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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 999/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.999/2023 R.G. Affari Civili
TRA (P.I. , in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1 Generale p.t., Dott. rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Parte_2
Antonella Triassi a mezzo di delega in atti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Terni, Largo Villa Glori n.4.
-opponente
E
, c.f. elettivamente domiciliata in Terni Piazza Solferino Controparte_1 C.F._1 22 presso lo studio dell'Avv. Pio Briziarelli che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
-opposta
Oggetto: pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento- ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , conveniva in Parte_3 giudizio dinanzi a questo Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1 n.302/2023, per l'importo di € 8.475,30, emesso dal Tribunale di Terni, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”annullare e revocare il decreto ingiuntivo n.302/2023 (R.g.670/23). Con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio “. Parte opponente riferiva di essere conduttrice dell'immobile sito in Terni, Via Medici n.7, piano terra, sulla base di contratto di locazione ad uso commerciale, della durata di anni 6, stipulato con i fratelli e Controparte_1 Persona_1
il 29 marzo 2019; che detto immobile, adibito a sede di un Centro per Disabili Psichici, era già
[...] condotto in locazione dall' in forza di precedente contratto di locazione, risolto Parte_1 consensualmente alla data del 14.5.2018, al fine di permettere ai proprietari la realizzazione dei lavori pagina 1 di 5 necessari per ospitare il nuovo Centro Disabili;
che tale contratto, all'art. 4, poneva a carico del conduttore le spese di gestione (luce, acqua, gas, etc), gli oneri accessori e le spese di ordinaria amministrazione;
che l' , nel mese di aprile del 2019, ricevuta richiesta da parte Parte_1 dell'Amministratore del , del pagamento delle spese condominiali relative Parte_4 agli oneri accessori, con determina n. 2407 dell'8.4.2019, provvedeva alla liquidazione di quanto segue: a) per il periodo (consuntivo) 1.1.2017 – 30.6.2018 (fino alla data del rilascio: 14.5.2018); b) per il periodo 1.7.2018 – 30.6.2019 (limitatamente al periodo 1.4.2019- 30.6.2019); per un importo di € 5.512,85, al netto del credito dell'azienda di € 1.039,29 e dei consumi involontari quantificati dall'amministrazione condominiale in € 3.677,01; che con nota del 7.3.2019, l'Amministratore del in riscontro, precisava: “La spesa complessiva del riscaldamento viene Parte_4 ripartita secondo le seguenti modalità: Consumi Volontari (unità effettivamente consumate registrate dai singoli ripartitori) quantificati pari all'80%; che consumi Involontari (dispersioni di calore dell'impianto) quantificati pari al 20% che vengono ripartiti con la nuova tabella millesimale. Nei consumi volontari vengono conteggiati i consumi del Gas e dell'Energia Elettrica, mentre nei consumi involontari vengono conteggiati oltre al consumo del Gas e dell'Energia Elettrica, in base al valore della loro percentuale, le spese per la manutenzione ordinaria della caldaia, verifica enti ispettivi, antincendio e quant'altro necessario per garantire la funzionalità e sicurezza dell'impianto (vedi Dettaglio Rendiconto pag. 9, 10 e 11)”; che la con nota prot. 105368 del 22.5.2019, Parte_5 verificato che all'interno dei consumi involontari erano inserite voci di spesa relative agli oneri accessori, invitava l'Amministrazione a comunicare il dettaglio delle spese di manutenzione ordinaria, ai fini della liquidazione delle stesse;
che l'Amministrazione di condominio, con nota prot. n.106406 del 22 maggio 2019, invitava l'Azienda al pagamento delle spese involontarie, ritenendo che i decreti legislativi e la norma UNI10200 stabilissero tale onere a carico del conduttore;
che l' , Parte_5 con nota prot. n. 110772 del 30.5.2019, contestava quanto asserito dall'Amministratore del Condominio, evidenziando che la norma UNI richiamata era di natura prettamente tecnica, indicante le modalità per la ripartizione dei consumi di climatizzazione invernale e di acqua calda sanitaria, ed è era dunque rivolta esclusivamente ai condomini/proprietari, mentre i rapporti tra condominio e conduttore erano rapporti aventi natura giuridica disciplinati dall'art.9 della L 392/1978; che la Parte_5 riceveva mail del 18.10.2019 dei Sig.ri dove veniva richiesto alla medesima il versamento della CP_1 somma di €5.218,41; che l' , con mail del 25.6.2020, inviava all'Amministrazione Parte_1 condominiale il contratto di locazione corrente con la proprietà comunicando la propria CP_1 disponibilità - tenuto conto che i locali erano stati riconsegnati il 14.5.2018-, per il consuntivo 1.7.2017-30.6.2018 a procedere alla liquidazione del dovuto con esclusione dei consumi involontari (€
3.677,00) che sarebbero stati liquidati esclusivamente laddove avessero contenuto oneri accessori ai sensi dell'art.9 L. 392/1978 di competenza del conduttore e limitatamente al periodo di occupazione;
che l'Amministratore del condominio di Via Medici, con mail del 26.6.2020 provvedeva a rivedere la documentazione contabile e trasmetteva nuovamente i consuntivi 2017/2018 e 2018/2019 depurati dei consumi involontari puri, nonché il preventivo 2019/2020, precisando “come da accordi intercorsi sono ad inviare i bilanci modificati secondo le Vs. indicazioni, per gli anni 2017-2018 e 2018-2019.
Nello specifico, gli importi relativi ai consumi involontari sono stati così suddivisi: a carico del proprietario: acqua, gas, energia elettrica. A carico del conduttore: manutenzione caldaia, visite ispettive, estintori CPI”, che l' con determina n.5750 del 14.9.2020, liquidava la somma Pt_5 complessiva di € 4.059,91, così suddivisa (€ 897,52 per conguaglio 1.1.2017-30.6.2018, € 657,87 per conguaglio 1.7.2018- 30.6.2019 ed € 2.504,52 per preventivo 1.7.2019-30.6.2020; che i proprietari, con nota del 15.9.20 (prot. 164496) rilevavano che a proprio avviso, sia i consumi “volontari” che quelli
“involontari” avrebbero dovuto essere posti a carico del conduttore, poiché dal contratto stesso (art. 4) si sarebbe ricavato che solo le spese di straordinaria amministrazione avrebbero gravato sul locatore;
che in riscontro, la con nota del 16.9.2020, prot 165570, indirizzata sia al proprietario che Pt_5 all'amministratore, precisava che nulla doveva e che quanto di competenza del conduttore al 30.6.20
pagina 2 di 5 era già stato pagato;
che, l'11 marzo 2021, con nota prot. 51563 veniva trasmesso Pt_5 dall'Amministratore di condominio il rendiconto 2019-20 e il preventivo 20-21, dove nel rendiconto 2019-20 erano ricomparsi i consumi involontari (già liquidati dall'Azienda limitatamente alle voci di competenza della stessa) ed un conguaglio complessivo di € 9.288,23, con un saldo precedente di € 4.306,24; che con nota prot. 264142 del 22.12.2021 la comunicava di aver già provveduto al Pt_5 pagamento di quanto dovuto per il bilancio preventivo 2019-20 come da contabilità inviata in data
26.6.2020, inclusi i conguagli per gli anni precedenti e che constatava come, in sede di nuova ricezione del consuntivo 19-20 e del preventivo 20-21, la contabilità era stata ulteriormente modificata con l'inserimento di costi non dovuti dal conduttore (consumi involontari) e che avvisava che si sarebbe proceduto alla liquidazione delle somme includenti la manutenzione ordinaria, con esclusione dei consumi involontari puri, non legati al consumo reale del conduttore;
che con determina n. 8251 del 24.12.2021, veniva liquidata la somma di € 4.513,19 a fronte del consuntivo periodo 1.7.2019- 30.6.2020 (€ 1.333,46) e del preventivo 1.7.2020- 30.6.2021 (€ 3.179,73); che, con nota prot. n. 15577 del 21.1.22, i proprietari rinnovavano la richiesta di pagamento di oneri insoluti per € 7.398,27, richiesta poi aggiornata, con nota prot. n. 92434 del 22.4.2022, in € 13.874,11; che l' , Parte_1 provvedeva al saldo degli oneri accessori dovuti, al netto dei consumi involontari puri, fino alla data del
30.6.23, sulla base dei preventivi e consuntivi trasmessigli dal Condominio, come di seguito: - Determina n. 2737 del 5.5.2022: € 8.233,56 consuntivo periodo 1.7.20 30.6.2021(€ 2.167,97) e preventivo periodo 1.7.2021-30.6.2022(€ 6.065,59); - Determina n.7099 del 23.11.2022: € 7.906,57 consuntivo periodo 1.7.2021-30.6.2022 (€ 322,57) e preventivo periodo 1.7.22-30.6.23 (€7.584,009, rate luglio-dicembre 2022); - Determina n. 1981 del 27 marzo 2023: € 7.584,00 preventivo periodo
1.7.22- 30.6.23, rate gennaio-giugno 2023.; terminava, parte opponente, che la fattispecie aveva ad oggetto il pagamento delle spese condominiali per i consumi relativi al servizio di riscaldamento;
che questi venivano suddivisi in volontari e involontari, i primi, addebitati a quota variabile, erano quelli dovuti all'azione volontaria dell'utente e andavano ripartiti in base ai consumi effettivi, i secondi, addebitati a quota fissa, erano quelli indipendenti dall'azione dell'utente e, cioè, legati principalmente alle dispersioni di calore della rete di distribuzione, ai consumi relativi alle parti comuni ed ai costi per la manutenzione e gestione dell'impianto. Questi ultimi (consumi per la dispersione del calore) erano quelli per i quali veniva preteso il pagamento da parte dell' . Parte_1
Si costituiva contestando le avverse deduzioni. Deduceva, parte opposta, che Controparte_1 l'ingiunzione era stata richiesta ed emessa in base ad un prospetto denominato “Situazione personale” redatto dall'amministratore condominiale nel quale era evidenziato un debito totale di € 16.381,87, di cui € 7.529,86 relativi al precedente esercizio 2021/2022 ed il resto per quote relative all'esercizio corrente di € 1.264,00 mensili fino a gennaio 2023 come da prospetto preventivo “Anno contabile 2022-2023”, dal quale venivano poi detratti gli acconti versati di € 7.906,57, per un residuo debito quindi di € 8.475,30; che il bilancio consuntivo dell'esercizio 2021/2022 ed il preventivo del 2022/2023 erano stati approvati nel verbale dell'assemblea 14.10.2022; che nel “riparto rendiconto 2021/2022” alla voce “Riscaldamento consumi involontari” era indicato l'importo di € 2.294,11; che, dunque, la contestazione dell'opponente era circoscritta a detta somma, mentre la differenza di € 6.181,19 con l'importo richiesto non risultava contestata;
che, dalla lettura del testo contrattuale, si evinceva come solo le spese di straordinaria manutenzione erano poste a carico del locatore, e tra queste non potevano certo ricomprendersi i consumi, né volontari né involontari;
che l'Ing. CP_2
dello studio CF Consulting, in risposta alla nota protocollo 0110772 del 30.05.2019
[...] dell'odierna opponente, redigeva una relazione nella quale spiegava che la norma UNI 10200 : 2015, dal febbraio 2019 UNI 10200 : 18, non utilizzava i termini “proprietario” e “conduttore” bensì
“occupante” e che all' “occupante” dette norme attribuivano sia i consumi “volontari” che quelli
“involontari”. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale. Con provvedimento del 4.7.2024, a correzione di quello assunto all'udienza in pari data, il GOP assegnava i termini ex art pagina 3 di 5 189 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali e all'udienza del 16.1.2025 tratteneva la causa in decisione. CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte opponente: “La difesa della conclude come da ricorso in opposizione a Parte_5 decreto ingiuntivo e da memorie ex art. 171 cpc, da intendersi trascritti, con riserva di riepilogare ed illustrare la tesi difensiva entro i termini di legge.” per parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione proposta dall' Parte_6 avverso il decreto ingiuntivo n.302/2023 confermandolo integralmente e condannando
[...] l'opponente a pagare le spese ed i compensi professionali del presente giudizio e quelli del procedimento di mediazione. In subordine voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare l'effettivo credito di nei confronti dell'opponente per quote spettanti a quest'ultima ed anticipate Controparte_1 dall'opposta al Con vittoria di spese e compensi di lite e del procedimento Parte_4 di mediazione” MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata per quanto di ragione. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata da nei confronti di 2. In sede di Controparte_1 Parte_5 opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata. A tutta prima va evidenziato che dalla disamina del documento denominato “Riparto Rendiconto Anno contabile 2021-2022” (sub doc.5 fascicolo parte opposta), alla voce “Riscaldamento consumi involontari”, a carico della è indicato l'importo di € 2.294,11; ne consegue che solo Parte_7 detta somma deve essere oggetto di scrutinio, da parte di questo giudice, atteso che l'intera opposizione ruota attorno a chi sia riconducibile la debenza del consumo involontario (“…e poichè pende tra le parti l'annosa disputa sul pagamento dei consumi involontari, è evidente -a meno che l'opposto non dimostri che trattasi di quote pretese a diverso titolo-, che la ritenga riferibile l'importo preteso Pt_5 ai consumi involontari, artatamente reinseriti nell'ultimo conguaglio.”, v. pag.2 della memoria ex art 171 n.1 ter c.p.c.), mentre la residuale somma di € 6.181,19, pur facente parte della complessiva somma contestata attiene a diverse fonti di credito che non sono state contestate se non in modo generico. In linea con la precedente considerazione è la risultanza testimoniale dell'amministratore condominiale
(attendibile, essendo indifferente all'esito della lite in ragione della sua qualifica), Controparte_3 che ha confermato il contenuto del “Riparto rendiconto 2021/2022” contenente l'importo complessivo dei consumi involontari relativi all'immobile condotto in locazione dall'opponente pari ad € 2.294,11, oltre alla redazione del “Rendiconto Anno contabile 2021-2022”, dove alla voce “Riscaldamento consumi involontari” sono comprese le fatture per fornitura gas per riscaldamento per complessivi € 4.617,00 e le bollette dell'energia elettrica per complessivi € 219,00 nonché le spese per la manutenzione ordinaria della caldaia;
al riguardo detto teste ha precisato “che l'importo di cui al documento deriva dai bilanci precedenti, consuntivo e preventivo, .. regolarmente approvati dall'assemblea condominiale” Quindi, va valutato se i c.d. consumi involontari, come sopra specificati, siano imputabili, come voce di costo, al conduttore o meno.
Al riguardo parte opposta prende in considerazione la norma UNI 10200: 2015, dal febbraio 2019 UNI 10200: 18, che attribuisce, per come riferito dalla parte opposta, all'occupante sia i consumi volontari che quelli involontari. Si precisa che norme UNI sono documenti tecnici senza caratteristiche dell'obbligatorietà in assenza di una legge che la qualifichi come obbligatoria che nella fattispecie, però, sussiste;
infatti, l'anzidetta norma tecnica è stata recepita dal d.lgs. n.102/2014 poi modificato dal d.lgs n.141/2016 dove all'art.5, co.5 (che ha sostituito l'art.
9 - rubricato “misurazione e fatturazione
pagina 4 di 5 dei consumi energetici”- co.5 lett. D) del precedente testo normativo), vengono indicati sia i destinatari della norma (utenti finali dei condomini o edifici polifunzionali) sia il relativo campo di applicazione (suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico se prodotta in modo centralizzato). Ne consegue la cogenza del suddetto testo normativo applicabile alla fattispecie. Sia la locuzione “utenti finali” sia quella “occupanti” che “utilizzatore” (come precisato dal teste
[...]
lasciano intendere, ragionevolmente, che solo l'effettivo fruitore del consumo energetico Tes_1 sia coincidente con il destinatario del relativo obbligo di pagamento che, nella fattispecie, è il conduttore dell'immobile, attuale opponente, in linea con l'art.4 del contratto di locazione, intercorso tra le parti, per il quale “le spese di gestione (acqua, metano, energia elettrica, telefono, tassa rifiuti solidi urbani ecc…), gli oneri accessori, la manutenzione ordinaria e tutte le spese di cui all'art.9 legge 392/78 saranno a completo carico del conduttore”. La stessa giurisprudenza citata dall'opponente nelle sue conclusioni (cass n.22369/2004) indica come il “…legislatore ha limitato l'autonomia contrattuale in relazione soltanto alla durata del contratto, alla tutela dell'avviamento e alla prelazione, mentre
l'ammontare del canone è rimesso alla libera determinazione delle parti, che ben possono prevedere
l'obbligazione di pagamento per oneri accessori, specialmente quando questi sono strettamente connessi all'uso del bene.” Le superiori considerazioni portano a ritenere fondata la pretesa creditoria di pari ad € Controparte_1
8.475,30, oltre interessi legali.
Nel nostro ordinamento vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile ex art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007), onere che, nella fattispecie, parte opponente non ha assolto, né ha offerto elementi idonei in senso contrario la giurisprudenza citata sia di merito (relativa alle controversie tra e condominio in seguito a rinuncia al riscaldamento Parte_4 condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato) che di legittimità (sempre controversia tra condomino e condominio, sempre sistema di contabilizzazione autonomo del calore).
Spese compensate attesa la novità della materia trattata e la controvertibilità in punto di fatto e diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.302/2023 che acquisisce definitiva esecutività; spese compensate
Terni, 29 gennaio 2025
Il GOP
Roberto Pattarone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.999/2023 R.G. Affari Civili
TRA (P.I. , in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1 Generale p.t., Dott. rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Parte_2
Antonella Triassi a mezzo di delega in atti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Terni, Largo Villa Glori n.4.
-opponente
E
, c.f. elettivamente domiciliata in Terni Piazza Solferino Controparte_1 C.F._1 22 presso lo studio dell'Avv. Pio Briziarelli che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
-opposta
Oggetto: pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento- ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , conveniva in Parte_3 giudizio dinanzi a questo Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1 n.302/2023, per l'importo di € 8.475,30, emesso dal Tribunale di Terni, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”annullare e revocare il decreto ingiuntivo n.302/2023 (R.g.670/23). Con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio “. Parte opponente riferiva di essere conduttrice dell'immobile sito in Terni, Via Medici n.7, piano terra, sulla base di contratto di locazione ad uso commerciale, della durata di anni 6, stipulato con i fratelli e Controparte_1 Persona_1
il 29 marzo 2019; che detto immobile, adibito a sede di un Centro per Disabili Psichici, era già
[...] condotto in locazione dall' in forza di precedente contratto di locazione, risolto Parte_1 consensualmente alla data del 14.5.2018, al fine di permettere ai proprietari la realizzazione dei lavori pagina 1 di 5 necessari per ospitare il nuovo Centro Disabili;
che tale contratto, all'art. 4, poneva a carico del conduttore le spese di gestione (luce, acqua, gas, etc), gli oneri accessori e le spese di ordinaria amministrazione;
che l' , nel mese di aprile del 2019, ricevuta richiesta da parte Parte_1 dell'Amministratore del , del pagamento delle spese condominiali relative Parte_4 agli oneri accessori, con determina n. 2407 dell'8.4.2019, provvedeva alla liquidazione di quanto segue: a) per il periodo (consuntivo) 1.1.2017 – 30.6.2018 (fino alla data del rilascio: 14.5.2018); b) per il periodo 1.7.2018 – 30.6.2019 (limitatamente al periodo 1.4.2019- 30.6.2019); per un importo di € 5.512,85, al netto del credito dell'azienda di € 1.039,29 e dei consumi involontari quantificati dall'amministrazione condominiale in € 3.677,01; che con nota del 7.3.2019, l'Amministratore del in riscontro, precisava: “La spesa complessiva del riscaldamento viene Parte_4 ripartita secondo le seguenti modalità: Consumi Volontari (unità effettivamente consumate registrate dai singoli ripartitori) quantificati pari all'80%; che consumi Involontari (dispersioni di calore dell'impianto) quantificati pari al 20% che vengono ripartiti con la nuova tabella millesimale. Nei consumi volontari vengono conteggiati i consumi del Gas e dell'Energia Elettrica, mentre nei consumi involontari vengono conteggiati oltre al consumo del Gas e dell'Energia Elettrica, in base al valore della loro percentuale, le spese per la manutenzione ordinaria della caldaia, verifica enti ispettivi, antincendio e quant'altro necessario per garantire la funzionalità e sicurezza dell'impianto (vedi Dettaglio Rendiconto pag. 9, 10 e 11)”; che la con nota prot. 105368 del 22.5.2019, Parte_5 verificato che all'interno dei consumi involontari erano inserite voci di spesa relative agli oneri accessori, invitava l'Amministrazione a comunicare il dettaglio delle spese di manutenzione ordinaria, ai fini della liquidazione delle stesse;
che l'Amministrazione di condominio, con nota prot. n.106406 del 22 maggio 2019, invitava l'Azienda al pagamento delle spese involontarie, ritenendo che i decreti legislativi e la norma UNI10200 stabilissero tale onere a carico del conduttore;
che l' , Parte_5 con nota prot. n. 110772 del 30.5.2019, contestava quanto asserito dall'Amministratore del Condominio, evidenziando che la norma UNI richiamata era di natura prettamente tecnica, indicante le modalità per la ripartizione dei consumi di climatizzazione invernale e di acqua calda sanitaria, ed è era dunque rivolta esclusivamente ai condomini/proprietari, mentre i rapporti tra condominio e conduttore erano rapporti aventi natura giuridica disciplinati dall'art.9 della L 392/1978; che la Parte_5 riceveva mail del 18.10.2019 dei Sig.ri dove veniva richiesto alla medesima il versamento della CP_1 somma di €5.218,41; che l' , con mail del 25.6.2020, inviava all'Amministrazione Parte_1 condominiale il contratto di locazione corrente con la proprietà comunicando la propria CP_1 disponibilità - tenuto conto che i locali erano stati riconsegnati il 14.5.2018-, per il consuntivo 1.7.2017-30.6.2018 a procedere alla liquidazione del dovuto con esclusione dei consumi involontari (€
3.677,00) che sarebbero stati liquidati esclusivamente laddove avessero contenuto oneri accessori ai sensi dell'art.9 L. 392/1978 di competenza del conduttore e limitatamente al periodo di occupazione;
che l'Amministratore del condominio di Via Medici, con mail del 26.6.2020 provvedeva a rivedere la documentazione contabile e trasmetteva nuovamente i consuntivi 2017/2018 e 2018/2019 depurati dei consumi involontari puri, nonché il preventivo 2019/2020, precisando “come da accordi intercorsi sono ad inviare i bilanci modificati secondo le Vs. indicazioni, per gli anni 2017-2018 e 2018-2019.
Nello specifico, gli importi relativi ai consumi involontari sono stati così suddivisi: a carico del proprietario: acqua, gas, energia elettrica. A carico del conduttore: manutenzione caldaia, visite ispettive, estintori CPI”, che l' con determina n.5750 del 14.9.2020, liquidava la somma Pt_5 complessiva di € 4.059,91, così suddivisa (€ 897,52 per conguaglio 1.1.2017-30.6.2018, € 657,87 per conguaglio 1.7.2018- 30.6.2019 ed € 2.504,52 per preventivo 1.7.2019-30.6.2020; che i proprietari, con nota del 15.9.20 (prot. 164496) rilevavano che a proprio avviso, sia i consumi “volontari” che quelli
“involontari” avrebbero dovuto essere posti a carico del conduttore, poiché dal contratto stesso (art. 4) si sarebbe ricavato che solo le spese di straordinaria amministrazione avrebbero gravato sul locatore;
che in riscontro, la con nota del 16.9.2020, prot 165570, indirizzata sia al proprietario che Pt_5 all'amministratore, precisava che nulla doveva e che quanto di competenza del conduttore al 30.6.20
pagina 2 di 5 era già stato pagato;
che, l'11 marzo 2021, con nota prot. 51563 veniva trasmesso Pt_5 dall'Amministratore di condominio il rendiconto 2019-20 e il preventivo 20-21, dove nel rendiconto 2019-20 erano ricomparsi i consumi involontari (già liquidati dall'Azienda limitatamente alle voci di competenza della stessa) ed un conguaglio complessivo di € 9.288,23, con un saldo precedente di € 4.306,24; che con nota prot. 264142 del 22.12.2021 la comunicava di aver già provveduto al Pt_5 pagamento di quanto dovuto per il bilancio preventivo 2019-20 come da contabilità inviata in data
26.6.2020, inclusi i conguagli per gli anni precedenti e che constatava come, in sede di nuova ricezione del consuntivo 19-20 e del preventivo 20-21, la contabilità era stata ulteriormente modificata con l'inserimento di costi non dovuti dal conduttore (consumi involontari) e che avvisava che si sarebbe proceduto alla liquidazione delle somme includenti la manutenzione ordinaria, con esclusione dei consumi involontari puri, non legati al consumo reale del conduttore;
che con determina n. 8251 del 24.12.2021, veniva liquidata la somma di € 4.513,19 a fronte del consuntivo periodo 1.7.2019- 30.6.2020 (€ 1.333,46) e del preventivo 1.7.2020- 30.6.2021 (€ 3.179,73); che, con nota prot. n. 15577 del 21.1.22, i proprietari rinnovavano la richiesta di pagamento di oneri insoluti per € 7.398,27, richiesta poi aggiornata, con nota prot. n. 92434 del 22.4.2022, in € 13.874,11; che l' , Parte_1 provvedeva al saldo degli oneri accessori dovuti, al netto dei consumi involontari puri, fino alla data del
30.6.23, sulla base dei preventivi e consuntivi trasmessigli dal Condominio, come di seguito: - Determina n. 2737 del 5.5.2022: € 8.233,56 consuntivo periodo 1.7.20 30.6.2021(€ 2.167,97) e preventivo periodo 1.7.2021-30.6.2022(€ 6.065,59); - Determina n.7099 del 23.11.2022: € 7.906,57 consuntivo periodo 1.7.2021-30.6.2022 (€ 322,57) e preventivo periodo 1.7.22-30.6.23 (€7.584,009, rate luglio-dicembre 2022); - Determina n. 1981 del 27 marzo 2023: € 7.584,00 preventivo periodo
1.7.22- 30.6.23, rate gennaio-giugno 2023.; terminava, parte opponente, che la fattispecie aveva ad oggetto il pagamento delle spese condominiali per i consumi relativi al servizio di riscaldamento;
che questi venivano suddivisi in volontari e involontari, i primi, addebitati a quota variabile, erano quelli dovuti all'azione volontaria dell'utente e andavano ripartiti in base ai consumi effettivi, i secondi, addebitati a quota fissa, erano quelli indipendenti dall'azione dell'utente e, cioè, legati principalmente alle dispersioni di calore della rete di distribuzione, ai consumi relativi alle parti comuni ed ai costi per la manutenzione e gestione dell'impianto. Questi ultimi (consumi per la dispersione del calore) erano quelli per i quali veniva preteso il pagamento da parte dell' . Parte_1
Si costituiva contestando le avverse deduzioni. Deduceva, parte opposta, che Controparte_1 l'ingiunzione era stata richiesta ed emessa in base ad un prospetto denominato “Situazione personale” redatto dall'amministratore condominiale nel quale era evidenziato un debito totale di € 16.381,87, di cui € 7.529,86 relativi al precedente esercizio 2021/2022 ed il resto per quote relative all'esercizio corrente di € 1.264,00 mensili fino a gennaio 2023 come da prospetto preventivo “Anno contabile 2022-2023”, dal quale venivano poi detratti gli acconti versati di € 7.906,57, per un residuo debito quindi di € 8.475,30; che il bilancio consuntivo dell'esercizio 2021/2022 ed il preventivo del 2022/2023 erano stati approvati nel verbale dell'assemblea 14.10.2022; che nel “riparto rendiconto 2021/2022” alla voce “Riscaldamento consumi involontari” era indicato l'importo di € 2.294,11; che, dunque, la contestazione dell'opponente era circoscritta a detta somma, mentre la differenza di € 6.181,19 con l'importo richiesto non risultava contestata;
che, dalla lettura del testo contrattuale, si evinceva come solo le spese di straordinaria manutenzione erano poste a carico del locatore, e tra queste non potevano certo ricomprendersi i consumi, né volontari né involontari;
che l'Ing. CP_2
dello studio CF Consulting, in risposta alla nota protocollo 0110772 del 30.05.2019
[...] dell'odierna opponente, redigeva una relazione nella quale spiegava che la norma UNI 10200 : 2015, dal febbraio 2019 UNI 10200 : 18, non utilizzava i termini “proprietario” e “conduttore” bensì
“occupante” e che all' “occupante” dette norme attribuivano sia i consumi “volontari” che quelli
“involontari”. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale. Con provvedimento del 4.7.2024, a correzione di quello assunto all'udienza in pari data, il GOP assegnava i termini ex art pagina 3 di 5 189 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali e all'udienza del 16.1.2025 tratteneva la causa in decisione. CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte opponente: “La difesa della conclude come da ricorso in opposizione a Parte_5 decreto ingiuntivo e da memorie ex art. 171 cpc, da intendersi trascritti, con riserva di riepilogare ed illustrare la tesi difensiva entro i termini di legge.” per parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione proposta dall' Parte_6 avverso il decreto ingiuntivo n.302/2023 confermandolo integralmente e condannando
[...] l'opponente a pagare le spese ed i compensi professionali del presente giudizio e quelli del procedimento di mediazione. In subordine voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare l'effettivo credito di nei confronti dell'opponente per quote spettanti a quest'ultima ed anticipate Controparte_1 dall'opposta al Con vittoria di spese e compensi di lite e del procedimento Parte_4 di mediazione” MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata per quanto di ragione. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata da nei confronti di 2. In sede di Controparte_1 Parte_5 opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata. A tutta prima va evidenziato che dalla disamina del documento denominato “Riparto Rendiconto Anno contabile 2021-2022” (sub doc.5 fascicolo parte opposta), alla voce “Riscaldamento consumi involontari”, a carico della è indicato l'importo di € 2.294,11; ne consegue che solo Parte_7 detta somma deve essere oggetto di scrutinio, da parte di questo giudice, atteso che l'intera opposizione ruota attorno a chi sia riconducibile la debenza del consumo involontario (“…e poichè pende tra le parti l'annosa disputa sul pagamento dei consumi involontari, è evidente -a meno che l'opposto non dimostri che trattasi di quote pretese a diverso titolo-, che la ritenga riferibile l'importo preteso Pt_5 ai consumi involontari, artatamente reinseriti nell'ultimo conguaglio.”, v. pag.2 della memoria ex art 171 n.1 ter c.p.c.), mentre la residuale somma di € 6.181,19, pur facente parte della complessiva somma contestata attiene a diverse fonti di credito che non sono state contestate se non in modo generico. In linea con la precedente considerazione è la risultanza testimoniale dell'amministratore condominiale
(attendibile, essendo indifferente all'esito della lite in ragione della sua qualifica), Controparte_3 che ha confermato il contenuto del “Riparto rendiconto 2021/2022” contenente l'importo complessivo dei consumi involontari relativi all'immobile condotto in locazione dall'opponente pari ad € 2.294,11, oltre alla redazione del “Rendiconto Anno contabile 2021-2022”, dove alla voce “Riscaldamento consumi involontari” sono comprese le fatture per fornitura gas per riscaldamento per complessivi € 4.617,00 e le bollette dell'energia elettrica per complessivi € 219,00 nonché le spese per la manutenzione ordinaria della caldaia;
al riguardo detto teste ha precisato “che l'importo di cui al documento deriva dai bilanci precedenti, consuntivo e preventivo, .. regolarmente approvati dall'assemblea condominiale” Quindi, va valutato se i c.d. consumi involontari, come sopra specificati, siano imputabili, come voce di costo, al conduttore o meno.
Al riguardo parte opposta prende in considerazione la norma UNI 10200: 2015, dal febbraio 2019 UNI 10200: 18, che attribuisce, per come riferito dalla parte opposta, all'occupante sia i consumi volontari che quelli involontari. Si precisa che norme UNI sono documenti tecnici senza caratteristiche dell'obbligatorietà in assenza di una legge che la qualifichi come obbligatoria che nella fattispecie, però, sussiste;
infatti, l'anzidetta norma tecnica è stata recepita dal d.lgs. n.102/2014 poi modificato dal d.lgs n.141/2016 dove all'art.5, co.5 (che ha sostituito l'art.
9 - rubricato “misurazione e fatturazione
pagina 4 di 5 dei consumi energetici”- co.5 lett. D) del precedente testo normativo), vengono indicati sia i destinatari della norma (utenti finali dei condomini o edifici polifunzionali) sia il relativo campo di applicazione (suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico se prodotta in modo centralizzato). Ne consegue la cogenza del suddetto testo normativo applicabile alla fattispecie. Sia la locuzione “utenti finali” sia quella “occupanti” che “utilizzatore” (come precisato dal teste
[...]
lasciano intendere, ragionevolmente, che solo l'effettivo fruitore del consumo energetico Tes_1 sia coincidente con il destinatario del relativo obbligo di pagamento che, nella fattispecie, è il conduttore dell'immobile, attuale opponente, in linea con l'art.4 del contratto di locazione, intercorso tra le parti, per il quale “le spese di gestione (acqua, metano, energia elettrica, telefono, tassa rifiuti solidi urbani ecc…), gli oneri accessori, la manutenzione ordinaria e tutte le spese di cui all'art.9 legge 392/78 saranno a completo carico del conduttore”. La stessa giurisprudenza citata dall'opponente nelle sue conclusioni (cass n.22369/2004) indica come il “…legislatore ha limitato l'autonomia contrattuale in relazione soltanto alla durata del contratto, alla tutela dell'avviamento e alla prelazione, mentre
l'ammontare del canone è rimesso alla libera determinazione delle parti, che ben possono prevedere
l'obbligazione di pagamento per oneri accessori, specialmente quando questi sono strettamente connessi all'uso del bene.” Le superiori considerazioni portano a ritenere fondata la pretesa creditoria di pari ad € Controparte_1
8.475,30, oltre interessi legali.
Nel nostro ordinamento vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile ex art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007), onere che, nella fattispecie, parte opponente non ha assolto, né ha offerto elementi idonei in senso contrario la giurisprudenza citata sia di merito (relativa alle controversie tra e condominio in seguito a rinuncia al riscaldamento Parte_4 condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato) che di legittimità (sempre controversia tra condomino e condominio, sempre sistema di contabilizzazione autonomo del calore).
Spese compensate attesa la novità della materia trattata e la controvertibilità in punto di fatto e diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.302/2023 che acquisisce definitiva esecutività; spese compensate
Terni, 29 gennaio 2025
Il GOP
Roberto Pattarone
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