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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12870/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento nullità contrattuale/risarcimento danni, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Prato presso lo studio dell'avv. Federica Bini che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio allegato all'atto di citazione;
Persona_1
ATTORE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Fontana e Nicola Alberti, con domicilio eletto in Firenze presso lo studio dell'avv. Marco Masieri come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: in via istruttoria, di ammettere tutte le prove dirette e le prove contrarie avanzate e rigettate, ivi compresa la controprova del teste e respingere le istanze di prova svolte dalla Tes_1 convenuta;
nel merito: in tesi accertare la nullità dei contratti di locazione finanziaria per le ragioni dedotte ed i conseguenti pagamenti senza causa effettuati da in favore della Parte_1
e condannare quest'ultima alla restituzione dell'importo ricevuto pari ad Controparte_1
€ 65.711,64, o di quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio ex art. 1284 IV c. c.c.; in ipotesi accertare l'inadempimento contrattuale da parte di Controparte_1
[...
e per l'effetto condannarla a corrispondere in favore di l'importo di € Parte_1
65.711,64 o, in subordine, l'importo di € 66.653,31, o quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio ex art. 1284 IV c. c.c.; in ulteriore ipotesi, accertato l'inadempimento contrattuale da parte di condannarla al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'attrice e, per l'effetto, al pagamento dell'importo di € 65.711,64 o, in subordine, dell'importo di
€ 66.653,31, o di quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio;
in ipotesi
1 subordinata, di accertare l'indebito arricchimento di che ha percepito gli Controparte_1 importi pagati dalla Banca, e per l'effetto condannarla a restituire a Parte_1
l'importo di € 65.711,64, o quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio.
Parte convenuta: in via principale dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o rigettare le domande attoree, anche in accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità della convenuta nella causazione dei danni oggetto di causa, accertare e dichiarare il concorso colposo di parte attrice e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 91 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 [...] affermando: - di avere stipulato una convenzione in data 24-11-2011 che Controparte_1 disciplinava i finanziamenti e contratti di locazione finanziaria che la avesse inteso CP_2 procurare ai propri clienti per l'acquisto delle autovetture commercializzate;
- che ai sensi dell'art.
3.2. della convenzione era posto a carico della concessionaria l'obbligo di controllare l'identità del cliente, titolare del finanziamento;
- che in data 20-3-2017 su richiesta di , legale Persona_2 rappresentante di la aveva venduto due autoveicoli, procurando a Controparte_3 CP_2 la conclusione di due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto l'autovettura Parte_1
Toyota targata 03 (contratto n. 47876) e Toyota targata 40 (contratto n. 47880), veicoli regolarmente acquistati da e consegnati dalla al legale rappresentante Parte_1 CP_2 di;
- che il primo contratto prevedeva il pagamento di n. 50 canoni mensili, mentre il CP_3 secondo ne prevedeva n. 47, ma aveva provveduto solo al pagamento dei primi CP_3 quattro canoni, fino a quelli in scadenza in data 3-8-2017; - che prima di procedere alla risoluzione dei contratti, aveva fatto effettuare delle ricerche alla dalle quali Parte_1 Controparte_4 era emerso che il , presunto legale rappresentante di non era in realtà il Per_2 CP_3 soggetto che aveva stipulato i contratti;
successivamente il Comune di Trieste aveva rappresentato che la carta d'identità del esibita a era contraffatta, per cui aveva Per_2 CP_2 Parte_1 risolto tutti i contratti, richiedendo inutilmente la restituzione dei veicoli;
che era stato avviato il procedimento penale RGNR 1736/2018, per il quale il PM aveva richiesto l'archiviazione dato che gli autori del reato erano rimasti ignoti, mentre i veicoli erano stati poi rivenuti in Spagna.
Sulla scorta di ciò deduceva la nullità dei contratti di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., essendo stato il contratto stipulato per effetto diretto di un reato e dunque in contrasto con una norma imperativa, sia ai sensi del secondo comma per mancanza di uno degli elementi essenziali ossia l'accordo, chiedendo la condanna di alla restituzione dell'intero importo di CP_1 euro 80.300,00. In ogni caso, stante il grave inadempimento agli obblighi assunti con la convenzione del 24-11-11 (punti 3.2, 3.8.1. e 3.8.3.) chiedeva di condannarla a corrispondere in suo favore l'importo di euro 80.300,00 o in subordine quello di euro 66.653,31.
Infine evidenziava l'esistenza, in ogni caso, quanto meno di un ingiustificato arricchimento di
, chiedendone per l'effetto la condanna alla restituzione dell'importo percepito. CP_1
2 Si costituiva in giudizio affermando di avere in realtà ottemperato a tutti Controparte_1
i propri obblighi: in ossequio a quanto previsto dall'art.
3.2. della convenzione era stata effettuata l'identificazione del legale rappresentante di mediante la richiesta di esibizione della CP_3 carta d'identità e del codice fiscale. Oltretutto, la modulistica era stata compilata e fatta firmare al alla presenza del responsabile di zona di e successivamente trasmessa a Per_2 Parte_1 quest'ultima per un ulteriore controllo. Inoltre, ottenuto il benestare di aveva Parte_1 CP_1 espletato le pratiche di immatricolazione e intestazione dei veicoli a e li aveva Parte_1 consegnati al . In tale occasione aveva provveduto altresì a consegnare al responsabile Per_2 CP_1 di zona di gli originali di tutta la documentazione raccolta. Parte_1
Contr Evidenziava di aver ricevuto da il pagamento di un anticipo di complessivi euro 14.587,76 per entrambi i contratti, mentre la restante parte era stata corrisposta a da che CP_1 Parte_1 quindi aveva versato non il prezzo fatturato di euro 80.300,00 ma la minor somma di euro
65.711,64.
Ciò premesso deduceva in primo luogo l'infondatezza della domanda di nullità ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., essendo i contratti non nulli, ma al più annullabili ex art. 1439 c.c., domanda tuttavia che ove proposta sarebbe stata inammissibile per carenza di interesse di e per Parte_1 difetto di legittimazione passiva in capo a;
nonché l'infondatezza della domanda di nullità ex CP_1 Contr art. 1418 comma 2 c.c. poiché il contratto era stato adempiuto regolarmente da la quale si era resa inadempiente solo in epoca successiva. In secondo luogo, rilevava che ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007 unico responsabile dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche quando decida di avvalersi di terzi, rimane il soggetto obbligato titolare del rapporto principale;
pertanto, è in realtà a non avere assolto agli obblighi di verifica, Parte_1 facendo solo affidamento alle verifiche eseguite dalla convenuta. aveva, infatti, applicato CP_1
l'ordinaria diligenza nell'esecuzione dei suoi obblighi, dunque nessun inadempimento poteva esserle imputato poiché i veicoli erano stati correttamente immatricolati e intestati a Parte_1 nonché consegnati al titolare del finanziamento, non essendo ravvisabile dolo o colpa grave.
Piuttosto, la condotta tenuta da sarebbe stata rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 Parte_1
e 2 c.c..
Infine, l'azione ex art. 2042 c.c. non avrebbe potuto essere proposta, in quanto prevista dalla legge come sussidiaria.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi. Precisate le conclusioni all'udienza del 2-10-2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
******
Tanto premesso le domande sono infondate, e pertanto vanno respinte.
La dedotta nullità contrattuale ex art. 1418 comma 1 e 2 c.c..
La fattispecie in esame può essere ricondotta alla categoria dei cd. “reati in contratto”, atteso che i due contratti di locazione finanziaria oggetto di causa (doc. 2 e 3) parrebbe siano stati conclusi per effetto di truffa ex art. 640 c.p.c., cui è conseguita l'appropriazione indebita dei veicoli da parte di
3 soggetti che, all'esito delle indagini, sono risultati ignoti (v. doc. 25 e 41), salvo verosimilmente tale soggetto però deceduto. Persona_3
Tuttavia il contratto concluso per effetto di truffa penalmente accertata di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c., in correlazione all'art. 640 c.p.) ma solo annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Ciò è coerente con l'interpretazione dell'art. 1418
c.c. poiché la norma penale violata (art. 640 c.p.) mira a tutelare un interesse privo di rilevanza pubblica, quale è quello connesso al patrimonio del soggetto passivo (Cass. n. 18930/2016, vedi anche Cass. n. 7468/2011).
Non pertinente, dunque, il richiamo a quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento al reato di estorsione poiché diverso è l'interesse tutelato dalla norma, essendo la fattispecie penale di tale delitto posta indiscutibilmente a tutela di interessi non soltanto di tipo patrimoniale ma anche di diritti inviolabili della persona, quali la libertà personale, e di interessi generali della collettività.
Parimenti non potrebbe parlarsi di nullità ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c. giacché solo la divergenza bilaterale tra volontà e dichiarazione è causa di nullità del negozio mentre la divergenza unilaterale, che parrebbe sussistere nel caso di specie per effetto dei raggiri posti in essere da uno dei contraenti, è causa di semplice annullabilità, azione non proposta nel presente giudizio.
Senza contare che l'ipotetico accoglimento della domanda di accertamento di nullità contrattuale proposta da non avrebbe potuto, in ogni caso, comportare l'effetto da tale società Parte_1 voluto, vale a dire la “restituzione” dell'importo ricevuto, rimasto – per effetto della nullità – senza causa, da parte della società convenuta. Quest'ultima infatti, pur se alla fine destinataria dei relativi importi, non era parte del contratto di locazione finanziaria essendolo invece TS ZZ, che infatti era il soggetto tenuto al rimborso degli importi tramite pagamento dei canoni.
Il dedotto inadempimento di Controparte_1 CP_1
È pacifica l'avvenuta stipulazione in data 24-11-2011 della convenzione tra e CP_2
indicata e prodotta da parte attrice (doc. 1). Parte_1
lamenta l'inadempimento della convenzione sotto diversi profili, innanzitutto con Parte_1 riferimento all'art.
3.2. laddove si legge: “In qualità di soggetto incaricato attraverso il nostro personale, in base alla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e sue attuazioni) ci impegniamo ad identificare i Clienti, il coniuge garante e i fideiussori con le seguenti modalità: - richiesta di esibizione di un documento d'identità in originale e in corso di validità allegando copia al contratto;
- richiesta di esibizione del codice fiscale;
- trascrizione sulla modulistica contrattuale, degli estremi dei documenti sopra menzionati oltre che delle complete generalità di detti soggetti, di cui garantiremo comunque l'esattezza e la veridicità. Qualora il cliente sia una società o un ente, sarà nostra cura identificare con le medesime modalità il legale rappresentante, previa verifica dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed il titolare effettivo di tale società o ente, nonché acquisire ogni informazione necessaria all'individuazione degli amministratori…”.
4 Gli obblighi di verifica indicati si inseriscono nella più ampia disciplina dettata dal D.lgs. 231/2007, il cui art. 29 (vigente all'epoca dei fatti) rubricato “Ambito e responsabilità” afferma: “1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi”. Mentre il successivo art. 30 (“Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi”), al comma 6 prevede: “Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità”.
Dunque, come evidenziato dalla convenuta, soggetto responsabile dell'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela rimane il titolare del rapporto principale, pur allorquando si sia avvalso di soggetti terzi. Ciò non esclude, tuttavia, che possa verificarsi una corresponsabilità del soggetto terzo al quale la verifica sia stata demandata, sulla base della violazione degli obblighi assunti per effetto della convenzione della quale si discute.
L'inadempimento all'art.
3.2 della convenzione è stato tuttavia allegato dalla parte attrice in modo generico: essa si è infatti limitata infatti, in sostanza, a riportare il testo della convenzione, ma non ha specificato quale sarebbe stata la violazione commessa dalla società convenuta, e quale sarebbe l'attività che in concreto essa avrebbe dovuto effettuare, e non avrebbe effettuato.
Dal canto suo la parte convenuta ha affermato, sin dal primo atto difensivo, di avere “i) verificato e raccolto, alla presenza del sig. , tutti i dati e i documenti richiesti per la sua identificazione e Per_2 per la verifica del suo potere di legale rappresentanza di ossia carta di identità Controparte_3
e codice fiscale del sig. e visura camerale di nella quale il sig. Per_2 Controparte_3 Per_2 figurava quale legale rappresentante, amministratore unico e unico socio;
ii) trascritto i dati nella modulistica contrattuale sottoscritta dal sig. , il tutto anche alla presenza del responsabile di Per_2 zona di iii) trasmesso la modulistica e la documentazione a per le Parte_1 Parte_1 ulteriori verifiche spettanti alla finanziaria e l'eventuale autorizzazione delle operazioni richieste dal cliente” (v. pag. 7 comparsa di risposta).
Tali circostanze risultano del resto confermate dalla documentazione prodotta (v. doc. 3, 4 e 14) e dalla testimonianza resa da il quale ha dichiarato: “al momento dell'acquisto dei Testimone_2 veicoli per l'identificazione si è seguita la prassi normale, chiedendo la carta di identità, la tessera sanitaria e la visura camerale di Dalla visura risultava quale legale rappresentante CP_3 appunto ”….al momento della stipulazione dei contratti eravamo presenti io, il Persona_2
e un suo collaboratore di cui non ricordo il nome. I contratti sono stati sottoscritti davanti a Per_2 me in quella occasione dell'acquisto e in quell'occasione non era presente il responsabile di zona di che però aveva seguito tutta l'operazione e anche successivamente se ne era
Parte_1 occupato…i contratti firmati e timbrati, la visura camerale e i documenti del e sono stati Per_2 trasmessi via fax alla Anzi, ricordando meglio, sono stati trasmessi in via
Parte_1 telematica…una volta ricevuta l'approvazione da i veicoli sono stati immatricolati e
Parte_1 consegnati al .al momento della consegna dei veicoli era presenta il , con i suoi Per_4 Per_2 collaboratori, visto che si trattava di 4 veicoli. In questa occasione non vi era il responsabile di zona di il quale tuttavia si è presentato in giorno stesso per ritirare le pratiche in originale”.
Parte_1
5 Che tali operazioni siano state compiute non risulta, invero, neppure contestato dalla parte attrice a quale ha tuttavia affermato che, in questo caso, non si sarebbe dovuta seguire la procedura
“normale” senza spiegare, tuttavia, quale sarebbe stata la diversa procedura da seguire, e per quali ragioni.
In realtà dal complesso della lettura degli atti si evince che quel che davvero l'attrice imputa alla convenuta è pur sempre la violazione dell'art. 3.8.3, di cui si dirà di seguito.
Allo stesso modo, in relazione alla dedotta violazione del punto 3.8.1. della convenzione
(“nell'ambito del rapporto di collaborazione tra noi intercorrente sulla base delle presente convenzione ci impegniamo a: ….- in relazione al prodotto locazione finanziaria, accettare di compiere ogni atto necessario ai fini della corretta immatricolazione e intestazione del veicolo;
- assicurare che, salva diversa indicazione di la persona cui sarà eseguita la fornitura dei Parte_1 beni o servizi coincida con il titolare del finanziamento, così come riportato sul modulo contrattuale…nell'ipotesi di locazione finanziaria, immatricoleremo il veicolo esclusivamente a favore di con contestuale indicazione del titolare del finanziamento quale locatario”) Parte_1 non si comprende quale sarebbe il concreto inadempimento che si imputa alla convenuta. Infatti, risulta documentalmente che i veicoli sono stati consegnati al titolare del finanziamento (v. doc. 6) e immatricolati e intestati a (v. doc. 5). Parte_1
A prescindere dalle generiche doglianze mosse dall'attrice all'operato della convenuta, come si è detto dal complesso delle allegazioni si evince che il vero, concreto, inadempimento che si imputa ad essa è quello relativo all'art. 3.8.3 (“responsabilità comuni”); “qualora, successivamente all'erogazione del finanziamento dovesse risultarvi che: …con nostro dolo o colpa grave via abbiamo presentato domande con dati anagrafici del cliente alterati ovvero con firme false ci impegniamo, sin da adesso, ove non fossimo in grado di smentire tali risultanze, a corrispondervi…..”.
Il fulcro di tutta la presente vicenda è dunque costituito dal fatto che il soggetto, identificato dalla società convenuta quale legale rappresentante di TS ZZ seguendo la normale (e dunque corretta) procedura, si è poi rivelato aver presentato un documento di identità contraffatto, solo apparentemente riferibile a , che dalla visura camerale acquisita risultava essere il Persona_2 legale rappresentante di TS ZZ (anche in questo caso, la società attrice non ha indicato cosa avrebbe dovuto fare la convenuta per comprendere che il – vero - , nonostante le indicazioni Per_2 contenute nella visura, potesse in ipotesi, nell'oscura vicenda della quale si discute, non essere in realtà il legale rappresentante della società).
Ciò a seguito delle indagini esperite da ex post, soprattutto presso il Comune di Trieste, Parte_1 il quale a fronte dell'esame della copia del documento di identità esibito alla convenuta ed utilizzato per addivenire alla stipulazione dei contratti (doc. 26) ha affermato che esso era “palesemente” contraffatto (doc. 20), ciò evincendosi dai seguenti elementi: 1) all'interno della carta il timbro tondo della fotocopia non riporta il numero legato al cognome e nome dell'operatore di anagrafe;
2) sul retro della carta d'identità vera non vengono stampati i diritti riscossi;
3) il colore degli occhi indicato sulla vostra fotocopia è verde, invece sul cartellino in nostro possesso sono castani;
4) la fotografia della fotocopia vostra non corrisponde a quella in nostro possesso.
6 Ciò che occorre accertare, dunque, è se tali difformità avrebbero potuto essere agevolmente riscontrate dalla società convenuta, sulla scorta della diligenza ad essa esigibile, allorquando il documento di identità le è stato esibito, in modo tale da integrare dunque una colpa grave a suo carico. Per tale dovendo intendersi una violazione dell'obbligo di diligenza particolarmente grossolana e inescusabile, con un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.
Nel caso di specie è tuttavia evidente che una simile colpa di grave entità non sia imputabile alla società convenuta, potendosi al più parlare di colpa lieve: il terzo e il quarto degli elementi sopra indicati sono stati infatti accertati dal Comune di Trieste sulla base degli elementi in suo possesso, ma che non erano e non potevano essere evidentemente a conoscenza della convenuta.
Mentre il primo e il secondo, pur in astratto riscontrabili ad un esame della carta di identità esibita, richiedevano conoscenze specialistiche proprie appunto degli enti emittenti dei documenti, ma non di un soggetto privo di conoscenze specifiche sul punto, dal quale è esigibile ex art. 1176 c.c. una diligenza ordinaria, e non quella professionale di cui al secondo comma.
In tal senso la locuzione “palesemente contraffatta”, utilizzata dal Comune, è stata probabilmente fuorviante, nel senso che essa è certamente congrua con riferimento ad un funzionario dell'ufficio anagrafe, che ha tra l'altro a disposizione la corrispondente documentazione di raffronto presso il
Comune, ma non con riferimento alla società convenuta, priva di tale specifica competenza professionale e della citata documentazione. Non vi è dubbio che quest'ultima, compiendo tali operazioni di routine, avrebbe potuto esercitando una maggiore diligenza più approfonditamente informarsi in merito a taluni aspetti di forma dei documenti identità (quale ad es. il fatto che sul retro della carta d'identità vera non vengono solitamente stampati i diritti riscossi, etc.), ma il mancato approfondimento di simili aspetti specialistici potrebbe al più integrare un'ipotesi di colpa lieve, in relazione alla diligenza ad essa richiesta.
Del resto, il fatto che la contraffazione del documento d'identità del non fosse visibile ictu Per_2 oculi si evince dal fatto che essa non è stata riconosciuta neppure dalla stessa ma solo Parte_1
a seguito dell'accertamento effettuato dal Comune di Trieste, unico soggetto evidentemente ad avere una qualificazione specifica nel compimento di questo tipo di indagini.
La domanda di ingiustificato arricchimento.
La sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 c.c., va intesa nel senso che se l'ordinamento già appresta – in astratto – un'azione per poter rimediare al pregiudizio patrimoniale subito, l'azione di arricchimento non è utilmente esperibile. Ciò vale non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito (Cass. 11038 del 2018).
L'azione di ingiustificato arricchimento è dunque preclusa dall'esistenza di un'azione contrattuale, che è stata appunto in prima battura esperita dalla parte in questo caso e, comunque, non sussisterebbe nel caso di specie neppure l'ulteriore presupposto per l'esperibilità dell'azione richiesto dall'art. 2041 c.c.: la società convenuta ha infatti regolarmente consegnato i veicoli al
7 compratore per cui, a fronte dell'impoverimento indubbiamente verificatosi in capo a Parte_1 mancherebbe comunque un correlato ingiustificato arricchimento in capo alla società convenuta.
Le spese di lite
Quanto affermato in merito alla sussistenza, comunque, di una colpa nella vicenda, seppur non grave, imputabile alla società convenuta, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, il 2.1.2025
Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12870/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento nullità contrattuale/risarcimento danni, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Prato presso lo studio dell'avv. Federica Bini che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio allegato all'atto di citazione;
Persona_1
ATTORE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Fontana e Nicola Alberti, con domicilio eletto in Firenze presso lo studio dell'avv. Marco Masieri come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: in via istruttoria, di ammettere tutte le prove dirette e le prove contrarie avanzate e rigettate, ivi compresa la controprova del teste e respingere le istanze di prova svolte dalla Tes_1 convenuta;
nel merito: in tesi accertare la nullità dei contratti di locazione finanziaria per le ragioni dedotte ed i conseguenti pagamenti senza causa effettuati da in favore della Parte_1
e condannare quest'ultima alla restituzione dell'importo ricevuto pari ad Controparte_1
€ 65.711,64, o di quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio ex art. 1284 IV c. c.c.; in ipotesi accertare l'inadempimento contrattuale da parte di Controparte_1
[...
e per l'effetto condannarla a corrispondere in favore di l'importo di € Parte_1
65.711,64 o, in subordine, l'importo di € 66.653,31, o quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio ex art. 1284 IV c. c.c.; in ulteriore ipotesi, accertato l'inadempimento contrattuale da parte di condannarla al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'attrice e, per l'effetto, al pagamento dell'importo di € 65.711,64 o, in subordine, dell'importo di
€ 66.653,31, o di quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio;
in ipotesi
1 subordinata, di accertare l'indebito arricchimento di che ha percepito gli Controparte_1 importi pagati dalla Banca, e per l'effetto condannarla a restituire a Parte_1
l'importo di € 65.711,64, o quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio.
Parte convenuta: in via principale dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o rigettare le domande attoree, anche in accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità della convenuta nella causazione dei danni oggetto di causa, accertare e dichiarare il concorso colposo di parte attrice e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 91 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 [...] affermando: - di avere stipulato una convenzione in data 24-11-2011 che Controparte_1 disciplinava i finanziamenti e contratti di locazione finanziaria che la avesse inteso CP_2 procurare ai propri clienti per l'acquisto delle autovetture commercializzate;
- che ai sensi dell'art.
3.2. della convenzione era posto a carico della concessionaria l'obbligo di controllare l'identità del cliente, titolare del finanziamento;
- che in data 20-3-2017 su richiesta di , legale Persona_2 rappresentante di la aveva venduto due autoveicoli, procurando a Controparte_3 CP_2 la conclusione di due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto l'autovettura Parte_1
Toyota targata 03 (contratto n. 47876) e Toyota targata 40 (contratto n. 47880), veicoli regolarmente acquistati da e consegnati dalla al legale rappresentante Parte_1 CP_2 di;
- che il primo contratto prevedeva il pagamento di n. 50 canoni mensili, mentre il CP_3 secondo ne prevedeva n. 47, ma aveva provveduto solo al pagamento dei primi CP_3 quattro canoni, fino a quelli in scadenza in data 3-8-2017; - che prima di procedere alla risoluzione dei contratti, aveva fatto effettuare delle ricerche alla dalle quali Parte_1 Controparte_4 era emerso che il , presunto legale rappresentante di non era in realtà il Per_2 CP_3 soggetto che aveva stipulato i contratti;
successivamente il Comune di Trieste aveva rappresentato che la carta d'identità del esibita a era contraffatta, per cui aveva Per_2 CP_2 Parte_1 risolto tutti i contratti, richiedendo inutilmente la restituzione dei veicoli;
che era stato avviato il procedimento penale RGNR 1736/2018, per il quale il PM aveva richiesto l'archiviazione dato che gli autori del reato erano rimasti ignoti, mentre i veicoli erano stati poi rivenuti in Spagna.
Sulla scorta di ciò deduceva la nullità dei contratti di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., essendo stato il contratto stipulato per effetto diretto di un reato e dunque in contrasto con una norma imperativa, sia ai sensi del secondo comma per mancanza di uno degli elementi essenziali ossia l'accordo, chiedendo la condanna di alla restituzione dell'intero importo di CP_1 euro 80.300,00. In ogni caso, stante il grave inadempimento agli obblighi assunti con la convenzione del 24-11-11 (punti 3.2, 3.8.1. e 3.8.3.) chiedeva di condannarla a corrispondere in suo favore l'importo di euro 80.300,00 o in subordine quello di euro 66.653,31.
Infine evidenziava l'esistenza, in ogni caso, quanto meno di un ingiustificato arricchimento di
, chiedendone per l'effetto la condanna alla restituzione dell'importo percepito. CP_1
2 Si costituiva in giudizio affermando di avere in realtà ottemperato a tutti Controparte_1
i propri obblighi: in ossequio a quanto previsto dall'art.
3.2. della convenzione era stata effettuata l'identificazione del legale rappresentante di mediante la richiesta di esibizione della CP_3 carta d'identità e del codice fiscale. Oltretutto, la modulistica era stata compilata e fatta firmare al alla presenza del responsabile di zona di e successivamente trasmessa a Per_2 Parte_1 quest'ultima per un ulteriore controllo. Inoltre, ottenuto il benestare di aveva Parte_1 CP_1 espletato le pratiche di immatricolazione e intestazione dei veicoli a e li aveva Parte_1 consegnati al . In tale occasione aveva provveduto altresì a consegnare al responsabile Per_2 CP_1 di zona di gli originali di tutta la documentazione raccolta. Parte_1
Contr Evidenziava di aver ricevuto da il pagamento di un anticipo di complessivi euro 14.587,76 per entrambi i contratti, mentre la restante parte era stata corrisposta a da che CP_1 Parte_1 quindi aveva versato non il prezzo fatturato di euro 80.300,00 ma la minor somma di euro
65.711,64.
Ciò premesso deduceva in primo luogo l'infondatezza della domanda di nullità ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., essendo i contratti non nulli, ma al più annullabili ex art. 1439 c.c., domanda tuttavia che ove proposta sarebbe stata inammissibile per carenza di interesse di e per Parte_1 difetto di legittimazione passiva in capo a;
nonché l'infondatezza della domanda di nullità ex CP_1 Contr art. 1418 comma 2 c.c. poiché il contratto era stato adempiuto regolarmente da la quale si era resa inadempiente solo in epoca successiva. In secondo luogo, rilevava che ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007 unico responsabile dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche quando decida di avvalersi di terzi, rimane il soggetto obbligato titolare del rapporto principale;
pertanto, è in realtà a non avere assolto agli obblighi di verifica, Parte_1 facendo solo affidamento alle verifiche eseguite dalla convenuta. aveva, infatti, applicato CP_1
l'ordinaria diligenza nell'esecuzione dei suoi obblighi, dunque nessun inadempimento poteva esserle imputato poiché i veicoli erano stati correttamente immatricolati e intestati a Parte_1 nonché consegnati al titolare del finanziamento, non essendo ravvisabile dolo o colpa grave.
Piuttosto, la condotta tenuta da sarebbe stata rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 Parte_1
e 2 c.c..
Infine, l'azione ex art. 2042 c.c. non avrebbe potuto essere proposta, in quanto prevista dalla legge come sussidiaria.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi. Precisate le conclusioni all'udienza del 2-10-2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso le domande sono infondate, e pertanto vanno respinte.
La dedotta nullità contrattuale ex art. 1418 comma 1 e 2 c.c..
La fattispecie in esame può essere ricondotta alla categoria dei cd. “reati in contratto”, atteso che i due contratti di locazione finanziaria oggetto di causa (doc. 2 e 3) parrebbe siano stati conclusi per effetto di truffa ex art. 640 c.p.c., cui è conseguita l'appropriazione indebita dei veicoli da parte di
3 soggetti che, all'esito delle indagini, sono risultati ignoti (v. doc. 25 e 41), salvo verosimilmente tale soggetto però deceduto. Persona_3
Tuttavia il contratto concluso per effetto di truffa penalmente accertata di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c., in correlazione all'art. 640 c.p.) ma solo annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Ciò è coerente con l'interpretazione dell'art. 1418
c.c. poiché la norma penale violata (art. 640 c.p.) mira a tutelare un interesse privo di rilevanza pubblica, quale è quello connesso al patrimonio del soggetto passivo (Cass. n. 18930/2016, vedi anche Cass. n. 7468/2011).
Non pertinente, dunque, il richiamo a quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento al reato di estorsione poiché diverso è l'interesse tutelato dalla norma, essendo la fattispecie penale di tale delitto posta indiscutibilmente a tutela di interessi non soltanto di tipo patrimoniale ma anche di diritti inviolabili della persona, quali la libertà personale, e di interessi generali della collettività.
Parimenti non potrebbe parlarsi di nullità ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c. giacché solo la divergenza bilaterale tra volontà e dichiarazione è causa di nullità del negozio mentre la divergenza unilaterale, che parrebbe sussistere nel caso di specie per effetto dei raggiri posti in essere da uno dei contraenti, è causa di semplice annullabilità, azione non proposta nel presente giudizio.
Senza contare che l'ipotetico accoglimento della domanda di accertamento di nullità contrattuale proposta da non avrebbe potuto, in ogni caso, comportare l'effetto da tale società Parte_1 voluto, vale a dire la “restituzione” dell'importo ricevuto, rimasto – per effetto della nullità – senza causa, da parte della società convenuta. Quest'ultima infatti, pur se alla fine destinataria dei relativi importi, non era parte del contratto di locazione finanziaria essendolo invece TS ZZ, che infatti era il soggetto tenuto al rimborso degli importi tramite pagamento dei canoni.
Il dedotto inadempimento di Controparte_1 CP_1
È pacifica l'avvenuta stipulazione in data 24-11-2011 della convenzione tra e CP_2
indicata e prodotta da parte attrice (doc. 1). Parte_1
lamenta l'inadempimento della convenzione sotto diversi profili, innanzitutto con Parte_1 riferimento all'art.
3.2. laddove si legge: “In qualità di soggetto incaricato attraverso il nostro personale, in base alla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e sue attuazioni) ci impegniamo ad identificare i Clienti, il coniuge garante e i fideiussori con le seguenti modalità: - richiesta di esibizione di un documento d'identità in originale e in corso di validità allegando copia al contratto;
- richiesta di esibizione del codice fiscale;
- trascrizione sulla modulistica contrattuale, degli estremi dei documenti sopra menzionati oltre che delle complete generalità di detti soggetti, di cui garantiremo comunque l'esattezza e la veridicità. Qualora il cliente sia una società o un ente, sarà nostra cura identificare con le medesime modalità il legale rappresentante, previa verifica dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed il titolare effettivo di tale società o ente, nonché acquisire ogni informazione necessaria all'individuazione degli amministratori…”.
4 Gli obblighi di verifica indicati si inseriscono nella più ampia disciplina dettata dal D.lgs. 231/2007, il cui art. 29 (vigente all'epoca dei fatti) rubricato “Ambito e responsabilità” afferma: “1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi”. Mentre il successivo art. 30 (“Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi”), al comma 6 prevede: “Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità”.
Dunque, come evidenziato dalla convenuta, soggetto responsabile dell'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela rimane il titolare del rapporto principale, pur allorquando si sia avvalso di soggetti terzi. Ciò non esclude, tuttavia, che possa verificarsi una corresponsabilità del soggetto terzo al quale la verifica sia stata demandata, sulla base della violazione degli obblighi assunti per effetto della convenzione della quale si discute.
L'inadempimento all'art.
3.2 della convenzione è stato tuttavia allegato dalla parte attrice in modo generico: essa si è infatti limitata infatti, in sostanza, a riportare il testo della convenzione, ma non ha specificato quale sarebbe stata la violazione commessa dalla società convenuta, e quale sarebbe l'attività che in concreto essa avrebbe dovuto effettuare, e non avrebbe effettuato.
Dal canto suo la parte convenuta ha affermato, sin dal primo atto difensivo, di avere “i) verificato e raccolto, alla presenza del sig. , tutti i dati e i documenti richiesti per la sua identificazione e Per_2 per la verifica del suo potere di legale rappresentanza di ossia carta di identità Controparte_3
e codice fiscale del sig. e visura camerale di nella quale il sig. Per_2 Controparte_3 Per_2 figurava quale legale rappresentante, amministratore unico e unico socio;
ii) trascritto i dati nella modulistica contrattuale sottoscritta dal sig. , il tutto anche alla presenza del responsabile di Per_2 zona di iii) trasmesso la modulistica e la documentazione a per le Parte_1 Parte_1 ulteriori verifiche spettanti alla finanziaria e l'eventuale autorizzazione delle operazioni richieste dal cliente” (v. pag. 7 comparsa di risposta).
Tali circostanze risultano del resto confermate dalla documentazione prodotta (v. doc. 3, 4 e 14) e dalla testimonianza resa da il quale ha dichiarato: “al momento dell'acquisto dei Testimone_2 veicoli per l'identificazione si è seguita la prassi normale, chiedendo la carta di identità, la tessera sanitaria e la visura camerale di Dalla visura risultava quale legale rappresentante CP_3 appunto ”….al momento della stipulazione dei contratti eravamo presenti io, il Persona_2
e un suo collaboratore di cui non ricordo il nome. I contratti sono stati sottoscritti davanti a Per_2 me in quella occasione dell'acquisto e in quell'occasione non era presente il responsabile di zona di che però aveva seguito tutta l'operazione e anche successivamente se ne era
Parte_1 occupato…i contratti firmati e timbrati, la visura camerale e i documenti del e sono stati Per_2 trasmessi via fax alla Anzi, ricordando meglio, sono stati trasmessi in via
Parte_1 telematica…una volta ricevuta l'approvazione da i veicoli sono stati immatricolati e
Parte_1 consegnati al .al momento della consegna dei veicoli era presenta il , con i suoi Per_4 Per_2 collaboratori, visto che si trattava di 4 veicoli. In questa occasione non vi era il responsabile di zona di il quale tuttavia si è presentato in giorno stesso per ritirare le pratiche in originale”.
Parte_1
5 Che tali operazioni siano state compiute non risulta, invero, neppure contestato dalla parte attrice a quale ha tuttavia affermato che, in questo caso, non si sarebbe dovuta seguire la procedura
“normale” senza spiegare, tuttavia, quale sarebbe stata la diversa procedura da seguire, e per quali ragioni.
In realtà dal complesso della lettura degli atti si evince che quel che davvero l'attrice imputa alla convenuta è pur sempre la violazione dell'art. 3.8.3, di cui si dirà di seguito.
Allo stesso modo, in relazione alla dedotta violazione del punto 3.8.1. della convenzione
(“nell'ambito del rapporto di collaborazione tra noi intercorrente sulla base delle presente convenzione ci impegniamo a: ….- in relazione al prodotto locazione finanziaria, accettare di compiere ogni atto necessario ai fini della corretta immatricolazione e intestazione del veicolo;
- assicurare che, salva diversa indicazione di la persona cui sarà eseguita la fornitura dei Parte_1 beni o servizi coincida con il titolare del finanziamento, così come riportato sul modulo contrattuale…nell'ipotesi di locazione finanziaria, immatricoleremo il veicolo esclusivamente a favore di con contestuale indicazione del titolare del finanziamento quale locatario”) Parte_1 non si comprende quale sarebbe il concreto inadempimento che si imputa alla convenuta. Infatti, risulta documentalmente che i veicoli sono stati consegnati al titolare del finanziamento (v. doc. 6) e immatricolati e intestati a (v. doc. 5). Parte_1
A prescindere dalle generiche doglianze mosse dall'attrice all'operato della convenuta, come si è detto dal complesso delle allegazioni si evince che il vero, concreto, inadempimento che si imputa ad essa è quello relativo all'art. 3.8.3 (“responsabilità comuni”); “qualora, successivamente all'erogazione del finanziamento dovesse risultarvi che: …con nostro dolo o colpa grave via abbiamo presentato domande con dati anagrafici del cliente alterati ovvero con firme false ci impegniamo, sin da adesso, ove non fossimo in grado di smentire tali risultanze, a corrispondervi…..”.
Il fulcro di tutta la presente vicenda è dunque costituito dal fatto che il soggetto, identificato dalla società convenuta quale legale rappresentante di TS ZZ seguendo la normale (e dunque corretta) procedura, si è poi rivelato aver presentato un documento di identità contraffatto, solo apparentemente riferibile a , che dalla visura camerale acquisita risultava essere il Persona_2 legale rappresentante di TS ZZ (anche in questo caso, la società attrice non ha indicato cosa avrebbe dovuto fare la convenuta per comprendere che il – vero - , nonostante le indicazioni Per_2 contenute nella visura, potesse in ipotesi, nell'oscura vicenda della quale si discute, non essere in realtà il legale rappresentante della società).
Ciò a seguito delle indagini esperite da ex post, soprattutto presso il Comune di Trieste, Parte_1 il quale a fronte dell'esame della copia del documento di identità esibito alla convenuta ed utilizzato per addivenire alla stipulazione dei contratti (doc. 26) ha affermato che esso era “palesemente” contraffatto (doc. 20), ciò evincendosi dai seguenti elementi: 1) all'interno della carta il timbro tondo della fotocopia non riporta il numero legato al cognome e nome dell'operatore di anagrafe;
2) sul retro della carta d'identità vera non vengono stampati i diritti riscossi;
3) il colore degli occhi indicato sulla vostra fotocopia è verde, invece sul cartellino in nostro possesso sono castani;
4) la fotografia della fotocopia vostra non corrisponde a quella in nostro possesso.
6 Ciò che occorre accertare, dunque, è se tali difformità avrebbero potuto essere agevolmente riscontrate dalla società convenuta, sulla scorta della diligenza ad essa esigibile, allorquando il documento di identità le è stato esibito, in modo tale da integrare dunque una colpa grave a suo carico. Per tale dovendo intendersi una violazione dell'obbligo di diligenza particolarmente grossolana e inescusabile, con un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.
Nel caso di specie è tuttavia evidente che una simile colpa di grave entità non sia imputabile alla società convenuta, potendosi al più parlare di colpa lieve: il terzo e il quarto degli elementi sopra indicati sono stati infatti accertati dal Comune di Trieste sulla base degli elementi in suo possesso, ma che non erano e non potevano essere evidentemente a conoscenza della convenuta.
Mentre il primo e il secondo, pur in astratto riscontrabili ad un esame della carta di identità esibita, richiedevano conoscenze specialistiche proprie appunto degli enti emittenti dei documenti, ma non di un soggetto privo di conoscenze specifiche sul punto, dal quale è esigibile ex art. 1176 c.c. una diligenza ordinaria, e non quella professionale di cui al secondo comma.
In tal senso la locuzione “palesemente contraffatta”, utilizzata dal Comune, è stata probabilmente fuorviante, nel senso che essa è certamente congrua con riferimento ad un funzionario dell'ufficio anagrafe, che ha tra l'altro a disposizione la corrispondente documentazione di raffronto presso il
Comune, ma non con riferimento alla società convenuta, priva di tale specifica competenza professionale e della citata documentazione. Non vi è dubbio che quest'ultima, compiendo tali operazioni di routine, avrebbe potuto esercitando una maggiore diligenza più approfonditamente informarsi in merito a taluni aspetti di forma dei documenti identità (quale ad es. il fatto che sul retro della carta d'identità vera non vengono solitamente stampati i diritti riscossi, etc.), ma il mancato approfondimento di simili aspetti specialistici potrebbe al più integrare un'ipotesi di colpa lieve, in relazione alla diligenza ad essa richiesta.
Del resto, il fatto che la contraffazione del documento d'identità del non fosse visibile ictu Per_2 oculi si evince dal fatto che essa non è stata riconosciuta neppure dalla stessa ma solo Parte_1
a seguito dell'accertamento effettuato dal Comune di Trieste, unico soggetto evidentemente ad avere una qualificazione specifica nel compimento di questo tipo di indagini.
La domanda di ingiustificato arricchimento.
La sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 c.c., va intesa nel senso che se l'ordinamento già appresta – in astratto – un'azione per poter rimediare al pregiudizio patrimoniale subito, l'azione di arricchimento non è utilmente esperibile. Ciò vale non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito (Cass. 11038 del 2018).
L'azione di ingiustificato arricchimento è dunque preclusa dall'esistenza di un'azione contrattuale, che è stata appunto in prima battura esperita dalla parte in questo caso e, comunque, non sussisterebbe nel caso di specie neppure l'ulteriore presupposto per l'esperibilità dell'azione richiesto dall'art. 2041 c.c.: la società convenuta ha infatti regolarmente consegnato i veicoli al
7 compratore per cui, a fronte dell'impoverimento indubbiamente verificatosi in capo a Parte_1 mancherebbe comunque un correlato ingiustificato arricchimento in capo alla società convenuta.
Le spese di lite
Quanto affermato in merito alla sussistenza, comunque, di una colpa nella vicenda, seppur non grave, imputabile alla società convenuta, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, il 2.1.2025
Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
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