Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
2593 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2593 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CONSELICE in data 22/09/1996 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VOCE ESTER;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
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- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CONSELICE in data
22/09/1996 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CONSELICE – anno
1996 n. 7 P. 2 S. A;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
05/12/2024, che integralmente si riportano:
- casa coniugale: la casa coniugale di proprietà esclusiva della IG.ra
[...]
, sita in Forlì – Via Giuseppino Palmesiani n. 9 distinta al Catasto Parte_1
Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 184 particella 397 sub.6, piano 2, cat. A/3, classe 5, vani 8 r.c. euro 805,67 (appartamento e cantina); part. 397 sub 10, piano T, cat. C/6, classe 3, mq. 20, r.c. euro 103,29 (garage) - rimane assegnata alla IG.ra
, che continuerà ad abitarvi con i figli, unitamente a tutti gli arredi Parte_1
e gli elettrodomestici ivi contenuti;
2 - affidamento e collocazione dei figli: La figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, allo stato, continuerà a risiedere con la madre e tenuto conto dell'età, concorderà direttamente con il padre giorni ed orari e ciò compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago di ciascuno;
- contributo al mantenimento della figlia: il IG. contribuirà al CP_1
mantenimento della figlia mediante versamento di assegno di € 350,00 al mese, Per_1
assegno rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Forlì:
1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
- visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
- tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
- cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
- visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
- cure non convenzionali.
3) spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
3 - tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
- mensa scolastica e universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno);
- alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalla Province di Forlì-Cesena,
Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasposto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
- pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo
- rette scolastiche imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- rette universitarie in istituti privati;
- alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
- baby sitter (se necessaria per la cura del minore);
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private.
5) spese ludico/sportive/ricreative:
- non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento
(divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività
4 sportiva per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100 l'anno.
- la frequentazione di ulteriori attività sportive, ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
- Le detrazioni fiscali saranno ripartite secondo le percentuali concordate tra le parti;
- L'assegno unico verrà percepito dalla IG.ra ed il IG. Parte_1 CP_1
ove richiesto, si impegna ad espletare le formalità;
[...]
- Entrambi gli assegni verranno corrisposti entro il 15 del mese mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato alla signora IBAN – Parte_1
[...];
- I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, nessun assegno divorzile in favore degli stessi viene previsto;
- Le parti dichiarano di avere definito ogni pregressa questione e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra.
- Gli effetti del presente accordo decorreranno dalla data di sottoscrizione;
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CONSELICE per quanto di competenza.
Forlì, 01/04/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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