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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 13/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 402 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Manuela Cau, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Anna Maria Muroni, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 404/I del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Oristano del 17.07.2024, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 14.05.2024, che il 19.12.1982 si era sposato in Arborea, con Parte_1
rito concordatario, con ha adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge e la determinazione in euro 200,00 al mese dell'assegno divorzile per la resistente (già percettrice di assegno di mantenimento, che, su accordo dei coniugi, il Tribunale di Rieti – con sentenza pubblicata il 25.07.2023 emessa a
1 definizione del giudizio di separazione – aveva quantificato in euro 700,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda e rivalutazione annuale su base Istat).
2. Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio contratto con il ricorrente ma si è opposta alla determinazione, in appena euro 200,00 al mese, dell'assegno divorzile, proponendo che tale contributo fosse quantificato in euro 900,00 mensili.
3. Le parti sono comparse innanzi al giudice delegato per l'istruzione del processo all'udienza del
14.10.2024 e, dopo articolata discussione sulla misura del contributo economico dovuto dal ricorrente alla resistente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898/1970, hanno proposto: il di Parte_1
versare un assegno divorzile alla resistente di euro 650,00 al mese;
la la quantificazione CP_1 dell'assegno dovutole in euro 750,00 mensili, con disponibilità a differire la decorrenza della rivalutazione (da effettuarsi sempre secondo gli indici Istat) dal momento in cui il avesse Parte_1
estinto un finanziamento di recente contratto per la ristrutturazione di un immobile da adibire, in un prossimo futuro, a propria casa di abitazione (in luogo della casa coniugale, di proprietà comune, rimasta nella disponibilità del ricorrente in seguito alla separazione dalla moglie).
Fallito il tentativo di composizione amichevole della controversia sugli aspetti economici, su concorde richiesta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione alla stessa udienza.
§§§
4. Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ricorrono infatti le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), e comma 2, della L. n. 898/1970, atteso che le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito all'emanazione, in data 21.12.2022, della sentenza con cui il Tribunale di Rieti, pronunciando sul solo status, ha parzialmente definito il giudizio di separazione promosso dall'odierna resistente contro il coniuge.
5. Con riguardo ai profili economici, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza,
l'assegno di divorzio assolve alle funzioni assistenziale – e compete, dunque, senza dubbio, ove il coniuge economicamente più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – e perequativo-compensativa, talché occorre accertare, fra l'altro, che lo squilibrio tra le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti sia dipeso dal sacrificio che l'una (quella più debole) abbia compiuto nell'interesse della famiglia, rinunciando a opportunità di impiego e contribuendo indirettamente alla costituzione o all'incremento del patrimonio dell'altra
(cfr., fra le tante, Cass. civ. n. 26520/2024).
5.1. In tale ordine di idee, non può, in specie, dubitarsi – e non è, invero, controverso – che, quantomeno per l'assolvimento della funzione assistenziale, a spetti l'assegno divorzile. CP_1
2 Difatti, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato di riferimento, la resistente – che, nonostante l'iscrizione al Centro per l'Impiego di BA (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione in giudizio), è priva di occupazione e di redditi diversi dall'assegno di mantenimento corrispostole dal coniuge e che abita a BA in una casa di cui è comproprietaria insieme alla madre convivente –, non ha serie prospettive di reperire un impiego, avuto riguardo all'età (di quasi sessantadue anni), al titolo di studio (diploma di scuola media inferiore), alla mancanza di capacità lavorativa specifica e alla riferita impossibilità di sostenere con le braccia perfino il peso di una borsetta (la condizione, che ha attitudine invalidante, è stata documentata mediante certificazioni mediche allegate alla memoria di costituzione in giudizio).
5.2. Nel caso in esame, deve, inoltre, ritenersi che l'assegno debba soddisfare, altresì, la funzione perequativo-compensativa, in quanto: (i) la convivenza matrimoniale è durata ben trentanove anni;
(ii) la negli anni del matrimonio, ha svolto soltanto lavoro casalingo e di accudimento della CP_1
prole (nell'attualità, le due figlie nate dall'unione delle parti sono entrambe maggiorenni, economicamente autonome e non conviventi con i genitori); (iii) come affermato dalla resistente e non contestato dal ricorrente, tale assetto è dipeso da una scelta compiuta dalla coppia di comune accordo nell'interesse del nucleo familiare;
(iv) è ragionevole presumere che, attraverso il lavoro casalingo della alla famiglia siano stati risparmiati, quantomeno, gli esborsi per la CP_1
retribuzione di collaboratori domestici.
5.3. Ai fini della quantificazione dell'assegno, deve, poi, evidenziarsi: (i) che, stando a quanto emerge dalle dichiarazioni reddituali relative agli ultimi quattro anni di imposta (depositate il
24.09.2024 e il 21.10.2024), il pensionato, ha redditi netti mensili (rimasti nella sostanza Parte_1 invariati rispetto all'epoca in cui è stato definito il giudizio di separazione) di euro 2.650,00 circa, da cui deve essere detratta la rata, ammontante a poco meno di euro 380,00 al mese (doc. 6 allegato alla nota di deposito del 21.10.2024), di un finanziamento (stipulato nel maggio 2024, da restituire in sette anni), che, secondo la comune rappresentazione dei fatti, il ricorrente ha contratto per ristrutturare un immobile, di sua proprietà, che intende adibire a propria casa di abitazione;
(ii) che, attualmente, il vive – e gode, dunque, in via esclusiva – della casa coniugale, ubicata in Parte_1
Rieti, di comune proprietà delle parti, la cui alienazione (secondo quanto riferito dal ricorrente all'udienza del 14.10.2024 e non contestato dalla resistente) è preclusa dalla presenza di un abuso edilizio;
(iii) che le parti sono comproprietarie di un piccolo terreno (di qualità seminativo) nella provincia di Rieti, che non produce reddito;
(iv) che la resistente ha prodotto la ricevuta del versamento di oneri condominiali relativi allo stabile ove è ubicata la casa coniugale, in uso al solo ricorrente.
3 5.4. Sulla scorta di tali rilievi, è pienamente congrua la proposta – formulata nell'interesse della resistente all'udienza del 14.10.2024 – di determinazione in euro 750,00 al mese dell'assegno divorzile, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, sì da evitare alle parti ricalcoli dovuti al fatto che, nell'attualità, l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di Rieti su accordo dei coniugi ammonta, per effetto delle rivalutazioni, a poco meno di euro 800,00 mensili.
6. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, deve essere valutata positivamente la condotta del ricorrente, che, all'udienza del 14.10.2024, a fronte dell'irrisorio ammontare dell'assegno divorzile indicato nel ricorso, ha, senza indugio, accettato di pagare la somma – di euro
650,00 al mese, più che tripla rispetto a quella iniziale – prospettata come minima dal giudice istruttore tenuto conto di tutte le circostanze del caso (fra cui la misura dell'assegno di mantenimento, di euro 700,00 al mese, concordato dai coniugi in sede di separazione).
Per tale ragione, sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arborea il 19.12.1982 fra
[...]
(c.f. ) e (c.f. ); Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arborea di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 26 – parte II – serie A – anno 1982, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000;
DISPONE
1) che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, versi a Parte_1 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 750,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale su base Istat;
2) l'integrale compensazione fra le parti delle spese del processo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 03.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 402 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Manuela Cau, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Anna Maria Muroni, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 404/I del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Oristano del 17.07.2024, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 14.05.2024, che il 19.12.1982 si era sposato in Arborea, con Parte_1
rito concordatario, con ha adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge e la determinazione in euro 200,00 al mese dell'assegno divorzile per la resistente (già percettrice di assegno di mantenimento, che, su accordo dei coniugi, il Tribunale di Rieti – con sentenza pubblicata il 25.07.2023 emessa a
1 definizione del giudizio di separazione – aveva quantificato in euro 700,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda e rivalutazione annuale su base Istat).
2. Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio contratto con il ricorrente ma si è opposta alla determinazione, in appena euro 200,00 al mese, dell'assegno divorzile, proponendo che tale contributo fosse quantificato in euro 900,00 mensili.
3. Le parti sono comparse innanzi al giudice delegato per l'istruzione del processo all'udienza del
14.10.2024 e, dopo articolata discussione sulla misura del contributo economico dovuto dal ricorrente alla resistente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898/1970, hanno proposto: il di Parte_1
versare un assegno divorzile alla resistente di euro 650,00 al mese;
la la quantificazione CP_1 dell'assegno dovutole in euro 750,00 mensili, con disponibilità a differire la decorrenza della rivalutazione (da effettuarsi sempre secondo gli indici Istat) dal momento in cui il avesse Parte_1
estinto un finanziamento di recente contratto per la ristrutturazione di un immobile da adibire, in un prossimo futuro, a propria casa di abitazione (in luogo della casa coniugale, di proprietà comune, rimasta nella disponibilità del ricorrente in seguito alla separazione dalla moglie).
Fallito il tentativo di composizione amichevole della controversia sugli aspetti economici, su concorde richiesta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione alla stessa udienza.
§§§
4. Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ricorrono infatti le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), e comma 2, della L. n. 898/1970, atteso che le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito all'emanazione, in data 21.12.2022, della sentenza con cui il Tribunale di Rieti, pronunciando sul solo status, ha parzialmente definito il giudizio di separazione promosso dall'odierna resistente contro il coniuge.
5. Con riguardo ai profili economici, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza,
l'assegno di divorzio assolve alle funzioni assistenziale – e compete, dunque, senza dubbio, ove il coniuge economicamente più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive – e perequativo-compensativa, talché occorre accertare, fra l'altro, che lo squilibrio tra le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti sia dipeso dal sacrificio che l'una (quella più debole) abbia compiuto nell'interesse della famiglia, rinunciando a opportunità di impiego e contribuendo indirettamente alla costituzione o all'incremento del patrimonio dell'altra
(cfr., fra le tante, Cass. civ. n. 26520/2024).
5.1. In tale ordine di idee, non può, in specie, dubitarsi – e non è, invero, controverso – che, quantomeno per l'assolvimento della funzione assistenziale, a spetti l'assegno divorzile. CP_1
2 Difatti, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato di riferimento, la resistente – che, nonostante l'iscrizione al Centro per l'Impiego di BA (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione in giudizio), è priva di occupazione e di redditi diversi dall'assegno di mantenimento corrispostole dal coniuge e che abita a BA in una casa di cui è comproprietaria insieme alla madre convivente –, non ha serie prospettive di reperire un impiego, avuto riguardo all'età (di quasi sessantadue anni), al titolo di studio (diploma di scuola media inferiore), alla mancanza di capacità lavorativa specifica e alla riferita impossibilità di sostenere con le braccia perfino il peso di una borsetta (la condizione, che ha attitudine invalidante, è stata documentata mediante certificazioni mediche allegate alla memoria di costituzione in giudizio).
5.2. Nel caso in esame, deve, inoltre, ritenersi che l'assegno debba soddisfare, altresì, la funzione perequativo-compensativa, in quanto: (i) la convivenza matrimoniale è durata ben trentanove anni;
(ii) la negli anni del matrimonio, ha svolto soltanto lavoro casalingo e di accudimento della CP_1
prole (nell'attualità, le due figlie nate dall'unione delle parti sono entrambe maggiorenni, economicamente autonome e non conviventi con i genitori); (iii) come affermato dalla resistente e non contestato dal ricorrente, tale assetto è dipeso da una scelta compiuta dalla coppia di comune accordo nell'interesse del nucleo familiare;
(iv) è ragionevole presumere che, attraverso il lavoro casalingo della alla famiglia siano stati risparmiati, quantomeno, gli esborsi per la CP_1
retribuzione di collaboratori domestici.
5.3. Ai fini della quantificazione dell'assegno, deve, poi, evidenziarsi: (i) che, stando a quanto emerge dalle dichiarazioni reddituali relative agli ultimi quattro anni di imposta (depositate il
24.09.2024 e il 21.10.2024), il pensionato, ha redditi netti mensili (rimasti nella sostanza Parte_1 invariati rispetto all'epoca in cui è stato definito il giudizio di separazione) di euro 2.650,00 circa, da cui deve essere detratta la rata, ammontante a poco meno di euro 380,00 al mese (doc. 6 allegato alla nota di deposito del 21.10.2024), di un finanziamento (stipulato nel maggio 2024, da restituire in sette anni), che, secondo la comune rappresentazione dei fatti, il ricorrente ha contratto per ristrutturare un immobile, di sua proprietà, che intende adibire a propria casa di abitazione;
(ii) che, attualmente, il vive – e gode, dunque, in via esclusiva – della casa coniugale, ubicata in Parte_1
Rieti, di comune proprietà delle parti, la cui alienazione (secondo quanto riferito dal ricorrente all'udienza del 14.10.2024 e non contestato dalla resistente) è preclusa dalla presenza di un abuso edilizio;
(iii) che le parti sono comproprietarie di un piccolo terreno (di qualità seminativo) nella provincia di Rieti, che non produce reddito;
(iv) che la resistente ha prodotto la ricevuta del versamento di oneri condominiali relativi allo stabile ove è ubicata la casa coniugale, in uso al solo ricorrente.
3 5.4. Sulla scorta di tali rilievi, è pienamente congrua la proposta – formulata nell'interesse della resistente all'udienza del 14.10.2024 – di determinazione in euro 750,00 al mese dell'assegno divorzile, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, sì da evitare alle parti ricalcoli dovuti al fatto che, nell'attualità, l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di Rieti su accordo dei coniugi ammonta, per effetto delle rivalutazioni, a poco meno di euro 800,00 mensili.
6. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, deve essere valutata positivamente la condotta del ricorrente, che, all'udienza del 14.10.2024, a fronte dell'irrisorio ammontare dell'assegno divorzile indicato nel ricorso, ha, senza indugio, accettato di pagare la somma – di euro
650,00 al mese, più che tripla rispetto a quella iniziale – prospettata come minima dal giudice istruttore tenuto conto di tutte le circostanze del caso (fra cui la misura dell'assegno di mantenimento, di euro 700,00 al mese, concordato dai coniugi in sede di separazione).
Per tale ragione, sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arborea il 19.12.1982 fra
[...]
(c.f. ) e (c.f. ); Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arborea di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 26 – parte II – serie A – anno 1982, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000;
DISPONE
1) che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, versi a Parte_1 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 750,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale su base Istat;
2) l'integrale compensazione fra le parti delle spese del processo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 03.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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