Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 368/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/02/2025 da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PICCOLO SALVATORE, e da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
PANAGROSSO ROBERT, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Sparanise (Ce) in data 19/07/2014; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia (17/11/2017); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separa con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Affidare la figlia OR congiuntamente ad entrambi i genitori col collocamento prevalente della Persona_2 stessa presso la madre;
- Nulla a disporsi sulla casa coniugale, essendo la stessa, oggetto di locazione, lasciata da entrambi i coniugi;
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì sera e (o sabato mattina secondo impegni scolastici della bambina, sino alla domenica sera ore 20,00). Nel corso della settimana, e continuando i coniugi a vivere entrambi in Sparanise il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo disponibilità proprie e/o eIGenze della moglie, previo accordo anche con semplice messaggi da aversi almeno un giorno prima. Relativamente alle vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze
pasquali ad anni alterni la OR trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive la OR trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività
e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Porre a carico del IG. un assegno mensile di euro 300,00= (trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento della Parte_1 OR . Persona_2
- La IG.ra , essendo parzialmente autonoma, rinuncia per sé a qualsiasi forma di alimenti Parte_2
e/o mantenimento.
- La IG.ra resta autorizzata, fin dalla sottoscrizione del presente atto di separazione a Parte_2 richiedere in proprio e nello ammontare, del 100% dell'assegno unico ad entrambi dovuto dall'Inps per la OR
. Persona_2
- L'assegno di mantenimento versato per la OR verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Persona_2
ISTAT.
- Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle. spese straordinarie sostenute per la OR
, che verranno concordate tra i coniugi e documentate dallo anticipatario delle stesse. Nello specifico: Persona_2 libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
- Si dà atto che la casa coniugale è stata già abbandonata da entrambi i coniugi e gli stessi hanno fissato residenza e dimora nello stesso comune di Sparanise, portando via con sé tutti i propri effetti personali ed i beni già oggetto di divisione.
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 06/06/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata il Parte_1 Parte_2
03/11/1984 in MADDALONI (CE); 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPARANISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2014);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 06/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese