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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2519 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2519/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. INVERARDI ALICE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Aldo Moro, n. 13
e
(c.f. ), con l'avv. DI MARTINO VITTORIO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Corfù, n. 106
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 4.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) I figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza presso la madre, signora , nell'abitazione sita in Montichiari (BS), via Controparte_1
C. Battisti, 150/A, di proprietà esclusiva della signora stessa;
i genitori, nutrendo reciproca Pt_1 fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo ai medesimi un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi, nonché rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) Ciascun genitore potrà assumere, senza previamente consultare l'altro, le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli. Le decisioni inerenti all'educazione, lo sviluppo psicofisico, la salute e l'istruzione e tutte le altre decisioni considerate di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di concerto tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Ciascun genitore si impegna a comunicare dove il medesimo si trovi con i figli, nei giorni di sua spettanza, onde consentirne la reperibilità anche all'altro genitore in caso di necessità.
3) Il padre potrà frequentare i figli minorenni e secondo le più ampie modalità da Per_1 Per_2 concordarsi con la signora purché con preavviso ed in conformità alle esigenze Controparte_1 degli stessi e, comunque, secondo il seguente calendario:
• Settimana 1: lunedì: mamma;
martedì: papà dalle 19,00 alle 8,00 della mattina seguente, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
mercoledì: mamma giovedì: papà dalle 19,00 fino alle 21,00, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
venerdì: mamma sabato e domenica: papà dalle 13,30 del sabato fino alle 21,00 della domenica, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna.
• Settimana 2: lunedì: mamma;
martedì: papà dalle 19,00 alle 21,00, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
mercoledì: mamma giovedì: papà dalle 19,00 fino alle 8,00 della mattina seguente, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
venerdì: mamma sabato e domenica: mamma
• Settimana 3: lunedì: mamma;
martedì: papà dalle 19,00 alle 8,00 della mattina seguente, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
mercoledì: mamma giovedì: mamma venerdì - domenica: papà dalle 19,00 del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21,00, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna.
• Settimana 4: lunedì: mamma;
martedì: papà dalle 19,00 alle 21,00, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
mercoledì: mamma giovedì: papà dalle 19,00 fino alle 8,00 della mattina seguente, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
venerdì: mamma sabato e domenica: mamma
I1 padre trascorrerà, inoltre, con i figli la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le festività principali, ovverosia il giorno della Vigilia di Natale, del Natale e Santo Stefano, di Capodanno, la Santa Pasqua e il giorno dell'Angelo.
Ogni altra principale festività dell'anno (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, con prevalenza sulla turnazione secondo il calendario, sopra riportato, salvo diverso accordo tra le parti.
Il padre durante il periodo estivo potrà altresì tenere con sé i figli per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno per esigenze di prenotazione. Restano salvi i diversi accordi che venissero di volta in volta presi dai genitori.
4) 11 padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli chiamando non più di due volte al giorno (escluse le ore notturne) presso l'abitazione della madre;
ciascun genitore si impegna, inoltre,
a garantire i contatti telefonici dei figli con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, mettendo loro a disposizione la propria o altra utenza telefonica.
5) Considerata l'età dei bambini i genitori si impegnano ed obbligano a non adottare comportamenti coercitivi nei confronti dei figli, qualora questi manifestino la volontà di non soggiornare con l'uno o l'altro genitore durante i giorni di frequentazione convenuti e per il periodo elle vacanze estive.
6) I coniugi si impegnano ed obbligano, inoltre, a concedere, in caso di incolpevole impedimento di uno dei due alla frequentazione dei figli, negli orari o nei giorni concordati, il recupero dell'ora o del giorno perso, purché sia compatibile con le loro esigenze e con quelle dei figli.
7) Il signor si impegna ed obbliga a versare alla signora a titolo Parte_2 Controparte_1 di concorso nel mantenimento dei figli minorenni e la somma di Euro 300,00 Per_1 Per_2
(trecento/00) per ciascun figlio, per complessivi Euro 600,00 mensili per i mesi di giugno, luglio e agosto e la somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/O0} per ciascun figlio, per complessivi Euro
700,00 (settecento/00), per i restanti mesi dell'anno (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre), somma comunque rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, finché questi ultimi non saranno economicamente autosufficienti. La predetta somma verrà versata dal signor entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico sulle già Parte_2 note coordinate bancarie della signora Controparte_1 8) Tutte le altre spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di cui sopra, che si rendessero necessarie per i figli e e di cui al Protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Per_1 Per_2
Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016, verranno, invece sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% come da elenco che qui si riporta integralmente:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, mensa scolastica;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati li) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre - scuola e dopo - scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra- dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III viaggi e vacanze.
Si precisa che il genitore che non affronterà la spesa dovrà corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, il 50% della spesa stessa. Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
9) L'assegno unico verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10) Nulla a titolo di concorso nel mantenimento della signora siccome Controparte_1 economicamente autonoma, godendo di reddito e di risorse proprie. Nulla a titolo di concorso nel mantenimento del signor , siccome economicamente autonomo, godendo di reddito e di Parte_2 risorse patrimoniali proprie.
11) I coniugi dichiarano di essere edotti che, ai sensi di legge, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno, eventualmente verificatori a carico del coniuge 0 dei figli per la difficoltà a reperire il genitore.
12) I coniugi dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, anche di natura risarcitoria, dipendente dal matrimonio.
13) 1 coniugi prestano altresì reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per i figli minorenni.
14) Le spese legali pertinenti la presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 5.2.2025 e proponevano domanda di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio civile celebrato in Montichiari (BS) il 23.3.2013, da cui erano nati i figli il 9.8.2015 e il 11.5.2019, premettendo che, dopo la comparizione delle Persona_3 Persona_4 parti in data 10.1.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il
16.1.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a Montichiari (BS) il 23.3.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, parte I^, n. 8;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2519/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. INVERARDI ALICE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Aldo Moro, n. 13
e
(c.f. ), con l'avv. DI MARTINO VITTORIO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Corfù, n. 106
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 4.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) I figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza presso la madre, signora , nell'abitazione sita in Montichiari (BS), via Controparte_1
C. Battisti, 150/A, di proprietà esclusiva della signora stessa;
i genitori, nutrendo reciproca Pt_1 fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo ai medesimi un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi, nonché rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) Ciascun genitore potrà assumere, senza previamente consultare l'altro, le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli. Le decisioni inerenti all'educazione, lo sviluppo psicofisico, la salute e l'istruzione e tutte le altre decisioni considerate di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di concerto tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Ciascun genitore si impegna a comunicare dove il medesimo si trovi con i figli, nei giorni di sua spettanza, onde consentirne la reperibilità anche all'altro genitore in caso di necessità.
3) Il padre potrà frequentare i figli minorenni e secondo le più ampie modalità da Per_1 Per_2 concordarsi con la signora purché con preavviso ed in conformità alle esigenze Controparte_1 degli stessi e, comunque, secondo il seguente calendario:
• Settimana 1: lunedì: mamma;
martedì: papà dalle 19,00 alle 8,00 della mattina seguente, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
mercoledì: mamma giovedì: papà dalle 19,00 fino alle 21,00, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
venerdì: mamma sabato e domenica: papà dalle 13,30 del sabato fino alle 21,00 della domenica, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna.
• Settimana 2: lunedì: mamma;
martedì: papà dalle 19,00 alle 21,00, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
mercoledì: mamma giovedì: papà dalle 19,00 fino alle 8,00 della mattina seguente, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
venerdì: mamma sabato e domenica: mamma
• Settimana 3: lunedì: mamma;
martedì: papà dalle 19,00 alle 8,00 della mattina seguente, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
mercoledì: mamma giovedì: mamma venerdì - domenica: papà dalle 19,00 del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21,00, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna.
• Settimana 4: lunedì: mamma;
martedì: papà dalle 19,00 alle 21,00, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
mercoledì: mamma giovedì: papà dalle 19,00 fino alle 8,00 della mattina seguente, quando avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna;
venerdì: mamma sabato e domenica: mamma
I1 padre trascorrerà, inoltre, con i figli la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le festività principali, ovverosia il giorno della Vigilia di Natale, del Natale e Santo Stefano, di Capodanno, la Santa Pasqua e il giorno dell'Angelo.
Ogni altra principale festività dell'anno (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, con prevalenza sulla turnazione secondo il calendario, sopra riportato, salvo diverso accordo tra le parti.
Il padre durante il periodo estivo potrà altresì tenere con sé i figli per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno per esigenze di prenotazione. Restano salvi i diversi accordi che venissero di volta in volta presi dai genitori.
4) 11 padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli chiamando non più di due volte al giorno (escluse le ore notturne) presso l'abitazione della madre;
ciascun genitore si impegna, inoltre,
a garantire i contatti telefonici dei figli con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, mettendo loro a disposizione la propria o altra utenza telefonica.
5) Considerata l'età dei bambini i genitori si impegnano ed obbligano a non adottare comportamenti coercitivi nei confronti dei figli, qualora questi manifestino la volontà di non soggiornare con l'uno o l'altro genitore durante i giorni di frequentazione convenuti e per il periodo elle vacanze estive.
6) I coniugi si impegnano ed obbligano, inoltre, a concedere, in caso di incolpevole impedimento di uno dei due alla frequentazione dei figli, negli orari o nei giorni concordati, il recupero dell'ora o del giorno perso, purché sia compatibile con le loro esigenze e con quelle dei figli.
7) Il signor si impegna ed obbliga a versare alla signora a titolo Parte_2 Controparte_1 di concorso nel mantenimento dei figli minorenni e la somma di Euro 300,00 Per_1 Per_2
(trecento/00) per ciascun figlio, per complessivi Euro 600,00 mensili per i mesi di giugno, luglio e agosto e la somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta/O0} per ciascun figlio, per complessivi Euro
700,00 (settecento/00), per i restanti mesi dell'anno (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre), somma comunque rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, finché questi ultimi non saranno economicamente autosufficienti. La predetta somma verrà versata dal signor entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico sulle già Parte_2 note coordinate bancarie della signora Controparte_1 8) Tutte le altre spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di cui sopra, che si rendessero necessarie per i figli e e di cui al Protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Per_1 Per_2
Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016, verranno, invece sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% come da elenco che qui si riporta integralmente:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, mensa scolastica;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati li) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre - scuola e dopo - scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra- dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III viaggi e vacanze.
Si precisa che il genitore che non affronterà la spesa dovrà corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, il 50% della spesa stessa. Nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
9) L'assegno unico verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10) Nulla a titolo di concorso nel mantenimento della signora siccome Controparte_1 economicamente autonoma, godendo di reddito e di risorse proprie. Nulla a titolo di concorso nel mantenimento del signor , siccome economicamente autonomo, godendo di reddito e di Parte_2 risorse patrimoniali proprie.
11) I coniugi dichiarano di essere edotti che, ai sensi di legge, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio e che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno, eventualmente verificatori a carico del coniuge 0 dei figli per la difficoltà a reperire il genitore.
12) I coniugi dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, anche di natura risarcitoria, dipendente dal matrimonio.
13) 1 coniugi prestano altresì reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per i figli minorenni.
14) Le spese legali pertinenti la presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 5.2.2025 e proponevano domanda di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio civile celebrato in Montichiari (BS) il 23.3.2013, da cui erano nati i figli il 9.8.2015 e il 11.5.2019, premettendo che, dopo la comparizione delle Persona_3 Persona_4 parti in data 10.1.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il
16.1.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a Montichiari (BS) il 23.3.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, parte I^, n. 8;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio