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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8389/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8389/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. VITTORIO BIONDI giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), e (C.F. , domiciliate come in C.F._3 Controparte_3 C.F._4
atti; rappresentate e difese dall'avv. SERGIO ANTONINO SPINA giusta procura in atti.
CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/12/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attore ha premesso che in data 20.11.2014 è deceduta la madre Parte_1 [...]
, avendo disposto dei suoi beni con testamento olografo del 20.9.1998, pubblicato in data CP_4
24.11.2015, e avendo nominato quali eredi universali soltanto le figlie, odierne convenute, CP_1
e . Parte attrice ha inoltre descritto i beni immobili facenti parte dell'asse relitto (la
[...] CP_2
metà indivisa di una bottega in Aci Sant'Antonio, Via Lavina 126, e un intero fabbricato, con eccezione dell'appartamento al primo piano, in Aci Sant'Antonio, Via Gioacchino Rossini 51, 53,55;
immobili meglio individuati in atti, cui per brevità si rinvia). Parte attrice ha altresì precisato che la de
cuius ha disposto in vita di un altro immobile, donando la propria quota del suddetto appartamento al primo piano di Via Rossini alla figlia , anch'ella odierna convenuta, con atto in Notar Controparte_3
del 24.2.1987. Per_1
Ritenendo le disposizioni testamentarie e la donazione in parola lesive dei suoi diritti di legittimario pretermesso, l'attore ha quindi chiesto l'accertamento dell'avvenuta lesione della quota di riserva (pari a un sesto) e la reintegrazione della suddetta quota, mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione.
pagina 2 di 8 Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite le convenute , e Controparte_1 Controparte_3
, eccependo in rito l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della CP_2
mediazione obbligatoria, e chiedendo il rigetto della domanda, totale o parziale, per le ragioni di cui in comparsa.
Orbene, deve innanzitutto rilevarsi che il tentativo di mediazione, come documentato in atti, è
stato esperito e ha avuto esito negativo, con conseguente irrilevanza di ogni ulteriore questione sul punto.
Nel merito l'azione di riduzione è fondata e deve trovare accoglimento.
E' infatti innanzitutto pacifico che l'attore, pur essendo figlio della de cuius, nulla ha ricevuto per testamento. Al contempo, non vi è prova nemmeno di donazioni in favore dell'attore.
Le stesse contestazioni delle convenute, in parte infondate e per il resto non pertinenti, non rilevano concretamente ai fini della riunione fittizia, imprescindibile nel caso di effettivo dubbio sul carattere lesivo delle disposizioni e implicante il calcolo per differenza fra relictum (al netto dei debiti)
+ donatum e legittima spettante complessivamente ai legittimari.
Le convenute, in particolare, non hanno prospettato donazione alcuna in favore dell'attore,
limitandosi ad affermare che a , dal 1993 al 1998, fu consentito di utilizzare Parte_1
gratuitamente la bottega di famiglia. La circostanza del godimento a titolo gratuito è peraltro specificamente contestata, anche con la produzione di un contratto di locazione della bottega.
Parimenti non rilevanti ai fini della riunione fittizia sono l'affermato disinteresse dell'attore nei confronti della madre e la volontà di quest'ultima di mostrare gratitudine verso le figlie, non potendo la de cuius comunque ledere la quota di riserva.
Esula infine dai presupposti dell'azione di riduzione il previo inserimento dei beni di rilievo nella dichiarazione di successione, avente finalità esclusivamente fiscale.
pagina 3 di 8 Potenzialmente rilevante, perchè astrattamente idonea ad incidere sul valore del donatum, è
invece l'eccezione di usucapione formulata da parte convenuta. L'eccezione è tuttavia infondata nel merito, non essendo giuridicamente configurabile, indipendentemente dal decorso del tempo, l'acquisto a titolo originario per usucapione di un bene già acquistato a titolo di liberalità.
Risulta quindi superfluo, sotto il profilo logico-giuridico del mero accertamento della lesione,
procedere alla riunione fittizia ed alla determinazione della quota disponibile,
In tal senso, anche l'ulteriore eccezione di omessa indicazione della quota di legittima e della misura della lamentata lesione non è fondata ed è, pertanto, da rigettare. Occorre infatti considerare che, in primo luogo, per quanto possibile in mancanza del possesso dei beni ed entro i termini di rito parte attrice ha provveduto ad allegare i valori numerici necessari ai fini della riunione fittizia,
utilizzando i criteri di valutazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate. In ogni caso, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte, l'onere di allegazione è
soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che,
per effetto delle disposizioni testamentarie o per donazioni effettuate in vita in favore di altri soggetti,
ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione. Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali pagina 4 di 8 destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova (cfr. per tutte, Cass. Civ. 16/12/2022 n. 36990).
È in conclusione chiaramente fondata l'azione di riduzione, in quanto, lo si ripete, l'attore è stato totalmente pretermesso, non ricevendo nulla né a titolo di eredità né a titolo di liberalità.
Per altro verso il legittimario pretermesso, ottenendo la reintegrazione della quota di legittima,
acquista la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria nella misura della frazione prevista dagli articoli 537 e ss. c.c.
Sul punto, rimessa la causa sul ruolo, è stato necessario disporre di c.t.u. poiché, sebbene l'attore non abbia proposto anche domanda di divisione, non sarebbe possibile attribuire allo stesso semplicemente una quota astratta di tutti i beni oggetto delle disposizioni ritenute lesive, perchè a norma dell'art. 555, comma 2 c.c., la riduzione delle donazioni non avviene proporzionalmente, come prospettato da parte attrice. Piuttosto le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Nella fattispecie, come accertato dalla c.t.u. a firma dell'Ing. condivisibile in ogni Persona_2
sua parte, la riduzione delle disposizioni testamentarie è già sufficiente a garantire la quota di legittima spettante all'attore, nel rispetto ovviamente della quota di riserva spettante anche alle convenute istituite eredi universali.
La quota disponibile è infatti pari ad 1/3 del patrimonio. Ai figli è riservata la quota dei 2/3 da dividersi in parti uguali. Poiché nella fattispecie i figli sono quattro, a ciascuno, compreso dunque l'odierno attore, spetta la quota di 1/6.
Pertanto, considerando il valore complessivo del patrimonio di € 192.000,00 (relictum +
donatum) e il valore della quota disponibile di € 64.000,00, il valore della quota riservata all'attore (e a pagina 5 di 8 ciascuno dei figli) è di € 32.000,00. Il valore delle disposizioni testamentarie (€ 174.000,00) è quindi già sufficiente a reintegrare il legittimario leso.
L'unico modo per procedere quindi alla chiesta reintegrazione nella quota di legittima è, nei limiti della domanda, quella di assegnare all'attore una quota indivisa (nella specie del 18,39%
dell'intero) allo stesso spettante sui beni in oggetto delle disposizioni testamentarie, ossia: del 9,20 %
della bottega di Aci Sant'Antonio, Via Lavina 126, in Catasto al foglio 12, particella 188, sub 2; del
18,39 % dell'appartamento di Aci Sant'Antonio, Via Rossini 55, pt, in Catasto al foglio 13, particelle
397 sub 4/6; del 18,39 % del garage di Aci Sant'Antonio, Via Rossini 51, in Catasto al foglio 13,
particella 397 sub 3; del 18,39 % del garage di Aci Sant'Antonio, Via Rossini 57 p.t., in Catasto al foglio 13, particella 397 sub 5.
Nessun'altra domanda è stata proposta.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore da € 52.001 a € 260.000, parametro medio per valore in relazione a tutte le fasi) e di c.t.u., già liquidate in atti, seguono la soccombenza delle convenute nei confronti dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 8389/2021, così
dispone:
1) in accoglimento della domanda di riduzione di parte attrice , dichiara che le Parte_1
disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo del 20.9.1998, pubblicato in data
24.11.2015, sono lesive della quota di riserva allo stesso spettante e dunque che l'attore ha diritto alla reintegrazione della sua quota pari a 1/6 dell'asse;
2) assegna all'attore la quota indivisa allo stessa spettante sui beni facenti parte Parte_1
dell'asse e specificamente: a) il 9,20 % della bottega di Aci Sant'Antonio, Via Lavina 126, in Catasto
pagina 6 di 8 al foglio 12, particella 188, sub 2; b) il 18,39 % dell'appartamento di Aci Sant'Antonio, Via Rossini 55,
pt, in Catasto al foglio 13, particelle 397 sub 4/6; c) il 18,39 % del garage di Aci Sant'Antonio, Via
Rossini 51, in Catasto al foglio 13, particella 397 sub 3; d) il 18,39 % del garage di Aci Sant'Antonio,
Via Rossini 57 p.t., in Catasto al foglio 13, particella 397 sub 5;
3) condanna le convenute e , in solido, al Controparte_1 Controparte_3 CP_2
pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre € 550,00 per spese vive, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle convenute , Controparte_1 CP_3
e , in solido.
[...] CP_2
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania, il
12.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8389/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. VITTORIO BIONDI giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), e (C.F. , domiciliate come in C.F._3 Controparte_3 C.F._4
atti; rappresentate e difese dall'avv. SERGIO ANTONINO SPINA giusta procura in atti.
CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/12/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attore ha premesso che in data 20.11.2014 è deceduta la madre Parte_1 [...]
, avendo disposto dei suoi beni con testamento olografo del 20.9.1998, pubblicato in data CP_4
24.11.2015, e avendo nominato quali eredi universali soltanto le figlie, odierne convenute, CP_1
e . Parte attrice ha inoltre descritto i beni immobili facenti parte dell'asse relitto (la
[...] CP_2
metà indivisa di una bottega in Aci Sant'Antonio, Via Lavina 126, e un intero fabbricato, con eccezione dell'appartamento al primo piano, in Aci Sant'Antonio, Via Gioacchino Rossini 51, 53,55;
immobili meglio individuati in atti, cui per brevità si rinvia). Parte attrice ha altresì precisato che la de
cuius ha disposto in vita di un altro immobile, donando la propria quota del suddetto appartamento al primo piano di Via Rossini alla figlia , anch'ella odierna convenuta, con atto in Notar Controparte_3
del 24.2.1987. Per_1
Ritenendo le disposizioni testamentarie e la donazione in parola lesive dei suoi diritti di legittimario pretermesso, l'attore ha quindi chiesto l'accertamento dell'avvenuta lesione della quota di riserva (pari a un sesto) e la reintegrazione della suddetta quota, mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione.
pagina 2 di 8 Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite le convenute , e Controparte_1 Controparte_3
, eccependo in rito l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della CP_2
mediazione obbligatoria, e chiedendo il rigetto della domanda, totale o parziale, per le ragioni di cui in comparsa.
Orbene, deve innanzitutto rilevarsi che il tentativo di mediazione, come documentato in atti, è
stato esperito e ha avuto esito negativo, con conseguente irrilevanza di ogni ulteriore questione sul punto.
Nel merito l'azione di riduzione è fondata e deve trovare accoglimento.
E' infatti innanzitutto pacifico che l'attore, pur essendo figlio della de cuius, nulla ha ricevuto per testamento. Al contempo, non vi è prova nemmeno di donazioni in favore dell'attore.
Le stesse contestazioni delle convenute, in parte infondate e per il resto non pertinenti, non rilevano concretamente ai fini della riunione fittizia, imprescindibile nel caso di effettivo dubbio sul carattere lesivo delle disposizioni e implicante il calcolo per differenza fra relictum (al netto dei debiti)
+ donatum e legittima spettante complessivamente ai legittimari.
Le convenute, in particolare, non hanno prospettato donazione alcuna in favore dell'attore,
limitandosi ad affermare che a , dal 1993 al 1998, fu consentito di utilizzare Parte_1
gratuitamente la bottega di famiglia. La circostanza del godimento a titolo gratuito è peraltro specificamente contestata, anche con la produzione di un contratto di locazione della bottega.
Parimenti non rilevanti ai fini della riunione fittizia sono l'affermato disinteresse dell'attore nei confronti della madre e la volontà di quest'ultima di mostrare gratitudine verso le figlie, non potendo la de cuius comunque ledere la quota di riserva.
Esula infine dai presupposti dell'azione di riduzione il previo inserimento dei beni di rilievo nella dichiarazione di successione, avente finalità esclusivamente fiscale.
pagina 3 di 8 Potenzialmente rilevante, perchè astrattamente idonea ad incidere sul valore del donatum, è
invece l'eccezione di usucapione formulata da parte convenuta. L'eccezione è tuttavia infondata nel merito, non essendo giuridicamente configurabile, indipendentemente dal decorso del tempo, l'acquisto a titolo originario per usucapione di un bene già acquistato a titolo di liberalità.
Risulta quindi superfluo, sotto il profilo logico-giuridico del mero accertamento della lesione,
procedere alla riunione fittizia ed alla determinazione della quota disponibile,
In tal senso, anche l'ulteriore eccezione di omessa indicazione della quota di legittima e della misura della lamentata lesione non è fondata ed è, pertanto, da rigettare. Occorre infatti considerare che, in primo luogo, per quanto possibile in mancanza del possesso dei beni ed entro i termini di rito parte attrice ha provveduto ad allegare i valori numerici necessari ai fini della riunione fittizia,
utilizzando i criteri di valutazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate. In ogni caso, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte, l'onere di allegazione è
soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che,
per effetto delle disposizioni testamentarie o per donazioni effettuate in vita in favore di altri soggetti,
ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione. Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali pagina 4 di 8 destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova (cfr. per tutte, Cass. Civ. 16/12/2022 n. 36990).
È in conclusione chiaramente fondata l'azione di riduzione, in quanto, lo si ripete, l'attore è stato totalmente pretermesso, non ricevendo nulla né a titolo di eredità né a titolo di liberalità.
Per altro verso il legittimario pretermesso, ottenendo la reintegrazione della quota di legittima,
acquista la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria nella misura della frazione prevista dagli articoli 537 e ss. c.c.
Sul punto, rimessa la causa sul ruolo, è stato necessario disporre di c.t.u. poiché, sebbene l'attore non abbia proposto anche domanda di divisione, non sarebbe possibile attribuire allo stesso semplicemente una quota astratta di tutti i beni oggetto delle disposizioni ritenute lesive, perchè a norma dell'art. 555, comma 2 c.c., la riduzione delle donazioni non avviene proporzionalmente, come prospettato da parte attrice. Piuttosto le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Nella fattispecie, come accertato dalla c.t.u. a firma dell'Ing. condivisibile in ogni Persona_2
sua parte, la riduzione delle disposizioni testamentarie è già sufficiente a garantire la quota di legittima spettante all'attore, nel rispetto ovviamente della quota di riserva spettante anche alle convenute istituite eredi universali.
La quota disponibile è infatti pari ad 1/3 del patrimonio. Ai figli è riservata la quota dei 2/3 da dividersi in parti uguali. Poiché nella fattispecie i figli sono quattro, a ciascuno, compreso dunque l'odierno attore, spetta la quota di 1/6.
Pertanto, considerando il valore complessivo del patrimonio di € 192.000,00 (relictum +
donatum) e il valore della quota disponibile di € 64.000,00, il valore della quota riservata all'attore (e a pagina 5 di 8 ciascuno dei figli) è di € 32.000,00. Il valore delle disposizioni testamentarie (€ 174.000,00) è quindi già sufficiente a reintegrare il legittimario leso.
L'unico modo per procedere quindi alla chiesta reintegrazione nella quota di legittima è, nei limiti della domanda, quella di assegnare all'attore una quota indivisa (nella specie del 18,39%
dell'intero) allo stesso spettante sui beni in oggetto delle disposizioni testamentarie, ossia: del 9,20 %
della bottega di Aci Sant'Antonio, Via Lavina 126, in Catasto al foglio 12, particella 188, sub 2; del
18,39 % dell'appartamento di Aci Sant'Antonio, Via Rossini 55, pt, in Catasto al foglio 13, particelle
397 sub 4/6; del 18,39 % del garage di Aci Sant'Antonio, Via Rossini 51, in Catasto al foglio 13,
particella 397 sub 3; del 18,39 % del garage di Aci Sant'Antonio, Via Rossini 57 p.t., in Catasto al foglio 13, particella 397 sub 5.
Nessun'altra domanda è stata proposta.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore da € 52.001 a € 260.000, parametro medio per valore in relazione a tutte le fasi) e di c.t.u., già liquidate in atti, seguono la soccombenza delle convenute nei confronti dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 8389/2021, così
dispone:
1) in accoglimento della domanda di riduzione di parte attrice , dichiara che le Parte_1
disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo del 20.9.1998, pubblicato in data
24.11.2015, sono lesive della quota di riserva allo stesso spettante e dunque che l'attore ha diritto alla reintegrazione della sua quota pari a 1/6 dell'asse;
2) assegna all'attore la quota indivisa allo stessa spettante sui beni facenti parte Parte_1
dell'asse e specificamente: a) il 9,20 % della bottega di Aci Sant'Antonio, Via Lavina 126, in Catasto
pagina 6 di 8 al foglio 12, particella 188, sub 2; b) il 18,39 % dell'appartamento di Aci Sant'Antonio, Via Rossini 55,
pt, in Catasto al foglio 13, particelle 397 sub 4/6; c) il 18,39 % del garage di Aci Sant'Antonio, Via
Rossini 51, in Catasto al foglio 13, particella 397 sub 3; d) il 18,39 % del garage di Aci Sant'Antonio,
Via Rossini 57 p.t., in Catasto al foglio 13, particella 397 sub 5;
3) condanna le convenute e , in solido, al Controparte_1 Controparte_3 CP_2
pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre € 550,00 per spese vive, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle convenute , Controparte_1 CP_3
e , in solido.
[...] CP_2
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania, il
12.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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