Articolo 24 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 23Articolo 25
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15 agosto 1952
Art. 24. (Espropriazione per inadempienza)

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.
Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione e' regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 15 agosto 1952