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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.94/2025
@-Rig.AL - AST AN - sospensione cautelare (Cassaz.) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. LU SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr. Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 10.04.2025 da Pt_1
(appellante-ricorrente in riassunzione) contro (Gestione ex
[...] Controparte_1 CP_2
(appellata-resistente in riassunzione) ed avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. Controparte_3
n.1880/25 del 27/01/2025 sull'appello avverso la sentenza n°107/2019 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 05.03.2020.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n.107/2019 il Tribunale di Macerata ha respinto il ricorso con cui Pt_1
3 della ex
[...] Controparte_4 CP_5Controparte_6 CP_3
aveva chiesto la sospensione del procedimento disciplinare e sospensione cautelare dal servizio
[...]
e dalla retribuzione adottata nei suoi confronti. Secondo il Tribunale le sospensioni del procedimento disciplinare disposte dall'amministrazione erano del tutto legittime, atteso che in entrambi i procedimenti disciplinari dovevano accertarsi fatti particolarmente complessi, e la sospensione cautelare dal servizio
1 era altrettanto legittima, sia in punto di procedura, sia nel merito, tenuto conto della connessione esistente tra i due procedimenti disciplinari (n.3/16 e n.8/16), che unitariamente considerati consentivano di ritenere integrati i presupposti previsti dalla legge, dal C.C.N.L. e dal Regolamento aziendale per procedere alla sospensione cautelare del Dirigente.
Questa Corte, con sentenza n.72/21 del 04/03/2021, depositata in data 11.03.2021, ha respinto l'appello proposto da ritenendo che (per quanto qui interessa): a) nel caso di specie, Parte_1 la sospensione è stata disposta in quanto pendeva nei confronti dell'appellante un procedimento penale per falso connesso con i fatti per i quali si procedeva disciplinarmente nel procedimento n. 3/2016; b) pur se il procedimento penale pendente, cui si fa riferimento nel disporre la sospensione del procedimento disciplinare n. 3/2016, riguardava in realtà la contestazione di falso al ex art. 478 c.p., già Pt_1 oggetto del procedimento disciplinare n.8/2016, dall'esame degli atti emergeva che i due procedimenti disciplinari risultano connessi, avendo riguardo alla complessiva rilevanza disciplinare dell'atteggiamento tenuto dal nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto Pt_2 ingiuntivo, “sicché si ritiene che del tutto legittimamente sia stata disposta la sospensione del procedimento cautelare, essendo stata promossa azione penale per una condotta contestata disciplinarmente e connessa con altra egualmente soggetta a procedimento disciplinare. Vi era, dunque, un'incertezza sui fatti oggetto di complessiva valutazione, che secondo l'interpretazione giurisprudenziale sopra riportata legittimavano la sospensione del procedimento disciplinare”; c) legittimamente l'amministrazione in virtù della (legittima) sospensione del procedimento disciplinare n.
3/2016, ha anche sospeso cautelativamente il che aveva posto in essere condotte (non Pt_1 specificamente negate o contestate dall'appellante) che, unitamente alle condotte contestate, sono idonee a ledere l'immagine interna ed esterna della pubblica amministrazione, nonché il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;
d) di conseguenza, alla luce della complessità degli accertamenti e delle valutazioni da effettuare e della condotta tenuta dal dopo la contestazione disciplinare, sono legittimi e adeguatamente giustificati sia la sospensione del procedimento disciplinare n. 3/2016, sia la conseguente sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione.
Accogliendo il primo dei due motivi di ricorso di la Corte di Cassazione, con Parte_1 sentenza n.1880/25 del 27/01/2025, ha cassato la decisione impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione, evidenziando che: 1) “è pacifico in causa che la sospensione cautelare del lavoratore veniva disposta dall' esclusivamente nell'ambito del processo disciplinare n. 3 del CP_3
2016, sorto dalla contestazione relativa alle due denunce penali dal medesimo sporte all'Autorità giudiziaria di Macerata, e non nel successivo procedimento n. 8 del 2016, che invece riguardava i fatti per cui lo stesso lavoratore era stato sottoposto a processo penale”; 2) la normativa di settore (art.55 ter
D.Lgs 165/2001, art.10-11 C.C.N.L. SPTA, art.25 Regolamento ASUR) subordina la possibilità della
2 sospensione facoltativa cautelare alla pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore per gli stessi fatti per cui sia stato promosso il procedimento disciplinare sospeso;
3) “la pendenza del procedimento penale per gli stessi fatti contestati in sede disciplinare costituisce elemento costitutivo del diritto riconosciuto al datore di lavoro e non una mera condizione di efficacia”; 4) “ha errato, pertanto, la Corte d'appello nell'affermare che il provvedimento di sospensione cautelare, adottato rispetto al procedimento disciplinare 3/2016 promosso per fatti per cui non pendeva a carico del lavoratore procedimento, è stato adottato legittimamente, pur in assenza di un procedimento penale al riguardo, in considerazione della gravità dei fatti contestati e della lesione dell'immagine di ”; 5) tale carenza CP_3 non può ritenersi sanata attraverso “il richiamo effettuato dalla Corte d'Appello, nella prospettiva di una connessione di fatto, alla vicenda oggetto di distinto procedimento disciplinare n. 8/2016, pacificamente non riunito al primo, avente ad oggetto contestazioni disciplinari diverse” (per fatti per cui non era stato promosso procedimento penale), “in quanto la pendenza del procedimento penale nei termini sopra indicati, è vicenda giuridica tipizzata dalla contrattazione collettiva e dal legislatore”; 6) “le norme che regolano il potere dell'Amministrazione di procedere cautelarmente alla sospensione del dipendente vanno infatti interpretate restrittivamente: ed in caso di mancanza di uno degli elementi costitutivi del diritto riconosciuto al datore di lavoro, l'esercizio del potere in difetto dei necessari presupposti richiesti dalla fonte contrattuale dà luogo ad un'invalidità dell'atto”; 7) inoltre, “la verifica dell'effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'immediato allontanamento è indissolubilmente legata all'esito del procedimento disciplinare, perché solo qualora quest'ultimo si concluda validamente con una sanzione di carattere espulsivo potrà dirsi giustificata la scelta del datore di lavoro di sospendere il rapporto, in attesa dell'accertamento della responsabilità penale e disciplinare”.
La causa è stata riassunta da il quale, richiamate le precedenti difese, ha chiesto Parte_1 applicarsi il principio di diritto posto dalla Suprema Corte ed ha insistito per le richieste risarcitorie correlate alla illegittimità della sospensione cautelare disposta nei suoi confronti, sia con riguardo al danno patrimoniale (differenze retributive e danno pensionistico, anche in termini di costi per il riscatto degli anni del corso di laurea), sia con riferimento al danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, rimborso spese sostenute e danno alla professionalità ed all'immagine). Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “in ragione della illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del dott. e definitivamente accertata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1880/2025: - Pt_1 disporre la restitutio in integrum con ricostruzione economica e giuridica della carriera dell'odierno ricorrente;
- condannare l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_3 arrecati all'odierno appellante, come quantificati in narrativa, o nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia, gravata di rivalutazione monetaria ed interessi dalla sospensione dal servizio al
3 saldo effettivo;
- con vittoria di spese del giudizio, comprese quelle dei precedenti gradi di giudizio, ivi inclusa la fase cautelare”.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
Constatata la mancata costituzione in giudizio della parte appellata/resistente in riassunzione - è emersa l'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'appellante/ricorrente in riassunzione, che non ha neanche provveduto al deposito delle note scritte di trattazione, secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c..
Ne consegue che va rilevata la mancata assoluzione degli oneri di impulso gravanti sull'appellante/ricorrente in riassunzione, con la conseguenza che il procedimento non può che essere definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (cfr. Cassaz. 21587/2008).
Invero, atteso che la notificazione del ricorso alla controparte è condicio sine qua non per l'ulteriore sviluppo del procedimento e, quindi, non solo per la dichiarazione di contumacia, ma anche, e principalmente, per la possibilità stessa di una qualsiasi pronunzia di merito, deve essere dichiarata l' improcedibilità del giudizio.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex Cass. n.1880/25 del 27/01/2025 sull'appello avverso la sentenza n°107/2019 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 05.03.2020, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
- nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
LU AN
(Atto sottoscritto digitalmente)
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