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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/09/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott. Antonio
Giovanni Provazza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2180 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
T R A
(P. Iva ) in persona del l.r.p.t., (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e (C.F. ), tutti rappresentati C.F._1 Parte_3 C.F._2
e difesi dall'Avv. Davide Garritano;
C O N T R O in persona del legale r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Roberto Franco;
opposta
E
e per essa mandataria di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, quest'ultima procuratrice e servicer della prima, in persona del legale r.p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti;
terza intervenuta
Oggetto: Contratti bancari. Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
Ragi oni di fatto e di diritt o dell a deci sione
La società opponente (debitore principale), e (fideiussori) Parte_4 Parte_3 proponevano opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dall'intestato Tribunale in favore della per l'importo complessivo di € 226.605,24, oltre Controparte_1
accessori, derivante da una esposizione debitoria risultante dal conto corrente n. 76, chiedendone la revoca. In particolare, eccepivano la nullità degli interessi anatocistici a partire dal 2014 e della pagina 1 di 7 CMS per indeterminatezza, l'usurarietà degli interessi applicati a seguito di variazione unilaterale ex art 118 TUB, anche in relazione alla linea di apertura di credito salvo buon fine, infine, la nullità delle fideiussioni prestate perché in contrasto con la normativa antitrust.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava integralmente la spiegata opposizione, CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Non concessa la provvisoria esecuzione, il giudizio veniva istruito a mezzo di CTU.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio per ulteriori approfondimenti, si costituiva in giudizio e per essa mandataria di Controparte_2 Controparte_3 [...]
,, cessionaria del rapporto in contestazione, contestando le avverse deduzioni Controparte_4
e conclusioni, chiedendo, l'integrale rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 21.02.2025 le parti concludevano come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche
***************
Con riguardo alla inammissibilità dell'intervento per carenza di legittimazione, le contestazioni di parte opponente devono dichiararsi tardive. Difatti, va osservato che la qualità di successore a titolo particolare delle ragioni di credito non è stata contestata tempestivamente, dovendosi, pertanto, ritenersi implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16). Infatti, le suddette contestazione non sono intervenute nella prima difesa utile successiva all'atto di intervento del 19.06.2024.
In ogni caso, si osserva che la società ha prodotto, a sostegno del proprio intervento, il contratto di cessione (omissato in talune parti e richiamante, quale oggetto della cessione, i crediti classificati
“a sofferenza” inclusi in un apposito elenco), la Gazzetta Ufficiale e l'attestazione della cedente che conferma l'inclusione nella cessione dei crediti sottesi al ricorso per ingiunzione. Trattasi di produzione documentale che può dirsi sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito.
Si è affermato, infatti, che in ragione delle peculiari caratteristiche della “cessione in blocco” di cui al menzionato art. 58 TUB può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti pagina 2 di 7 oggetto della cessione (Cass. 3277/2023; Cass. 31118/2017, cfr. Cass. 15884/2019). Non richiedendo, inoltre, il contratto di cessione del credito la forma scritta ad substantiam, la prova della titolarità del credito può essere dato senza la necessaria produzione del relativo contratto, ad esempio con la dichiarazione del cedente quale “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova del contenuto della cessione (cfr. Cass. 10200/2021), posto che la cedente alcun interesse evidentemente avrebbe a spogliarsi di un credito in favore di altro soggetto.
In ogni caso, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il processo prosegue tra le parti originarie, considerato il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso e in assenza di estromissione della cedente.
Per ragioni di ordine sistematico si affronteranno dapprima le censure relative al rapporto principale.
Va preliminarmente osservato che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
Deve altresì osservarsi che l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti e agli addebiti nella loro realtà fenomenica, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali essi derivano, di talché l'approvazione o la mancata impugnazione del conto non comportano l''incontestabilità del debito fondato su un negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita (cfr., tra le altre, Cass. 22945/10).
Tanto premesso, pacifica l'esistenza del rapporto di conto corrente, peraltro riscontrato dal contratto stipulato in data 11.10.2004, oltre che dagli estratti conto relativi all'intera durata, va accolta la censura relativa alla nullità della capitalizzazione degli interessi passivi, all'epoca pattuiti per scritto al tasso indicato (13.25%).
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, nel testo applicabile ratione temporis, disponeva che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
pagina 3 di 7 L'art. 2 della deliberazione assunta dal CICR il 9 febbraio 2000, prevede, al comma 1, che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti” e, al comma 2, che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
La stessa deliberazione prescrive, all'art. 6, che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo” la sua entrata in vigore “indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
L'indicazione, nel contratto, di un tasso annuo effettivo degli interessi creditori corrispondente a quello nominale, id est di un tasso annuo degli interessi capitalizzati coincidente con quello degli interessi non capitalizzati, da un lato, rende inefficace la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, escludendo, di fatto, che tali interessi siano soggetti a capitalizzazione, e, dall'altro, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 6 della deliberazione del CICR.
Nel caso di specie, dalla lettura del contratto in esame emerge la mancata previsione di una reale capitalizzazione degli interessi attivi, atteso che il un tasso annuo effettivo coincide con quello nominale (pari allo 0,01%) rendendo non valida la pattuizione anatocistica.
Infatti, secondo l'indirizzo recente della S.C. la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà infatti ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4321; da ultimo ribadito da Cass.
7359/2025).
Parimenti, la previsione della commissione di massimo scoperto deve, altresì, ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c., in quanto nel riquadro della prima pagina del contratto, sezione “Limiti di applicazione” emerge solo una generica indicazione “C.M.S.
1,000”, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione pagina 4 di 7 (cioè se la C. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento 'x' di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.).
Quanto alla nullità degli interessi per superamento del tasso soglia, il ctu ha riscontrato un superamento in punto di usura sull'anticipo effetti salvo buon fine per il periodo successivo al
01.01.2010, secondo la formula riportata (pag. 13 della Relazione), applicando le istruzioni della
Banca d'Italia vigenti ratione temporis.
All'esito della verifica effettuata, sono risultati superiori al tasso soglia usura vigente ratione temporis i TEG relativi al terzo trimestre 2010 ed al primo trimestre 2011.
Tale accertamento è stato condotto tenendo conto dei tassi variati ex art 118 TUB da parte della e fino al terzo trimestre 2012, in quanto per il periodo successivo a detto trimestre 2012, il CP_1
CTU non è stato in grado di effettuare alcuna verifica per mancata indicazione dell'accordato relativo alla linea di credito esaminata.
Nel caso di specie non trattasi di c.d. usura sopravvenuta, in quanto il superamento non è conseguenza della fluttuazione delle soglie di usura, ma di variazioni apportate dalla Banca ex art
118 TUB che integrano una ipotesi analoga all'originaria pattuizione.
Deve altresì rilevarsi che la sussistenza di una linea di credito “SBF” era stata dedotta dalla parte opponente nell'atto introduttivo (nella parte in cui eccepiva l'usura in alcuni trimestri) e non è stata tempestivamente contestata.
In ragione di quanto sopra, il CTU ha ricostruito il saldo del conto corrente in questione applicando gli interessi senza alcuna capitalizzazione, cms e azzerando gli interessi relativi ai trimestri in usura, così ottenendo un nuovo saldo alla data del 01.10.2018 a debito per il correntista nella misura di € 137.602,70.
In ordine alla nullità delle fideiussioni (la cui questione relativa alla competenza non è stata oggetto di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio), in quanto in contrasto con la normativa antitrust, in particolare con l'art. 2 della legge 287/90 che vieta le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, con particolare riguardo alla standardizzazione delle condizioni contrattuali predisposte su schemi contrattuali, si precisa quanto di seguito.
pagina 5 di 7 Come di recente chiarito dalla S.C. i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
c.2, lett. A) della legge n. 287 del 1990 e art 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, c. 3 della succitata legge e dall'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto sia altrimenti comprovata, una diversa volontà della parti (cfr. cass, sez. Un. 41994/21). A prescindere da ogni altra considerazione, considerato che trattassi di fideiussione successiva al 2005, esclusa la portata espansiva del dedotto vizio e considerato che le clausole censurate, avuto riguardo al thema decidendum delineato delle parti nell'atto di opposizione, non assumono alcuna incidenza in relazione alla determinazione dell'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo, in quanto la nullità della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. non si tradurrebbe, ove accolta, in un vantaggio per i fideiussori, stante il rilevo che assume la mancata tempestiva eccezione di decadenza della Banca per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale (Cass. n.8989/2012).
Difatti, trattandosi di una eccezione in senso stretto, l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria, sotto tale profilo, deve disattendersi, perché formulata tardivamente. Difatti, rispetto alle alternative eccezioni proposte nell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo, quella relativa alla decadenza di cui all'art. 1957 non risulta espressamente formulata, ma vi è un generico richiamo nell'atto di citazione in opposizione al tema della nullità delle fideiussioni per contrasto alla normativa antitrust. Tuttavia, una mera allegazione generica, peraltro riferita alle pronunce adottante in sede di legittimità o di merito, non può ritenersi equipollente ad un eccezione validamente prospettata, considerato che anche l'allegazione dei fatti rilevanti non consente al giudice di desumerne l'effetto, senza apposita istanza di parte (Cass. n. 1090/1990; n.8989/2012).
Assorbite le ulteriori questioni.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione va parzialmente accolta e, previa revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti vanno condannati in solido all'importo di € 137.602,70 quale nuovo saldo debitorio rideterminato, oltre interessi.
In ragione dell'accoglimento parziale delle ragioni dell'opposizione, appare conforma a giustizia compensare le spese di lite nella misura di ½ , ponendo la restante metà a carico degli opponenti in solido rimasti soccombenti principali;
Compensa le spese nei confronti di , attesa la CP_2
pagina 6 di 7 volontarietà dell'intervento. Le spese di CTU (liquidate con due separati decreti) sono poste a carico di parte opponente (nella misura del 50%) e dell'opposta (per il restante 50%), in considerazione dei risultati della consulenza d'ufficio.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, previa revoca del decreto ingiuntivo, condanna gli opponenti in solido al pagamento dell'importo di € 137.602,70 in favore di parte opposta, oltre interessi;
- Compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna gli opponenti in solido per la restante metà in favore della opposta che liquida in € 5.634,00 per onorari, oltre spese forfetarie, cpa e iva;
- Compensa le spese nei confronti del terzo intervenuto;
- Pone le spese della CTU, liquidate con separati decreti, a carico delle parti nei termini di cui in motivazione.
Cosenza, 9.09.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott. Antonio
Giovanni Provazza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2180 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
T R A
(P. Iva ) in persona del l.r.p.t., (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e (C.F. ), tutti rappresentati C.F._1 Parte_3 C.F._2
e difesi dall'Avv. Davide Garritano;
C O N T R O in persona del legale r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Roberto Franco;
opposta
E
e per essa mandataria di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, quest'ultima procuratrice e servicer della prima, in persona del legale r.p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti;
terza intervenuta
Oggetto: Contratti bancari. Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
Ragi oni di fatto e di diritt o dell a deci sione
La società opponente (debitore principale), e (fideiussori) Parte_4 Parte_3 proponevano opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dall'intestato Tribunale in favore della per l'importo complessivo di € 226.605,24, oltre Controparte_1
accessori, derivante da una esposizione debitoria risultante dal conto corrente n. 76, chiedendone la revoca. In particolare, eccepivano la nullità degli interessi anatocistici a partire dal 2014 e della pagina 1 di 7 CMS per indeterminatezza, l'usurarietà degli interessi applicati a seguito di variazione unilaterale ex art 118 TUB, anche in relazione alla linea di apertura di credito salvo buon fine, infine, la nullità delle fideiussioni prestate perché in contrasto con la normativa antitrust.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava integralmente la spiegata opposizione, CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Non concessa la provvisoria esecuzione, il giudizio veniva istruito a mezzo di CTU.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio per ulteriori approfondimenti, si costituiva in giudizio e per essa mandataria di Controparte_2 Controparte_3 [...]
,, cessionaria del rapporto in contestazione, contestando le avverse deduzioni Controparte_4
e conclusioni, chiedendo, l'integrale rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 21.02.2025 le parti concludevano come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche
***************
Con riguardo alla inammissibilità dell'intervento per carenza di legittimazione, le contestazioni di parte opponente devono dichiararsi tardive. Difatti, va osservato che la qualità di successore a titolo particolare delle ragioni di credito non è stata contestata tempestivamente, dovendosi, pertanto, ritenersi implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16). Infatti, le suddette contestazione non sono intervenute nella prima difesa utile successiva all'atto di intervento del 19.06.2024.
In ogni caso, si osserva che la società ha prodotto, a sostegno del proprio intervento, il contratto di cessione (omissato in talune parti e richiamante, quale oggetto della cessione, i crediti classificati
“a sofferenza” inclusi in un apposito elenco), la Gazzetta Ufficiale e l'attestazione della cedente che conferma l'inclusione nella cessione dei crediti sottesi al ricorso per ingiunzione. Trattasi di produzione documentale che può dirsi sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito.
Si è affermato, infatti, che in ragione delle peculiari caratteristiche della “cessione in blocco” di cui al menzionato art. 58 TUB può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti pagina 2 di 7 oggetto della cessione (Cass. 3277/2023; Cass. 31118/2017, cfr. Cass. 15884/2019). Non richiedendo, inoltre, il contratto di cessione del credito la forma scritta ad substantiam, la prova della titolarità del credito può essere dato senza la necessaria produzione del relativo contratto, ad esempio con la dichiarazione del cedente quale “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova del contenuto della cessione (cfr. Cass. 10200/2021), posto che la cedente alcun interesse evidentemente avrebbe a spogliarsi di un credito in favore di altro soggetto.
In ogni caso, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il processo prosegue tra le parti originarie, considerato il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso e in assenza di estromissione della cedente.
Per ragioni di ordine sistematico si affronteranno dapprima le censure relative al rapporto principale.
Va preliminarmente osservato che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
Deve altresì osservarsi che l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti e agli addebiti nella loro realtà fenomenica, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali essi derivano, di talché l'approvazione o la mancata impugnazione del conto non comportano l''incontestabilità del debito fondato su un negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita (cfr., tra le altre, Cass. 22945/10).
Tanto premesso, pacifica l'esistenza del rapporto di conto corrente, peraltro riscontrato dal contratto stipulato in data 11.10.2004, oltre che dagli estratti conto relativi all'intera durata, va accolta la censura relativa alla nullità della capitalizzazione degli interessi passivi, all'epoca pattuiti per scritto al tasso indicato (13.25%).
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, nel testo applicabile ratione temporis, disponeva che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
pagina 3 di 7 L'art. 2 della deliberazione assunta dal CICR il 9 febbraio 2000, prevede, al comma 1, che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti” e, al comma 2, che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
La stessa deliberazione prescrive, all'art. 6, che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo” la sua entrata in vigore “indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
L'indicazione, nel contratto, di un tasso annuo effettivo degli interessi creditori corrispondente a quello nominale, id est di un tasso annuo degli interessi capitalizzati coincidente con quello degli interessi non capitalizzati, da un lato, rende inefficace la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, escludendo, di fatto, che tali interessi siano soggetti a capitalizzazione, e, dall'altro, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 6 della deliberazione del CICR.
Nel caso di specie, dalla lettura del contratto in esame emerge la mancata previsione di una reale capitalizzazione degli interessi attivi, atteso che il un tasso annuo effettivo coincide con quello nominale (pari allo 0,01%) rendendo non valida la pattuizione anatocistica.
Infatti, secondo l'indirizzo recente della S.C. la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà infatti ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4321; da ultimo ribadito da Cass.
7359/2025).
Parimenti, la previsione della commissione di massimo scoperto deve, altresì, ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c., in quanto nel riquadro della prima pagina del contratto, sezione “Limiti di applicazione” emerge solo una generica indicazione “C.M.S.
1,000”, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione pagina 4 di 7 (cioè se la C. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento 'x' di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.).
Quanto alla nullità degli interessi per superamento del tasso soglia, il ctu ha riscontrato un superamento in punto di usura sull'anticipo effetti salvo buon fine per il periodo successivo al
01.01.2010, secondo la formula riportata (pag. 13 della Relazione), applicando le istruzioni della
Banca d'Italia vigenti ratione temporis.
All'esito della verifica effettuata, sono risultati superiori al tasso soglia usura vigente ratione temporis i TEG relativi al terzo trimestre 2010 ed al primo trimestre 2011.
Tale accertamento è stato condotto tenendo conto dei tassi variati ex art 118 TUB da parte della e fino al terzo trimestre 2012, in quanto per il periodo successivo a detto trimestre 2012, il CP_1
CTU non è stato in grado di effettuare alcuna verifica per mancata indicazione dell'accordato relativo alla linea di credito esaminata.
Nel caso di specie non trattasi di c.d. usura sopravvenuta, in quanto il superamento non è conseguenza della fluttuazione delle soglie di usura, ma di variazioni apportate dalla Banca ex art
118 TUB che integrano una ipotesi analoga all'originaria pattuizione.
Deve altresì rilevarsi che la sussistenza di una linea di credito “SBF” era stata dedotta dalla parte opponente nell'atto introduttivo (nella parte in cui eccepiva l'usura in alcuni trimestri) e non è stata tempestivamente contestata.
In ragione di quanto sopra, il CTU ha ricostruito il saldo del conto corrente in questione applicando gli interessi senza alcuna capitalizzazione, cms e azzerando gli interessi relativi ai trimestri in usura, così ottenendo un nuovo saldo alla data del 01.10.2018 a debito per il correntista nella misura di € 137.602,70.
In ordine alla nullità delle fideiussioni (la cui questione relativa alla competenza non è stata oggetto di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio), in quanto in contrasto con la normativa antitrust, in particolare con l'art. 2 della legge 287/90 che vieta le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, con particolare riguardo alla standardizzazione delle condizioni contrattuali predisposte su schemi contrattuali, si precisa quanto di seguito.
pagina 5 di 7 Come di recente chiarito dalla S.C. i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
c.2, lett. A) della legge n. 287 del 1990 e art 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, c. 3 della succitata legge e dall'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto sia altrimenti comprovata, una diversa volontà della parti (cfr. cass, sez. Un. 41994/21). A prescindere da ogni altra considerazione, considerato che trattassi di fideiussione successiva al 2005, esclusa la portata espansiva del dedotto vizio e considerato che le clausole censurate, avuto riguardo al thema decidendum delineato delle parti nell'atto di opposizione, non assumono alcuna incidenza in relazione alla determinazione dell'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo, in quanto la nullità della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. non si tradurrebbe, ove accolta, in un vantaggio per i fideiussori, stante il rilevo che assume la mancata tempestiva eccezione di decadenza della Banca per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale (Cass. n.8989/2012).
Difatti, trattandosi di una eccezione in senso stretto, l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria, sotto tale profilo, deve disattendersi, perché formulata tardivamente. Difatti, rispetto alle alternative eccezioni proposte nell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo, quella relativa alla decadenza di cui all'art. 1957 non risulta espressamente formulata, ma vi è un generico richiamo nell'atto di citazione in opposizione al tema della nullità delle fideiussioni per contrasto alla normativa antitrust. Tuttavia, una mera allegazione generica, peraltro riferita alle pronunce adottante in sede di legittimità o di merito, non può ritenersi equipollente ad un eccezione validamente prospettata, considerato che anche l'allegazione dei fatti rilevanti non consente al giudice di desumerne l'effetto, senza apposita istanza di parte (Cass. n. 1090/1990; n.8989/2012).
Assorbite le ulteriori questioni.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione va parzialmente accolta e, previa revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti vanno condannati in solido all'importo di € 137.602,70 quale nuovo saldo debitorio rideterminato, oltre interessi.
In ragione dell'accoglimento parziale delle ragioni dell'opposizione, appare conforma a giustizia compensare le spese di lite nella misura di ½ , ponendo la restante metà a carico degli opponenti in solido rimasti soccombenti principali;
Compensa le spese nei confronti di , attesa la CP_2
pagina 6 di 7 volontarietà dell'intervento. Le spese di CTU (liquidate con due separati decreti) sono poste a carico di parte opponente (nella misura del 50%) e dell'opposta (per il restante 50%), in considerazione dei risultati della consulenza d'ufficio.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, previa revoca del decreto ingiuntivo, condanna gli opponenti in solido al pagamento dell'importo di € 137.602,70 in favore di parte opposta, oltre interessi;
- Compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna gli opponenti in solido per la restante metà in favore della opposta che liquida in € 5.634,00 per onorari, oltre spese forfetarie, cpa e iva;
- Compensa le spese nei confronti del terzo intervenuto;
- Pone le spese della CTU, liquidate con separati decreti, a carico delle parti nei termini di cui in motivazione.
Cosenza, 9.09.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
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