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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 401/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta dai Magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 401 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021
promossa da
con sede legale in Cagliari, via Besta n. 26, partita iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato a [...] P.IVA_1 Parte_2
il 21 gennaio 1968, residente in [...], codice fiscale , C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Zucca ( ) e Michele Brundu C.F._2
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in (09126) C.F._3
Cagliari, via Tuveri n. 22, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello su foglio separato,
Pagina 1 appellante
CONTRO
con sede in Cagliari, Via Segrè, P.I. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. , rappresentata e difesa, sia Controparte_1
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Renato Margelli (C.F. C.F._4
pec: fax: 070.3514202) e RA EL (C.F. ; Email_1 C.F._5
pec: fax 070.3514202), in virtù di delega in calce all'atto di comparsa e risposta Email_2
in appello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari Via Besta 2,
appellata
All'udienza del 26.09.2025, preso atto delle note depositate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della
sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame, ogni diversa istanza disattesa: - in via
principale, 1) respingere ogni avversa domanda, per i motivi e le eccezioni di cui alla superiore
espositiva, 2) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, condannando la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma di € 25.830,80, oltre agli interessi al tasso di mora di cui al D. Lgs. 231/02
dalle scadenze sino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi €
540,00 per competenze professionali ed € 118,50 per esborsi, oltre € 27,00 per spese d'iscrizione
ed oltre rimborso spese forfettarie del 15%, iva e cpa come per legge;
- in via subordinata, nella
denegata ipotesi di mancata conferma del decreto opposto, condannare comunque la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore della della somma di € 25.830,80, oltre agli interessi al tasso di mora Parte_1
Pagina 2 di cui al D. Lgs. 231/02 dalle scadenze sino al saldo effettivo, ovvero di quella somma maggiore o
minore che sarà accertata in corso di causa;
- in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e, per
l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della della ulteriore Parte_1
somma di € 37.945,60, quale corrispettivo del contratto di fornitura ed installazione dei restanti n.
16 impianti mai installati per fatto imputabile alla società opponente, ovvero nella diversa misura
che sarà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi di mora al saggio
d'interesse previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02 decorrenti dalle scadenze contrattuali al saldo,
nonché al risarcimento dei danni da determinarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso, con
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre che del procedimento per ATP.”
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, rigettare
l'appello proposto dalla società in quanto infondato, con conseguente Parte_1
integrale conferma della sentenza gravata n°2111/2021 pronunciata dal Tribunale di Cagliari in
data 1° luglio 2021. Con vittoria di onorari, spese e competenze del presente giudizio.”, “…
valutando l'applicazione dell'eventuale aumento del 30% del compenso liquidato per la fase
decisionale in forza dell'inserimento dei collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
DM 55/2014.” (parte aggiunta con le memorie conclusive).
Ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2111/2021 del Tribunale di Parte_1
Cagliari pronunciata all'esito del giudizio instaurato da in Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 549/2015, emesso in data 05.03.2015 dal medesimo Tribunale
su ricorso di , con cui era stato imposto a il pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
ricorrente, della somma complessiva di € 25.830,80 per capitale, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo degli importi ancora dovuti in esecuzione di un contratto avente ad oggetto la fornitura di 40 impianti di purificazione dell'acqua da installare in scuole
Pagina 3 pubbliche di Cagliari e circondario. In particolare, l'ingiunzione era relativa al saldo degli impianti già messi in opera nelle scuole, restando esclusi gli impianti non ancora montati.
A sostegno dell'opposizione aveva esposto: CP_1
- le installazioni dei macchinari eseguite da presentavano vizi e difetti Parte_1
meglio descritti dalla consulenza tecnica espletata in sede di ATP all'uopo richiesta da essa opponente, consistenti, principalmente, nella mancata consegna dei certificati di conformità e di regolare montaggio degli impianti, tempestivamente contestata da alla ditta fornitrice in CP_1
data 8 maggio 2012 e 8 ottobre 2012;
- in conseguenza della mancata consegna dei certificati, la stessa aveva incaricato un CP_1
tecnico specializzato al fine di verificare la conformità degli impianti e il regolare montaggio;
- da tale verifica era emerso che: 1) gli impianti erano privi di un dispositivo atto ad impedire l'eventuale ritorno in rete dell'acqua contenuta nell'impianto di trattamento;
2) non risultava disponibile un punto di prelievo posto a monte dell'unità di trattamento, in violazione della normativa obbligatoria in materia sanitaria;
3) il collegamento elettrico degli impianti era stato eseguito, in alcuni casi, con la modifica dell'impianto elettrico mediante l'aggiunta di una presa elettrica all'impianto preesistente e in altri casi, con la modifica e sostituzione del cavo di alimentazione;
4) gli apparecchi delle scuole di Via Fermi e di Via Zefiro non risultavano collegati;
5) l'apparecchio installato in Via Meilogu risultava essere di marca e di tipo diverso da quello di cui al preventivo del 25 novembre 2011; 6) mancavano le certificazioni di tutti gli impianti. Il Comune
di Cagliari, Servizio Impianti Tecnologici, a seguito di un controllo presso la scuola di via
Basilicata, in carenza del suddetto certificato ed essendo risultato che il collegamento elettrico effettuato non era stato eseguito correttamente, aveva disposto d'ufficio il distacco dell'impianto di trattamento GA installato dalla (doc.1). Inoltre il Servizio Igiene degli Parte_1
Alimenti e della Nutrizione della aveva, con nota del 5 aprile 2012, fra l'altro, Controparte_2
richiesto la certificazione di corretto montaggio della apparecchiatura anche in rispetto a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 febbraio 2012 (doc.2).
Pagina 4 Per quanto esposto lamentando che la fornitrice, seppur sollecitata, non aveva CP_1
adempiuto, così precludendo le verifiche sulla regolarità degli impianti, aveva domandato: in via principale la revoca del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di con condanna della stessa alla restituzione delle Parte_1
somme versate, pari a complessivi euro 49.803, 60, oltre interessi di legge, ferma restando la disponibilità di essa opponente a restituire gli impianti inutilizzabili. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
costituendosi, aveva contestato le allegazioni dell'opponente ed aveva Parte_1
sostenuto:
- di aver curato l'approvvigionamento di tutti i 40 impianti e la regolare installazione di 24 di essi, tutti perfettamente funzionanti, muniti delle relative dichiarazioni di conformità e regolarmente utilizzati da tutto il personale scolastico, compresi i bambini delle varie scuole;
- che le dichiarazioni di conformità erano sempre state a disposizione della la quale CP_1
da subito aveva ricevuto i certificati sugli impianti e sulle bottiglie;
- che stante l'originario, grave inadempimento della all'obbligo di pagamento delle CP_1
fatture azionate in sede monitoria, l' aveva immediatamente depositato Parte_1
presso lo studio dei difensori le dichiarazioni di conformità.
La stessa opposta, inoltre, aveva eccepito la tardiva denuncia dei vizi da parte della e, CP_1
dunque, l'intervenuta decadenza ex art. 1667, 2° comma, c.c. concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al pagamento della somma ingiunta o, in CP_1
via subordinata, in caso di revoca del decreto, al pagamento dello stesso importo;
in via di
reconventio reconventionis aveva, inoltre, domandato la condanna della al pagamento CP_1
degli importi relativi agli impianti approvvigionati e non installati per causa riconducibile alla committente;
in ogni caso con vittoria di spese.
Il Tribunale, con ordinanza del 9.01.2017, rilevato che in base agli accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento per A.T.P. era risultata l'esistenza di difetti tali da rendere
Pagina 5 inutilizzabili gli impianti installati in conformità alle disposizioni vigenti, aveva sottoposto alle parti una proposta transattiva con esito negativo.
La causa era stata ulteriormente istruita mediante produzioni documentali e prova per testi e decisa nei seguenti termini: “… In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
in
accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, pronuncia la risoluzione del
contratto per cui è causa per inadempimento dell'opposta; rigetta le domande proposte da
[...]
condanna a restituire a Parte_1 Parte_1 [...]
Cont
. l'importo di euro 49.803,60 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
saldo, previa offerta reale dell'opponente di restituzione all'opposta degli impianti installati;
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
Cont le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.154,50 di cui € 2.033,00 per il procedimento
per ATP ed € 7.121,50 per il presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese per la Parte_1
CTU separatamente liquidate nel procedimento per ATP ”.
***
Le motivazioni della sentenza possono sintetizzarsi come appresso.
A. Il contratto per cui è causa, avente ad oggetto la fornitura e l'installazione da parte di
[...]
di n. 40 impianti di trattamento dell'acqua alimentare tipo HP2 CULLIGAN Parte_1
destinati alle mense scolastiche di diverse scuole pubbliche di Cagliari e hinterland, nonché
presso la sede aziendale della ad Elmas, al costo di euro 98.000,00 + IVA, deve CP_1
essere qualificato come compravendita;
B. l'eccezione sollevata da in relazione alla tardiva denuncia dei vizi è Parte_1
infondata. Difatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che,
“… in tema di compravendita, (…) si ha consegna di “aliud pro alio” che dà luogo
all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.,
svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., qualora
Pagina 6 il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un
genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione
economico-sociale della “res” venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10916 del 18/05/2011 Rv. 617842-01);
C. nell'atto di opposizione la aveva contestato non solo l'esistenza dei vizi e difetti CP_1
negli impianti, specificamente risultanti dall'ATP, ma, altresì, la mancanza in tutti i 24
impianti installati del certificato di conformità, che costituisce il presupposto per la messa in esercizio dei macchinari nelle mense delle scuole pubbliche;
D. la mancanza dei certificati di conformità degli impianti elettrici ed idraulici, necessari per il collegamento degli apparecchi di trattamento dell'acqua alimentare, comportava che questi dovessero ritenersi inidonei ad assolvere la loro destinazione economico-sociale nelle mense scolastiche, come confermato dal provvedimento del Comune di Cagliari in data
14.06.2012, che aveva disposto il distacco dell'impianto presso la scuola di via Basilicata
proprio in ragione della mancanza della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
(doc. 2 fasc. ATP);
E. con espresso richiamo all'art. 7 DM 37/2008 (dichiarazione di conformità) “… nel caso di
specie la parte opposta ha prodotto in causa una dichiarazione di conformità in data
21.05.2012, ma è contestato che essa fosse stata tempestivamente consegnata all'opponente,
che ne aveva fatto specifica richiesta. In ogni caso, la dichiarazione resa da
[...]
ha come oggetto la conformità degli apparecchi installati per la depurazione Parte_1
dell'acqua ma in essa non fa alcuna menzione ai collegamenti elettrici ed idraulici di cui
alle lettere A e D dell'art. 2 DM 37/2008 che, essendo stati modificati al fine
dell'installazione degli impianti di depurazione dell'acqua potabile, rendevano necessaria
una specifica dichiarazione di conformità per poter essere messi in esercizio (v. CTU dell'
Ing. incaricato in sede di ATP, pagg. 30 e 48)”; Persona_1
Pagina 7 F. la fornitura di impianti sprovvisti dei certificati di conformità, richiesti a norma di legge,
costituiva “un grave inadempimento contrattuale, in quanto tale mancanza li rendeva
totalmente inidonei all'uso nelle mense scolastiche”;
G. il CTU, a conferma dell'inidoneità all'uso degli impianti, aveva rilevato i seguenti difetti:
1) mancanza della valvola di non-ritorno nei 24 impianti installati;
2) necessità di completamento dell'installazione elettrica negli impianti delle scuole di via
Zefiro e di via Basilicata;
3) necessità di manutenzione degli impianti di affinamento nella scuola di via Basilicata;
4) necessità di completamento dell'installazione elettrica e idraulica nell'impianto della
scuola di via Fermi;
5) mancanza della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici modificati dalla ditta
installatrice degli impianti in n. 7 edifici scolastici;
6) mancanza della dichiarazione di conformità degli impianti idraulici modificati dalla
ditta installatrice di tutti i 24 impianti installati;
7) necessità di fornitura ed installazione di un nuovo impianto di affinamento nella scuola
di via Meilogu;
H. in forza del principio secondo il quale “In tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile
al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del
danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 ([…]Cass. Civ. Sez. U.
sentenza n. 13533 del 30.10.2001, Rv. 549956). Inoltre, in tema di efficacia probatoria delle
Pagina 8 fatture, la Suprema Corte di Cassazione insegna che la fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio
di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere
dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
17659 del 02.07.2019; Cass. Civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 5915 del 11.03.2011, Rv.
617411)”, doveva ritenersi che: “le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo non
possono costituire da sole elemento di prova di importi indicati dall'opposto a saldo dei
lavori eseguiti. Al contrario, alla luce delle difese dell'opponente e delle risultanze della
CTU, deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, non
avendo l'opposta provato il proprio esatto adempimento, ma al contrario all'esito
dell'istruttoria deve ritenersi accertato il grave inadempimento da parte del fornitore”.
[...]
con unica, articolata censura, ha svolto il seguente ordine di doglianze. Parte_1
A. Riguardo al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di essa fornitrice,
non era in contestazione che:
- in esecuzione del contratto avesse curato l'approvvigionamento di tutti i 40 impianti HP2
U.V. GA;
- nel corso dell'anno 2011/2012 avesse fornito ed installato n. 24 impianti HP2 U.V. GA
di affinamento dell'acqua potabile (ad avviso della società “tutti perfettamente funzionanti e
muniti delle relative dichiarazioni di conformità”);
- i testi e escussi all'udienza del 12.10.2018, avevano Testimone_1 Testimone_2
confermato che in occasione del termine delle lezioni dell'anno scolastico 2011/2012 la aveva contattato la per disporre la chiusura e la messa a CP_1 Controparte_3
riposo degli impianti installati presso gli istituti scolastici e che dette operazioni fossero state regolarmente eseguite.
Pagina 9 B. Quanto alla mancata installazione dei restanti 16 impianti, puntualmente forniti, questa sarebbe dipesa unicamente dal rifiuto della di dare le autorizzazioni/indicazioni necessarie per CP_1
l'esecuzione dei relativi interventi all'interno degli istituti scolastici, circostanza, peraltro, mai contestata.
C. Con riferimento alla mancata consegna delle certificazioni di conformità degli impianti, la circostanza che queste fossero state regolarmente approntate da non era in Parte_1
contestazione, così come non era in contestazione che avesse ricevuto da subito i Controparte_1
certificati GA sugli impianti e sulle bottiglie. Piuttosto, al momento della richiesta CP_1
delle certificazioni, sarebbe stata già inadempiente sia rispetto alla propria obbligazione di pagamento delle fatture n. 2 del 6 gennaio 2012 di € 23.716,00 e n. 12 del 14 febbraio 2012 di €
7.114, 80, sia per l'omessa collaborazione circa le istruzioni necessarie per l'installazione dei restanti 16 impianti, di talché essa fornitrice, come risultava dalla documentazione prodotta (doc. 3),
si era riservata di consegnare le dichiarazioni di conformità al verificarsi dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte della CP_4
a qualificazione operata dal Giudice in termini di consegna di aliud pro alio era errata in
[...]
quanto basata su un presupposto totalmente insussistente, quale la mancanza dei certificati di conformità.
Difatti, a seguito di accesso documentale presso tutti gli istituti scolastici a favore dei quali nell'
anno scolastico 2011/2012 aveva fornito ed installato gli impianti di affinamento dell'acqua, erano emerse prove documentali inequivocabili della totale assenza di contestazioni e/o riserve. Inoltre,
Cont dal documento 34 contenente i “ verbali di ispezione” redatti dalla di Cagliari nell'anno
2011/2012, si poteva evincere l'assenza di qualsivoglia contestazione/nota in relazione agli impianti. Errato era di conseguenza anche il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.2
c.c. (peraltro i presunti vizi, riguardanti soltanto alcuni impianti oggetto della fornitura, erano stati denunciati unicamente con l'atto di opposizione, quindi del tutto tardivamente).
Pagina 10 E. Con riguardo all'eccezione relativa all'assenza di collegamento dell'impianto di Via Fermi,
doveva ritenersene l'infondatezza, posto che questo era stato scollegato dalla stessa CP_1
segnatamente, detto impianto era stato regolarmente messo in opera ed era rimasto perfettamente funzionante fino alla mattina del 9 maggio 2012, allorquando la aveva contattato CP_1 [...]
per comunicare l'allagamento della cucina. A seguito di sopralluogo si era però potuta Parte_1
accertare l'assenza di difetti e perdite nell'impianto e la riconducibilità del problema alle tubazioni deteriorate della rete idrica della cucina. Senonché, il giorno successivo (10.05.2012) in occasione di un ulteriore sopralluogo, l'incaricato di aveva potuto constatare che Parte_1
l'impianto era stato smantellato dalla mentre continuavano a persistere le perdite delle CP_1
tubazioni della rete idrica della cucina e l'allagamento della stessa (come confermato dal teste all'udienza del 12 ottobre 2018). Testimone_1
F. Anche l'eccezione relativa all'assenza di collegamento dell'impianto HP2 U.V. di affinamento dell'acqua potabile installato presso la scuola di Via Zefiro era del tutto infondata. Tale impianto,
infatti, era stato regolarmente messo in opera ed era rimasto funzionante almeno fino ai giorni 23-24
febbraio 2012, come confermato dal teste che alla specifica domanda aveva risposto: “… è Tes_1
vero, ero presente, il doc. 31 è stato da me redatto e sottoscritto”. Piuttosto, in data 5 luglio 2012,
in occasione dell'intervento per la messa a riposo del suddetto impianto, questo risultava scollegato elettricamente (circostanza confermata dal teste che alla specifica domanda Testimone_2
aveva risposto: “è vero, ero presente, il doc. 32 è un mio rapporto di servizio da me redatto e
sottoscritto”.
G. Relativamente all'impianto di via Meilogu, questo era stato installato in data 2/3 ottobre 2011 (il contratto non era stato ancora sottoscritto) al fine di soddisfare una richiesta urgente della
CP_5
l Giudice avrebbe erroneamente fondato la propria decisione esclusivamente sulla base della
[...]
consulenza resa in sede di ATP ed in particolare sulla presenza di sette difetti degli impianti da esso stesso individuati. L'Ausiliario, però, aveva riscontrato soltanto per alcuni degli impianti installati
Pagina 11 delle carenze riguardanti gli aspetti idrico ed elettrico delle strutture scolastiche, preesistenti e/o estranee rispetto agli interventi eseguiti.
I. L'eccezione relativa alla mancata dotazione degli impianti della valvola di non ritorno prevista dall'art. 5 del D.M. n. 25/2012 era inconferente, in quanto la norma era entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di fornitura datato 25 novembre 2011.
L. Il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nell'affermare che la fornitura degli impianti sprovvisti di certificati di conformità costituisse grave inadempimento e rendesse gli impianti stessi totalmente
CP_ inidonei all'uso. Lo stesso Consulente aveva concluso nei seguenti termini: “… la resistente
ha installato alcuni dei ventiquattro impianti di affinamento senza rispettare alcuni dei requisiti di
legge per l'installazione di simili impianti…Per poter rendere gli impianti di affinamento
effettivamente utili allo scopo per il quale essi sono stati installati, si rende necessario che siano
portati a compimento gli interventi di cui alla lista del paragrafo 3.4” (pag. 44 CTU). In proposito l'appellante ha osservato: “… secondo il consulente, in alternativa alla effettiva realizzazione degli
interventi elencati, l'opera non ha un minor valore rispetto al prezzo contrattuale perché è di fatto
inutilizzabile da parte della ditta ricorrente nel rispetto delle prescrizioni di legge”. Per contro,
secondo lo stesso CTU era da sottolineare “…lo stato di conservazione e manutenzione non sempre
esemplare dei 24 edifici scolastici”.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge applicando in maniera non corretta la sanzione sproporzionata della risoluzione del contratto.
L'appellata, costituitasi ritualmente, ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, ed ha ribadito che le certificazioni di conformità e di regolare montaggio richieste dalle amministrazioni ai fini del corretto e legittimo utilizzo degli impianti di affinamento dell'acqua non le erano mai state consegnate. Quindi ha posto in rilievo l'affermazione del C.T.U., secondo cui, in mancanza di tali certificazioni, gli impianti sarebbero stati da considerare inutilizzabili, ed infatti non erano più stati utilizzati. Secondo l'appellata, pareva paragonare gli Parte_1
impianti di affinamento dell'acqua agli altri elettrodomestici presenti nelle cucine della scuola,
Pagina 12 senza considerare che gli apparecchi installati dovevano assolvere ad una funzione specifica di purificazione avente implicazioni di natura sanitaria. Infatti, la mancata installazione di una valvola di non ritorno aveva cagionato l'inquinamento dell'acqua (fatto incontestato), con il batterio
DO RU che aveva determinato il concreto pericolo di intossicazione dei bambini.
Inoltre, ha rilevato l'appellata, il grave ed accertato inadempimento dell'appellante aveva determinato il legittimo rifiuto all'installazione degli ulteriori 16 impianti;
la società appellante confondeva le certificazioni degli apparecchi rilasciate dalla casa produttrice GA con le certificazioni relative all'installazione degli stessi con cui doveva essere attestato il regolare
Cont montaggio (differenza, questa, ben chiarita dal CTU). Quanto ai verbali di ispezione della prodotti dall'appellante (doc. 34) questi sarebbero irrilevanti, in quanto relativi ad un periodo in cui la maggior parte degli impianti non era ancora stata installata. Doveva pertanto ritenersi corretta la pronuncia di risoluzione del contratto, in quanto la mancanza delle certificazioni di conformità per tutti i 24 impianti installati li rendeva inutilizzabili e totalmente inidonei all'uso nelle mense scolastiche.
***
Trattenuta una prima volta a decisione all'udienza del 6 ottobre 2023, la causa è stata rimessa in istruttoria essendosi reputati necessari ulteriori accertamenti peritali, affidati all'Ing. Per_2
volti a chiarire:
[...]
1. Se e quali degli impianti installati abbiano richiesto modifiche degli impianti elettrici
preesistenti;
2. in tal caso quale tipologia di interventi sia stata eseguita, se e quale
certificazione dovesse essere rilasciata dall'installatore dell'impianto in relazione alla
modifica suddetta (es. aggiunta di presa elettrica nella cucina del plesso di via Basilicata -
doc. 3 parte opponente, modifica e sostituzione del cavo di alimentazione);
3. se inoltre, tale
certificazione potesse essere rilasciata anche da un tecnico (terzo) abilitato e con quali
oneri;
4. se in relazione alla tipologia di intervento per cui è causa fosse richiesta una
previa verifica di idoneità degli impianti elettrici da parte dell'installatore;
5. i costi
Pagina 13 complessivi degli interventi necessari sugli impianti messi in opera, al fine di emendare vizi
e mancanze come da prospetti contenuti nella relazione di ATP agli atti, oltre i costi per le
verifiche di cui sopra ed il rilascio delle relative certificazioni di conformità (ulteriori
rispetto alle certificazioni di conformità degli apparecchi installati per la depurazione
dell'acqua che la fornitrice avrebbe trattenuto in attesa di essere pagata).”.
In seguito al deposito della relazione sono state mosse delle osservazioni dal CTP Ing. [ Per_3
“… circa le dichiarazioni di conformità rilasciate dalla società appellante e prodotte nel giudizio
di primo grado, come risulta dalle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. n°2 del 9 dicembre 2015 in
cui l'appellante conferma le produzioni documentali già allegate anche al procedimento monitorio,
tra cui: doc. 5 e 6 dichiarazione di conformità del 21.5.2012 e doc. 10 visura storica della
[...]
oggetto della contestazione del CTP Infatti nella relazione di CTU, a pag. 29, Parte_1 Per_3
punto 7.5., l'Ing. afferma che l'osservazione del CTP ing. circa l'insussistenza in Per_2 Per_3
capo all'appellante dei requisiti tecnici per le modifiche agli impianti elettrico e idrico, nonché per
il rilascio delle dichiarazioni di conformità sarebbe fondata su un documento non prodotto in atti,
mentre il rilievo del consulente di parte è fondato anche sul contenuto della visura storica di cui
all'allegato 10 prodotto da controparte;
pertanto il CTU ben avrebbe potuto verificare la
fondatezza del rilievo.”. Inoltre, “…, si legge, sempre a pag. 29 della CTU, che “nessun giudizio è
stato formulato sulle dichiarazioni di conformità relative alle opere oggetto del contendere in
quanto, se rilasciate ma non ancora consegnate, come da memorie di parte ricorrente, le stesse non
sono disponibili in atti”. In realtà le dichiarazioni di conformità sono state prodotte in giudizio
dall'appellante (si veda doc. 5 e 6 del fascicolo del procedimento monitorio), come risultante dalle
memorie istruttorie sopra citate, con la conseguenza che anche in questo caso il CTU poteva
accertare quanto contestato dal CTP in relazione alla mancanza in capo all'appellante Per_3
delle abilitazioni richieste per legge ai fini del rilascio delle certificazioni di conformità.”].
La Corte, tenuto conto dei suddetti rilievi e constatata la presenza della documentazione in oggetto -doc. 5 e 6 dichiarazione di conformità del 21.5.2012 e doc. 10 visura storica della Pt_1
Pagina 14 Technology- nel fascicolo telematico d'appello, fra le produzioni dell'appellante sub. Doc. 4
(fascicolo di parte primo grado) depositate telematicamente con l'atto d'appello, di agevole reperibilità, ha ritenuto opportuno domandare all' Ing. i chiarimenti in oggetto onde Per_2
acquisire più completi elementi di valutazione e giudizio.
Avuti i chiarimenti la Corte ha quindi elaborato una proposta conciliativa, non accettata dalle parti.
***
Si premette che parte appellante non ha posto in discussione la qualifica del contratto inter partes
quale contratto di compravendita/fornitura (piuttosto che di appalto), con conseguente applicazione delle norme codicistiche proprie di tale fattispecie negoziale.
Di conseguenza, poiché l'appellante, quale primo profilo di gravame, si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza dalla possibilità di denunziare i vizi dell'opera, va subito rilevato che il richiamo dell'art. 1667 c.c. deve essere piuttosto riferito al disposto dell'art. 1495 c.c.
In proposito il Tribunale ha ritenuto dirimente il rilievo per cui vertendosi in ipotesi di aliud pro
alio l'eccezione sarebbe inconferente. Occorre pertanto stabilire se la mancata consegna delle certificazioni di cui trattasi integri effettivamente la sussistenza di difformità tali da rendere l'opera inutilizzabile, ovvero determini la mancanza di qualità essenziali consistenti in difformità sanabili,
ovvero, addirittura, mere irregolarità agevolmente ovviabili (cfr. Cass. sent. n. 23604/2023). Si
rileva, peraltro, con riguardo all'eccezione ora in esame che: “In materia di garanzia per i vizi della
cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art.
1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa,
sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da
riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia
completata la relativa scoperta.” (Sez. 2, sent. n.11046 del 27/05/2016) e, altresì che: “Il termine di
decadenza previsto dall'art. 1495 cod. civ. per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta
decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato
Pagina 15 certezza obiettiva e completa. Ne consegue che un'esatta identificazione della parte viziata,
soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi
di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale.”
Cont (Cass. Sez. 2, Sent. n. 6169 del 16/03/2011). Nella specie, la documentazione agli atti (nota in data 5 aprile 2012 – doc. 2, nota Comune di Cagliari servizio impianti tecnologici – doc. 3, ATP
espletato su ricorso di in data 11 ottobre 2012), attesta uno sviluppo graduale della CP_1
consapevolezza dei vizi anche per la tipologia degli stessi, oltre al fatto che non può aversi completamento della fornitura e della prestazione concordata in mancanza di attestazione della necessaria conformità degli impianti alla normativa cogente applicabile (D.M. 37/2008).
Deriva l'infondatezza dell'eccezione.
Ciò detto, le doglienze dell'appellante mirano nel loro complesso a confutare la fondatezza degli esiti della consulenza tecnica espletata in sede di A.T.P. nonché il rilievo attribuito a tali esiti dal primo giudicante che, acriticamente, li avrebbe recepiti ignorando le altre risultanze documentali e testimoniali.
L'appellante muove dall'assunto, a suo dire non oggetto di puntuale contestazione, secondo cui:
ì. gli impianti posti in opera (24) sarebbero stati utilizzati da tutto il personale scolastico, ivi compresi i bambini delle varie scuole materne, elementari e medie, mentre ìì. i restanti impianti
(16) non sarebbero stati installati unicamente in ragione del rifiuto della di fornire le CP_1
autorizzazioni/indicazioni necessarie per l'esecuzione dei relativi interventi. Giustificata inoltre sarebbe, secondo la forma di autotutela predisposta e regolata dall'art. 1460 cod. civ., la mancata consegna delle dichiarazioni di conformità in mancanza di pagamento o di rassicurazioni di pagamento da parte della del saldo dovuto per gli impianti installati. Sarebbe CP_1
documentalmente provato che la società avesse depositato le dichiarazioni Parte_1
di conformità presso lo studio dei difensori, in modo tale da assicurarne la consegna contestualmente alla definizione di ogni aspetto del rapporto contrattuale (doc. 3 allegato alla
comparsa di costituzione e risposta). “I verbali di accesso alla documentazione amministrativa,
Pagina 16 debitamente sottoscritti dai Dirigenti Scolastici degli Istituti che hanno riscontrato le istanze di
accesso, [costituirebbero] prove documentali inequivocabili della totale assenza di contestazioni
e/o di riserve in relazione agli impianti HP2 U.V. GA di affinamento dell'acqua potabile
forniti ed installati dalla società presso le medesime scuole nell'anno scolastico Parte_1
2011/2012 (doc. da 15 a 20 in atti). In sostanza gli utilizzatori finali degli impianti forniti non
[avrebbero] mai sollevato alcuna contestazione.”. Ciò premesso si riporta il passaggio fondamentale della relazione dell'Ing. “[Il CTU] Valutata la data di installazione delle Per_2
apparecchiature, risalente e circa 13 anni fa, lo scrivente, esaminate le produzioni in atti, letta la
relazione CTU primo grado acquisita dalla cancelleria, ha valutato sufficiente la documentazione
disponibile per poter rispondere esaustivamente ai quesiti di incarico. Nel corso delle attività
peritali, non sono state eseguite ulteriori verifiche rispetto a quanto già documentato in atti. IN
MERITO AL QUESITO 1: Dalla lettura della relazione di consulenza tecnica a firma ing. , Per_1
modifiche agli impianti elettrici preesistenti sono state riscontrate in 7 impianti, come nel seguito
elencati: Nr.1 Via Scirocco Cagliari;
nr.4 viale San Vincenzo Cagliari, nr.7 via Is Mirrionis
Cagliari, nr.13 via Meilogu Cagliari, nr.15 via Corona Cagliari, nr.16 via dei Genieri Cagliari,
nr.22 via Is Guaddazzonis Cagliari. IN MERITO AL QUESITO 2: La tipologia di esecuzione
delle opere è simile per tutti i casi sopra segnalati: Si tratta di una derivazione per nuova linea di
alimentazione. Altra tipologia di modifiche elettriche descritte dal CTU primo grado è relativa alla
sostituzione del cavo di alimentazione dell'apparecchiatura, tale modifica non è equiparabile a
quella precedentemente descritta e non rientra nel caso indicato nel quesito n°1, in quanto la
modifica elettrica non riguarda gli impianti preesistenti ma i macchinari oggetto della fornitura. La
prima tipologia di modifiche, ricade nell'ambito di applicazione del Decreto 22 gennaio 2008, n.
37, con obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità a cura dell'impresa installatrice. La
seconda tipologia di modifica non ricade nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 in quanto non
riguarda gli impianti a servizio dell'edificio. IN MERITO AL QUESITO 3: Riguardo la
certificazione obbligatoria, l'unica opzione riconosciuta dalla legge, è quella del rilascio della
Pagina 17 dichiarazione di conformità da parte dell'impresa realizzatrice, in possesso di tutti i requisiti
richiesti, non vi è quindi alcuna possibilità per il rilascio di una dichiarazione 'sostitutiva',
neanche a seguito di positiva verifica di Tecnico abilitato e qualificato. IN MERITO AL
QUESITO 4: La risposta al quesito è positiva, ossia in relazione alla tipologia di intervento per cui
è causa, è richiesta una verifica di idoneità degli impianti elettrici da parte dell'installatore. IN
MERITO AL QUESITO 5: I costi complessivi degli interventi necessari sugli impianti messi in
opera, come da quesito, sono i seguenti: Per valvole di non ritorno: 600,00 €; Per completamento
installazioni elettriche: 351,00 €; Per completamento installazioni idrauliche: 131,00 €; Per
manutenzione impianti (a forfait): 200,00 €; Per dichiarazioni di conformità: 0,00 € (* dettagli par.
5.3.5); Per nuovo affinatore: 2.900,00 €. Totale 4.182,00 € iva esclusa. OSSERVAZIONI: Sono
pervenute nei tempi le osservazioni delle parti. Per le ragioni esposte nei seguenti capitoli, valutate
le osservazioni si confermano i giudizi espressi nel preliminare. Lette le osservazioni, pur non
argomento esplicito dei quesiti, al solo scopo di fornire all'ill.mo sig. Giudice tutti gli elementi utili
alla formulazione del giudizio, si è ritenuta opportuna una precisazione in merito l'obbligo di
dichiarazione di conformità, visto il sostanziale disaccordo con entrambe le opinioni di parte.
Ribadito che le opere oggetto di dichiarazione sono esclusivamente le derivazioni idriche ed
elettriche, sono stati acquisiti sufficienti elementi per confermare la presenza di sette derivazioni
elettriche, per i quali si ritiene indispensabile la dichiarazione di conformità. Le restanti
apparecchiature sono collegate direttamente alle prese esistenti e pertanto non necessitano
alcuna dichiarazione. Nella relazione CTU di primo grado, tutti i collegamenti idraulici sono stati
considerati alla stregua di modifiche all'impianto esistente e, di conseguenza, soggetti al rilascio
della dichiarazione di conformità. Non si concorda con tale conclusione …”.
Rispondendo alla domanda postagli in sede di chiarimenti, il CTU, nel precisare di avere precedentemente equivocato l'osservazione del C.T.P. ha concluso nel senso che: “…La visura
camerale, prodotta quale documento n°10 fascicolo primo grado, non dimostra il possesso dei
requisiti di legge per il rilascio delle dichiarazioni di conformità; -Le dichiarazioni di conformità,
Pagina 18 prodotte quale documento n°5 fascicolo primo grado, non sono quelle richiamate nelle
controdeduzioni alle osservazioni CTP ing. di cui al capitolo 7.5, essendo le Per_3
considerazioni riferite ad ipotetiche dichiarazioni non prodotte in atti;
-La dichiarazione, prodotta
quale documento n°6 fascicolo primo grado, non ha attinenza con il DM37-08, ed esula
l'argomento dell'osservazione di parte ing. -Il richiamo a chiarimenti, come da note Per_3
d'udienza 27 settembre 2024 nell'interesse dell'appellata, è inerente ad argomenti non oggetto dei
quesiti di incarico di cui alla nomina del 21/03/24. È per tale motivo che sia l'analisi delle
dichiarazioni di conformità, sia dei requisiti della ditta appellante, non sono stati approfonditi nel
corso delle attività peritali;
-Anche a seguito di modifica delle controdeduzioni come in precedenza
esposte, si confermano le considerazioni espresse nel capitolo 7.6 della relazione CTU definitiva,
riguardo l'obbligatorietà delle dichiarazioni di conformità ed impossibilità di utilizzo dei beni …
Nel ribadire che la disponibilità delle dichiarazioni di conformità è obbligo di legge, al solo scopo
di fornire all'ill.mo sig. Giudice tutti gli elementi utili alla formulazione del giudizio, si precisa che
le opere oggetto di dichiarazione sono esclusivamente le derivazioni idriche ed elettriche,
necessarie per il collegamento delle apparecchiature di affinamento (già dotate di dichiarazione
CE), di valore trascurabile se rapportato all'importo contrattuale.”.
Alla luce delle risultanze peritali cui si ritiene di dover aderire per la coerenza e logicità degli argomenti a supporto, può concludersi nel senso che dell'intera fornitura già eseguita solo sette impianti avrebbero dovuto possedere la certificazione di conformità all'impianto elettrico. Tali
impianti risultano inutilizzabili. Lo stesso non può dirsi per i rimanenti impianti installati, di cui dovevano essere rilasciate solo le certificazioni degli apparecchi ed attestato il regolare montaggio,
come chiarito dal secondo C.T.U., certificazioni esistenti, anche se temporanemente trattenute dal venditore in attesa del saldo di quanto già fornito. Va precisato che rispetto a tali restanti impianti erano effettivamente presenti taluni difetti, ma non gravi, e agevolmente superabili con una spesa assai contenuta (es. mancanza di valvola di non ritorno).
Pagina 19 Ciò posto, deve ritenersi che l'incertezza circa la regolarità degli interventi di modifica sull'impianto elettrico, che, come accertato in questa sede, hanno riguardato 7 degli impianti posti in opera (poco meno di un terzo della fornitura già eseguita), abbia giustificato il rifiuto della committenza a ricevere nei rimanenti plessi scolastici gli ulteriori impianti. Con tale legittimo rifiuto, la committente ha, di fatto, manifestato la volontà di risolvere quantomeno parzialmente il contratto di fornitura a fronte del pregresso inadempimento per quanto concernente non tutti, ma solo sette degli impianti posti in opera, risultati inutilizzabili per quanto sopra esposto.
Muovendo dal principio secondo cui (Cass. sez. 2, sent. n. 25157 del 13/12/2010): “Nel caso in
cui la compravendita abbia ad oggetto una pluralità di cose, dotate ciascuna di una propria
individualità fisica e funzione economico-giuridica, la risoluzione parziale del contratto per
inadempimento del venditore è configurabile qualora - avuto riguardo all'interesse della
controparte alla stregua della funzione del negozio, da individuare in base alla volontà
contrattuale - la prestazione correttamente eseguita rivesta autonomo rilievo per il compratore,
mentre tale risoluzione è da escludere quando, in considerazione del necessario collegamento tra
oggetti venduti, attribuito dalle parti, il compratore non abbia interesse alla consegna parziale.”,
deve ritenersi accertata la sussistenza dei presupposti (nei termini illustrati) per pronunciare la risoluzione parziale del contratto di fornitura di cui trattasi e, conseguentemente, non dovuti gli importi pretesi per quella parte di beni non fornita, oggetto di riconvenzionale dell'opposto, né
dovuti gli importi pretesi monitoriamente relativamente ai sette impianti di cui l'odierno C.T.U. ha ritenuto non sussistesse l'idoneità all'uso perché non accompagnati da certificazione sulle modifiche elettriche. Dalla somma azionata monitoriamente, infine, va detratto l'importo relativo ai vizi degli impianti posti in opera, lamentati dall'opponente, ma di natura tale da non giustificare la risoluzione della suddetta parte di fornitura.
In definitiva, considerato il costo di ciascun impianto (come ricordato dall'appellata nelle note conclusive) pari a euro 2.964,50 (euro 2.450,00 oltre IVA al 21% - circostanza pacifica e incontestata -doc. 5 contratto inter partes, fascicolo monitorio), per 7 impianti, nonché l'importo di
Pagina 20 euro 5.060,22 (Euro 4.182,00 oltre IVA), per minor valore in ragione dei difetti presenti negli altri impianti forniti, si ottiene l'importo di euro 25.811,72. Ebbene, tale somma coincide esattamente con l'importo preteso monitoriamente.
Conseguentemente ed in sintesi, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'appello deve essere accolto parzialmente. Segnatamente: per effetto della pronuncia di risoluzione parziale del contratto di fornitura inter partes qui disposta e dell'accertamento di minore valore delle opere (cui consegue un corrispondente obbligo restitutorio in capo alla fornitrice con statuizione che non incorre in ultrapetizione stante la domanda restitutoria di più ampia portata formulata dall'opponente e accolta dal Tribunale, oggetto di riforma), devono essere rigettate la domanda di pagamento della restante parte di fornitura posta in opera e la riconvenzionale dell'opposto nonché
la domanda di restituzione degli importi già corrisposti dall'opponente in pagamento di parte della fornitura.
Trattasi di opposte pretese di importo pressoché corrispondente, ragion per cui si configura una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Stante la funzione svolta dalle due c.t.u. espletate (la prima in sede di A.T.P.) le relative spese devono essere definitivamente poste a carico delle parti in eguale misura.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza n. 2111/2021 Parte_1
del Tribunale di Cagliari che nel resto si conferma;
Pagina 21 1. pronuncia la risoluzione parziale del contratto di fornitura inter partes nei termini di cui in parte motiva;
2. rigetta la domanda di restituzione di somme formulata in via riconvenzionale dall'opponente;
3. rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposta;
4. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
5. pone a carico delle parti in eguale misura le spese delle due c.t.u., con obbligo di restituzione della quota di spettanza in favore di chi le abbia, eventualmente, anticipate.
Così deciso in Cagliari, il 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Cons. Est.
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta dai Magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 401 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021
promossa da
con sede legale in Cagliari, via Besta n. 26, partita iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato a [...] P.IVA_1 Parte_2
il 21 gennaio 1968, residente in [...], codice fiscale , C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Zucca ( ) e Michele Brundu C.F._2
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in (09126) C.F._3
Cagliari, via Tuveri n. 22, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello su foglio separato,
Pagina 1 appellante
CONTRO
con sede in Cagliari, Via Segrè, P.I. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. , rappresentata e difesa, sia Controparte_1
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Renato Margelli (C.F. C.F._4
pec: fax: 070.3514202) e RA EL (C.F. ; Email_1 C.F._5
pec: fax 070.3514202), in virtù di delega in calce all'atto di comparsa e risposta Email_2
in appello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari Via Besta 2,
appellata
All'udienza del 26.09.2025, preso atto delle note depositate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della
sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame, ogni diversa istanza disattesa: - in via
principale, 1) respingere ogni avversa domanda, per i motivi e le eccezioni di cui alla superiore
espositiva, 2) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, condannando la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma di € 25.830,80, oltre agli interessi al tasso di mora di cui al D. Lgs. 231/02
dalle scadenze sino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi €
540,00 per competenze professionali ed € 118,50 per esborsi, oltre € 27,00 per spese d'iscrizione
ed oltre rimborso spese forfettarie del 15%, iva e cpa come per legge;
- in via subordinata, nella
denegata ipotesi di mancata conferma del decreto opposto, condannare comunque la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore della della somma di € 25.830,80, oltre agli interessi al tasso di mora Parte_1
Pagina 2 di cui al D. Lgs. 231/02 dalle scadenze sino al saldo effettivo, ovvero di quella somma maggiore o
minore che sarà accertata in corso di causa;
- in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e, per
l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della della ulteriore Parte_1
somma di € 37.945,60, quale corrispettivo del contratto di fornitura ed installazione dei restanti n.
16 impianti mai installati per fatto imputabile alla società opponente, ovvero nella diversa misura
che sarà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi di mora al saggio
d'interesse previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02 decorrenti dalle scadenze contrattuali al saldo,
nonché al risarcimento dei danni da determinarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso, con
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre che del procedimento per ATP.”
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, rigettare
l'appello proposto dalla società in quanto infondato, con conseguente Parte_1
integrale conferma della sentenza gravata n°2111/2021 pronunciata dal Tribunale di Cagliari in
data 1° luglio 2021. Con vittoria di onorari, spese e competenze del presente giudizio.”, “…
valutando l'applicazione dell'eventuale aumento del 30% del compenso liquidato per la fase
decisionale in forza dell'inserimento dei collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
DM 55/2014.” (parte aggiunta con le memorie conclusive).
Ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2111/2021 del Tribunale di Parte_1
Cagliari pronunciata all'esito del giudizio instaurato da in Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 549/2015, emesso in data 05.03.2015 dal medesimo Tribunale
su ricorso di , con cui era stato imposto a il pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
ricorrente, della somma complessiva di € 25.830,80 per capitale, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo degli importi ancora dovuti in esecuzione di un contratto avente ad oggetto la fornitura di 40 impianti di purificazione dell'acqua da installare in scuole
Pagina 3 pubbliche di Cagliari e circondario. In particolare, l'ingiunzione era relativa al saldo degli impianti già messi in opera nelle scuole, restando esclusi gli impianti non ancora montati.
A sostegno dell'opposizione aveva esposto: CP_1
- le installazioni dei macchinari eseguite da presentavano vizi e difetti Parte_1
meglio descritti dalla consulenza tecnica espletata in sede di ATP all'uopo richiesta da essa opponente, consistenti, principalmente, nella mancata consegna dei certificati di conformità e di regolare montaggio degli impianti, tempestivamente contestata da alla ditta fornitrice in CP_1
data 8 maggio 2012 e 8 ottobre 2012;
- in conseguenza della mancata consegna dei certificati, la stessa aveva incaricato un CP_1
tecnico specializzato al fine di verificare la conformità degli impianti e il regolare montaggio;
- da tale verifica era emerso che: 1) gli impianti erano privi di un dispositivo atto ad impedire l'eventuale ritorno in rete dell'acqua contenuta nell'impianto di trattamento;
2) non risultava disponibile un punto di prelievo posto a monte dell'unità di trattamento, in violazione della normativa obbligatoria in materia sanitaria;
3) il collegamento elettrico degli impianti era stato eseguito, in alcuni casi, con la modifica dell'impianto elettrico mediante l'aggiunta di una presa elettrica all'impianto preesistente e in altri casi, con la modifica e sostituzione del cavo di alimentazione;
4) gli apparecchi delle scuole di Via Fermi e di Via Zefiro non risultavano collegati;
5) l'apparecchio installato in Via Meilogu risultava essere di marca e di tipo diverso da quello di cui al preventivo del 25 novembre 2011; 6) mancavano le certificazioni di tutti gli impianti. Il Comune
di Cagliari, Servizio Impianti Tecnologici, a seguito di un controllo presso la scuola di via
Basilicata, in carenza del suddetto certificato ed essendo risultato che il collegamento elettrico effettuato non era stato eseguito correttamente, aveva disposto d'ufficio il distacco dell'impianto di trattamento GA installato dalla (doc.1). Inoltre il Servizio Igiene degli Parte_1
Alimenti e della Nutrizione della aveva, con nota del 5 aprile 2012, fra l'altro, Controparte_2
richiesto la certificazione di corretto montaggio della apparecchiatura anche in rispetto a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 febbraio 2012 (doc.2).
Pagina 4 Per quanto esposto lamentando che la fornitrice, seppur sollecitata, non aveva CP_1
adempiuto, così precludendo le verifiche sulla regolarità degli impianti, aveva domandato: in via principale la revoca del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di con condanna della stessa alla restituzione delle Parte_1
somme versate, pari a complessivi euro 49.803, 60, oltre interessi di legge, ferma restando la disponibilità di essa opponente a restituire gli impianti inutilizzabili. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
costituendosi, aveva contestato le allegazioni dell'opponente ed aveva Parte_1
sostenuto:
- di aver curato l'approvvigionamento di tutti i 40 impianti e la regolare installazione di 24 di essi, tutti perfettamente funzionanti, muniti delle relative dichiarazioni di conformità e regolarmente utilizzati da tutto il personale scolastico, compresi i bambini delle varie scuole;
- che le dichiarazioni di conformità erano sempre state a disposizione della la quale CP_1
da subito aveva ricevuto i certificati sugli impianti e sulle bottiglie;
- che stante l'originario, grave inadempimento della all'obbligo di pagamento delle CP_1
fatture azionate in sede monitoria, l' aveva immediatamente depositato Parte_1
presso lo studio dei difensori le dichiarazioni di conformità.
La stessa opposta, inoltre, aveva eccepito la tardiva denuncia dei vizi da parte della e, CP_1
dunque, l'intervenuta decadenza ex art. 1667, 2° comma, c.c. concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al pagamento della somma ingiunta o, in CP_1
via subordinata, in caso di revoca del decreto, al pagamento dello stesso importo;
in via di
reconventio reconventionis aveva, inoltre, domandato la condanna della al pagamento CP_1
degli importi relativi agli impianti approvvigionati e non installati per causa riconducibile alla committente;
in ogni caso con vittoria di spese.
Il Tribunale, con ordinanza del 9.01.2017, rilevato che in base agli accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento per A.T.P. era risultata l'esistenza di difetti tali da rendere
Pagina 5 inutilizzabili gli impianti installati in conformità alle disposizioni vigenti, aveva sottoposto alle parti una proposta transattiva con esito negativo.
La causa era stata ulteriormente istruita mediante produzioni documentali e prova per testi e decisa nei seguenti termini: “… In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
in
accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, pronuncia la risoluzione del
contratto per cui è causa per inadempimento dell'opposta; rigetta le domande proposte da
[...]
condanna a restituire a Parte_1 Parte_1 [...]
Cont
. l'importo di euro 49.803,60 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
saldo, previa offerta reale dell'opponente di restituzione all'opposta degli impianti installati;
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
Cont le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.154,50 di cui € 2.033,00 per il procedimento
per ATP ed € 7.121,50 per il presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese per la Parte_1
CTU separatamente liquidate nel procedimento per ATP ”.
***
Le motivazioni della sentenza possono sintetizzarsi come appresso.
A. Il contratto per cui è causa, avente ad oggetto la fornitura e l'installazione da parte di
[...]
di n. 40 impianti di trattamento dell'acqua alimentare tipo HP2 CULLIGAN Parte_1
destinati alle mense scolastiche di diverse scuole pubbliche di Cagliari e hinterland, nonché
presso la sede aziendale della ad Elmas, al costo di euro 98.000,00 + IVA, deve CP_1
essere qualificato come compravendita;
B. l'eccezione sollevata da in relazione alla tardiva denuncia dei vizi è Parte_1
infondata. Difatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che,
“… in tema di compravendita, (…) si ha consegna di “aliud pro alio” che dà luogo
all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.,
svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., qualora
Pagina 6 il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un
genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione
economico-sociale della “res” venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10916 del 18/05/2011 Rv. 617842-01);
C. nell'atto di opposizione la aveva contestato non solo l'esistenza dei vizi e difetti CP_1
negli impianti, specificamente risultanti dall'ATP, ma, altresì, la mancanza in tutti i 24
impianti installati del certificato di conformità, che costituisce il presupposto per la messa in esercizio dei macchinari nelle mense delle scuole pubbliche;
D. la mancanza dei certificati di conformità degli impianti elettrici ed idraulici, necessari per il collegamento degli apparecchi di trattamento dell'acqua alimentare, comportava che questi dovessero ritenersi inidonei ad assolvere la loro destinazione economico-sociale nelle mense scolastiche, come confermato dal provvedimento del Comune di Cagliari in data
14.06.2012, che aveva disposto il distacco dell'impianto presso la scuola di via Basilicata
proprio in ragione della mancanza della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
(doc. 2 fasc. ATP);
E. con espresso richiamo all'art. 7 DM 37/2008 (dichiarazione di conformità) “… nel caso di
specie la parte opposta ha prodotto in causa una dichiarazione di conformità in data
21.05.2012, ma è contestato che essa fosse stata tempestivamente consegnata all'opponente,
che ne aveva fatto specifica richiesta. In ogni caso, la dichiarazione resa da
[...]
ha come oggetto la conformità degli apparecchi installati per la depurazione Parte_1
dell'acqua ma in essa non fa alcuna menzione ai collegamenti elettrici ed idraulici di cui
alle lettere A e D dell'art. 2 DM 37/2008 che, essendo stati modificati al fine
dell'installazione degli impianti di depurazione dell'acqua potabile, rendevano necessaria
una specifica dichiarazione di conformità per poter essere messi in esercizio (v. CTU dell'
Ing. incaricato in sede di ATP, pagg. 30 e 48)”; Persona_1
Pagina 7 F. la fornitura di impianti sprovvisti dei certificati di conformità, richiesti a norma di legge,
costituiva “un grave inadempimento contrattuale, in quanto tale mancanza li rendeva
totalmente inidonei all'uso nelle mense scolastiche”;
G. il CTU, a conferma dell'inidoneità all'uso degli impianti, aveva rilevato i seguenti difetti:
1) mancanza della valvola di non-ritorno nei 24 impianti installati;
2) necessità di completamento dell'installazione elettrica negli impianti delle scuole di via
Zefiro e di via Basilicata;
3) necessità di manutenzione degli impianti di affinamento nella scuola di via Basilicata;
4) necessità di completamento dell'installazione elettrica e idraulica nell'impianto della
scuola di via Fermi;
5) mancanza della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici modificati dalla ditta
installatrice degli impianti in n. 7 edifici scolastici;
6) mancanza della dichiarazione di conformità degli impianti idraulici modificati dalla
ditta installatrice di tutti i 24 impianti installati;
7) necessità di fornitura ed installazione di un nuovo impianto di affinamento nella scuola
di via Meilogu;
H. in forza del principio secondo il quale “In tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile
al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del
danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 ([…]Cass. Civ. Sez. U.
sentenza n. 13533 del 30.10.2001, Rv. 549956). Inoltre, in tema di efficacia probatoria delle
Pagina 8 fatture, la Suprema Corte di Cassazione insegna che la fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio
di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere
dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
17659 del 02.07.2019; Cass. Civ., Sez. 6-3, Ordinanza n. 5915 del 11.03.2011, Rv.
617411)”, doveva ritenersi che: “le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo non
possono costituire da sole elemento di prova di importi indicati dall'opposto a saldo dei
lavori eseguiti. Al contrario, alla luce delle difese dell'opponente e delle risultanze della
CTU, deve ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, non
avendo l'opposta provato il proprio esatto adempimento, ma al contrario all'esito
dell'istruttoria deve ritenersi accertato il grave inadempimento da parte del fornitore”.
[...]
con unica, articolata censura, ha svolto il seguente ordine di doglianze. Parte_1
A. Riguardo al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di essa fornitrice,
non era in contestazione che:
- in esecuzione del contratto avesse curato l'approvvigionamento di tutti i 40 impianti HP2
U.V. GA;
- nel corso dell'anno 2011/2012 avesse fornito ed installato n. 24 impianti HP2 U.V. GA
di affinamento dell'acqua potabile (ad avviso della società “tutti perfettamente funzionanti e
muniti delle relative dichiarazioni di conformità”);
- i testi e escussi all'udienza del 12.10.2018, avevano Testimone_1 Testimone_2
confermato che in occasione del termine delle lezioni dell'anno scolastico 2011/2012 la aveva contattato la per disporre la chiusura e la messa a CP_1 Controparte_3
riposo degli impianti installati presso gli istituti scolastici e che dette operazioni fossero state regolarmente eseguite.
Pagina 9 B. Quanto alla mancata installazione dei restanti 16 impianti, puntualmente forniti, questa sarebbe dipesa unicamente dal rifiuto della di dare le autorizzazioni/indicazioni necessarie per CP_1
l'esecuzione dei relativi interventi all'interno degli istituti scolastici, circostanza, peraltro, mai contestata.
C. Con riferimento alla mancata consegna delle certificazioni di conformità degli impianti, la circostanza che queste fossero state regolarmente approntate da non era in Parte_1
contestazione, così come non era in contestazione che avesse ricevuto da subito i Controparte_1
certificati GA sugli impianti e sulle bottiglie. Piuttosto, al momento della richiesta CP_1
delle certificazioni, sarebbe stata già inadempiente sia rispetto alla propria obbligazione di pagamento delle fatture n. 2 del 6 gennaio 2012 di € 23.716,00 e n. 12 del 14 febbraio 2012 di €
7.114, 80, sia per l'omessa collaborazione circa le istruzioni necessarie per l'installazione dei restanti 16 impianti, di talché essa fornitrice, come risultava dalla documentazione prodotta (doc. 3),
si era riservata di consegnare le dichiarazioni di conformità al verificarsi dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte della CP_4
a qualificazione operata dal Giudice in termini di consegna di aliud pro alio era errata in
[...]
quanto basata su un presupposto totalmente insussistente, quale la mancanza dei certificati di conformità.
Difatti, a seguito di accesso documentale presso tutti gli istituti scolastici a favore dei quali nell'
anno scolastico 2011/2012 aveva fornito ed installato gli impianti di affinamento dell'acqua, erano emerse prove documentali inequivocabili della totale assenza di contestazioni e/o riserve. Inoltre,
Cont dal documento 34 contenente i “ verbali di ispezione” redatti dalla di Cagliari nell'anno
2011/2012, si poteva evincere l'assenza di qualsivoglia contestazione/nota in relazione agli impianti. Errato era di conseguenza anche il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.2
c.c. (peraltro i presunti vizi, riguardanti soltanto alcuni impianti oggetto della fornitura, erano stati denunciati unicamente con l'atto di opposizione, quindi del tutto tardivamente).
Pagina 10 E. Con riguardo all'eccezione relativa all'assenza di collegamento dell'impianto di Via Fermi,
doveva ritenersene l'infondatezza, posto che questo era stato scollegato dalla stessa CP_1
segnatamente, detto impianto era stato regolarmente messo in opera ed era rimasto perfettamente funzionante fino alla mattina del 9 maggio 2012, allorquando la aveva contattato CP_1 [...]
per comunicare l'allagamento della cucina. A seguito di sopralluogo si era però potuta Parte_1
accertare l'assenza di difetti e perdite nell'impianto e la riconducibilità del problema alle tubazioni deteriorate della rete idrica della cucina. Senonché, il giorno successivo (10.05.2012) in occasione di un ulteriore sopralluogo, l'incaricato di aveva potuto constatare che Parte_1
l'impianto era stato smantellato dalla mentre continuavano a persistere le perdite delle CP_1
tubazioni della rete idrica della cucina e l'allagamento della stessa (come confermato dal teste all'udienza del 12 ottobre 2018). Testimone_1
F. Anche l'eccezione relativa all'assenza di collegamento dell'impianto HP2 U.V. di affinamento dell'acqua potabile installato presso la scuola di Via Zefiro era del tutto infondata. Tale impianto,
infatti, era stato regolarmente messo in opera ed era rimasto funzionante almeno fino ai giorni 23-24
febbraio 2012, come confermato dal teste che alla specifica domanda aveva risposto: “… è Tes_1
vero, ero presente, il doc. 31 è stato da me redatto e sottoscritto”. Piuttosto, in data 5 luglio 2012,
in occasione dell'intervento per la messa a riposo del suddetto impianto, questo risultava scollegato elettricamente (circostanza confermata dal teste che alla specifica domanda Testimone_2
aveva risposto: “è vero, ero presente, il doc. 32 è un mio rapporto di servizio da me redatto e
sottoscritto”.
G. Relativamente all'impianto di via Meilogu, questo era stato installato in data 2/3 ottobre 2011 (il contratto non era stato ancora sottoscritto) al fine di soddisfare una richiesta urgente della
CP_5
l Giudice avrebbe erroneamente fondato la propria decisione esclusivamente sulla base della
[...]
consulenza resa in sede di ATP ed in particolare sulla presenza di sette difetti degli impianti da esso stesso individuati. L'Ausiliario, però, aveva riscontrato soltanto per alcuni degli impianti installati
Pagina 11 delle carenze riguardanti gli aspetti idrico ed elettrico delle strutture scolastiche, preesistenti e/o estranee rispetto agli interventi eseguiti.
I. L'eccezione relativa alla mancata dotazione degli impianti della valvola di non ritorno prevista dall'art. 5 del D.M. n. 25/2012 era inconferente, in quanto la norma era entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di fornitura datato 25 novembre 2011.
L. Il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nell'affermare che la fornitura degli impianti sprovvisti di certificati di conformità costituisse grave inadempimento e rendesse gli impianti stessi totalmente
CP_ inidonei all'uso. Lo stesso Consulente aveva concluso nei seguenti termini: “… la resistente
ha installato alcuni dei ventiquattro impianti di affinamento senza rispettare alcuni dei requisiti di
legge per l'installazione di simili impianti…Per poter rendere gli impianti di affinamento
effettivamente utili allo scopo per il quale essi sono stati installati, si rende necessario che siano
portati a compimento gli interventi di cui alla lista del paragrafo 3.4” (pag. 44 CTU). In proposito l'appellante ha osservato: “… secondo il consulente, in alternativa alla effettiva realizzazione degli
interventi elencati, l'opera non ha un minor valore rispetto al prezzo contrattuale perché è di fatto
inutilizzabile da parte della ditta ricorrente nel rispetto delle prescrizioni di legge”. Per contro,
secondo lo stesso CTU era da sottolineare “…lo stato di conservazione e manutenzione non sempre
esemplare dei 24 edifici scolastici”.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge applicando in maniera non corretta la sanzione sproporzionata della risoluzione del contratto.
L'appellata, costituitasi ritualmente, ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, ed ha ribadito che le certificazioni di conformità e di regolare montaggio richieste dalle amministrazioni ai fini del corretto e legittimo utilizzo degli impianti di affinamento dell'acqua non le erano mai state consegnate. Quindi ha posto in rilievo l'affermazione del C.T.U., secondo cui, in mancanza di tali certificazioni, gli impianti sarebbero stati da considerare inutilizzabili, ed infatti non erano più stati utilizzati. Secondo l'appellata, pareva paragonare gli Parte_1
impianti di affinamento dell'acqua agli altri elettrodomestici presenti nelle cucine della scuola,
Pagina 12 senza considerare che gli apparecchi installati dovevano assolvere ad una funzione specifica di purificazione avente implicazioni di natura sanitaria. Infatti, la mancata installazione di una valvola di non ritorno aveva cagionato l'inquinamento dell'acqua (fatto incontestato), con il batterio
DO RU che aveva determinato il concreto pericolo di intossicazione dei bambini.
Inoltre, ha rilevato l'appellata, il grave ed accertato inadempimento dell'appellante aveva determinato il legittimo rifiuto all'installazione degli ulteriori 16 impianti;
la società appellante confondeva le certificazioni degli apparecchi rilasciate dalla casa produttrice GA con le certificazioni relative all'installazione degli stessi con cui doveva essere attestato il regolare
Cont montaggio (differenza, questa, ben chiarita dal CTU). Quanto ai verbali di ispezione della prodotti dall'appellante (doc. 34) questi sarebbero irrilevanti, in quanto relativi ad un periodo in cui la maggior parte degli impianti non era ancora stata installata. Doveva pertanto ritenersi corretta la pronuncia di risoluzione del contratto, in quanto la mancanza delle certificazioni di conformità per tutti i 24 impianti installati li rendeva inutilizzabili e totalmente inidonei all'uso nelle mense scolastiche.
***
Trattenuta una prima volta a decisione all'udienza del 6 ottobre 2023, la causa è stata rimessa in istruttoria essendosi reputati necessari ulteriori accertamenti peritali, affidati all'Ing. Per_2
volti a chiarire:
[...]
1. Se e quali degli impianti installati abbiano richiesto modifiche degli impianti elettrici
preesistenti;
2. in tal caso quale tipologia di interventi sia stata eseguita, se e quale
certificazione dovesse essere rilasciata dall'installatore dell'impianto in relazione alla
modifica suddetta (es. aggiunta di presa elettrica nella cucina del plesso di via Basilicata -
doc. 3 parte opponente, modifica e sostituzione del cavo di alimentazione);
3. se inoltre, tale
certificazione potesse essere rilasciata anche da un tecnico (terzo) abilitato e con quali
oneri;
4. se in relazione alla tipologia di intervento per cui è causa fosse richiesta una
previa verifica di idoneità degli impianti elettrici da parte dell'installatore;
5. i costi
Pagina 13 complessivi degli interventi necessari sugli impianti messi in opera, al fine di emendare vizi
e mancanze come da prospetti contenuti nella relazione di ATP agli atti, oltre i costi per le
verifiche di cui sopra ed il rilascio delle relative certificazioni di conformità (ulteriori
rispetto alle certificazioni di conformità degli apparecchi installati per la depurazione
dell'acqua che la fornitrice avrebbe trattenuto in attesa di essere pagata).”.
In seguito al deposito della relazione sono state mosse delle osservazioni dal CTP Ing. [ Per_3
“… circa le dichiarazioni di conformità rilasciate dalla società appellante e prodotte nel giudizio
di primo grado, come risulta dalle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. n°2 del 9 dicembre 2015 in
cui l'appellante conferma le produzioni documentali già allegate anche al procedimento monitorio,
tra cui: doc. 5 e 6 dichiarazione di conformità del 21.5.2012 e doc. 10 visura storica della
[...]
oggetto della contestazione del CTP Infatti nella relazione di CTU, a pag. 29, Parte_1 Per_3
punto 7.5., l'Ing. afferma che l'osservazione del CTP ing. circa l'insussistenza in Per_2 Per_3
capo all'appellante dei requisiti tecnici per le modifiche agli impianti elettrico e idrico, nonché per
il rilascio delle dichiarazioni di conformità sarebbe fondata su un documento non prodotto in atti,
mentre il rilievo del consulente di parte è fondato anche sul contenuto della visura storica di cui
all'allegato 10 prodotto da controparte;
pertanto il CTU ben avrebbe potuto verificare la
fondatezza del rilievo.”. Inoltre, “…, si legge, sempre a pag. 29 della CTU, che “nessun giudizio è
stato formulato sulle dichiarazioni di conformità relative alle opere oggetto del contendere in
quanto, se rilasciate ma non ancora consegnate, come da memorie di parte ricorrente, le stesse non
sono disponibili in atti”. In realtà le dichiarazioni di conformità sono state prodotte in giudizio
dall'appellante (si veda doc. 5 e 6 del fascicolo del procedimento monitorio), come risultante dalle
memorie istruttorie sopra citate, con la conseguenza che anche in questo caso il CTU poteva
accertare quanto contestato dal CTP in relazione alla mancanza in capo all'appellante Per_3
delle abilitazioni richieste per legge ai fini del rilascio delle certificazioni di conformità.”].
La Corte, tenuto conto dei suddetti rilievi e constatata la presenza della documentazione in oggetto -doc. 5 e 6 dichiarazione di conformità del 21.5.2012 e doc. 10 visura storica della Pt_1
Pagina 14 Technology- nel fascicolo telematico d'appello, fra le produzioni dell'appellante sub. Doc. 4
(fascicolo di parte primo grado) depositate telematicamente con l'atto d'appello, di agevole reperibilità, ha ritenuto opportuno domandare all' Ing. i chiarimenti in oggetto onde Per_2
acquisire più completi elementi di valutazione e giudizio.
Avuti i chiarimenti la Corte ha quindi elaborato una proposta conciliativa, non accettata dalle parti.
***
Si premette che parte appellante non ha posto in discussione la qualifica del contratto inter partes
quale contratto di compravendita/fornitura (piuttosto che di appalto), con conseguente applicazione delle norme codicistiche proprie di tale fattispecie negoziale.
Di conseguenza, poiché l'appellante, quale primo profilo di gravame, si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza dalla possibilità di denunziare i vizi dell'opera, va subito rilevato che il richiamo dell'art. 1667 c.c. deve essere piuttosto riferito al disposto dell'art. 1495 c.c.
In proposito il Tribunale ha ritenuto dirimente il rilievo per cui vertendosi in ipotesi di aliud pro
alio l'eccezione sarebbe inconferente. Occorre pertanto stabilire se la mancata consegna delle certificazioni di cui trattasi integri effettivamente la sussistenza di difformità tali da rendere l'opera inutilizzabile, ovvero determini la mancanza di qualità essenziali consistenti in difformità sanabili,
ovvero, addirittura, mere irregolarità agevolmente ovviabili (cfr. Cass. sent. n. 23604/2023). Si
rileva, peraltro, con riguardo all'eccezione ora in esame che: “In materia di garanzia per i vizi della
cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art.
1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa,
sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da
riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia
completata la relativa scoperta.” (Sez. 2, sent. n.11046 del 27/05/2016) e, altresì che: “Il termine di
decadenza previsto dall'art. 1495 cod. civ. per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta
decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato
Pagina 15 certezza obiettiva e completa. Ne consegue che un'esatta identificazione della parte viziata,
soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi
di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale.”
Cont (Cass. Sez. 2, Sent. n. 6169 del 16/03/2011). Nella specie, la documentazione agli atti (nota in data 5 aprile 2012 – doc. 2, nota Comune di Cagliari servizio impianti tecnologici – doc. 3, ATP
espletato su ricorso di in data 11 ottobre 2012), attesta uno sviluppo graduale della CP_1
consapevolezza dei vizi anche per la tipologia degli stessi, oltre al fatto che non può aversi completamento della fornitura e della prestazione concordata in mancanza di attestazione della necessaria conformità degli impianti alla normativa cogente applicabile (D.M. 37/2008).
Deriva l'infondatezza dell'eccezione.
Ciò detto, le doglienze dell'appellante mirano nel loro complesso a confutare la fondatezza degli esiti della consulenza tecnica espletata in sede di A.T.P. nonché il rilievo attribuito a tali esiti dal primo giudicante che, acriticamente, li avrebbe recepiti ignorando le altre risultanze documentali e testimoniali.
L'appellante muove dall'assunto, a suo dire non oggetto di puntuale contestazione, secondo cui:
ì. gli impianti posti in opera (24) sarebbero stati utilizzati da tutto il personale scolastico, ivi compresi i bambini delle varie scuole materne, elementari e medie, mentre ìì. i restanti impianti
(16) non sarebbero stati installati unicamente in ragione del rifiuto della di fornire le CP_1
autorizzazioni/indicazioni necessarie per l'esecuzione dei relativi interventi. Giustificata inoltre sarebbe, secondo la forma di autotutela predisposta e regolata dall'art. 1460 cod. civ., la mancata consegna delle dichiarazioni di conformità in mancanza di pagamento o di rassicurazioni di pagamento da parte della del saldo dovuto per gli impianti installati. Sarebbe CP_1
documentalmente provato che la società avesse depositato le dichiarazioni Parte_1
di conformità presso lo studio dei difensori, in modo tale da assicurarne la consegna contestualmente alla definizione di ogni aspetto del rapporto contrattuale (doc. 3 allegato alla
comparsa di costituzione e risposta). “I verbali di accesso alla documentazione amministrativa,
Pagina 16 debitamente sottoscritti dai Dirigenti Scolastici degli Istituti che hanno riscontrato le istanze di
accesso, [costituirebbero] prove documentali inequivocabili della totale assenza di contestazioni
e/o di riserve in relazione agli impianti HP2 U.V. GA di affinamento dell'acqua potabile
forniti ed installati dalla società presso le medesime scuole nell'anno scolastico Parte_1
2011/2012 (doc. da 15 a 20 in atti). In sostanza gli utilizzatori finali degli impianti forniti non
[avrebbero] mai sollevato alcuna contestazione.”. Ciò premesso si riporta il passaggio fondamentale della relazione dell'Ing. “[Il CTU] Valutata la data di installazione delle Per_2
apparecchiature, risalente e circa 13 anni fa, lo scrivente, esaminate le produzioni in atti, letta la
relazione CTU primo grado acquisita dalla cancelleria, ha valutato sufficiente la documentazione
disponibile per poter rispondere esaustivamente ai quesiti di incarico. Nel corso delle attività
peritali, non sono state eseguite ulteriori verifiche rispetto a quanto già documentato in atti. IN
MERITO AL QUESITO 1: Dalla lettura della relazione di consulenza tecnica a firma ing. , Per_1
modifiche agli impianti elettrici preesistenti sono state riscontrate in 7 impianti, come nel seguito
elencati: Nr.1 Via Scirocco Cagliari;
nr.4 viale San Vincenzo Cagliari, nr.7 via Is Mirrionis
Cagliari, nr.13 via Meilogu Cagliari, nr.15 via Corona Cagliari, nr.16 via dei Genieri Cagliari,
nr.22 via Is Guaddazzonis Cagliari. IN MERITO AL QUESITO 2: La tipologia di esecuzione
delle opere è simile per tutti i casi sopra segnalati: Si tratta di una derivazione per nuova linea di
alimentazione. Altra tipologia di modifiche elettriche descritte dal CTU primo grado è relativa alla
sostituzione del cavo di alimentazione dell'apparecchiatura, tale modifica non è equiparabile a
quella precedentemente descritta e non rientra nel caso indicato nel quesito n°1, in quanto la
modifica elettrica non riguarda gli impianti preesistenti ma i macchinari oggetto della fornitura. La
prima tipologia di modifiche, ricade nell'ambito di applicazione del Decreto 22 gennaio 2008, n.
37, con obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità a cura dell'impresa installatrice. La
seconda tipologia di modifica non ricade nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 in quanto non
riguarda gli impianti a servizio dell'edificio. IN MERITO AL QUESITO 3: Riguardo la
certificazione obbligatoria, l'unica opzione riconosciuta dalla legge, è quella del rilascio della
Pagina 17 dichiarazione di conformità da parte dell'impresa realizzatrice, in possesso di tutti i requisiti
richiesti, non vi è quindi alcuna possibilità per il rilascio di una dichiarazione 'sostitutiva',
neanche a seguito di positiva verifica di Tecnico abilitato e qualificato. IN MERITO AL
QUESITO 4: La risposta al quesito è positiva, ossia in relazione alla tipologia di intervento per cui
è causa, è richiesta una verifica di idoneità degli impianti elettrici da parte dell'installatore. IN
MERITO AL QUESITO 5: I costi complessivi degli interventi necessari sugli impianti messi in
opera, come da quesito, sono i seguenti: Per valvole di non ritorno: 600,00 €; Per completamento
installazioni elettriche: 351,00 €; Per completamento installazioni idrauliche: 131,00 €; Per
manutenzione impianti (a forfait): 200,00 €; Per dichiarazioni di conformità: 0,00 € (* dettagli par.
5.3.5); Per nuovo affinatore: 2.900,00 €. Totale 4.182,00 € iva esclusa. OSSERVAZIONI: Sono
pervenute nei tempi le osservazioni delle parti. Per le ragioni esposte nei seguenti capitoli, valutate
le osservazioni si confermano i giudizi espressi nel preliminare. Lette le osservazioni, pur non
argomento esplicito dei quesiti, al solo scopo di fornire all'ill.mo sig. Giudice tutti gli elementi utili
alla formulazione del giudizio, si è ritenuta opportuna una precisazione in merito l'obbligo di
dichiarazione di conformità, visto il sostanziale disaccordo con entrambe le opinioni di parte.
Ribadito che le opere oggetto di dichiarazione sono esclusivamente le derivazioni idriche ed
elettriche, sono stati acquisiti sufficienti elementi per confermare la presenza di sette derivazioni
elettriche, per i quali si ritiene indispensabile la dichiarazione di conformità. Le restanti
apparecchiature sono collegate direttamente alle prese esistenti e pertanto non necessitano
alcuna dichiarazione. Nella relazione CTU di primo grado, tutti i collegamenti idraulici sono stati
considerati alla stregua di modifiche all'impianto esistente e, di conseguenza, soggetti al rilascio
della dichiarazione di conformità. Non si concorda con tale conclusione …”.
Rispondendo alla domanda postagli in sede di chiarimenti, il CTU, nel precisare di avere precedentemente equivocato l'osservazione del C.T.P. ha concluso nel senso che: “…La visura
camerale, prodotta quale documento n°10 fascicolo primo grado, non dimostra il possesso dei
requisiti di legge per il rilascio delle dichiarazioni di conformità; -Le dichiarazioni di conformità,
Pagina 18 prodotte quale documento n°5 fascicolo primo grado, non sono quelle richiamate nelle
controdeduzioni alle osservazioni CTP ing. di cui al capitolo 7.5, essendo le Per_3
considerazioni riferite ad ipotetiche dichiarazioni non prodotte in atti;
-La dichiarazione, prodotta
quale documento n°6 fascicolo primo grado, non ha attinenza con il DM37-08, ed esula
l'argomento dell'osservazione di parte ing. -Il richiamo a chiarimenti, come da note Per_3
d'udienza 27 settembre 2024 nell'interesse dell'appellata, è inerente ad argomenti non oggetto dei
quesiti di incarico di cui alla nomina del 21/03/24. È per tale motivo che sia l'analisi delle
dichiarazioni di conformità, sia dei requisiti della ditta appellante, non sono stati approfonditi nel
corso delle attività peritali;
-Anche a seguito di modifica delle controdeduzioni come in precedenza
esposte, si confermano le considerazioni espresse nel capitolo 7.6 della relazione CTU definitiva,
riguardo l'obbligatorietà delle dichiarazioni di conformità ed impossibilità di utilizzo dei beni …
Nel ribadire che la disponibilità delle dichiarazioni di conformità è obbligo di legge, al solo scopo
di fornire all'ill.mo sig. Giudice tutti gli elementi utili alla formulazione del giudizio, si precisa che
le opere oggetto di dichiarazione sono esclusivamente le derivazioni idriche ed elettriche,
necessarie per il collegamento delle apparecchiature di affinamento (già dotate di dichiarazione
CE), di valore trascurabile se rapportato all'importo contrattuale.”.
Alla luce delle risultanze peritali cui si ritiene di dover aderire per la coerenza e logicità degli argomenti a supporto, può concludersi nel senso che dell'intera fornitura già eseguita solo sette impianti avrebbero dovuto possedere la certificazione di conformità all'impianto elettrico. Tali
impianti risultano inutilizzabili. Lo stesso non può dirsi per i rimanenti impianti installati, di cui dovevano essere rilasciate solo le certificazioni degli apparecchi ed attestato il regolare montaggio,
come chiarito dal secondo C.T.U., certificazioni esistenti, anche se temporanemente trattenute dal venditore in attesa del saldo di quanto già fornito. Va precisato che rispetto a tali restanti impianti erano effettivamente presenti taluni difetti, ma non gravi, e agevolmente superabili con una spesa assai contenuta (es. mancanza di valvola di non ritorno).
Pagina 19 Ciò posto, deve ritenersi che l'incertezza circa la regolarità degli interventi di modifica sull'impianto elettrico, che, come accertato in questa sede, hanno riguardato 7 degli impianti posti in opera (poco meno di un terzo della fornitura già eseguita), abbia giustificato il rifiuto della committenza a ricevere nei rimanenti plessi scolastici gli ulteriori impianti. Con tale legittimo rifiuto, la committente ha, di fatto, manifestato la volontà di risolvere quantomeno parzialmente il contratto di fornitura a fronte del pregresso inadempimento per quanto concernente non tutti, ma solo sette degli impianti posti in opera, risultati inutilizzabili per quanto sopra esposto.
Muovendo dal principio secondo cui (Cass. sez. 2, sent. n. 25157 del 13/12/2010): “Nel caso in
cui la compravendita abbia ad oggetto una pluralità di cose, dotate ciascuna di una propria
individualità fisica e funzione economico-giuridica, la risoluzione parziale del contratto per
inadempimento del venditore è configurabile qualora - avuto riguardo all'interesse della
controparte alla stregua della funzione del negozio, da individuare in base alla volontà
contrattuale - la prestazione correttamente eseguita rivesta autonomo rilievo per il compratore,
mentre tale risoluzione è da escludere quando, in considerazione del necessario collegamento tra
oggetti venduti, attribuito dalle parti, il compratore non abbia interesse alla consegna parziale.”,
deve ritenersi accertata la sussistenza dei presupposti (nei termini illustrati) per pronunciare la risoluzione parziale del contratto di fornitura di cui trattasi e, conseguentemente, non dovuti gli importi pretesi per quella parte di beni non fornita, oggetto di riconvenzionale dell'opposto, né
dovuti gli importi pretesi monitoriamente relativamente ai sette impianti di cui l'odierno C.T.U. ha ritenuto non sussistesse l'idoneità all'uso perché non accompagnati da certificazione sulle modifiche elettriche. Dalla somma azionata monitoriamente, infine, va detratto l'importo relativo ai vizi degli impianti posti in opera, lamentati dall'opponente, ma di natura tale da non giustificare la risoluzione della suddetta parte di fornitura.
In definitiva, considerato il costo di ciascun impianto (come ricordato dall'appellata nelle note conclusive) pari a euro 2.964,50 (euro 2.450,00 oltre IVA al 21% - circostanza pacifica e incontestata -doc. 5 contratto inter partes, fascicolo monitorio), per 7 impianti, nonché l'importo di
Pagina 20 euro 5.060,22 (Euro 4.182,00 oltre IVA), per minor valore in ragione dei difetti presenti negli altri impianti forniti, si ottiene l'importo di euro 25.811,72. Ebbene, tale somma coincide esattamente con l'importo preteso monitoriamente.
Conseguentemente ed in sintesi, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'appello deve essere accolto parzialmente. Segnatamente: per effetto della pronuncia di risoluzione parziale del contratto di fornitura inter partes qui disposta e dell'accertamento di minore valore delle opere (cui consegue un corrispondente obbligo restitutorio in capo alla fornitrice con statuizione che non incorre in ultrapetizione stante la domanda restitutoria di più ampia portata formulata dall'opponente e accolta dal Tribunale, oggetto di riforma), devono essere rigettate la domanda di pagamento della restante parte di fornitura posta in opera e la riconvenzionale dell'opposto nonché
la domanda di restituzione degli importi già corrisposti dall'opponente in pagamento di parte della fornitura.
Trattasi di opposte pretese di importo pressoché corrispondente, ragion per cui si configura una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Stante la funzione svolta dalle due c.t.u. espletate (la prima in sede di A.T.P.) le relative spese devono essere definitivamente poste a carico delle parti in eguale misura.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza n. 2111/2021 Parte_1
del Tribunale di Cagliari che nel resto si conferma;
Pagina 21 1. pronuncia la risoluzione parziale del contratto di fornitura inter partes nei termini di cui in parte motiva;
2. rigetta la domanda di restituzione di somme formulata in via riconvenzionale dall'opponente;
3. rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposta;
4. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
5. pone a carico delle parti in eguale misura le spese delle due c.t.u., con obbligo di restituzione della quota di spettanza in favore di chi le abbia, eventualmente, anticipate.
Così deciso in Cagliari, il 2 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Cons. Est.
Dott. ssa Grazia M. Bagella
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