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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6090 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2020 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall‟avv. Paola Librizzi ed elettivamente domiciliato in questa p.zza Virgilio n° 4
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall‟avv. Gaetano D. Caprino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell‟avv. in Bagheria ( PA ) nella via Parte_2
B. Mattarella n° 108
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com‟è noto, l‟opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
1 Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò premesso, la agisce in sede monitoria per ottenere CP_1
l‟adempimento da parte di della prestazione di pagamento Controparte_2
del corrispettivo dovuto per la fornitura di merce effettuata dalla prima in favore del seconda per un complessivo importo pari ad € 52.677,45 ( oltre interessi e spese della procedura sommaria ), allegando alla domanda di ingiunzione fatture, relativi documenti di trasporto ( DDT ) e bolle di consegna.
Dal canto suo, parte opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria ex adverso avanzata, ha eccepito di non aver mai commissionato o ricevuto dall‟opposto la merce di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, disconoscendo i documenti di trasporto e di consegna ivi allegati e segnatamente le sottoscrizioni apposte su questi ultimi, rilevando così evidentemente la carenza di prova sia in ordine alla fonte negoziale del diritto ex adverso vantato sia con riguardo all‟effettiva esecuzione della fornitura.
Ciò posto, preliminarmente osservato come, a fronte del disconoscimento operato dall‟opponente ex art. 214 c.p.c. in ordine alla sottoscrizione delle bolle di consegna DHL ( onere quest‟ultimo invero non operante laddove il documento non rechi la firma del legale rappresentante della società opponente ), in difetto di sottoscrizione alcuna sui DDT, promossa ai sensi dell‟art. 216 c.p.c. istanza di verificazione da parte opposta per valersi nei confronti della
[...]
dei documenti suindicati, suscettibili di assumere valore Parte_1
probatorio, ove risulti apposta la firma disconosciuta, si è provveduto a disporre consulenza grafologica al fine di accertare l‟autenticità della sottoscrizione medesima e la conseguente riferibilità delle stesse alla persona del legale rappresentante della società opponente, . E le risultanze, Controparte_3
che qui si condividono, contenute nella relazione di consulenza depositata dal
2 C.T.U. nominato non lasciano residuare alcun margine di dubbio sul fatto che le sottoscrizioni „Prestigiacomo apposte nelle bolle di consegna DHL Per_1
“sono da ritenersi apocrife”, poiché “presentano, nei confronti dei grafismo autografo del
Signor importanti elementi di discordanza che ne indicano l'ascrivibilità Controparte_3
a genesi operanti estranee all'apparente sottoscrittore”.
Dal superiore esito della C.T.U. discende evidentemente una chiara preclusione circa l‟utilizzabilità nel presente giudizio delle suindicate bolle di consegna DHL.
Per ciò che attiene poi più generalmente alla carenza di prova sia in ordine alla fonte negoziale del diritto ex adverso vantato sia con riguardo all‟effettiva esecuzione della fornitura, va osservato come con riguardo al primo profilo alcuna prova è stata offerta in ordine alla sussistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura della merce descritta nella documentazione posta a sostegno della domanda d‟ingiunzione, mentre per ciò che attiene al secondo, preclusa l‟utilizzabilità delle bolle di consegna DHL oggetto di verificazione, i
DDT, peraltro non sottoscritti dal destinatario, e i residui documenti di consegna recanti sottoscrizioni distinte da quelle apparentemente riconducibili al legale rappresentante della non consentono di ritenere Parte_1
idoneamente provata l‟effettiva esecuzione della fornitura in favore della società opponente, tenuto peraltro conto che sia le fatture che i DDT che le bolle indicano un indirizzo di consegna, via Principe di Palagonia n° 12/D Palermo, non riconducibile all‟odierna società opponente, la quale risulta avere sede in questa via Resuttana n° 307, come emerge dalla visura camerale prodotta in atti.
D‟altro canto, le fatture commerciali prodotte in sede monitoria ( che non figurano nei libri contabili della per il discarico della relativa Parte_1
IVA, come documentato da detta parte ), come più volte sottolineato dalla
Suprema Corte, pur essendo prove idonee ai fini dell‟emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del
3 procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all‟ingiunzione ( come in ogni altro giudizio di cognizione ) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano un‟inversione dell‟onere della prova in caso di contestazione sull‟an
o sul quantum del credito vantato in giudizio ( v. ex multis Cass. civ. ord.
n. 14473/19 ).
Alla luce delle superiori argomentazioni e, a fronte delle censure mosse dall‟opponente, in difetto di qualsivoglia ulteriore elemento di prova a sostegno della pretesa creditoria avanzata ( parte opposta ha, peraltro, rinunciato per assenza di idonei riscontri anagrafici alla escussione dei testi, la cui audizione era stata ammessa ), va conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo, risultando assorbita ogni altra questione.
La va condannata a rifondere a parte avversa le spese della CP_1
presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 7.052,00, oltre oneri accessori come per legge;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico di parte opposta che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento dell‟opposizione proposta dalla con Parte_1
atto di citazione notificato in data 21.05.20, revoca il decreto ingiuntivo n. 942/20 emesso, su ricorso di , dal Tribunale di Palermo in CP_1
data 6.02.20;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese della presente fase di opposizione ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ), quantificate come in parte motiva in complessivi € 7.052,00, oltre oneri accessori come per
4 legge;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico di parte opposta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 11.07.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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