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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/09/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario
Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 535/2023 promossa da:
(CF ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Silvio Capano (CF APPELLANTE C.F._2 nei confronti di
(CF e P.IVA ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Paolo Maria Verrecchia (CF ) C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 77/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
24/01/2023 RG n. 2366/2021
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
1. in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c, in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nel presente atto;
2. in accoglimento dei motivi di gravame, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la legittimazione attiva del sig.
[...]
quale cessionario del credito per cui è causa;
Parte_2
3. nel merito: accogliere integralmente le conclusioni rassegnate da parte qui appellante nel libello introduttivo di primo grado, quivi, per brevità, da intendersi per come integralmente riportate e trascritte;
4. in ogni caso, vinte le spese ed i compensi professionali di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si offre in comunicazione, la documentazione meglio elencata nell'indice del fascicolo di parte appellante. Con riserva di formulare nuove ed ulteriori richieste istruttorie all'esito delle difese dell'Appellata.
In via istruttoria:
Ammettersi i mezzi di prova articolati nel libello introduttivo di primo grado e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
“ l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettando ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti conclusioni ivi incluse quelle istruttorie, riportate sia nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (precisate nella memoria istruttoria datata 21.02.2022) che nell'atto di gravame ed in particolare: quanto al giudizio di secondo grado “in accoglimento dei motivi di gravame, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la legittimazione attiva del sig. quale cessionario del Parte_2 credito per cui è causa;
nel merito: accogliere integralmente le conclusioni rassegnate da parte qui appellante nel libello introduttivo di primo grado, quivi, per brevità, da intendersi per come integralmente riportate e trascritte;
in ogni caso, vinte le spese ed i compensi professionali di entrambi i giudizi. In via istruttoria:
Ammettersi i mezzi di prova articolati nel libello introduttivo di primo grado e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.”. Quanto al giudizio di primo grado
“1) accertare, dichiarare e riconoscere che la Banca convenuta ha applicato al conto corrente n. 40963, al conto anticipi “Lire-Euro” ed al conto anticipi
“Dollari” intestato alla società tassi Parte_3 non dovuti anche in considerazione dell'operata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dell'addebito sui predetti rapporti di spese, competenze, oneri e commissioni anch'esse non dovute;
2) accertare, dichiarare e riconoscere che la convenuta ha applicato al CP_1 conto corrente n. 40963, al conto anticipi “Lire-Euro” ed al conto anticipi
“Dollari” intestato alla società tassi Parte_3 ultralegali ovvero tassi d'interessi maggiori di quelli convenuti – ove mai legittimamente pattuiti -, in relazione all'illegittima previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori, in relazione all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, degli interessi per i c.d. giorni valuta, dei costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, così come in relazione all'illegittima applicazione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto arbitrariamente riconosciutesi dalla CP_1 seppur mai correttamente e legittimamente convenute e pattuite;
3) conseguentemente accertare, dichiarare e riconoscere che le somme percepite dalla Banca convenuta in ordine al conto corrente n. 40963, al conto anticipi “Lire-Euro” ed al conto anticipi “Dollari” intestato alla società
[...]
, così come risultanti dagli estratti conto Parte_3 della Banca stessa, sono illegittime ed apparenti e non reali in quanto risultanti erronee da altrettante illegittime operazioni bancarie;
4) accertare, dichiarare e riconoscere, quindi, che la Banca convenuta: ha ignorato e violato gli artt. 1283, 1284, 1815, art. 1366 e 1375 c.c., ha applicato l'anatocismo capitalizzando a debito con cadenza trimestrale gli interessi, le spese, le commissioni ed ogni altro onere rinveniente dal conto anticipi “Lire-Euro” e dal conto anticipi “Dollari” sul conto corrente oggetto di contestazione n. 40963; ha applicato tassi ultralegali mai pattuiti e mai specificamente approvati dalla;
ha applicato al conto corrente Parte_4 condizioni non verificabili e non comprensibili da parte della Parte_4 violando la buona fede contrattuale e la Trasparenza Bancaria ed abusando della propria posizione dominante;
ha violato il D. Lgs. n. 385/1993; ha ignorato violando gli artt. 117, 118, 119 T.U.B. non comunicando preventiva mente per iscritto le variazioni intervenute nonché il giustificato motivo a sostegno delle stesse modifiche, ed applicando sempre condizioni peggiorative nei confronti della società ; ha violato la Legge n. 154/1992 Parte_4 ignorando perlomeno l'art. 2 e 4 non indicando chiaramente le reali condizioni applicate al conto corrente e le effettive ricadute in termini di costo reale del denaro;
5) accertare, dichiarare e riconoscere che il saldo in ordine al rapporto contestato, come risultante dagli estratti conto bancari alla data di chiusura del conto, era apparente e non reale in quanto risultato di erronee ed illegittime operazioni bancarie, dovendo lo stesso essere rideterminato alla stregua delle previsioni normative in materia via via applicabili ratione temporis e, comunque depurato dei costi non dovuti quali le commissioni di massimo scoperto, le spese, gli interessi per valuta ed ogni altra competenza o diritto arbitrariamente riconosciutosi dalla in quanto mai convenuti e pattuiti;
CP_1
6) accertare, dichiarare e verificare il ricalcolo nel rispetto delle normative vigenti del conto corrente n. 40963, al conto anticipi “Lire-Euro” ed al conto anticipi “Dollari” intestato alla società Parte_3
e, conseguentemente, procedere alla rivisitazione dell'intero rapporto con conseguente corretta rideterminazione del saldo finale alla data del
18.01.2013;
7) In ragione del richiesto ricalcolo, accertare e dichiarare che alla data del
18.01.2013 il conto corrente n. 40963 recava un saldo positivo a credito della società di €. + 522.890,39, il conto anticipi “Lire-Euro” alla data del Parte_4
03.10.2011 recava un saldo a debito della società di €. - 26.910,17 Parte_4 mentre il conto anticipi “Dollari” alla data del 19.07.2010, recava un saldo a debito della società per €. - 12.083,44; Parte_4 8) In esito al legittimo ricalcolo del saldo del conto in contestazione, accertare, dichiarare e riconoscere che la ( Controparte_1 _2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, risulta debitrice nei
[...] confronti dell'attore, per effetto del contratto di cessione del credito, delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. 40963 nel corso di tutto il rapporto intercorso con la società cedente Parte_3
e, conseguentemente, previa compensazione delle somme a
[...] debito con quelle a credito, condannare la medesima a pagare/restituire CP_1 in favore del DO. , nella sua qualità di cessionario del Parte_2 credito, le somme che sono state indebitamente e illegittimamente corrisposte all'Istituto di Credito pari a complessivi €.
483.896,78(quattrocentoottantatremilaottocentonovantasei/78) ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia oltre a quanto dovuto a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di chiusura del conto ed interessi moratori previsti dall'art. 1284, comma IV, c.c.;
9) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi C.T.U. tecnico-contabile volta a verificare la congruità della somma indicata dall'attore a seguito del corretto ricalcolo determinando l'effettivo dare-avere tra le parti ed il saldo risultante alla data del 18.01.2013 applicando quanto previsto dal codice ci-vile, dalla normativa di settore vigente e dalla documentazione contrattuale se ed in quanto debitamente sottoscritta dalle parti.”
Quanto alle richieste Istruttorie, questa difesa insiste affinché l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, previa rimessione della ausa sul ruolo, Voglia accogliere le richieste istruttorie formulate nella memoria istruttoria ex art. 183, comma VI
n. 2 Cpc del 21.02.2022 depositata nel giudizio di primo grado:
“Pertanto parte attrice chiede che l'On.le Giudice adito voglia ammettere C.T.U.
Tecnico-contabile per la determinazione degli importi effettivi a credito della parte attrice, alla luce del contenuto dell'allegata consulenza tecnica di parte, ponendo al C.T.U. i seguenti questi:
“Con riferimento al conto corrente ordinario n. 40963, al conto anticipi Lire –
Euro e al conto anticipi Dollari, intercorso con la Società Parte_3
(già , verifichi il C.T.U. la congruità della
[...] Controparte_3 somma richiesta dall'attore verificando preliminarmente:
1. se i tassi di interesse applicati dalla siano conformi a quelli CP_1 eventualmente pattuiti tra le Parti;
2. se siano state specificamente pattuite, in maniera chiara, determinata e determinabile tutte le condizioni e i tassi riferiti alle aperture di credito ai sensi dell'art. 1842 c.c.;
3. se sia stato correttamente applicato il disposto dell'art 1283 c.c., 1284 c.c.,
1815 c.c., 1366 c.c. e 1375 c.c.;
4. se ha applicato l'anatocismo capitalizzando gli interessi a debito con cadenza trimestrale;
5. se ha applicato tassi ultralegali mai pattuiti e mai specificamente approvati dalla Società ; Parte_4
6. se sia dovuta ed in quale misura la C.M.S. e gli Oneri Disponibilità Fondi;
7. se siano dovute ed in quale misura le ulteriori commissioni addebitate sul conto, comunque denominate e sostitutive della e gli Oneri Disponibilità Pt_5
Fondi;
8. se ha applicato al conto corrente condizioni non verificabili e non comprensibili da parte della violando la buona fede contrattuale ed Parte_4 abusando della propria posizione dominante;
9. espungendo spese, spese trimestrali, oneri e commissioni non pattuite;
10. espungendo dal ricalcolo del saldo del conto ordinario e qualificandoli a parte, tutti gli interessi rivenienti dal conto anticipi Lire – Euro e dal conto anticipi Dollari e di ogni altro interesse, onere e costo, comunque denominati, non collegati direttamente al conto corrente ordinario e riferiti ad autonomi contratti che sono stati addebitati sul conto corrente ordinario n. 40963, causando illegittimamente l'effetto anatocistico da eliminare.
* * * * * * * * * * * *
Applicando al conto corrente ordinario n. 40963 per cui è causa le seguenti condizioni:
1) Tassi creditori: CONTRATTUALI con espunzione delle variazioni in peius non debitamente comunica-te ed accettate in violazione dell'art. 118 T.U.B. ;
2) Tassi debitori: CONTRATTUALI con espunzione delle variazioni in peius non debitamente comunicate ed accettate in violazione dell'art. 118 T.U.B. ;
3) + Oneri Messa a Disposizione Fondi: ESCLUSE per €. 11.575,03, per Pt_5 mancanza di sottoscrizione, per mancanza di causa, indeterminatezza di scopo, modalità di calcolo;
4) SPESE TRIMESTRALI: ESCLUSE per €. 6.960,36 per mancanza di sottoscrizione contrattuale;
5) Capitalizzazione interessi creditori: ANNUALE;
6) Capitalizzazione interessi debitori: SEMPLICE;
7) Determinazione numeri: DATA OPERAZIONE;
8) Oneri, spese e commissioni di qualsiasi natura non pattuite e sottoscritte:
ESCLUSE per €. 78.401,56 per mancanza di sottoscrizione contrattuale;
9) Interessi derivanti da differenti conti anticipi: ESPUNTI per €. 162.436,68 e quantificati sotto a parte con l'analisi dei conti anticipi sia per evitare l'effetto anatocistico, sia per la diversa capitalizzazione da applicarsi rinveniente dall'addebito sul conto ordinario.
* * * * * * * * * * * *
Applicando al conto Anticipi Lire – Euro per cui è causa le seguenti condizioni:
1) Tassi debitori: B.O.T. valore minimo per mancanza di sottoscrizione contrattuale;
2) C.M.S.: ESCLUSA per €. 172,33 per mancanza di sottoscrizione, di causa, modalità di calcolo ed indeterminatezza di scopo;
3) SPESE TRIMESTRALI: ESCLUSE per €. 3.764,72 per mancanza di sottoscrizione;
4) Capitalizzazione interessi debitori: SEMPLICE
5) Determinazione numeri: DATA OPERAZIONE per mancanza di sottoscrizione contrattuale.
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Applicando al conto Anticipi Dollari per cui è causa le seguenti condizioni:
1) Tassi debitori: B.O.T. valore minimo per mancanza di sottoscrizione contrattuale;
2) SPESE TRIMESTRALI: ESCLUSE per €. 4.464,43 per mancanza di sottoscrizione;
3) Capitalizzazione interessi debitori: SEMPLICE
4) Determinazione numeri: DATA OPERAZIONE per mancanza di sottoscrizione contrattuale.
Pertanto questa difesa, in accoglimento delle conclusioni innanzi rassegante e rigettando quel-le rassegante da Controparte, chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello conceda i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi”
Per la parte appellata:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezio-ne e deduzione, così giudicare, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare: in via preliminare, - ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dal Sig.
, poiché privo di una ragionevole probabilità di Parte_2 accoglimento per l'inconsistenza dei motivi di censura posti a fondamento della pronuncia di primo grado, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese;
nel merito, - nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'impugnazione, rigettare l'appello di controparte, perché integralmente infondato in fatto ed in diritto e privo di presupposti legittimanti, per le motivazioni tutte evidenziate nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, confermando la sen-tenza impugnata, anche in virtù delle seguenti conclusioni in prime cure: - in via preliminare gradata, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, quale cessionario dell'assunto diritto di credito dalla e l'integrale carenza di prova documentale Parte_3 del fatto costitutivo di tale assunto diritto, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 27/05/2011 (o, in subordine, il 22/11/2008, ove ritenuta l'efficacia interruttiva della mediazione attivata il 22/11/2018), del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice, non-chè la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
- nel merito, ritenere e dichiarare che tutte le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statui-zione; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande atto- ree, ritenere e dichiarare applicabile al solo rapporto di conto corrente dedotto in giudizio l'art. 117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della Delibera CICR
09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000 e della compensazione con le poste debitore risultanti dagli estratti conto disponibili. Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed articolare.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 77/2023 pubbl. il 24/01/2023, il Tribunale di Lucca ha così deciso: “dichiara la carenza di legittimazione attiva dell'attore in ordine alle domande proposte e, per l'effetto, l'inammissibilità delle stesse;
condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in
€. 17.252,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge;
dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al P.M. in sede perché valuti la sussistenza di ipotesi di reato a carico dell'attore e di , Persona_1 per le ragioni di cui in parte motiva”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Parte_2
, in qualità di cessionario di nei confronti della
[...] Parte_3 [...]
, chiedendo che venisse rideterminato il saldo dare- Controparte_1 avere dei rapporti tra la Banca ed il correntista e la condanna dell'Istituto di credito a pagare le somme indebitamente corrisposte, pari a complessivi €.
483.896,78, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di chiusura del conto ed interessi moratori. Esponeva che la s.r.l. cedente aveva ottenuto in data 2.09.1996 dalla presso la filiale di Lucca, CP_1
l'apertura del conto corrente di corrispondenza n. 40963 con concessione di differenti linee di credito da utilizzare come scopertura del conto corrente, oltre ad un conto anticipi su fatture estere ed un conto anticipi in differenti valute;
che dall'elaborato peritale predisposto dalla Cesit S.r.l. risultavano addebitati alla correntista interessi passivi e spese non dovuti, illegittimi e frutto di errata contabilizzazione e capitalizzazione, nonché generati, tra l'altro, dalle variazioni
“in pejus” di tassi e spese;
che inoltre la aveva applicato condizioni CP_1 contrattuali non debitamente comunicate e mai sottoscritte per accettazione;
che in data 19.09.2017 aveva ceduto Parte_3 all'attore il credito relativo ai rapporti bancari in contestazione, comunicando all'Istituto l'intervenuta cessione;
che i crediti del correntista non si erano ancora prescritti poiché il termine di decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito era dato dalla chiusura definitiva del rapporto avvenuta nel 2013.
Si costituiva la contestando in via Controparte_1 preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, la carenza di prova documentale del fatto costitutivo della domanda, l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa per il periodo antecedente il decennio dalla domanda giudiziale, l'intervenuta decadenza per decorso dei termini di legge per l'impugnazione degli estratti conto;
nel merito, si opponeva a quanto dedotto ed eccepito dall'attore sostenendo che le condizioni applicate erano legittime ed erano state pattuite ed accettate.
La causa veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Contr Appello la (di seguito solo o anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello.
I. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
II. Sulla declaratoria di carenza di legittimazione attiva del sig.
[...]
. Violazione o falsa applicazione degli artt. 167 e Parte_2
182 L.F.
III. Nel merito richiamava in atto di appello, da intendersi riportato e trascritto, tutto quanto articolato in primo grado e non scrutinato dal primo Giudice per la pronuncia assorbente di carenza di legittimazione attiva.
Per tali ragioni veniva formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
L'appellante proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, contestava CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione e infondatezza delle censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza del 16.11.2023 la Corte respingeva l'istanza cautelare.
In data 24.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, precisate a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del gravame formulata dalla è infondata. L'atto di appello indica CP_1 chiaramente sia le parti della sentenza censurate sia le norme asseritamente violate.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al sollevata dalla parte appellata. Pt_2
Contr Sostiene che l'azione di nullità sarebbe esercitabile soltanto dal correntista, per cui l'odierno appellante, in quanto cessionario del credito potenziale, non avrebbe una propria legittimazione al riguardo.
Tale assunto è condivisibile.
Con la cessione del credito, infatti, non viene trasferito il rapporto sottostante, per cui il cessionario non è legittimato ad esperire le azioni contrattuali.
L'unico legittimato ad esercitare un'azione per far valere la nullità delle clausole negoziali, quindi, era la società titolare del rapporto di conto corrente.
Né è sostenibile che la legittimazione rispetto a tale accertamento possa derivare dall'interesse a far accertare l'esistenza del credito potenziale ceduto.
Se è vero che al cessionario è consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito, infatti, questo potere non si estende fino alla possibilità di esperire le azioni di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione che afferiscono alla fonte del credito.
La Corte di Cassazione ha infatti anche di recente precisato che “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente,
e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Sez. 2,
Sentenza n. 8579 del 29/03/2024).
L'eccezione oggi riproposta, quindi, risulta assorbente rispetto ad ogni altra questione, dovendo essere esclusa la legittimazione attiva dell'appellante anche sotto tale profilo, non esaminato dal Tribunale.
In ogni caso, l'appello è anche infondato nel merito.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (Violazione dell'art. 112
c.p.c..) è infondata.
L'appellante sostiene che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla si basava su motivazioni del tutto estranee a quelle CP_1 rilevate dal Tribunale di Lucca.
La contesta l'assunto e ripropone le eccezioni formulate in precedenza. CP_1
Il motivo non può essere accolto.
La nella comparsa di costituzione in primo grado, ha eccepito che CP_1
l'invocata dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente, quale presupposto dell'accertamento del credito asseritamente vantato, avrebbe potuto essere richiesta solo dal correntista in quanto nullità di protezione, ferma restando la natura meramente potenziale del credito ceduto (mai accertato giudizialmente) e l'inopponibilità del contratto di cessione nei confronti della CP_1
Il Tribunale così motivava la decisione “ ha agito in Parte_2
giudizio in qualità di cessionario del credito di Parte_3
attestando che la cessione era avvenuta il 19.09.2017 (doc. M allegato
[...]
all'atto di citazione) e producendo anche una dichiarazione di Persona_1
che si qualificava liquidatore della medesima. Dalla visura camerale storica, prodotta in allegato alla memoria 183 comma VI n. 2 di parte attrice, risulta che questo tribunale, con provvedimento del 29.01.2016, dopo aver nominato commissario giudiziale il dr. ha omologato il ricorso per concordato Persona_2
preventivo liquidatorio della , nominando Parte_3
liquidatore il dr. e contestualmente il comitato dei creditori. Il Persona_3
precedente liquidatore dalla data dell'omologa, non aveva Persona_1
quindi il potere di stipulare la cessione di cui si discute, alla stregua della normativa all'epoca applicabile, costituita dalla Legge Fallimentare del 1942
(L.F.), abrogata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCI) solo dallo scorso luglio. Per la precisione il fin dal deposito del ricorso per Per_1
concordato preventivo, si era già privato del potere di cedere liberamente il credito in questione, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione che necessitava, ex art. 167 comma II L.F., di “autorizzazione scritta del giudice delegato”; avrebbe potuto cederlo se in possesso di tale autorizzazione,
rilasciata dal G.D. previo parere del commissario giudiziale, sotto la cui vigilanza l'imprenditore che ha chiesto l'ammissione alla procedura esercitava l'attività d'impresa ex art. 167 comma I L.F. Dopo l'omologa, ai sensi dell'art. 182 L.F., l'attività liquidatoria, tra cui rientra sicuramente la cessione in questione, era riservata al liquidatore nominato dal tribunale fallimentare in sede di omologa, previo parere del commissario dei creditori. Il ha Per_1
posto in essere, in accordo con l'attore, un atto dispositivo di un bene di cui non aveva più alcuna disponibilità, atto sicuramente inefficace nei confronti dei debitori della procedura. L'attore, come eccepito della convenuta, è pertanto totalmente ed insanabilmente carente di legittimazione attiva in ordine alle domande proposte nel presente giudizio e le stesse devono dichiararsi inammissibili, restando conseguentemente assorbite le ulteriori questioni trattate dalle parti.”
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rilevato che “…la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio….Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. » (Cass. SS. UU. 2951/2016).
Non vi è stata pertanto una violazione del principio di necessaria correlazione tra chiesto e giudicato previsto dall'art. 112 cpc, essendo il difetto di legittimazione attiva rilevabile d'ufficio sulla base degli atti.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata (Sulla declaratoria di carenza di legittimazione attiva del sig. . Violazione o Parte_2 falsa applicazione degli artt. 167 e 182 L.F.) è infondata.
L'appellante premette che: la data di deposito del ricorso per concordato preventivo da parte de è del 24/10/2014; l'omologa del Parte_3 concordato preventivo con nomina del commissario giudiziale dr. e Persona_2 del liquidatore giudiziale dr. è del 29/01/2016; il Persona_3 [...]
è stata posta in liquidazione volontaria in data 16/02/2016 con Parte_3 nomina del dr. liquidatore a seguito di apposita deliberazione Persona_1 dell'assemblea; , in persona del liquidatore Parte_3 dott. in data 19/09/2017 ha ceduto in favore di il Persona_1 Pt_2 credito relativo alle somme indebitamente e illegittimamente addebitate dalla Contr
la cessione è stata comunicata alla ex art. 1264 c.c.; con decreto CP_1 dell'11/11/2022 il Tribunale di Lucca, essendo stata completata la fase di esecuzione del concordato preventivo ed eseguito il riparto finale dell'attivo realizzato, ha chiuso la procedura.
Evidenzia poi il Tatò che il Tribunale di Lucca (pag. 5 e ss. dell'impugnata sentenza), per giungere alla declaratoria di carenza di legittimazione attiva del qui appellante, per un verso ha sostenuto che il dr. dal Persona_1
29/01/2016 (data della omologa) non aveva il potere di stipulare la cessione oggetto di causa, e, per altro verso, che lo stesso dal 24/10/2014 (data del deposito del concordato preventivo) si era già privato del potere di cedere liberamente il credito in questione, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione che necessita(va) di autorizzazione scritta del giudice delegato ai sensi dell'art. 167, secondo comma, L.F.
Afferma quindi l'appellante che tale motivazione sarebbe contraddittoria, in quanto le due ipotesi sarebbero alternative tra loro e non potrebbero coesistere.
Inoltre, quanto affermato dal Tribunale sarebbe errato in fatto, in quanto la messa in liquidazione volontaria della e la Parte_6 conseguente nomina del liquidatore nella persona del dr. Persona_1 erano successivi al Decreto di omologazione;
al momento della sottoscrizione della cessione del credito (19/09/2017), poi, egli era legittimato, poiché
l'imprenditore a seguito dell'omologa del concordato preventivo conserva la propria capacità giuridica.
Errato sarebbe anche il richiamo alla necessità dell'autorizzazione del G.D., perché la cessione riguardava un potenziale credito, non equiparabile alla cessione di un credito certo, liquido ed esigibile e, in ogni caso, la cessione del credito, anche in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato, sarebbe efficace tra cedente e cessionario, essendo solo inefficace nei confronti dei creditori anteriori al concordato, tra i quali non si annovera l'Istituto appellato.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si rileva che la procedura introdotta con ricorso per concordato preventivo del 24.10.2014 è stata definita con decreto del G.D. dell'11.11.2022
e nel frattempo, dopo l'omologa con decreto del 29/01/2016 del concordato preventivo con nomina del commissario giudiziale, la società in liquidazione ha ceduto il potenziale credito di oltre 480.000,00 euro in data 19.9.2017 senza preventiva comunicazione agli organi della liquidazione e tantomeno autorizzazione del giudice delegato.
L'art. 167 LF dispone al comma 1: “Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”.
Sebbene sia condivisibile l'affermazione per cui l'imprenditore, dopo l'emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo, riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di esercitare l'attività imprenditoriale, ciò avviene sotto la sorveglianza del commissario giudiziale.
L'art. 167 LF comma II dispone che : “.. I mutui, […] e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”.
Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono quelli che modificano o alterano la consistenza del patrimonio su cui incidono. L'importo del credito ceduto, sulla base della quantificazione operata nell'atto introduttivo del presente giudizio, era pari ad € 483.896,78 (oltre interessi legali dal
18.1.2013); essendo la somma considerevole, la sua cessione rientrava quindi negli atti di straordinaria amministrazione, con necessità di autorizzazione del giudice delegato.
L'atto di cessione, quindi, è inopponibile ai creditori antecedenti al concordato, Contr tra i quali rientra come si desume dal fatto che i conti, per come emerge dalla stessa perizia di parte, avevano un saldo negativo.
Anche sotto questo profilo, quindi, si desume il difetto di legittimazione attiva dell'appellante.
L'appello viene pertanto rigettato, assorbito ogni altro motivo e respinte le richieste istruttorie.
III. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittoriosa l'appellata le spese del _2 presente grado del giudizio devono essere poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_2
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (dichiarato in €
483.896,78) ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri di riferimento ai valori minimi in considerazione della peculiarità della questione trattata, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 77/2023 emessa dal Tribunale di Lucca,
[...] disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare le spese del grado Parte_2 liquidate in € 7.102,00 oltre spese generali iva e cap come per legge.
Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa.
Firenze, camera di consiglio del 19.09.2025
Il C.A. relatore ed estensore
DO. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario
Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 535/2023 promossa da:
(CF ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Silvio Capano (CF APPELLANTE C.F._2 nei confronti di
(CF e P.IVA ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Paolo Maria Verrecchia (CF ) C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 77/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
24/01/2023 RG n. 2366/2021
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
1. in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c, in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nel presente atto;
2. in accoglimento dei motivi di gravame, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la legittimazione attiva del sig.
[...]
quale cessionario del credito per cui è causa;
Parte_2
3. nel merito: accogliere integralmente le conclusioni rassegnate da parte qui appellante nel libello introduttivo di primo grado, quivi, per brevità, da intendersi per come integralmente riportate e trascritte;
4. in ogni caso, vinte le spese ed i compensi professionali di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si offre in comunicazione, la documentazione meglio elencata nell'indice del fascicolo di parte appellante. Con riserva di formulare nuove ed ulteriori richieste istruttorie all'esito delle difese dell'Appellata.
In via istruttoria:
Ammettersi i mezzi di prova articolati nel libello introduttivo di primo grado e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
“ l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettando ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti conclusioni ivi incluse quelle istruttorie, riportate sia nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (precisate nella memoria istruttoria datata 21.02.2022) che nell'atto di gravame ed in particolare: quanto al giudizio di secondo grado “in accoglimento dei motivi di gravame, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la legittimazione attiva del sig. quale cessionario del Parte_2 credito per cui è causa;
nel merito: accogliere integralmente le conclusioni rassegnate da parte qui appellante nel libello introduttivo di primo grado, quivi, per brevità, da intendersi per come integralmente riportate e trascritte;
in ogni caso, vinte le spese ed i compensi professionali di entrambi i giudizi. In via istruttoria:
Ammettersi i mezzi di prova articolati nel libello introduttivo di primo grado e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.”. Quanto al giudizio di primo grado
“1) accertare, dichiarare e riconoscere che la Banca convenuta ha applicato al conto corrente n. 40963, al conto anticipi “Lire-Euro” ed al conto anticipi
“Dollari” intestato alla società tassi Parte_3 non dovuti anche in considerazione dell'operata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dell'addebito sui predetti rapporti di spese, competenze, oneri e commissioni anch'esse non dovute;
2) accertare, dichiarare e riconoscere che la convenuta ha applicato al CP_1 conto corrente n. 40963, al conto anticipi “Lire-Euro” ed al conto anticipi
“Dollari” intestato alla società tassi Parte_3 ultralegali ovvero tassi d'interessi maggiori di quelli convenuti – ove mai legittimamente pattuiti -, in relazione all'illegittima previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori, in relazione all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, degli interessi per i c.d. giorni valuta, dei costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, così come in relazione all'illegittima applicazione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto arbitrariamente riconosciutesi dalla CP_1 seppur mai correttamente e legittimamente convenute e pattuite;
3) conseguentemente accertare, dichiarare e riconoscere che le somme percepite dalla Banca convenuta in ordine al conto corrente n. 40963, al conto anticipi “Lire-Euro” ed al conto anticipi “Dollari” intestato alla società
[...]
, così come risultanti dagli estratti conto Parte_3 della Banca stessa, sono illegittime ed apparenti e non reali in quanto risultanti erronee da altrettante illegittime operazioni bancarie;
4) accertare, dichiarare e riconoscere, quindi, che la Banca convenuta: ha ignorato e violato gli artt. 1283, 1284, 1815, art. 1366 e 1375 c.c., ha applicato l'anatocismo capitalizzando a debito con cadenza trimestrale gli interessi, le spese, le commissioni ed ogni altro onere rinveniente dal conto anticipi “Lire-Euro” e dal conto anticipi “Dollari” sul conto corrente oggetto di contestazione n. 40963; ha applicato tassi ultralegali mai pattuiti e mai specificamente approvati dalla;
ha applicato al conto corrente Parte_4 condizioni non verificabili e non comprensibili da parte della Parte_4 violando la buona fede contrattuale e la Trasparenza Bancaria ed abusando della propria posizione dominante;
ha violato il D. Lgs. n. 385/1993; ha ignorato violando gli artt. 117, 118, 119 T.U.B. non comunicando preventiva mente per iscritto le variazioni intervenute nonché il giustificato motivo a sostegno delle stesse modifiche, ed applicando sempre condizioni peggiorative nei confronti della società ; ha violato la Legge n. 154/1992 Parte_4 ignorando perlomeno l'art. 2 e 4 non indicando chiaramente le reali condizioni applicate al conto corrente e le effettive ricadute in termini di costo reale del denaro;
5) accertare, dichiarare e riconoscere che il saldo in ordine al rapporto contestato, come risultante dagli estratti conto bancari alla data di chiusura del conto, era apparente e non reale in quanto risultato di erronee ed illegittime operazioni bancarie, dovendo lo stesso essere rideterminato alla stregua delle previsioni normative in materia via via applicabili ratione temporis e, comunque depurato dei costi non dovuti quali le commissioni di massimo scoperto, le spese, gli interessi per valuta ed ogni altra competenza o diritto arbitrariamente riconosciutosi dalla in quanto mai convenuti e pattuiti;
CP_1
6) accertare, dichiarare e verificare il ricalcolo nel rispetto delle normative vigenti del conto corrente n. 40963, al conto anticipi “Lire-Euro” ed al conto anticipi “Dollari” intestato alla società Parte_3
e, conseguentemente, procedere alla rivisitazione dell'intero rapporto con conseguente corretta rideterminazione del saldo finale alla data del
18.01.2013;
7) In ragione del richiesto ricalcolo, accertare e dichiarare che alla data del
18.01.2013 il conto corrente n. 40963 recava un saldo positivo a credito della società di €. + 522.890,39, il conto anticipi “Lire-Euro” alla data del Parte_4
03.10.2011 recava un saldo a debito della società di €. - 26.910,17 Parte_4 mentre il conto anticipi “Dollari” alla data del 19.07.2010, recava un saldo a debito della società per €. - 12.083,44; Parte_4 8) In esito al legittimo ricalcolo del saldo del conto in contestazione, accertare, dichiarare e riconoscere che la ( Controparte_1 _2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, risulta debitrice nei
[...] confronti dell'attore, per effetto del contratto di cessione del credito, delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. 40963 nel corso di tutto il rapporto intercorso con la società cedente Parte_3
e, conseguentemente, previa compensazione delle somme a
[...] debito con quelle a credito, condannare la medesima a pagare/restituire CP_1 in favore del DO. , nella sua qualità di cessionario del Parte_2 credito, le somme che sono state indebitamente e illegittimamente corrisposte all'Istituto di Credito pari a complessivi €.
483.896,78(quattrocentoottantatremilaottocentonovantasei/78) ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia oltre a quanto dovuto a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di chiusura del conto ed interessi moratori previsti dall'art. 1284, comma IV, c.c.;
9) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi C.T.U. tecnico-contabile volta a verificare la congruità della somma indicata dall'attore a seguito del corretto ricalcolo determinando l'effettivo dare-avere tra le parti ed il saldo risultante alla data del 18.01.2013 applicando quanto previsto dal codice ci-vile, dalla normativa di settore vigente e dalla documentazione contrattuale se ed in quanto debitamente sottoscritta dalle parti.”
Quanto alle richieste Istruttorie, questa difesa insiste affinché l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, previa rimessione della ausa sul ruolo, Voglia accogliere le richieste istruttorie formulate nella memoria istruttoria ex art. 183, comma VI
n. 2 Cpc del 21.02.2022 depositata nel giudizio di primo grado:
“Pertanto parte attrice chiede che l'On.le Giudice adito voglia ammettere C.T.U.
Tecnico-contabile per la determinazione degli importi effettivi a credito della parte attrice, alla luce del contenuto dell'allegata consulenza tecnica di parte, ponendo al C.T.U. i seguenti questi:
“Con riferimento al conto corrente ordinario n. 40963, al conto anticipi Lire –
Euro e al conto anticipi Dollari, intercorso con la Società Parte_3
(già , verifichi il C.T.U. la congruità della
[...] Controparte_3 somma richiesta dall'attore verificando preliminarmente:
1. se i tassi di interesse applicati dalla siano conformi a quelli CP_1 eventualmente pattuiti tra le Parti;
2. se siano state specificamente pattuite, in maniera chiara, determinata e determinabile tutte le condizioni e i tassi riferiti alle aperture di credito ai sensi dell'art. 1842 c.c.;
3. se sia stato correttamente applicato il disposto dell'art 1283 c.c., 1284 c.c.,
1815 c.c., 1366 c.c. e 1375 c.c.;
4. se ha applicato l'anatocismo capitalizzando gli interessi a debito con cadenza trimestrale;
5. se ha applicato tassi ultralegali mai pattuiti e mai specificamente approvati dalla Società ; Parte_4
6. se sia dovuta ed in quale misura la C.M.S. e gli Oneri Disponibilità Fondi;
7. se siano dovute ed in quale misura le ulteriori commissioni addebitate sul conto, comunque denominate e sostitutive della e gli Oneri Disponibilità Pt_5
Fondi;
8. se ha applicato al conto corrente condizioni non verificabili e non comprensibili da parte della violando la buona fede contrattuale ed Parte_4 abusando della propria posizione dominante;
9. espungendo spese, spese trimestrali, oneri e commissioni non pattuite;
10. espungendo dal ricalcolo del saldo del conto ordinario e qualificandoli a parte, tutti gli interessi rivenienti dal conto anticipi Lire – Euro e dal conto anticipi Dollari e di ogni altro interesse, onere e costo, comunque denominati, non collegati direttamente al conto corrente ordinario e riferiti ad autonomi contratti che sono stati addebitati sul conto corrente ordinario n. 40963, causando illegittimamente l'effetto anatocistico da eliminare.
* * * * * * * * * * * *
Applicando al conto corrente ordinario n. 40963 per cui è causa le seguenti condizioni:
1) Tassi creditori: CONTRATTUALI con espunzione delle variazioni in peius non debitamente comunica-te ed accettate in violazione dell'art. 118 T.U.B. ;
2) Tassi debitori: CONTRATTUALI con espunzione delle variazioni in peius non debitamente comunicate ed accettate in violazione dell'art. 118 T.U.B. ;
3) + Oneri Messa a Disposizione Fondi: ESCLUSE per €. 11.575,03, per Pt_5 mancanza di sottoscrizione, per mancanza di causa, indeterminatezza di scopo, modalità di calcolo;
4) SPESE TRIMESTRALI: ESCLUSE per €. 6.960,36 per mancanza di sottoscrizione contrattuale;
5) Capitalizzazione interessi creditori: ANNUALE;
6) Capitalizzazione interessi debitori: SEMPLICE;
7) Determinazione numeri: DATA OPERAZIONE;
8) Oneri, spese e commissioni di qualsiasi natura non pattuite e sottoscritte:
ESCLUSE per €. 78.401,56 per mancanza di sottoscrizione contrattuale;
9) Interessi derivanti da differenti conti anticipi: ESPUNTI per €. 162.436,68 e quantificati sotto a parte con l'analisi dei conti anticipi sia per evitare l'effetto anatocistico, sia per la diversa capitalizzazione da applicarsi rinveniente dall'addebito sul conto ordinario.
* * * * * * * * * * * *
Applicando al conto Anticipi Lire – Euro per cui è causa le seguenti condizioni:
1) Tassi debitori: B.O.T. valore minimo per mancanza di sottoscrizione contrattuale;
2) C.M.S.: ESCLUSA per €. 172,33 per mancanza di sottoscrizione, di causa, modalità di calcolo ed indeterminatezza di scopo;
3) SPESE TRIMESTRALI: ESCLUSE per €. 3.764,72 per mancanza di sottoscrizione;
4) Capitalizzazione interessi debitori: SEMPLICE
5) Determinazione numeri: DATA OPERAZIONE per mancanza di sottoscrizione contrattuale.
* * * * * * * * * * * *
Applicando al conto Anticipi Dollari per cui è causa le seguenti condizioni:
1) Tassi debitori: B.O.T. valore minimo per mancanza di sottoscrizione contrattuale;
2) SPESE TRIMESTRALI: ESCLUSE per €. 4.464,43 per mancanza di sottoscrizione;
3) Capitalizzazione interessi debitori: SEMPLICE
4) Determinazione numeri: DATA OPERAZIONE per mancanza di sottoscrizione contrattuale.
Pertanto questa difesa, in accoglimento delle conclusioni innanzi rassegante e rigettando quel-le rassegante da Controparte, chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello conceda i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi”
Per la parte appellata:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezio-ne e deduzione, così giudicare, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare: in via preliminare, - ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dal Sig.
, poiché privo di una ragionevole probabilità di Parte_2 accoglimento per l'inconsistenza dei motivi di censura posti a fondamento della pronuncia di primo grado, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese;
nel merito, - nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'impugnazione, rigettare l'appello di controparte, perché integralmente infondato in fatto ed in diritto e privo di presupposti legittimanti, per le motivazioni tutte evidenziate nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, confermando la sen-tenza impugnata, anche in virtù delle seguenti conclusioni in prime cure: - in via preliminare gradata, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, quale cessionario dell'assunto diritto di credito dalla e l'integrale carenza di prova documentale Parte_3 del fatto costitutivo di tale assunto diritto, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 27/05/2011 (o, in subordine, il 22/11/2008, ove ritenuta l'efficacia interruttiva della mediazione attivata il 22/11/2018), del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice, non-chè la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
- nel merito, ritenere e dichiarare che tutte le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statui-zione; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande atto- ree, ritenere e dichiarare applicabile al solo rapporto di conto corrente dedotto in giudizio l'art. 117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della Delibera CICR
09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000 e della compensazione con le poste debitore risultanti dagli estratti conto disponibili. Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed articolare.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 77/2023 pubbl. il 24/01/2023, il Tribunale di Lucca ha così deciso: “dichiara la carenza di legittimazione attiva dell'attore in ordine alle domande proposte e, per l'effetto, l'inammissibilità delle stesse;
condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in
€. 17.252,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge;
dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al P.M. in sede perché valuti la sussistenza di ipotesi di reato a carico dell'attore e di , Persona_1 per le ragioni di cui in parte motiva”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Parte_2
, in qualità di cessionario di nei confronti della
[...] Parte_3 [...]
, chiedendo che venisse rideterminato il saldo dare- Controparte_1 avere dei rapporti tra la Banca ed il correntista e la condanna dell'Istituto di credito a pagare le somme indebitamente corrisposte, pari a complessivi €.
483.896,78, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di chiusura del conto ed interessi moratori. Esponeva che la s.r.l. cedente aveva ottenuto in data 2.09.1996 dalla presso la filiale di Lucca, CP_1
l'apertura del conto corrente di corrispondenza n. 40963 con concessione di differenti linee di credito da utilizzare come scopertura del conto corrente, oltre ad un conto anticipi su fatture estere ed un conto anticipi in differenti valute;
che dall'elaborato peritale predisposto dalla Cesit S.r.l. risultavano addebitati alla correntista interessi passivi e spese non dovuti, illegittimi e frutto di errata contabilizzazione e capitalizzazione, nonché generati, tra l'altro, dalle variazioni
“in pejus” di tassi e spese;
che inoltre la aveva applicato condizioni CP_1 contrattuali non debitamente comunicate e mai sottoscritte per accettazione;
che in data 19.09.2017 aveva ceduto Parte_3 all'attore il credito relativo ai rapporti bancari in contestazione, comunicando all'Istituto l'intervenuta cessione;
che i crediti del correntista non si erano ancora prescritti poiché il termine di decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito era dato dalla chiusura definitiva del rapporto avvenuta nel 2013.
Si costituiva la contestando in via Controparte_1 preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, la carenza di prova documentale del fatto costitutivo della domanda, l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa per il periodo antecedente il decennio dalla domanda giudiziale, l'intervenuta decadenza per decorso dei termini di legge per l'impugnazione degli estratti conto;
nel merito, si opponeva a quanto dedotto ed eccepito dall'attore sostenendo che le condizioni applicate erano legittime ed erano state pattuite ed accettate.
La causa veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Contr Appello la (di seguito solo o anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello.
I. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
II. Sulla declaratoria di carenza di legittimazione attiva del sig.
[...]
. Violazione o falsa applicazione degli artt. 167 e Parte_2
182 L.F.
III. Nel merito richiamava in atto di appello, da intendersi riportato e trascritto, tutto quanto articolato in primo grado e non scrutinato dal primo Giudice per la pronuncia assorbente di carenza di legittimazione attiva.
Per tali ragioni veniva formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
L'appellante proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, contestava CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione e infondatezza delle censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza del 16.11.2023 la Corte respingeva l'istanza cautelare.
In data 24.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, precisate a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del gravame formulata dalla è infondata. L'atto di appello indica CP_1 chiaramente sia le parti della sentenza censurate sia le norme asseritamente violate.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al sollevata dalla parte appellata. Pt_2
Contr Sostiene che l'azione di nullità sarebbe esercitabile soltanto dal correntista, per cui l'odierno appellante, in quanto cessionario del credito potenziale, non avrebbe una propria legittimazione al riguardo.
Tale assunto è condivisibile.
Con la cessione del credito, infatti, non viene trasferito il rapporto sottostante, per cui il cessionario non è legittimato ad esperire le azioni contrattuali.
L'unico legittimato ad esercitare un'azione per far valere la nullità delle clausole negoziali, quindi, era la società titolare del rapporto di conto corrente.
Né è sostenibile che la legittimazione rispetto a tale accertamento possa derivare dall'interesse a far accertare l'esistenza del credito potenziale ceduto.
Se è vero che al cessionario è consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito, infatti, questo potere non si estende fino alla possibilità di esperire le azioni di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione che afferiscono alla fonte del credito.
La Corte di Cassazione ha infatti anche di recente precisato che “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente,
e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Sez. 2,
Sentenza n. 8579 del 29/03/2024).
L'eccezione oggi riproposta, quindi, risulta assorbente rispetto ad ogni altra questione, dovendo essere esclusa la legittimazione attiva dell'appellante anche sotto tale profilo, non esaminato dal Tribunale.
In ogni caso, l'appello è anche infondato nel merito.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (Violazione dell'art. 112
c.p.c..) è infondata.
L'appellante sostiene che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla si basava su motivazioni del tutto estranee a quelle CP_1 rilevate dal Tribunale di Lucca.
La contesta l'assunto e ripropone le eccezioni formulate in precedenza. CP_1
Il motivo non può essere accolto.
La nella comparsa di costituzione in primo grado, ha eccepito che CP_1
l'invocata dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente, quale presupposto dell'accertamento del credito asseritamente vantato, avrebbe potuto essere richiesta solo dal correntista in quanto nullità di protezione, ferma restando la natura meramente potenziale del credito ceduto (mai accertato giudizialmente) e l'inopponibilità del contratto di cessione nei confronti della CP_1
Il Tribunale così motivava la decisione “ ha agito in Parte_2
giudizio in qualità di cessionario del credito di Parte_3
attestando che la cessione era avvenuta il 19.09.2017 (doc. M allegato
[...]
all'atto di citazione) e producendo anche una dichiarazione di Persona_1
che si qualificava liquidatore della medesima. Dalla visura camerale storica, prodotta in allegato alla memoria 183 comma VI n. 2 di parte attrice, risulta che questo tribunale, con provvedimento del 29.01.2016, dopo aver nominato commissario giudiziale il dr. ha omologato il ricorso per concordato Persona_2
preventivo liquidatorio della , nominando Parte_3
liquidatore il dr. e contestualmente il comitato dei creditori. Il Persona_3
precedente liquidatore dalla data dell'omologa, non aveva Persona_1
quindi il potere di stipulare la cessione di cui si discute, alla stregua della normativa all'epoca applicabile, costituita dalla Legge Fallimentare del 1942
(L.F.), abrogata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCI) solo dallo scorso luglio. Per la precisione il fin dal deposito del ricorso per Per_1
concordato preventivo, si era già privato del potere di cedere liberamente il credito in questione, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione che necessitava, ex art. 167 comma II L.F., di “autorizzazione scritta del giudice delegato”; avrebbe potuto cederlo se in possesso di tale autorizzazione,
rilasciata dal G.D. previo parere del commissario giudiziale, sotto la cui vigilanza l'imprenditore che ha chiesto l'ammissione alla procedura esercitava l'attività d'impresa ex art. 167 comma I L.F. Dopo l'omologa, ai sensi dell'art. 182 L.F., l'attività liquidatoria, tra cui rientra sicuramente la cessione in questione, era riservata al liquidatore nominato dal tribunale fallimentare in sede di omologa, previo parere del commissario dei creditori. Il ha Per_1
posto in essere, in accordo con l'attore, un atto dispositivo di un bene di cui non aveva più alcuna disponibilità, atto sicuramente inefficace nei confronti dei debitori della procedura. L'attore, come eccepito della convenuta, è pertanto totalmente ed insanabilmente carente di legittimazione attiva in ordine alle domande proposte nel presente giudizio e le stesse devono dichiararsi inammissibili, restando conseguentemente assorbite le ulteriori questioni trattate dalle parti.”
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rilevato che “…la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio….Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. » (Cass. SS. UU. 2951/2016).
Non vi è stata pertanto una violazione del principio di necessaria correlazione tra chiesto e giudicato previsto dall'art. 112 cpc, essendo il difetto di legittimazione attiva rilevabile d'ufficio sulla base degli atti.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata (Sulla declaratoria di carenza di legittimazione attiva del sig. . Violazione o Parte_2 falsa applicazione degli artt. 167 e 182 L.F.) è infondata.
L'appellante premette che: la data di deposito del ricorso per concordato preventivo da parte de è del 24/10/2014; l'omologa del Parte_3 concordato preventivo con nomina del commissario giudiziale dr. e Persona_2 del liquidatore giudiziale dr. è del 29/01/2016; il Persona_3 [...]
è stata posta in liquidazione volontaria in data 16/02/2016 con Parte_3 nomina del dr. liquidatore a seguito di apposita deliberazione Persona_1 dell'assemblea; , in persona del liquidatore Parte_3 dott. in data 19/09/2017 ha ceduto in favore di il Persona_1 Pt_2 credito relativo alle somme indebitamente e illegittimamente addebitate dalla Contr
la cessione è stata comunicata alla ex art. 1264 c.c.; con decreto CP_1 dell'11/11/2022 il Tribunale di Lucca, essendo stata completata la fase di esecuzione del concordato preventivo ed eseguito il riparto finale dell'attivo realizzato, ha chiuso la procedura.
Evidenzia poi il Tatò che il Tribunale di Lucca (pag. 5 e ss. dell'impugnata sentenza), per giungere alla declaratoria di carenza di legittimazione attiva del qui appellante, per un verso ha sostenuto che il dr. dal Persona_1
29/01/2016 (data della omologa) non aveva il potere di stipulare la cessione oggetto di causa, e, per altro verso, che lo stesso dal 24/10/2014 (data del deposito del concordato preventivo) si era già privato del potere di cedere liberamente il credito in questione, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione che necessita(va) di autorizzazione scritta del giudice delegato ai sensi dell'art. 167, secondo comma, L.F.
Afferma quindi l'appellante che tale motivazione sarebbe contraddittoria, in quanto le due ipotesi sarebbero alternative tra loro e non potrebbero coesistere.
Inoltre, quanto affermato dal Tribunale sarebbe errato in fatto, in quanto la messa in liquidazione volontaria della e la Parte_6 conseguente nomina del liquidatore nella persona del dr. Persona_1 erano successivi al Decreto di omologazione;
al momento della sottoscrizione della cessione del credito (19/09/2017), poi, egli era legittimato, poiché
l'imprenditore a seguito dell'omologa del concordato preventivo conserva la propria capacità giuridica.
Errato sarebbe anche il richiamo alla necessità dell'autorizzazione del G.D., perché la cessione riguardava un potenziale credito, non equiparabile alla cessione di un credito certo, liquido ed esigibile e, in ogni caso, la cessione del credito, anche in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato, sarebbe efficace tra cedente e cessionario, essendo solo inefficace nei confronti dei creditori anteriori al concordato, tra i quali non si annovera l'Istituto appellato.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si rileva che la procedura introdotta con ricorso per concordato preventivo del 24.10.2014 è stata definita con decreto del G.D. dell'11.11.2022
e nel frattempo, dopo l'omologa con decreto del 29/01/2016 del concordato preventivo con nomina del commissario giudiziale, la società in liquidazione ha ceduto il potenziale credito di oltre 480.000,00 euro in data 19.9.2017 senza preventiva comunicazione agli organi della liquidazione e tantomeno autorizzazione del giudice delegato.
L'art. 167 LF dispone al comma 1: “Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”.
Sebbene sia condivisibile l'affermazione per cui l'imprenditore, dopo l'emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo, riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di esercitare l'attività imprenditoriale, ciò avviene sotto la sorveglianza del commissario giudiziale.
L'art. 167 LF comma II dispone che : “.. I mutui, […] e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”.
Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono quelli che modificano o alterano la consistenza del patrimonio su cui incidono. L'importo del credito ceduto, sulla base della quantificazione operata nell'atto introduttivo del presente giudizio, era pari ad € 483.896,78 (oltre interessi legali dal
18.1.2013); essendo la somma considerevole, la sua cessione rientrava quindi negli atti di straordinaria amministrazione, con necessità di autorizzazione del giudice delegato.
L'atto di cessione, quindi, è inopponibile ai creditori antecedenti al concordato, Contr tra i quali rientra come si desume dal fatto che i conti, per come emerge dalla stessa perizia di parte, avevano un saldo negativo.
Anche sotto questo profilo, quindi, si desume il difetto di legittimazione attiva dell'appellante.
L'appello viene pertanto rigettato, assorbito ogni altro motivo e respinte le richieste istruttorie.
III. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittoriosa l'appellata le spese del _2 presente grado del giudizio devono essere poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_2
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (dichiarato in €
483.896,78) ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri di riferimento ai valori minimi in considerazione della peculiarità della questione trattata, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 77/2023 emessa dal Tribunale di Lucca,
[...] disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare le spese del grado Parte_2 liquidate in € 7.102,00 oltre spese generali iva e cap come per legge.
Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa.
Firenze, camera di consiglio del 19.09.2025
Il C.A. relatore ed estensore
DO. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.