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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11700 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 29533/2022 R.G. pendente tra:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Gargiulo c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia (Na),
Corso Alcide De Gasperi n. 16, in virtù di procura in atti, il quale dichiara ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (P.IVA ), rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'avv. Alessandra Fazio e con lei elettivamente domiciliata in
Napoli, alla via Padova, 22, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di P.E.C.
Email_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma,
c.p.c. avverso intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 05/12/2022
[...] spiegava opposizione in relazione all'intimazione di Pt_1 pagamento n. 0712029014857488000, notificata in data 10/11/2022 ad istanza di , limitatamente alla Controparte_1 cartella di pagamento n. 07120190026951492000, notificata in data
24/07/2019, per un totale di euro 21.319,18 (ente impositore: Corte di Appello di Napoli;
tipologia del credito: cassa depositi e prestiti, cassa ammende;
spese processuali, anno 2009).
L'opponente deduceva, in primo luogo, l'estinzione delle pretese creditorie per decorso del termine di prescrizione e, in secondo luogo,
l'inesistenza delle pretese in ragione della mancata notifica degli atti presupposti, chiedendo dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza delle pretese in essa consacrate.
Con comparsa depositata in data 18/09/2023 si costituiva l'opposta , la quale preliminarmente Controparte_1 deduceva la regolare notifica della cartella di pagamento opposta, sottolineando l'infondatezza della doglianza relativa alla pretesa estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione;
eccepiva, inoltre, la violazione del litisconsorzio necessario dell'ente impositore, chiedendo, a tal uopo, di essere autorizzata alla sua chiamata in causa, ovvero di ordinare all'attore di integrare il contradditorio nei confronti dello stesso.
Con provvedimento reso all'esito della prima udienza del
27/06/2023, Il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, rilevata la nullità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, in quanto effettuata presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, ne ordinava la rinnovazione, ordinando altresì la chiamata in causa dell'ente impositore entro il termine del
31/07/2023.
- 2 -
All'udienza del 19/12/2023 il Giudice onerava parte opponente di documentare la notificazione dell'atto di chiamata in causa nei confronti dell'ente impositore, fissando in prosieguo l'udienza al
19/11/2024, nel corso della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/12/2025.
All'udienza del 02/12/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
§2.Ciò posto, si affronta immediatamente, in quanto costituisce questione preliminare e nel contempo più liquida, quella della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 commi 3 -
4 c.p.c., a mente dei quali: ”..il processo si estingue qualora la parte non abbia integrato il contraddittorio nel termine stabilito dalla legge o dal giudice (comma 3); l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal giudice (comma 4)..”.
Il principio della “ragione più liquida” consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 8 marzo 2017, n. 5805; Trib. Milano, 15 dicembre 2016).
Nella fattispecie, nonostante con ordinanza del 28.06.2023, sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti dell'ente impositore, nessuna delle parti vi ha ottemperato, tantomeno l'opponente, indubbiamente maggiormente interessato a provvedervi e nonostante sia stato disposto anche un ulteriore rinvio dell'udienza a tal uopo fissata per consentirgli di ottemperare all'ordinanza.
- 3 -
Per cui al giudicante non resta che prendere atto che l'ordine di integrazione del contraddittorio è rimasto ineseguito e dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta estinzione del processo, in applicazione del generale principio in rito per il quale, in mancanza di notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo per ordine del Giudice, il processo si estingue, posto che la declaratoria di estinzione costituisce atto dovuto, persino nell'ipotesi in cui non vi sia specifica eccezione di parte, poiché il giudice è tenuto d'ufficio a dichiarare l'improseguibilità del giudizio per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio (Cass.sent.n.9107/95-
Cass. n. 12740/2001).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c., il giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento n.
0712029014857488000 recante R.G. n. 29533-2022;
• COMPENSA le spese.
Napoli, 12/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 29533/2022 R.G. pendente tra:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Gargiulo c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia (Na),
Corso Alcide De Gasperi n. 16, in virtù di procura in atti, il quale dichiara ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (P.IVA ), rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'avv. Alessandra Fazio e con lei elettivamente domiciliata in
Napoli, alla via Padova, 22, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di P.E.C.
Email_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma,
c.p.c. avverso intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 05/12/2022
[...] spiegava opposizione in relazione all'intimazione di Pt_1 pagamento n. 0712029014857488000, notificata in data 10/11/2022 ad istanza di , limitatamente alla Controparte_1 cartella di pagamento n. 07120190026951492000, notificata in data
24/07/2019, per un totale di euro 21.319,18 (ente impositore: Corte di Appello di Napoli;
tipologia del credito: cassa depositi e prestiti, cassa ammende;
spese processuali, anno 2009).
L'opponente deduceva, in primo luogo, l'estinzione delle pretese creditorie per decorso del termine di prescrizione e, in secondo luogo,
l'inesistenza delle pretese in ragione della mancata notifica degli atti presupposti, chiedendo dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza delle pretese in essa consacrate.
Con comparsa depositata in data 18/09/2023 si costituiva l'opposta , la quale preliminarmente Controparte_1 deduceva la regolare notifica della cartella di pagamento opposta, sottolineando l'infondatezza della doglianza relativa alla pretesa estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione;
eccepiva, inoltre, la violazione del litisconsorzio necessario dell'ente impositore, chiedendo, a tal uopo, di essere autorizzata alla sua chiamata in causa, ovvero di ordinare all'attore di integrare il contradditorio nei confronti dello stesso.
Con provvedimento reso all'esito della prima udienza del
27/06/2023, Il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, rilevata la nullità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, in quanto effettuata presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, ne ordinava la rinnovazione, ordinando altresì la chiamata in causa dell'ente impositore entro il termine del
31/07/2023.
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All'udienza del 19/12/2023 il Giudice onerava parte opponente di documentare la notificazione dell'atto di chiamata in causa nei confronti dell'ente impositore, fissando in prosieguo l'udienza al
19/11/2024, nel corso della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/12/2025.
All'udienza del 02/12/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
§2.Ciò posto, si affronta immediatamente, in quanto costituisce questione preliminare e nel contempo più liquida, quella della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 commi 3 -
4 c.p.c., a mente dei quali: ”..il processo si estingue qualora la parte non abbia integrato il contraddittorio nel termine stabilito dalla legge o dal giudice (comma 3); l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal giudice (comma 4)..”.
Il principio della “ragione più liquida” consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 8 marzo 2017, n. 5805; Trib. Milano, 15 dicembre 2016).
Nella fattispecie, nonostante con ordinanza del 28.06.2023, sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti dell'ente impositore, nessuna delle parti vi ha ottemperato, tantomeno l'opponente, indubbiamente maggiormente interessato a provvedervi e nonostante sia stato disposto anche un ulteriore rinvio dell'udienza a tal uopo fissata per consentirgli di ottemperare all'ordinanza.
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Per cui al giudicante non resta che prendere atto che l'ordine di integrazione del contraddittorio è rimasto ineseguito e dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta estinzione del processo, in applicazione del generale principio in rito per il quale, in mancanza di notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo per ordine del Giudice, il processo si estingue, posto che la declaratoria di estinzione costituisce atto dovuto, persino nell'ipotesi in cui non vi sia specifica eccezione di parte, poiché il giudice è tenuto d'ufficio a dichiarare l'improseguibilità del giudizio per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio (Cass.sent.n.9107/95-
Cass. n. 12740/2001).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c., il giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento n.
0712029014857488000 recante R.G. n. 29533-2022;
• COMPENSA le spese.
Napoli, 12/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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