Versione
29 marzo 1949
29 marzo 1949
Art. 13.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirriena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie.
Le somme gia' versate o che saranno versate alle suddette Casse marittime dall'Unione italiana di riassicurazione in base alla Convenzione del 15 novembre 1941 con esse stipulata, rimangono acquisite alle Casse marittime medesime e computate in conto dei rimborsi che lo Stato e' tenuto ad effettuare a norma, della presente legge.
Qualora l'importo delle somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione fino al 30 giugno 1948 risulti inferiore all'importo delle rate di rendita ed accessori integrativi pagati dalle Casse marittime fino a tale data, il rimborso dello Stato e' limitato alla differenza; qualora invece l'importo sia superiore, l'eccedenza, aumentata dagli eventuali successivi versamenti fatti dall'Unione italiana di riassicurazione, e' portata a diminuzione dei rimborsi dovuti per l'esercizio 1948-49 e seguenti.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirriena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie.
Le somme gia' versate o che saranno versate alle suddette Casse marittime dall'Unione italiana di riassicurazione in base alla Convenzione del 15 novembre 1941 con esse stipulata, rimangono acquisite alle Casse marittime medesime e computate in conto dei rimborsi che lo Stato e' tenuto ad effettuare a norma, della presente legge.
Qualora l'importo delle somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione fino al 30 giugno 1948 risulti inferiore all'importo delle rate di rendita ed accessori integrativi pagati dalle Casse marittime fino a tale data, il rimborso dello Stato e' limitato alla differenza; qualora invece l'importo sia superiore, l'eccedenza, aumentata dagli eventuali successivi versamenti fatti dall'Unione italiana di riassicurazione, e' portata a diminuzione dei rimborsi dovuti per l'esercizio 1948-49 e seguenti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 30/12/1968, n. 142Provvedimento: N. 142 SENTENZA 18 DICEMBRE 1968 Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1968. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 6 dell'8 gennaio 1969. Pres. SANDULLI - Rel. CRISAFULLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LD SANDULLI, Presidente - Prof. PP CA - Prof. CH RA - Prof. AN TA - Prof. PP HI - Dott. PP ZÌ - Dott. OV IS EN - Prof. RA LO IF - Dott. GI ON - Dott. GE DE MA - Avv. OL CC - Prof. NZ PA - Prof. VINCNZ CH TR - Prof. VE CRISAFULLI - Dott. OL RE, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario …Leggi di più...
- sent. 142/68 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- poteri in sede di parificazione del rendiconto generale dello stato.·
- sent. 142/68 b. corte dei conti·
- giudizio di parificazione del rendiconto generale dello stato·
- legittimazione·
- sent. 142/68 c. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- corte dei conti in sede di parificazione·
- corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello stato·
- legittimazione a sollevare questione·
- corte dei conti in sede di parificazione.·
- giudice a quo·
- ammissibilita' della questione.·
- valutazione della rilevanza della questione in sede di applicazione di leggi·
- natura.·
- sent. 142/68 e. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale