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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 207/2017 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 11 marzo 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- , rappresentato e difeso dall'avv. Franco IZZO ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Pontecorvo Via Mura S. Andrea 14;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- , rappresentata e difesa dall' Avv. Fernando CHIANESE ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Carlo Poerio n° 86;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesioni personali
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 16 luglio 2024 e parte convenuta come da note scritte in data 3 marzo 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 17 gennaio 2017 deduceva Parte_1
a) in data 2 ottobre 2015 alle ore 19,30 circa percorreva alla guida del proprio ciclomotore Piaggio cc 50 modello Free targato X79YH2, telaio 0107960 di colore rosso, Via Monte Circeo in comune di San Felice Circeo. Da tergo sopraggiungeva il motociclo Honda targato CM83119 di proprietà di e condotto da Controparte_2 [...]
che all'altezza del civico 50 di Via Monte Circeo lo tamponava. Il Parte_2
motociclo condotto da e di proprietà di Parte_2 Controparte_2
risultava essere assicurato per la RCA, al momento del sinistro de quo, con la compagnia , mentre il ciclomotore di proprietà di CP_1 Parte_1
risultava sprovvisto di copertura assicurativa. In conseguenza di detto tamponamento cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni, tanto che veniva trasportato a mezzo 118 presso il Pronto Soccorso del Nosocomio Santa Maria
Goretti di Latina con diagnosi di: " Emorragia cerebrale, fratture craniche, frattura zigomatica, contusioni polmonari, frattura clavicola destra, ispessimento flessura epatica del colon "; Durante la permanenza al Pronto Soccorso, veniva sottoposto a
TC Total body che evidenziava: “Petecchie emorragiche parenchimali in sede parietale. Ampio ematoma extrassiale a disposizione sia epidurale sia subdurale in sede temporo - parietale destra. . Subcentrimetrico focolaio Controparte_3 emorragico parenchimale in sede temporale destra. Frattura dell'arco zigomatico destro, della squama temporale con estensione al parietale con ematoma subgaleale della base dei processi pterigoidei con estensione alla parete laterale destra del seno sfenoidale. Frattura pluriframmentaria del III medio della clavicola destra. Sparse aree contusive a livello dei lobi polmonari superiori. Immediatamente veniva sottoposto ad intervento urgente di craniotomia evacuativa con rimozione della quota ematica e ricostruzione della frattura mediante placche e viti al titanio. Dopo
l'intervento veniva disposto ricovero in rianimazione in prognosi riservata. Il ricovero presso il reparto di rianimazione del Nosocomio Santa Maria Goretti di
Latina si protraeva fino al 12/10/15 quando, dopo lo scioglimento della prognosi veniva posta una nuova prognosi di novanta giorni ed il paziente veniva trasferito in reparto di Neurochirurgia, dove durante la degenza veniva assistito da ventilazione meccanica ed effettuava controlli TC Total body in data 10/10/2016. Il ricovero nel reparto di Neurochirurgia si protraeva fino al 21/10/15. Durante la degenza effettuava controllo TC in data 19/10/15 e, in seguito a Consulenza
Ortopedica, la frattura della clavicola veniva trattata con tutore. Al momento della dimissione veniva consigliato: riposo assoluto;
TC di controllo a dieci giorni;
controllo clinico in data 28/10/15; terapia domiciliare b) a partire dal 27/10/15 effettuava diverse visite neurologiche presso lo studio del
Dr. e visita ortopedica presso il dottor In data Persona_1 Per_2
20/06/16 effettuava poi un'ultima visita neurologica presso lo studio del Dr.
che certificava l'avvenuta guarigione clinica con esiti da valutare in sede Per_1 medico legale. In data 13/07/16 l'attore effettuava visita ortopedica presso lo studio del Dr. che certificava l'avvenuta guarigione clinica con postumi da valutare. Per_2
c) In data 28/10/16 il Dr. effettuava una valutazione Persona_3 psicodiagnostica sull'attore che si concludeva con una diagnosi di: “Disturbo post traumatico da stress prolungato. Ansia generalizzata. . Stato ansioso”. Da ciò CP_4
si desumeva che l'attore presentava alterazioni psico patologiche post traumatiche gravi tali da compromettere la normale vita di relazione con cambiamenti psicologici che alteravano il funzionamento psicofisico della persona. Inoltre il danno fisico a livello cerebrale aveva indotto delle modificazioni comportamentali sul piano cognitivo tali da compromettere la capacità e le competenze organizzative dello stesso gettandolo in una condizione di disadattamento lavorativo e sociale.;
d) si rivolgeva per la valutazione dei postumi derivanti dal sinistro de quo, al Dott. ed aggiungeva inoltre che nelle conseguenze dei fatti di causa Testimone_1
poteva delinearsi la fattispecie di “incapacità permanente di reddito» (o di guadagno), in quanto nel caso di specie una volta guarite le lesioni esso non aveva potuto recuperare interamente la propria complessiva integrità psicofisica e la lesione della salute gli aveva precluso la possibilità di acquisire in futuro ulteriori redditi od incrementi reddituali. Pertanto aveva subito danni, diretti e riflessi, di natura biologica, morale, esistenziale, patrimoniale e da capacità lavorativa generica dei quali chiedeva il risarcimento nel quantum da valutare con C.T.U. medico-legale e in corso di causa;
e) in data 12/2/2016 parte attrice provvedeva a richiedere alla
[...]
il risarcimento dei danni tutti subiti e successivamente inviava il CP_5
certificato di Primo Pronto Soccorso e quello di chiusura con postumi con richiesta di nomina del medico legale fiduciario della compagnia. La
[...]
a mezzo a.r. del 22/3/2016 rifiutava il risarcimento in quanto i danni CP_5
non risultavano compatibili con la dinamica denunciata;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l' Ill.mo Tribunale Civile adito, rigettata ogni altra istanza -Dichiarare la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Parte_2 de quo -Condannare la in persona del legale rapp.te PT, in solido a Controparte_6 [...]
ed a al risarcimento di tutti danni, diretti e riflessi, di natura Parte_2 Controparte_2 biologica, morale, esistenziale, patrimoniale e da capacità lavorativa generica dei quali chiede il risarcimento nel quantum che risulterà e sarà specificato in corso di causa e dall'espletanda C.T.U. medico-legale e valutati da parte del Giudicante sulla base dei criteri che riterrà opportuni;
-
Rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo;
-Condannare sempre la suddetta compagnia al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. In via istruttoria si chiede: A) prova per testi sul capitoli 1,2,3, di cui in premessa del presente atto di citazione indicando a testi: 1) , residente a [...]in Testimone_2
Via Mediana Vecchia;
2) residente a [...]; 3) Controparte_7
in Via Migliara 58; B) interrogatorio formale del convenuto Controparte_8 [...]
sui capitoli 1,2 e 3 dell' atto di citazione Si chiede altresì ammettersi, nel caso sia Parte_2 ritenuto necessario dal G.I., all' esito delle prove testimoniali, CTU medico legale sulla persona di
Con riserva di ulteriori mezzi istruttori Parte_1
Con comparsa del 19 aprile 2017 , si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo:
a) dal verbale redatto dai Carabinieri di San Felice Circeo che si trovavano a passare nell'immediatezza del fatto sul luogo del sinistro emergeva una realtà opposta a quella dichiarata dall'attore. I Carabinieri, accertavano infatti che l'attore, a bordo di un mezzo a due ruote, guidava completamente ubriaco con un tasso alcolemico altissimo (superiore a 1,5 grammi per litro). I Carabinieri accertavano inoltre, che il motorino attoreo scarrocciava autonomamente per circa 20 metri sul manto stradale e sull'asfalto avevano rinvenuto le sole tracce di pneumatici dello stesso. Sul punto iniziale dello scarrocciamento del ciclomotore, i Carabinieri non avevano riscontrato alcuna traccia di tamponamento ed in più nell'immediatezza del fatto, non avevano rilevato, sul posto, nessun'altra persona coinvolta nell'incidente.
b) l'attore oltre a guidare in totale stato di ebbrezza, guidava su di un ciclomotore privo di autorizzazione a circolare perché non sottoposto a revisione e privo di qualsiasi garanzia assicurativa;
Concludeva pertanto chiedendo: “Si insiste per il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Alla stregua di quanto sopra, ci si oppone, in via istruttoria, all'ammissione della prova testimoniale perché in evidente contrasto con la prova scritta che promana da Pubblici
Ufficiali e dai rilievi obiettivi raccolti nell'immediatezza del fatto e si chiede rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. In via del tutto subordinata, qualora per motivi che a questa difesa possono sfuggire, I' On.le Tribunale di Latina dovesse essere di parere diverso e decidere di consentire il prosieguo istruttorio della causa, si impugna espressamente tutto quanto esposto, dedotto, prodotto e richiesto ex adverso e si chiede la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. VI comma per più compiutamente esaminare, controdedurre ed articolare ogni e qualsiasi mezzo istruttorio. Per mero scrupolo difensivo si impugnano e si contestano, comunque, sin d'ora, tutte le esagerate ed ingiustificate voci di danno richieste dall' attore.”
Con memorie ex art. 183 VI co. C.P.C. primo termine del 09 maggio 2017 parte convenuta si riportava a quanto indicato in comparsa.
All'udienza del 9 maggio 2017 le parti si riportavano a quanto dedotto negli atti introduttivi. Parte attrice chiedeva di dichiarare la contumacia del Parte_2
regolarmente citato e non comparso e chiedeva il rinvio ex art 183 sesto comma c.p.c.. ll
Giudice preso atto vista la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del
[...]
e di e viste le richieste delle parti concedeva i termini di Parte_2 Controparte_2
cui all'art 183 sesto comma C.P.C. e per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori rinviava all'udienza del 12 dicembre 2017 Con memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. primo termine del 07 giugno 2017 parte attrice precisava che la circostanza in base alla quale sul luogo del sinistro non erano state rinvenute tracce di tamponamento tra i due veicoli, non escludeva che il sinistro si fosse verificato con le modalità riportate nell'atto di citazione e contestava inoltre il contenuto del verbale redatto dai Carabinieri di San Felice Circeo.
Con memorie ex art. 183 vi co. c.p.c. secondo termine del 13 giugno 2017 parte attrice In via istruttoria chiedeva l'interrogatorio formale del convenuto e Parte_2 prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero è che in data 2 ottobre 2015 alle ore 19,30 circa percorreva alla guida del proprio ciclomotore Piaggio cc 50 modello Parte_1
Free targato X79YH2, telaio 0107960 di colore rosso, Via Monte Circeo in comune di San
Felice Circeo;
2) Vero è che da tergo sopraggiungeva il motociclo Honda targato CM83119 di proprietà di e condotto da , il quale all' altezza del Controparte_2 Parte_2
civico 50 di Via Monte Circeo tamponava il ciclomotore condotto da 3) vero Parte_1
è che a seguito ed in conseguenza di detto tamponamento, cadeva Parte_1
rovinosamente a terra riportando lesioni, tanto che veniva trasportato a mezzo 118 presso il Pronto Soccorso del Nosocomio Santa Maria Goretti di Latina. Indicava a testi:
[...]
, e . Chiedeva inoltre CTU medico - legale sulle Tes_2 Testimone_3 Controparte_8
persone di al fine di accertare, valutare e quantificare l'entità delle lesioni Parte_1 fisiche subite dallo Stesso e l'ammissione a prova contraria rispetto a quelle richieste dalla controparte nelle rispettive memorie
Con memorie ex art. 183 vi co. c.p.c. secondo termine del 14 giugno 2017 parte convenuta contestava il contenuto della memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma I° termine di parte attrice e si opponeva all' ammissione della prova attorea perché in evidente contrasto con la prova scritta che promanava da Pubblici Ufficiali ed in evidente contrasto con i rilievi obiettivi raccolti dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto. Formulava inoltre richiesta di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni e in caso di ammissione di prova attorea, chiedeva l'ammissione alla prova contraria, con gli stessi testi indicati, e sulle medesime circostanze
Con memorie ex art. 183 vi co. c.p.c. terzo termine del 20 luglio 2017 parte convenuta ribadiva quanto dedotto, contestava il contenuto della memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma
II° termine di parte attrice e si opponeva alla richiesta di deferire l'interrogatorio formale al convenuto Sig. . Parte_2 All'udienza del 12 dicembre 2017 parte convenuta si riportava a quanto già dedotto, alle memorie ex art 183, al rapporto redatto dai carabinieri di San felice al Circeo e chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Parte attrice altresì si riportava alle memorie ex art 183 sesto comma c.p.c. e chiedeva l'ammissione delle richieste istruttorie ivi indicate.
Il Giudice visti gli atti e determinata l'ammissibilità e la rilevanza ammetteva la prova orale riportata nella seconda memoria ex art 183 sesto comma c.p.c di parte attrice sulle circostanze ivi indicate e ammetteva le controparti alla prova contraria. Rinviava per la prova orale all'udienza del 12 giugno 2018 con termine di 20 giorni per la notificazione al convenuto contumace per l'interpello
All'udienza del 12 giugno 2018 il teste veniva identificato con a Controparte_8
mezzo patente di guida con n. rilasciata da MC di Latina in data 30 agosto NumeroDi_1
Perso 2017 con scadenza al 5 novembre 2019 dichiarava sono e mi chiamo CP_8
nato a [...] [...] residente a [...] ADR sul
[...]
capitolo uno delle seconde memorie di parte attrice rispondeva “Si è vero” ADR il giorno del sinistro mi trovavo a piedi sul marciapiede sinistro di Via Monte Circeo del senso di marcia San Felice Roma;
ADR alla guida di un ciclomotore rosso percorreva Parte_1
Via Monte Circeo con direzione San Felice a Circeo ADR a un certo punto il ciclomotore veniva tamponato da un motociclo ADR dopo il tamponamento cercava di riparare Pt_1
e di correggere il motorino ma cadeva a terra sulla sua destra e sbatteva la testa sul marciapiede ADR non ricordo se portava il casco so dire solo che dopo l'urto ho visto volare il casco ADR dopo la caduta io e un altro signore ci siamo avvicinati a e lo Pt_1
stesso aveva perso conoscenza poi sono accorse altre persone ed ho sentito che avevano chiamato l'ambulanza che era sopraggiunta dopo circa 15 minuti ADR dopo 15 minuti sono sopraggiunte ambulanza e macchina medica che hanno soccorso l'hanno Pt_1
Perso rianimato hanno messo il collare e l'hanno portato via quando è andata via l'ambulanza dopo qualche minuto me ne sono andato anche io e posso riferire che non erano presenti i Carabinieri ADR anche il signore che ha tamponato è caduto. E' caduto sia Perso lui che il motorino il signore che ha tamponato si è alzato non ha riportato ferite e ci ha aiutato a soccorrere il tamponante era presente all'arrivo Controparte_9
Perso dell'ambulanza non ricordo se il tamponante ha lasciato i suoi dati al personale 118
ADR io i dati non li ho lasciati a ma lo ho incontrato diverse volte a San Vito Pt_1
frazione dove abito e mi ha chiesto se gli lasciavo i dati per fargli da testimone. Veniva Nu introdotto il teste identificato a mezzo CI N rilasciata da Testimone_3 Numero_2
Comune di San Felice Circeo in data 27/10/2017 con scadenza 10/04/2018 il quale dichiarava ADR sono e mi chiamo nato a [...] il [...] residente Testimone_3 in San Felice Circeo Via delle Allodole 17 ADR sul capitolo uno delle seconde memorie di portatrice dichiarava “Si è vero” ADR io mi trovavo alla guida della mia auto e percorrevo
Via Monte Circeo con direzione Roma corsia opposta a quella percorsa da Parte_1
ADR ho visto alla guida del suo ciclomotore che veniva tamponato da un Parte_1
motociclo Honda ADR A seguito dell'urto faceva 4-5 metri cercando di mantenere Pt_1 il controllo del ciclomotore ma cadeva a terra ADR cadeva sulla sua destra ADR Pt_1
sono stato il primo a soccorrere che era a terra privo di sensi sembrava morto ed Pt_1
aveva una ferita sulla zona cranio- parietale destra che sanguinava ADR no non mi ricordo bene mi sembra che il signore tamponante non cadde non ricordo bene in quanto mi sono apprestato a soccorrere in quanto sembrava morto ADR non so se lo scooter Pt_1
tamponante era caduto o meno ADR ricordo che dopo circa 15 minuti dall'evento è sopraggiunta l'ambulanza con auto medica che hanno immobilizzato con il Parte_1
collare ed hanno cercato di rianimarlo;
ADR poi hanno caricato sull'ambulanza e Pt_1 sono andati via;
ADR dopo 4-5 minuti sono andato via , ADR fino a quando sono rimasto sul posto non erano presenti le forze dell'ordine , ADR oltre all'ambulanza ed all' auto medica non sono sopraggiunte altre auto di soccorso ADR dopo quattro mesi ho incontrato a Borgo Montenero gli ho chiesto come stava e lui mi ha chiesto la Parte_1
mia disponibilità a fargli da testimone;
ADR non so se l'investitore ha lasciato i propri dati al personale del 118 ADR non lo so se il tamponante ha seguito l'ambulanza in ospedale.
Parte attrice depositava intimazione teste e chiedeva l'ammissione della CTU medico legale. Parte convenuta impugnava il dedotto testimoniale e sulla scorta di quanto verbalizzato dai Carabinieri di San Felice Circeo chiedeva CTU cinematica dell'evento per cui era causa. Il Giudice preso atto ai fini del decidere disponeva ctu medico-legale sulla persona dell'attore nominava per lo scopo la dottoressa e per il Persona_5 conferimento dell'incarico e il giuramento rinviava all'udienza del 19 febbraio 2019
All'udienza del 19 Febbraio 2019 parte convenuta reiterava la richiesta di CTU cinematica e ricostruttiva. In caso di conferimento dell'incarico al CTU medico nominava CTP la dottoressa e chiedeva che venisse invitato il CTU a riferire in ordine alla Persona_6
documentazione medica redatta nell'immediatezza del fatto che attestava il tasso alcolemico del sig superiore a 1,5 grammi per litro così come accertato dai Pt_1
carabinieri di San felice Circeo intervenuti sul luogo del sinistro. Parte attrice si opponeva alla richiesta di controparte in merito alla richiesta di CTU cinematica e nominava quale proprio CTP il dottor Era presente anche il CTU che giurava e ad esso Persona_7
venivano posti i seguenti quesiti: Il CTU esaminati gli atti di documenti prodotti in udienza o depositati in cancelleria prima della scadenza del termine previsto dall'art 184
c.pc. compresa la documentazione sanitaria visitato il periziando compiuti i necessari accertamenti specialistici tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui all'art 194 secondo comma cpc e 90 disp. att. c.p.c. verifichi: 1) Quali siano stato le conseguenze lesive del sinistro per il quale è causa, 2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e durata, 3) Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica del periziando, in caso affermativo, quantifichi in termine tali postumi,
4) In caso di risposta affermativa al quesito 3, dica il CTU se i postumi permanenti potrebbe essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo, ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziando omettendo ogni valutazione percentuale, 5) Se i postumi permanenti eventualmente accertati riducano la capacità lavorativa del soggetto e li valuti percentualmente, a tal fine tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse con essa compatibile e coerenti, avuto, altresì riguardo alla età del periziando stesso ed alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali, 6) Se le spese che il periziando dimostri di aver sostenuto in conseguenza del fatto siano state necessarie, utili o superflue, specificandone l'ammontare. Determini le eventuali spese future da sostenere, 7)
Sull'eventuale stato di ebbrezza ed alterazione psico-fisica al momento del sinistro. Il CTU fissava l'inizio delle operazioni peritali il giorno 7 marzo 2019, il Giudice concedeva a questo il termine di 150 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per il deposito della relazione scritta e un acconto di 500 € che poneva provvisoriamente a carico di parte attrice avvisava lo stesso che venivano liquidate solo le spese sostenute corredate da idonea documentazione, autorizzava la nomina dei CTP con termine fino all'inizio delle operazioni peritali, disponeva che il CTU desse conto della presenza dei CTP alle operazioni peritali, disponeva altresì che il CTU ai sensi dell'art 195 c pc trasmettesse alle parti la relazione 40 giorni prima della scadenza e che le parti entro 20 giorni prima della scadenza stessa trasmettessero al medesimo le proprie osservazioni. Sulla relazione in modo che il CTU potesse tener conto delle stesse e rispondervi direttamente nella relazione peritale Autorizzava i difensori delle parti al ritiro dei fascicoli di parte che venivano consegnate al CTU e rinviava all'udienza del 19 novembre 2019 per l'esame della
CTU.
Con relazione finale del 18 luglio 2019 il CTU sul primo quesito rispondeva che l'attore
Sig. a seguito dell'incidente occorsogli in data 2 ottobre 2015, riportava un Parte_3
“Trauma cranico commotivo con ematoma epidurale con pneumoencefalo (che aveva necessitato di intervento chirurgico di craniotomia decompressiva cranioplastica ed apposizione dei mezzi di sintesi) dal quale residuavano focolai epilettogeni in trattamento farmacologico, frattura dell'arco zigomatico destro, della squama del temporale con estensione al parietale destro, frattura pluriframmentaria del III medio della clavicola destra, lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra, trauma toracico chiuso e trauma addominale con versamento nella loggia sotto-epatica, un disturbo post traumatico da stress prolungato nonché pregiudizio estetico moderato-rilevante”. Sul secondo quesito rispondeva che il periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale conseguente al trauma in oggetto poteva essere suddiviso, tenendo conto della natura dell'evento traumatico, in un primo periodo di inabilità temporanea assoluta per complessivi giorni 90
(novanta), mentre i successivi giorni 80 (ottanta) potevano essere considerati come inabilità temporanea parziale. Sul terzo quesito rispondeva che per quanto concerneva gli esiti permanenti conseguenti all'evento traumatico in esame, configuravano un'invalidità permanente valutabile, come menomazione della complessiva integrità psico-fisica dell'interessato nell'ordine del 55% (cinquantacinque percento) della totale. Sul quarto quesito asseriva che sulla base di quanto acquisito in sede di consulenza, si poteva ritenere che il AZ necessitasse di interventi fisioterapici e psicoterapeutici. Sul quinto quesito riferiva che il quadro lesivo riportato a seguito del sinistro in esame, determinava ripercussione sull'attitudine lavorativa sia per quanto concerneva la forza, la resistenza e la capacità di concentrazione in maniera severa. Il AZ, inoltre, non era in grado di sollevare pesi, di utilizzare strumenti a vibrazione e movimenti che implicavano l'uso e lo sforzo continuo dell'arto superiore destro. Sul sesto quesito precisava che la fattura n.ro
12359/2016 del 18.07.2016 emessa presso la società “ANXUR S.r.l.” di Terracina (LT), per esami radiografici della spalla destra di euro 30,00 (trenta/00); per un totale di euro 30,00
(trenta/00), da ritenersi utile, congrua e necessaria. Il AZ necessitava di trattamenti
FKT (non meno di 10 ore) e sedute di psicoterapia (non meno di 1 ora). Sul settimo quesito riferiva che al momento del sinistro, il AZ presentava un valore alcolemico di 2.50 mg/dl (verbale 65/040509). Tale valore, era al di sopra del cut-off previsto. Oltre a ciò ribadiva che nel sinistro per cui era causa il Sig. era stato dotato di elevata energia Pt_1
cinetica, comportando un traumatismo polidistrettuale con postumi permanenti altamente invalidanti. Nello specifico, l'attore in conseguenza del sinistro stradale occorsogli, in data
2 ottobre 2015, riportava un “trauma cranico commotivo con ematoma epidurale (che aveva necessitato di intervento chirurgico di craniotomia decompressiva, cranioplastica con apposizione di mezzi di sintesi), pneumoencefalo, frattura dell'arco zigomatico destro, della squama del temporale con estensione al parietale destro, frattura pluriframmentaria del III medio della clavicola destra, lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra, trauma toracico chiuso e trauma addominale con versamento nella loggia sotto-epatica, un disturbo post traumatico da stress prolungato e numerosi esiti cicatriziali”. In merito al pregiudizio estetico residuato al AZ (area di infossamento della bozza frontale destra oltre agli esiti cicatriziali in regione temporoparietale destra ed in regione occipitale in esito a craniectomia con apposizione di mezzi di sintesi), era possibile affermare che questo poteva essere valutato – secondo quanto previsto dalle tabelle di legge – da moderato a rilevante che trovava un corrispettivo tabellare del 16-25%. Considerando, altresì, la limitazione funzionale a carico della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori (con lussazione attuale ai movimenti), il trauma toracico ed addominale chiuso e l'ematoma epidurale (con compromissioni comportamentali e psichiche), che aveva necessitato sia dell'intervento neurochirurgico di craniotomia decompressiva sia del successivo trattamento anti-epilettico per la presenza di focolai epilettogeni (con Keppra), appariva adeguato valutare gli esiti permanenti conseguenti all'evento traumatico, come menomazione della complessiva integrità psico-fisica dell'interessato, nell'ordine del 60%
(sessanta percento) della totale. In merito alla problematica relativa alla guida sotto l'influenza dell'alcool (Art. 186 CDS), ribadiva che dagli accertamenti effettuati dai sanitari nell'immediatezza del sinistro, risultava un valore alcolemico di 2.50 g/l (Protocollo n.ro
565287). Confermava quanto esplicitato dal Prof. nelle sue considerazioni in Parte_4
quanto nello specifico, dalla disamina della documentazione medica non risultava allegato un consenso informato all'accertamento ematochimico. Per di più il prelievo di un campione di sangue doveva essere effettuato con il consenso dell'interessato, salvo specifica differente indicazione dell'Autorità Giudiziaria. Inoltre, gli esami di conferma dovevano essere effettuati con tecnica cromatografica in fase gassosa accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS). L'esame immunometrico, senza test di conferma era privo di valore legale.
All'udienza del 19 novembre 2019 parte attrice chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ritendo la causa matura per la decisione. Parte convenuta, sulla scorta del verbale redatto dai carabinieri di San Felice Circeo, dell'alta sinistrosità dei due convenuti che avevano denunciato oltre cento sinistri e dell'ingente somma richiesta, chiedeva che l'ammissione della Ctu cinematica e ricostruttiva, con spese a suo carico
Con ordinanza del 20 novembre 2019 il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/02/2019, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza necessità di disporre la sollecitata consulenza tecnica d'ufficio cinematica, che si palesava peraltro esplorativa in assenza di sufficienti elementi documentali utili ad accertare la presenza di un secondo motociclo nel momento in cui il fatto si era verificato, le condotte di guida delle persone coinvolte, le posizioni dei motocicli e la caduta dell'attore a causa del tamponamento asseritamente subito, dovendosi le questioni risolvere sulla base delle risultanze istruttorie documentali ed orali acquisite in giudizio e in base ai criteri di riparto dell'onere della prova fissava l'udienza del 10 dicembre 2020, per la precisazione delle conclusioni
Con note di trattazione del 13 novembre 2020 parte attrice si riportava al proprio atto introduttivo, alle proprie memorie ex art. 183 VI comma I e II termine e precisava le seguenti conclusioni “Voglia l' Ill.mo Tribunale Civile adito, rigettata ogni altra istanza:
Dichiarare la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Parte_2
de quo;
Condannare la in persona del legale rapp.te PT, in Controparte_6
solido a ed a al risarcimento di tutti danni tutti subisti Parte_2 Controparte_2 da diretti e riflessi, di natura biologica, morale, esistenziale, patrimoniale e Parte_1
da capacità lavorativa generica dei quali chiede il risarcimento nel quantum, e quantificati in complessi €1.800.000,00, come anche risultato e specificato dall'espletata C.T.U. medico- legale e come saranno valutati da parte del Giudicante sulla base dei criteri che riterrà opportuni;
- rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo;
- Condannare sempre in Controparte_6
solido a e al pagamento delle spese e compensi Controparte_2 Parte_2
professionali del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c., al procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. Parte attrice impugna e contesta tutte le avverse deduzioni e produzioni. Chiede altresì che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con note di trattazione del 19 novembre 2020 parte convenuta ribadiva quanto già dedotto.
Con ordinanza del 10 dicembre 2020 il Giudice all'esito dell'udienza, letti gli atti di causa delle note depositate dalle parti, considerato il carico di ruolo decisorio, dovuto alle numerose cause già assegnate in decisione e a quelle fissate per la precisazione delle conclusioni anche dai precedenti giudici e destinate a rimanere in tale fase secondo un piano di redistribuzione equilibrata dei procedimenti da decidere, tenuto altresì conto degli ulteriori rinvii disposti durante il periodo della sospensione delle attività processuali prevista per legge a fronte dell'emergenza sanitaria in atto e considerata la necessità di definire prioritariamente le cause di più remota iscrizione e che avevano già subito plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, rinviava la causa all'udienza del 14 dicembre
2021.
Con decreto del 11 dicembre 2021 il Giudice differiva a nuova udienza per il giorno 5 gennaio 2022 e assegnava alle parti termine fino a cinque giorni prima della data dell'udienza per il deposito delle note scritte, il cui contenuto doveva esclusivamente corrispondere a quanto le parti avrebbero dedotto oralmente all'udienza.
Con ordinanza del 5 gennaio 2022 il Giudice letti gli atti di causa e le note depositate dalle parti dato atto dell'emergenza sanitaria in atto e considerata la necessità di definire prioritariamente le cause di più remota iscrizione e che avevano già subito plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni rinviava la causa all'udienza cartolare del 14.07.2022 per conclusioni
Con note di trattazione del 15 maggio 2024 parte convenuta sull'irregolarità formale dell'accertamento del tasso alcolemico in assenza del consenso del conducente precisava che nel caso di specie lo stesso era privo di conoscenza e pertanto non era necessario il suo consenso. Oltre a ciò, per contestare gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri il Sig. Pt_1
introduceva sulla scena una coppia di coniugi già coinvolti in oltre 100 sinistri stradali come indicato da Certificazione Ivass. Parte convenuta chiedeva di dichiarare il concorso di colpa dell'80% a carico dell'attore nella causazione dell'evento e reiterava la richiesta di ammissione di una CTU cinematica e ricostruttiva.
Con note di trattazione del 25 maggio 2024 parte attrice asseriva che le circostanze indicate nell'atto di citazione erano state confermate dai testi e Testimone_3 CP_8
, escussi all' udienza del 18 giugno 2018. Nel merito, la domanda dell'attore
[...]
risultava pienamente provata peraltro anche dal modulo di "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" sottoscritta dal responsabile civile . Parte_2
Chiedeva inoltre di condannare la , in solido a Controparte_6 Parte_2
ed a al risarcimento di tutti danni, nella somma complessiva di €
[...] Controparte_2
649.238,00 oltre alle spese di CTU al danno da capacità lavorativa generica ed alle spese future.
Con ordinanza del 14 luglio 2024 il Giudice a seguito di diversi rinvii, lette le note in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2024, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, rilevato che il carico di ruolo decisorio non consentiva la definizione del presente procedimento e tenuto conto della necessità di definire con priorità i procedimenti di più vecchia iscrizione, anche in considerazione del sopravvenuto decreto presidenziale del 3 gennaio 2024 con il quale si sollecitava la definizione delle cause iscritte fino al 31.12.2016 con precedenza assoluta, fissava l'udienza dell'11 marzo 2025, per la precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il medesimo giorno di udienza.
Con ordinanza del 12 marzo 2025 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 marzo 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni lette le note di udienza depositate assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 e assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 22 aprile 2025 così concludendo:
“Tutto quanto premesso, parte attrice si riporta alle seguenti conclusioni “Voglia l' Ill.mo
Tribunale Civile adito, rigettata ogni altra istanza -Dichiarare la esclusiva responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro de quo -Condannare la Parte_2 Controparte_6 in persona del legale rapp.te PT, in solido a ed a al Parte_2 Controparte_2 risarcimento di tutti danni, diretti e riflessi, di natura biologica, morale, esistenziale, patrimoniale e da capacità lavorativa generica dei quali chiede il risarcimento nella somma complessiva di €
649.238,00 oltre alle spese di CTU nonchè al danno da capacità lavorativa generica ed alle spese future. -Condannare sempre i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 cpc.”
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 5 maggio 2025 concludendo per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La ricostruzione della dinamica di cui all'atto di citazione rappresentante un tamponamento da tergo da parte di un altro motociclo non risulta corroborata dalle risultanze documentali stante l'inidoneità delle stesse ad accertare la presenza di un secondo veicolo nel momento in cui il fatto si è verificato, le condotte di guida delle persone asseritamente coinvolte, le posizioni dei motocicli e la caduta dell'attore a causa del tamponamento asseritamente subito.
Dall'informativa redatta dai Carabinieri di S. Felice Circeo in data 5/10/2015 – indicata per errore materiale come data dell'incidente - risulta infatti che i militari siano transitati sul luogo dell'incidente, Strada Monte Circeo n. 50, alle ore 19.45 del giorno dell'incidente
2 ottobre 2015 - quindi a distanza di circa 15 minuti dall'incidente che nell'atto di citazione si indica come avvenuto alle ore 19.30 circa - constatando la presenza del solo ciclomotore incidentato e venendo informati che il conducente rimasto ferito era stato trasportato al pronto soccorso. I militari hanno inoltre dato atto che tra i presenti non venivano reperite persone che avevano assistito al sinistro, che non vi erano tracce di frenata ma visibili tracce di scarrocciamento del motociclo rinvenuto per oltre venti metri che terminavano in prossimità del punto d'urto. Dopo gli opportuni accertamenti contestavano all'attore le infrazioni rilevate consistite nella guida del mezzo privo di revisione e privo di copertura assicurativa e nella guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore ad 1,5 con conseguente sequestro del mezzo. Gli operanti redigevano schizzo planimetrico che allegavano agli atti e dal quale risultava quanto relazionato e l'assenza di altri veicoli coinvolti nell'incidente. Non venivano quindi rilevate tracce di frenata dell'asserito secondo motoveicolo tamponante né parti della carrozzeria di tale asserito secondo veicolo che certamente, se la ricostruzione attorea fosse attendibile, dovevano per forza di cose essere state rinvenute dagli operanti stante anche la violenza del presunto urto tra il veicolo tamponante e quello tamponato tale da determinare uno scarrocciamento di quest'ultimo per oltre venti metri. A sostegno della ricostruzione attorea a nulla rilevano le dichiarazioni sottoscritte dal e contenute nel Parte_2
modello CAI poiché come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “L'articolo 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade – come nel caso di specie – quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata. (La sentenza impugnata – ha osservato la Suprema corte – si è conformata pienamente ai principi che precedono, ritenendo che la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non sia opponibile all'assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Comunque la giurisprudenza di questa Corte fa salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità da sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto “Cid” nella esistenza di una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio. La incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è un momento antecedente, rispetto alla esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria). (Cassazione civile sez.
III, 20/02/2018, n.4010). Nel caso di specie il motociclo Honda targato CM83119 risulta di proprietà di ed in occasione del sinistro veniva asseritamente condotto Controparte_2
invece da che risulta pertanto essere solo liticonsorte facoltativo e Parte_2 dunque la sua dichiarazione non fa stato nei confronti della società assicuratrice. Inoltre, sul punto si aggiunge che il come indicato dalla Certificazione Ivass allegata Parte_2
dalla società convenuta presenta un'alta sinistrosità avendo egli denunciato un gran numero di sinistri e ciò mette in forte dubbio l'attendibilità di quanto da lui sottoscritto nel modello CAI soprarichiamato.
Risultano inattendibili anche i testi di parte attrice i quali riferiscono dell'assenza delle forze dell'ordine sul posto giunti invece a distanza di circa 15 minuti, di un tamponamento cui seguiva la perdita del controllo del veicolo da parte dell'attore che cadeva a terra sulla sua destra e sbatteva la testa sul marciapiede perdendo conoscenza, e dell'arrivo dell'ambulanza e dell'auto medica dopo circa 15 minuti dall'occorso. Il teste CP_8
riferisce “anche il signore che ha tamponato è caduto. E' caduto sia lui che il motorino” mentre al contrario il teste riporta “non mi ricordo bene mi sembra che il signore tamponante non Tes_3
cadde non ricordo bene in quanto non so se lo scooter tamponante era caduto o meno”.
Inoltre,deve rilevarsi che la circostanza riguardante l'arrivo dell'auto medica e dell'ambulanza entro 15 minuti dal sinistro viene totalmente smentita dalle schede di intervento del 118 allegate da parte attrice le quali riferiscono l'arrivo sul posto dei due mezzi alle ore 20:00 e alle ore 20:07 e cioè a distanza rispettivamente di una mezz'ora e di
37 minuti di tempo rispetto all'orario dell'occorso che si colloca alle ore 19:30 circa. Appare del resto inverosimile che il veicolo asseritamente tamponante non sia caduto, stante la violenza dell'urto e che il suo asserito conducente non abbia riportato lesioni allontanandosi dal posto prima dell'arrivo dei Carabinieri e dello stesso soccorso medico.
In considerazione di tali circostanze di fatto non può pertanto ritenersi dimostrata la presenza di un secondo motociclo responsabile del tamponamento ai danni dell'attore.
Infine si osserva che dagli accertamenti effettuati dai sanitari nell'immediatezza del sinistro, risulta che l'attore si era posto alla guida con un tasso alcolemico nel sangue di
2.50 mg/dl come risultante dal Protocollo n.ro 565287 allegato dalla società convenuta in atti, quindi con un valore superiore a 1,5 grammi per litro, che rappresenta l'ipotesi più grave in assoluto prevista dall'art. 186, co. 2, lett. c) del Codice della Strada. Tale accertamento, privo del test di conferma e del consenso dell'interessato, non può essere tuttavia utilizzato, come auspicato da parte convenuta, nella presente sede trattandosi di prova inutilizzabile anche in ambiti doversi da quello penale (Cass. 43896/2018)
Pertanto, nonostante non risulti provata la tesi sostenuta dalla compagnia convenuta e cioè che l'attore al momento del sinistro versasse in stato di ebbrezza, tuttavia non risultano provati i fatti costitutivi della domanda attorea ex. art 2697 comma 1 c.c., ed in particolare la presenza sul luogo dell'occorso del motociclo guidato dal e la conseguente Parte_2 responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro. Pertanto, in virtù di tali considerazioni la domanda deve essere rigettata.
La soccombenza di parte attrice nel merito della domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media. Altresì le spese della CTU, liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento, definitivamente a carico di parte attrice.
Lì 6 giugno 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava