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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 12.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12178/24 R.G. tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Sirio Solidoro, giusta procura depositata telematicamente RICORRENTE contro
in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 23.5.24 il ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
, esponendo: Controparte_1
- Di aver lavorato alle dipendenze del (ex Controparte_1
), svolgendo la mansione di docente negli anni scolastici 2020/2021, CP_3
2021/2022 e 2022/2023 (indicava in ricorso vari contratti per il periodo dall'1.2.21 al 19.6.21, poi dal 24.2.22 al 10.6.22; indicava altresì un contratto per il periodo 28.9.22-30.6.23);
- Che non aveva ricevuto la c.d. Carta docente nonostante la giurisprudenza di merito e comunitaria avesse equiparato la posizione del docente a tempo determinato a quella dei docenti di ruolo.
Tanto premesso, richiamate le disposizioni normative e contrattuali di riferimento, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 il Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, chiedeva che questo Giudice volesse:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di
500,00 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 di precariato, tramite l'erogazione della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
CONDANNARE: il alla erogazione della Carta Controparte_1 elettronica docenti (o altro equipollente) come prevista e disciplinata dall'art. 1 comma
121 della l. n. 107 del 2015, in relazione all'anzidetto periodo di precariato, pari dunque ad € 500 annui, per l''importo complessivo di € 1500,00, quale contributo alla formazione del ricorrente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare comunque il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per la Carta docenti ai fini dell'aggiornamento e formazione della parte istante in relazione al predetto periodo di precariato e condannare il , ove non fosse Controparte_1 possibile a titolo di costituzione della carta docenti o di altro equipollente, alla corresponsione del predetto importo a titolo di equivalente e pari pertanto a 500.00 euro in relazione al predetto periodo di precariato, per l''importo complessivo di €
1500,00, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino al soddisfo, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
CONDANNARE: il al pagamento delle spese Controparte_1 legali, oltre contributo unificato, iva e c.p.a come per legge, da distrarre al sottoscritto difensore in quanto antistatario ed anticipatario.
Nella contumacia del all'udienza del 12.2.25 Controparte_1 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Preliminarmente occorre affermare la giurisdizione dell'adito giudice in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della
"causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016).
Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
2 “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del d.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore.
Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, quindi non c'è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.
Nel merito, il ricorso deve essere respinto.
Per l'anno scolastico 2022/2023 non vi è prova del rapporto di lavoro. Infatti l'istante ha depositato solo una proposta di contratto, priva di firma di accettazione del ricorrente e priva di prova dell'inizio della esecuzione (presa di servizio). Infatti, con riferimento alla disciplina della presa di servizio, si ricorda che l'art. 9 del d.p.r. n. 3/1957 prevede: “La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”. Dalla predetta disposizione si ricava che
è dalla presa di servizio che decorrono gli effetti della nomina e la stessa nel caso di specie non è provata.
Per la prova degli altri contratti è stata depositata una dichiarazione dell'istante dei servizi prestati, indirizzata in intestazione all'istituto tecnico statale C Andreozzi di
Aversa nella quale egli dichiara i servizi prestati che è, come ovvio, priva del benchè minimo valore probatorio.
Non resta dunque che rigettare integralmente la domanda.
Nulla per le spese di lite vista la contumacia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese.
NAPOLI, lì 12.2.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
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