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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/01/2024, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere rel.
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 16/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 311/2023 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CERA CINZIA Parte_1
e dall'Avv. FATIGATO MARIA ANTONIA
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. PROCACCI Controparte_1
PASQUALE
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva del 04.10.2022, il Tribunale del Lavoro di Foggia, senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, rigettava la domanda proposta da
[...]
, dipendente del con la qualifica di agente Parte_1 Controparte_1
della Polizia Locale, posizione economica C1, con contratto a tempo indeterminato dal 07.02.2001, avverso la sanzione disciplinare della sospensione di due giorni lavorativi e della relativa retribuzione, comminata dall'ente resistente il 25.02.2021.
Il Giudice di prime cure, infatti, rigettata l'eccezione preliminare di nullità del procedimento disciplinare per violazione dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, affermava la sussistenza dei fatti addebitati alla lavoratrice, i quali non erano da considerarsi generici, atteso che il provvedimento datoriale non aveva fatto esclusivo riferimento alla condotta del coniuge della lavoratrice, quanto piuttosto all'avere costei coinvolto il marito “…che già in precedenza aveva posto in essere atti di indebita interferenza peraltro un modi comunque non consentiti- in problemi di ufficio (in particolare, nel caso al vaglio, in ordine alla corretta portata del certificato redatto dal Medico Competente che, a dire della aveva certificato non potere Pt_1
questa svolgere mansioni in piedi)” nonché per non aver al momento del diverbio avvenuto con il Comandante della Polizia Locale posto in essere alcuna condotta onde far cessare l'alterco in questione.
Da tanto, discendeva anche il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata che era risultato conforme all'art. 10 del codice disciplinare in forza al Comune convenuto.
2. Con ricorso del 04.04.2023, la lavoratrice proponeva appello, chiedendo, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata.
In data 05.01.2024, a mezzo memoria difensiva, si costituiva il CP_1
, il quale concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo del giudizio di primo grado.
All'odierna udienza, previa discussione orale della causa, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché la causa veniva decisa come da dispositivo.
3. In punto di fatto, giova premettere che il provvedimento disciplinare oggetto del giudizio veniva originato dalla lettera di contestazione degli addebiti del 16.12.2020,
2 avente prot. n. 26/2020, in cui il Comandante della Polizia Locale tanto rimproverava alla Pt_1
“In data 15.12.2020, alle ore 14.14, lo scrivente ha accertato che LA non ha rispettato il ruolo dello Scrivente, il quale ai sensi dell'art.9 della Legge Quadro della
Polizia Locale, rubricato “Comandante Corpo di Polizia Municipale” recita: “1. Il comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operatici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi”. In particolare, ha assunto un comportamento deontologicamente scorretto: coinvolgendo Suo marito in problemi riguardanti il suo comportamento di Parte_2
servizio con questo Comando.
Questi i fatti: sabato scorso, 12 dicembre, LA si è presentata nell'ufficio del
Comandante, dott. , evidenziando che a seguito dell'ultima visita, il Per_1
Medico Competente dott. certificava che la stessa non poteva Persona_2
svolgere servizio in piedi. Leggevo la certificazione e, non condividendo la sua interpretazione, le riferivo che avrei formulato una richiesta di interpretazione autentica al dott. . Il 15 dicembre 2020, il Medico Competente Persona_2
rispondeva alla richiesta di chiarimenti, confermando che il giudizio di idoneità espresso nell'anno 2020 è identico a quello espresso nell'anno 2019 anche se formulato con parole diverse e che pertanto LA deve alternare le posture, ognuna delle quali temporizzabile orientativamente in tre ore di attività lavorativa. Allo scopo d'informarla immediatamente, disponevo la notifica della risposta alla sua persona, la quale avveniva per il tramite del Vice Comandante Alle ore 14.14 Testimone_1
circa, ultimato il servizio meridiano, mi recavo a prendere l'auto presente nel parcheggio. Non appena varcavo la porta del Comando, venivo raggiunto da suo marito il quale pretendeva di voler parlare con me. Parte_2
Appreso che il motivo della sua richiesta era la risposta del dott. ed Persona_2
3 CP_ il tipo di servizio da svolto da , gli riferivo che non intendevo parlare con lui e
CP_ che era , nella sua qualità di dipendente a dover parlare con me per i problemi che riguardavano per il Suo servizio. Seguivano una serie di comportamenti aventi anche rilevanza penale, posti in essere da suo marito nei miei confronti, senza che LA tentasse in qualche modo di portarlo alla ragione.
Poiché Suo marito non è dipendente di questa amministrazione LA nel rispetto del ruolo dello Scrivente, non doveva coinvolgerlo in problemi che riguardavano il suo servizio, per i quali aveva già ricevuto la giusta considerazione e la risposta chiarificatrice. Né tantomeno LA può coinvolgere suo marito per contestare l'impiego tecnico operativo che lo Scrivente ha disposto per la sua persona giusto quanto previsto dall'art. 9 comma 1 della Legge Quadro 65/86, venendo così meno ai doveri di cui l'art. 9 comma 2 della stessa Legge.
Gli atteggiamenti sopra decritti risultano essere in violazione degli obblighi di comportamento previsti dalla disciplina vigente e più precisamente in violazione dell'art. 23 CCNL 6/7/95 e s.m.i. (Doveri del dipendente: Le condotte tenute dalla dipendente, oggetto della presente contestazione disciplinare e già in violazione di quanto sopra, risultano essere di estrema gravità perché LA pur di trovare una ragione valida fa appello a esenzioni per motivi di salute non certificati dal medico
Competente e coinvolge Suo marito, persona estranea a questa amministrazione, inducendolo ad assumere comportamenti aventi anche rilevanza penale. Detta condotta è stata già reiterata tre o quattro volte in passato, non solo verso il Comando della Polizia Locale ma anche nei rapporti con l'ufficio del personale, nella persona di ”. Testimone_2
Tale missiva, dopo essere stata anche trasmessa all'Ufficio Procedimenti Disciplinari da parte del Comandante, veniva richiamata per relationem dal medesimo ufficio tramite nota di contestazione del 18.12.2020, notificata alla il 23.12.2020, ai Pt_1
fini della contestazione vera e propria e dell'istruttoria del procedimento.
Sentita la lavoratrice ed acquisite le proprie giustificazioni, l Organizzazione_1
con nota del 02.02.2021 (Prot. 13/UPD), riteneva fondata la
[...]
4 contestazione mossa alla lavoratrice, poiché nella specie la stessa, rivelando questioni riguardanti il proprio rapporto di lavoro, aveva consentito un'illecita interferenza del di lei coniuge (interferenza che avrebbe potuto impedire), il quale aveva tenuto comportamenti “per nulla rispondenti ai canoni di civile scambio di opinioni”, tali da disvelare “un atteggiamento di disistima e scontro nei confronti del Comandante, responsabile ex art. 9 della Legge n. 65/1986 dell'impiego tecnico operativo degli agenti”.
4. Fatta questa doverosa premessa, con il primo motivo di appello, la lavoratrice lamentava la violazione dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, in relazione all'art. 116 c.p.c., in quanto il procedimento disciplinare risultava avviato dal
Comandante della Polizia Locale che era organo non legittimato a dare avvio al predetto procedimento.
In particolare, si doleva dell'omesso rilievo, da parte del Tribunale, del fatto che la nota del Comandante, ”, avendo come oggetto la dicitura “contestazione di addebiti nell'ambito di procedura disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del d.lgs.30 marzo 2001 n. 165”, aveva costituito essa stessa contestazione disciplinare, da cui ne discendeva la nullità dell'intera procedura avviata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si doleva della violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione al codice disciplinare dell'ente appellato nonchè all'art. 7 della
L. n. 300 del 1970.
Sosteneva, nello specifico, che il Tribunale era incorso in errore nella parte in cui aveva ritenuto che l'addebito disciplinare fosse consistito nell'aver coinvolto il proprio coniuge in questioni attinenti al rapporto di lavoro;
evidenziava, ancora, che la contestazione dell'addebito era stata effettuata sostanzialmente imputando alla lavoratrice le condotte di un terzo, ovverosia il di lei di marito.
Evidenziava, in aggiunta, che la recidiva ascritta alla dipendente era da riferirsi al
[...]
soggetto estraneo all'amministrazione e che, dunque, non essendo stata Pt_2
commessa personalmente, non avrebbe potuto essere valorizzata quale fatto rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 4 del codice disciplinare (laddove in sentenza
5 risultava erroneamente indicato l'art. 10), il quale prevede la sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a un massimo di 10 giorni.
Con il terzo motivo, la assumendo il malgoverno dell'art. 2697 c.c. e dell'art. Pt_1
115 c.p.c. da parte del Giudice di prime, censurava la parte della sentenza che aveva ritenuto non contestati i fatti oggetto del provvedimento disciplinare, stigmatizzando la circostanza che, nella specie, doveva al contrario ritenersi gravato del relativo onere probatorio, il datore di lavoro.
Sottolineava, inoltre, che i fatti complessivamente addotti fossero generici, tant'è che il , nella memoria difensiva di primo grado (in particolare, a Controparte_1
pag. 7), aveva effettuato delle precisazioni in ordine alla dinamica degli eventi, non consentita in materia di sanzioni disciplinari, volte ad affermare che la Pt_1
“avrebbe riferito a terzi estranei fatti strettamente attinenti al servizio, in orario di servizio;
avrebbe indotto il proprio marito, ovvero un terzo estraneo, ad affrontare il proprio superiore gerarchico su questioni assolutamente estranee al coniuge e coperte da riservatezza, contro la volontà del suo superiore;
si è organizzata col marito affinchè affrontassero insieme al Comandante, peraltro su questioni non solo riservate ma decise dal medico del lavoro;
non ha impedito, assumendo una condotta di complice silenzio, che il marito si rivolgesse al Comandante con frasi irrispettose, anche penalmente rilevanti” (v. pag. 25 dell'atto di appello).
Concludeva, perciò, per l'illegittimità di tali precisazioni, che non erano state allegate nelle missive del Comandante e dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, comportando ciò l'assoluta genericità della contestazione avversata.
Con l'ultima censura, la lamentava la violazione del codice disciplinare del Pt_1
sotto la veste della non proporzionalità della sanzione Controparte_1
irrogata, per non aver commesso tutti i fatti a lei imputati, anche in riferimento alle precedenti interferenze del di lei marito, ed erroneamente ad essa ascritti da parte del
Giudice di prime cure.
Da ultimo, in via istruttoria, reiterava l'ammissione della prova testimoniale per come articolata nel libello introduttivo.
6 5. L'appello è meritevole di accoglimento.
Va premesso, tuttavia, che la critica inerente alla violazione dell'art. 55-bis del D.
Lgs. n. 165 del 2001 sollevata dalla lavoratrice è infondata.
Infatti, nella presente fattispecie trova applicazione il succitato articolo, come riformulato dal D.Lgs. n. 75 del 2017, il quale prevede al comma 4 che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito…”.
Il comma 9-ter dell'art. 55-bis cit. prevede poi che la violazione dei termini e delle disposizioni previste sul procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare, né l'invalidità della sanzione erogata “purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”.
Secondo l'ultima parte dell'articolo sono perentori solo il termine “per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
La nuova previsione si pone in linea con la giurisprudenza formatasi sulla precedente formulazione dell'art. 55-bis, per la quale il termine di 5 giorni imposto al dirigente del dipendente per l'invio della contestazione aveva natura ordinatoria e la relativa violazione non comportava effetti decadenziali, in mancanza di una espressa
7 previsione normativa o negoziale che li preveda (v. Cass. n. 32491 del 2018, Cass. n.
7642 del 2022 e Cass. n. 29142 del 2022).
Peraltro, concordemente con quanto affermato dal Tribunale, le nullità per vizi formali della procedura sanzionatoria, sempre secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, risultano integrate allorquando vi sia una grave e sensibile menomazione del diritto di difesa del lavoratore ovvero ancora laddove ledano il diritto del lavoratore ad essere giudicato da un organismo terzo ed imparziale.
Operate tali premesse, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la sanzione disciplinare è stata effettivamente irrogata dall Organizzazione_2
Comune di , organo distinto dal responsabile della struttura presso la quale CP_1
era in servizio la ricorrente, vale a dire il Comandante del Corpo della Polizia
Municipale, che, pur avendo infelicemente qualificato la propria nota quale
“contestazione di addebiti nell'ambito di procedura disciplinare ai sensi dell'art. 55- bis, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, ha dato in ogni caso impulso al procedimento disciplinare trasmettendo l'apposita segnalazione di comportamenti illeciti dei propri preposti (tramite l'invio di copia della propria missiva all'Ufficio a ciò preposto proprio per l'avvio della procedura), in quanto attinto in prima persona dalla condotta asseritamente scorretta.
E' poi avvenuto, come detto, che tale missiva, dopo essere stata trasmessa all'Ufficio
Procedimenti Disciplinari, veniva richiamata per relationem dal medesimo ufficio con nota di contestazione del 18.12.2020 e notificata alla il 23.12.2020, ai fini Pt_1
della contestazione vera e propria, così sanando in ogni caso ogni presunta irregolarità iniziale.
Il tutto non ha, in ogni caso, come è pacifico, in qualche modo impedito alla Pt_1
di spiegare adeguatamente le proprie difese, benché ella si sia rifiutata inizialmente di ricevere copia della lettera del Comandante.
Ancora, tra le questioni preliminari, la Corte rileva come non possano essere accolte le richieste istruttorie per come formulate dall'appellante.
8 Ed invero, l'unica circostanza articolata nel libello introduttivo, ovverosia “Vero che la sig.ra in data 12 dicembre 2020 interloquiva con il Comandante. Dott. Pt_1 Per_1
e allorquando quest'ultimo le rappresentava che avrebbe richiesto al dott.
[...]
un'interpretazione autentica della certificazione medica rilasciata la Per_2
ricorrente nulla osservava”, si appalesa, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre, irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda, anche qualora confermata.
Ciò detto, attesa la pluralità dei motivi di appello proposti inerenti al merito della causa, ritiene la Corte di limitare l'attenzione al secondo ed al terzo motivo di gravame, in applicazione del criterio della “ragione più liquida” secondo cui, com'è noto, l'esame delle doglianze non avviene seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma in base all'ordine per così dire “economico” delle stesse, dipendente dal risparmio di energie processuali, attraverso l'uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente;
sulla tecnica dell'assorbimento improprio in virtù dell'uso del criterio della ragione più liquida, vedi, fra le altre la recentissima Cass. Civ., Sez. V,
Ordinanza, 09.01.2019, n. 363, secondo cui per l'appunto “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. nello stesso ordine di idee: Cass.
n. 21512 del 05.07.2013; Cass n. 17219 del 2012; Cass. n. 7663 del 2012; Cass. n.
11356 del 2006).
Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “L'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di
9 un'applicazione estensiva dell'art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604 e attiene anche al rispetto del principio di proporzionalità, che deve trovare applicazione anche per le sanzioni di non rilevante entità” (Cass. n. 11153 del 2001; cfr. anche Cass. n. 26159 del 2017).
Come già precedentemente riportato nella originaria segnalazione del Comandante - poi come detto fatta propria dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari - la contestazione mossa alla dipendente (confortata dal successivo atto sanzionatorio) è consistita nell'aver coinvolto il proprio marito in questioni riguardanti le modalità di svolgimento del servizio, dal che è poi scaturita la discussione con il ridetto superiore, senza che la sia intervenuta per impedire tale comportamento Pt_1
sconveniente, che si era già verificato per tre o quattro volte in passato.
Ciò doverosamente detto, la Corte, pur dando atto che una sorta di diverbio sia pacificamente intervenuto per come lamentato dal superiore della dipendente, rileva che, in effetti, né nel suddetto atto di contestazione né nel successivo provvedimento sanzionatorio adottato dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari viene sufficientemente esplicato in che cosa si siano concretizzati i “comportamenti aventi anche rilevanza penale” tenuti (tra l'altro) dal coniuge dell'appellante, poi definiti in maniera
(comunque generica) solo negli atti difensivi dell'ente comunale richiamando l'uso di “toni minacciosi” e “frasi irrispettose”; per l'effetto, risulta in effetti preclusa una ponderata valutazione in ordine allo svolgimento dei fatti oggetto di giudizio.
Parimenti, pur essendone onerato (v. sopra), il Comune appellato non ha adeguatamente fornito il giusto supporto probatorio all'assunto secondo il quale la nella specie, avrebbe consapevolmente inteso avvalersi della presunta forza Pt_1
intimidatrice del marito, al fine di indurre il superiore gerarchico a cambiare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Allo stesso modo, non sono stati chiariti in quali termini il abbia assunto, in Pt_2
epoca antecedente, altri (sembrerebbe analoghi) comportamenti sconvenienti nei confronti dell'amministrazione appellata, la quale, a ben vedere, per tali fatti non ha mai sintomaticamente adottato alcun tipo di sanzione disciplinare.
10 Tra l'altro, il non ha inteso articolare alcun mezzo istruttorio Controparte_1
né ha reiterato l'ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado.
Ne consegue che, non essendo stati compiutamente definiti i comportamenti tenuti dal coniuge della lavoratrice, in modo tale da valutare se ed in che misura gli stessi abbiano effettivamente trasceso i confini della critica legittima ovvero di pacifica manifestazione del pensiero, alcun rimprovero può essere conseguentemente mosso alla circa il non aver impedito l'evento, ammesso che quest'ultima abbia nella Pt_1
specie avuto la concreta possibilità - ciò che pure non è stato ben appurato - di evitare, in qualche modo, il cennato trasmodare del diverbio in parola.
Infine, non pare comunque di per sé solo rimproverabile alla lavoratrice il fatto di aver condiviso con il proprio coniuge problematiche personali riguardanti aspetti afferenti le modalità esecutive della propria attività lavorativa, considerato che non trattavasi informazioni riservate ovvero riferibili a terzi apprese in ragione del ruolo ricoperto.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non può ravvisarsi, allo stato degli atti, alcun comportamento negligente e/o omissivo dell'appellante, né contrario ai propri obblighi contrattuali.
6. Alla luce di tutto quanto esposto, va per l'effetto pronunciata la riforma integrale della sentenza impugnata, restando assorbita ogni altra questione nonché annullata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni e condannato il appellato a restituire alla la retribuzione non erogata CP_1 Pt_1
nel periodo di esecuzione del provvedimento disciplinare, oltre interessi legali.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del , con ricorso depositato in data 04.04.2023, Controparte_1
11 avverso la sentenza resa in data 04.10.2022 dal Tribunale di Foggia, Giudice del
Lavoro, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza appellata, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni comminata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari con nota del 02.02.2021
(Prot. 13/UPD) e condanna il a restituire a Controparte_1 Parte_1
la retribuzione non erogata nel periodo di esecuzione del provvedimento
[...]
disciplinare, oltre interessi legali;
2) condanna il al pagamento delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in € 2.500,00 per il primo grado ed € 3.450,00 per il grado d'appello, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore degli
Avv.ti Fatigato Maria Antonia e Cera Cinzia, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bari il 16/01/2024
Il Presidente Dott. Manuela Saracino
Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere rel.
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 16/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 311/2023 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CERA CINZIA Parte_1
e dall'Avv. FATIGATO MARIA ANTONIA
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. PROCACCI Controparte_1
PASQUALE
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva del 04.10.2022, il Tribunale del Lavoro di Foggia, senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, rigettava la domanda proposta da
[...]
, dipendente del con la qualifica di agente Parte_1 Controparte_1
della Polizia Locale, posizione economica C1, con contratto a tempo indeterminato dal 07.02.2001, avverso la sanzione disciplinare della sospensione di due giorni lavorativi e della relativa retribuzione, comminata dall'ente resistente il 25.02.2021.
Il Giudice di prime cure, infatti, rigettata l'eccezione preliminare di nullità del procedimento disciplinare per violazione dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, affermava la sussistenza dei fatti addebitati alla lavoratrice, i quali non erano da considerarsi generici, atteso che il provvedimento datoriale non aveva fatto esclusivo riferimento alla condotta del coniuge della lavoratrice, quanto piuttosto all'avere costei coinvolto il marito “…che già in precedenza aveva posto in essere atti di indebita interferenza peraltro un modi comunque non consentiti- in problemi di ufficio (in particolare, nel caso al vaglio, in ordine alla corretta portata del certificato redatto dal Medico Competente che, a dire della aveva certificato non potere Pt_1
questa svolgere mansioni in piedi)” nonché per non aver al momento del diverbio avvenuto con il Comandante della Polizia Locale posto in essere alcuna condotta onde far cessare l'alterco in questione.
Da tanto, discendeva anche il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata che era risultato conforme all'art. 10 del codice disciplinare in forza al Comune convenuto.
2. Con ricorso del 04.04.2023, la lavoratrice proponeva appello, chiedendo, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata.
In data 05.01.2024, a mezzo memoria difensiva, si costituiva il CP_1
, il quale concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo del giudizio di primo grado.
All'odierna udienza, previa discussione orale della causa, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché la causa veniva decisa come da dispositivo.
3. In punto di fatto, giova premettere che il provvedimento disciplinare oggetto del giudizio veniva originato dalla lettera di contestazione degli addebiti del 16.12.2020,
2 avente prot. n. 26/2020, in cui il Comandante della Polizia Locale tanto rimproverava alla Pt_1
“In data 15.12.2020, alle ore 14.14, lo scrivente ha accertato che LA non ha rispettato il ruolo dello Scrivente, il quale ai sensi dell'art.9 della Legge Quadro della
Polizia Locale, rubricato “Comandante Corpo di Polizia Municipale” recita: “1. Il comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operatici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi”. In particolare, ha assunto un comportamento deontologicamente scorretto: coinvolgendo Suo marito in problemi riguardanti il suo comportamento di Parte_2
servizio con questo Comando.
Questi i fatti: sabato scorso, 12 dicembre, LA si è presentata nell'ufficio del
Comandante, dott. , evidenziando che a seguito dell'ultima visita, il Per_1
Medico Competente dott. certificava che la stessa non poteva Persona_2
svolgere servizio in piedi. Leggevo la certificazione e, non condividendo la sua interpretazione, le riferivo che avrei formulato una richiesta di interpretazione autentica al dott. . Il 15 dicembre 2020, il Medico Competente Persona_2
rispondeva alla richiesta di chiarimenti, confermando che il giudizio di idoneità espresso nell'anno 2020 è identico a quello espresso nell'anno 2019 anche se formulato con parole diverse e che pertanto LA deve alternare le posture, ognuna delle quali temporizzabile orientativamente in tre ore di attività lavorativa. Allo scopo d'informarla immediatamente, disponevo la notifica della risposta alla sua persona, la quale avveniva per il tramite del Vice Comandante Alle ore 14.14 Testimone_1
circa, ultimato il servizio meridiano, mi recavo a prendere l'auto presente nel parcheggio. Non appena varcavo la porta del Comando, venivo raggiunto da suo marito il quale pretendeva di voler parlare con me. Parte_2
Appreso che il motivo della sua richiesta era la risposta del dott. ed Persona_2
3 CP_ il tipo di servizio da svolto da , gli riferivo che non intendevo parlare con lui e
CP_ che era , nella sua qualità di dipendente a dover parlare con me per i problemi che riguardavano per il Suo servizio. Seguivano una serie di comportamenti aventi anche rilevanza penale, posti in essere da suo marito nei miei confronti, senza che LA tentasse in qualche modo di portarlo alla ragione.
Poiché Suo marito non è dipendente di questa amministrazione LA nel rispetto del ruolo dello Scrivente, non doveva coinvolgerlo in problemi che riguardavano il suo servizio, per i quali aveva già ricevuto la giusta considerazione e la risposta chiarificatrice. Né tantomeno LA può coinvolgere suo marito per contestare l'impiego tecnico operativo che lo Scrivente ha disposto per la sua persona giusto quanto previsto dall'art. 9 comma 1 della Legge Quadro 65/86, venendo così meno ai doveri di cui l'art. 9 comma 2 della stessa Legge.
Gli atteggiamenti sopra decritti risultano essere in violazione degli obblighi di comportamento previsti dalla disciplina vigente e più precisamente in violazione dell'art. 23 CCNL 6/7/95 e s.m.i. (Doveri del dipendente: Le condotte tenute dalla dipendente, oggetto della presente contestazione disciplinare e già in violazione di quanto sopra, risultano essere di estrema gravità perché LA pur di trovare una ragione valida fa appello a esenzioni per motivi di salute non certificati dal medico
Competente e coinvolge Suo marito, persona estranea a questa amministrazione, inducendolo ad assumere comportamenti aventi anche rilevanza penale. Detta condotta è stata già reiterata tre o quattro volte in passato, non solo verso il Comando della Polizia Locale ma anche nei rapporti con l'ufficio del personale, nella persona di ”. Testimone_2
Tale missiva, dopo essere stata anche trasmessa all'Ufficio Procedimenti Disciplinari da parte del Comandante, veniva richiamata per relationem dal medesimo ufficio tramite nota di contestazione del 18.12.2020, notificata alla il 23.12.2020, ai Pt_1
fini della contestazione vera e propria e dell'istruttoria del procedimento.
Sentita la lavoratrice ed acquisite le proprie giustificazioni, l Organizzazione_1
con nota del 02.02.2021 (Prot. 13/UPD), riteneva fondata la
[...]
4 contestazione mossa alla lavoratrice, poiché nella specie la stessa, rivelando questioni riguardanti il proprio rapporto di lavoro, aveva consentito un'illecita interferenza del di lei coniuge (interferenza che avrebbe potuto impedire), il quale aveva tenuto comportamenti “per nulla rispondenti ai canoni di civile scambio di opinioni”, tali da disvelare “un atteggiamento di disistima e scontro nei confronti del Comandante, responsabile ex art. 9 della Legge n. 65/1986 dell'impiego tecnico operativo degli agenti”.
4. Fatta questa doverosa premessa, con il primo motivo di appello, la lavoratrice lamentava la violazione dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, in relazione all'art. 116 c.p.c., in quanto il procedimento disciplinare risultava avviato dal
Comandante della Polizia Locale che era organo non legittimato a dare avvio al predetto procedimento.
In particolare, si doleva dell'omesso rilievo, da parte del Tribunale, del fatto che la nota del Comandante, ”, avendo come oggetto la dicitura “contestazione di addebiti nell'ambito di procedura disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del d.lgs.30 marzo 2001 n. 165”, aveva costituito essa stessa contestazione disciplinare, da cui ne discendeva la nullità dell'intera procedura avviata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si doleva della violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione al codice disciplinare dell'ente appellato nonchè all'art. 7 della
L. n. 300 del 1970.
Sosteneva, nello specifico, che il Tribunale era incorso in errore nella parte in cui aveva ritenuto che l'addebito disciplinare fosse consistito nell'aver coinvolto il proprio coniuge in questioni attinenti al rapporto di lavoro;
evidenziava, ancora, che la contestazione dell'addebito era stata effettuata sostanzialmente imputando alla lavoratrice le condotte di un terzo, ovverosia il di lei di marito.
Evidenziava, in aggiunta, che la recidiva ascritta alla dipendente era da riferirsi al
[...]
soggetto estraneo all'amministrazione e che, dunque, non essendo stata Pt_2
commessa personalmente, non avrebbe potuto essere valorizzata quale fatto rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 4 del codice disciplinare (laddove in sentenza
5 risultava erroneamente indicato l'art. 10), il quale prevede la sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a un massimo di 10 giorni.
Con il terzo motivo, la assumendo il malgoverno dell'art. 2697 c.c. e dell'art. Pt_1
115 c.p.c. da parte del Giudice di prime, censurava la parte della sentenza che aveva ritenuto non contestati i fatti oggetto del provvedimento disciplinare, stigmatizzando la circostanza che, nella specie, doveva al contrario ritenersi gravato del relativo onere probatorio, il datore di lavoro.
Sottolineava, inoltre, che i fatti complessivamente addotti fossero generici, tant'è che il , nella memoria difensiva di primo grado (in particolare, a Controparte_1
pag. 7), aveva effettuato delle precisazioni in ordine alla dinamica degli eventi, non consentita in materia di sanzioni disciplinari, volte ad affermare che la Pt_1
“avrebbe riferito a terzi estranei fatti strettamente attinenti al servizio, in orario di servizio;
avrebbe indotto il proprio marito, ovvero un terzo estraneo, ad affrontare il proprio superiore gerarchico su questioni assolutamente estranee al coniuge e coperte da riservatezza, contro la volontà del suo superiore;
si è organizzata col marito affinchè affrontassero insieme al Comandante, peraltro su questioni non solo riservate ma decise dal medico del lavoro;
non ha impedito, assumendo una condotta di complice silenzio, che il marito si rivolgesse al Comandante con frasi irrispettose, anche penalmente rilevanti” (v. pag. 25 dell'atto di appello).
Concludeva, perciò, per l'illegittimità di tali precisazioni, che non erano state allegate nelle missive del Comandante e dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, comportando ciò l'assoluta genericità della contestazione avversata.
Con l'ultima censura, la lamentava la violazione del codice disciplinare del Pt_1
sotto la veste della non proporzionalità della sanzione Controparte_1
irrogata, per non aver commesso tutti i fatti a lei imputati, anche in riferimento alle precedenti interferenze del di lei marito, ed erroneamente ad essa ascritti da parte del
Giudice di prime cure.
Da ultimo, in via istruttoria, reiterava l'ammissione della prova testimoniale per come articolata nel libello introduttivo.
6 5. L'appello è meritevole di accoglimento.
Va premesso, tuttavia, che la critica inerente alla violazione dell'art. 55-bis del D.
Lgs. n. 165 del 2001 sollevata dalla lavoratrice è infondata.
Infatti, nella presente fattispecie trova applicazione il succitato articolo, come riformulato dal D.Lgs. n. 75 del 2017, il quale prevede al comma 4 che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito…”.
Il comma 9-ter dell'art. 55-bis cit. prevede poi che la violazione dei termini e delle disposizioni previste sul procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare, né l'invalidità della sanzione erogata “purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”.
Secondo l'ultima parte dell'articolo sono perentori solo il termine “per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
La nuova previsione si pone in linea con la giurisprudenza formatasi sulla precedente formulazione dell'art. 55-bis, per la quale il termine di 5 giorni imposto al dirigente del dipendente per l'invio della contestazione aveva natura ordinatoria e la relativa violazione non comportava effetti decadenziali, in mancanza di una espressa
7 previsione normativa o negoziale che li preveda (v. Cass. n. 32491 del 2018, Cass. n.
7642 del 2022 e Cass. n. 29142 del 2022).
Peraltro, concordemente con quanto affermato dal Tribunale, le nullità per vizi formali della procedura sanzionatoria, sempre secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, risultano integrate allorquando vi sia una grave e sensibile menomazione del diritto di difesa del lavoratore ovvero ancora laddove ledano il diritto del lavoratore ad essere giudicato da un organismo terzo ed imparziale.
Operate tali premesse, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la sanzione disciplinare è stata effettivamente irrogata dall Organizzazione_2
Comune di , organo distinto dal responsabile della struttura presso la quale CP_1
era in servizio la ricorrente, vale a dire il Comandante del Corpo della Polizia
Municipale, che, pur avendo infelicemente qualificato la propria nota quale
“contestazione di addebiti nell'ambito di procedura disciplinare ai sensi dell'art. 55- bis, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, ha dato in ogni caso impulso al procedimento disciplinare trasmettendo l'apposita segnalazione di comportamenti illeciti dei propri preposti (tramite l'invio di copia della propria missiva all'Ufficio a ciò preposto proprio per l'avvio della procedura), in quanto attinto in prima persona dalla condotta asseritamente scorretta.
E' poi avvenuto, come detto, che tale missiva, dopo essere stata trasmessa all'Ufficio
Procedimenti Disciplinari, veniva richiamata per relationem dal medesimo ufficio con nota di contestazione del 18.12.2020 e notificata alla il 23.12.2020, ai fini Pt_1
della contestazione vera e propria, così sanando in ogni caso ogni presunta irregolarità iniziale.
Il tutto non ha, in ogni caso, come è pacifico, in qualche modo impedito alla Pt_1
di spiegare adeguatamente le proprie difese, benché ella si sia rifiutata inizialmente di ricevere copia della lettera del Comandante.
Ancora, tra le questioni preliminari, la Corte rileva come non possano essere accolte le richieste istruttorie per come formulate dall'appellante.
8 Ed invero, l'unica circostanza articolata nel libello introduttivo, ovverosia “Vero che la sig.ra in data 12 dicembre 2020 interloquiva con il Comandante. Dott. Pt_1 Per_1
e allorquando quest'ultimo le rappresentava che avrebbe richiesto al dott.
[...]
un'interpretazione autentica della certificazione medica rilasciata la Per_2
ricorrente nulla osservava”, si appalesa, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre, irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda, anche qualora confermata.
Ciò detto, attesa la pluralità dei motivi di appello proposti inerenti al merito della causa, ritiene la Corte di limitare l'attenzione al secondo ed al terzo motivo di gravame, in applicazione del criterio della “ragione più liquida” secondo cui, com'è noto, l'esame delle doglianze non avviene seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma in base all'ordine per così dire “economico” delle stesse, dipendente dal risparmio di energie processuali, attraverso l'uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente;
sulla tecnica dell'assorbimento improprio in virtù dell'uso del criterio della ragione più liquida, vedi, fra le altre la recentissima Cass. Civ., Sez. V,
Ordinanza, 09.01.2019, n. 363, secondo cui per l'appunto “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. nello stesso ordine di idee: Cass.
n. 21512 del 05.07.2013; Cass n. 17219 del 2012; Cass. n. 7663 del 2012; Cass. n.
11356 del 2006).
Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “L'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di
9 un'applicazione estensiva dell'art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604 e attiene anche al rispetto del principio di proporzionalità, che deve trovare applicazione anche per le sanzioni di non rilevante entità” (Cass. n. 11153 del 2001; cfr. anche Cass. n. 26159 del 2017).
Come già precedentemente riportato nella originaria segnalazione del Comandante - poi come detto fatta propria dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari - la contestazione mossa alla dipendente (confortata dal successivo atto sanzionatorio) è consistita nell'aver coinvolto il proprio marito in questioni riguardanti le modalità di svolgimento del servizio, dal che è poi scaturita la discussione con il ridetto superiore, senza che la sia intervenuta per impedire tale comportamento Pt_1
sconveniente, che si era già verificato per tre o quattro volte in passato.
Ciò doverosamente detto, la Corte, pur dando atto che una sorta di diverbio sia pacificamente intervenuto per come lamentato dal superiore della dipendente, rileva che, in effetti, né nel suddetto atto di contestazione né nel successivo provvedimento sanzionatorio adottato dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari viene sufficientemente esplicato in che cosa si siano concretizzati i “comportamenti aventi anche rilevanza penale” tenuti (tra l'altro) dal coniuge dell'appellante, poi definiti in maniera
(comunque generica) solo negli atti difensivi dell'ente comunale richiamando l'uso di “toni minacciosi” e “frasi irrispettose”; per l'effetto, risulta in effetti preclusa una ponderata valutazione in ordine allo svolgimento dei fatti oggetto di giudizio.
Parimenti, pur essendone onerato (v. sopra), il Comune appellato non ha adeguatamente fornito il giusto supporto probatorio all'assunto secondo il quale la nella specie, avrebbe consapevolmente inteso avvalersi della presunta forza Pt_1
intimidatrice del marito, al fine di indurre il superiore gerarchico a cambiare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Allo stesso modo, non sono stati chiariti in quali termini il abbia assunto, in Pt_2
epoca antecedente, altri (sembrerebbe analoghi) comportamenti sconvenienti nei confronti dell'amministrazione appellata, la quale, a ben vedere, per tali fatti non ha mai sintomaticamente adottato alcun tipo di sanzione disciplinare.
10 Tra l'altro, il non ha inteso articolare alcun mezzo istruttorio Controparte_1
né ha reiterato l'ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado.
Ne consegue che, non essendo stati compiutamente definiti i comportamenti tenuti dal coniuge della lavoratrice, in modo tale da valutare se ed in che misura gli stessi abbiano effettivamente trasceso i confini della critica legittima ovvero di pacifica manifestazione del pensiero, alcun rimprovero può essere conseguentemente mosso alla circa il non aver impedito l'evento, ammesso che quest'ultima abbia nella Pt_1
specie avuto la concreta possibilità - ciò che pure non è stato ben appurato - di evitare, in qualche modo, il cennato trasmodare del diverbio in parola.
Infine, non pare comunque di per sé solo rimproverabile alla lavoratrice il fatto di aver condiviso con il proprio coniuge problematiche personali riguardanti aspetti afferenti le modalità esecutive della propria attività lavorativa, considerato che non trattavasi informazioni riservate ovvero riferibili a terzi apprese in ragione del ruolo ricoperto.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non può ravvisarsi, allo stato degli atti, alcun comportamento negligente e/o omissivo dell'appellante, né contrario ai propri obblighi contrattuali.
6. Alla luce di tutto quanto esposto, va per l'effetto pronunciata la riforma integrale della sentenza impugnata, restando assorbita ogni altra questione nonché annullata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni e condannato il appellato a restituire alla la retribuzione non erogata CP_1 Pt_1
nel periodo di esecuzione del provvedimento disciplinare, oltre interessi legali.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del , con ricorso depositato in data 04.04.2023, Controparte_1
11 avverso la sentenza resa in data 04.10.2022 dal Tribunale di Foggia, Giudice del
Lavoro, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza appellata, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni comminata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari con nota del 02.02.2021
(Prot. 13/UPD) e condanna il a restituire a Controparte_1 Parte_1
la retribuzione non erogata nel periodo di esecuzione del provvedimento
[...]
disciplinare, oltre interessi legali;
2) condanna il al pagamento delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in € 2.500,00 per il primo grado ed € 3.450,00 per il grado d'appello, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore degli
Avv.ti Fatigato Maria Antonia e Cera Cinzia, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bari il 16/01/2024
Il Presidente Dott. Manuela Saracino
Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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