Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5185/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv.PINI IRENE, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. VERNA Controparte_1 C.F._2
VALENTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 07/07/2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena (R.G. 2692/2021);
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 9
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. SEPARAZIONE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno, previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
La casa familiare sita in 41126 Modena, Via dei Giacinti n. 81, rimane assegnata alla SI.ra Pt_1
, esclusiva proprietaria, la quale continuerà a risiedervi unitamente ai figli minori.
[...]
Il SI. ha già provveduto da tempo a lasciare l'abitazione familiare trasferendo Controparte_1
altresì formalmente la propria residenza.
La mobilia ivi contenuta e le suppellettili in dotazione alla casa coniugale, sono già stati suddivisi in accordo dei coniugi in fase di separazione.
2. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA PROLE
I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori al fine di Per_1 Per_2
consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i collaterali materni e paterni.
La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita dei figli minori sarà invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale gli stessi si trovano di volta in volta.
I figli minori e rimarranno collocati presso la madre ove manterranno anche la Per_1 Per_2
residenza ai fini anagrafici. Ogni variazione della residenza anagrafica e/o di fatto dei minori dovrà essere previamente comunicata al padre e con lo stesso concordata.
3. DIRITTO DI VISITA
pagina 2 di 9 Entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli quando vorranno, previo accordo con l'altro e compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici dei minori stessi. In ogni caso i genitori, hanno individuato il seguente calendario di frequentazione padre – figli:
a) Infrasettimanalmente e nei weekend:
- Una settimana: e staranno con il il, martedì dalle ore 18.00 quando il padre li Per_1 Per_2 Pt_2
andrà a prendere a scuola/casa materna/attività sportive sino al giovedì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di ferie scolastiche. Staranno inoltre con il il venerdì dalle ore 18.00 quando il padre li andrà a prendere a scuola/casa materna/ Pt_2
attività sportive, sino al sabato quando il padre li riaccompagnerà a scuola se previsto dal calendario scolastico. Laddove invece non fosse previsto il rientro a scuola il sabato, il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 15.00. Pernotteranno pertanto con il padre le notti del martedì e del venerdì.
- Settimana successiva: e staranno con il il mercoledì dalle ore 18.00 quando il Per_1 Per_2 Pt_2
padre li andrà a prendere a scuola/casa materna/ attività sportive, sino al giovedì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di ferie scolastiche. Staranno inoltre con il il sabato dalle ore 15.00 quando il padre li andrà a prendere a casa della madre, Pt_2 sino alla domenica ore 15.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Pernotteranno pertanto con il padre le notti del mercoledì e del sabato.
- e così di seguito secondo un criterio di alternanza;
Ciascun genitore nel suo giorno di competenza avrà l'obbligo di recuperare i figli a scuola, della gestione delle eventuali attività sportive, delle merende e dei compiti scolastici.
Il figlio minore soffre di asma bronchiale per il quale ha due diverse esenzioni mediche: Per_2
- 007.493 ASMA BRONCHIALE
- 0A02.745 MALATTIE CARDIACHE E DEL CIRCOLO POLMONARE
In ragione delle suddette patologie necessita di avere sempre con sé i seguenti medicinali: Per_2
LI FF (salbutamolo solfato) 100 mcg + IR FF (fluticasone propionato) 125 mcg + OB 20 mg cp (antistaminico) + TA 0,1% emulsione cutanea (metilprednisolone aceponato) per sfoghi cutanei allergici.
I puff sono da assumere al bisogno, mentre l'antistaminico deve assumerlo in modo continuativo 365 gg all'anno.
Ciascun genitore ha l'obbligo di munirsi dei suindicati farmaci e di conservarne una sufficiente scorta presso la propria abitazione in modo da far fronte ad un'eventuale crisi del minore.
b) Per le vacanze natalizie e di capodanno:
pagina 3 di 9 Durante il periodo di festività natalizia scolastica i minori trascorreranno la giornata della Vigilia di
Natale (24/12), compresa la notte presso la madre.
Il giorno di Natale e la relativa notte, i minori staranno invece presso il padre dalle ore 11.30 circa fino alle ore 11.30 del giorno successivo (26/12).
Dal giorno 26/12 al rientro scolastico (indicativamente 07/01) le parti applicheranno l'ordinario calendario di frequentazione sopra indicato. I coniugi concordano tuttavia che, durante il periodo di festività natalizia ciascun genitore ha il diritto di portare i figli in vacanza per una settimana: detto diritto deve essere esercitato e comunicato all'altro genitore entro il 01 Dicembre di ogni anno, in mancanza vige il calendario ordinario.
c) Per le vacanze pasquali:
Tre giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta
d) Per le vacanze estive:
I figli minori hanno diritto di trascorrere con ciascun genitore 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (sospensione attività scolastiche). In tali periodi non verranno ricompresi quelli in cui eventualmente, i figli si recheranno in vacanza con i nonni, gli zii o altri parenti. Questi ultimi dovranno essere preventivamente concordati da entrambi i genitori di volta in volta.
Al fine di consentire ai coniugi di organizzare i propri impegni di lavoro unitamente al periodo da dedicare alle proprie personali ferie ed a quelle da passare con i figli minori, gli stessi convengono che l'esatta cadenza del suddetto periodo dovrà essere concordata entro il 30 aprile di ogni anno.
In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con i figli, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dal padre e negli anni dispari dalla madre. Per tale evenienza, il coniuge cui spetta la scelta, dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 15 maggio dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà stessa.
Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze (estive e/o invernali) con i figli.
Le parti precisano che durante le proprie ferie personali senza i figli, rimane in vigore il calendario ordinario e, pertanto, il genitore che si assenterà per godere delle proprie ferie avrà cura di organizzarsi autonomamente per i giorni di sua competenza affinché i figli siano correttamente e responsabilmente accuditi dall'altro genitore o nonni o altri parenti.
e) Per i ponti e festività, previsti dal calendario, anche scolastico:
Secondo il criterio dell'alternanza: pertanto se i figli trascorreranno con la madre il giorno dell'Immacolata, staranno con il padre per il Santo Patrono, passeranno con la mamma il 25 Aprile,
pagina 4 di 9 mentre il 1° Maggio saranno con il papà e così di seguito. Tale regola varrà soprattutto nei casi in cui le suddette festività previste dal calendario coincidano con ponti e week-end lunghi;
pertanto il genitore cui spetta la festività, avrà il diritto di tenere con sé i figli minori per tutto il periodo del ponte, in deroga del generale regime di frequentazione suesposto.
Il regime di alternanza inizierà con la festività/ponte del 25 Aprile di competenza della madre mentre il
01 Maggio sarà di competenza del padre e così di seguito secondo un criterio di alternanza.
Le parti sono concordi nel ritenere che i periodi di vacanza (tranne quella natalizia disciplinata come sopra) interrompono il regolare calendario di frequentazione pattuito tra i genitori e i figli minori.
In suddetti periodi ciascun genitore, pertanto, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del calendario ordinario di cui al precedente capo né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
4. CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, il SI. si obbliga a Controparte_1
corrispondere alla moglie, SI.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, per dodici mensilità Parte_1
annue, la somma complessiva pari ad Euro 500,00// (cinquecento//00) al mese, (€ 250,00 mensili per ciascun figlio) mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato di seguito indicato IBAN:
[...].
Tale obbligo ha iniziato a decorrere dal mese di Maggio 2024.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal mese di giugno
2025, prendendo come indice di base quello del mese di maggio 2024.
Dalla data della separazione personale fino al mese di Aprile 2024 compreso, gli importi elargiti a titolo di Assegno Unico ovvero altri sussidi per i minori, previo accordo verbale intervenuto tra le parti in seguito all'omologa della separazione personale, sono stati incassati integralmente dalla
SI.ra quale ulteriore contributo al mantenimento dei figli e in compensazione per le spese Pt_1
straordinarie dalla stessa sostenute in questo periodo. Le parti pertanto dichiarano reciprocamente di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra, relativamente al periodo suddetto, per le predette poste (assegno unico/spese straordinarie) a titolo di rivalsa, restituzione e/o rimborsi.,
Le parti hanno concordato che, a decorrere dal mese di Maggio 2024 l'Assegno Unnico Universale elargito da INPS in favore dei figli minori spetterà nella misura del 50% a ciascun genitore.
Le parti hanno stabilito di corrispondere ciascuno la somma di € 40,00 a figlio al mese per 12 mensilità all'anno (€ 40,00 a ed € 40,00 a ) a titolo di “paghetta personale”. Tale Per_1 Per_2
somma verrà corrisposta dai genitori in via diretta ai figli il primo giorno di ciascun mese.
pagina 5 di 9 Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e riguardanti la salute, la cura e l'istruzione degli stessi e saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per le spese straordinarie si applica il seguente schema come da Protocollo del Tribunale di Modena:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo, il genitore che non intende prestare il proprio consenso, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (sms, e mail, fax etc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della menzionata richiesta. In difetto di risposta entro il suddetto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa stessa.
Le spese straordinarie che non sono specificatamente elencate nel summenzionato schema, dovranno essere sempre preventivamente concordate tra i coniugi. In caso contrario il coniuge che l'ha sostenuta non potrà richiedere all'altro il rimborso della propria quota di spettanza.
pagina 6 di 9 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione del giustificativo.
Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, pertanto entrambi i genitori si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture a nome della figlia.
5. ANIMALI DOMESTICI
Durante la convivenza matrimoniale le parti hanno adottato 1 cane e 3 gatti. Gli stessi sono intestati alla SI.ra ma le parti sono concordi nel ritenere che il SI. può occuparsi e Pt_1 CP_1 vedere i suddetti animali quando vorrà previo accordo con l'altro coniuge anche tramite sms.
Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra quale contributo per le spese da CP_1 Pt_1
sostenersi per la cura dei predetti animali, la somma mensile massima di € 30,00 per dodici mesi all'anno, previa esibizione degli scontrini, oltre al 50% delle spese veterinarie/educative. Queste dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra le parti ad eccezione delle vaccinazioni annuali standard previste che potranno essere fatte dalla SI.ra senza necessita di preventiva Pt_1 concertazione. Tali spese dovranno essere rimborsate entro 10 giorni dall'esibizione di giustificativo fiscale.
La somma di € 30,00// mensile dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla SI.ra ed indicato al punto 4 del presente ricorso entro il 20 di ogni mese. Pt_1
Quando si verificherà il decesso di due animali, il contributo mensile che dovrà corrispondere il SI. diventerà pari ad € 15,00// per dodici mensilità all'anno oltre al 50% delle spese CP_1
veterinarie/educative come sopra disciplinato.
6. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPATRIO
Le parti si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche a favore dei figli minori, per espatrio a scopi turistici e culturali, impegnandosi a sottoscrivere altresì ogni documento necessario a tal fine.
7. ALTRI PATTI
Mantenimento Coniugi
Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e, pertanto, ciascuno di loro rinuncia a qualsivoglia pretesa di mantenimento.
Consegna chiavi casa familiare e liberazione garage pagina 7 di 9 Il SI., avrà copia delle chiavi di casa della SI.ra che verranno utilizzate solo in CP_1 Pt_1
caso in cui i ragazzi dovessero dimenticare le proprie.
8. SPESE LEGALI
Le spese della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali. Le spese legali, saranno interamente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano di avere, con quanto sopra, risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente domanda.
Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda e fatto salvo per quanto differentemente previsto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 18/07/2007 e in data 19/02/2011; Per_1 Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CASTELNUOVO RANGONE (MO) il 13/07/2013 fra nata a [...]_1
il 05/05/1983 e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO RANGONE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2013 Atto n. 21 Parte II Serie C
pagina 8 di 9 III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9