Articolo 389 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 388Articolo 390
Versione
12 maggio 1963
Art. 389. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1945-46 quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1945-46 (art. 385) ......... L. 258.171.901,93 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (art. 387) ......... " 146.525.832,50 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " 63.696,01
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1946 ... L. 494.761.430,41
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963