Articolo 12 della Legge 26 ottobre 1971, n. 1099
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 marzo 1972
Art. 12.
All'onere complessivo di lire 340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 e per gli anni successivi verra' fatto fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dal capitolo 1161, di lire 100 milioni dal capitolo 1168, di lire 40 milioni dal capitolo 1246, di lire 25 milioni dal capitolo 1150, di lire 25 milioni dal capitolo 1167 e di lire 100 milioni dal capitolo 1130 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1971 e dai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 marzo 1972