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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2423/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2423/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Laura Parte_1 C.F._1
Pozzoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arosio, Via G. Oberdan, 38
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Davide Squeri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Bartolomeo
Bosco, 45/16
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice La presente difesa, riportandosi integralmente alle allegazioni, deduzioni, difese, eccezioni e conclusioni di cui ai propri atti, precisa le conclusioni come segue. Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto dell'odierno attore ad ottenere, in relazione al sinistro meglio descritto in narrativa, il pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto in virtù della polizza per l'assicurazione delle unità di Riporto n. F06.082.0000200011 e conseguentemente condannare l'odierna convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 43.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, in ogni caso non inferiore ad € 28.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo saldo. In ogni caso:
2) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55; C.p.a. e I.v.a. come per legge.
In via istruttoria: 3) Si insiste nell'ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc e non ammesse, da intendersi qui integralmente ritrascritte. Anche alla luce delle pagina 1 di 9 osservazioni svolte dal ctp dell'attore, da intendersi qui integralmente ritrascritte, si insiste affinché il Giudice disponga la rinnovazione della Ctu. Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale,
- rigettare la domanda attorea poiché infondata per i motivi dedotti e, in ogni caso poiché non provata;
- in via subordinata, limitare l'indennizzo nei termini dedotti dalla convenuta e con applicazione di massimale e franchigia;
- in ogni caso, con vittoria di spese
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo che: Controparte_1
- in data 02.08.2019, l'attore aveva stipulato con la Controparte_1
polizza n. F06.082.0000200011, successivamente rinnovata per il periodo dal
02.08.2020 al 02.08.2021, per l'assicurazione della propria imbarcazione Bayliner
Cuddy 742;
- la polizza in questione copriva, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono, e la somma assicurata, per l'ipotesi di verificazione del sinistro, ammontava ad € 43.000,00;
- tra il 27.04.2021 e il 04.05.2021, mentre l'attore si trovava presso la residenza della suocera a , insieme ai propri familiari, l'imbarcazione - unitamente al CP_2
relativo libretto del motore, al certificato di costruzione e al talloncino dell'assicurazione - era stata rubata da ignoti che, forando la serratura di ingresso, si erano introdotti nel garage ove l'imbarcazione si trovava ricoverata, appoggiata sopra il carrello di trasporto, protetto dal sistema di antifurto “AL-KO”;
- il furto era stato immediatamente denunciato dall'attore ai Carabinieri e all'assicurazione la quale, tuttavia, aveva comunicato di non poter liquidare il sinistro per violazione, da parte dell'assicurato, dell'art. 14 delle condizioni di polizza, ossia per l'asserita mancata adozione di “idonei sistemi di chiusura” del locale in cui era ricoverata l'imbarcazione, ritenendo che la semplice serratura non avrebbe costituito idoneo sistema di chiusura, considerato il valore del bene, e che l'imbarcazione si trovava già rimessata su un carrello di trasporto;
- la clausola invocata dall'assicurazione, tuttavia, non si applicherebbe, considerato che, al momento del sinistro, l'imbarcazione si trovava ricoverata all'interno di un garage chiuso da serratura e il mezzo era altresì protetto dall'apposito sistema di antifurto “Al-ko”, posizionato sul gancio traino del carrello di trasporto;
pagina 2 di 9 - l'indennizzo dovuto dalla convenuta sarebbe pari a quello massimo, coincidente con la somma assicurata, di € 43.000,00, corrispondente al valore commerciale dell'imbarcazione al momento del sinistro;
- prima del giudizio era stato esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione.
Ha quindi chiesto di condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto in virtù della polizza stipulata tra le parti e, quindi, al pagamento della somma di €
43.000,00, o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo saldo.
All'udienza del 07.12.2022 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
e sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Depositate dall'attore le memorie ex art. 183, c. 6, nn. 1 e 2 c.p.c. (quest'ultima dal nuovo difensore, a seguito del comunicato decesso del difensore costituito), in data 27.04.2023 si
è costituita tardivamente deducendo, nel merito, che: Controparte_1
- l'imbarcazione era stata ricoverata in un garage posto in zona liberamente accessibile a chiunque e in una zona poco illuminata, sicché la semplice serratura su una porta di lamiera non potrebbe considerarsi sistema di chiusura idoneo a norma dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza, anche considerando che la barca era sul carrello “pronta” al traino;
- il perito non aveva visionato la serratura violata, né era stata provata dall'attore l'esistenza e l'attivazione del sistema di antifurto;
- l'attore, inoltre, non avrebbe provato di essere in possesso di un carrello e che lo stesso potesse entrare e uscire dal piccolo garage;
- peraltro, apparirebbe “inspiegabile” come l'imbarcazione si trovasse in navigazione sul lago in data 25.04.2021 e, il giorno dopo, in garage;
- parte attrice non avrebbe dimostrato che la somma assicurata indicata in frontespizio, di € 43.00,00, coincidesse con il valore commerciale del bene, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali del contratto di assicurazione;
- in ogni caso, andrebbe applicata la franchigia prevista in polizza di € 600,00.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di limitare l'indennizzo nei termini dedotti dalla convenuta e con applicazione di massimale e franchigia.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione, all'udienza del 26.09.2023, di due testi di parte attrice su alcuni dei capitoli di prova orale articolati nella memoria ex art. 183, c. 6, n.
pagina 3 di 9 2 c.p.c. e mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio diretta alla determinazione del valore commerciale del bene al momento del furto dedotto in causa dall'attore.
All'udienza del 22.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
ha agito in giudizio per sentir condannare al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'indennizzo dovuto, in forza del contratto di assicurazione contro i danni all'imbarcazione di proprietà dell'attore, modello Bayliner Cuddy 742, stipulato in data
02.08.2019, in seguito al furto del natante, avvenuto nel periodo tra il 27.04.2021 e il
04.05.2021.
Risulta documentalmente che stipulò con un Parte_1 Controparte_1 contratto di assicurazione per “unità da diporto”, rinnovato per il periodo dal 02.08.2020 al
02.08.2021 (cfr., docc. nn. 2 e 3 attore), con il quale la convenuta si era impegnata ad assicurare l'attore contro i danni materiali e diretti subiti dall'imbarcazione assicurata, nonché, “in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale” (cfr., art. 12 condizioni generali di contratto, doc. n. 4 attore). L'art. 18 delle condizioni generali di contratto disponeva inoltre che, fermo il limite massimo dell'obbligazione dell'assicurazione, pari alla somma assicurata (cfr., art. 17 condizioni generali di contratto), e, nella specie, determinato in € 43.000,00 (cfr., doc. n. 2 attore), nel caso di perdita totale dell'unità di diporto, l'indennizzo “è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro” (cfr., ancora doc. n. 4 attore). L'operatività della garanzia risultava esclusa nel caso in cui, in caso di furto, se - tra le altre cose - al momento dell'evento l'unità si trovava a terra e “I. riposta in locali chiusi o aree recintate, non muniti di idonei sistemi di chiusura;
oppure II. senza che siano stati predisposti idonei congegni antifurto;
oppure III. anche in presenza di detti sistemi di chiusura o congegni antifurto il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei medesimi” (cfr., art. 14.7 condizioni generali di contratto, doc. n. 4 attore) e, in ogni caso, era prevista una franchigia fissa di € 600,00 (cfr., ancora doc. n. 2 attore).
Giova allora rammentare che, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo, “è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per
pagina 4 di 9 l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (cfr.,
Cass. n. 31251/2023).
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che l'attore-assicurato abbia dimostrato l'avveramento del rischio coperto dalla polizza stipulata con la convenuta, costituito dalla perdita totale dell'imbarcazione assicurata a seguito di un furto perpetrato da ignoti nel periodo di vigenza della polizza.
Difatti, all'udienza del 26.09.2023, il teste amico del figlio Testimone_1 dell'attore, ha confermato che la sera del 26.04.2021 lo stesso si trovava presso l'abitazione dell'attore a mangiare una pizza e, in tale occasione, , il figlio di , Per_1 Parte_1
gli aveva mostrato l'imbarcazione di proprietà del padre, e questa si trovava ricoverata all'interno del garage dell'abitazione, appoggiata sul carrello di trasporto e protetto dal sistema di antifurto raffigurato nella fotografia sub doc. n. 6 dell'attore. Ha, inoltre, precisato che tale antifurto: “è formato come un lucchetto che si aggancia sul carrello della barca. In quell'occasione era inserito e chiuso”. Ha, inoltre, confermato di essersi nuovamente recato a casa dell'amico la sera del 05.05.2021 e di aver visto: “la serratura del garage forzata e che la barca non c'era più”, spiegando che: “la serratura era forata dove c'è la chiave”. A sua volta, il teste , figlio dell'attore, escusso alla Testimone_2
medesima udienza, ha confermato (capp. 6, 8, 10, 11 e 14 memoria ex art. 183, c. 6, n. 2
c.p.c. attore) che il giorno 26.04.2021 l'imbarcazione si trovava ricoverata all'interno del garage dell'attore, dotato di serratura, appoggiata sul carrello di trasporto, protetto dal sistema di antifurto “AL-KO” di cui al doc. 6 di parte attrice e che la mattina del
27.04.2021, prima della partenza, verso , dell'attore, della moglie e dello stesso CP_2
, l'attore aveva chiuso a chiave la porta del garage all'interno del quale si trovava Per_1
ricoverata la barca, appoggiata sul carrello di trasporto, protetto dal sistema di antifurto
“AL-KO”. Ha inoltre confermato che, rientrati a casa l'attore e la famiglia il giorno
04.05.2021, la serratura del garage si presentava forzata. L'attore ha, inoltre, prodotto, come da documento n. 5, la foto della porta del garage, che presenta un foro in corrispondenza del buco della serratura.
Non vi è motivo di dubitare della credibilità soggettiva dei testi per il sol fatto che il secondo teste sia il figlio dell'attore e il primo teste un amico del secondo, apparendo plausibile che lo stato dei luoghi e delle cose di causa fosse conosciuto solo dai membri della famiglia e dagli amici, né, comunque, dell'attendibilità delle loro deposizioni, in pagina 5 di 9 quanto sia intrinsecamente lineari, sia tra di esse coerenti e, comunque, corroborate dalla documentazione prodotta agli atti e, in particolare, dalla fotografia sia del sistema di antifurto “Al-KO” (doc. n. 6 attore), il funzionamento del quale il teste ha anche Tes_1
saputo spiegare, e dalla fotografia della porta del garage forzata (doc. n. 5 attore). Pertanto, dall'esame della documentazione agli atti, nonché delle testimonianze assunte all'udienza del 26.09.2023, deve ritenersi provato, come anticipato, il furto dell'imbarcazione assicurata nel periodo tra il 27.04.2021 e il 04.05.2021, allorquando l'attore e la famiglia si trovavano fuori casa.
Al contrario, parte convenuta non ha dimostrato la sussistenza dell'invocata causa di inoperatività della polizza (art. 14.7 condizioni generali di contratto), e, cioè, dell'inidoneità del sistema di chiusura del locale ove l'imbarcazione era ricoverata, dell'antifurto o dell'assenza di segni di effrazione dei medesimi. Difatti, è stato altresì dimostrato per testimoni che l'imbarcazione si trovasse, al momento del furto, nel garage dell'abitazione dell'attore, chiuso a chiave, e montata su carrello protetto da sistema di antifurto Al-ko, regolarmente inserito (come confermato da entrambi i testi escussi all'udienza del
26.09.2023). La chiusura del garage a chiave e l'apposizione di un lucchetto al carrello della barca appaiono capaci, secondo un criterio di adeguatezza da valutarsi ex ante, ad impedire che terzi non autorizzati entrino in possesso del bene, e, quindi, costituiscono mezzi astrattamente “idonei” a proteggere il bene, non potendo l'idoneità del mezzo essere interpretata nel senso che lo stesso debba rendere impossibile il furto. Quanto, invece, alla presunta assenza di segni di effrazione, deve osservarsi, da una parte, che l'attore ha prodotto in giudizio le fotografie della porta forzata del garage (doc. n. 5), mentre le contestazioni formulate rispetto all'assenza di prova di scasso del dispositivo antifurto sono state formulate in giudizio solo con la comparsa di risposta tardivamente depositata, dopo la maturazione del termine per le deduzioni assertive e probatorie, e, quindi, dalla mancata produzione in giudizio, entro i termini di legge, da parte dell'attore, di documentazione comprovante lo scasso dell'antifurto, nessun argomento di prova può desumersi a favore dell'assicurazione, trattandosi di circostanza mai prima contestata in giudizio (e, invero, nemmeno prima di esso).
Così chiarita l'operatività della polizza, l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'attore va determinato alla luce degli artt. 17-18 delle condizioni generali di assicurazione per cui, come visto, nel caso di perdita totale dell'unità di diporto, l'indennizzo è “pari al suo
pagina 6 di 9 valore commerciale al momento del sinistro”, nel limite della somma assicurata, pari, nella specie, ad € 43.000,00.
La determinazione del valore commerciale del bene al momento del furto va operata alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata e da ritenersi immune da vizi logici e giuridici.
In particolare, l'ausiliario dell'ufficio ha osservato che dalla polizza e dal contratto di vendita del natante (cfr., doc. n. 1 attore), unici documenti disponibili agli atti, risulterebbe che la barca trafugata, modello Bayliner Cuddy 742, montasse un motore 350 MAG MPI che, tuttavia, nel 2017 non veniva nativamente montato sui modelli Bayliner Cuddy 742, e con un numero di matricola “0M044764” non corrispondente al predetto motore, ma che si riferisce ad un motore, più vecchio e di potenza inferiore, “a 6 cilindri da 4.3 litri appartenente ad una serie prodotta nel 1998 con un range di potenza fino a 220 hp”. Il
CTU ha quindi ritenuto che l'ipotesi più probabile sia quella per cui la tipologia del motore risultante dagli atti (350 MAG) sia errata, mentre la matricola sia esatta e, pertanto, il motore effettivamente montato sull'imbarcazione per cui è causa fosse un V6 del 1998, considerato che lo stesso, a differenza del motore 350 MAG, aveva “potenza compatibile alle imbarcazioni costruite in quel tempo che ci sarebbe stato comodamente nella sala macchine”. Detta conclusione appare anche al Tribunale condivisibile, considerato sia che è più probabile un errore nell'indicazione della tipologia del motore, che potrebbe essere stato erroneamente riportato dal precedente proprietario dell'imbarcazione, piuttosto che della stringa alfanumerica della matricola, considerato che la stessa corrispondeva, effettivamente, a un motore compatibile con l'imbarcazione, sia che il ctu ha chiarito che l'installazione del motore 350 MAG avrebbe richiesto modifiche dispendiose della sala macchine per essere installato, delle quali non vi è prova (cfr., p. 12 elaborato peritale).
Pertanto, considerando una barca del 2017 del modello Bayliner Cuddy 742, in buono stato di manutenzione, accessoriata come indicato dal CTP dell'attore, su cui tuttavia era montato un motore V6 del 1998, funzionante, con normale utilizzo da diportista medio, stimato dal CTU in 50 ore annue (dal 1998 al 2019) – circostanza ritenuta dal CTU singolare, ma non impossibile – l'ausiliario ha valutato l'imbarcazione al momento del furto in € 15.000,00.
Tale valutazione appare pienamente condivisibile in quanto, da una parte, tenuto conto dell'evidenziata anomalia circa la tipologia di motore indicato nella documentazione in atti rispetto a quello invece presumibilmente montato sull'imbarcazione, non paiono utilizzabili pagina 7 di 9 i listini Eurotax che si riferiscono ad imbarcazioni con motore dello stesso anno di costruzione dell'imbarcazione e, dall'altra, l'attore, gravato dell'onere della prova in relazione al valore del bene al momento del sinistro, non ha fornito alcuna convincente dimostrazione di un maggior valore del bene, come sarebbe accaduto se il motore montato fosse stato diverso da quello ipotizzato dal CTU o fosse stato ricondizionato (circostanza di cui, per l'appunto, non vi è alcuna prova in atti). Nemmeno, poi, l'indicazione in polizza della somma assicurata potrebbe costituire utile parametro di riferimento per la determinazione del valore commerciale del bene al momento del sinistro, sia perché la predetta somma era stata presumibilmente indicata considerando come montato sulla barca il motore, più potente, indicato nel contratto di vendita (ma diverso da quello effettivamente montato), sia perché, ad ogni modo, a norma dell'art. 10 delle condizioni generali di polizza
“per unità con età superiore a tre anni (come nel caso di specie, essendo la barca del 2017
e il sinistro occorso nel 2021, n.d.r.) la somma assicurata dichiarata in polizza non equivale a stima accettata tra le parti”.
Per contro, da una parte, deve escludersi che l'assicurazione fosse invalida per dolosa sovra-assicurazione da parte dell'attore (cfr., art. 1909 c.c.), considerato che è documentale che il prezzo da quest'ultimo pagato per l'acquisto del natante nel 2019 (cfr., doc. n. 1 attore) fosse pari ad € 43.000,00 e, quindi, non vi è motivo di ritenere che l'attore fosse a conoscenza che il valore effettivo di mercato fosse inferiore al corrispettivo pattuito per la vendita, dall'altra parte, non vi è prova che il natante, pur montando un motore peculiare, non fosse “in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore” (cfr., art. 14.2 condizioni generali di polizza, doc. n. 4 attore).
Alla luce di tutto quanto sopra, l'indennizzo al quale l'attore ha diritto deve essere determinato nella misura di € 14.400,00, pari al valore commerciale del bene assicurato al momento del sinistro, detratta la franchigia di € 600,00. La somma così determinata è soggetta a rivalutazione monetaria per il periodo intercorso tra il sinistro e l'odierna liquidazione (cfr., Cass. n. 16229/2023). In assenza di specifica domanda diretta all'ottenimento dei c.d. “interessi compensativi” (cfr., Cass. n. 4938/2023), sono dovuti solo gli interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data odierna al saldo.
In definitiva, pertanto, deve essere condannata a pagare a Controparte_1
la somma di € 14.400,00, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro alla Parte_1
data odierna, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data odierna al saldo.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Controparte_1
condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio, che si Parte_1
liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi – nella misura di € 5.077,00, per compensi,
€ 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Vanno, inoltre, poste a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e, pertanto, deve essere condannata a Controparte_1
rimborsare a quanto questi abbia già pagato al ctu a titolo di compensi. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
14.400,00, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro alla data dell'odierna liquidazione, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data odierna al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 5.077,00, per compensi, € 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) pone a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e, pertanto, condanna a rimborsare a Controparte_1
quanto questi abbia già pagato al ctu a titolo di compensi. Parte_1
21 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2423/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Laura Parte_1 C.F._1
Pozzoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arosio, Via G. Oberdan, 38
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Davide Squeri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Bartolomeo
Bosco, 45/16
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice La presente difesa, riportandosi integralmente alle allegazioni, deduzioni, difese, eccezioni e conclusioni di cui ai propri atti, precisa le conclusioni come segue. Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto dell'odierno attore ad ottenere, in relazione al sinistro meglio descritto in narrativa, il pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto in virtù della polizza per l'assicurazione delle unità di Riporto n. F06.082.0000200011 e conseguentemente condannare l'odierna convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 43.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, in ogni caso non inferiore ad € 28.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo saldo. In ogni caso:
2) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55; C.p.a. e I.v.a. come per legge.
In via istruttoria: 3) Si insiste nell'ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc e non ammesse, da intendersi qui integralmente ritrascritte. Anche alla luce delle pagina 1 di 9 osservazioni svolte dal ctp dell'attore, da intendersi qui integralmente ritrascritte, si insiste affinché il Giudice disponga la rinnovazione della Ctu. Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale,
- rigettare la domanda attorea poiché infondata per i motivi dedotti e, in ogni caso poiché non provata;
- in via subordinata, limitare l'indennizzo nei termini dedotti dalla convenuta e con applicazione di massimale e franchigia;
- in ogni caso, con vittoria di spese
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo che: Controparte_1
- in data 02.08.2019, l'attore aveva stipulato con la Controparte_1
polizza n. F06.082.0000200011, successivamente rinnovata per il periodo dal
02.08.2020 al 02.08.2021, per l'assicurazione della propria imbarcazione Bayliner
Cuddy 742;
- la polizza in questione copriva, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono, e la somma assicurata, per l'ipotesi di verificazione del sinistro, ammontava ad € 43.000,00;
- tra il 27.04.2021 e il 04.05.2021, mentre l'attore si trovava presso la residenza della suocera a , insieme ai propri familiari, l'imbarcazione - unitamente al CP_2
relativo libretto del motore, al certificato di costruzione e al talloncino dell'assicurazione - era stata rubata da ignoti che, forando la serratura di ingresso, si erano introdotti nel garage ove l'imbarcazione si trovava ricoverata, appoggiata sopra il carrello di trasporto, protetto dal sistema di antifurto “AL-KO”;
- il furto era stato immediatamente denunciato dall'attore ai Carabinieri e all'assicurazione la quale, tuttavia, aveva comunicato di non poter liquidare il sinistro per violazione, da parte dell'assicurato, dell'art. 14 delle condizioni di polizza, ossia per l'asserita mancata adozione di “idonei sistemi di chiusura” del locale in cui era ricoverata l'imbarcazione, ritenendo che la semplice serratura non avrebbe costituito idoneo sistema di chiusura, considerato il valore del bene, e che l'imbarcazione si trovava già rimessata su un carrello di trasporto;
- la clausola invocata dall'assicurazione, tuttavia, non si applicherebbe, considerato che, al momento del sinistro, l'imbarcazione si trovava ricoverata all'interno di un garage chiuso da serratura e il mezzo era altresì protetto dall'apposito sistema di antifurto “Al-ko”, posizionato sul gancio traino del carrello di trasporto;
pagina 2 di 9 - l'indennizzo dovuto dalla convenuta sarebbe pari a quello massimo, coincidente con la somma assicurata, di € 43.000,00, corrispondente al valore commerciale dell'imbarcazione al momento del sinistro;
- prima del giudizio era stato esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione.
Ha quindi chiesto di condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto in virtù della polizza stipulata tra le parti e, quindi, al pagamento della somma di €
43.000,00, o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo saldo.
All'udienza del 07.12.2022 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
e sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Depositate dall'attore le memorie ex art. 183, c. 6, nn. 1 e 2 c.p.c. (quest'ultima dal nuovo difensore, a seguito del comunicato decesso del difensore costituito), in data 27.04.2023 si
è costituita tardivamente deducendo, nel merito, che: Controparte_1
- l'imbarcazione era stata ricoverata in un garage posto in zona liberamente accessibile a chiunque e in una zona poco illuminata, sicché la semplice serratura su una porta di lamiera non potrebbe considerarsi sistema di chiusura idoneo a norma dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza, anche considerando che la barca era sul carrello “pronta” al traino;
- il perito non aveva visionato la serratura violata, né era stata provata dall'attore l'esistenza e l'attivazione del sistema di antifurto;
- l'attore, inoltre, non avrebbe provato di essere in possesso di un carrello e che lo stesso potesse entrare e uscire dal piccolo garage;
- peraltro, apparirebbe “inspiegabile” come l'imbarcazione si trovasse in navigazione sul lago in data 25.04.2021 e, il giorno dopo, in garage;
- parte attrice non avrebbe dimostrato che la somma assicurata indicata in frontespizio, di € 43.00,00, coincidesse con il valore commerciale del bene, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali del contratto di assicurazione;
- in ogni caso, andrebbe applicata la franchigia prevista in polizza di € 600,00.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di limitare l'indennizzo nei termini dedotti dalla convenuta e con applicazione di massimale e franchigia.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione, all'udienza del 26.09.2023, di due testi di parte attrice su alcuni dei capitoli di prova orale articolati nella memoria ex art. 183, c. 6, n.
pagina 3 di 9 2 c.p.c. e mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio diretta alla determinazione del valore commerciale del bene al momento del furto dedotto in causa dall'attore.
All'udienza del 22.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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ha agito in giudizio per sentir condannare al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'indennizzo dovuto, in forza del contratto di assicurazione contro i danni all'imbarcazione di proprietà dell'attore, modello Bayliner Cuddy 742, stipulato in data
02.08.2019, in seguito al furto del natante, avvenuto nel periodo tra il 27.04.2021 e il
04.05.2021.
Risulta documentalmente che stipulò con un Parte_1 Controparte_1 contratto di assicurazione per “unità da diporto”, rinnovato per il periodo dal 02.08.2020 al
02.08.2021 (cfr., docc. nn. 2 e 3 attore), con il quale la convenuta si era impegnata ad assicurare l'attore contro i danni materiali e diretti subiti dall'imbarcazione assicurata, nonché, “in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale” (cfr., art. 12 condizioni generali di contratto, doc. n. 4 attore). L'art. 18 delle condizioni generali di contratto disponeva inoltre che, fermo il limite massimo dell'obbligazione dell'assicurazione, pari alla somma assicurata (cfr., art. 17 condizioni generali di contratto), e, nella specie, determinato in € 43.000,00 (cfr., doc. n. 2 attore), nel caso di perdita totale dell'unità di diporto, l'indennizzo “è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro” (cfr., ancora doc. n. 4 attore). L'operatività della garanzia risultava esclusa nel caso in cui, in caso di furto, se - tra le altre cose - al momento dell'evento l'unità si trovava a terra e “I. riposta in locali chiusi o aree recintate, non muniti di idonei sistemi di chiusura;
oppure II. senza che siano stati predisposti idonei congegni antifurto;
oppure III. anche in presenza di detti sistemi di chiusura o congegni antifurto il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei medesimi” (cfr., art. 14.7 condizioni generali di contratto, doc. n. 4 attore) e, in ogni caso, era prevista una franchigia fissa di € 600,00 (cfr., ancora doc. n. 2 attore).
Giova allora rammentare che, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo, “è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per
pagina 4 di 9 l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (cfr.,
Cass. n. 31251/2023).
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che l'attore-assicurato abbia dimostrato l'avveramento del rischio coperto dalla polizza stipulata con la convenuta, costituito dalla perdita totale dell'imbarcazione assicurata a seguito di un furto perpetrato da ignoti nel periodo di vigenza della polizza.
Difatti, all'udienza del 26.09.2023, il teste amico del figlio Testimone_1 dell'attore, ha confermato che la sera del 26.04.2021 lo stesso si trovava presso l'abitazione dell'attore a mangiare una pizza e, in tale occasione, , il figlio di , Per_1 Parte_1
gli aveva mostrato l'imbarcazione di proprietà del padre, e questa si trovava ricoverata all'interno del garage dell'abitazione, appoggiata sul carrello di trasporto e protetto dal sistema di antifurto raffigurato nella fotografia sub doc. n. 6 dell'attore. Ha, inoltre, precisato che tale antifurto: “è formato come un lucchetto che si aggancia sul carrello della barca. In quell'occasione era inserito e chiuso”. Ha, inoltre, confermato di essersi nuovamente recato a casa dell'amico la sera del 05.05.2021 e di aver visto: “la serratura del garage forzata e che la barca non c'era più”, spiegando che: “la serratura era forata dove c'è la chiave”. A sua volta, il teste , figlio dell'attore, escusso alla Testimone_2
medesima udienza, ha confermato (capp. 6, 8, 10, 11 e 14 memoria ex art. 183, c. 6, n. 2
c.p.c. attore) che il giorno 26.04.2021 l'imbarcazione si trovava ricoverata all'interno del garage dell'attore, dotato di serratura, appoggiata sul carrello di trasporto, protetto dal sistema di antifurto “AL-KO” di cui al doc. 6 di parte attrice e che la mattina del
27.04.2021, prima della partenza, verso , dell'attore, della moglie e dello stesso CP_2
, l'attore aveva chiuso a chiave la porta del garage all'interno del quale si trovava Per_1
ricoverata la barca, appoggiata sul carrello di trasporto, protetto dal sistema di antifurto
“AL-KO”. Ha inoltre confermato che, rientrati a casa l'attore e la famiglia il giorno
04.05.2021, la serratura del garage si presentava forzata. L'attore ha, inoltre, prodotto, come da documento n. 5, la foto della porta del garage, che presenta un foro in corrispondenza del buco della serratura.
Non vi è motivo di dubitare della credibilità soggettiva dei testi per il sol fatto che il secondo teste sia il figlio dell'attore e il primo teste un amico del secondo, apparendo plausibile che lo stato dei luoghi e delle cose di causa fosse conosciuto solo dai membri della famiglia e dagli amici, né, comunque, dell'attendibilità delle loro deposizioni, in pagina 5 di 9 quanto sia intrinsecamente lineari, sia tra di esse coerenti e, comunque, corroborate dalla documentazione prodotta agli atti e, in particolare, dalla fotografia sia del sistema di antifurto “Al-KO” (doc. n. 6 attore), il funzionamento del quale il teste ha anche Tes_1
saputo spiegare, e dalla fotografia della porta del garage forzata (doc. n. 5 attore). Pertanto, dall'esame della documentazione agli atti, nonché delle testimonianze assunte all'udienza del 26.09.2023, deve ritenersi provato, come anticipato, il furto dell'imbarcazione assicurata nel periodo tra il 27.04.2021 e il 04.05.2021, allorquando l'attore e la famiglia si trovavano fuori casa.
Al contrario, parte convenuta non ha dimostrato la sussistenza dell'invocata causa di inoperatività della polizza (art. 14.7 condizioni generali di contratto), e, cioè, dell'inidoneità del sistema di chiusura del locale ove l'imbarcazione era ricoverata, dell'antifurto o dell'assenza di segni di effrazione dei medesimi. Difatti, è stato altresì dimostrato per testimoni che l'imbarcazione si trovasse, al momento del furto, nel garage dell'abitazione dell'attore, chiuso a chiave, e montata su carrello protetto da sistema di antifurto Al-ko, regolarmente inserito (come confermato da entrambi i testi escussi all'udienza del
26.09.2023). La chiusura del garage a chiave e l'apposizione di un lucchetto al carrello della barca appaiono capaci, secondo un criterio di adeguatezza da valutarsi ex ante, ad impedire che terzi non autorizzati entrino in possesso del bene, e, quindi, costituiscono mezzi astrattamente “idonei” a proteggere il bene, non potendo l'idoneità del mezzo essere interpretata nel senso che lo stesso debba rendere impossibile il furto. Quanto, invece, alla presunta assenza di segni di effrazione, deve osservarsi, da una parte, che l'attore ha prodotto in giudizio le fotografie della porta forzata del garage (doc. n. 5), mentre le contestazioni formulate rispetto all'assenza di prova di scasso del dispositivo antifurto sono state formulate in giudizio solo con la comparsa di risposta tardivamente depositata, dopo la maturazione del termine per le deduzioni assertive e probatorie, e, quindi, dalla mancata produzione in giudizio, entro i termini di legge, da parte dell'attore, di documentazione comprovante lo scasso dell'antifurto, nessun argomento di prova può desumersi a favore dell'assicurazione, trattandosi di circostanza mai prima contestata in giudizio (e, invero, nemmeno prima di esso).
Così chiarita l'operatività della polizza, l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'attore va determinato alla luce degli artt. 17-18 delle condizioni generali di assicurazione per cui, come visto, nel caso di perdita totale dell'unità di diporto, l'indennizzo è “pari al suo
pagina 6 di 9 valore commerciale al momento del sinistro”, nel limite della somma assicurata, pari, nella specie, ad € 43.000,00.
La determinazione del valore commerciale del bene al momento del furto va operata alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata e da ritenersi immune da vizi logici e giuridici.
In particolare, l'ausiliario dell'ufficio ha osservato che dalla polizza e dal contratto di vendita del natante (cfr., doc. n. 1 attore), unici documenti disponibili agli atti, risulterebbe che la barca trafugata, modello Bayliner Cuddy 742, montasse un motore 350 MAG MPI che, tuttavia, nel 2017 non veniva nativamente montato sui modelli Bayliner Cuddy 742, e con un numero di matricola “0M044764” non corrispondente al predetto motore, ma che si riferisce ad un motore, più vecchio e di potenza inferiore, “a 6 cilindri da 4.3 litri appartenente ad una serie prodotta nel 1998 con un range di potenza fino a 220 hp”. Il
CTU ha quindi ritenuto che l'ipotesi più probabile sia quella per cui la tipologia del motore risultante dagli atti (350 MAG) sia errata, mentre la matricola sia esatta e, pertanto, il motore effettivamente montato sull'imbarcazione per cui è causa fosse un V6 del 1998, considerato che lo stesso, a differenza del motore 350 MAG, aveva “potenza compatibile alle imbarcazioni costruite in quel tempo che ci sarebbe stato comodamente nella sala macchine”. Detta conclusione appare anche al Tribunale condivisibile, considerato sia che è più probabile un errore nell'indicazione della tipologia del motore, che potrebbe essere stato erroneamente riportato dal precedente proprietario dell'imbarcazione, piuttosto che della stringa alfanumerica della matricola, considerato che la stessa corrispondeva, effettivamente, a un motore compatibile con l'imbarcazione, sia che il ctu ha chiarito che l'installazione del motore 350 MAG avrebbe richiesto modifiche dispendiose della sala macchine per essere installato, delle quali non vi è prova (cfr., p. 12 elaborato peritale).
Pertanto, considerando una barca del 2017 del modello Bayliner Cuddy 742, in buono stato di manutenzione, accessoriata come indicato dal CTP dell'attore, su cui tuttavia era montato un motore V6 del 1998, funzionante, con normale utilizzo da diportista medio, stimato dal CTU in 50 ore annue (dal 1998 al 2019) – circostanza ritenuta dal CTU singolare, ma non impossibile – l'ausiliario ha valutato l'imbarcazione al momento del furto in € 15.000,00.
Tale valutazione appare pienamente condivisibile in quanto, da una parte, tenuto conto dell'evidenziata anomalia circa la tipologia di motore indicato nella documentazione in atti rispetto a quello invece presumibilmente montato sull'imbarcazione, non paiono utilizzabili pagina 7 di 9 i listini Eurotax che si riferiscono ad imbarcazioni con motore dello stesso anno di costruzione dell'imbarcazione e, dall'altra, l'attore, gravato dell'onere della prova in relazione al valore del bene al momento del sinistro, non ha fornito alcuna convincente dimostrazione di un maggior valore del bene, come sarebbe accaduto se il motore montato fosse stato diverso da quello ipotizzato dal CTU o fosse stato ricondizionato (circostanza di cui, per l'appunto, non vi è alcuna prova in atti). Nemmeno, poi, l'indicazione in polizza della somma assicurata potrebbe costituire utile parametro di riferimento per la determinazione del valore commerciale del bene al momento del sinistro, sia perché la predetta somma era stata presumibilmente indicata considerando come montato sulla barca il motore, più potente, indicato nel contratto di vendita (ma diverso da quello effettivamente montato), sia perché, ad ogni modo, a norma dell'art. 10 delle condizioni generali di polizza
“per unità con età superiore a tre anni (come nel caso di specie, essendo la barca del 2017
e il sinistro occorso nel 2021, n.d.r.) la somma assicurata dichiarata in polizza non equivale a stima accettata tra le parti”.
Per contro, da una parte, deve escludersi che l'assicurazione fosse invalida per dolosa sovra-assicurazione da parte dell'attore (cfr., art. 1909 c.c.), considerato che è documentale che il prezzo da quest'ultimo pagato per l'acquisto del natante nel 2019 (cfr., doc. n. 1 attore) fosse pari ad € 43.000,00 e, quindi, non vi è motivo di ritenere che l'attore fosse a conoscenza che il valore effettivo di mercato fosse inferiore al corrispettivo pattuito per la vendita, dall'altra parte, non vi è prova che il natante, pur montando un motore peculiare, non fosse “in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore” (cfr., art. 14.2 condizioni generali di polizza, doc. n. 4 attore).
Alla luce di tutto quanto sopra, l'indennizzo al quale l'attore ha diritto deve essere determinato nella misura di € 14.400,00, pari al valore commerciale del bene assicurato al momento del sinistro, detratta la franchigia di € 600,00. La somma così determinata è soggetta a rivalutazione monetaria per il periodo intercorso tra il sinistro e l'odierna liquidazione (cfr., Cass. n. 16229/2023). In assenza di specifica domanda diretta all'ottenimento dei c.d. “interessi compensativi” (cfr., Cass. n. 4938/2023), sono dovuti solo gli interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data odierna al saldo.
In definitiva, pertanto, deve essere condannata a pagare a Controparte_1
la somma di € 14.400,00, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro alla Parte_1
data odierna, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data odierna al saldo.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Controparte_1
condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio, che si Parte_1
liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi – nella misura di € 5.077,00, per compensi,
€ 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Vanno, inoltre, poste a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e, pertanto, deve essere condannata a Controparte_1
rimborsare a quanto questi abbia già pagato al ctu a titolo di compensi. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
14.400,00, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro alla data dell'odierna liquidazione, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data odierna al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 5.077,00, per compensi, € 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) pone a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e, pertanto, condanna a rimborsare a Controparte_1
quanto questi abbia già pagato al ctu a titolo di compensi. Parte_1
21 febbraio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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