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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8346/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
18/11/1977 (C.F. , rappresentata e difesa, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti GRAZIELLA RUSSO
e MARCO MARIA NAVARRIA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il 02/10/1974 Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
VALERIA CALABRESE, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Precisate le conclusioni come da note scritte in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- premesso che ha convissuto more Parte_1
uxorio con e che da tale relazione, poi Controparte_1
interrotta, sono nate le figlie (il 12.07.2012) e (il Per_1 Per_2
18.06.2015) e che, al fine di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento delle figlie, ha presentato apposito ricorso con conseguente apertura del procedimento n. 9785/2019 R.G., all'esito del quale è stata emessa, in data 08/10/2021, un'ordinanza con la quale, in accoglimento di quanto concordato dalle parti, è stato disposto l'affido condiviso delle figlie minori, con diritto di visita del padre nelle modalità concordate, e l'obbligo, a carico dello stesso, di contribuire al mantenimento delle stesse con un assegno mensile di euro 400,00 - ha proposto ricorso nei confronti di CP_1
per la parziale modifica delle condizioni previste nel
[...]
predetto provvedimento.
Ha chiesto, in particolare, a modifica dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Catania in data 08/10/2021, di disporre che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie minori, versando alla madre un assegno mensile di euro 700,00 complessivi, tenendo conto delle nuove accresciute esigenze formative, relazionali, ricreative e di vestiario delle figlie, dovute al progredire della loro età; altresì, sempre a modifica delle condizioni precedentemente stabilite, ha chiesto di prevedere che, nel periodo estivo, il padre incontri le figlie minori il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 8,00 alle ore
20,00 nonché a settimane alterne, dalle 8,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica e che le figlie pernottino presso la casa del padre il
2 giovedì notte, nelle settimane in cui non è previsto il weekend lungo con pernotto.
Si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1
chiesto la modifica della predetta ordinanza alle diverse condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
Ciò premesso, si dà atto che le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo di modifica delle condizioni in virtù del quale
è stato stabilito quanto segue:
“1) il sig. corrisponderà mensilmente in CP_1
favore della sig.ra € 650,00 a titolo di contributo di Pt_1
mantenimento delle minori, mantenendo l'assegno unico suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
2) fermo restando gli accordi verbalizzati in udienza per il periodo estivo, gli accordi relativi al diritto di visita non verranno modificati, rimanendo in vigore quelli attualmente in atto, come previsti dal precedente provvedimento al quale si tornerà dal mese di settembre 2025;
3) la sig.ra rinuncia alla richiesta degli adeguamenti Pt_1
ISTAT maturati sino ad oggi, con conseguente rinuncia del detto credito nei confronti del sig. . CP_1
4) il presente accordo inizierà a decorrere dall'emissione del provvedimento del Giudice conseguente all'udienza del
02.07.2025”.
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Per quanto esposto, va disposta la modifica delle condizioni stabilite nel decreto del 08/10/2021 emesso da questo Tribunale nella causa n. 9785/2019 RG, secondo quanto richiesto dalle parti.
3 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8346/2024 R.G.;
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nel decreto del
08/10/2021 emesso da questo Tribunale nella causa n. 9785/2019
RG, secondo quanto specificato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8346/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
18/11/1977 (C.F. , rappresentata e difesa, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti GRAZIELLA RUSSO
e MARCO MARIA NAVARRIA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il 02/10/1974 Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
VALERIA CALABRESE, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Precisate le conclusioni come da note scritte in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- premesso che ha convissuto more Parte_1
uxorio con e che da tale relazione, poi Controparte_1
interrotta, sono nate le figlie (il 12.07.2012) e (il Per_1 Per_2
18.06.2015) e che, al fine di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento delle figlie, ha presentato apposito ricorso con conseguente apertura del procedimento n. 9785/2019 R.G., all'esito del quale è stata emessa, in data 08/10/2021, un'ordinanza con la quale, in accoglimento di quanto concordato dalle parti, è stato disposto l'affido condiviso delle figlie minori, con diritto di visita del padre nelle modalità concordate, e l'obbligo, a carico dello stesso, di contribuire al mantenimento delle stesse con un assegno mensile di euro 400,00 - ha proposto ricorso nei confronti di CP_1
per la parziale modifica delle condizioni previste nel
[...]
predetto provvedimento.
Ha chiesto, in particolare, a modifica dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Catania in data 08/10/2021, di disporre che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie minori, versando alla madre un assegno mensile di euro 700,00 complessivi, tenendo conto delle nuove accresciute esigenze formative, relazionali, ricreative e di vestiario delle figlie, dovute al progredire della loro età; altresì, sempre a modifica delle condizioni precedentemente stabilite, ha chiesto di prevedere che, nel periodo estivo, il padre incontri le figlie minori il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 8,00 alle ore
20,00 nonché a settimane alterne, dalle 8,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica e che le figlie pernottino presso la casa del padre il
2 giovedì notte, nelle settimane in cui non è previsto il weekend lungo con pernotto.
Si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1
chiesto la modifica della predetta ordinanza alle diverse condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
Ciò premesso, si dà atto che le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo di modifica delle condizioni in virtù del quale
è stato stabilito quanto segue:
“1) il sig. corrisponderà mensilmente in CP_1
favore della sig.ra € 650,00 a titolo di contributo di Pt_1
mantenimento delle minori, mantenendo l'assegno unico suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
2) fermo restando gli accordi verbalizzati in udienza per il periodo estivo, gli accordi relativi al diritto di visita non verranno modificati, rimanendo in vigore quelli attualmente in atto, come previsti dal precedente provvedimento al quale si tornerà dal mese di settembre 2025;
3) la sig.ra rinuncia alla richiesta degli adeguamenti Pt_1
ISTAT maturati sino ad oggi, con conseguente rinuncia del detto credito nei confronti del sig. . CP_1
4) il presente accordo inizierà a decorrere dall'emissione del provvedimento del Giudice conseguente all'udienza del
02.07.2025”.
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Per quanto esposto, va disposta la modifica delle condizioni stabilite nel decreto del 08/10/2021 emesso da questo Tribunale nella causa n. 9785/2019 RG, secondo quanto richiesto dalle parti.
3 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8346/2024 R.G.;
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nel decreto del
08/10/2021 emesso da questo Tribunale nella causa n. 9785/2019
RG, secondo quanto specificato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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