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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 52/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 52 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vizzini, C.le Gorgia n. 2, presso lo studio professionale dell'Avv.
Emanuela Alfia Maria La Ferla ( , che lo Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(già Controparte_1 Controparte_2
c.f./partita IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore¸ rappresentata e P.IVA_1 difesa dell'avv. Cesare Santuccio ( giusta procura Email_2
in atti;
e
(P.I. , in persona del Sindaco pro-tempore, CP_3 Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in , via Umberto n.151, presso l'Avvocatura dell'EN, Pt_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Perez ( , giusta procura in atti;
Email_3
APPELLATA
e
; Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6 Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI All'udienza del 21.12.2023, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi cui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello promosso da avverso la sentenza n. 223/15 Parte_1 emessa il 22.6.2015, tramite cui il Giudice di Pace di aveva parzialmente accolto la CP_4 opposizione dallo stesso proposta avverso l'intimazione di pagamento notificatagli il 10.12.2014 da
, annullando la cartella esattoriale nr. 293 2013 00309731107000 Controparte_1
(EN PO , sospendendo il pagamento delle cartelle esattoriali nr. Controparte_6
293 2009 0129772335000 e nr. 293 2011 0010258304000 il cui EN PO è la CP_8
e, confermando le sanzioni amministrative di cui alle altre cartelle esattoriali.
[...]
L'odierno appellante, in primo grado, aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 10.12.2014 da contestando: 1) l'invalidità della Controparte_1 notificazione dell'intimazione medesima, deducendo che la stessa era stata effettuata presso un luogo di residenza diverso da quello del medesimo attore;
2) che le cartelle di pagamento non erano mai state allo stesso notificate e che pertanto le pretese creditorie sottese alle cartelle e all'intimazione impugnata erano prescritte.
Si erano costituiti in giudizio il e il Controparte_2 Controparte_6 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rilevato, e avevano chiesto il Controparte_4 rigetto dell'opposizione proposta.
Con la presente impugnazione, l'appellante ha dunque chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “ rilevare e dichiarare l'inesistenza della notificazione della comunicazione preventiva di fermo datata 14/11/2014 e notificata in data 10/12/2014 in Via Palestro n. 90, ossia in luogo ben diverso dall'attuale residenza del sig. rilevare e dichiarare la Parte_1 insanabilità del vizio inerente la notificazione della comunicazione preventiva di fermo di cui trattasi;
rilevare e dichiarare, in ogni caso, che mai nessun verbale di contravvenzione sotteso alla comunicazione preventiva di fermo per cui è causa è stato validamente notificato al sig. Pt_1
(ad eccezione dei verbali di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e
[...] motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado); rilevare e dichiarare che gli enti impositori non hanno dimostrato l'avvenuta regolare notificazione, nei confronti del sig. Pt_1
degli atti prodromici sottesi alla comunicazione preventiva di fermo contestata (ad
[...] eccezione dei verbali di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado); rilevare e dichiarare che le cartelle di pagamento indicate nella detta comunicazione preventiva di fermo non sono mai state validamente notificate al sig. (ad eccezione Parte_1 delle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado); rilevare e dichiarare che l'agente della riscossione non ha adempiuto l'onere probatorio incombente sullo stesso, in quanto la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado è inidonea a provare e dimostrare la regolare, valida e rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo contestata nei confronti del sig. Pt_1
rilevare e dichiarare che l'agente della riscossione non ha adempiuto l'onere probatorio
[...] incombente sullo stesso, in quanto non ha dedotto e provato che la relata di notifica sia stata apposta in calce alle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo contestata dal sig.
rilevare e dichiarare, pertanto, che le cartelle di pagamento sottese alla Parte_1 comunicazione preventiva di fermo contestata non sono mai state validamente notificate al sig.
rilevare e dichiarare, in ogni caso, che le pretese creditorie sottese alla Parte_1 comunicazione preventiva di fermo per cui è causa si sono irreversibilmente prescritte, per la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale (ad eccezione delle pretese creditorie di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado); per l'effetto, annullare, in ogni caso, la comunicazione preventiva di fermo datata
14/11/2014 in questa sede contestata ed ogni altro provvedimento sotteso e comunque collegato alla detta comunicazione (ad eccezione delle cartelle di pagamento di cui ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado); condannare le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da distrarsi, per avere anticipato le spese e non avere riscosso compensi;
condannare le odierne parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento e da distrarsi in favore del procuratore per avere anticipato le spese e non aver riscosso né competenze, né onorari”.
Con comparsa del 5.6.2016, si è costituito in giudizio il contumace in Controparte_9
primo grado, il quale ha chiesto, preliminarmente dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto e, nel merito, rigettarsi l'appello con conseguente conferma Controparte_9
della sentenza impugnata
Con comparsa del 21.4.2017, si è anche costituita (oggi Controparte_2 [...]
), la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, e ha pertanto Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza indicata in epigrafe la causa, assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. **************
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza dell''eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in via preliminare dal Controparte_9
Ed infatti, l'articolazione dei principi in tema di contraddittorio elaborati da questa Corte in relazione alla tipologia dei crediti azionati in via esattoriale giustifica il coinvolgimento dell'ente creditore nel caso in esame, relativo all'accertamento di un credito per sanzioni da violazioni al codice della strada (cfr., da ultimo, Cass., civ., n. 18152 del 2024; Cass. n. 30777 del 2023).
**************
Nel merito l'appello è fondato soltanto in parte, alla luce delle ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento di cui si tratta.
Giova in proposito premettere che la domanda proposta da deve essere Parte_1
qualificata quale opposizione agli atti esecutivi con riguardo alle questioni attinenti alla regolarità del procedimento di notificazione dell'intimazione di pagamento (cfr. Cass. civ., n. 10296 del 2009, Cass. civ. n. 3662 del 1995; Cass. civ. n. 2067 del 1985); e quale opposizione all'esecuzione con riguardo alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa impositiva.
È stato in proposito, anche di recente, precisato che “costituisce una opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata […], sicché, ove
l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza” (Trib. Modena, n. 404 del 2022).
Tanto precisato, si rileva che le questioni relative alla pretesa invalidità della notifica della intimazione di pagamento sono inammissibili in quanto non proposte nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto di intimazione.
Ed infatti, parte attrice appellante, per sua stessa deduzione, ha ricevuto la contestata notifica dell'intimazione di pagamento – ed è dunque venuta a conoscenza della stessa – in data 10.12.2014;
e ha notificato alle controparti l'atto di opposizione in data 8.1.2015, ovvero oltre il termine decadenziale di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., spirato il 30.12.2014.
Quanto poi al rilevato vizio di notificazione, giova rammentare che, per incontroverso principio di diritto, “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto
i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., n. 23903 del
2018; Cass., Sez. U, n. 14916 del 2016; Cass., n. 2174 del 2017; Cass., n. 20659 del 2017; Cass., n.
3816 del 2018).
In base a tale principio di diritto, la notificazione in questione potrebbe essere ritenuta al più nulla, ma non può certamente essere considerata giuridicamente inesistente, e pertanto, a fronte della ammissione di parte attrice-appellante, di aver ricevuto la notifica dell'atto di intimazione in data
14.12.2014, deve certamente ritenersi operativo il meccanismo decadenziale previsto ex art. 617 c.p.c.
Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento.
**************
Vanno invece qualificate come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., le contestazioni relative alla eccepita prescrizione delle pretese creditorie recate nelle cartelle indicate ai nn. 1), 2); e
5) della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
essendo invece le cartelle indicate ai nn. 3), 4) e 6) espressamente escluse dalla presente impugnazione.
Quanto a tale motivo di opposizione, si specifica che – come confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità – “costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo” (Cass., n. 18152 del 2024).
Ed infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato, in una fattispecie certamente assimilabile a quella oggi in esame, che "restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt.
615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo
(e di altri) atti interrativi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ."
(cfr. SU n. 22080 del 2017).
In tale solco tracciato dalla Sezioni Unite, è stato ulteriormente precisato che la contestazione in esame, avendo ad oggetto, non la regolarità degli atti della riscossione, bensì l'esistenza del credito
(e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 13300, 13304 e 13306 del 2024; Cass., n. 18152 del 2024).
Tanto precisato, si rileva che l'appello è fondato soltanto con riferimento alla cartella indicata al n. 1) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ovvero la cartella di pagamento n.
29320070113667807000 e ), e alla cartella CP_10 Controparte_5 Controparte_4
di pagamento n. 2 dell'atto introduttivo (ovvero la cartella di pagamento n. 2932009011079659000
(EN PO . Controparte_6
Quanto alla prima si osserva che, dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti, risulta che la cartella di cui si tratta è stata notificata all'odierno appellante il 13.11.2008, laddove l'intimazione di pagamento è stata notificata il 10.12.2014, ovvero oltre il termine di prescrizione quinquennale che deve ritenersi operante nel caso di specie.
Si evidenzia infatti che, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza in materia,
“la cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per
l'opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr., tra le altre Cass. civ., n. 12263 del 2007; Trib. Catania, n. 354 del 2014).
Quanto alla cartella indicata al n. 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ovvero la cartella n. 2932009011079659000 EN PO Comune di Grammichele), si osserva che la stessa è stata notificata in data 29.3.2010 all'indirizzo di via Palestro n. 90, in a mani CP_6
del padre dell'odierno appellante.
Orbene, la notificazione della cartella indicata deve ritenersi invalida, atteso che è stata effettuata presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza (cfr. certificato residenza storico, in atti) e nelle mani di un soggetto non qualificatosi quale convivente.
Pertanto, considerato che dalla data dell'infrazione (inconstestatamente avvenuta nel 2007) alla data della prima intimazione di pagamento prodotta in atti (26.9.2014), risulta trascorso un periodo superiore a termine di prescrizione quinquennale, la pretesa creditoria ivi contenuta deve ritenersi prescritta.
Sotto tali profili dunque l'appello proposto da deve essere accolto e devono Parte_1
dunque essere annullate: la cartella di pagamento n. 29320070113667807000 (Enti impositori e ); e la cartella di pagamento n. 2932009011079659000 Controparte_5 Controparte_4
(EN PO . Controparte_6
**************
Correttamente invece il giudice del primo grado ha rigettato l'opposizione proposta con riguardo alle pretese creditorie recate nella cartella di pagamento indicata al n. 5 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ed infatti l'ente di riscossione ha fornito prova, già in primo grado, che la stessa – relativa a crediti derivanti da contravvenzioni al C.d.S. incontestatamente riferite agli anni 2008 e 2009 – è stata correttamente notificata il 29.9.2012 “personalmente al destinatario” (cfr. documentazione prodotta da in primo grado). Controparte_2
A tal proposito, si rileva l'infondatezza delle eccezioni svolte da parte attrice-appellante relativamente, per un verso alla apposizione delle relate di notifica sul frontespizio e non in calce agli atti;
e per altro verso alla omessa produzione degli originali della ricevuta di ritorno e della cartella notificata.
Quanto alla prima eccezione, si rammenta che, come anche confermato dalla consolidata giurisprudenza, “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione” (Cass., n, 8700 del 2020; Cass. SS. UU., n. 19071/2016; Cass., n. 6395 del
2014; Cass., n. 14327 del 2009).
È stato infatti osservato che, con riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento, non trovano applicazione le norme del codice di rito che regolano la notifica degli atti, ed in particolare l'art. 148
c.p.c., comma 1, che prevede che la certificazione da parte dell'ufficiale giudiziario della eseguita notificazione avvenga mediante relazione apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto (Cass., n,
8700 del 2020; Trib. Teramo, n. 496 del 2017).
Si evidenzia inoltre che la citata disposizione è posta a presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all'originale. La localizzazione in calce all'atto notificato svolge, infatti, la funzione garantistica di richiamare l'attenzione dell'Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell'atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l'attestazione di conformità della copia all'originale. Qualora la relazione di notificazione sia, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (Cass., n. 6749 del 2007).
Ma è altrettanto vero che la notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla, qualora, come nel caso di specie, non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo (Cass., n, 8700 del 2020;
Cass., n. 23175 del 2016).
Parimenti meritevole di rigetto poiché assolutamente generica – oltre che tardiva, poiché proposta soltanto in sede di note conclusionali del primo grado – è l'eccezione relativa alla omessa produzione degli originali della ricevuta di ritorno e della cartella notificata.
Ed infatti parte attrice - appellante ha omesso qualsivoglia riferimento ai singoli atti contestati e ai relativi contenuti, ma si è limitata a affermare che la documentazione prodotta da
[...]
sarebbe inidonea a provare la regolare, valida e rituale, notifica delle cartelle di CP_2
pagamento, per non aver la stessa prodotto in atti sia la ricevuta di ritorno in originale sia la cartella notificata al contribuente.
Vale in proposito rammentare la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui una tale eccezione è da ritenersi inammissibile per difetto di specificità qualora sia priva, come nella specie, del benché minimo riferimento ai singoli atti e ai relativi contenuti (cfr. Cass., n. 21937 del
2024).
Nel merito si osserva inoltre che "in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. , impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni" (Cass., n. 16557 del 2019).
D'altronde, s'è rilevato che "nel silenzio dell'art. 2719 cod. civ. in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento debba avvenire, è da ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt.
214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione" (Cass., n. .15200 del 2024;
Cass., n. 10326 del 2014).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice-appellante che, si ribadisce, non ha neppure specificamente indicato gli atti contestati, non ha neppure individuato in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali dei diversi documenti prodotti rispetto agli originali, per come richiesto alla luce dei principi sopra compendiati.
Quanto poi alla lamentata omessa produzione della cartella notificata, basti ricordare il consolidato principio di diritto, secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, […] non sussiste un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente” (cfr, tra le tante, Cass., n. 16121 del 2019).
Pertanto, alla luce dei principi ricordati e a fronte della genericità delle contestazioni svolte da parte attrice attrice-appellante, tale eccezione deve essere rigettata.
E dunque – appurata la validità della notifica della cartella di pagamento indicata al n. 5 dell'atto introduttivo del primo grado – la pretese creditorie ivi recate non possono considerarsi prescritte;
né assumono rilevanza le contestazioni relative alla pretesa invalidità della notifica dei relativi verbali di contravvenzione.
**************
In considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto accolte soltanto in parte le domande accolte da parte appellante, sussistono le ragioni di cui all'art. 92 comma secondo c.p.c. per compensare tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 223/15 emessa il 22.6.2015, dal Giudice di Pace di , ANNULLA le cartelle CP_4
esattoriali n. 29320070113667807000 (Enti impositori e Controparte_5 [...]
) e n. 29320090110796590000 (EN PO;
CP_4 Controparte_6
- COMPENSA tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Caltagirone, 3.2.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 52 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vizzini, C.le Gorgia n. 2, presso lo studio professionale dell'Avv.
Emanuela Alfia Maria La Ferla ( , che lo Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(già Controparte_1 Controparte_2
c.f./partita IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore¸ rappresentata e P.IVA_1 difesa dell'avv. Cesare Santuccio ( giusta procura Email_2
in atti;
e
(P.I. , in persona del Sindaco pro-tempore, CP_3 Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in , via Umberto n.151, presso l'Avvocatura dell'EN, Pt_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Perez ( , giusta procura in atti;
Email_3
APPELLATA
e
; Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6 Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI All'udienza del 21.12.2023, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi cui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello promosso da avverso la sentenza n. 223/15 Parte_1 emessa il 22.6.2015, tramite cui il Giudice di Pace di aveva parzialmente accolto la CP_4 opposizione dallo stesso proposta avverso l'intimazione di pagamento notificatagli il 10.12.2014 da
, annullando la cartella esattoriale nr. 293 2013 00309731107000 Controparte_1
(EN PO , sospendendo il pagamento delle cartelle esattoriali nr. Controparte_6
293 2009 0129772335000 e nr. 293 2011 0010258304000 il cui EN PO è la CP_8
e, confermando le sanzioni amministrative di cui alle altre cartelle esattoriali.
[...]
L'odierno appellante, in primo grado, aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 10.12.2014 da contestando: 1) l'invalidità della Controparte_1 notificazione dell'intimazione medesima, deducendo che la stessa era stata effettuata presso un luogo di residenza diverso da quello del medesimo attore;
2) che le cartelle di pagamento non erano mai state allo stesso notificate e che pertanto le pretese creditorie sottese alle cartelle e all'intimazione impugnata erano prescritte.
Si erano costituiti in giudizio il e il Controparte_2 Controparte_6 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rilevato, e avevano chiesto il Controparte_4 rigetto dell'opposizione proposta.
Con la presente impugnazione, l'appellante ha dunque chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di “ rilevare e dichiarare l'inesistenza della notificazione della comunicazione preventiva di fermo datata 14/11/2014 e notificata in data 10/12/2014 in Via Palestro n. 90, ossia in luogo ben diverso dall'attuale residenza del sig. rilevare e dichiarare la Parte_1 insanabilità del vizio inerente la notificazione della comunicazione preventiva di fermo di cui trattasi;
rilevare e dichiarare, in ogni caso, che mai nessun verbale di contravvenzione sotteso alla comunicazione preventiva di fermo per cui è causa è stato validamente notificato al sig. Pt_1
(ad eccezione dei verbali di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e
[...] motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado); rilevare e dichiarare che gli enti impositori non hanno dimostrato l'avvenuta regolare notificazione, nei confronti del sig. Pt_1
degli atti prodromici sottesi alla comunicazione preventiva di fermo contestata (ad
[...] eccezione dei verbali di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado); rilevare e dichiarare che le cartelle di pagamento indicate nella detta comunicazione preventiva di fermo non sono mai state validamente notificate al sig. (ad eccezione Parte_1 delle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado); rilevare e dichiarare che l'agente della riscossione non ha adempiuto l'onere probatorio incombente sullo stesso, in quanto la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado è inidonea a provare e dimostrare la regolare, valida e rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo contestata nei confronti del sig. Pt_1
rilevare e dichiarare che l'agente della riscossione non ha adempiuto l'onere probatorio
[...] incombente sullo stesso, in quanto non ha dedotto e provato che la relata di notifica sia stata apposta in calce alle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo contestata dal sig.
rilevare e dichiarare, pertanto, che le cartelle di pagamento sottese alla Parte_1 comunicazione preventiva di fermo contestata non sono mai state validamente notificate al sig.
rilevare e dichiarare, in ogni caso, che le pretese creditorie sottese alla Parte_1 comunicazione preventiva di fermo per cui è causa si sono irreversibilmente prescritte, per la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale (ad eccezione delle pretese creditorie di cui alle cartelle indicate ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado); per l'effetto, annullare, in ogni caso, la comunicazione preventiva di fermo datata
14/11/2014 in questa sede contestata ed ogni altro provvedimento sotteso e comunque collegato alla detta comunicazione (ad eccezione delle cartelle di pagamento di cui ai nn. 3, 4 e 6 della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado); condannare le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da distrarsi, per avere anticipato le spese e non avere riscosso compensi;
condannare le odierne parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento e da distrarsi in favore del procuratore per avere anticipato le spese e non aver riscosso né competenze, né onorari”.
Con comparsa del 5.6.2016, si è costituito in giudizio il contumace in Controparte_9
primo grado, il quale ha chiesto, preliminarmente dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto e, nel merito, rigettarsi l'appello con conseguente conferma Controparte_9
della sentenza impugnata
Con comparsa del 21.4.2017, si è anche costituita (oggi Controparte_2 [...]
), la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, e ha pertanto Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza indicata in epigrafe la causa, assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. **************
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza dell''eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in via preliminare dal Controparte_9
Ed infatti, l'articolazione dei principi in tema di contraddittorio elaborati da questa Corte in relazione alla tipologia dei crediti azionati in via esattoriale giustifica il coinvolgimento dell'ente creditore nel caso in esame, relativo all'accertamento di un credito per sanzioni da violazioni al codice della strada (cfr., da ultimo, Cass., civ., n. 18152 del 2024; Cass. n. 30777 del 2023).
**************
Nel merito l'appello è fondato soltanto in parte, alla luce delle ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento di cui si tratta.
Giova in proposito premettere che la domanda proposta da deve essere Parte_1
qualificata quale opposizione agli atti esecutivi con riguardo alle questioni attinenti alla regolarità del procedimento di notificazione dell'intimazione di pagamento (cfr. Cass. civ., n. 10296 del 2009, Cass. civ. n. 3662 del 1995; Cass. civ. n. 2067 del 1985); e quale opposizione all'esecuzione con riguardo alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa impositiva.
È stato in proposito, anche di recente, precisato che “costituisce una opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata […], sicché, ove
l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza” (Trib. Modena, n. 404 del 2022).
Tanto precisato, si rileva che le questioni relative alla pretesa invalidità della notifica della intimazione di pagamento sono inammissibili in quanto non proposte nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto di intimazione.
Ed infatti, parte attrice appellante, per sua stessa deduzione, ha ricevuto la contestata notifica dell'intimazione di pagamento – ed è dunque venuta a conoscenza della stessa – in data 10.12.2014;
e ha notificato alle controparti l'atto di opposizione in data 8.1.2015, ovvero oltre il termine decadenziale di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., spirato il 30.12.2014.
Quanto poi al rilevato vizio di notificazione, giova rammentare che, per incontroverso principio di diritto, “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto
i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., n. 23903 del
2018; Cass., Sez. U, n. 14916 del 2016; Cass., n. 2174 del 2017; Cass., n. 20659 del 2017; Cass., n.
3816 del 2018).
In base a tale principio di diritto, la notificazione in questione potrebbe essere ritenuta al più nulla, ma non può certamente essere considerata giuridicamente inesistente, e pertanto, a fronte della ammissione di parte attrice-appellante, di aver ricevuto la notifica dell'atto di intimazione in data
14.12.2014, deve certamente ritenersi operativo il meccanismo decadenziale previsto ex art. 617 c.p.c.
Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento.
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Vanno invece qualificate come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., le contestazioni relative alla eccepita prescrizione delle pretese creditorie recate nelle cartelle indicate ai nn. 1), 2); e
5) della parte narrativa e motiva dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
essendo invece le cartelle indicate ai nn. 3), 4) e 6) espressamente escluse dalla presente impugnazione.
Quanto a tale motivo di opposizione, si specifica che – come confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità – “costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo” (Cass., n. 18152 del 2024).
Ed infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato, in una fattispecie certamente assimilabile a quella oggi in esame, che "restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt.
615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo
(e di altri) atti interrativi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ."
(cfr. SU n. 22080 del 2017).
In tale solco tracciato dalla Sezioni Unite, è stato ulteriormente precisato che la contestazione in esame, avendo ad oggetto, non la regolarità degli atti della riscossione, bensì l'esistenza del credito
(e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 13300, 13304 e 13306 del 2024; Cass., n. 18152 del 2024).
Tanto precisato, si rileva che l'appello è fondato soltanto con riferimento alla cartella indicata al n. 1) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ovvero la cartella di pagamento n.
29320070113667807000 e ), e alla cartella CP_10 Controparte_5 Controparte_4
di pagamento n. 2 dell'atto introduttivo (ovvero la cartella di pagamento n. 2932009011079659000
(EN PO . Controparte_6
Quanto alla prima si osserva che, dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti, risulta che la cartella di cui si tratta è stata notificata all'odierno appellante il 13.11.2008, laddove l'intimazione di pagamento è stata notificata il 10.12.2014, ovvero oltre il termine di prescrizione quinquennale che deve ritenersi operante nel caso di specie.
Si evidenzia infatti che, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza in materia,
“la cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per
l'opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr., tra le altre Cass. civ., n. 12263 del 2007; Trib. Catania, n. 354 del 2014).
Quanto alla cartella indicata al n. 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ovvero la cartella n. 2932009011079659000 EN PO Comune di Grammichele), si osserva che la stessa è stata notificata in data 29.3.2010 all'indirizzo di via Palestro n. 90, in a mani CP_6
del padre dell'odierno appellante.
Orbene, la notificazione della cartella indicata deve ritenersi invalida, atteso che è stata effettuata presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza (cfr. certificato residenza storico, in atti) e nelle mani di un soggetto non qualificatosi quale convivente.
Pertanto, considerato che dalla data dell'infrazione (inconstestatamente avvenuta nel 2007) alla data della prima intimazione di pagamento prodotta in atti (26.9.2014), risulta trascorso un periodo superiore a termine di prescrizione quinquennale, la pretesa creditoria ivi contenuta deve ritenersi prescritta.
Sotto tali profili dunque l'appello proposto da deve essere accolto e devono Parte_1
dunque essere annullate: la cartella di pagamento n. 29320070113667807000 (Enti impositori e ); e la cartella di pagamento n. 2932009011079659000 Controparte_5 Controparte_4
(EN PO . Controparte_6
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Correttamente invece il giudice del primo grado ha rigettato l'opposizione proposta con riguardo alle pretese creditorie recate nella cartella di pagamento indicata al n. 5 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ed infatti l'ente di riscossione ha fornito prova, già in primo grado, che la stessa – relativa a crediti derivanti da contravvenzioni al C.d.S. incontestatamente riferite agli anni 2008 e 2009 – è stata correttamente notificata il 29.9.2012 “personalmente al destinatario” (cfr. documentazione prodotta da in primo grado). Controparte_2
A tal proposito, si rileva l'infondatezza delle eccezioni svolte da parte attrice-appellante relativamente, per un verso alla apposizione delle relate di notifica sul frontespizio e non in calce agli atti;
e per altro verso alla omessa produzione degli originali della ricevuta di ritorno e della cartella notificata.
Quanto alla prima eccezione, si rammenta che, come anche confermato dalla consolidata giurisprudenza, “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione” (Cass., n, 8700 del 2020; Cass. SS. UU., n. 19071/2016; Cass., n. 6395 del
2014; Cass., n. 14327 del 2009).
È stato infatti osservato che, con riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento, non trovano applicazione le norme del codice di rito che regolano la notifica degli atti, ed in particolare l'art. 148
c.p.c., comma 1, che prevede che la certificazione da parte dell'ufficiale giudiziario della eseguita notificazione avvenga mediante relazione apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto (Cass., n,
8700 del 2020; Trib. Teramo, n. 496 del 2017).
Si evidenzia inoltre che la citata disposizione è posta a presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all'originale. La localizzazione in calce all'atto notificato svolge, infatti, la funzione garantistica di richiamare l'attenzione dell'Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell'atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l'attestazione di conformità della copia all'originale. Qualora la relazione di notificazione sia, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (Cass., n. 6749 del 2007).
Ma è altrettanto vero che la notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla, qualora, come nel caso di specie, non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo (Cass., n, 8700 del 2020;
Cass., n. 23175 del 2016).
Parimenti meritevole di rigetto poiché assolutamente generica – oltre che tardiva, poiché proposta soltanto in sede di note conclusionali del primo grado – è l'eccezione relativa alla omessa produzione degli originali della ricevuta di ritorno e della cartella notificata.
Ed infatti parte attrice - appellante ha omesso qualsivoglia riferimento ai singoli atti contestati e ai relativi contenuti, ma si è limitata a affermare che la documentazione prodotta da
[...]
sarebbe inidonea a provare la regolare, valida e rituale, notifica delle cartelle di CP_2
pagamento, per non aver la stessa prodotto in atti sia la ricevuta di ritorno in originale sia la cartella notificata al contribuente.
Vale in proposito rammentare la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui una tale eccezione è da ritenersi inammissibile per difetto di specificità qualora sia priva, come nella specie, del benché minimo riferimento ai singoli atti e ai relativi contenuti (cfr. Cass., n. 21937 del
2024).
Nel merito si osserva inoltre che "in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. , impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni" (Cass., n. 16557 del 2019).
D'altronde, s'è rilevato che "nel silenzio dell'art. 2719 cod. civ. in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento debba avvenire, è da ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt.
214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione" (Cass., n. .15200 del 2024;
Cass., n. 10326 del 2014).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice-appellante che, si ribadisce, non ha neppure specificamente indicato gli atti contestati, non ha neppure individuato in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali dei diversi documenti prodotti rispetto agli originali, per come richiesto alla luce dei principi sopra compendiati.
Quanto poi alla lamentata omessa produzione della cartella notificata, basti ricordare il consolidato principio di diritto, secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, […] non sussiste un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente” (cfr, tra le tante, Cass., n. 16121 del 2019).
Pertanto, alla luce dei principi ricordati e a fronte della genericità delle contestazioni svolte da parte attrice attrice-appellante, tale eccezione deve essere rigettata.
E dunque – appurata la validità della notifica della cartella di pagamento indicata al n. 5 dell'atto introduttivo del primo grado – la pretese creditorie ivi recate non possono considerarsi prescritte;
né assumono rilevanza le contestazioni relative alla pretesa invalidità della notifica dei relativi verbali di contravvenzione.
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In considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto accolte soltanto in parte le domande accolte da parte appellante, sussistono le ragioni di cui all'art. 92 comma secondo c.p.c. per compensare tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 223/15 emessa il 22.6.2015, dal Giudice di Pace di , ANNULLA le cartelle CP_4
esattoriali n. 29320070113667807000 (Enti impositori e Controparte_5 [...]
) e n. 29320090110796590000 (EN PO;
CP_4 Controparte_6
- COMPENSA tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Caltagirone, 3.2.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore