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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18814 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 6778/2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Consolini, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Colapaoli, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni mantenimento figli maggiorenni. CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale rappresentando: di aver avuto una relazione more uxorio
[...] con la sig.ra dal 2002 al 2015 dalla quale erano nati i figli (Roma CP_1 Per_1
12.02.2002) e (Roma 08.12.2004); a seguito della fine della relazione, essi Per_2 genitori avevano raggiunto un accordo (recepito con decreto n. cronol. 11346/2016 del 15/04/2016 RG n. 15228/2015 del Tribunale di Roma) riguardo alle modalità di affidamento e mantenimento dei figli prevedendo: l'affido condiviso, l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma in Vicolo del Conte n. 66/A) alla madre che vi avrebbe vissuto unitamente ai figli, un contributo paterno per il loro mantenimento di € 475 mensili;
successivamente, essi addivenivano ad un nuovo accordo (recepito con decreto n. cronol. 22758/2020 del 21/12/2020 RG n. 14681/2020 del Tribunale di Roma), attesa la turnazione settimanale dei figli tra le due abitazioni, chiedendo di stabilire il mantenimento diretto dei figli durante il periodo di rispettiva permanenza, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra a fronte del riconoscimento in CP_1 suo favore di una somma di € 15.000 per le migliorie apportate e il mobilio;
nel luglio 2022, i figli e , divenuti entrambi maggiorenni, decidevano di andare Per_2 Per_1
a vivere con il padre nella ex casa familiare, non alternandosi più tra le due abitazioni.
Tanto premesso, visto il venir meno della turnazione settimanale dei figli, nonché le maggiori spese sostenute dal mese di luglio 2022, parte ricorrente chiedeva, in modifica del decreto n. cronol. 11346/2016 del 15/04/2016 e del decreto n. cronol. 22758/2020 del 21/12/2020 del Tribunale di Roma, che la signora fosse condannata al pagamento CP_1 della somma di € 5.700 per le spese di mantenimento dei figli che egli aveva sostenuto, a decorrere dal mese di febbraio 2023, nonché, avuto riguardo alla coabitazione con i figli, ad un assegno mensile per il loro mantenimento di € 600, oltre al 50% delle spese.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando quanto dedotto ex CP_1 adverso, rappresentava di contro che: nel settembre 2022, i figli e Per_1 Per_2 decisero di trasferirsi presso il padre nella casa in cui erano cresciuti;
a quel punto il ricorrente le proponeva di versargli l'assegno dallo stesso corrisposto in virtù del provvedimento n. cronol. 11346/2016; non veniva trovato alcun accordo, ma per pochi mesi (settembre 2022/gennaio 2023) ella decideva di aiutare il sig. Pt_1 corrispondendogli, nell'esclusivo interesse dei figli, somme di denaro;
nel febbraio 2023 il figlio maggiore dapprima faceva ritorno dalla madre e successivamente, Per_1 iscrittosi presso una Università Telematica, si trasferiva a Torino ospite della madre della sua attuale fidanzata;
per tutto il periodo di permanenza del figlio nel capoluogo piemontese ella corrispondeva direttamente al figlio una somma di € 200 mensili e alla madre della ragazza (la Sig.ra una somma mensile di ulteriori € 200 per Parte_2 contribuire alle spese di vitto e alloggio
Quanto al figlio , la signora rappresentava che era stato in passato Per_2 CP_1 convivente prevalentemente presso il padre ma ad oggi viveva alternandosi settimanalmente tra le abitazioni dei due genitori.
Tanto premesso, parte resistente chiedeva fossero rigettate le avverse richieste formulate dal sig. con condanna al pagamento di una somma in via equitativa per aver Pt_1 agito in mala fede, ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 19.11.2024 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla scorta della documentazione depositata, la riservava al Collegio per la decisone.
Osserva il Collegio Preliminarmente va esaminata la situazione di vita dei figli (22 anni) e Per_1 Per_2 (quasi ventenne). Dalle dichiarazioni delle parti all'udienza del 19.11.2024 si evince che vive prevalentemente con la madre, recandosi a Torino per sostenere gli esami Per_1 universitari e per vedersi con la fidanzata;
, convivente dal settembre 2022 Per_2 prevalentemente con il padre, oggi si alterna tra la casa di quest'ultimo e la casa della madre, frequentando la facoltà di Scienze motorie.
Dalla documentazione presa in esame e dalle dichiarazioni delle parti è emerso in maniera incontrovertibile che ad oggi entrambi i figli, nonostante abbiano raggiunto la maggiore età, non sono economicamente autosufficienti. E'emerso altresì che i due ragazzi, come è consueto alla loro età, cambiano obiettivi di studio, professionali, sentimentali e di conseguenza migrano tra le abitazioni di un genitore o dell'altro. La consapevolezza di questo presupposto dovrebbe indurre le parti a contribuire al mantenimento dei figli in pari misura senza inseguire, inevitabilmente in ritardo, i loro trasferimenti. Così non è avvenuto ed ecco che la azione giudiziaria intentata dal padre è arrivata fuori tempo massimo, a realtà già modificata dagli eventi, con il ricorso depositato contestualmente al trasferimento del figlio a casa della madre, poi a Per_1
Torino e poi ancora a casa della madre, con conseguente infondatezza della domanda proposta dal sig. Pt_1 Si evidenzia, per mera completezza, che qualsiasi raggiungimento di un accordo tra le parti in difformità dal decreto del 2020 andava considerato irrituale non potendo alcun accordo tra le parti (peraltro contestato dalla signora modificare una statuizione CP_1 giudiziaria e che, stante la odierna situazione, che vede vivere presso la madre Per_1
e alternarsi tra le abitazioni dei due genitori, legittimerebbe al limite una Per_2 domanda della signora (odierna resistente) peraltro non formulata.
Con riguardo alla condizione economica delle parti il Tribunale osserva che
Il sig. risulta dalla documentazione versata in atti e dalle libere CP_2 dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza del 19.11.2024- è un libero professionista, imprenditore, titolare di una agenzia immobiliare, attività svolta per il tramite della società di cui il ricorrente è socio unico e amministratore unico, Parte_3 dichiarando di percepire un reddito netto mensile di circa € 2.000. Il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario della quota del 50% di alcuni lotti di terreno e di una cantina in località Narni.
Di contro, invece, la signora -come debitamente descritto nella dichiarazione CP_1 sostitutiva di atto notorio e dichiarato all'udienza di comparizione delle parti- è un pubblico impiegato presso Città Metropolitana Roma Capitale percependo un reddito mensile netto di € 1.350. Parte resistente, che attualmente risiede in un immobile preso in affitto dal suo attuale compagno, è comproprietaria con il sig. di lotti di terreno Pt_1
e di una cantina in località Narni ed è piena proprietaria di un immobile in località le
Piatte (Trevi).
Così ricostruita la posizione delle parti, avuto riguardo alla non raggiunta autosufficienza economica dei figli e , intenti a terminare il loro percorso di studi Per_1 Per_2 universitario, nonché alla loro età, va tuttavia osservato che era onere del ricorrente portare gli eventi modificativi, che invece non sono stati provati, essendo al contrario emersa una situazione fattuale in divenire che NON fotografa ad oggi una prevalente coabitazione dei figli con il padre.
DI conseguenza, il Collegio rigetta la domanda di parte ricorrente confermando le statuizioni economiche assunte con il decreto n. cronol. 22758/2020 del 21/12/2020 del
Tribunale di Roma. Ulteriori domande L'ulteriore domanda formulata da parte ricorrente con riguardo alla richiesta di refusione somme deve essere dichiarata inammissibile.
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e ai frequenti trasferimenti dei figli dalle due abitazioni, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, in conferma del decreto n. cronol. 22758/2020 del 21/12/2020 del Tribunale di Roma, così decide:
- rigetta il ricorso presentato dal sig. Parte_1
- compensa le spese di lite Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 6778/2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Consolini, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Colapaoli, giusta procura speciale in atti;
-resistente-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni mantenimento figli maggiorenni. CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale rappresentando: di aver avuto una relazione more uxorio
[...] con la sig.ra dal 2002 al 2015 dalla quale erano nati i figli (Roma CP_1 Per_1
12.02.2002) e (Roma 08.12.2004); a seguito della fine della relazione, essi Per_2 genitori avevano raggiunto un accordo (recepito con decreto n. cronol. 11346/2016 del 15/04/2016 RG n. 15228/2015 del Tribunale di Roma) riguardo alle modalità di affidamento e mantenimento dei figli prevedendo: l'affido condiviso, l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma in Vicolo del Conte n. 66/A) alla madre che vi avrebbe vissuto unitamente ai figli, un contributo paterno per il loro mantenimento di € 475 mensili;
successivamente, essi addivenivano ad un nuovo accordo (recepito con decreto n. cronol. 22758/2020 del 21/12/2020 RG n. 14681/2020 del Tribunale di Roma), attesa la turnazione settimanale dei figli tra le due abitazioni, chiedendo di stabilire il mantenimento diretto dei figli durante il periodo di rispettiva permanenza, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra a fronte del riconoscimento in CP_1 suo favore di una somma di € 15.000 per le migliorie apportate e il mobilio;
nel luglio 2022, i figli e , divenuti entrambi maggiorenni, decidevano di andare Per_2 Per_1
a vivere con il padre nella ex casa familiare, non alternandosi più tra le due abitazioni.
Tanto premesso, visto il venir meno della turnazione settimanale dei figli, nonché le maggiori spese sostenute dal mese di luglio 2022, parte ricorrente chiedeva, in modifica del decreto n. cronol. 11346/2016 del 15/04/2016 e del decreto n. cronol. 22758/2020 del 21/12/2020 del Tribunale di Roma, che la signora fosse condannata al pagamento CP_1 della somma di € 5.700 per le spese di mantenimento dei figli che egli aveva sostenuto, a decorrere dal mese di febbraio 2023, nonché, avuto riguardo alla coabitazione con i figli, ad un assegno mensile per il loro mantenimento di € 600, oltre al 50% delle spese.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando quanto dedotto ex CP_1 adverso, rappresentava di contro che: nel settembre 2022, i figli e Per_1 Per_2 decisero di trasferirsi presso il padre nella casa in cui erano cresciuti;
a quel punto il ricorrente le proponeva di versargli l'assegno dallo stesso corrisposto in virtù del provvedimento n. cronol. 11346/2016; non veniva trovato alcun accordo, ma per pochi mesi (settembre 2022/gennaio 2023) ella decideva di aiutare il sig. Pt_1 corrispondendogli, nell'esclusivo interesse dei figli, somme di denaro;
nel febbraio 2023 il figlio maggiore dapprima faceva ritorno dalla madre e successivamente, Per_1 iscrittosi presso una Università Telematica, si trasferiva a Torino ospite della madre della sua attuale fidanzata;
per tutto il periodo di permanenza del figlio nel capoluogo piemontese ella corrispondeva direttamente al figlio una somma di € 200 mensili e alla madre della ragazza (la Sig.ra una somma mensile di ulteriori € 200 per Parte_2 contribuire alle spese di vitto e alloggio
Quanto al figlio , la signora rappresentava che era stato in passato Per_2 CP_1 convivente prevalentemente presso il padre ma ad oggi viveva alternandosi settimanalmente tra le abitazioni dei due genitori.
Tanto premesso, parte resistente chiedeva fossero rigettate le avverse richieste formulate dal sig. con condanna al pagamento di una somma in via equitativa per aver Pt_1 agito in mala fede, ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 19.11.2024 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla scorta della documentazione depositata, la riservava al Collegio per la decisone.
Osserva il Collegio Preliminarmente va esaminata la situazione di vita dei figli (22 anni) e Per_1 Per_2 (quasi ventenne). Dalle dichiarazioni delle parti all'udienza del 19.11.2024 si evince che vive prevalentemente con la madre, recandosi a Torino per sostenere gli esami Per_1 universitari e per vedersi con la fidanzata;
, convivente dal settembre 2022 Per_2 prevalentemente con il padre, oggi si alterna tra la casa di quest'ultimo e la casa della madre, frequentando la facoltà di Scienze motorie.
Dalla documentazione presa in esame e dalle dichiarazioni delle parti è emerso in maniera incontrovertibile che ad oggi entrambi i figli, nonostante abbiano raggiunto la maggiore età, non sono economicamente autosufficienti. E'emerso altresì che i due ragazzi, come è consueto alla loro età, cambiano obiettivi di studio, professionali, sentimentali e di conseguenza migrano tra le abitazioni di un genitore o dell'altro. La consapevolezza di questo presupposto dovrebbe indurre le parti a contribuire al mantenimento dei figli in pari misura senza inseguire, inevitabilmente in ritardo, i loro trasferimenti. Così non è avvenuto ed ecco che la azione giudiziaria intentata dal padre è arrivata fuori tempo massimo, a realtà già modificata dagli eventi, con il ricorso depositato contestualmente al trasferimento del figlio a casa della madre, poi a Per_1
Torino e poi ancora a casa della madre, con conseguente infondatezza della domanda proposta dal sig. Pt_1 Si evidenzia, per mera completezza, che qualsiasi raggiungimento di un accordo tra le parti in difformità dal decreto del 2020 andava considerato irrituale non potendo alcun accordo tra le parti (peraltro contestato dalla signora modificare una statuizione CP_1 giudiziaria e che, stante la odierna situazione, che vede vivere presso la madre Per_1
e alternarsi tra le abitazioni dei due genitori, legittimerebbe al limite una Per_2 domanda della signora (odierna resistente) peraltro non formulata.
Con riguardo alla condizione economica delle parti il Tribunale osserva che
Il sig. risulta dalla documentazione versata in atti e dalle libere CP_2 dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza del 19.11.2024- è un libero professionista, imprenditore, titolare di una agenzia immobiliare, attività svolta per il tramite della società di cui il ricorrente è socio unico e amministratore unico, Parte_3 dichiarando di percepire un reddito netto mensile di circa € 2.000. Il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario della quota del 50% di alcuni lotti di terreno e di una cantina in località Narni.
Di contro, invece, la signora -come debitamente descritto nella dichiarazione CP_1 sostitutiva di atto notorio e dichiarato all'udienza di comparizione delle parti- è un pubblico impiegato presso Città Metropolitana Roma Capitale percependo un reddito mensile netto di € 1.350. Parte resistente, che attualmente risiede in un immobile preso in affitto dal suo attuale compagno, è comproprietaria con il sig. di lotti di terreno Pt_1
e di una cantina in località Narni ed è piena proprietaria di un immobile in località le
Piatte (Trevi).
Così ricostruita la posizione delle parti, avuto riguardo alla non raggiunta autosufficienza economica dei figli e , intenti a terminare il loro percorso di studi Per_1 Per_2 universitario, nonché alla loro età, va tuttavia osservato che era onere del ricorrente portare gli eventi modificativi, che invece non sono stati provati, essendo al contrario emersa una situazione fattuale in divenire che NON fotografa ad oggi una prevalente coabitazione dei figli con il padre.
DI conseguenza, il Collegio rigetta la domanda di parte ricorrente confermando le statuizioni economiche assunte con il decreto n. cronol. 22758/2020 del 21/12/2020 del
Tribunale di Roma. Ulteriori domande L'ulteriore domanda formulata da parte ricorrente con riguardo alla richiesta di refusione somme deve essere dichiarata inammissibile.
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e ai frequenti trasferimenti dei figli dalle due abitazioni, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, in conferma del decreto n. cronol. 22758/2020 del 21/12/2020 del Tribunale di Roma, così decide:
- rigetta il ricorso presentato dal sig. Parte_1
- compensa le spese di lite Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi