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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Dott.ssa Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4573/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
nato il [...], a [...], Parte_1
con avv. CESTARO ROBERTA , come da mandato CodiceFiscale_1
difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 6 contro
, nata il [...] a [...], Controparte_1
, con avv. ROSA VALENTINA come da mandato CodiceFiscale_2
difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 05.12.2024 le parti a seguito dell'esperimento del tentativo di
conciliazione da parte del giudice relatore hanno precisato le seguenti
concordi
CONCLUSIONI:
“Previa declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
diritto/dovere del padre di tenere con sé le figlie il mercoledì dalle 18.30 fino a giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola, nonché a week end alterni da venerdì dalle 18.30 fino alla domenica sera alle 21.00 dopo cena, in cui provvederà a riaccompagnarle a casa.
- Le minori trascorreranno col padre 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare con la madre entro il 30 maggio;
- Riduzione del contributo al mantenimento delle figlie dovuto dal in € Pt_1
pagina 2 di 6 450,00 mensili da corrispondersi entro il 10 di ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, con versamento in favore della resistente oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale;
-Attribuzione dell'assegno unico universale alla resistente in misura integrale,
-Spese compensate ”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso del 26.07.2024 il ricorrente proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande.
Si costituiva ritualmente la resistente il 31.10.2024 formulando ulteriori e diverse domande.
All'udienza del 05.12.2024 le parti, all'esito del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice relatore, che presupponeva l'affidamento condiviso delle loro figlie in quanto richiesto da entrambe le parti, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
pagina 3 di 6 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può
che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole avendo richiesto congiuntamente fin dai rispettivi atti introduttivi l'affidamento condiviso della stessa. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della pagina 4 di 6 prole.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Legnago (Vr), anno
2009 n.23 Parte 2 Serie A, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Spese integralmente compensate
Così deciso in Verona, il 10/12/2024
pagina 5 di 6 Il Pres. rel.
Dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Dott.ssa Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4573/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
nato il [...], a [...], Parte_1
con avv. CESTARO ROBERTA , come da mandato CodiceFiscale_1
difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 6 contro
, nata il [...] a [...], Controparte_1
, con avv. ROSA VALENTINA come da mandato CodiceFiscale_2
difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 05.12.2024 le parti a seguito dell'esperimento del tentativo di
conciliazione da parte del giudice relatore hanno precisato le seguenti
concordi
CONCLUSIONI:
“Previa declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
diritto/dovere del padre di tenere con sé le figlie il mercoledì dalle 18.30 fino a giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola, nonché a week end alterni da venerdì dalle 18.30 fino alla domenica sera alle 21.00 dopo cena, in cui provvederà a riaccompagnarle a casa.
- Le minori trascorreranno col padre 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare con la madre entro il 30 maggio;
- Riduzione del contributo al mantenimento delle figlie dovuto dal in € Pt_1
pagina 2 di 6 450,00 mensili da corrispondersi entro il 10 di ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, con versamento in favore della resistente oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale;
-Attribuzione dell'assegno unico universale alla resistente in misura integrale,
-Spese compensate ”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso del 26.07.2024 il ricorrente proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande.
Si costituiva ritualmente la resistente il 31.10.2024 formulando ulteriori e diverse domande.
All'udienza del 05.12.2024 le parti, all'esito del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice relatore, che presupponeva l'affidamento condiviso delle loro figlie in quanto richiesto da entrambe le parti, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
pagina 3 di 6 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può
che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole avendo richiesto congiuntamente fin dai rispettivi atti introduttivi l'affidamento condiviso della stessa. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della pagina 4 di 6 prole.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Legnago (Vr), anno
2009 n.23 Parte 2 Serie A, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Spese integralmente compensate
Così deciso in Verona, il 10/12/2024
pagina 5 di 6 Il Pres. rel.
Dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6