Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
sentenza ex art. 281 sexies III comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
03 Terza sezione
Nella causa civile iscritta al n.r.g 14754/2023 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato la Sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentire : Controparte_1
A) accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, co. 3 c.c ; B) Con condanna della società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite. Si costituisce in giudizio la convenuta , chiedendo: A) in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità del ricorso ex art 5. D.Lvo n.28/2010 per mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
B) nel merito il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze. La causa è stata istruita documentalmente e sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 4.12.2024 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., dopo discussione orale.
FATTO E DIRITTO
Asserisce poi che detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari in quanto concluso presso esercizi convenzionati con ,ma non con un CP_1 agente in attività finanziaria , come richiederebbe la normativa in questione, e che l'attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma ha invero raccolto una proposta contrattuale relativa all'apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving. Ritiene altresì che il contratto deve considerarsi nullo per avere la parte proponente assunto un obbligo sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa in violazione dell'art. 1355 c.c , nonché per violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di trasparenza e correttezza nel rapporto contrattuale tra l'intermediario e il cliente ,poiché l'utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi ,non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dalla normativa a pena di nullità.
Costituitasi in giudizio Parte resistente eccepisce preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione previsto obbligatoriamente per le controversie in materia bancaria in forza dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010, in quanto la presente azione ha ad oggetto un contratto bancario, e nonostante parte ricorrente abbia attivato il relativo procedimento, questo deve ritenersi inammissibile. Ciò in quanto è stato introdotto cumulativamente per più soggetti, tutti con differenti posizioni, e senza la partecipazione personale della ricorrente , che senza giustificare la sua assenza, è stata rappresentata per delega, presentata su un unico documento per tutti i partecipanti, dal Rag. . Persona_1
Eccepisce poi la malafede della , in quanto la stessa , avendo per moltissimi anni Pt_1 usufruito del credito concessole in forza del contratto sottoscritto , senza essersi mai preoccupata di verificare le condizioni contrattuali, viene ora a mettere in dubbio la loro validità ed avanzare pretese restitutorie, quando sarebbe stato più ragionevole , semmai, invocare una cd “ nullità da protezione”,e non di certo la nullità dell'intero contratto.
Ulteriore argomento sollevato è poi quello dell'istituto della decadenza, che nel caso in esame si sarebbe concretizzato, dal momento che il ricorrente ha sempre ricevuto regolarmente nel corso degli anni gli estratti conto Bancari senza mai sollevare obiezioni, rendendo pertanto gli stessi definitivamente approvati, come recita l'art. 1832 cc. Stessa argomentazione viene altresì sostenuta in ordine alla prescrizione, dato che i movimenti e gli addebiti risalgono a più di dieci anni fa, oltre al fatto che, nel caso de quo, poichè il conto del ricorrente risulta tuttora aperto, è da ritenersi inammissibile l'azione volta ad ottenere la ripetizione dell'indebito di un conto non ancora estinto.
Eccepisce inoltre l'infondatezza delle tesi sostenute da parte ricorrente, in quanto non ci sono stati addebiti che non siano stati legittimi e giustificati da un valido contratto posto per iscritto;
non ci sono, in sostanza, somme che debbano essere restituite .
Nel merito , la convenuta fa presente che il ricorrente ha invocato la violazione della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria , incorrendo in errore, in quanto la concessione di una apertura di credito a tempo indeterminato, che consente altresì di accedere ad ulteriori finanziamenti senza necessità di un nuovo contratto, ma mediante il semplice uso di una carta di successiva emissione tramite fornitori di beni convenzionati ,all'epoca della stipula del contratto era ampiamente consentita, poichè i consumatori erano pienamente consapevoli di ciò che stavano firmando. Sul punto si riporta a delle pronunce emesse dal
Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano ( doc .5- 6) , oltre che a quella del
Tribunale di Firenze (doc. 7).
In conclusione il collocamento di una linea di credito con carta era, al tempo, consentito a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria, e questo non ha comportato di certo la violazione della riserva di legge. La situazione è poi mutata radicalmente con l'entrata in vigore del D.L.gs 13 agosto 2010 n. 141, con cui è stato ampliato lo spettro della riserva di legge in favore degli agenti in attività finanziaria , ma poiché si è trattato di una riforma successiva al rapporto qui dedotto , parte resistente sostiene che non si possono comprendere i contratti stipulati antecedentemente. Asserisce poi che il venditore ha solo e semplicemente raccolto la domanda del cliente e non ha disposto alcuna concessione del credito;
in buona sostanza ha fatto solo da passacarte. E' stata la banca che ha valutato e verificato la domanda , per poi accettare e perfezionare il contratto dalla stessa stipulato, senza intermediari, col cliente. Infine contesta l'assunto, accolto in varie pronunce del Tribunale di Firenze, sulla base del quale si ritiene che la violazione del D.lgs 374/99 comporterebbe la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cc per violazione di norma imperativa,- avendo la materia trattata natura pubblicistica in quanto volta a regolamentare e disciplinare il settore del credito,- poichè lo considera non conforme e dunque non applicabile al caso di specie. Non applicabile semplicemente perché la ebbe a ricevere tutte le informazioni del caso, in Pt_1 un contratto semplice e non complesso , dal quale non era possibile far discendere alcun effetto negativo imprevisto o alcun reale e sproporzionato danno per il cliente.
Inoltre all'udienza del 9.10.2024 ha eccepito l'improcedibilità della domanda oggetto del giudizio in quanto parte ricorrente non ottemperava all'ordine del Giudice che aveva disposto in data 27.03.2024 il procedimento di mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato adempimento all'ordine del
Giudice di disporre la mediazione è fondata e deve essere accolta. Tale questione è dunque assorbente e rende pertanto superflua ogni altra pronuncia sul merito.
Occorre precisare che il Giudice all'udienza del 27.03.2024 disponeva con ordinanza la mediazione , in quanto il precedente procedimento era stato attivato dalla ricorrente cumulativamente, assieme ad altri soggetti, senza la presenza personale della parte e pertanto ritenuto, alla luce delle recenti evoluzioni in materia e pronunce di questo Tribunale, come peraltro anche rilevato da parte resistente, non del tutto adeguato. A tal fine il Giudice, ritenuto opportuno rinnovare il tentativo, assegnava alla parte ricorrente il termine per l'introduzione del procedimento e rinviava all'udienza del 9.10.2024 per verificarne l'esito. La disciplina da seguire era quella quindi prevista dall'art. 5 quater D.lvo 28/2010, dove la mediazione ope iudicis diventa un requisito di procedibilità della domanda giudiziale, che deve necessariamente essere esperita entro l'udienza di rinvio disposta dal Giudice. ( Cass. 40035/2021). All'udienza all'uopo fissata del 9.10.2024 parte resistente dava atto che la ricorrente non aveva ottemperato all'ordine del Giudice, mentre quest'ultima adduceva che un nuovo procedimento di mediazione ( n. 270/24) era stato già attivato e concluso fra le parti con esito negativo e che pertanto sarebbe stato inutile ed oneroso per la parte attivarne un terzo. Tale argomentazione non può essere accolta in quanto contraria al dettato normativo sopra citato, che prevede espressamente l'improcedibilità della domanda nell'ipotesi in cui la parte alla quale spetta l'onere dell'attivazione non vi ottemperi entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice, a nulla rilevando il fatto dedotto dalla ricorrente che un precedente procedimento era stato azionato dal momento che detto non era stato ordinato dal Giudice, al quale peraltro , all'udienza del 27.03.2024, niente era stato riferito in merito. Alla luce di quanto sopra , non avendo parte ricorrente ottemperato all'ordine del Giudice disposto ai sensi dell'art. 5 quater D.lvo 28/2010, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, trattandosi di causa documentale senza attività istruttoria .
P.Q.M
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
1) Dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_2
Controparte_1
2) Condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente le spese di giudizio che si liquidano in Euro 2.600,00 per compensi , oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Firenze, 3 Gennaio 2025
Il G.O.P.
Dott. Annalisa Ballerini