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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1966/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note sostitutive d'udienza depositate telematicamente;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1966/2022 R.G. Lav. promossa
da
nato ad [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Elisa Cosentino e Massimo F.
Commendatore elettivamente domiciliato in Enna, alla via M. Grimaldi n. 8, presso lo studio dell'avv.
Elisa Cosentino;
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro-tempore, in persona del Ministro legale Controparte_1
rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F.
), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, si domicilia;
P.IVA_1
resistente
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
C.F. , con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 e Sede Provinciale di P.IVA_2
ENNA, Viale Diaz n. 23.rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Dolce e C. Gramuglia;
Avente ad oggetto : riconoscimento anzianità di servizio All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti resistente concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 31.12.2022 il ricorrente
[...]
premesso di essere un assistente amministrativo (AA) collocato in quiescenza per Parte_1
raggiunti limiti d'età dal 01/09/2022 con ultimo servizio prestato presso l'I.C. “E. DE AMICIS” di Enna
e inquadrato in tale profilo con decorrenza giuridica 01/09/2010 ed economica 02/11/2010, esponeva che precedentemente era inquadrato nell'area A, profilo professionale A/2- collaboratore scolastico con un'anzianità pari, alla data del passaggio all'area ed al profilo di assistente amministrativo (01/11/2010),
ad anni 16, mesi 6 e giorni 17.
Ancora esponeva che a decorrere dal 02/11/2010, data del passaggio alla nuova qualifica per superamento di concorso per titoli ed esami, gli erano stati confermati l'anzianità ed il trattamento economico in godimento, ma nei limiti della cd. principio di “temporizzazione”, con inquadramento nella posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data del decreto di ricostruzione di carriera corrispondente ad un'anzianità pari, alla data del 30.10.2010 a quella di cui sopra.
Ritenendo penalizzante il criterio della temporizzazione, ossia dell'inquadramento nella fascia di anzianità corrispondente al maturato economico posseduto all'atto del passaggio di ruolo, ai sensi dell'art. 6 del DPR 345/83 (in forza del quale si individua una anzianità di servizio convenzionale sulla base della retribuzione goduta all'atto del passaggio, prescindendo dalla anzianità effettivamente maturata), il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo: “previa disapplicazione degli atti amministrativi
illegittimi presupposti ed, in particolare, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera
prot. n. 167 del 18.06.2015, - ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento alla integrale
ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna i servizi di ruolo e non di ruolo svolti con la qualifica inferiore di collaboratore scolastico nel ruolo superiore di approdo di
assistente amministrativo e, per l'effetto, - condannare l'Amministrazione Scolastica resistente a
inquadrare il ricorrente in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di
collaboratore scolastico, da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di Assistente
Amministrativo A.T.A., con decorrenza dal passaggio a tale profilo, quindi condannare
l'Amministrazione Scolastica resistente a corrispondere in favore del ricorrente medesimo il relativo
trattamento economico a titolo retributivo e contributivo ed a tutte le differenze retributive, contributive
ed agli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra il percepito ed il percipiendo, per un
importo alla data del 31.08.2022 di euro euro 9.068,70 (euro novemila e sessantotto e settanta centesimi),
oltre agli importi maturati successivamente a tale data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
dalla maturazione al saldo, a far data dalla maturazione del diritto, oltre alla eventuale maggiore somma
scaturente da nuovi conteggi nel corso del giudizio;
- condannare l'Amministrazione Scolastica resistente
all' adozione degli atti consequenziali, ivi compresa la regolarizzazione contributiva nei confronti
dell' (ex gestione ). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”. CP_2 CP_3
L'amministrazione scolastica si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda ed in subordine chiedeva di limitare le differenze retributive rivendicate al termine quinquennale di prescrizione. In via preliminare eccepiva la inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi in capo all'avocato Cosentino per le ragioni spiegate in memoria
Si è regolarmente costituita in giudizio anche l chiedendo la condanna al versamento della CP_2
regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale, nel caso di accertamento di differenze retributive in capo alla ricorrente.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.,
previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti hanno richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare della causa.
******
1.Va innanzitutto disatteso il motivo della inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi in capo all'avvocato Elisa Cosentino.
Parte ricorrente è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, da due difensori (l'avv.
Commendatore e l'avv. Cosentino) per cui un eventuale difetto di rappresentanza in capo ad uno dei due avvocati non inficia gli atti, compiuti dall'altro.
Ciò anche in ossequio al condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione: “Vale allora la
regola generale secondo cui se un potere è attribuito a più persone ciascuna può esercitarlo
indipendentemente dalle altre, e che il mandato alle liti conferito a più difensori attribuisce a ciascuno
dei delegati il potere di agire disgiuntamente dagli altri, salvo espressa ed univoca volontà contraria (cfr.
Cass. 12 gennaio 1984, n. 238; Cass. 21 giugno 1985, n. 3745; Cass. 28 novembre 1989, n. 5185; Cass.
8 ottobre 1993, n. 9979; Cass. 16 maggio 1997, n. 4368; Cass. 16 giugno 1997, n. 5389; nonché Cass.,
sez. Un., 16 giugno 2000, n. 443 secondo cui: “Invero, quanto alla mancata sottoscrizione di uno dei
difensori, è ius receptum che qualora nella procura speciale per ricorrere per cassazione ex art. 365 cod.
proc. civ. siano indicati contestualmente due o più avvocati, con l'espressa previsione, come nel caso
specifico, che il mandato ha carattere congiunto e disgiunto, ciascuno di essi ha pieni poteri di
rappresentanza processuale, con la conseguenza che il ricorso è validamente proposto anche se
sottoscritto da uno solo dei difensori”. (Cassazione Civile, Sez. 6, 10 maggio 2016, n. 9493)
controparte). 2. La questione sottoposta all'odierno esame riguarda il criterio di calcolo dell'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici del personale ATA della scuola pubblica che, immesso in ruolo, possa vantare periodi di servizio anteriori, resi tanto in forza di contratti a tempo determinato, quanto in forza di contratto di assunzione a tempo indeterminato, ma in un ruolo diverso ed inferiore, rispetto a quello di successivo conseguimento.
Il ricorrente è stato, infatti, assunto alle dipendenze del resistente in forza di contratto di lavoro CP_1
a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dallo 01/09/2010 ed economica dal 02/11/2010, nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, area B, profilo professionale di assistente amministrativo.
Il ricorrente ha, dunque, maturato un'anzianità pari, alla data del passaggio all'area ed al profilo di assistente amministrativo (01/09/2010), ad anni 22, mesi 8 e giorni 23.
Alla data del passaggio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo il resistente ha CP_1
provveduto alla valutazione del servizio prestato nel ruolo inferiore, adottando il decreto di ricostruzione di carriera del 18.06.2015 (prot. n. 167) qui contestato, con cui è stato applicato il criterio della temporizzazione, alla stregua del quale dunque, veniva riconosciuta un'anzianità ai fini giuridici ed economici, con inquadramento nella posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data del decreto di ricostruzione di carriera, pari ad anni 16, mesi 6 e giorni 17 e non a quella effettivamente maturata.
Il ricorrente sostiene, invece, che l'errato criterio della “temporizzazione” adottato dall'Amministrazione
Scolastica ha determinato nel corso degli anni una netta diminuzione della retribuzione e di tutti gli istituti ad essa connessi, quali lo stipendio, il TFR ed il conseguente trattamento pensionistico.
Ciò premesso la domanda merita accoglimento.
L'art. 4 del DPR 399/1988 richiamato anche dalla disciplina contrattuale collettiva (art. 66 CCNL
comparto scuola 1995 ) stabilisce ai commi 8 -10: “8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale
superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio
iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di
provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni
stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore,
fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa
temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. 10. I benefici
economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi
previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni”.
Il comma 13 dell'art. 4 prevede: “13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed
economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il
servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura
prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche
ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. E secondo il richiamato art.3
del D.L. n. 370/'70, come modificato con l'art. 81 del DPR n. 417/'74, dettato per il personale docente, il servizio pre-ruolo: “viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo
di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque
riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni
viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma viene riconosciuto nella misura di due
terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici”.
Il complesso criterio dettato dai commi da 8 a 10 dell'art. 4 del DPR n. 399/1988 è dichiaratamente finalizzato a determinare il nuovo trattamento economico spettante al lavoratore dopo l'immissione nel ruolo superiore, assicurando in suo favore un compenso maggiore di quello iniziale tabellare attraverso un articolato meccanismo che in realtà prescinde dalla anzianità di servizio effettiva: la “
temporizzazione” ivi prevista, infatti, consiste nella trasformazione in anzianità di servizio dell'eccedenza tra il valore economico tabellare corrispondente alla fascia di anzianità raggiunta e la superiore retribuzione spettante al lavoratore per effetto dello stesso meccanismo dettato dal comma 8. La temporizzazione traduce, in sostanza, tramite una “ fictio” un differenziale economico in anzianità da far valere nella successiva progressione.
Perché la norma nel suo complesso conservi un senso, si deve affermare che l'anzianità di servizio complessiva- come determinata anche nel caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore dal comma 13 dell'art.
4- costituisce un dato di fatto giuridicamente rilevante per l'inquadramento professionale del lavoratore e produttivo di effetti economici, nello sviluppo del rapporto di lavoro,
superabile soltanto laddove il criterio della temporizzazione di cui al comma 8 garantisca un trattamento più favorevole. Tale indicazione si rinviene nello stesso comma 13, dell'art. 4 ove, all'ultimo capoverso,
si legge: “Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se
più favorevoli”. L'art. 4 comma 10, poi, esclude la possibilità di cumulare i benefici derivanti dalla temporizzazione con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera disponendo : “10. I benefici economici
di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli
effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”. Si tratta, in sostanza, di due criteri alternativi e non cumulabili.
Ebbene, nel caso di specie il meccanismo della temporizzazione è stato ritenuto più favorevole dall'amministrazione, in quanto questa, nella ricostruzione dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente nel ruolo di provenienza, ha considerato il servizio pre-ruolo ai sensi dall'art.569 del Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella versione allora vigente, e cioè ha considerato utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo il servizio pre-ruolo svolto nel primo triennio, considerando, invece, la restante quota, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi.
Come noto, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione ed ha affermato, nella sentenza n.
Par 31150 del 2019, per il personale quanto segue: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del
personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone
in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui
prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile
integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione
della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva
e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero
servizio effettivo prestato.”
Da ultimo è importante evidenziare come il legislatore, con il D.L. n. 69/2023 c.d. “Decreto Salva
Infrazioni”, convertito in Legge n. 103 del 10 agosto 2023, è intervenuto in materia di “ricostruzione di carriera” prevedendo all'art. 14 quanto segue:
“Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 485:
al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,»
sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in
ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché
ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente
prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista
dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico
2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per
intero agli effetti giuridici ed economici.
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità
contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Il legislatore è, dunque, intervenuto eliminando il meccanismo di valutazione del servizio pre-ruolo previsto antecedente, introducendo un criterio di valutazione integrale parametrato al servizio effettivo,
ma riconoscendolo per le nuove immissioni in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, e non,
dunque, per quelle pregresse, come nel caso di specie.
Non è stato, invece, modificato il comma 2 dell'articolo 569 il quale prevede che “2. Il servizio di ruolo
prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione
della metà.”
Fattispecie concreta:
3. Alla luce dei suddetti principi di diritto è, dunque, possibile passare all'esame del caso concreto.
Come sopra esposto, nel caso di specie risulta che il ricorrente ha lavorato come collaboratore scolastico non di ruolo negli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, in forza di distinti contratti di lavoro a tempo determinato, tutti con scadenza al 31 agosto.
E' stato poi assunto alle dipendenze del resistente in forza di contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2009 nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, area A, profilo professionale collaboratore scolastico, per poi passare all'area B, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2020, profilo professionale di assistente amministrativo.
Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che il ha ritenuto che il criterio della CP_1
temporizzazione fosse più favorevole, per aver considerato, ai fini comparativi, come anzianità nel ruolo di provenienza (sia di ruolo che non) quella di anni 16, mesi 6, giorni 17 ai fini giuridici ed economici (ed anni 4, mesi 11, giorni 23 ai fini economici), e l'aggiunta dell'assegno ad personam riassorbibile di euro
298,06.
Se, di converso, l'amministrazione scolastica avesse riconosciuto per intero l'anzianità maturata dal ricorrente nel periodo pre-ruolo, lo stesso avrebbe ottenuto un'anzianità complessiva nel ruolo di provenienza (comprensiva del servizio pre-ruolo) di anni 22, mesi 8, giorni 23, da utilizzare quale base di calcolo per una corretta ricostruzione di carriera (comprensivo per intero il servizio di ruolo e non ruolo nel profilo precedente) in luogo della temporizzazione.
Cont Peraltro, dalla comparazione delle anzianità valutate si evince che l'anzianità calcolata dal ai sensi del d.lgs. 297/94 è inferiore a quella maturata dal ricorrente sulla base del servizio pre-ruolo effettivo,
sicchè alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione, il decreto di ricostruzione carriera emesso dalla resistente deve considerarsi illegittimo nei confronti del ricorrente e va riformato.
Al riguardo si osserva che già dai conteggi versati in atti emerge che non è stato affatto utilizzato il criterio più conveniente per il ricorrente e che l'assegno ad personam previsto dal decreto di ricostruzione della carriera, di importo risibile, non ha compensato le perdite subite dal ricorrente a seguito dell'illegittimo inquadramento, all'atto del passaggio di profilo, nella fascia stipendiale inferiore rispetto a quella corrispondente alla effettiva anzianità di servizio maturata (fascia 15-20 in luogo della fascia 21-27).
In definitiva sintesi, va accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio di ruolo e non di ruolo svolto nel profilo inferiore secondo il principio della "ricostruzione di carriera" in luogo della
"temporizzazione" sia ai fini giuridici che economici, fermo restando la non cumulabilità dei benefici già
riconosciuti, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali con essa contrastanti con particolare riferimento al D.Lgs. n.297/1994 e , riconoscere al ricorrente anni 22, mesi 8, giorni 23 da utilizzare quale base di calcolo per una corretta ricostruzione di carriera (comprensivo per intero il servizio di ruolo e non ruolo nel profilo precedente) in luogo di quelli utilizzati per la cosiddetta "temporizzazione”, con tutte le relative conseguenze in ordine alla determinazione dello scaglione di riferimento ed alle relative differente retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, espressamente rilevata dalla parte resistente.
Sotto tale ultimo profilo è bene rilevare che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla diffida stragiudiziale risalente al 14 maggio 2021. E' da tale data, pertanto, che va calcolata, a ritroso, la prescrizione dovendosi ritenere prescritti gli importi richiesti per il periodo anteriore al 14
maggio 2016. All'accoglimento della domanda di pagamento delle differenze retributive segue anche l'accoglimento
Cont della domanda di condanna del alla eventuale regolarizzazione contributiva a favore dell' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nei confronti dell' le CP_2
spese vanno invece compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
• in accoglimento della domanda accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio di ruolo e non di ruolo svolto nel profilo inferiore secondo il principio della "ricostruzione di carriera" in luogo della "temporizzazione" sia ai fini giuridici che economici, fermo restando la non cumulabilità dei benefici già riconosciuti;
per l'effetto condanna dell'Amministrazione scolastica resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE;
• previa disapplicazione delle disposizioni nazionali con essa contrastanti con particolare riferimento al D.Lgs. n.297/1994 ed in particolare a riconoscere al ricorrente anni 22, mesi 8, giorni 23
da utilizzare quale base di calcolo per una corretta ricostruzione di carriera (comprensivo per intero il servizio di ruolo e non ruolo nel profilo precedente) in luogo di quelli utilizzati per la cosiddetta
"temporizzazione”, con tutte le relative conseguenze in ordine alla determinazione dello scaglione di riferimento ed alle relative differente retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale rilevata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 ed oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva da corrispondere all' competente nei limiti CP_2
della prescrizione quinquennale sopra rilevata;
• condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in 2004,00, oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., come per legge • compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
Enna, 09.04.2025