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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/07/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 611/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 611/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture somministrazione energia elettrica, promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Fabio Casalini, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Luca CP_1
Martino, come da procura in atti OPPOSTA Conclusioni delle parti
PARTE OPPONENTE
• In via preliminare, si oppone all'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 47/2023, per assenza dei presupposti;
• Nel merito, accogliere la presente opposizione e revocare, e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 47/2023, per i motivi indicati in narrativa;
• Condannare l'opposto al pagamento di spese e competenze del giudizio. Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, anche in considerazione del comportamento processuale di parte avversa. PARTE OPPOSTA Voglia il Tribunale Ill.mo esaminata la documentazione prodotta, respingere la spiegata opposizione, siccome infondata sia in fatto che in diritto, e per l'eff etto confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 47/2023 emesso in data 13/12/2022 dal Tribunale di Cuneo, in persona del giudice dott. Ruggiero Berardi, in esito al ricorso monitorio rubricato al n.
1 3214/2022 R.G., recante condanna di l pagamento in favore Parte_1 di della somma di € 47.543,65 per sorte capitale, oltre interessi CP_1 come da domanda e spese di procedura, liquidate in euro 1.600 per compensi ed euro 286 per spese, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge, e comunque condannare la società opponente
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 47.543,65 per sorte CP_1 capitale oltre interessi commerciali ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo. Con condanna di alla rifusione delle spese e competenze Parte_1 professionali per la fase monitoria e spese (inclusa tassa di registro sul decreto opposto) e compensi per la causa di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
47/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 13 dicembre 2022, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore della convenuta società la somma di euro 47.543,65, oltre CP_1 interessi e spese di procedura. Il credito avanzato in via monitoria dalla opposta si fonda sul mancato saldo di diverse fatture emesse in forza di contratto quadro di somministrazione di energia elettrica, rimaste insolute, già dedotto l'importo versato dalla opponente a titolo di cauzione. Con l'atto di opposizione, la società attrice contesta la pretesa creditoria della convenuta, invocando l'inesistenza del credito, stante l'inidoneità delle fatture a costituire prova della pretesa creditoria. L'opponente ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della concessione della provvisoria esecutorietà.
2. La convenuta si è costituita eccependo la genericità dell'opposizione, priva di specifiche contestazioni, in particolare quanto alla sottoscrizione del contratto di somministrazione, alla fornitura e ai prezzi applicati e richiamando, quanto alla prova del credito, le fatture e il contratto quadro di somministrazione di energia elettrica, stipulato con la società opponente, quale grossista, e il report della somministrazione ai clienti finali della società attrice. In assenza di specifiche contestazioni da parte della opponente, la società convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza di trattazione sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Parte opponente ha invocato la morosità di taluni dei propri clienti finali, eccependo l'arbitraria e illegittima risoluzione del contratto posta in essere da parte convenuta opposta, in violazione della disposizione contrattuale che imponeva il previo obbligo di trattativa in caso di morosità del grossista. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria;
rigettata pertanto la richiesta di prova orale formulata da parte
2 convenuta, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
3.1. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale non può essere considerata titolo negoziale, trattandosi di documento a formazione unilaterale, né fornisce la prova della esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda e del corrispettivo pattuito, essendo il valore probatorio circoscritto alla sola fase monitoria. A ciò consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, troveranno applicazione le ordinarie regole in materia di onere della prova, quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale, con la conseguenza che la fattura potrà costituire al più mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione, dovendo il creditore – opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata.
4. In conformità alle richiamate coordinate interpretative, si deve ritenere che parte opposta abbia fornito la piena prova del proprio credito. È in atti il contratto di quadro di somministrazione di energia elettrica stipulato, il 2 dicembre 2021, tra le odierne parti del giudizio, con cui la società convenuta, nella qualità di fornitrice, si era impegnata a somministrare all'attrice, nella qualità di grossista, quantitativi di energia elettrice necessari al fabbisogno dei propri clienti (doc. 2 fascicolo parte opposta). Il contratto aveva durata di un anno, con scadenza al 31 dicembre 2022 e rinnovabile di un ulteriore anno. Risulta altresì la produzione delle fatture emesse per l'erogazione di tale servizio e rimaste insolute, per un complessivo importo di euro 47.543,65, oggetto di ingiunzione, già detratta la cauzione di euro 10.947,00 versata da all'atto della sottoscrizione Pt_1 del contratto. Trattasi delle fatture n. 2022/1730/F del 6 maggio 2022, euro 5.383,63, n. 2022/2074/F del 6 giugno 2022, di euro 12.481,48; n. 2022/2524/F dell'8 luglio 2022, di euro 21.343,00; n. 2022/2695/F del 19 luglio 2022, di euro 5.061,95; n. 2022/2781/F del 29 luglio 2022, di euri 157,11; n. 2022/3003/F del 19 agosto 2022 di euro 5.692,07; n. 2022/3145/F del 26 agosto 2022 di euro 10.253,11 (docc.
4-10 fascicolo parte opposta). Parte convenuta opposta ha altresì depositato documentazione
3 attestante i dati forniti dal distributore dell'energia elettrica, relativa a ciascun POD dei clienti finali di ai fini della fatturazione (docc. 27-31 fascicolo parte opposta). La Pt_1 documentazione appena richiamata deve ritenersi sufficiente ai fini della prova del credito vantato dalla convenuta opposta, superando, pertanto, la pur generica contestazione di parte opponente relativa alla inidoneità della fattura a costituire prova della pretesa della creditrice.
5. Correlativamente, parte opponente non ha fornito la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa della convenuta, in conformità ai principi poc'anzi richiamati. A fronte della completezza della documentazione prodotta dalla convenuta, parte opponente ha difatti formulato contestazioni assolutamente generiche, prive di qualsivoglia allegazione e non sorrette da idonei elementi di prova, invocando, in particolare, la circostanza della morosità dei clienti finali, del tutto sfornita di prova. A ciò si aggiunta il contegno processuale manifestato dalla opponente medesima, che non ha nemmeno provveduto al deposito degli scritti conclusivi. La assoluta inconsistenza delle argomentazioni attoree e la mancanza di qualsivoglia allegazione ed elemento di prova a sostegno, inducono pertanto al rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione individuato in base al valore della controversia;
tenuto conto dell'esito della lite, con il rigetto integrale dell'opposizione e considerata la complessiva attività processuale svolta dalle parti e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attrice in opposizione dovrà rifondere alla convenuta opposta in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n n. 47/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 13 dicembre 2022, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta, spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 18 luglio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 611/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture somministrazione energia elettrica, promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Fabio Casalini, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Luca CP_1
Martino, come da procura in atti OPPOSTA Conclusioni delle parti
PARTE OPPONENTE
• In via preliminare, si oppone all'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 47/2023, per assenza dei presupposti;
• Nel merito, accogliere la presente opposizione e revocare, e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 47/2023, per i motivi indicati in narrativa;
• Condannare l'opposto al pagamento di spese e competenze del giudizio. Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, anche in considerazione del comportamento processuale di parte avversa. PARTE OPPOSTA Voglia il Tribunale Ill.mo esaminata la documentazione prodotta, respingere la spiegata opposizione, siccome infondata sia in fatto che in diritto, e per l'eff etto confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 47/2023 emesso in data 13/12/2022 dal Tribunale di Cuneo, in persona del giudice dott. Ruggiero Berardi, in esito al ricorso monitorio rubricato al n.
1 3214/2022 R.G., recante condanna di l pagamento in favore Parte_1 di della somma di € 47.543,65 per sorte capitale, oltre interessi CP_1 come da domanda e spese di procedura, liquidate in euro 1.600 per compensi ed euro 286 per spese, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge, e comunque condannare la società opponente
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 47.543,65 per sorte CP_1 capitale oltre interessi commerciali ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo. Con condanna di alla rifusione delle spese e competenze Parte_1 professionali per la fase monitoria e spese (inclusa tassa di registro sul decreto opposto) e compensi per la causa di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
47/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 13 dicembre 2022, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore della convenuta società la somma di euro 47.543,65, oltre CP_1 interessi e spese di procedura. Il credito avanzato in via monitoria dalla opposta si fonda sul mancato saldo di diverse fatture emesse in forza di contratto quadro di somministrazione di energia elettrica, rimaste insolute, già dedotto l'importo versato dalla opponente a titolo di cauzione. Con l'atto di opposizione, la società attrice contesta la pretesa creditoria della convenuta, invocando l'inesistenza del credito, stante l'inidoneità delle fatture a costituire prova della pretesa creditoria. L'opponente ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della concessione della provvisoria esecutorietà.
2. La convenuta si è costituita eccependo la genericità dell'opposizione, priva di specifiche contestazioni, in particolare quanto alla sottoscrizione del contratto di somministrazione, alla fornitura e ai prezzi applicati e richiamando, quanto alla prova del credito, le fatture e il contratto quadro di somministrazione di energia elettrica, stipulato con la società opponente, quale grossista, e il report della somministrazione ai clienti finali della società attrice. In assenza di specifiche contestazioni da parte della opponente, la società convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza di trattazione sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Parte opponente ha invocato la morosità di taluni dei propri clienti finali, eccependo l'arbitraria e illegittima risoluzione del contratto posta in essere da parte convenuta opposta, in violazione della disposizione contrattuale che imponeva il previo obbligo di trattativa in caso di morosità del grossista. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria;
rigettata pertanto la richiesta di prova orale formulata da parte
2 convenuta, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
3.1. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale non può essere considerata titolo negoziale, trattandosi di documento a formazione unilaterale, né fornisce la prova della esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda e del corrispettivo pattuito, essendo il valore probatorio circoscritto alla sola fase monitoria. A ciò consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, troveranno applicazione le ordinarie regole in materia di onere della prova, quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale, con la conseguenza che la fattura potrà costituire al più mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione, dovendo il creditore – opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata.
4. In conformità alle richiamate coordinate interpretative, si deve ritenere che parte opposta abbia fornito la piena prova del proprio credito. È in atti il contratto di quadro di somministrazione di energia elettrica stipulato, il 2 dicembre 2021, tra le odierne parti del giudizio, con cui la società convenuta, nella qualità di fornitrice, si era impegnata a somministrare all'attrice, nella qualità di grossista, quantitativi di energia elettrice necessari al fabbisogno dei propri clienti (doc. 2 fascicolo parte opposta). Il contratto aveva durata di un anno, con scadenza al 31 dicembre 2022 e rinnovabile di un ulteriore anno. Risulta altresì la produzione delle fatture emesse per l'erogazione di tale servizio e rimaste insolute, per un complessivo importo di euro 47.543,65, oggetto di ingiunzione, già detratta la cauzione di euro 10.947,00 versata da all'atto della sottoscrizione Pt_1 del contratto. Trattasi delle fatture n. 2022/1730/F del 6 maggio 2022, euro 5.383,63, n. 2022/2074/F del 6 giugno 2022, di euro 12.481,48; n. 2022/2524/F dell'8 luglio 2022, di euro 21.343,00; n. 2022/2695/F del 19 luglio 2022, di euro 5.061,95; n. 2022/2781/F del 29 luglio 2022, di euri 157,11; n. 2022/3003/F del 19 agosto 2022 di euro 5.692,07; n. 2022/3145/F del 26 agosto 2022 di euro 10.253,11 (docc.
4-10 fascicolo parte opposta). Parte convenuta opposta ha altresì depositato documentazione
3 attestante i dati forniti dal distributore dell'energia elettrica, relativa a ciascun POD dei clienti finali di ai fini della fatturazione (docc. 27-31 fascicolo parte opposta). La Pt_1 documentazione appena richiamata deve ritenersi sufficiente ai fini della prova del credito vantato dalla convenuta opposta, superando, pertanto, la pur generica contestazione di parte opponente relativa alla inidoneità della fattura a costituire prova della pretesa della creditrice.
5. Correlativamente, parte opponente non ha fornito la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa della convenuta, in conformità ai principi poc'anzi richiamati. A fronte della completezza della documentazione prodotta dalla convenuta, parte opponente ha difatti formulato contestazioni assolutamente generiche, prive di qualsivoglia allegazione e non sorrette da idonei elementi di prova, invocando, in particolare, la circostanza della morosità dei clienti finali, del tutto sfornita di prova. A ciò si aggiunta il contegno processuale manifestato dalla opponente medesima, che non ha nemmeno provveduto al deposito degli scritti conclusivi. La assoluta inconsistenza delle argomentazioni attoree e la mancanza di qualsivoglia allegazione ed elemento di prova a sostegno, inducono pertanto al rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione individuato in base al valore della controversia;
tenuto conto dell'esito della lite, con il rigetto integrale dell'opposizione e considerata la complessiva attività processuale svolta dalle parti e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attrice in opposizione dovrà rifondere alla convenuta opposta in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n n. 47/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 13 dicembre 2022, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta, spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 18 luglio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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