
e materiale fino alla morte;
-. che il consenso del de cuius al momento della redazione del testamento era viziato da condizionamento psicologico, stato depressivo, dipendenza emotiva dal badante, timore dell'abbandono; il de cuius, pertanto, non era in condizione di esprimere liberamente la sua volontà testamentaria;
-. Che il non aveva adempiuto alla condizione sospensiva apposta nel testamento, non CP_1
avendo prestato la dovuta assistenza, omettendo di prestare cure, somministrare farmaci e lasciando il de cuius in stato di trascuratezza, fino a fargli affrontare un viaggio in Sri Lanka, paese di origine del badante, in condizioni di salute incompatibili, così contribuendo a peggiorare le condizioni di salute del testatore;
-. Che la morte di , avvenuta pochi giorni dopo l'arrivo in Sri Lanka, solleva Persona_1 sospetti anche per l'assenza di cause certe del decesso;
-. Che il padre le aveva rilasciato procura speciale per impugnare il Parte_2 testamento, impugnazione esercitata attualmente dall'attrice in proprio, essendo deceduto il padre;
-. Che, intrapresa una mediazione obbligatoria terminata con esito negativo, era stato successivamente chiesto un sequestro giudiziario dei beni, rigettato per assenza di periculum in mora, mentre il aveva agito giudizialmente per lo svincolo di somme ereditarie CP_1
depositate presso Poste Italiane.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le spese di lite, di:
1). annullare il testamento pubblico del 17.12.2018 limitatamente alla “parte in cui il de cuius ha istituito proprio erede il … ; CP_1 4
2). ordinare al convenuto la restituzione dei beni ereditari e “di rispondere degli eventuali danni arrecati”;
3). “condannare il convenuto a corrispondere all'avente diritto una somma … rapportata al tempo in cui il ha avuto la disponibilità degli immobili”. CP_1
Con comparsa depositata il 22.9.2021 è intervenuto volontariamente in giudizio CP
, esponendo:
[...]
-. Che il defunto con il citato testamento gli aveva assegnato la somma di € Persona_1
30.000,00;
-. Di aver appreso dell'esistenza del presente giudizio solo da documenti depositati in altro procedimento (R.G.N. 24018/2020), relativo allo svincolo delle somme giacenti presso
[...]
Controparte_5
-. Che l'attrice ha citato in giudizio solo uno dei beneficiari del testamento ( e, CP_1
pertanto, tale citazione è viziata, mancando il coinvolgimento di tutti i legatari, che sarebbero direttamente colpiti dalla dichiarazione di invalidità del testamento.
Ha chiesto, pertanto, di:
-. Riconoscere la legittimità del suo intervento volontario;
-. Ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i legatari;
-. Dichiarare valido il testamento nella parte in cui gli riconosce la somma di €30.000,00;
-. Condannare l'attrice al pagamento delle spese legali.
Si è, quindi, costituito in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'infondata domanda, vinte le distraende spese di lite, e la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per lite temeraria. Ha premesso che il de cuius aveva instaurato con lui un profondo legame affettivo, tale da essere considerato parte della famiglia;
il , Parte_1
inoltre, era un assiduo frequentatore dello Sri Lanka, ove soggiornava regolarmente. Ha eccepito, in particolare, che:
-. L'attrice non dà prova della sua legittimazione attiva, non provando l'accettazione dell'eredità di né da parte sua, né da parte del padre defunto, e non operando Persona_1
l'istituto della rappresentazione, non previsto per i nipoti, come nel caso dell'attrice;
-. Egli non è erede, ma legatario, avendo ricevuto beni specifici;
-. Il testamento è valido ed efficace;
in particolare, le relazioni mediche prodotte dall'attrice sono posteriori alla morte e non sufficienti a dimostrare assoluta incapacità mentale al momento della redazione del testamento, riferendosi solo allo stato fisico del de cuius, inoltre il notaio ha ricevuto personalmente l'atto, accertando la capacità del testatore;
5
-. La richiesta di annullamento parziale non è ammissibile: il testamento pubblico o è valido o
è nullo per intero;
-. Le accuse mosse dell'attrice in ordine alla mancata realizzazione della condizione prevista nel testamento del de cuius sono infondate, avendo assistito il per circa 20 anni, Parte_1
con un rapporto affettivo forte, quasi filiale, accompagnandolo anche durante i ricoveri ospedalieri e somministrava regolarmente le cure prescritte, mentre né la nipote (attrice) né il fratello si erano mai occupati del de cuius in vita.
Con ordinanza del 27.1.2022 il precedente giudice istruttore, rilevando che l'attrice ha contestato la validità dell'intero testamento, e non solo di una singola disposizione o dell'istituzione di erede e che pertanto tutti i beneficiari (sia eredi che legatari) devono essere coinvolti nel giudizio, vista l'inscindibilità del rapporto dedotto, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti degli altri legatari, tra cui CP
, già costituito in giudizio.
[...]
A seguito della citata ordinanza ha depositato una comparsa di risposta nella Controparte_2
quale, deducendo di essere amico fraterno del defunto , e di essere legatario Persona_1 testamentario della somma di € 30.000,00, ha esposto di non essere stato inizialmente citato in giudizio, ove è intervenuto volontariamente, poiché l'impugnazione del testamento da parte di riguarda solo la disposizione in favore del e non coinvolge il suo Parte_1 CP_1
legato, mai contestato da alcuna parte. Ha dedotto, inoltre, che mentre gli altri beneficiari già godono di beni ereditari, lui non ha ancora ricevuto nulla, essendo le somme a lui lasciate bloccate da Poste Italiane, nonostante il legato sia autonomo e immediatamente acquisibile per legge. Ha chiesto, quindi, che il testamento sia riconosciuto valido, almeno per la parte che lo riguarda, e che gli venga riconosciuto il diritto a ricevere la somma indicata, vinte le distraende spese di lite.
Verificata la regolarità dell'integrazione del contraddittorio, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc e prodotta documentazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 10.5.2024, preso atto dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione depositato da parte attrice l'8.5.2024, sottoscritto dall'attrice e dal convenuto, le parti sono state convocate al fine di essere sentite in ordine “a) alla rinuncia agli atti depositata da parte attrice;
b) alla eventuale cessazione della materia del contendere, in subordine, rilevabile anche d'ufficio”.
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, nei termini indicati in epigrafe, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione. 6
B). Ai sensi dell'art. 306 cpc, il processo si estingue per rinuncia agli atti, se questa è accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
In presenza di intervento autonomo, pertanto, la rinuncia agli atti dell'attore non produce effetti nei confronti dell'interveniente, a meno che anche quest'ultimo non vi aderisca espressamente. L'interveniente autonomo, infatti, agisce a tutela di un proprio diritto soggettivo autonomo e non è subordinato alla volontà dell'attore originario. Se ha interesse alla prosecuzione della causa, pertanto, il processo prosegue limitatamente alla sua domanda, anche qualora l'attore abbia rinunciato agli atti e il convenuto abbia accettato tale rinuncia.
Nel caso di specie, dunque, la rinuncia agli atti da parte dell'attrice, anche se accettata dal convenuto, non è idonea a determinare l'estinzione del processo, non essendo stata accettata anche dall'interveniente autonomo, , portatore di una posizione giuridica Controparte_2 distinta e autonoma rispetto a quella dell'attrice.
Tale rinuncia agli atti e all'azione da parte dell'attrice, peraltro, comporta una cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto processuale tra l'attrice e il convenuto originario, avendo la prima espressamente rinunciato anche all'azione e il secondo accettato formalmente tale rinuncia.
Ne consegue che tra l'attrice e il convenuto si è formato un accordo transattivo pienamente vincolante, che ha determinato la definizione della lite anche con riguardo alle spese processuali, essendo prevista la compensazione integrale delle stesse.
La cessazione della materia del contendere, invece, non si estende nei confronti di CP
, intervenuto volontariamente a tutela di un proprio diritto soggettivo autonomo,
[...]
permanendo un interesse attuale e concreto alla prosecuzione del giudizio da parte sua. La controversia, pertanto, deve proseguire nei limiti della domanda da lui proposta, secondo quanto previsto dall'art. 105 c.p.c. in tema di intervento autonomo.
C). L'intervento spiegato da deve ritenersi pienamente ammissibile, in quanto Controparte_2
l'interveniente autonomo vanta un interesse diretto e attuale alla reiezione della domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale del de cuius al momento della redazione dell'atto.
Infatti, sebbene l'attrice abbia formalmente circoscritto la propria azione all'annullabilità parziale del testamento pubblico, limitandola alle sole disposizioni a favore del ha CP_1 nondimeno dedotto l'incapacità del testatore al momento della redazione dell'intero atto testamentario. Tale allegazione implica, sul piano sostanziale, la possibilità che l'eventuale accertamento del vizio possa investire l'intero testamento, e non solo singole disposizioni in esso contenute, stante l'unitaria inscindibilità del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. 7
4452/2016, Cass. n. 8728/2005) con effetti pregiudizievoli anche per i legatari, tra cui l'interveniente , non potendo, in caso di accertata incapacità naturale del testatore, la CP
successione rimanere contemporaneamente regolata per alcuni dal testamento e per altri dalla legge.
L'attrice, peraltro, non ha sostenuto che lo stato di incapacità naturale del de cuius fosse limitato esclusivamente alle disposizioni in favore del convenuto né ha formulato CP_1
deduzioni circoscritte che escludano in modo chiaro il coinvolgimento delle altre disposizioni testamentarie.
Sussiste, pertanto, in capo all'interveniente un concreto e qualificato interesse, al fine CP
di tutelare la validità della disposizione testamentaria che lo riguarda, che legittima l'intervento spiegato ai sensi dell'art. 105 c.p.c.
D). Non investe la posizione del , invece, l'originaria domanda dell'attrice volta a far CP
dichiarare il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta dal de cuius alla disposizione testamentaria a favore del CP_1
E). Orbene, limitatamente alla posizione dell'interveniente , la domanda Controparte_2 dell'attrice di annullamento del testamento pubblico di per incapacità Persona_1
naturale del de cuius al momento della redazione dell'atto è infondata.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre per testamento ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell'atto il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia (cfr. in tal senso Cass. sez. II, 24 ottobre 1998 n. 10571; Cass. sez.
II, 6 dicembre 2001 n. 15840; Cass. sez. II, 18 aprile 2005 n. 8079; Cass. sez. II, 15 aprile
2010 n. 9081).
La parte che impugna il testamento per incapacità naturale deve, pertanto, fornire la prova rigorosa dell'assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto l'atto non essendo sufficiente che dimostri essere intervenuta successivamente una malattia degenerativa che lo abbia del tutto privato del senno.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova idonea a dimostrare l'incapacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento.
In primo luogo, la documentazione sanitaria prodotta in giudizio dall'attrice - in particolare i certificati e le relazioni mediche redatti nel 2021, ma riferiti retroattivamente all'anno 2019 8
nel quale venne redatto il testamento (19 novembre 2019) - non attesta alcuno stato di incapacità naturale di tale da compromettere la sua capacità di intendere e di Persona_1 volere ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c.
Le attestazioni mediche richiamate, infatti, si limitano a menzionare genericamente alcune patologie croniche e un generale decadimento fisico connesso all'età avanzata, senza tuttavia fornire alcun riscontro concreto e specifico circa uno stato di incapacità mentale effettivo e rilevante nel periodo della redazione del testamento. In particolare:
-. Lo “stato confusionale” menzionato risale al luglio 2018, senza alcuna indicazione in ordine alla sua durata, natura (transitoria o permanente) o evoluzione, né alcun collegamento al novembre 2018, data di redazione del testamento;
-. La diagnosi di “depressione maggiore” non implica necessariamente una compromissione della capacità di discernimento o della lucidità mentale, soprattutto in assenza di elementi clinici che documentino un'alterazione del funzionamento cognitivo;
lo stesso dott. Per_3 che ha rilasciato uno dei certificati in cui si menziona la “depressione maggiore” del de cuius, precisa, infatti, che si trattava di una depressione “senza evidente disturbo neurocognitivo”, escludendo, quindi, in modo esplicito la presenza di deficit intellettivi rilevanti;
-. Il generico riferimento a un “iniziale declino funzionale cognitivo” viene indicato in modo generico come relativo all'“ultimo periodo della vita” del testatore, senza alcuna datazione precisa né correlazione temporale con il momento della redazione del testamento pubblico, né tantomeno con elementi clinici oggettivi che possano sorreggere tale affermazione.
Le certificazioni mediche prodotte, pertanto, non accertano, con rigore e attendibilità, una condizione patologica psichica invalidante o comunque idonea a compromettere la libera formazione della volontà testamentaria.
Inoltre, la forma del testamento pubblico costituisce ulteriore garanzia della capacità di intendere e volere del de cuius; infatti, la redazione del testamento pubblico implica la presenza di un pubblico ufficiale che, ai sensi dell'art. 603 c.c., ha l'obbligo di accertare l'identità del testatore e la sua capacità di esprimere liberamente le proprie disposizioni, trascrivendole fedelmente secondo le sue dichiarazioni.
Pertanto, non vi è prova di alcuna invalidità del testamento per incapacità naturale del testatore, con conseguente validità e legittimità dell'atto testamentario.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attrice deve essere rigettata nella parte relativa all'istanza di annullamento del testamento per incapacità naturale del de cuius.
F). Le spese di lite – liquidate e distratte come in dispositivo in base ai parametri ministeriali di cui al DM n. 55/2014, aggiornati al DM n. 147/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al 9
Tribunale con valore indeterminabile, complessità media, ai minimi tariffari avuto riguardo all'attività svolta – seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti di , in Controparte_2
applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 Controparte_1
, anche sulle spese di lite;
[...]
-. Limitatamente all'intervento autonomo di , rigetta la domanda dell'attrice di Controparte_2
annullamento per incapacità naturale del de cuius del testamento pubblico di
[...]
; Per_1
-. Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_2
processuali, liquidate in euro 5.431,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell' avv. Paola De Vito.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
IL GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro LUPI Presidente
2) Dott.ssa Barbara DI TONTO Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta CALISE Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19683/2021 R.G. avente ad oggetto “impugnazione di testamento”, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ciannella e dall'avv. Barbara Ciannella, domiciliatari in
Napoli, alla piazza Carlo III, 42;
-Attrice-
E
, nato a Ceylon in [...] Controparte_1
l'8.3.1971, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Di Dato, C.F._2
domiciliatario in Napoli, alla Piazza G. Bovio 22;
-Convenuto-
NONCHE'
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola de Vito, domiciliataria in Avellino, alla piazza Aldo
Moro;
-Interventore volontario/terzo chiamato-
E
, nato a [...] il [...], C.F , Controparte_3 C.F._4
residente in [...];
-Terzo chiamato - contumace- 2
Conclusioni: per l'attrice: “dichiararsi cessata la materia del contendere, anche sulle spese di lite per quanto riguarda il rapporto con Quanto alla richiesta di condanna alle spese del CP_1
fa presente di non aver mai precisato conclusioni nei confronti della disposizione CP testamentaria relativa al , come rilevabile dagli atti del giudizio”; CP
per il convenuto: “dichiararsi cessata la materia del contendere, anche sulle spese di lite per quanto riguarda il rapporto con la ”; Parte_1 per : “precisa che la [sua] costituzione …, prima solo intervenuto volontario, Controparte_2
è avvenuta solo successivamente al provvedimento del Giudice, dott. Giovanni D'Istria del
27.1.2022, il quale ha ritenuto che l'attrice '(…) non ha impugnato la sola istituzione di erede, o comunque la singola disposizione testamentaria, avendo fatto valere genericamente
l'invalidità dell'intero testamento (…)' e, pertanto, ordinava l'integrazione del contraddittorio a tutti i legatari”; “precisa che la domanda di integrazione del contraddittorio era stata proposta sia dal convenuto nella propria comparsa di CP_1 costituzione, sia dall'attrice, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.1.2022. …
Si segnala che, nel corso del presente giudizio, l'attrice e il convenuto hanno CP_1 raggiunto un accordo senza coinvolger[lo] … L'accordo, sottoscritto in data 9 gennaio 2022,
è stato depositato dall'attrice solo con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9 maggio 2024. È evidente, pertanto, che lo stesso non è [ a lui] opponibile … e non è sufficiente per la estinzione della presente causa. Si evidenzia che lo stesso è intitolato 'atto di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione ex art. 306 e ss c.p.c.', ma è rivolto solo al
Lo stesso [avrebbe] dovuto essere accettato anche da [lui] …, che avrebbe avuto CP_1 diritto al rimborso delle spese. … Alla luce di quanto sopra, … insiste nelle proprie difese.
Qualora il Giudice ritenesse cessata la materia del contendere, avendo le due parti sottoscritto un accordo senza coinvolgere il litisconsorte necessario, si chiede la condanna alle spese delle controparti per il principio di soccombenza virtuale, con distrazione al procuratore antistatario … secondo le tariffe attuali”; “rinuncia alla richiesta di liquidazione con il patrocinio a spese dello Stato, in quanto … non risulta più in possesso dei requisiti necessari per beneficiare di tale beneficio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A). ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 badante del defunto , designato erede di quest'ultimo nel testamento Persona_1
pubblico del 17 dicembre 2018.
Ha dedotto, in particolare: 3
-. di essere unica erede del padre , deceduto il 31.3.2020, a sua volta unico Parte_2
erede legittimo del fratello premorto , deceduto il 17.4.2019 a Marawila – Sri Persona_1
Lanka;
-. che , affetto da gravi patologie psichiche e fisiche, con testamento pubblico Persona_1
Per_ del 17.12.2018 redatto dal notaio , pubblicato il 19.11.2019, destinava al suo badante,
, “la maggior parte dei propri beni, e precisamente”: Controparte_1
un appartamento in Napoli, alla Via Santa Maria La Nova 32, riportato in N.C.E.U., Fg.
p.lla 307, sub. 39; un appartamento in Campobasso, alla Via Amendola 1, con CP_4 annessa cantina al piano terra, riportato in N.C.E.U., fg. 133, p.lla 12, sub. 4; la somma di €
5.000,00 e “ogni altra somma, valore o titolo che risulterà depositato alla .. morte presso qualsiasi istituto di credito”, il tutto a condizione che il gli prestasse assistenza morale CP_1
e materiale fino alla morte;
-. che il consenso del de cuius al momento della redazione del testamento era viziato da condizionamento psicologico, stato depressivo, dipendenza emotiva dal badante, timore dell'abbandono; il de cuius, pertanto, non era in condizione di esprimere liberamente la sua volontà testamentaria;
-. Che il non aveva adempiuto alla condizione sospensiva apposta nel testamento, non CP_1
avendo prestato la dovuta assistenza, omettendo di prestare cure, somministrare farmaci e lasciando il de cuius in stato di trascuratezza, fino a fargli affrontare un viaggio in Sri Lanka, paese di origine del badante, in condizioni di salute incompatibili, così contribuendo a peggiorare le condizioni di salute del testatore;
-. Che la morte di , avvenuta pochi giorni dopo l'arrivo in Sri Lanka, solleva Persona_1 sospetti anche per l'assenza di cause certe del decesso;
-. Che il padre le aveva rilasciato procura speciale per impugnare il Parte_2 testamento, impugnazione esercitata attualmente dall'attrice in proprio, essendo deceduto il padre;
-. Che, intrapresa una mediazione obbligatoria terminata con esito negativo, era stato successivamente chiesto un sequestro giudiziario dei beni, rigettato per assenza di periculum in mora, mentre il aveva agito giudizialmente per lo svincolo di somme ereditarie CP_1
depositate presso Poste Italiane.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, vinte le spese di lite, di:
1). annullare il testamento pubblico del 17.12.2018 limitatamente alla “parte in cui il de cuius ha istituito proprio erede il … ; CP_1 4
2). ordinare al convenuto la restituzione dei beni ereditari e “di rispondere degli eventuali danni arrecati”;
3). “condannare il convenuto a corrispondere all'avente diritto una somma … rapportata al tempo in cui il ha avuto la disponibilità degli immobili”. CP_1
Con comparsa depositata il 22.9.2021 è intervenuto volontariamente in giudizio CP
, esponendo:
[...]
-. Che il defunto con il citato testamento gli aveva assegnato la somma di € Persona_1
30.000,00;
-. Di aver appreso dell'esistenza del presente giudizio solo da documenti depositati in altro procedimento (R.G.N. 24018/2020), relativo allo svincolo delle somme giacenti presso
[...]
Controparte_5
-. Che l'attrice ha citato in giudizio solo uno dei beneficiari del testamento ( e, CP_1
pertanto, tale citazione è viziata, mancando il coinvolgimento di tutti i legatari, che sarebbero direttamente colpiti dalla dichiarazione di invalidità del testamento.
Ha chiesto, pertanto, di:
-. Riconoscere la legittimità del suo intervento volontario;
-. Ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i legatari;
-. Dichiarare valido il testamento nella parte in cui gli riconosce la somma di €30.000,00;
-. Condannare l'attrice al pagamento delle spese legali.
Si è, quindi, costituito in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'infondata domanda, vinte le distraende spese di lite, e la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per lite temeraria. Ha premesso che il de cuius aveva instaurato con lui un profondo legame affettivo, tale da essere considerato parte della famiglia;
il , Parte_1
inoltre, era un assiduo frequentatore dello Sri Lanka, ove soggiornava regolarmente. Ha eccepito, in particolare, che:
-. L'attrice non dà prova della sua legittimazione attiva, non provando l'accettazione dell'eredità di né da parte sua, né da parte del padre defunto, e non operando Persona_1
l'istituto della rappresentazione, non previsto per i nipoti, come nel caso dell'attrice;
-. Egli non è erede, ma legatario, avendo ricevuto beni specifici;
-. Il testamento è valido ed efficace;
in particolare, le relazioni mediche prodotte dall'attrice sono posteriori alla morte e non sufficienti a dimostrare assoluta incapacità mentale al momento della redazione del testamento, riferendosi solo allo stato fisico del de cuius, inoltre il notaio ha ricevuto personalmente l'atto, accertando la capacità del testatore;
5
-. La richiesta di annullamento parziale non è ammissibile: il testamento pubblico o è valido o
è nullo per intero;
-. Le accuse mosse dell'attrice in ordine alla mancata realizzazione della condizione prevista nel testamento del de cuius sono infondate, avendo assistito il per circa 20 anni, Parte_1
con un rapporto affettivo forte, quasi filiale, accompagnandolo anche durante i ricoveri ospedalieri e somministrava regolarmente le cure prescritte, mentre né la nipote (attrice) né il fratello si erano mai occupati del de cuius in vita.
Con ordinanza del 27.1.2022 il precedente giudice istruttore, rilevando che l'attrice ha contestato la validità dell'intero testamento, e non solo di una singola disposizione o dell'istituzione di erede e che pertanto tutti i beneficiari (sia eredi che legatari) devono essere coinvolti nel giudizio, vista l'inscindibilità del rapporto dedotto, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti degli altri legatari, tra cui CP
, già costituito in giudizio.
[...]
A seguito della citata ordinanza ha depositato una comparsa di risposta nella Controparte_2
quale, deducendo di essere amico fraterno del defunto , e di essere legatario Persona_1 testamentario della somma di € 30.000,00, ha esposto di non essere stato inizialmente citato in giudizio, ove è intervenuto volontariamente, poiché l'impugnazione del testamento da parte di riguarda solo la disposizione in favore del e non coinvolge il suo Parte_1 CP_1
legato, mai contestato da alcuna parte. Ha dedotto, inoltre, che mentre gli altri beneficiari già godono di beni ereditari, lui non ha ancora ricevuto nulla, essendo le somme a lui lasciate bloccate da Poste Italiane, nonostante il legato sia autonomo e immediatamente acquisibile per legge. Ha chiesto, quindi, che il testamento sia riconosciuto valido, almeno per la parte che lo riguarda, e che gli venga riconosciuto il diritto a ricevere la somma indicata, vinte le distraende spese di lite.
Verificata la regolarità dell'integrazione del contraddittorio, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc e prodotta documentazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 10.5.2024, preso atto dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione depositato da parte attrice l'8.5.2024, sottoscritto dall'attrice e dal convenuto, le parti sono state convocate al fine di essere sentite in ordine “a) alla rinuncia agli atti depositata da parte attrice;
b) alla eventuale cessazione della materia del contendere, in subordine, rilevabile anche d'ufficio”.
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, nei termini indicati in epigrafe, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione. 6
B). Ai sensi dell'art. 306 cpc, il processo si estingue per rinuncia agli atti, se questa è accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
In presenza di intervento autonomo, pertanto, la rinuncia agli atti dell'attore non produce effetti nei confronti dell'interveniente, a meno che anche quest'ultimo non vi aderisca espressamente. L'interveniente autonomo, infatti, agisce a tutela di un proprio diritto soggettivo autonomo e non è subordinato alla volontà dell'attore originario. Se ha interesse alla prosecuzione della causa, pertanto, il processo prosegue limitatamente alla sua domanda, anche qualora l'attore abbia rinunciato agli atti e il convenuto abbia accettato tale rinuncia.
Nel caso di specie, dunque, la rinuncia agli atti da parte dell'attrice, anche se accettata dal convenuto, non è idonea a determinare l'estinzione del processo, non essendo stata accettata anche dall'interveniente autonomo, , portatore di una posizione giuridica Controparte_2 distinta e autonoma rispetto a quella dell'attrice.
Tale rinuncia agli atti e all'azione da parte dell'attrice, peraltro, comporta una cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto processuale tra l'attrice e il convenuto originario, avendo la prima espressamente rinunciato anche all'azione e il secondo accettato formalmente tale rinuncia.
Ne consegue che tra l'attrice e il convenuto si è formato un accordo transattivo pienamente vincolante, che ha determinato la definizione della lite anche con riguardo alle spese processuali, essendo prevista la compensazione integrale delle stesse.
La cessazione della materia del contendere, invece, non si estende nei confronti di CP
, intervenuto volontariamente a tutela di un proprio diritto soggettivo autonomo,
[...]
permanendo un interesse attuale e concreto alla prosecuzione del giudizio da parte sua. La controversia, pertanto, deve proseguire nei limiti della domanda da lui proposta, secondo quanto previsto dall'art. 105 c.p.c. in tema di intervento autonomo.
C). L'intervento spiegato da deve ritenersi pienamente ammissibile, in quanto Controparte_2
l'interveniente autonomo vanta un interesse diretto e attuale alla reiezione della domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale del de cuius al momento della redazione dell'atto.
Infatti, sebbene l'attrice abbia formalmente circoscritto la propria azione all'annullabilità parziale del testamento pubblico, limitandola alle sole disposizioni a favore del ha CP_1 nondimeno dedotto l'incapacità del testatore al momento della redazione dell'intero atto testamentario. Tale allegazione implica, sul piano sostanziale, la possibilità che l'eventuale accertamento del vizio possa investire l'intero testamento, e non solo singole disposizioni in esso contenute, stante l'unitaria inscindibilità del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. 7
4452/2016, Cass. n. 8728/2005) con effetti pregiudizievoli anche per i legatari, tra cui l'interveniente , non potendo, in caso di accertata incapacità naturale del testatore, la CP
successione rimanere contemporaneamente regolata per alcuni dal testamento e per altri dalla legge.
L'attrice, peraltro, non ha sostenuto che lo stato di incapacità naturale del de cuius fosse limitato esclusivamente alle disposizioni in favore del convenuto né ha formulato CP_1
deduzioni circoscritte che escludano in modo chiaro il coinvolgimento delle altre disposizioni testamentarie.
Sussiste, pertanto, in capo all'interveniente un concreto e qualificato interesse, al fine CP
di tutelare la validità della disposizione testamentaria che lo riguarda, che legittima l'intervento spiegato ai sensi dell'art. 105 c.p.c.
D). Non investe la posizione del , invece, l'originaria domanda dell'attrice volta a far CP
dichiarare il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta dal de cuius alla disposizione testamentaria a favore del CP_1
E). Orbene, limitatamente alla posizione dell'interveniente , la domanda Controparte_2 dell'attrice di annullamento del testamento pubblico di per incapacità Persona_1
naturale del de cuius al momento della redazione dell'atto è infondata.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre per testamento ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell'atto il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia (cfr. in tal senso Cass. sez. II, 24 ottobre 1998 n. 10571; Cass. sez.
II, 6 dicembre 2001 n. 15840; Cass. sez. II, 18 aprile 2005 n. 8079; Cass. sez. II, 15 aprile
2010 n. 9081).
La parte che impugna il testamento per incapacità naturale deve, pertanto, fornire la prova rigorosa dell'assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto l'atto non essendo sufficiente che dimostri essere intervenuta successivamente una malattia degenerativa che lo abbia del tutto privato del senno.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova idonea a dimostrare l'incapacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento.
In primo luogo, la documentazione sanitaria prodotta in giudizio dall'attrice - in particolare i certificati e le relazioni mediche redatti nel 2021, ma riferiti retroattivamente all'anno 2019 8
nel quale venne redatto il testamento (19 novembre 2019) - non attesta alcuno stato di incapacità naturale di tale da compromettere la sua capacità di intendere e di Persona_1 volere ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c.
Le attestazioni mediche richiamate, infatti, si limitano a menzionare genericamente alcune patologie croniche e un generale decadimento fisico connesso all'età avanzata, senza tuttavia fornire alcun riscontro concreto e specifico circa uno stato di incapacità mentale effettivo e rilevante nel periodo della redazione del testamento. In particolare:
-. Lo “stato confusionale” menzionato risale al luglio 2018, senza alcuna indicazione in ordine alla sua durata, natura (transitoria o permanente) o evoluzione, né alcun collegamento al novembre 2018, data di redazione del testamento;
-. La diagnosi di “depressione maggiore” non implica necessariamente una compromissione della capacità di discernimento o della lucidità mentale, soprattutto in assenza di elementi clinici che documentino un'alterazione del funzionamento cognitivo;
lo stesso dott. Per_3 che ha rilasciato uno dei certificati in cui si menziona la “depressione maggiore” del de cuius, precisa, infatti, che si trattava di una depressione “senza evidente disturbo neurocognitivo”, escludendo, quindi, in modo esplicito la presenza di deficit intellettivi rilevanti;
-. Il generico riferimento a un “iniziale declino funzionale cognitivo” viene indicato in modo generico come relativo all'“ultimo periodo della vita” del testatore, senza alcuna datazione precisa né correlazione temporale con il momento della redazione del testamento pubblico, né tantomeno con elementi clinici oggettivi che possano sorreggere tale affermazione.
Le certificazioni mediche prodotte, pertanto, non accertano, con rigore e attendibilità, una condizione patologica psichica invalidante o comunque idonea a compromettere la libera formazione della volontà testamentaria.
Inoltre, la forma del testamento pubblico costituisce ulteriore garanzia della capacità di intendere e volere del de cuius; infatti, la redazione del testamento pubblico implica la presenza di un pubblico ufficiale che, ai sensi dell'art. 603 c.c., ha l'obbligo di accertare l'identità del testatore e la sua capacità di esprimere liberamente le proprie disposizioni, trascrivendole fedelmente secondo le sue dichiarazioni.
Pertanto, non vi è prova di alcuna invalidità del testamento per incapacità naturale del testatore, con conseguente validità e legittimità dell'atto testamentario.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attrice deve essere rigettata nella parte relativa all'istanza di annullamento del testamento per incapacità naturale del de cuius.
F). Le spese di lite – liquidate e distratte come in dispositivo in base ai parametri ministeriali di cui al DM n. 55/2014, aggiornati al DM n. 147/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al 9
Tribunale con valore indeterminabile, complessità media, ai minimi tariffari avuto riguardo all'attività svolta – seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti di , in Controparte_2
applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 Controparte_1
, anche sulle spese di lite;
[...]
-. Limitatamente all'intervento autonomo di , rigetta la domanda dell'attrice di Controparte_2
annullamento per incapacità naturale del de cuius del testamento pubblico di
[...]
; Per_1
-. Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_2
processuali, liquidate in euro 5.431,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell' avv. Paola De Vito.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
IL GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI