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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6921/2021
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., come di seguito.
28.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 6921/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6921/2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fornaro, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA), alla Via G. Porzio n. 26, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Scioscia, presso il cui studio elettivamente CP_1
domicilia in Portici (NA), alla Via A. Diaz n. 115, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 09.10.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che nella qualità di comproprietaria della porzione di unità immobiliare sita in CP_1
Sant'Anastasia (NA), alla Via Giustino Fortunato snc, piano rialzato, int. 1 (meglio identificata in atti), otteneva dal Tribunale di Nola il decreto ingiuntivo n. 1780/2021, nei confronti di Parte_1
dell'importo di € 2.450,00, oltre interessi, spese della procedura ed accessori, a titolo di canoni impagati
(novembre 2020) e di indennità di mancato preavviso di rilascio dell'immobile (calcolata sui canoni dal dicembre 2020 al maggio 2021), a seguito del recesso anticipato e senza preavviso della conduttrice dal contratto di locazione.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato l'8.11.2021 ed iscritto a ruolo in pari data, contestando la pretesa creditoria. Nello specifico, confermando l'interruzione anticipata del rapporto di locazione, con rilascio dell'immobile in data
11.12.2020, l'opponente eccepiva l'esistenza di gravi motivi soggettivi per il rilascio senza preavviso nonché
l'invio, da parte della stessa locatrice-opposta, di precedente formale disdetta dalla locazione e chiedeva, pertanto: “1) Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1780/2021 del Tribunale di Nola con condanna alle spese, diritti ed onorari e distrazione delle stesse in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
2) Dichiarare ed accertare che alcun credito sia spettante in favore della opponente;
3) Il tutto con condanna alle spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario” (cfr. conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Si costituiva in giudizio che resisteva all'opposizione, insistendo per la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, contestando a sua volta l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza dell'opposizione, oltre che l'inesistenza dei dedotti gravi motivi soggettivi per il recesso e, in ogni caso, il mancato invio di formale comunicazione di recesso anticipato.
Alla prima udienza del 14.4.2022, questo Giudice, denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disponeva il mutamento del rito ex artt. 447 bis e 426 c.p.c., onerando parte opposta all'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5, co. 4, D.lgs. n. 28/2010,
3 concedendo ad uopo termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nonché assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di memorie integrative.
Le parti non provvedevano al deposito di memorie integrative e, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva, quindi, rinviata per la discussione ex art. 420 c.p.c.
Ebbene, in primis, va dichiarata la tempestività ed ammissibilità dell'opposizione: infatti, è pacifico che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, e quindi soggetta al rito del lavoro, deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (cfr. Cassazione civile sez. un.,
13.01.2022, n. 927). Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato notificato alla in data Pt_1
01.10.2021 e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato alla opposta in CP_1
data 08.11.2021 (cfr. busta telematica depositata nel fascicolo telematico dall'opponente) ed iscritta a ruolo nella medesima data. Risulta, quindi, rispettato il termine perentorio di giorni 40 previsto dalla suddetta disposizione normativa.
Inoltre, va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte opposta esperito il tentativo di mediazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, in ottemperanza all'invito disposto da questo
Giudice con ordinanza del 14.4.2022, come documentato in atti (si cfr. verbale del procedimento di mediazione n. 119/2022, conclusosi con esito negativo per mancata adesione della parte opponente e depositato nel fascicolo telematico in data 14.7.2022).
Infine, risultano provate sia la legittimazione che la titolarità, attiva e passiva, dimostrate per tabulas (si cfr. contratto di locazione in all. n. 2 della produzione di parte opposta) e comunque non contestate.
Tutto ciò premesso, passando al merito della res controversa, giova osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur
4 apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Ed infatti, a seguito dell'opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dall'opposto (si cfr. in argomento, ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021).
Nel caso che ci occupa, l'opponente non ha fornito prova dei gravi motivi soggettivi che avrebbero giustificato il rilascio anticipato e senza preavviso dell'immobile, né ha provato i soli accennati problemi di accessibilità ovvero di inidoneità dell'immobile, sopravvenuti a seguito delle mutate esigenze familiari, e tali da giustificare la restituzione dell'immobile alla locatrice, nonchè legittimare la sospensione del pagamento del canone dal mese di novembre 2020.
La conduttrice, infatti, ha riconosciuto il rilascio anzitempo e senza formale invio di comunicazione a mezzo lettera raccomandata a./r. (cfr. art. 2 del contratto in esame) dell'immobile locato;
tuttavia, ha giustificato il proprio comportamento sulla scorta dell'avvenuto invio, da parte della stessa locatrice- opposta, di precedente missiva di disdetta, con cui la si invitava a rilasciare l'immobile alla data del 1° aprile
2021.
Ebbene, va osservato che il contratto sottoscritto dalle parti veniva stipulato “per la durata di anni quattro dal
01/03/2017 al 31/03/2021” e doveva intendersi “rinnovato per altri quattro anni nell'ipotesi in cui i locatori non comunichino al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, mediante lettera raccomandata – contenente la specificazione del motivo invocato – almeno sei mesi prima della scadenza”
(cfr. art. 1 del contratto de quo, in all. nel fascicolo dell'opposta).
5 Sebbene, come eccepito dall'opposta, la missiva di disdetta da essa inviata (in all. nella produzione dell'opponente) fosse stata recapitata alla conduttrice in ritardo ai fini del rispetto del termine semestrale di preavviso (28.10.2020 rispetto alla scadenza del 31.3.2021), trattandosi di uno spazio temporale (sei mesi) concesso al soggetto che subisce la disdetta al fine di renderlo tempestivamente edotto dell'intenzione del locatore di non rinnovare il contratto, la parte locatrice non può giovarsi di siffatto ritardo per poi addebitare alla parte conduttrice l'ingiustificato recesso dal contratto, senza preavviso, in data 11.12.2020
(cfr. verbale di consegna, in atti nella produzione telematica dell'opposta).
Ritiene, infatti, il Tribunale che, a seguito del recapito della missiva inviata dalla locatrice e del preavviso di rilascio dell'immobile comunicato oralmente dall'opponente (come affermato dalla stessa opposta) risultino integrati i “gravi motivi” per il rilascio dell'immobile da parte della conduttrice, con conseguente insussistenza del diritto della locatrice ad ottenere l'indennità per recesso ingiustificato.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Resta fermo, invece, l'obbligo della conduttrice di corrispondere i canoni sino alla scadenza contrattuale del
31.3.2021, potendosi reputare giustificato il rilascio anzitempo dell'immobile, per quanto sopra detto, ma solo con riferimento alla richiesta di restituzione dell'immobile recapitata (sia pur tardivamente) dalla locatrice, e non già con riguardo alla disdetta “verbale” della conduttrice, non preceduta da formale preavviso, ciò anche in considerazione della espressa riserva, formulata dalla , in sede di consegna CP_1
dell'immobile, di “agire in giudizio per i canoni dovuti per il mancato preavviso” (cfr. verbale di consegna immobile sottoscritto dalle parti in data 11.12.2020, in all. n. 3 nel fascicolo di parte opposta).
Pertanto, l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 1.750,00, a titolo di canoni di locazione non corrisposti per i mesi da novembre 2020 a marzo 2021 (ossia € 350,00 ex art. 5 del contratto di locazione x 5 mensilità = € 1.750,00), somma da maggiorarsi degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
6 Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione, ivi compresa la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Infine, sussistano i presupposti per applicare, a carico dell'opponente, la sanzione prevista dall'art. 8, co. 4 bis (oggi sostituito dall'art. 12 bis), D.lgs. n. 28/10, della condanna al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel caso in esame, infatti, come emerge dalla copia del verbale di mediazione depositato dall'opposta, la conduttrice non è comparsa, né personalmente, né a mezzo di difensore, all'incontro fissato dall'organismo di mediazione, senza addurre alcuna giustificazione. Tale condotta integra certamente i presupposti dell'assenza di giustificato motivo, di cui alla menzionata disposizione, poiché la parte, omettendo di comparire, ha in radice precluso ogni possibile esito positivo della mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
2. Condanna al pagamento, in favore di per le causali di cui in Parte_1 CP_1
motivazione, della somma di € 1.750,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
4. Condanna al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, dell'importo pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per il presente giudizio, per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatoria, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti in ordine alla riscossione dello stesso.
Così deciso il 28.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Astarita
7
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., come di seguito.
28.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 6921/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6921/2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fornaro, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA), alla Via G. Porzio n. 26, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Scioscia, presso il cui studio elettivamente CP_1
domicilia in Portici (NA), alla Via A. Diaz n. 115, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 09.10.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che nella qualità di comproprietaria della porzione di unità immobiliare sita in CP_1
Sant'Anastasia (NA), alla Via Giustino Fortunato snc, piano rialzato, int. 1 (meglio identificata in atti), otteneva dal Tribunale di Nola il decreto ingiuntivo n. 1780/2021, nei confronti di Parte_1
dell'importo di € 2.450,00, oltre interessi, spese della procedura ed accessori, a titolo di canoni impagati
(novembre 2020) e di indennità di mancato preavviso di rilascio dell'immobile (calcolata sui canoni dal dicembre 2020 al maggio 2021), a seguito del recesso anticipato e senza preavviso della conduttrice dal contratto di locazione.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato l'8.11.2021 ed iscritto a ruolo in pari data, contestando la pretesa creditoria. Nello specifico, confermando l'interruzione anticipata del rapporto di locazione, con rilascio dell'immobile in data
11.12.2020, l'opponente eccepiva l'esistenza di gravi motivi soggettivi per il rilascio senza preavviso nonché
l'invio, da parte della stessa locatrice-opposta, di precedente formale disdetta dalla locazione e chiedeva, pertanto: “1) Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1780/2021 del Tribunale di Nola con condanna alle spese, diritti ed onorari e distrazione delle stesse in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
2) Dichiarare ed accertare che alcun credito sia spettante in favore della opponente;
3) Il tutto con condanna alle spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario” (cfr. conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Si costituiva in giudizio che resisteva all'opposizione, insistendo per la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, contestando a sua volta l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza dell'opposizione, oltre che l'inesistenza dei dedotti gravi motivi soggettivi per il recesso e, in ogni caso, il mancato invio di formale comunicazione di recesso anticipato.
Alla prima udienza del 14.4.2022, questo Giudice, denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disponeva il mutamento del rito ex artt. 447 bis e 426 c.p.c., onerando parte opposta all'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5, co. 4, D.lgs. n. 28/2010,
3 concedendo ad uopo termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nonché assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di memorie integrative.
Le parti non provvedevano al deposito di memorie integrative e, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva, quindi, rinviata per la discussione ex art. 420 c.p.c.
Ebbene, in primis, va dichiarata la tempestività ed ammissibilità dell'opposizione: infatti, è pacifico che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, e quindi soggetta al rito del lavoro, deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (cfr. Cassazione civile sez. un.,
13.01.2022, n. 927). Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato notificato alla in data Pt_1
01.10.2021 e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato alla opposta in CP_1
data 08.11.2021 (cfr. busta telematica depositata nel fascicolo telematico dall'opponente) ed iscritta a ruolo nella medesima data. Risulta, quindi, rispettato il termine perentorio di giorni 40 previsto dalla suddetta disposizione normativa.
Inoltre, va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte opposta esperito il tentativo di mediazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, in ottemperanza all'invito disposto da questo
Giudice con ordinanza del 14.4.2022, come documentato in atti (si cfr. verbale del procedimento di mediazione n. 119/2022, conclusosi con esito negativo per mancata adesione della parte opponente e depositato nel fascicolo telematico in data 14.7.2022).
Infine, risultano provate sia la legittimazione che la titolarità, attiva e passiva, dimostrate per tabulas (si cfr. contratto di locazione in all. n. 2 della produzione di parte opposta) e comunque non contestate.
Tutto ciò premesso, passando al merito della res controversa, giova osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur
4 apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Ed infatti, a seguito dell'opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dall'opposto (si cfr. in argomento, ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021).
Nel caso che ci occupa, l'opponente non ha fornito prova dei gravi motivi soggettivi che avrebbero giustificato il rilascio anticipato e senza preavviso dell'immobile, né ha provato i soli accennati problemi di accessibilità ovvero di inidoneità dell'immobile, sopravvenuti a seguito delle mutate esigenze familiari, e tali da giustificare la restituzione dell'immobile alla locatrice, nonchè legittimare la sospensione del pagamento del canone dal mese di novembre 2020.
La conduttrice, infatti, ha riconosciuto il rilascio anzitempo e senza formale invio di comunicazione a mezzo lettera raccomandata a./r. (cfr. art. 2 del contratto in esame) dell'immobile locato;
tuttavia, ha giustificato il proprio comportamento sulla scorta dell'avvenuto invio, da parte della stessa locatrice- opposta, di precedente missiva di disdetta, con cui la si invitava a rilasciare l'immobile alla data del 1° aprile
2021.
Ebbene, va osservato che il contratto sottoscritto dalle parti veniva stipulato “per la durata di anni quattro dal
01/03/2017 al 31/03/2021” e doveva intendersi “rinnovato per altri quattro anni nell'ipotesi in cui i locatori non comunichino al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, mediante lettera raccomandata – contenente la specificazione del motivo invocato – almeno sei mesi prima della scadenza”
(cfr. art. 1 del contratto de quo, in all. nel fascicolo dell'opposta).
5 Sebbene, come eccepito dall'opposta, la missiva di disdetta da essa inviata (in all. nella produzione dell'opponente) fosse stata recapitata alla conduttrice in ritardo ai fini del rispetto del termine semestrale di preavviso (28.10.2020 rispetto alla scadenza del 31.3.2021), trattandosi di uno spazio temporale (sei mesi) concesso al soggetto che subisce la disdetta al fine di renderlo tempestivamente edotto dell'intenzione del locatore di non rinnovare il contratto, la parte locatrice non può giovarsi di siffatto ritardo per poi addebitare alla parte conduttrice l'ingiustificato recesso dal contratto, senza preavviso, in data 11.12.2020
(cfr. verbale di consegna, in atti nella produzione telematica dell'opposta).
Ritiene, infatti, il Tribunale che, a seguito del recapito della missiva inviata dalla locatrice e del preavviso di rilascio dell'immobile comunicato oralmente dall'opponente (come affermato dalla stessa opposta) risultino integrati i “gravi motivi” per il rilascio dell'immobile da parte della conduttrice, con conseguente insussistenza del diritto della locatrice ad ottenere l'indennità per recesso ingiustificato.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Resta fermo, invece, l'obbligo della conduttrice di corrispondere i canoni sino alla scadenza contrattuale del
31.3.2021, potendosi reputare giustificato il rilascio anzitempo dell'immobile, per quanto sopra detto, ma solo con riferimento alla richiesta di restituzione dell'immobile recapitata (sia pur tardivamente) dalla locatrice, e non già con riguardo alla disdetta “verbale” della conduttrice, non preceduta da formale preavviso, ciò anche in considerazione della espressa riserva, formulata dalla , in sede di consegna CP_1
dell'immobile, di “agire in giudizio per i canoni dovuti per il mancato preavviso” (cfr. verbale di consegna immobile sottoscritto dalle parti in data 11.12.2020, in all. n. 3 nel fascicolo di parte opposta).
Pertanto, l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 1.750,00, a titolo di canoni di locazione non corrisposti per i mesi da novembre 2020 a marzo 2021 (ossia € 350,00 ex art. 5 del contratto di locazione x 5 mensilità = € 1.750,00), somma da maggiorarsi degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
6 Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione, ivi compresa la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Infine, sussistano i presupposti per applicare, a carico dell'opponente, la sanzione prevista dall'art. 8, co. 4 bis (oggi sostituito dall'art. 12 bis), D.lgs. n. 28/10, della condanna al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel caso in esame, infatti, come emerge dalla copia del verbale di mediazione depositato dall'opposta, la conduttrice non è comparsa, né personalmente, né a mezzo di difensore, all'incontro fissato dall'organismo di mediazione, senza addurre alcuna giustificazione. Tale condotta integra certamente i presupposti dell'assenza di giustificato motivo, di cui alla menzionata disposizione, poiché la parte, omettendo di comparire, ha in radice precluso ogni possibile esito positivo della mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
2. Condanna al pagamento, in favore di per le causali di cui in Parte_1 CP_1
motivazione, della somma di € 1.750,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
4. Condanna al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, dell'importo pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per il presente giudizio, per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatoria, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti in ordine alla riscossione dello stesso.
Così deciso il 28.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Astarita
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