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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R.Gen. N. 250/2021 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
IGg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri ConSIliere rel.
Dott. Michele Stagno ConSIliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 250/21 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 01.03.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 9
ottobre 2024 OGGETTO:
d a Azione revocatoria
(C.F. ), nato a [...] il 7 Parte_1 C.F._1 ordinaria ex art. 2901
settembre 1940 e residente in [...], c.c.
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio Codice:102002
dott. rep. n. 37.408 (doc. A), anche disgiuntamente tra loro, Parte_2
dagli avv.ti Alfredo Irti (C.F. ) e Andrea Mina C.F._2
(C.F. ) presso il cui studio in Brescia, via Solferino C.F._3
n. 51, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE nel proc. n. 250/2021 RG APPELLATO nel proc. N. 251/2021
c o n t r o
(C.F. ), nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_4
MU (BS), il 2 novembre 1957 e ivi residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Piccinali (C.F.
), elettivamente domiciliata in BRESCIA, via C.F._5
Malta, 12, presso lo studio di quest'ultimo giusta procura ai sensi dell'art. 83 terzo comma c.p
APPELLANTE nel proc. n. 251/2021
APPELLATA nel proc. n. 250/2021
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_6
d'Artogne (BS), l'11 ottobre 1952, residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Tiziana Lorenzetti del Foro di
Brescia, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._7
il suo studio, in DA Boario Terme (Bs), via Romolo Galassi n.7,
APPELLATO in entrambi i giudizi
e
(C.F. ) CP_2 C.F._8
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 1596/2020 del Tribunale di Brescia
pubblicata il 06.08.2020
CONCLUSIONI
Per Pt_1 Rispetto al giudizio R.G. n. 250/2021:
“in via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'inefficacia nei confronti del notaio dott.
dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Brescia il 2 novembre Parte_1
2012 (rep. n. 10336/2012) e trascritto in data 27 novembre 2012 (reg. gen. 7050, reg. part. 5559),
in seguito modificato con nuovo accordo omologato dal Tribunale di Brescia il 25 settembre
2015 (rep. n. 9313/2015) e trascritto in data 21 ottobre 2015 (reg. gen. 5861, reg. part. 4668), o comunque degli atti di trasferimento in esso previsti in favore della SI.ra Parte_3
dei seguenti beni:
a) unità negoziale n. 1: (i) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 3315; (ii) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8378; (iii) terreno sito in PI
MU (BS), foglio 1, particella 8386; (iv) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella
8390;
b) unità negoziale n. 2: (i) fabbricato sito in PI MU (BS), via Pantani n. 6, cat. A2
(abitazione di tipo civile), foglio 3, particella 2349, sub. 1; (ii) fabbricato sito in Esine (BS), via
San Martino, cat. C1 (negozi e botteghe), foglio 9, particella 1495, sub. 1 e foglio 9, particella
2207, sub. 1; (iii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 5 e foglio 9, particella 2206, sub. 5; (iv) fabbricato sito in
Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. C2 (magazzini e locali di deposito), foglio 9, particella 1493,
sub. 8; (v) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico),
foglio 9, particella 1493, sub. 9 e foglio 9, particella 1495, sub. 7; (vi) fabbricato sito in Esine
(BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 10
e foglio 9, particella 1495, sub. 8; (vii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2
(abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 10 e foglio 9, particella 2206, sub. 7;
(viii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9,
particella 1495, sub. 11 e foglio 9, particella 2206, sub. 8;
in via subordinata
- accertare e dichiarare la simulazione assoluta dei seguenti atti di trasferimento in favore della
SI.ra contenuti nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Parte_3
Brescia il 2 novembre 2012 (rep. n. 10336/2012) e trascritto in data 27 novembre 2012 (reg. gen.
7050, reg. part. 5559), in seguito modificato con nuovo accordo omologato dal Tribunale di Brescia il 25 settembre 2015 (rep. n. 9313/2015) e trascritto in data 21 ottobre 2015 (reg. gen.
5861, reg. part. 4668):
a) unità negoziale n. 1: (i) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 3315; (ii) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8378; (iii) terreno sito in PI MU (BS), foglio
1, particella 8386; (iv) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8390;
b) unità negoziale n. 2: (i) fabbricato sito in PI MU (BS), via Pantani n. 6, cat. A2
(abitazione di tipo civile), foglio 3, particella 2349, sub. 1; (ii) fabbricato sito in Esine (BS), via
San Martino, cat. C1 (negozi e botteghe), foglio 9, particella 1495, sub. 1 e foglio 9, particella
2207, sub. 1; (iii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 5 e foglio 9, particella 2206, sub. 5; (iv) fabbricato sito in
Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. C2 (magazzini e locali di deposito), foglio 9, particella 1493,
sub. 8; (v) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n.
4, cat. A3 (abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 9 e foglio 9, particella
1495, sub. 7; (vi) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 10 e foglio 9, particella 1495, sub. 8; (vii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495,
sub. 10 e foglio 9, particella 2206, sub. 7; (viii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3,
cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 11 e foglio 9, particella 2206,
sub. 8;
- disporre i conseguenti effetti restitutori;
in via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare che è nullo per causa illecita l'accordo di separazione omologato dal
Tribunale di Brescia il 2 novembre 2012 (rep. n. 10336/2012) e trascritto in data 27 novembre
2012 (reg. gen. 7050, reg. part. 5559), in seguito modificato con nuovo accordo omologato dal
Tribunale di Brescia il 25 settembre 2015 (rep. n. 9313/2015) e trascritto in data 21 ottobre 2015
(reg. gen. 5861, reg. part. 4668), o comunque che sono nulli per causa illecita gli atti di trasferimento in esso previsti in favore della SI.ra dei seguenti beni: Parte_3
a) unità negoziale n. 1: (i) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 3315; (ii) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8378; (iii) terreno sito in PI MU (BS), foglio
1, particella 8386; (iv) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8390;
b) unità negoziale n. 2: (i) fabbricato sito in PI MU (BS), via Pantani n. 6, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 3, particella 2349, sub. 1; (ii) fabbricato sito in Esine (BS), via
San Martino, cat. C1 (negozi e botteghe), foglio 9, particella 1495, sub. 1 e foglio 9, particella
2207, sub. 1; (iii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 5 e foglio 9, particella 2206, sub. 5; (iv) fabbricato sito in
Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. C2 (magazzini e locali di deposito), foglio 9, particella 1493,
sub. 8; (v) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico),
foglio 9, particella 1493, sub. 9 e foglio 9, particella 1495, sub. 7; (vi) fabbricato sito in Esine
(BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 10
e foglio 9, particella 1495, sub. 8; (vii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2
(abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 10 e foglio 9, particella 2206, sub. 7;
(viii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9,
particella 1495, sub. 11 e foglio 9, particella 2206, sub. 8;
- disporre i conseguenti effetti restitutori;
in ogni caso
- con vittoria di spese, compensi di causa ed espresso riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, rispetto ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
I. istanza ex art. 210 cod. proc. civ., affinché la Corte d'Appello adìta voglia ordinare:
a) a e/o al SI. e al Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
(già e poi , con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché Controparte_5 CP_6
alla medesima (già e poi , agenzia Controparte_4 Controparte_5 CP_6
DA Boario Terme, via Albera n. 16, l'esibizione degli estratti conto relativi al rapporto Iban
[...] (ovvero al conto corrente sul quale è stato accreditato il versamento del Notaio in favore di - cfr. doc. n. 6, depositato dal Notaio in primo grado - CP_3
prima che avesse effetto la fusione per incorporazione in , completi Controparte_7
di riassunto scalare, dal 1° aprile 2014 alla data dell'esibizione (come già richiesto nell'ordine di esibizione sub B, nell'atto di citazione in primo grado del Notaio, pagg. 22-23, memoria ex
art. 183, 6° comma, n. 2, cod. proc. civ., pagg.
5-6 in primo grado);
Controparte_ b) a e/o al SI. l'esibizione (come già Controparte_3 Controparte_1 richiesto nell'ordine di esibizione sub E, nell'atto di citazione in primo grado del Notaio, pagg.
22-23, memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, cod. proc. civ., pagg.
5-6 in primo grado) di:
schede contabili delle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
libro cassa delle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, Irap etc.) delle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
bilanci di esercizio delle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
c) alla SI.ra e al (già e poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché alla medesima CP_6 Controparte_4
(già e poi , agenzia DA Boario Terme, via Albera n. 16, Controparte_5 CP_6
degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla SI.ra Parte_3
n. [...] dal 2011 alla data dell'esibizione, escluso l'anno
[...]
2015 (come richiesto nella 'istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie' del
5 luglio 2019, sub. F, pag. 6); ovvero, in subordine, dal 1° aprile 2014 alla data dell'esibizione
(come già richiesto nell'ordine di esibizione sub C - cfr. atto di citazione in primo grado del
Notaio, pagg. 22-23, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del Notaio, pagg. 5-6
in primo grado);
d) alla SI.ra e a (già ), con Parte_3 Controparte_8 Controparte_9
sede in piazza Vittorio Veneto n. 8, nonché alla medesima (già CP_9 Controparte_8
), agenzia DA Boario Terme, piazza Colonnello Lorenzini n. 6, Controparte_9
degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla SI.ra Parte_3
n. [...] (ovvero il diverso rapporto che risultasse
[...]
intrattenuto dalla SI.ra e sul quale è stato tratto l'assegno bancario non Parte_3
trasferibile n. 5185280730-06 di euro 85.000,00), dal 2011 alla data dell'esibizione, escluso il trimestre aprile-giugno 2015, prodotto dalla SI.ra (come richiesto nella „istanza di revoca Pt_3
parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio 2019, sub. G, pag. 6); ovvero, in subordine, dal 1° aprile 2014 alla data dell'esibizione (come già richiesto nell'ordine di esibizione sub D - cfr. atto di citazione del Notaio in primo grado, pagg. 22-23, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del Notaio, pagg. 5-6);
e) alla SI.ra e al (già e poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché alla medesima CP_6 Controparte_4
(già e poi , agenzia DA Boario Terme, via Albera n. 16, Controparte_5 CP_6 della copia degli assegni circolari (per euro 30.000), emessi il 2 aprile 2015, addebitati sul conto corrente intrattenuto dalla SI.ra n. [...], Parte_3
ovvero, in mancanza, della documentazione comprovante il beneficiario del trasferimento del denaro indicato negli assegni circolari (come richiesto nella „istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio 2019, sub. H, pag. 7);
f) alla SI.ra e al (già e poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché alla medesima CP_6 Controparte_4
(già e poi , agenzia DA Boario Terme, via Albera n. 16, Controparte_5 CP_6
della copia dell'assegno bancario n. 0035134953 (per euro 10.000), tratto il 4 aprile 2015 dal conto corrente intrattenuto dalla SI.ra n. Parte_3
[...], ovvero, in mancanza, della documentazione comprovante il beneficiario del trasferimento del denaro indicato nell'assegno bancario n. 0035134953 (come richiesto nella „istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio
2019, sub. I, pag. 7);
g) alla SI.ra e al (già e poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché alla medesima CP_6 Controparte_4
(già e poi , agenzia DA Boario Terme, via Albera n. 16, Controparte_5 CP_6
della copia dell'assegno bancario n. 0035134952 (per euro 3.500), tratto il 10 aprile 2015 dal conto corrente intrattenuto dalla SI.ra n. Parte_3
[...], ovvero, in mancanza, della documentazione comprovante il beneficiario del trasferimento del denaro indicato nell'assegno bancario n. 0035134952 (come richiesto nella „istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio
2019, sub. J, pag. 7);
h) alla SI.ra e al (già e poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché alla medesima CP_6 Controparte_4
(già e poi , agenzia DA Boario Terme, via Albera n. 16, Controparte_5 CP_6
della copia dell'assegno bancario n. 0035134954 (per euro 4.250), tratto il 10 aprile 2015 dal conto corrente intrattenuto dalla SI.ra n. Parte_3
[...], ovvero, in mancanza, della documentazione comprovante il beneficiario del trasferimento del denaro indicato nell'assegno bancario n. 0035134954 (come richiesto nella 'istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie' del 5 luglio 2019, sub. K, pag. 7);
II. prova testimoniale (come richiesto nella seconda memoria, ex art. 183, 6° comma, cod. proc.
civ., pagg. 4-5) sui seguenti capitoli:
1. Vero che, negli anni dal 2012 al 2018, ha intrattenuto rapporti di vicinato con entrambi i
coniugi conviventi presso il condominio di via Pantani, in PI MU (BS)? CP_1
2. Vero che, nel medesimo periodo e nei medesimi luoghi, ha constatato il permanere del
rapporto fra i coniugi CP_1
3. Vero che, nel medesimo periodo e nei medesimi luoghi, i coniugi hanno condotto CP_1
vita di coppia e familiare?
4. Vero che, nel medesimo periodo, i coniugi hanno frequentato insieme luoghi di CP_1
pubblico incontro come il supermercato, il centro commerciale, i ristoranti e i bar?
Si indicano a testi:
(i) il SI. residente in [...]; Testimone_1
(ii) la SI.ra residente in [...]; Testimone_2
(iii) la SI.ra residente in [...]; Testimone_3
III. ordine ai convenuti, SI.ri SI.ra e Controparte_1 Parte_3 [...]
e ai terzi, (già e poi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e già ) di consentire l‟ispezione di tutta CP_6 Controparte_8 Controparte_9
la documentazione bancaria riguardante i rapporti in essere, nel periodo dal 2011 a oggi, fra i
SI.ri e e i Controparte_1 Parte_3 Controparte_3
predetti istituti di credito, indicando il tempo, il luogo e il modo dell‟ispezione (come richiesto nella „istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio 2019, sub.
(III), pagg. 7-8);
IV. CTU contabile avente ad oggetto tutti i reciproci trasferimenti di denaro fra i SI.ri CP_1
la SI.ra sui rispettivi
[...] Parte_4
conti correnti presso (già e poi e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
(già ), e sugli altri rapporti bancari che fossero CP_8 Controparte_9
individuati, nel periodo dal 2011 ad oggi (come richiesto nella „istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio 2019, sub. (IV), pag. 8).
Rispetto al giudizio R.G. n. 251/2021:
“in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello della SI.ra Pt_3
in via principale
rigettare i motivi di appello proposti dalla SI.ra in quanto infondati in fatto e in diritto;
Pt_3
in via subordinata
in caso di accoglimento dell'appello proposto dalla SI.ra accertare e dichiarare la Pt_3
simulazione assoluta della compravendita del 4 aprile 2015 a rogito notaio rep. Per_1
CP_ 92872/16098, trascritta il 17 aprile 2015, reg. gen. 1877, reg. part. 1498, fra e la SI.ra con prezzo indicato in euro 132.000,00, avente ad oggetto l'immobile sito Parte_3
in PI MU (BS), via Giuseppe Verga, n. 2, costituito da appartamento con balcone e corte esclusiva al piano rialzato e con autorimessa al piano interrato - censiti al N.C.E.U. del Comune
di PI MU (BS) al foglio 6, particelle 8518/5, via Giovanni Verga n. 2, piano T, cat. A/2,
cl. 2, vani 6, r.c. 340,86 euro;
8518/9, via Giovanni Verga n. 2, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 28,
r.c. 88,21 euro - oltre quote di comproprietà degli enti comuni come per legge, fra cui in particolare quelli individuati al N.C.E.U. di PI MU al foglio 6, particelle 8518/1, 8518/2,
8518/17;
disporre i conseguenti effetti restitutori tra la SI.ra e i successori di cancellata Pt_3 CP_3
dal Registro delle Imprese;
in via ulteriormente subordinata
sempre in caso di accoglimento dell'appello proposto dalla SI.ra accertare e dichiarare Pt_3
la nullità per causa illecita della compravendita del 4 aprile 2015 a rogito notaio rep. Per_1
CP_ 92872/16098, trascritta il 17 aprile 2015, reg. gen. 1877, reg. part. 1498, fra e la SI.ra con prezzo indicato in euro 132.000,00, avente ad oggetto l'immobile sito Parte_3
in PI MU (BS), via Giuseppe Verga, n. 2, costituito da appartamento con balcone e corte esclusiva al piano rialzato e con autorimessa al piano interrato - censiti al N.C.E.U. del Comune
di PI MU (BS) al foglio 6, particelle 8518/5, via Giovanni Verga n. 2, piano T, cat. A/2,
cl. 2, vani 6, r.c. 340,86 euro;
8518/9, via Giovanni Verga n. 2, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 28,
r.c. 88,21 euro - oltre quote di comproprietà degli enti comuni come per legge, fra cui in particolare quelli individuati al N.C.E.U. di PI MU al foglio 6, particelle 8518/1, 8518/2,
8518/17;
disporre i conseguenti effetti restitutori tra la SI.ra e i successori di cancellata Pt_3 CP_3
dal Registro delle Imprese;
in ogni caso
con vittoria di spese, compensi ed espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA.”
Per : Parte_3
Procedimento n. 250/2021: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: disporre ex art. 335 c.p.c. la riunione degli appelli proposti separatamente dal Notaio e dalla IG.ra (quest'ultimo Pt_1 Parte_3
rubricato al n. 251/2021 RGA) avverso la sentenza n. 1596/2020 del Tribunale di Brescia.
IN VIA PRINCIPALE: per le motivazioni esposte in narrativa, rigettare l'appello di controparte perché illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: qualora la Corte d'Appello di Brescia ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, e qualora ritenesse di ammettere i capitoli di prova testimoniale richiesti da parte appellante, si chiede che sui medesimi capitoli di prova ritenuti ammissibili e rilevanti dalla Corte
d'Appello vengano esaminati anche a prova contraria i seguenti testi:
Controparte_1
A di PI MU
A di PI MU CP_11
B i PI MU CP_12
R /o CP_13 Controparte_14
D /o i PI MU CP_15 CP_14
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA: qualora la Corte d'Appello di Brescia ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli premessa la dizione “vero che”:
1. La IG.ra ignora ed è estranea alle vicende lavorative del SI. Parte_3 CP_1
e delle società da quest'ultimo partecipate.
[...]
2. La SI.ra , fino alla notifica dell'atto di citazione in revocatoria da parte Parte_3
del Notaio nel novembre 2017 ignorava l'acquisto da parte di dei beni immobili in Pt_1 CP_3
Cairate (VA), ed il fatto che questi immobili siano stati poi sottoposti a ipoteche giudiziali e pignoramento, che abbia intrapreso azione di risarcimento nei confronti del Notaio CP_3 Pt_1
che nel 2015 il Tribunale di Busto Arsizio abbia condannato al risarcimento il Notaio e Pt_1
CP_ che la Corte d'Appello di MI abbia poi condannato alla restituzione al Notaio Pt_1 di quanto ricevuto.
3. Nel novembre 2017 a seguito della notifica dell'atto di citazione del Notaio la SI.ra Pt_1
apprendeva per la prima volta le circostanze di cui al capitolo 2 e, Parte_3
manifestando rabbia e preoccupazione, richiedeva spiegazioni al SI. Controparte_1
4. A seguito della notifica dell'atto di citazione nel novembre 2017 la SI.ra Parte_3
esprimeva la propria rabbia al SI. presentandosi nel suo ufficio di PI Controparte_1
MU per chiedere spiegazioni.
5. Il rapporto coniugale tra i coniugi e era già in crisi da Controparte_1 Parte_3
molti anni prima della separazione intervenuta nel 2012.
6. I motivi della crisi fra i coniugi erano le lunghe assenze per lavoro del SI. e la gelosia CP_1
della SI.ra che sospettava infedeltà coniugali del marito. Pt_3
7. I SI.ri ed risiedono tutt'ora nella casa coniugale, ma Controparte_1 Parte_3
dormono in stanze separate
8. I SI.ri ed conducono vite separate. Controparte_1 Parte_3
9. Il SI. è spesso assente da casa per lunghi periodi per trasferte di lavoro in Controparte_1
tutto il territorio nazionale.
10. La SI.ra è nel pieno possesso dell'immobile di PI MU, Via Parte_3
Giovanni Verga n. 2, di cui sostiene il pagamento delle imposte, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e percepisce gli affitti della locazione.
11. non dispone in alcun modo dell'immobile di PI Controparte_3
MU, Via Giovanni Verga n. 2, non avendo a disposizione le chiavi dell'appartamento.
Sui superiori capitoli si indicano come testimoni:
Controparte_1
A di PI MU
A di PI MU CP_11
B i CP_12 [...]
/o CP_16 Controparte_17
/o i PI MU
[...] CP_14
IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.”
Procedimento n. 251/2021: “Voglia, l'On. le Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del presente appello:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. accertata l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma:
“Il momento in cui sorge, invece, la ragione creditoria già tutelabile in sede revocatoria va
individuato nella proposizione dell'impugnazione, con richiesta di condanna alla restituzione di
quanto pagato in esecuzione di un titolo provvisoriamente esecutivo. Tale momento nel caso in
esame va, dunque, identificato nella notifica dell'atto di citazione in appello: invero, senza
impugnazione, la ragione di credito non sarebbe sorta perché sulla questione si sarebbe formato
giudicato, mentre con l'impugnazione si è manifestata la volontà di tutelare una situazione
giuridica eventuale, che in caso di esito favorevole, si sarebbe concretata, come di fatto poi è
accaduto, nel riconoscimento del diritto alla restituzione. Tanto premesso, rilevato che la
notifica dell'atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio
avveniva in data 29 gennaio 2015, rilevato che i coniugi – si separavano Pt_3 CP_1
consensualmente con accordo omologato dal Tribunale di Brescia il 2 novembre 2012; e
rilevato, altresì, il contratto di compravendita quivi impugnato è stato stipulato il 4 aprile 2015,
ne deriva la posteriorità delle ragioni creditorie dell'attore rispetto all'accordo di separazione
consensuale e l'anteriorità delle stesse rispetto, invece, all'atto di compravendita;
”
modificare, alla luce delle argomentazioni svolte, ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c., con le
seguenti modifiche, la ricostruzione operata dal Giudice:
“Il momento in cui sorge la ragione creditoria già tutelabile in sede revocatoria va individuato
nell'emissione della sentenza di secondo grado. Rilevato che il contratto di compravendita quivi
impugnato è stato stipulato il 4 aprile 2015, ne deriva la posteriorità delle ragioni creditorie del
Notaio rispetto sia all'accordo di separazione consensuale sia all'atto di compravendita Pt_1
del 4 aprile 2015.
Ne deriva quindi come per l'accoglimento della domanda è richiesta non la consapevolezza di
arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, bensì la dolosa preordinazione da parte del
debitore di pregiudicare il soddisfacimento del credito del notaio e la partecipazione da Pt_1
parte del terzo a tale dolosa preordinazione. Requisito che non è stato soddisfatto da parte del
notaio .- ovvero nella diversa formulazione ritenuta più opportuna dal Giudice Pt_1
dell'impugnazione.
2. accertata l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma:
“dalla documentazione in atti risulta che gli atti dispositivi impugnati hanno certamente
arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie determinando una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore, sia in termini quantitativi, attesa la gratuità dei trasferimenti avvenuti
in sede di esecuzione dell'accordo di separazione, sia qualitativi, posto che l'alienazione di un
immobile, pure avvenuta ad un giusto prezzo, ha reso più difficile o incerto l'eventuale
soddisfacimento coattivo del credito, essendo il denaro facilmente occultabile”
modificare, alla luce delle argomentazioni svolte, ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c., con le
seguenti modifiche, la ricostruzione operata dal Giudice:
“dalla documentazione in atti non risulta che l'atto di compravendita del 4 aprile 2015 abbia
arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie, determinando una variazione peggiorativa del
patrimonio del debitore, posto che, oltretutto, la SI.ra ha dimostrato di aver Pt_3
integralmente pagamento il prezzo della cessione e il notaio non ha dimostrato che la Pt_1
cessione aveva reso più difficoltoso il soddisfacimento del proprio credito essendosi limitato ad
allegare alcuni pignoramenti negativi” ovvero nella diversa formulazione ritenuta più
opportuna dal Giudice dell'impugnazione.
3. accertata l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma:
“In tale ipotesi, per l'accoglimento della domanda è richiesta la consapevolezza di arrecare
pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato
dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore (e, in ipotesi
di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio), senza che assuma rilevanza l'intenzione
del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Il requisito, attesa la descritta situazione economica della società e il numero dei creditori con
ingenti pretese nei suoi confronti, è sicuramente soddisfatto. Deve altrettanto ritenersi anche
con riferimento a , soprattutto in ragione del vincolo coniugale, ancorché Parte_3
attualmente venuto meno, sussistente con rappresentante legale di Controparte_1 CP_3
Giova a tale riguardo evidenziare che «la prova della participatio fraudis del terzo,
[...]
necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto
dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da
presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il
terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza
della situazione debitoria gravante sul disponente» (Corte Appello Firenze, Sez I, 3.4.2018 n.
804).
Inoltre, non è neppure fuor d'opera considerare l'accertato grave indebitamento di CP_3 già in un momento molto antecedente rispetto alla data dell'alienazione (cfr. doc. n. 12 fasc.
attore - Trib. Busto Arsizio, R.G.E. n. 762/2012 a seguito di pignoramento per oltre euro
300.000,00); si tratta di una procedura esecutiva evidentemente avviatasi in un momento
anteriore alla separazione coniugale, talché è verosimile ritenere che la ne fosse a Pt_3
conoscenza.
In tale prospettazione paiono pure singolari i trasferimenti di denaro avvenuti in prossimità
della revocanda compravendita: dalla documentazione in atti risulta (cfr. docc. nn. 49 e 50 fasc.
attore) risulta invero: (i) che il 2 aprile 2015, la riceveva da un bonifico Pt_3 Controparte_1
a titolo di restituzione di prestito infruttifero pari a € 95.000; (ii) dal 2 aprile al 14 aprile 2015,
la traeva n. 4 assegni bancari e uno circolare, per addebiti complessivi di € 94.750; (iii) Pt_3
fra i suddetti assegni bancari, vi è quello di € 47.000, tratto il 10 aprile 2015, che ha consentito
alla SI.ra di corrispondere il prezzo della compravendita in favore di (iv) il Pt_3 CP_3
13 aprile 2015, poco dopodunque avere incassato l'assegno di per € 47.000, Pt_3 CP_3
effettuava un bonifico di euro 45.000 ad (cfr. doc. n. 11 fasc. .” Controparte_1 CP_3
modificare, alla luce delle argomentazioni svolte, ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c., con le seguenti modifiche, la ricostruzione operata dal Giudice:
“per l'accoglimento della domanda è richiesta la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli
interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice
conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore (e, in ipotesi di atto a titolo
oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio), senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di
ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Il requisito, alla luce delle allegazioni delle parti, non è soddisfatto. Deve ritenersi infatti che
nonostante il vincolo coniugale sussistente con rappresentante legale di Controparte_1
la SI.ra non fosse a conoscenza che l'atto di cui si tratta avrebbe potuto CP_3 Pt_3
arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie del notaio Non vi è infatti prova che la SI.ra Pt_1
fosse stata a conoscenza delle vicende societarie della società cui era Pt_3 CP_3
estranea, né che avesse mai avuto contezza del contenzioso tra la ed il notaio CP_3
ovvero nella diversa formulazione ritenuta più opportuna dal Giudice Pt_1
dell'impugnazione.
IN VIA SUBORDINATA: accertata l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma:“Rilevato che in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e
nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali
solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 516 del 15/1/2020),
le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, 2
comma, c.p.c.”
modificare, alla luce delle argomentazioni svolte, ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c., con le seguenti modifiche, la ricostruzione operata dal Giudice: “alla luce dell'accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 4 aprile 2015 e del rigetto di tutte le altre domande del notaio le spese legali devono essere compensate, non per intero ma parzialmente, Pt_1
ponendole nella misura di due terzi a carico di parte attrice del giudizio di primo grado” ovvero nella diversa formulazione ritenuta più opportuna dal Giudice dell'impugnazione.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_1
Procedimento n. 250/2021: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvedere:
in via preliminare, disporre lo stralcio dal presente procedimento di tutti i documenti prodotti dal
Dott. con la nota di trattazione scritta depositata in data 04/10/2024 in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni, in quanto produzione irrituale, non tempestiva ed irrilevante.
In via principale per le motivazioni esposte in narrativa e in tutti gli atti di causa, rigettare l'appello del Dott. perché illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
In via istruttoria: qualora la Corte d'Appello di Brescia ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, e qualora ritenesse di ammettere i capitoli di prova testimoniale richiesti da parte appellante, si chiede ammettersi prova contraria sugli stessi capitoli mediante i seguenti testi:
• di PI MU Controparte_10
• di PI MU CP_11
• di PI MU CP_12
• c/o i PI MU CP_13 CP_14
• c/o i PI MU. CP_15 CP_14
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 2 novembre 2017 ha Parte_1
chiamato in giudizio la società ed il socio accomandatario CP_3
di quest'ultima, e ha esposto che: Controparte_1
- in data 3 dicembre 2008 la società aveva chiamato in giudizio CP_3
dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio il Notaio per sentir Parte_1
dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultimo e ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla stessa;
- in data 30 agosto 2012 il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza parziale, aveva dichiarato la responsabilità professionale del Notaio
(per omesso rilievo di ipoteca giudiziale iscritta e ritardata Pt_1
trascrizione dell'atto che avrebbe consentito l'iscrizione di un'ulteriore ipoteca nell'ambito di un mandato a curare la compravendita da parte di di un complesso immobiliare); CP_3
- il aveva espresso riserva di appello nei confronti della sentenza Pt_1
parziale;
- in data 2 novembre 2012 il Tribunale di Brescia aveva omologato l'accordo di separazione tra l' e la moglie , che CP_1 Parte_3
prevedeva l'attribuzione a quest'ultima di numerosissimi immobili;
-con sentenza definitiva in data 23 dicembre 2013 il Tribunale di Busto
Arsizio aveva quantificato il danno in € 938.000,00, condannando il al pagamento;
Pt_1
- a seguito dei solleciti della difesa della società (doc. 4 e 5 atto di citazione in primo grado), il in data 30 aprile 2014 aveva eseguito il Pt_1
pagamento della somma oggetto della condanna in primo grado (doc. 6 dell'atto di citazione di primo grado);
- in data 29 gennaio 2015 il aveva notificato atto di appello della Pt_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio chiedendo la restituzione della somma di euro 967.748,96 oltre interessi;
-il 4 aprile 2015 aveva venduto all' al prezzo di euro CP_3 Pt_3
132.000,00 un immobile sito in PI MU (BS), via G. Verga n. 2;
- la Corte d'Appello di MI, con sentenza n. 4566 del 12 dicembre
2016, aveva accolto i motivi di gravame e, per l'effetto, aveva condannato alla restituzione della somma precedentemente versata dal Notaio in CP_3
ottemperanza alla sentenza di primo grado;
- in seguito all'inadempienza della società, il 17-24 marzo Parte_1
2017 aveva notificato atto di precetto (doc. 9) a solo come atto CP_3
dovuto, atteso che, alla luce delle ricerche effettuate, il patrimonio della società era risultato nel frattempo insufficiente (la società era titolare di un solo immobile gravato da due ipoteche giudiziali e da un'ipoteca volontaria;
il creditore ipotecario aveva promosso un'esecuzione immobiliare trascrivendo il pignoramento in data 18 febbraio 2013; sul pignoramento mobiliare promosso da sul conto corrente, Pt_1 CP_4
aveva reso dichiarazione negativa);
[...]
- parimenti, unico socio accomandatario della società, Controparte_1
non possedeva un patrimonio opportunamente aggredibile, in quanto diminuito drasticamente dai trasferimenti immobiliari a favore della moglie disposti in forza dell'accordo di separazione del 2012 e dell'atto di compravendita del 2015; - il ritenuta la revocabilità dell'accordo separativo alla luce della Pt_1
giurisprudenza riportata, aveva effettuato una ricognizione patrimoniale di per sincerarsi che i trasferimenti immobiliari non Parte_3
fossero giustificati da particolari eSIenze, assenti nel caso di specie giacché la moglie, al netto degli immobili trasferiti con l'accordo separativo, era risultata proprietaria di circa una cinquantina di immobili.
Tanto premesso, il Notaio ha sostenuto la sussistenza di tutti i Pt_1
presupposti dell'azione revocatoria:
- il credito era sorto antecedentemente rispetto agli atti dispositivi, poiché
in materia di revocatoria il credito deve essere inteso in senso lato comprendendo, non solo il credito litigioso, ma anche crediti eventuali o mere aspettative di credito, sorti nel caso de quo già all'inizio della pendenza della lite in data 3 dicembre 2008;
- sotto il profilo dell'eventus damni, l'accordo separativo aveva determinato una modifica quantitativa e qualitativa del patrimonio di dal momento che quest'ultimo era rimasto titolare di Controparte_1
otto terreni e tre immobili, la maggior parte dei quali gravati da pignoramenti immobiliari (docc. n. 24 e n. 25) dal valore di € 170.000,
somma inferiore rispetto alla stima degli immobili trasferiti alla ex moglie,
pari a € 360.000;
- sotto il profilo dell'elemento soggettivo, quest'ultimo sarebbe desumibile da plurime presunzioni: il rapporto di parentela tra i contraenti,
circostanza che per giurisprudenza consolidata deve essere valorizzato quale indice di colpevolezza;
il comportamento di il Controparte_1 quale, nonostante la situazione economica di non si era mai CP_3
preoccupato di offrire delle garanzie ai propri creditori, di contro riducendo il proprio patrimonio aggredibile (es. l'accordo di separazione
è stato stipulato in pendenza di un'azione esecutiva), in contrasto con l'obbligo di conservazione del patrimonio e di buona fede;
la sparizione dell'ingente somma versata dal a favore della società in esecuzione Pt_1
della sentenza del Tribunale;
l'artificiosità dell'accordo di separazione,
dimostrata dal fatto che, alla luce delle attività investigative svolte, gli ex coniugi avevano proseguito la loro vita di coppia nella casa familiare anche dopo l'omologa di separazione (docc. nn. 27-32).
In via subordinata, ha chiesto dichiararsi la nullità degli atti Parte_1
oggetto di revocatoria: per quanto concerne l'accordo separativo, ha ritenuto non condivisibile l'orientamento di parte della giurisprudenza attestante l'impossibilità di simulare un accordo di separazione omologato, atteso che l'omologazione “non assolve alcuna funzione di
attestazione della genuinità della volontà manifestata dai coniugi e di
rispondenza dell'accordo ai loro reali interessi”; ha rappresentato che la fittizietà della separazione sarebbe stata finalizzata a sottrare i beni dal patrimonio di in frode ai creditori e che, per le ragioni Controparte_1
poste alla base della domanda di revocatoria, anche la compravendita poteva essere oggetto di domanda di nullità per simulazione assoluta.
In ulteriore subordine ha chiesto dichiararsi la nullità dei medesimi atti dispositivi in quanto posti in essere in elusione della norma imperativa della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. Ha chiesto, dunque, in via principale dichiararsi l'inefficacia, in subordine la simulazione assoluta, e in via di ulteriore subordine la nullità assoluta dei seguenti atti: l'accordo di separazione consensuale omologato dal
Tribunale di Brescia in data 2 novembre 2012 con il quale CP_1
aveva trasferito alcuni dei suoi beni immobili dal valore stimato
[...]
di € 360.000 alla moglie;
l'atto di compravendita del Parte_3
4 aprile 2015 a rogito Notaio con il quale Per_1 Parte_3
aveva acquistato un altro immobile da Controparte_3
fronte di un corrispettivo di € 132.000.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta di CP_3 Controparte_1
e hanno chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie, Controparte_1
oltre che la cancellazione della domanda giudiziale eventualmente trascritta, e con condanna alla rifusione di spese di lite. In particolare,
hanno rappresentato: che il requisito della preesistenza di un credito manca in quanto il credito del era sorto per la prima volta solo a seguito Pt_1
della la sentenza della Corte d'Appello del 12 dicembre 2016 (e quindi in epoca successiva rispetto agli atti contestati); che il debitore non avrebbe potuto prefigurarsi con certezza come e quando il predetto giudizio si sarebbe concluso, se e quando avrebbe ottenuto il pagamento e di doverlo restituire;
che manca il requisito della preordinazione ovvero della consapevolezza di ledere le garanzie del creditore, atteso che la CP_3
ed il suo socio accomandatario non si trovavano in stato di dissesto (gli unici debiti di derivavano dalla condotta del lo stesso;
che CP_3 Pt_1
in relazione alla compravendita del 4 aprile 2015, anch'essa anteriore rispetto al credito restitutorio, sorto solamente con la sentenza di secondo grado, manca il requisito della dolosa preordinazione del debitore e del terzo, visto che , già separata da tre anni dall' Parte_3 CP_1
anche in costanza di matrimonio si era sempre disinteressata dell'attività
lavorativa del marito e dell'andamento della società da lui partecipate;
che in ogni caso la aveva versato al marito il prezzo concordato Pt_3
all'epoca della stipula.
La e il proprio socio accomandatario hanno precisato, altresì, CP_3
che le presunzioni valorizzate dal erano del tutto irrilevanti, posto Pt_1
che era ancora proprietario di otto unità immobiliari, e Controparte_1
hanno contestato le perizie prodotte da controparte in ordine al valore degli immobili trasferiti e di quelli ancora nella disponibilità del socio, oltre a disconoscere il materiale video e fotografico prodotto per dimostrare la fittizietà della separazione.
Infine, in relazione alle domande di nullità, la società e Controparte_1
hanno richiamato l'orientamento giurisprudenziale contrario alla dichiarazione di nullità per simulazione assoluta dell'accordo separativo e hanno rilevato che in sede di compravendita la aveva corrisposto Pt_3
interamente la somma concordata, circostanza che esclude la sussistenza della simulazione.
Rispetto alla richiesta di nullità proposta in via ulteriormente subordinata,
hanno rilevato che l'accordo separativo non poteva essere contrario a norma imperativa per illiceità della causa svolgendo la funzione economico-sociale tipica, quindi meritevole di tutela, e che l'appartenenza del contratto ad una delle figure tipiche di legge è già indice di meritevolezza degli interessi e dunque di liceità della causa, mentre la nullità per contrasto con norma imperativa rimane disciplina residuale,
inammissibile nel caso de quo dove altre azioni avrebbero potuto essere esperibili.
Con comparsa di costituzione del 13.2.2018 si è costituita Parte_3
contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito da
[...]
parte attrice e, più precisamente, esponendo: che con riferimento all'accordo di separazione, in quanto atto a titolo gratuito, era irrilevante l'elemento soggettivo riferito ad essa;
che il requisito della partecipazione alla dolosa preordinazione era rilevante per il solo atto di compravendita,
in quanto atto a titolo oneroso;
che tale requisito non sussisteva, in quanto non aveva avuto alcuna contezza sia dell'esistenza del credito che dell'idoneità degli atti censurati a pregiudicare la garanzia patrimoniale dell'attore; che, invero, non aveva alcuna conoscenza dell'esistenza di un rapporto di credito di e che era imprenditrice agricola Pt_1 CP_3
e casalinga, sicché si era disinteressata degli affari del marito, sia in costanza di matrimonio sia dopo la separazione intervenuta nel 2012; che non era a conoscenza nemmeno dell'esistenza di un contenzioso relativo alla responsabilità professionale del Notaio che tutte le cessioni Pt_1
immobiliari previste all'atto della separazione avevano lo scopo di ripartire equamente il patrimonio familiare e garantirle un'autosufficienza economica;
che tutta la documentazione atta a dimostrare la fittizietà della separazione era del tutto irrilevante, dato che i due ex coniugi erano assolutamente in buoni rapporti e per non modificare le proprie abitudini familiari avevano deciso di continuare a coabitare;
che gli atti non potevano essere soggetti nemmeno all'azione di nullità, escluso qualsiasi intento fraudolento da parte degli ex coniugi.
All'udienza del 08.03.2018 le parti hanno chiesto i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata quindi rinviata per l'ammissione delle prove al giorno
28.06.2018, ove il Giudice si è riservato sull'ammissione delle richieste di prova istruttorie formulate dalle parti.
Il Giudice, a scioglimento della riserva, in data 05.10.2018 ha ammesso l'istanza di esibizione sub C richiesta dal Notaio, con ordine alla e Pt_3
al di produrre l'estratto conto dal quale era stato tratto Controparte_4
l'assegno bancario di euro 47.000,00 con cui sarebbe stata corrisposta una parte del prezzo della compravendita (era stato invece medio tempore
depositato l'estratto conto da cui risultava il pagamento della restante parte del prezzo di euro 85.000, oggetto dell'istanza sub D) e ha rigettato le residue richieste istruttorie.
Il 20 novembre 2018, ha notificato l'ordine giudiziale al Parte_1
e l'istituto ha anticipato all'attore la documentazione Controparte_4
richiesta. Né il né la SI.ra hanno ottemperato Controparte_4 Pt_3
all'ordine giudiziale e il ha depositato quanto avuto dal Pt_1 [...]
(docc. nn. 49 e 50). CP_4
All'udienza del 9 maggio 2019, le parti hanno insistito per l'accoglimento dei mezzi istruttori non ammessi. In particolare, e CP_3 CP_1 esibita con il deposito delle proprie comparse conclusionali la
[...]
sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 5 ottobre 2018 n. 24559
che aveva cassato con rinvio la sentenza di appello del precedente giudizio, hanno chiesto la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali fondate sul credito restitutorio del dedotto nella sentenza Pt_1
cassata, a ciò opponendosi quest'ultimo in quanto il credito era ancora litigioso, pendendo giudizio di rinvio (Corte di Appello di MI R.G. n.
5141/2018 - Sezione II), e, per giurisprudenza costante, restava tutelabile con l'azione revocatoria.
Il Giudice, rilevata l'inammissibilità dell'istanza di cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, ha rinnovato l'ordine di esibizione,
vista la mancata ottemperanza della convenuta e del terzo Pt_3 [...]
CP_4
Con provvedimento del 04.02.2020, il Giudice, preso atto che la parte attrice aveva depositato l'estratto conto del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla da cui risultava un addebito per la somma di euro Pt_3
85.000,00 per assegno n. 5185280730-6 e altro addebito per la somma di euro 47.000,00 per l'assegno n. 0035134951-07;
ritenuto che
tali assegni erano in grado di provare l'integrale pagamento della compravendita del
02.04. tra d ritenuto che i documenti CP_3 Controparte_18
oggetto delle ulteriori istanze di ordine di esibizione e la richiesta di disposizione di CTU contabile contenute nell'istanza di revoca delle ordinanze istruttorie, fossero estranee al thema decidendum; ha fissato udienza di precisione delle conclusioni per il giorno 20.02.2020. Il Tribunale di Brescia con sentenza n. n. 1596/2020 pubblicata il
06.08.2020 ha affermato:
- che le evidenze documentali nel caso de quo dimostrano la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione revocatoria con riferimento al solo atto di compravendita e non anche nei confronti dei trasferimenti immobiliari contenuti nell'accordo di separazione, i quali devono essere comunque oggetto di disamina rispetto alle domande subordinate formulate dal
Pt_1
- che la ragione di credito del Notaio ha carattere litigioso, ma ciò non ne esclude la tutela, come da giurisprudenza consolidata, avendo lo stesso proposto appello avverso la sentenza che lo aveva visto soccombente in primo grado, in forza della quale egli aveva provveduto a pagare il proprio debito risarcitorio;
- che la domanda di restituzione, formulata dal solo in sede di Pt_1
appello, non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, una volta caducato il titolo di pagamento, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria;
- che il credito non sorge, come sostenuto dalla società e dall' al CP_1
momento della pubblicazione della sentenza d'appello, ma al momento della notifica da parte del dell'atto di citazione d'appello del Pt_1
giudizio instaurato nel 2008 (avvenuta in data 29.01.2015): “senza
impugnazione, del resto, la ragione di credito non sarebbe sorta perché
sulla questione si sarebbe formato il giudicato, mentre con l'impugnazione si è manifestata la volontà di tutelare una situazione
giuridica eventuale, che in caso di esito favorevole, si sarebbe concretata
nel riconoscimento del diritto alla restituzione”;
- che l'accordo di separazione risulta anteriore rispetto al sorgere del credito, mentre l'atto di compravendita risulta posteriore;
- che dalla documentazione prodotta risulta che gli atti di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria hanno certamente arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie, determinando una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore (eventus damni), sia in termini quantitativi, attesa la gratuità dei trasferimenti avvenuti in sede di esecuzione dell'accordo di separazione, sia qualitativi, posto che l'alienazione dell'immobile, ancorché avvenuta ad un prezzo congruo, ha reso più incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito, in quanto il denaro è notoriamente più facile da occultare, compromettendo la possibilità di agire esecutivamente sui beni trasferiti in spregio al principio di garanzia patrimoniale generica;
- che la società e il proprio socio accomandatario non hanno in alcun modo assolto all'onere gravante sugli stessi di provare l'idoneità del proprio patrimonio residuo a soddisfare le pretese creditorie, non avendo indicato ulteriori beni aggredibili;
- che, in riferimento alla dolosa preordinazione richiesta per la revoca dell'accordo separativo, difetta la prova del dolo attinente ad attività
premeditate atte a sottrarre anticipatamente la garanzia del credito: al momento della separazione non vi era alcuna certezza circa l'esito del giudizio che vedeva, al più, in una posizione creditoria nei CP_3
confronti del mentre la precostituzione di una incapacità a Pt_1
soddisfare future obbligazioni richiede una rappresentazione e volontà di una condotta che si prefiguri quanto meno prevedibile, secondo un giudizio di prognosi ex ante, l'insorgenza del credito;
- che, con riferimento alla scientia damni richiesta per l'atto di compravendita, il requisito risulta soddisfatto sia con riguardo alla posizione di attesa la situazione economica della società e le CP_1
ingenti somme pretese dai creditori, sia con riguardo alla la cui Pt_3
conoscenza della situazione debitoria è presunta soprattutto in ragione del vincolo coniugale (una procedura esecutiva è stata avviata in un momento anteriore alla separazione giudiziale), nonché dei trasferimenti di denaro avvenuti tra gli ex coniugi in prossimità della compravendita che sembrerebbero finalizzati a rifondere la somma versata in esecuzione del contratto alla Pt_3
- che la domanda di simulazione dell'accordo separativo è inammissibile:
da un lato, il si è limitato a proporre una domanda di simulazione Pt_1
della separazione consensuale e non dei singoli trasferimenti immobiliari,
rispetto ai quali, infatti, alcuna specifica censura è stata effettuata;
dall'altro, parte della giurisprudenza è contraria alla possibilità di richiedere la nullità per simulazione assoluta di un accordo di separazione omologato;
- parimenti è inammissibile la domanda di nullità per illiceità dell'accordo di separazione, atteso che, dalle statuizioni convenute, non è ravvisabile alcuna violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità
dei diritti in materia patrimoniale ex art. 160 c.c.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Brescia
ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria, limitatamente all'atto di compravendita del 4 aprile 2015, ha ordinato alla competente Agenzia del territorio di annotare la sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda di simulazione dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di
Brescia il 2 novembre 2012, ha rigettato sempre riguardo a quest'ultimo atto la domanda di nullità per illiceità della causa e ha, infine, compensato le spese di lite per reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza ha proposto appello (RG 250/2021) Parte_1
chiedendo la riforma parziale della pronuncia gravata affidando l'impugnazione a cinque motivi di appello e ha chiesto di dichiarare l'inefficacia, la nullità per simulazione ovvero per violazione delle norme imperative anche dell'accordo separativo, con vittoria di spese, insistendo nell'accoglimento delle istanze istruttorie;
avverso la medesima sentenza ha proposto appello (RG 251/2021), censurando la Parte_3
pronuncia con quattro motivi di appello e chiedendo la riforma parziale della pronuncia di primo grado sia in relazione all'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti della compravendita, sia in punto spese.
In entrambi i giudizi si è costituito , chiedendo il rigetto di Parte_1
tutto quanto chiesto;
in particolare, rispetto all'appello di Parte_3
ha rilevato l'inammissibilità dello stesso per non esser stato
[...] notificato ai soci di pur essendo stata la società cancellata dal CP_3
Registro delle Imprese in data 6 agosto 2020.
All'udienza di trattazione degli appelli del 7 luglio 2021 nel giudizio n.
250/2021, il si è opposto alla richiesta di riunione con il giudizio Pt_1
di appello proposto dalla stante l'inammissibilità di quest'ultimo; Pt_3
nel giudizio di appello n. 251/2021, il ha chiesto la declaratoria di Pt_1
inammissibilità dell'impugnazione avversaria e l ha chiesto che Pt_3
fosse disposta la riunione dei giudizi.
All'udienza del 19 gennaio 2022 la Corte ha disposto la riunione dei due giudizi, ha dichiarato la contumacia di ex socia CP_2
accomandante di e fissato l'udienza del 9 ottobre 2024 per la CP_3
precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9 ottobre 2024, solo ha depositato le note Parte_1
scritte e precisato le conclusioni, informando la Corte degli sviluppi inerenti al giudizio da cui è originato il credito, ancora controverso,
depositando la copia della sentenza della Corte di Appello di MI n.
1233/2021 pubblicata il 20 aprile del 2021 (doc. H), l'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 8806/2024 pubblicata il 3 aprile 2024, a definizione del giudizio R.G. n. 29670/2021 di impugnazione della sentenza n.
1233/2021 della Corte di Appello di MI (doc. I), un'ulteriore ordinanza della Corte di Cassazione n. 25771/2024 pubblicata il 26
settembre 2024 di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 8806/2024 (doc. J), nonché l'atto di citazione in riassunzione proposto nell'interesse di e Controparte_1 CP_2 dinanzi alla Corte di Appello di MI a seguito della ordinanza n.
8806/2024 della Corte di Cassazione, introduttivo del giudizio dinanzi alla
Corte di Appello di MI, R.G. n. 2034/2024 (doc. K).
All'esito, la Corte d'Appello ha posto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata ammissibile la richiesta avanzata dal all'udienza del 4.10.2024 di produzione in giudizio delle pronunce Pt_1
emesse del corso del presente giudizio nel procedimento di responsabilità
professionale ancora pendente tra e segnatamente la CP_1 Pt_1
sentenza della Corte di Appello di MI, pronunciata nel medesimo procedimento in data 20 aprile 2021 n. 1233, l'ordinanza della Corte di
Cassazione III sez.civile, del 3.4.2024 n. 8806 e l'ordinanza della Corte di
Cassazione, III sez.civile, del 26 settembre 2024 n. 25771, di correzione dell'errore materiale, nonché dell'atto di riassunzione del giudizio davanti alla Corte di Appello di MI (cfr. doc. I, J e K), trattandosi di atti di formazione successiva rispetto all'atto di appello.
Con il primo motivo censura quella parte della sentenza in Parte_1
cui il giudice di prime cure non ha ritenuto prospettabile una aspettativa di credito del notaio all'epoca dell'accordo di separazione, non considerando, dunque, sussistente il requisito soggettivo della scientia
damni.
Al contrario, secondo l'appellante il credito sarebbe sorto nel momento in cui il 3 dicembre 2008, ha introdotto il giudizio di responsabilità CP_3 professionale nei suoi confronti, oppure, il 24 febbraio 2009, quanto egli costituendosi in quel giudizio, ha domandato il rigetto della pretesa creditoria, oppure, al più, il 3 agosto 2012, quando è stata pubblicata la sentenza parziale che ha accertato la sua responsabilità quale notaio.
A sostegno di tale conclusione, richiama alcune pronunce di legittimità,
secondo cui l'azione revocatoria accoglie una nozione lata di credito,
comprendendo pretese litigiose, ma anche meramente eventuali o potenziali, o semplici aspettative del credito. Afferma che “non è
ammissibile scindere la controversia in fasi processuali come se si
trattasse di giudizi fra loro diversi: il credito restitutorio e per spese di lite
sorge nell'ambito dell'unico giudizio, costituisce pretesa litigiosa e, come
tale, deve essere tutelato, anche attraverso l'azione revocatoria, sin
dall'avvio della controversia”, “il giudizio civile che ha per oggetto
domande di condanna è soggetto a decisioni provvisoriamente esecutive
che, come ovvio, nel corso di una pluralità di gradi, possono essere
riformate in tutto o in parte. Se si chiede alle parti di eseguire i titoli che
via via si formano nella causa, pena l'esecuzione forzata, si deve altresì
assicurare una tutela giudiziaria adeguata delle loro posizioni di debito-
credito nascenti dal giudizio”.
Conseguentemente, sottolinea che, al netto della propria impostazione,
l'accordo di separazione risulterebbe posteriore al sorgere del credito e il requisito soggettivo da valutare ai fini revocatori sarebbe la mera consapevolezza del disponente di diminuire la propria garanzia patrimoniale “nell'attribuire gratuitamente n. 14 immobili alla moglie […], con la quale, ancora oggi risulta pacificamente convivente”.
Il , infine, precisa che la domanda di restituzione della somma Pt_1
pagata in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva proposta nel giudizio di appello riguardante la sua responsabilità professionale non
è una domanda nuova in quanto “mera e coerente prosecuzione delle
difese svolte in primo grado”, senza soluzione di continuità rispetto alla domanda di rigetto formulata nel corso del primo grado.
Con il secondo motivo censura, in via subordinata, quella parte Pt_1
della sentenza in cui il giudice di prime cure, ritenuta l'insorgenza del credito posteriore all'accordo separativo, non ha ritenuto provato il requisito soggettivo della dolosa preordinazione. In particolare,
l'appellante si duole del fatto che il giudice non abbia valutato la fattispecie alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che afferma la sussistenza del requisito soggettivo della dolosa preordinazione anche in assenza di dolo specifico da parte del debitore, ritenendo sufficiente il mero dolo generico, consistente in una mera previsione di un pregiudizio per la massa creditoria;
aggiunge che, diversamente opinando,
quella richiesta al creditore sarebbe una probatio diabolica: “non vi
sarebbe adeguato bilanciamento tra il diritto del creditore a vedere
tutelata la propria posizione e la possibilità del debitore di disporre dei
propri beni, persino quanto questi sia consapevole di pregiudicare
gravemente la propria garanzia patrimoniale”.
Il inoltre, lamenta che il Tribunale non abbia valorizzato le Pt_1
numerose prove presuntive fornite, di per sé idonee, a parere della giurisprudenza di legittimità, a dimostrare l'elemento soggettivo: la pendenza della lite dal 2008, il rapporto coniugale tra i due contraenti, il trasferimento di ben 14 immobili e il patrimonio residuo in capo all' gravato da pignoramento immobiliare, la fittizietà della CP_1
separazione, il proseguimento di trasferimenti di denaro e immobili anche in seguito alla separazione.
Segnala, altresì, che, al contrario di quanto sostenuto dal tribunale, al momento dell'omologa avvenuta in data 2 novembre 2012 vi era certezza in ordine all'esito di primo grado, tenuto conto che la sentenza parziale era stata emessa in data 3 agosto del medesimo anno.
Lainati, segnala, inoltre che la società, una volta ricevuta la somma aveva prosciugato il proprio conto corrente, oltre ad aver successivamente compravenduto un altro immobile alla ex moglie del socio.
Precisa che, in caso di accoglimento del primo o del secondo motivo di appello, la Corte dovrà valutare la natura gratuita ovvero onerosa dell'accordo di separazione, così da poter rilevare se sia necessario provare la partecipatio fraudis in capo alla Sul punto, ritiene che Pt_3
l'accordo separativo sia un atto di disposizione a titolo gratuito vista l'assenza di un corrispettivo a favore del disponente e che per le ragioni già sopra riportate la fosse perfettamente a conoscenza della ragione Pt_3
dei trasferimenti immobiliari.
Con il terzo motivo impugna la parte della sentenza in cui il Pt_1
giudice di prime cure ha dedotto la carenza di censure rispetto alla natura fittizia degli atti dispositivi contenuti nell'accordo di separazione, assumendo che egli avrebbe formulato domanda di nullità per simulazione assoluta non già dei trasferimenti medesimi, bensì del solo atto di scioglimento del vincolo coniugale, errando nel valutare la domanda avanzata in violazione degli artt. 1414 e 2729 c.c..
L'appellante, richiamata la giurisprudenza in tema di revocabilità dei trasferimenti immobiliari in sede di accordo di separazione, deduce che
“malgrado l'autonomia di disciplina tra i due 'contenuti' dell'accordo di
separazione, la natura simulata delle pattuizioni patrimoniali ben può
essere dimostrata, come ovvio, anche per mezzo della prova della
artificiosità della separazione convenzionale. Infatti, laddove i coniugi
non abbiano inteso realmente porre termine alla vita di coppia, ne deriva
necessariamente che anche gli atti dispositivi - che nella separazione
trovano il proprio presupposto - non possono certo dirsi 'realmente
voluti', stante il mantenimento della vita di coppia, e quindi, del
godimento condiviso dei beni. Si badi poi che la simulazione può essere
dimostrata da terzi 'senza limiti', atteso che tale prova è, per il soggetto
estraneo al rapporto, pressoché diabolica”.
Lamenta, altresì, la apoditticità della motivazione in ordine all'inammissibilità della domanda di simulazione assoluta e sottolinea che
“se a terzi non è consentito di far valere la natura fittizia della separazione
coniugale, questa però ben può valere a dimostrare che i numerosi
trasferimenti immobiliari che la presupponevano sono privi di causa e
dunque non meritevoli di tutela giuridica.”.
Ribadisce che la natura simulata dell'accordo sarebbe dimostrata anche dal fatto che, se in sede di omologa i coniugi avessero affermato di continuare a vivere nella medesima casa, l'accordo non sarebbe stato omologato, ed evidenzia come non possa essere chiesto al terzo di offrire la prova della simulazione tramite la dimostrazione che gli immobili sono rimasti nella disponibilità esclusivamente di
[...]
, infine, che l “non solo ha pagato il prezzo della CP_19 Pt_3
Compravendita con denaro del marito, ma ha altresì locato il bene, subito
dopo l'acquisto, alla SI.ra (cfr. doc. n. 8, depositato dalla CP_12
SI.ra in primo grado), già affittuaria, con contratto del 6 giugno Pt_3
2013, dell'azienda di titolarità del SI. il CP_1 CP_20 [...]
CP_3
Con il quarto motivo censura la parte della sentenza in cui il Pt_1
giudice di prime cure ha rigettato la domanda di nullità dell'accordo separativo, ravvisando anche un vizio di motivazione sul punto.
L'appellante, in particolare, lamenta il fatto che il giudice di primo grado si sia limitato a richiamare una pronuncia della Corte di cassazione, la n.
2224/2017, del tutto inconferente ed estranea al caso, poiché relativa alla diversa questione della validità degli accordi aventi ad oggetto l'assegno divorzile una tantum, conclusi al di fuori del procedimento di divorzio, in relazione all'art. 160 cod. civ, mentre il aveva domandato la Pt_1
declaratoria di nullità degli atti dispositivi contenuti nell'accordo di separazione, lesivi del suo possibile diritto di credito, per elusione della norma di cui all'art. 2740 cod. civ.; norma, che pacificamente ha natura imperativa, di ordine pubblico, in applicazione con lo schema fraudolento dell'art. 1344 c.c.
Sottolinea che l'accordo di separazione è fittizio e i plurimi trasferimenti a titolo gratuito ivi previsti non hanno causa, se non illecita, in frode alla legge e contraria a ordine pubblico e a norme imperative, in quanto finalizzata a spogliare il marito dei propri beni a pregiudizio dei creditori della società di cui era socio accomandatario.
Con il quinto motivo il censura la parte della sentenza in cui il Pt_1
giudice di prime cure ha rigettato le istanze istruttorie da lui proposte per omessa motivazione, affermando, al contempo, che egli non aveva dimostrato, rispetto all'azione revocatoria dell'Accordo di Separazione, il requisito soggettivo in capo al disponente.
Al riguardo rileva che “a seguito della esibizione dell'estratto conto del
2015 relativo al rapporto di conto corrente tra il la SI.ra CP_4
(cfr. docc. F e G). (…) è emerso, tra l'altro, che il 2 aprile 2015 la Pt_3
SI.ra ha ricevuto dall''ex' marito, SI. un bonifico a titolo Pt_3 CP_1
di “restituzione di prestito infruttifero”, pari a euro 95.000;
trasferimento, avvenuto oltre tre anni dopo l'Accordo di Separazione,
idoneo a costituire prova della artificiosità, e comunque revocabilità,
degli atti dispositivi ivi contenuti e impugnati.”
Quanto all'affermazione del Tribunale secondo cui “le istanze sarebbero
'estranee al thema decidendum'”, rileva che “le istanze di 'ordine di
esibizione' (indicate sub. F, G, H, I, J, K, nella istanza del 5 luglio 2019),
di 'ordine di ispezione' della documentazione bancaria (indicata sub.
(III)), nonché di consulenza tecnica d'ufficio (indicata sub. (IV)) sono tutte tese a dimostrare, rispetto all'Accordo di Separazione, l'artificiosità e,
dunque, la revocabilità degli atti dispositivi impugnati, nonché la
collusione tra gli 'ex' coniugi perdurata tra gli stessi dopo la
'separazione'. Neppure può dirsi che la prova testimoniale, richiesta dal
Notaio, fosse valutativa, vertendo invece su fatti oggettivi, volti a
corroborare l'artificiosità dell'Accordo di Separazione.”
Ripropone pertanto le proprie istanze istruttorie.
***
Passando ad esaminare l'impugnazione proposta in via principale da con il primo motivo ella censura la parte della Parte_3
sentenza in cui il giudice di prime cure afferma che il sorgere del credito sia da individuare nella notificazione dell'atto di citazione in appello nel giudizio di responsabilità professionale da parte del Pt_1
Al contrario, l'appellante sottolinea che il diritto alla restituzione sorgerebbe per effetto della sentenza di appello che ha riformato quella di primo grado, e che la quest'ultima pronuncia non costituisce accertamento di un credito già esistente nel patrimonio dell'appellante;
conseguentemente, gli atti impugnati sono anteriori al sorgere del credito ed il requisito soggettivo deve essere individuato nella dolosa preordinazione.
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza in cui il Pt_3
giudice di prime cure ritiene sussistente il requisito dell'eventus damni.
In particolare, l'appellante sottolinea che “per sorreggere l'affermazione
per cui sarebbe sussistente il requisito dell'eventus damni, il Giudice di primo grado fa riferimento agli atti dispositivi posti in essere in occasione
della separazione tra i coniugi e , i quali Controparte_1 Parte_3
atti però non sono stati revocati non sussistendone i requisiti. Inutile ed
errato quindi richiamarli per porli a fondamento della statuizione. Va
anche detto come sia suggestiva l'affermazione per cui la cessione del 4
aprile 2015 avrebbe reso più difficoltoso il soddisfacimento del credito
posto che il denaro sarebbe facilmente occultabile. In verità, il Notaio
non ha fornito la piena prova di aver tentato un'esecuzione forzata Pt_1
sui conti correnti del SI. per la ricerca del prezzo della Controparte_1
compravendita (è stato dimostrato che egli ha ricevuto il prezzo integrale
della compravendita) limitandosi ad allegare le dichiarazioni di tre soli
istituti di credito.
Va detto che il notaio ha provveduto al pignoramento di tutti i beni Pt_1
e crediti del SI. (come emerge dagli atti allegati nel corso del CP_1
giudizio) ma le esecuzioni sono state interrotte dalla sentenza della
Suprema Corte che cassava il titolo esecutivo su cui erano fondate.”.
Con il terzo motivo censura la parte della sentenza in cui il giudice Pt_3
di prime cure ha affermato la consapevolezza in capo all'appellante di ledere le ragioni di credito di Pt_1
In particolare, l'appellante ha rilevato la contraddizione della pronuncia gravata laddove ritiene la compravendita del 4 aprile 2015 quale atto di disposizione anteriore rispetto al sorgere del credito, mentre nel capo della sentenza dedicato all'esame della ragione di credito del il Pt_1
Tribunale di Brescia ha statuito che la ragione di credito del notaio era sorta dall'impugnazione della sentenza, atto che precedeva la cessione immobiliare di cui si tratta: “Nonostante questa premessa, il Tribunale di
Brescia ritiene che il requisito soggettivo sia la conoscenza del
pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie (e non la
dolosa preordinazione), cui a parere del primo Giudice andrebbe
equiparata la semplice conoscibilità”.
Rispetto agli elementi di conoscibilità in capo all' la stessa sostiene Pt_3
di non essere a conoscenza delle vicende societarie della società di cui l'ex
marito era socio accomandatario e rileva che controparte non ha mai dimostrato il contrario;
la presenza di un'esecuzione immobiliare per oltre
€ 300.000 ai danni di è irrilevante dato che non dimostra lo CP_3
stato di grave indebitamento della società trattandosi dell'esecuzione forzata sui beni immobili gravati dalle ipoteche che il Notaio aveva Pt_1
omesso di segnalare e che erano stati pignorati proprio a causa della condotta di controparte che li aveva di fatto resi non più vendibili;
i trasferimenti in denaro avvenuti in prossimità della compravendita sono irrilevanti per omessa motivazione.
Con il quarto motivo censura quella parte della sentenza nella Pt_3
parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese.
L'appellante, a sostegno di tale gravame, ha evidenziato come il Pt_1
abbia formulato molteplici domande relative a diversi atti di disposizione del patrimonio ed il Tribunale abbia accolto una sola domanda (tra le molteplici) relativamente ad un solo atto dispositivo (tra i molteplici). ***
Revocabilita' dell'accordo di separazione omologato il 2 novembre
2012
Preliminarmente è necessario soffermarsi sulla revocabilità o meno dell'accordo di separazione omologato il 2 novembre 2012.
Sul punto il Tribunale non si è espresso avendo escluso la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria proprio in relazione all'atto separativo.
Ad ogni modo la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere revocabile l'accordo di separazione.
Di recente con la pronuncia n. 26127/2024, la Suprema Corte ha chiarito che, “con orientamento costante ed univoco”, la giurisprudenza non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto. Infatti, prosegue la sentenza, l'accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva
(legale) di efficacia, avendo la funzione circoscritta di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico: “considerato che pattuizioni relative ai beni immobili possono
rivelarsi lesive dell'interesse dei creditori, la Suprema corte ha affermato
che nessun ostacolo testuale o logico - giuridico si frappone alla loro
impugnazione tramite azione revocatoria, tanto ordinaria che
fallimentare. Tali azioni, chiarisce il Collegio, non possono ritenersi precluse né dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, né
dalla pretesa “inscindibilità” della pattuizione stessa dal complesso delle
altre condizioni della separazione”.
Deve, quindi, ritenersi che l'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare (anche nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale) sia soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.
Gratuita' o onerosita' dell'accordo di separazione
Il Tribunale, non ha accolto l'azione revocatoria proposta nei confronti dell'omologa e ha ritenuto “assorbita la disamina circa la gratuità ovvero
onerosità del censurato accordo di separazione”, sebbene, occupandosi dell'analisi dell'eventus damni, ha poi qualificato come gratuiti i trasferimenti immobiliari avvenuti in sede di separazione (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Sul punto la giurisprudenza ormai consolidata richiede un accertamento in concreto: afferma la SC che “Gli accordi di separazione personale fra i
coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti
beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di
sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento
di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale,
ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli
della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto,
dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e
complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi SInificati,
anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana
convivenza matrimoniale.” (Cass. ord. 36562/2023).
Per discernere la gratuità ovvero l'onerosità dell'omologa è necessario,
dunque, indagare il contenuto di quest'ultima in ordine all'eventuale presenza di una giustificazione dei trasferimenti immobiliari, a fronte di una speculare obbligazione con funzione di riequilibrio o ristoro del contributo apportato al menage familiare, non essendo sufficiente, ai fini dell'onerosità, l'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento o l'esplicita dichiarazione di assenza di spirito di liberalità.
Ciò posto, la natura gratuita dell'accordo separativo tra Controparte_1
e omologato in data 2 novembre 2012, appare Parte_3
evidente alla luce di plurimi fattori: in primo luogo, come dimostrato da la risulta proprietaria di ben cinquanta proprietà Pt_1 Pt_3
immobiliari tra immobili e terreni (doc. 23 indagine limitata alla
Conservatoria di Breno), circostanza mai contestata da quest'ultima e da il che esclude la necessità di un trasferimento immobiliare, CP_1
essendo la già possidente;
in secondo luogo, nell'omologa al punto Pt_3
2 i coniugi stessi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nessun assegno a titolo di mantenimento è reciprocamente dovuto, il che esclude che il trasferimento immobiliare fosse dettato dall'eSIenza di assicurare l'indipendenza economica della moglie, mentre al punto 6 le parti convengono l' “equa” ripartizione del patrimonio familiare,
comprensivo di immobili e partecipazioni societarie, e quindi una vera e propria operazione divisionale, in esito alla quale, tuttavia, all' CP_1
sono rimasti solo alcuni immobili gravati da ipoteche, di valore assai inferiore a quelli assegnati alla e alcune partecipazioni di società Pt_3
di famiglia, quasi tutte cancellate nelle more del giudizio e di cui non è
stato provato il valore.
A tutto ciò si aggiunga che gli stessi coniugi, in seguito alla ripartizione,
affermano che “detti trasferimenti vengono effettuati a titolo gratuito”
(pag. 5 omologa).
Alla luce di quanto precede, risulta evidente la natura gratuita degli spostamenti patrimoniali, non avendo i trasferimenti effettuati natura obbligatoria e non essendo connotati da eSIibilità (eSIibilità si riferisce al credito).
In assenza di ulteriori elementi, l'atto di separazione deve, quindi,
presumersi gratuito.
Anteriorita' o posteriorita' dell'atto rispetto al sorgere del credito
E' ora necessario soffermarsi sull'individuazione del sorgere del credito,
atteso che tale valutazione è stata oggetto di gravame sia da parte di Pt_1
sia da parte di infatti, se quest'ultima individua nella sentenza della Pt_3
Corte d'Appello del 12.12.2016 il momento in cui è sorto il credito restitutorio, poiché solo in quel momento sarebbe diventato Pt_1
creditore della somma in forza dell'accoglimento delle censure proposte, a parere del primo il sorgere del credito sarebbe da individuarsi nel momento in cui è stato instaurato il giudizio di responsabilità, ossia il 4
dicembre 2008, essendo sorta in quell'istante l'aspettativa del credito restitutorio in capo al notaio.
Sul punto il Tribunale ha affermato che “Il momento in cui sorge, invece,
la ragione creditoria già tutelabile in sede revocatoria va individuato
nella proposizione dell'impugnazione, con richiesta di condanna alla
restituzione di quanto pagato in esecuzione di un titolo provvisoriamente
esecutivo. Tale momento nel caso in esame va, dunque, identificato nella
notifica dell'atto di citazione in appello: invero, senza impugnazione, la
ragione di credito non sarebbe sorta perché sulla questione si sarebbe
formato giudicato, mentre con l'impugnazione si è manifestata la volontà
di tutelare una situazione giuridica eventuale, che in caso di esito
favorevole, si sarebbe concretata, come di fatto poi è accaduto, nel
riconoscimento del diritto alla restituzione.”
La Corte ritiene condivisibile l'impostazione dell'appellante Pt_1
dovendo l'aspettativa del credito ritenersi sorta al momento in cui è stato incardinato l'altro giudizio, ossia il 4 dicembre 2008, in quanto maggiormente aderente all'orientamento della giurisprudenza consolidata in materia.
Secondo la SC, infatti, “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art.
2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della
ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del
fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori,
bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore
in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (ex
multis, Cass. 28141/2023); “Ai fini dell'esperibilità
dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia
titolare di un credito certo, liquido ed eSIibile, bastando una
semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che
possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.”
(Cass. 11755/2018).
In particolare, in materia di credito eventuale proveniente da giudizio separato, sono anche intervenute le Sezioni Unite ribadendo l'interpretazione estensiva del concetto di credito: “L'art. 2901 c.c. ha
accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione
o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di
certezza, liquidità ed eSIibilità, sicché anche il credito eventuale, nella
veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un
credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio
sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della
qualità di creditore che abilita all'esperimento
dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto
dal debitore.” (SS.UU. Cass. ord. 9440/2004).
Nel caso de quo già con l'instaurazione del procedimento di responsabilità
professionale del promosso da o comunque con la Pt_1 CP_3
costituzione nel predetto giudizio con contestazione del nesso causale e del quantum e richiesta di rigetto della pretesa attrice da parte del Pt_1
è nata in [...] al medesimo un'aspettativa di credito basata sul fatto che,
anche nell'ipotesi in cui egli in caso di condanna, avesse pagato la somma richiesta a titolo risarcitorio sarebbe stato titolare di un credito restitutorio nei confronti di qualora la pronuncia fosse stata riformata. CP_3
In altre parole, la lite giudiziale insorta tra la società e nella quale Pt_1
la prima ha svolto domanda di condanna nei confronti del secondo, nella sua possibile evoluzione nel corso di più gradi di giudizio, era idonea a determinare pagamenti a carico del convenuto per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, in modo correlato e potenzialmente un credito restitutorio in capo a quest'ultimo nell'ipotesi di modifica, anche parziale, della eventuale decisione a lui non favorevole di primo grado.
La pendenza della lite determinava, dunque, a carico di entrambe le parti la necessità di non apportare modifiche quantitative o qualitative ai rispettivi patrimoni pregiudizievoli delle rispettive aspettative di credito,
essendo tali non solo quelle azionate dalla società in relazione alla pretesa responsabilità del professionista ma anche quelle che proprio la pendenza della lite avrebbe potuto fare insorgere, in relazione ai suoi possibili esiti,
anche a favore della controparte, ad esempio a titolo di spese, o, come avvenuto, delle pretese restitutorie.
Per questo motivo, in accoglimento del primo motivo di appello proposto da e respinto il primo motivo di appello proposto da il Pt_1 Pt_3
sorgere dell'aspettativa del credito restitutorio a garanzia del quale il ha proposto azione revocatoria, deve collocarsi in un momento Pt_1
antecedente (2008) rispetto all'accordo di separazione (3.12.2012).
Il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata da Pt_1
rimane assorbito.
Eventus damni
In relazione alla sussistenza dell'eventus damni, il Tribunale ha affermato che “dalla documentazione in atti risulta che gli atti dispositivi impugnati
hanno certamente arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie,
determinando una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore,
sia in termini quantitativi, attesa la gratuità dei trasferimenti avvenuti in
sede di esecuzione dell'accordo di separazione, sia qualitativi, posto che
l'alienazione di un immobile, pure avvenuta ad un giusto prezzo, ha reso
più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito,
essendo il denaro facilmente occultabile[…] Né la parte convenuta ha in
alcun modo assolto all'onere gravante su di lei (cfr., ex plurimis, Cass.
14.10.2005 n. 19963; Cass. 27.10.2004 n. 20813; Cass.
6.8.2004 n.
15257; Cass. Civ. Sez. 24.7.2003 n. 11471; Cass. 17.10.2001 n. 12678),
di provare che, nonostante gli atti censurati, il suo patrimonio residuo era
tale da soddisfare le ragioni creditorie”.
Sul punto solo ha proposto appello, sottolineando che, per sostenere Pt_3
la sussistenza del requisito oggettivo, il Giudice di primo grado ha fatto riferimento agli atti dispositivi posti in essere in occasione della separazione tra i coniugi e i quali atti Controparte_1 Parte_3
però non sono stati revocati non sussistendone i requisiti, tenuto anche conto che il Notaio non avrebbe adeguatamente dimostrato di aver tentato un'esecuzione forzata sui conti correnti di per la ricerca Controparte_1
del prezzo della compravendita.
Il secondo motivo di appello proposto da è infondato e va respinto. Pt_3
La Corte ritiene pienamente condivisibili le valutazioni del giudice di prime cure sul punto;
per giurisprudenza ormai consolidata, “Il
presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus
damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta
totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo
stesso atto determini una variazione quantitativa o anche
soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza
o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava
sul creditore l'onere di dimostrare tali
modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,
mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,
provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente
le ragioni del creditore.” (Cass. ord. 19207/2018).
Nel caso de quo il depauperamento del patrimonio di appare CP_1
evidente come si evince da plurimi fattori: il trasferimento a titolo gratuito di ben 14 immobili dal valore di € 360.000,00 alla ex moglie che non ne necessitava, come detto in precedenza;
il mantenimento, come specificato nell'accordo, in capo all' della proprietà di immobili gravati da CP_1
ipoteche e dal valore di € 170.000, già non sufficiente a soddisfare i creditori ipotecari, e di partecipazioni societarie di cui non è stato neppure allegato il valore;
l'ulteriore trasferimento di un immobile nel 2015 senza che ne sia emersa la necessità.
Inoltre, con riferimento alla somma ricavata dalla predetta compravendita,
rileva anche la riduzione qualitativa del patrimonio: come sostenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato anche dal primo giudice, infatti, “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria
non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale
del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o
difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una
variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una
modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un
immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé
una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in
considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.” (Cass.
sent. 1896/2012).
A fronte di ciò, e non hanno dimostrato, come sarebbe Pt_3 CP_1
stato loro onere, l'esistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili né
l ha indicato su quale conto corrente sarebbe presente la somma CP_1
incassata dalla vendita.
La difesa della secondo cui non avrebbe fornito la prova di Pt_3 Pt_1
avere tentato un'esecuzione forzata sui conti correnti dell' per la CP_1
ricerca del prezzo della compravendita, non può essere, infatti, condivisa,
in quanto, in contrasto con la regola relativa all'onere probatorio sopra esaminata, giungendo alla errata soluzione di far ricadere sul creditore l'onere di svolgere un'indagine patrimoniale del debitore, prima di esperire l'azione revocatoria.
Elemento soggettivo
Una volta ritenuto sussistente l'eventus damni, è ora necessario soffermarsi sull'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, oggetto di censura da parte della con il terzo motivo di appello. Pt_3
Pacifica la natura onerosa dell'atto di compravendita del 2015 e dimostrata la posteriorità dello stesso rispetto al sorgere del credito, è necessario indagare sia l'elemento soggettivo in capo ad sia in capo a terzo, CP_1
ossia la di lui consorte.
Rispetto al primo, le conclusioni del giudice di primo grado sono coperte dal giudicato, in assenza di gravame sul punto ( non ha proposto CP_1
appello, neppure in via incidentale).
In relazione alla posizione del terzo, è necessario dimostrare la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia
damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Nella specie, la prova della consapevolezza del pregiudizio per i creditori in capo alla deve presumersi alla luce del vincolo coniugale con Pt_3
l socio accomandatario e legale rappresentante di CP_1 CP_3
circostanza da sempre valorizzata dalla giurisprudenza, in quanto idonea a far presumere la conoscenza del reale motivo sotteso ai trasferimenti immobiliari. Già in costanza di matrimonio, era stato, infatti, CP_1
destinatario di un'esecuzione immobiliare per oltre € 300.000 ai danni di pendente presso il Tribunale di Busto Arsizio ed introdotta in CP_3
epoca antecedente alla compravendita del 5 aprile 2015; inoltre, se è vero che i coniugi al momento della compravendita erano separati, la lite con il era sorta ben quattro anni prima della separazione. A ciò si Pt_1
aggiunga che, anche dopo la separazione, e hanno CP_1 Pt_3
continuato la coabitazione, elemento anche questo valorizzato dalla giurisprudenza (Cass. 1404/2016).
L'elemento soggettivo in capo alla con riferimento all'atto di Pt_3
compravendita del 5 aprile 2015, risulta, dunque, dimostrato, con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata.
Giova, peraltro, osservare come sia possibile giungere alle medesime conclusioni quand'anche si aderisse all'impostazione dell' secondo Pt_3
cui l'insorgenza del credito sarebbe da riportare al momento della sentenza della Corte d'Appello del 2016, con conseguente anteriorità della compravendita.
Infatti, anche la prova della partecipatio fraudis del terzo può essere desunta tramite presunzioni, tra le quali la giurisprudenza richiama lo stesso vincolo coniugale o di coabitazione che rende inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente convivente (Cass. 1404/2016), coabitazione mai venuta meno tra gli ex coniugi per loro stessa ammissione, unitamente al fatto che né la e neppure l' hanno mai allegato reali giustificazioni a Pt_3 CP_1
sostegno della vendita, che ha spogliato la società della titolarità di un bene immobile che fungeva da garanzia per i creditori.
Tale considerazione trova conferma in un recente pronuncia di legittimità
n. 30486/2023, secondo cui la partecipatio fraudis può presumersi dal vincolo di parentela, “valorizzando anche il dato della comune
convivenza, nonché dando rilievo alla circostanza che ella “non ha dato
alcuna plausibile giustificazione” degli acquisti, “non avendo
rappresentato quali fossero i sottostanti bisogni che dette vendite
andavano a soddisfare”.
Deve dunque affermarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo, in termini di scientia damni stante la posteriorità della compravendita rispetto al sorgere del credito, con la precisazione che sarebbe comunque configurabile la partecipatio fraudis ove si volesse aderire alla tesi della della anteriorità della compravendita rispetto Pt_3
al sorgere del credito.
Delineata, dunque, la sussistenza dell'elemento soggettivo della revocatoria in relazione alla compravendita del 2015, è ora necessario analizzare l'elemento soggettivo con riferimento all'accordo di separazione.
Accertata la gratuità nonché la posteriorità dell'omologa rispetto all'insorgenza del credito, per i motivi in precedenza esposti, è necessario verificare se il debitore fosse a conoscenza che il proprio atto dispositivo avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie, senza che si debba invece procedere, per la natura gratuita dell'atto, a valutazione in ordine all'elemento soggettivo del terzo, sicché la censura svolta sul punto da parte della rimane assorbita. Pt_3
L'elemento soggettivo in capo all' appare evidente, come già CP_1
accertato dal Tribunale con riferimento all'atto di compravendita,
anch'esso successivo al sorgere del credito: egli era ben consapevole, alla data dell'omologa dell'accordo di separazione (2.11.2012) ma anche a quella di deposito del ricorso (aprile 2012), sia della situazione patrimoniale della società (destinataria di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti immobiliari), essendone socio accomandatario, e sapeva,
quindi, che avrebbe dovuto rispondere dei debiti della stessa, sia della pendenza della lite tra e il nella quale il 3 agosto 2012 era CP_3 Pt_1
già stata emessa sentenza non definitiva che aveva accertato la responsabilità professionale del notaio, presupposto per la successiva liquidazione del danno.
Ciononostante, si è spogliato dei propri beni utilmente aggredibili (ben 14
immobili) da parte della massa creditoria tramite l'accordo di separazione senza giustificazione alcuna, dato che la moglie era economicamente autosufficiente e i figli maggiorenni, e a titolo gratuito.
Giova osservare che la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all' sarebbe parimenti dimostrata quand'anche si aderisse CP_1
all'interpretazione del Tribunale (ovvero a quella dell' Pt_3
posticipando il sorgere del credito alla notifica dell'atto di appello da parte del (ovvero alla sentenza della Corte di Appello). Pt_1 Sul punto il Tribunale ha ritenuto “che nel caso di specie manchi la prova
del dolo attinente ad attività di infingimenti, raggiri, azioni ambigue,
scaltre predisposizioni premeditate per sottrarre anticipatamente il
patrimonio alla garanzia del credito. Viepiù che al momento della
separazione coniugale (omologata il 2.11.2008), non vi era alcuna
certezza circa l'esito del giudizio promosso da nei confronti CP_3
del dott. (la sentenza parziale di accertamento della sola Pt_1
responsabilità del notaio è datata infatti 3 agosto 2012). Di talché pare
difficile immaginare che tali trasferimenti immobiliari siano stati
effettuati al precipuo fine di sottrarre cespiti patrimoniali dalla garanzia
patrimoniale di in un momento in cui l'odierna Controparte_1
convenuta agiva nei confronti di per ottenere una condanna al Pt_1
risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale. La
precostituzione di una incapacità a soddisfare future obbligazioni
richiede una rappresentazione e volontà di una condotta che si prefiguri
quanto meno prevedibile, secondo un giudizio di prognosi postuma ex
ante, l'insorgenza del credito. Nell'ipotesi in esame, al momento
dell'accordo di separazione, l'esito del giudizio di primo grado e i
possibili scenari impugnatori costituivano ipotesi astratte, del tutto
indipendenti dalla SInoria del “futuro eventuale” debitore e, in quanto
tali, non incasellabili nell'ambito di un giudizio di rappresentazione e
volizione. Manca la prova quindi della previsione dell'insorgenza del
debito da parte dei convenuti e del pregiudizio da intendersi quale mero
pericolo dell'insufficienza del proprio patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione
coattiva del credito medesimo per il creditore.”.
La Corte non ritiene tale ragionamento condivisibile.
Dal quadro sinora emerso, infatti, può desumersi che abbia CP_1
dolosamente predisposto i trasferimenti immobiliari in sede di separazione per spogliarsi dei propri beni utilmente aggredibili dalla massa dei creditori.
Vero è che recentemente le Sezioni Unite hanno chiarito che l'elemento soggettivo della dolosa preordinazione del debitore non può essere integrato, contrariamente a quanto sostenuto dal (cfr. secondo Pt_1
motivo di appello), dal mero dolo generico;
è necessario, infatti, “che l'atto
sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere
dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione
esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito,
attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del
proprio patrimonio (c.d. dolo specifico)” (Cass. S.U.1898/2025).
Tuttavia, una volta dimostrata la concezione lata di credito anche a tutela di mere aspettative, nel caso di specie è evidente che all'atto CP_1
dell'accordo di separazione (2.11.2012 e non come erroneamente indicato dal Tribunale 2.11.2008), era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del giudizio da cui sarebbe potuta scaturire la pretesa restitutoria, nel quale, come si è detto, era stata già emessa la sentenza parziale di accertamento della responsabilità del notaio, con la conseguenza che può
ritenersi comunque dimostrata la preordinata modifica della consistenza e della composizione del proprio patrimonio anche in vista di tale eventualità, con il trasferimento di 14 immobili (dal valore stimato di €
360.000 e fra i quali non è annoverata la casa coniugale) a titolo gratuito alla moglie economicamente autosufficiente, come dichiarato in sede di omologa, con mantenimento dei soli immobili gravati da ipoteche (dal valore stimato di € 170.000).
Qualora ciò non bastasse, l'elemento che denota ulteriormente la natura predeterminata del comportamento di è sicuramente la natura CP_1
fittizia della separazione omologata il 2 novembre del 2012, come ampiamente dimostrata dalle produzioni del Pt_1
I due “ex” coniugi, infatti, per stessa ammissione degli stessi e come dimostrato dalla foto del citofono (doc. 31), continuano a coabitare da oltre
10 anni nella medesima casa e, come dimostrato dalle fotografie estrapolate dal video, continuano a manifestare pubblicamente il proprio rapporto con modalità che trascendono il semplice buon rapporto intercorrente tra ex coniugi (cfr. doc. 48 e relazione investigativa, doc. 29).
In conclusione, ritiene la Corte dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all' in termini di conoscenza del pregiudizio CP_1
essendo l'accordo di separazione posteriore al sorgere del credito, e in ogni caso anche in termini di dolosa preordinazione nel caso in cui l'accordo di separazione fosse considerato anteriore al sorgere del credito.
Anche il terzo motivo di appello proposto da va Parte_3
quindi respinto.
*** Per tutte le ragioni sopra esposte, in accoglimento del primo motivo di appello di , la sentenza impugnata va riformata e va accolta Parte_1
l'azione revocatoria anche nei confronti dell'accordo di separazione,
confermando, invece, la sentenza di primo grado con riferimento alla revocatoria della compravendita del 2015.
Rimangono, conseguentemente, assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo di appello proposto dal con riferimento al rigetto delle domande Pt_1
subordinate di simulazione degli atti dispositivi e di loro nullità, nonché
all'omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie e alle spese.
Il quarto motivo di appello dell' in punto spese va, invece, respinto Pt_3
stante l'integrale soccombenza.
La sentenza va, quindi, riformata nei limiti anzidetti e, per l'effetto va dichiarata l'inefficacia dell'accordo di separazione omologato in data 2
novembre 2012 nei confronti di . Parte_1
Deve, dunque, procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez.
1, Ord. n. 14916 del 2020, Cass. 24.11.2021 n. 36395, Cass. 18.3.2021 n.
7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste interamente a carico di Controparte_1
e in solido, nella misura che si liquida in dispositivo Parte_3
(valore indeterminabile- complessità media, minima solo per la fase di trattazione in appello).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1596/2020 del
Tribunale di Brescia pubblicata il 06.08.2020, appellata da Parte_1
e : Parte_3
- in accoglimento dell'appello proposto da , dichiara Parte_1
l'inefficacia dell'accordo di separazione tra e Controparte_1 [...]
omologato in data 2 novembre 2012 dal Tribunale di Parte_3
Brescia (rep. n. 10336/2012) e trascritto in data 27 novembre 2012 (reg.
gen. 7050, reg. part. 5559), in seguito modificato con nuovo accordo omologato dal Tribunale di Brescia il 25 settembre 2015 (rep. n.
9313/2015) e trascritto in data 21 ottobre 2015 (reg. gen. 5861, reg. part. 4668), o comunque degli atti di trasferimento in esso previsti in favore di dei seguenti beni: Parte_3
a) unità negoziale n. 1: (i) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1,
particella 3315; (ii) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8378; (iii) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8386; (iv)
terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8390;
b) unità negoziale n. 2: (i) fabbricato sito in PI MU (BS), via Pantani
n. 6, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 3, particella 2349, sub. 1;
(ii) fabbricato sito in Esine (BS), via San Martino, cat. C1 (negozi e botteghe), foglio 9, particella 1495, sub. 1 e foglio 9, particella 2207, sub.
1; (iii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 5 e foglio 9, particella 2206,
sub. 5; (iv) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. C2
(magazzini e locali di deposito), foglio 9, particella 1493, sub. 8; (v)
fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 9 e foglio 9, particella 1495,
sub. 7; (vi) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3
(abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 10 e foglio
9, particella 1495, sub. 8; (vii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi
n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 10 e foglio 9, particella 2206, sub. 7; (viii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo
Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub.
11 e foglio 9, particella 2206, sub. 8;
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_3
- condanna e in solido, al Controparte_1 Parte_3
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in €
2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, €
3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisoria, oltre a contributo unificato, spese forfettarie, Iva e cpa, per il giudizio di primo grado, e in € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre contributo unificato e spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e cpa, per il presente grado del giudizi0;
- ordina all'Agenzia del Territorio di Brescia di trascrivere la presente sentenza a margine dell'atto dichiarato inefficace.
Solo in capo ad sussistono i presupposti, ai sensi Parte_3
dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, per l'obbligo di pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di conSIlio del 19 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Vittoria Gabriele
R.Gen. N. 250/2021 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
IGg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri ConSIliere rel.
Dott. Michele Stagno ConSIliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 250/21 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 01.03.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 9
ottobre 2024 OGGETTO:
d a Azione revocatoria
(C.F. ), nato a [...] il 7 Parte_1 C.F._1 ordinaria ex art. 2901
settembre 1940 e residente in [...], c.c.
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio Codice:102002
dott. rep. n. 37.408 (doc. A), anche disgiuntamente tra loro, Parte_2
dagli avv.ti Alfredo Irti (C.F. ) e Andrea Mina C.F._2
(C.F. ) presso il cui studio in Brescia, via Solferino C.F._3
n. 51, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE nel proc. n. 250/2021 RG APPELLATO nel proc. N. 251/2021
c o n t r o
(C.F. ), nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_4
MU (BS), il 2 novembre 1957 e ivi residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Piccinali (C.F.
), elettivamente domiciliata in BRESCIA, via C.F._5
Malta, 12, presso lo studio di quest'ultimo giusta procura ai sensi dell'art. 83 terzo comma c.p
APPELLANTE nel proc. n. 251/2021
APPELLATA nel proc. n. 250/2021
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_6
d'Artogne (BS), l'11 ottobre 1952, residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Tiziana Lorenzetti del Foro di
Brescia, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._7
il suo studio, in DA Boario Terme (Bs), via Romolo Galassi n.7,
APPELLATO in entrambi i giudizi
e
(C.F. ) CP_2 C.F._8
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza n. 1596/2020 del Tribunale di Brescia
pubblicata il 06.08.2020
CONCLUSIONI
Per Pt_1 Rispetto al giudizio R.G. n. 250/2021:
“in via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'inefficacia nei confronti del notaio dott.
dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Brescia il 2 novembre Parte_1
2012 (rep. n. 10336/2012) e trascritto in data 27 novembre 2012 (reg. gen. 7050, reg. part. 5559),
in seguito modificato con nuovo accordo omologato dal Tribunale di Brescia il 25 settembre
2015 (rep. n. 9313/2015) e trascritto in data 21 ottobre 2015 (reg. gen. 5861, reg. part. 4668), o comunque degli atti di trasferimento in esso previsti in favore della SI.ra Parte_3
dei seguenti beni:
a) unità negoziale n. 1: (i) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 3315; (ii) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8378; (iii) terreno sito in PI
MU (BS), foglio 1, particella 8386; (iv) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella
8390;
b) unità negoziale n. 2: (i) fabbricato sito in PI MU (BS), via Pantani n. 6, cat. A2
(abitazione di tipo civile), foglio 3, particella 2349, sub. 1; (ii) fabbricato sito in Esine (BS), via
San Martino, cat. C1 (negozi e botteghe), foglio 9, particella 1495, sub. 1 e foglio 9, particella
2207, sub. 1; (iii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 5 e foglio 9, particella 2206, sub. 5; (iv) fabbricato sito in
Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. C2 (magazzini e locali di deposito), foglio 9, particella 1493,
sub. 8; (v) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico),
foglio 9, particella 1493, sub. 9 e foglio 9, particella 1495, sub. 7; (vi) fabbricato sito in Esine
(BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 10
e foglio 9, particella 1495, sub. 8; (vii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2
(abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 10 e foglio 9, particella 2206, sub. 7;
(viii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9,
particella 1495, sub. 11 e foglio 9, particella 2206, sub. 8;
in via subordinata
- accertare e dichiarare la simulazione assoluta dei seguenti atti di trasferimento in favore della
SI.ra contenuti nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Parte_3
Brescia il 2 novembre 2012 (rep. n. 10336/2012) e trascritto in data 27 novembre 2012 (reg. gen.
7050, reg. part. 5559), in seguito modificato con nuovo accordo omologato dal Tribunale di Brescia il 25 settembre 2015 (rep. n. 9313/2015) e trascritto in data 21 ottobre 2015 (reg. gen.
5861, reg. part. 4668):
a) unità negoziale n. 1: (i) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 3315; (ii) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8378; (iii) terreno sito in PI MU (BS), foglio
1, particella 8386; (iv) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8390;
b) unità negoziale n. 2: (i) fabbricato sito in PI MU (BS), via Pantani n. 6, cat. A2
(abitazione di tipo civile), foglio 3, particella 2349, sub. 1; (ii) fabbricato sito in Esine (BS), via
San Martino, cat. C1 (negozi e botteghe), foglio 9, particella 1495, sub. 1 e foglio 9, particella
2207, sub. 1; (iii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 5 e foglio 9, particella 2206, sub. 5; (iv) fabbricato sito in
Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. C2 (magazzini e locali di deposito), foglio 9, particella 1493,
sub. 8; (v) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n.
4, cat. A3 (abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 9 e foglio 9, particella
1495, sub. 7; (vi) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 10 e foglio 9, particella 1495, sub. 8; (vii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495,
sub. 10 e foglio 9, particella 2206, sub. 7; (viii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3,
cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 11 e foglio 9, particella 2206,
sub. 8;
- disporre i conseguenti effetti restitutori;
in via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare che è nullo per causa illecita l'accordo di separazione omologato dal
Tribunale di Brescia il 2 novembre 2012 (rep. n. 10336/2012) e trascritto in data 27 novembre
2012 (reg. gen. 7050, reg. part. 5559), in seguito modificato con nuovo accordo omologato dal
Tribunale di Brescia il 25 settembre 2015 (rep. n. 9313/2015) e trascritto in data 21 ottobre 2015
(reg. gen. 5861, reg. part. 4668), o comunque che sono nulli per causa illecita gli atti di trasferimento in esso previsti in favore della SI.ra dei seguenti beni: Parte_3
a) unità negoziale n. 1: (i) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 3315; (ii) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8378; (iii) terreno sito in PI MU (BS), foglio
1, particella 8386; (iv) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8390;
b) unità negoziale n. 2: (i) fabbricato sito in PI MU (BS), via Pantani n. 6, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 3, particella 2349, sub. 1; (ii) fabbricato sito in Esine (BS), via
San Martino, cat. C1 (negozi e botteghe), foglio 9, particella 1495, sub. 1 e foglio 9, particella
2207, sub. 1; (iii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 5 e foglio 9, particella 2206, sub. 5; (iv) fabbricato sito in
Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. C2 (magazzini e locali di deposito), foglio 9, particella 1493,
sub. 8; (v) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico),
foglio 9, particella 1493, sub. 9 e foglio 9, particella 1495, sub. 7; (vi) fabbricato sito in Esine
(BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 10
e foglio 9, particella 1495, sub. 8; (vii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2
(abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 10 e foglio 9, particella 2206, sub. 7;
(viii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9,
particella 1495, sub. 11 e foglio 9, particella 2206, sub. 8;
- disporre i conseguenti effetti restitutori;
in ogni caso
- con vittoria di spese, compensi di causa ed espresso riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, rispetto ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
I. istanza ex art. 210 cod. proc. civ., affinché la Corte d'Appello adìta voglia ordinare:
a) a e/o al SI. e al Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
(già e poi , con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché Controparte_5 CP_6
alla medesima (già e poi , agenzia Controparte_4 Controparte_5 CP_6
DA Boario Terme, via Albera n. 16, l'esibizione degli estratti conto relativi al rapporto Iban
[...] (ovvero al conto corrente sul quale è stato accreditato il versamento del Notaio in favore di - cfr. doc. n. 6, depositato dal Notaio in primo grado - CP_3
prima che avesse effetto la fusione per incorporazione in , completi Controparte_7
di riassunto scalare, dal 1° aprile 2014 alla data dell'esibizione (come già richiesto nell'ordine di esibizione sub B, nell'atto di citazione in primo grado del Notaio, pagg. 22-23, memoria ex
art. 183, 6° comma, n. 2, cod. proc. civ., pagg.
5-6 in primo grado);
Controparte_ b) a e/o al SI. l'esibizione (come già Controparte_3 Controparte_1 richiesto nell'ordine di esibizione sub E, nell'atto di citazione in primo grado del Notaio, pagg.
22-23, memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, cod. proc. civ., pagg.
5-6 in primo grado) di:
schede contabili delle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
libro cassa delle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, Irap etc.) delle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
bilanci di esercizio delle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
c) alla SI.ra e al (già e poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché alla medesima CP_6 Controparte_4
(già e poi , agenzia DA Boario Terme, via Albera n. 16, Controparte_5 CP_6
degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla SI.ra Parte_3
n. [...] dal 2011 alla data dell'esibizione, escluso l'anno
[...]
2015 (come richiesto nella 'istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie' del
5 luglio 2019, sub. F, pag. 6); ovvero, in subordine, dal 1° aprile 2014 alla data dell'esibizione
(come già richiesto nell'ordine di esibizione sub C - cfr. atto di citazione in primo grado del
Notaio, pagg. 22-23, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del Notaio, pagg. 5-6
in primo grado);
d) alla SI.ra e a (già ), con Parte_3 Controparte_8 Controparte_9
sede in piazza Vittorio Veneto n. 8, nonché alla medesima (già CP_9 Controparte_8
), agenzia DA Boario Terme, piazza Colonnello Lorenzini n. 6, Controparte_9
degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla SI.ra Parte_3
n. [...] (ovvero il diverso rapporto che risultasse
[...]
intrattenuto dalla SI.ra e sul quale è stato tratto l'assegno bancario non Parte_3
trasferibile n. 5185280730-06 di euro 85.000,00), dal 2011 alla data dell'esibizione, escluso il trimestre aprile-giugno 2015, prodotto dalla SI.ra (come richiesto nella „istanza di revoca Pt_3
parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio 2019, sub. G, pag. 6); ovvero, in subordine, dal 1° aprile 2014 alla data dell'esibizione (come già richiesto nell'ordine di esibizione sub D - cfr. atto di citazione del Notaio in primo grado, pagg. 22-23, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. del Notaio, pagg. 5-6);
e) alla SI.ra e al (già e poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché alla medesima CP_6 Controparte_4
(già e poi , agenzia DA Boario Terme, via Albera n. 16, Controparte_5 CP_6 della copia degli assegni circolari (per euro 30.000), emessi il 2 aprile 2015, addebitati sul conto corrente intrattenuto dalla SI.ra n. [...], Parte_3
ovvero, in mancanza, della documentazione comprovante il beneficiario del trasferimento del denaro indicato negli assegni circolari (come richiesto nella „istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio 2019, sub. H, pag. 7);
f) alla SI.ra e al (già e poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché alla medesima CP_6 Controparte_4
(già e poi , agenzia DA Boario Terme, via Albera n. 16, Controparte_5 CP_6
della copia dell'assegno bancario n. 0035134953 (per euro 10.000), tratto il 4 aprile 2015 dal conto corrente intrattenuto dalla SI.ra n. Parte_3
[...], ovvero, in mancanza, della documentazione comprovante il beneficiario del trasferimento del denaro indicato nell'assegno bancario n. 0035134953 (come richiesto nella „istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio
2019, sub. I, pag. 7);
g) alla SI.ra e al (già e poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché alla medesima CP_6 Controparte_4
(già e poi , agenzia DA Boario Terme, via Albera n. 16, Controparte_5 CP_6
della copia dell'assegno bancario n. 0035134952 (per euro 3.500), tratto il 10 aprile 2015 dal conto corrente intrattenuto dalla SI.ra n. Parte_3
[...], ovvero, in mancanza, della documentazione comprovante il beneficiario del trasferimento del denaro indicato nell'assegno bancario n. 0035134952 (come richiesto nella „istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio
2019, sub. J, pag. 7);
h) alla SI.ra e al (già e poi Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, con sede in MI, Piazza F. Meda n. 4, nonché alla medesima CP_6 Controparte_4
(già e poi , agenzia DA Boario Terme, via Albera n. 16, Controparte_5 CP_6
della copia dell'assegno bancario n. 0035134954 (per euro 4.250), tratto il 10 aprile 2015 dal conto corrente intrattenuto dalla SI.ra n. Parte_3
[...], ovvero, in mancanza, della documentazione comprovante il beneficiario del trasferimento del denaro indicato nell'assegno bancario n. 0035134954 (come richiesto nella 'istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie' del 5 luglio 2019, sub. K, pag. 7);
II. prova testimoniale (come richiesto nella seconda memoria, ex art. 183, 6° comma, cod. proc.
civ., pagg. 4-5) sui seguenti capitoli:
1. Vero che, negli anni dal 2012 al 2018, ha intrattenuto rapporti di vicinato con entrambi i
coniugi conviventi presso il condominio di via Pantani, in PI MU (BS)? CP_1
2. Vero che, nel medesimo periodo e nei medesimi luoghi, ha constatato il permanere del
rapporto fra i coniugi CP_1
3. Vero che, nel medesimo periodo e nei medesimi luoghi, i coniugi hanno condotto CP_1
vita di coppia e familiare?
4. Vero che, nel medesimo periodo, i coniugi hanno frequentato insieme luoghi di CP_1
pubblico incontro come il supermercato, il centro commerciale, i ristoranti e i bar?
Si indicano a testi:
(i) il SI. residente in [...]; Testimone_1
(ii) la SI.ra residente in [...]; Testimone_2
(iii) la SI.ra residente in [...]; Testimone_3
III. ordine ai convenuti, SI.ri SI.ra e Controparte_1 Parte_3 [...]
e ai terzi, (già e poi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e già ) di consentire l‟ispezione di tutta CP_6 Controparte_8 Controparte_9
la documentazione bancaria riguardante i rapporti in essere, nel periodo dal 2011 a oggi, fra i
SI.ri e e i Controparte_1 Parte_3 Controparte_3
predetti istituti di credito, indicando il tempo, il luogo e il modo dell‟ispezione (come richiesto nella „istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio 2019, sub.
(III), pagg. 7-8);
IV. CTU contabile avente ad oggetto tutti i reciproci trasferimenti di denaro fra i SI.ri CP_1
la SI.ra sui rispettivi
[...] Parte_4
conti correnti presso (già e poi e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
(già ), e sugli altri rapporti bancari che fossero CP_8 Controparte_9
individuati, nel periodo dal 2011 ad oggi (come richiesto nella „istanza di revoca parziale e modifica delle ordinanze istruttorie‟ del 5 luglio 2019, sub. (IV), pag. 8).
Rispetto al giudizio R.G. n. 251/2021:
“in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello della SI.ra Pt_3
in via principale
rigettare i motivi di appello proposti dalla SI.ra in quanto infondati in fatto e in diritto;
Pt_3
in via subordinata
in caso di accoglimento dell'appello proposto dalla SI.ra accertare e dichiarare la Pt_3
simulazione assoluta della compravendita del 4 aprile 2015 a rogito notaio rep. Per_1
CP_ 92872/16098, trascritta il 17 aprile 2015, reg. gen. 1877, reg. part. 1498, fra e la SI.ra con prezzo indicato in euro 132.000,00, avente ad oggetto l'immobile sito Parte_3
in PI MU (BS), via Giuseppe Verga, n. 2, costituito da appartamento con balcone e corte esclusiva al piano rialzato e con autorimessa al piano interrato - censiti al N.C.E.U. del Comune
di PI MU (BS) al foglio 6, particelle 8518/5, via Giovanni Verga n. 2, piano T, cat. A/2,
cl. 2, vani 6, r.c. 340,86 euro;
8518/9, via Giovanni Verga n. 2, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 28,
r.c. 88,21 euro - oltre quote di comproprietà degli enti comuni come per legge, fra cui in particolare quelli individuati al N.C.E.U. di PI MU al foglio 6, particelle 8518/1, 8518/2,
8518/17;
disporre i conseguenti effetti restitutori tra la SI.ra e i successori di cancellata Pt_3 CP_3
dal Registro delle Imprese;
in via ulteriormente subordinata
sempre in caso di accoglimento dell'appello proposto dalla SI.ra accertare e dichiarare Pt_3
la nullità per causa illecita della compravendita del 4 aprile 2015 a rogito notaio rep. Per_1
CP_ 92872/16098, trascritta il 17 aprile 2015, reg. gen. 1877, reg. part. 1498, fra e la SI.ra con prezzo indicato in euro 132.000,00, avente ad oggetto l'immobile sito Parte_3
in PI MU (BS), via Giuseppe Verga, n. 2, costituito da appartamento con balcone e corte esclusiva al piano rialzato e con autorimessa al piano interrato - censiti al N.C.E.U. del Comune
di PI MU (BS) al foglio 6, particelle 8518/5, via Giovanni Verga n. 2, piano T, cat. A/2,
cl. 2, vani 6, r.c. 340,86 euro;
8518/9, via Giovanni Verga n. 2, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 28,
r.c. 88,21 euro - oltre quote di comproprietà degli enti comuni come per legge, fra cui in particolare quelli individuati al N.C.E.U. di PI MU al foglio 6, particelle 8518/1, 8518/2,
8518/17;
disporre i conseguenti effetti restitutori tra la SI.ra e i successori di cancellata Pt_3 CP_3
dal Registro delle Imprese;
in ogni caso
con vittoria di spese, compensi ed espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA.”
Per : Parte_3
Procedimento n. 250/2021: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: disporre ex art. 335 c.p.c. la riunione degli appelli proposti separatamente dal Notaio e dalla IG.ra (quest'ultimo Pt_1 Parte_3
rubricato al n. 251/2021 RGA) avverso la sentenza n. 1596/2020 del Tribunale di Brescia.
IN VIA PRINCIPALE: per le motivazioni esposte in narrativa, rigettare l'appello di controparte perché illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: qualora la Corte d'Appello di Brescia ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, e qualora ritenesse di ammettere i capitoli di prova testimoniale richiesti da parte appellante, si chiede che sui medesimi capitoli di prova ritenuti ammissibili e rilevanti dalla Corte
d'Appello vengano esaminati anche a prova contraria i seguenti testi:
Controparte_1
A di PI MU
A di PI MU CP_11
B i PI MU CP_12
R /o CP_13 Controparte_14
D /o i PI MU CP_15 CP_14
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA: qualora la Corte d'Appello di Brescia ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli premessa la dizione “vero che”:
1. La IG.ra ignora ed è estranea alle vicende lavorative del SI. Parte_3 CP_1
e delle società da quest'ultimo partecipate.
[...]
2. La SI.ra , fino alla notifica dell'atto di citazione in revocatoria da parte Parte_3
del Notaio nel novembre 2017 ignorava l'acquisto da parte di dei beni immobili in Pt_1 CP_3
Cairate (VA), ed il fatto che questi immobili siano stati poi sottoposti a ipoteche giudiziali e pignoramento, che abbia intrapreso azione di risarcimento nei confronti del Notaio CP_3 Pt_1
che nel 2015 il Tribunale di Busto Arsizio abbia condannato al risarcimento il Notaio e Pt_1
CP_ che la Corte d'Appello di MI abbia poi condannato alla restituzione al Notaio Pt_1 di quanto ricevuto.
3. Nel novembre 2017 a seguito della notifica dell'atto di citazione del Notaio la SI.ra Pt_1
apprendeva per la prima volta le circostanze di cui al capitolo 2 e, Parte_3
manifestando rabbia e preoccupazione, richiedeva spiegazioni al SI. Controparte_1
4. A seguito della notifica dell'atto di citazione nel novembre 2017 la SI.ra Parte_3
esprimeva la propria rabbia al SI. presentandosi nel suo ufficio di PI Controparte_1
MU per chiedere spiegazioni.
5. Il rapporto coniugale tra i coniugi e era già in crisi da Controparte_1 Parte_3
molti anni prima della separazione intervenuta nel 2012.
6. I motivi della crisi fra i coniugi erano le lunghe assenze per lavoro del SI. e la gelosia CP_1
della SI.ra che sospettava infedeltà coniugali del marito. Pt_3
7. I SI.ri ed risiedono tutt'ora nella casa coniugale, ma Controparte_1 Parte_3
dormono in stanze separate
8. I SI.ri ed conducono vite separate. Controparte_1 Parte_3
9. Il SI. è spesso assente da casa per lunghi periodi per trasferte di lavoro in Controparte_1
tutto il territorio nazionale.
10. La SI.ra è nel pieno possesso dell'immobile di PI MU, Via Parte_3
Giovanni Verga n. 2, di cui sostiene il pagamento delle imposte, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e percepisce gli affitti della locazione.
11. non dispone in alcun modo dell'immobile di PI Controparte_3
MU, Via Giovanni Verga n. 2, non avendo a disposizione le chiavi dell'appartamento.
Sui superiori capitoli si indicano come testimoni:
Controparte_1
A di PI MU
A di PI MU CP_11
B i CP_12 [...]
/o CP_16 Controparte_17
/o i PI MU
[...] CP_14
IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.”
Procedimento n. 251/2021: “Voglia, l'On. le Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del presente appello:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. accertata l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma:
“Il momento in cui sorge, invece, la ragione creditoria già tutelabile in sede revocatoria va
individuato nella proposizione dell'impugnazione, con richiesta di condanna alla restituzione di
quanto pagato in esecuzione di un titolo provvisoriamente esecutivo. Tale momento nel caso in
esame va, dunque, identificato nella notifica dell'atto di citazione in appello: invero, senza
impugnazione, la ragione di credito non sarebbe sorta perché sulla questione si sarebbe formato
giudicato, mentre con l'impugnazione si è manifestata la volontà di tutelare una situazione
giuridica eventuale, che in caso di esito favorevole, si sarebbe concretata, come di fatto poi è
accaduto, nel riconoscimento del diritto alla restituzione. Tanto premesso, rilevato che la
notifica dell'atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio
avveniva in data 29 gennaio 2015, rilevato che i coniugi – si separavano Pt_3 CP_1
consensualmente con accordo omologato dal Tribunale di Brescia il 2 novembre 2012; e
rilevato, altresì, il contratto di compravendita quivi impugnato è stato stipulato il 4 aprile 2015,
ne deriva la posteriorità delle ragioni creditorie dell'attore rispetto all'accordo di separazione
consensuale e l'anteriorità delle stesse rispetto, invece, all'atto di compravendita;
”
modificare, alla luce delle argomentazioni svolte, ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c., con le
seguenti modifiche, la ricostruzione operata dal Giudice:
“Il momento in cui sorge la ragione creditoria già tutelabile in sede revocatoria va individuato
nell'emissione della sentenza di secondo grado. Rilevato che il contratto di compravendita quivi
impugnato è stato stipulato il 4 aprile 2015, ne deriva la posteriorità delle ragioni creditorie del
Notaio rispetto sia all'accordo di separazione consensuale sia all'atto di compravendita Pt_1
del 4 aprile 2015.
Ne deriva quindi come per l'accoglimento della domanda è richiesta non la consapevolezza di
arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, bensì la dolosa preordinazione da parte del
debitore di pregiudicare il soddisfacimento del credito del notaio e la partecipazione da Pt_1
parte del terzo a tale dolosa preordinazione. Requisito che non è stato soddisfatto da parte del
notaio .- ovvero nella diversa formulazione ritenuta più opportuna dal Giudice Pt_1
dell'impugnazione.
2. accertata l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma:
“dalla documentazione in atti risulta che gli atti dispositivi impugnati hanno certamente
arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie determinando una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore, sia in termini quantitativi, attesa la gratuità dei trasferimenti avvenuti
in sede di esecuzione dell'accordo di separazione, sia qualitativi, posto che l'alienazione di un
immobile, pure avvenuta ad un giusto prezzo, ha reso più difficile o incerto l'eventuale
soddisfacimento coattivo del credito, essendo il denaro facilmente occultabile”
modificare, alla luce delle argomentazioni svolte, ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c., con le
seguenti modifiche, la ricostruzione operata dal Giudice:
“dalla documentazione in atti non risulta che l'atto di compravendita del 4 aprile 2015 abbia
arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie, determinando una variazione peggiorativa del
patrimonio del debitore, posto che, oltretutto, la SI.ra ha dimostrato di aver Pt_3
integralmente pagamento il prezzo della cessione e il notaio non ha dimostrato che la Pt_1
cessione aveva reso più difficoltoso il soddisfacimento del proprio credito essendosi limitato ad
allegare alcuni pignoramenti negativi” ovvero nella diversa formulazione ritenuta più
opportuna dal Giudice dell'impugnazione.
3. accertata l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma:
“In tale ipotesi, per l'accoglimento della domanda è richiesta la consapevolezza di arrecare
pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato
dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore (e, in ipotesi
di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio), senza che assuma rilevanza l'intenzione
del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Il requisito, attesa la descritta situazione economica della società e il numero dei creditori con
ingenti pretese nei suoi confronti, è sicuramente soddisfatto. Deve altrettanto ritenersi anche
con riferimento a , soprattutto in ragione del vincolo coniugale, ancorché Parte_3
attualmente venuto meno, sussistente con rappresentante legale di Controparte_1 CP_3
Giova a tale riguardo evidenziare che «la prova della participatio fraudis del terzo,
[...]
necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto
dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da
presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il
terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza
della situazione debitoria gravante sul disponente» (Corte Appello Firenze, Sez I, 3.4.2018 n.
804).
Inoltre, non è neppure fuor d'opera considerare l'accertato grave indebitamento di CP_3 già in un momento molto antecedente rispetto alla data dell'alienazione (cfr. doc. n. 12 fasc.
attore - Trib. Busto Arsizio, R.G.E. n. 762/2012 a seguito di pignoramento per oltre euro
300.000,00); si tratta di una procedura esecutiva evidentemente avviatasi in un momento
anteriore alla separazione coniugale, talché è verosimile ritenere che la ne fosse a Pt_3
conoscenza.
In tale prospettazione paiono pure singolari i trasferimenti di denaro avvenuti in prossimità
della revocanda compravendita: dalla documentazione in atti risulta (cfr. docc. nn. 49 e 50 fasc.
attore) risulta invero: (i) che il 2 aprile 2015, la riceveva da un bonifico Pt_3 Controparte_1
a titolo di restituzione di prestito infruttifero pari a € 95.000; (ii) dal 2 aprile al 14 aprile 2015,
la traeva n. 4 assegni bancari e uno circolare, per addebiti complessivi di € 94.750; (iii) Pt_3
fra i suddetti assegni bancari, vi è quello di € 47.000, tratto il 10 aprile 2015, che ha consentito
alla SI.ra di corrispondere il prezzo della compravendita in favore di (iv) il Pt_3 CP_3
13 aprile 2015, poco dopodunque avere incassato l'assegno di per € 47.000, Pt_3 CP_3
effettuava un bonifico di euro 45.000 ad (cfr. doc. n. 11 fasc. .” Controparte_1 CP_3
modificare, alla luce delle argomentazioni svolte, ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c., con le seguenti modifiche, la ricostruzione operata dal Giudice:
“per l'accoglimento della domanda è richiesta la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli
interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice
conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore (e, in ipotesi di atto a titolo
oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio), senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di
ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Il requisito, alla luce delle allegazioni delle parti, non è soddisfatto. Deve ritenersi infatti che
nonostante il vincolo coniugale sussistente con rappresentante legale di Controparte_1
la SI.ra non fosse a conoscenza che l'atto di cui si tratta avrebbe potuto CP_3 Pt_3
arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie del notaio Non vi è infatti prova che la SI.ra Pt_1
fosse stata a conoscenza delle vicende societarie della società cui era Pt_3 CP_3
estranea, né che avesse mai avuto contezza del contenzioso tra la ed il notaio CP_3
ovvero nella diversa formulazione ritenuta più opportuna dal Giudice Pt_1
dell'impugnazione.
IN VIA SUBORDINATA: accertata l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma:“Rilevato che in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e
nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali
solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 516 del 15/1/2020),
le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, 2
comma, c.p.c.”
modificare, alla luce delle argomentazioni svolte, ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c., con le seguenti modifiche, la ricostruzione operata dal Giudice: “alla luce dell'accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di compravendita del 4 aprile 2015 e del rigetto di tutte le altre domande del notaio le spese legali devono essere compensate, non per intero ma parzialmente, Pt_1
ponendole nella misura di due terzi a carico di parte attrice del giudizio di primo grado” ovvero nella diversa formulazione ritenuta più opportuna dal Giudice dell'impugnazione.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_1
Procedimento n. 250/2021: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvedere:
in via preliminare, disporre lo stralcio dal presente procedimento di tutti i documenti prodotti dal
Dott. con la nota di trattazione scritta depositata in data 04/10/2024 in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni, in quanto produzione irrituale, non tempestiva ed irrilevante.
In via principale per le motivazioni esposte in narrativa e in tutti gli atti di causa, rigettare l'appello del Dott. perché illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
In via istruttoria: qualora la Corte d'Appello di Brescia ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, e qualora ritenesse di ammettere i capitoli di prova testimoniale richiesti da parte appellante, si chiede ammettersi prova contraria sugli stessi capitoli mediante i seguenti testi:
• di PI MU Controparte_10
• di PI MU CP_11
• di PI MU CP_12
• c/o i PI MU CP_13 CP_14
• c/o i PI MU. CP_15 CP_14
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 2 novembre 2017 ha Parte_1
chiamato in giudizio la società ed il socio accomandatario CP_3
di quest'ultima, e ha esposto che: Controparte_1
- in data 3 dicembre 2008 la società aveva chiamato in giudizio CP_3
dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio il Notaio per sentir Parte_1
dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultimo e ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla stessa;
- in data 30 agosto 2012 il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza parziale, aveva dichiarato la responsabilità professionale del Notaio
(per omesso rilievo di ipoteca giudiziale iscritta e ritardata Pt_1
trascrizione dell'atto che avrebbe consentito l'iscrizione di un'ulteriore ipoteca nell'ambito di un mandato a curare la compravendita da parte di di un complesso immobiliare); CP_3
- il aveva espresso riserva di appello nei confronti della sentenza Pt_1
parziale;
- in data 2 novembre 2012 il Tribunale di Brescia aveva omologato l'accordo di separazione tra l' e la moglie , che CP_1 Parte_3
prevedeva l'attribuzione a quest'ultima di numerosissimi immobili;
-con sentenza definitiva in data 23 dicembre 2013 il Tribunale di Busto
Arsizio aveva quantificato il danno in € 938.000,00, condannando il al pagamento;
Pt_1
- a seguito dei solleciti della difesa della società (doc. 4 e 5 atto di citazione in primo grado), il in data 30 aprile 2014 aveva eseguito il Pt_1
pagamento della somma oggetto della condanna in primo grado (doc. 6 dell'atto di citazione di primo grado);
- in data 29 gennaio 2015 il aveva notificato atto di appello della Pt_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio chiedendo la restituzione della somma di euro 967.748,96 oltre interessi;
-il 4 aprile 2015 aveva venduto all' al prezzo di euro CP_3 Pt_3
132.000,00 un immobile sito in PI MU (BS), via G. Verga n. 2;
- la Corte d'Appello di MI, con sentenza n. 4566 del 12 dicembre
2016, aveva accolto i motivi di gravame e, per l'effetto, aveva condannato alla restituzione della somma precedentemente versata dal Notaio in CP_3
ottemperanza alla sentenza di primo grado;
- in seguito all'inadempienza della società, il 17-24 marzo Parte_1
2017 aveva notificato atto di precetto (doc. 9) a solo come atto CP_3
dovuto, atteso che, alla luce delle ricerche effettuate, il patrimonio della società era risultato nel frattempo insufficiente (la società era titolare di un solo immobile gravato da due ipoteche giudiziali e da un'ipoteca volontaria;
il creditore ipotecario aveva promosso un'esecuzione immobiliare trascrivendo il pignoramento in data 18 febbraio 2013; sul pignoramento mobiliare promosso da sul conto corrente, Pt_1 CP_4
aveva reso dichiarazione negativa);
[...]
- parimenti, unico socio accomandatario della società, Controparte_1
non possedeva un patrimonio opportunamente aggredibile, in quanto diminuito drasticamente dai trasferimenti immobiliari a favore della moglie disposti in forza dell'accordo di separazione del 2012 e dell'atto di compravendita del 2015; - il ritenuta la revocabilità dell'accordo separativo alla luce della Pt_1
giurisprudenza riportata, aveva effettuato una ricognizione patrimoniale di per sincerarsi che i trasferimenti immobiliari non Parte_3
fossero giustificati da particolari eSIenze, assenti nel caso di specie giacché la moglie, al netto degli immobili trasferiti con l'accordo separativo, era risultata proprietaria di circa una cinquantina di immobili.
Tanto premesso, il Notaio ha sostenuto la sussistenza di tutti i Pt_1
presupposti dell'azione revocatoria:
- il credito era sorto antecedentemente rispetto agli atti dispositivi, poiché
in materia di revocatoria il credito deve essere inteso in senso lato comprendendo, non solo il credito litigioso, ma anche crediti eventuali o mere aspettative di credito, sorti nel caso de quo già all'inizio della pendenza della lite in data 3 dicembre 2008;
- sotto il profilo dell'eventus damni, l'accordo separativo aveva determinato una modifica quantitativa e qualitativa del patrimonio di dal momento che quest'ultimo era rimasto titolare di Controparte_1
otto terreni e tre immobili, la maggior parte dei quali gravati da pignoramenti immobiliari (docc. n. 24 e n. 25) dal valore di € 170.000,
somma inferiore rispetto alla stima degli immobili trasferiti alla ex moglie,
pari a € 360.000;
- sotto il profilo dell'elemento soggettivo, quest'ultimo sarebbe desumibile da plurime presunzioni: il rapporto di parentela tra i contraenti,
circostanza che per giurisprudenza consolidata deve essere valorizzato quale indice di colpevolezza;
il comportamento di il Controparte_1 quale, nonostante la situazione economica di non si era mai CP_3
preoccupato di offrire delle garanzie ai propri creditori, di contro riducendo il proprio patrimonio aggredibile (es. l'accordo di separazione
è stato stipulato in pendenza di un'azione esecutiva), in contrasto con l'obbligo di conservazione del patrimonio e di buona fede;
la sparizione dell'ingente somma versata dal a favore della società in esecuzione Pt_1
della sentenza del Tribunale;
l'artificiosità dell'accordo di separazione,
dimostrata dal fatto che, alla luce delle attività investigative svolte, gli ex coniugi avevano proseguito la loro vita di coppia nella casa familiare anche dopo l'omologa di separazione (docc. nn. 27-32).
In via subordinata, ha chiesto dichiararsi la nullità degli atti Parte_1
oggetto di revocatoria: per quanto concerne l'accordo separativo, ha ritenuto non condivisibile l'orientamento di parte della giurisprudenza attestante l'impossibilità di simulare un accordo di separazione omologato, atteso che l'omologazione “non assolve alcuna funzione di
attestazione della genuinità della volontà manifestata dai coniugi e di
rispondenza dell'accordo ai loro reali interessi”; ha rappresentato che la fittizietà della separazione sarebbe stata finalizzata a sottrare i beni dal patrimonio di in frode ai creditori e che, per le ragioni Controparte_1
poste alla base della domanda di revocatoria, anche la compravendita poteva essere oggetto di domanda di nullità per simulazione assoluta.
In ulteriore subordine ha chiesto dichiararsi la nullità dei medesimi atti dispositivi in quanto posti in essere in elusione della norma imperativa della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. Ha chiesto, dunque, in via principale dichiararsi l'inefficacia, in subordine la simulazione assoluta, e in via di ulteriore subordine la nullità assoluta dei seguenti atti: l'accordo di separazione consensuale omologato dal
Tribunale di Brescia in data 2 novembre 2012 con il quale CP_1
aveva trasferito alcuni dei suoi beni immobili dal valore stimato
[...]
di € 360.000 alla moglie;
l'atto di compravendita del Parte_3
4 aprile 2015 a rogito Notaio con il quale Per_1 Parte_3
aveva acquistato un altro immobile da Controparte_3
fronte di un corrispettivo di € 132.000.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta di CP_3 Controparte_1
e hanno chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie, Controparte_1
oltre che la cancellazione della domanda giudiziale eventualmente trascritta, e con condanna alla rifusione di spese di lite. In particolare,
hanno rappresentato: che il requisito della preesistenza di un credito manca in quanto il credito del era sorto per la prima volta solo a seguito Pt_1
della la sentenza della Corte d'Appello del 12 dicembre 2016 (e quindi in epoca successiva rispetto agli atti contestati); che il debitore non avrebbe potuto prefigurarsi con certezza come e quando il predetto giudizio si sarebbe concluso, se e quando avrebbe ottenuto il pagamento e di doverlo restituire;
che manca il requisito della preordinazione ovvero della consapevolezza di ledere le garanzie del creditore, atteso che la CP_3
ed il suo socio accomandatario non si trovavano in stato di dissesto (gli unici debiti di derivavano dalla condotta del lo stesso;
che CP_3 Pt_1
in relazione alla compravendita del 4 aprile 2015, anch'essa anteriore rispetto al credito restitutorio, sorto solamente con la sentenza di secondo grado, manca il requisito della dolosa preordinazione del debitore e del terzo, visto che , già separata da tre anni dall' Parte_3 CP_1
anche in costanza di matrimonio si era sempre disinteressata dell'attività
lavorativa del marito e dell'andamento della società da lui partecipate;
che in ogni caso la aveva versato al marito il prezzo concordato Pt_3
all'epoca della stipula.
La e il proprio socio accomandatario hanno precisato, altresì, CP_3
che le presunzioni valorizzate dal erano del tutto irrilevanti, posto Pt_1
che era ancora proprietario di otto unità immobiliari, e Controparte_1
hanno contestato le perizie prodotte da controparte in ordine al valore degli immobili trasferiti e di quelli ancora nella disponibilità del socio, oltre a disconoscere il materiale video e fotografico prodotto per dimostrare la fittizietà della separazione.
Infine, in relazione alle domande di nullità, la società e Controparte_1
hanno richiamato l'orientamento giurisprudenziale contrario alla dichiarazione di nullità per simulazione assoluta dell'accordo separativo e hanno rilevato che in sede di compravendita la aveva corrisposto Pt_3
interamente la somma concordata, circostanza che esclude la sussistenza della simulazione.
Rispetto alla richiesta di nullità proposta in via ulteriormente subordinata,
hanno rilevato che l'accordo separativo non poteva essere contrario a norma imperativa per illiceità della causa svolgendo la funzione economico-sociale tipica, quindi meritevole di tutela, e che l'appartenenza del contratto ad una delle figure tipiche di legge è già indice di meritevolezza degli interessi e dunque di liceità della causa, mentre la nullità per contrasto con norma imperativa rimane disciplina residuale,
inammissibile nel caso de quo dove altre azioni avrebbero potuto essere esperibili.
Con comparsa di costituzione del 13.2.2018 si è costituita Parte_3
contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito da
[...]
parte attrice e, più precisamente, esponendo: che con riferimento all'accordo di separazione, in quanto atto a titolo gratuito, era irrilevante l'elemento soggettivo riferito ad essa;
che il requisito della partecipazione alla dolosa preordinazione era rilevante per il solo atto di compravendita,
in quanto atto a titolo oneroso;
che tale requisito non sussisteva, in quanto non aveva avuto alcuna contezza sia dell'esistenza del credito che dell'idoneità degli atti censurati a pregiudicare la garanzia patrimoniale dell'attore; che, invero, non aveva alcuna conoscenza dell'esistenza di un rapporto di credito di e che era imprenditrice agricola Pt_1 CP_3
e casalinga, sicché si era disinteressata degli affari del marito, sia in costanza di matrimonio sia dopo la separazione intervenuta nel 2012; che non era a conoscenza nemmeno dell'esistenza di un contenzioso relativo alla responsabilità professionale del Notaio che tutte le cessioni Pt_1
immobiliari previste all'atto della separazione avevano lo scopo di ripartire equamente il patrimonio familiare e garantirle un'autosufficienza economica;
che tutta la documentazione atta a dimostrare la fittizietà della separazione era del tutto irrilevante, dato che i due ex coniugi erano assolutamente in buoni rapporti e per non modificare le proprie abitudini familiari avevano deciso di continuare a coabitare;
che gli atti non potevano essere soggetti nemmeno all'azione di nullità, escluso qualsiasi intento fraudolento da parte degli ex coniugi.
All'udienza del 08.03.2018 le parti hanno chiesto i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata quindi rinviata per l'ammissione delle prove al giorno
28.06.2018, ove il Giudice si è riservato sull'ammissione delle richieste di prova istruttorie formulate dalle parti.
Il Giudice, a scioglimento della riserva, in data 05.10.2018 ha ammesso l'istanza di esibizione sub C richiesta dal Notaio, con ordine alla e Pt_3
al di produrre l'estratto conto dal quale era stato tratto Controparte_4
l'assegno bancario di euro 47.000,00 con cui sarebbe stata corrisposta una parte del prezzo della compravendita (era stato invece medio tempore
depositato l'estratto conto da cui risultava il pagamento della restante parte del prezzo di euro 85.000, oggetto dell'istanza sub D) e ha rigettato le residue richieste istruttorie.
Il 20 novembre 2018, ha notificato l'ordine giudiziale al Parte_1
e l'istituto ha anticipato all'attore la documentazione Controparte_4
richiesta. Né il né la SI.ra hanno ottemperato Controparte_4 Pt_3
all'ordine giudiziale e il ha depositato quanto avuto dal Pt_1 [...]
(docc. nn. 49 e 50). CP_4
All'udienza del 9 maggio 2019, le parti hanno insistito per l'accoglimento dei mezzi istruttori non ammessi. In particolare, e CP_3 CP_1 esibita con il deposito delle proprie comparse conclusionali la
[...]
sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 5 ottobre 2018 n. 24559
che aveva cassato con rinvio la sentenza di appello del precedente giudizio, hanno chiesto la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali fondate sul credito restitutorio del dedotto nella sentenza Pt_1
cassata, a ciò opponendosi quest'ultimo in quanto il credito era ancora litigioso, pendendo giudizio di rinvio (Corte di Appello di MI R.G. n.
5141/2018 - Sezione II), e, per giurisprudenza costante, restava tutelabile con l'azione revocatoria.
Il Giudice, rilevata l'inammissibilità dell'istanza di cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, ha rinnovato l'ordine di esibizione,
vista la mancata ottemperanza della convenuta e del terzo Pt_3 [...]
CP_4
Con provvedimento del 04.02.2020, il Giudice, preso atto che la parte attrice aveva depositato l'estratto conto del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla da cui risultava un addebito per la somma di euro Pt_3
85.000,00 per assegno n. 5185280730-6 e altro addebito per la somma di euro 47.000,00 per l'assegno n. 0035134951-07;
ritenuto che
tali assegni erano in grado di provare l'integrale pagamento della compravendita del
02.04. tra d ritenuto che i documenti CP_3 Controparte_18
oggetto delle ulteriori istanze di ordine di esibizione e la richiesta di disposizione di CTU contabile contenute nell'istanza di revoca delle ordinanze istruttorie, fossero estranee al thema decidendum; ha fissato udienza di precisione delle conclusioni per il giorno 20.02.2020. Il Tribunale di Brescia con sentenza n. n. 1596/2020 pubblicata il
06.08.2020 ha affermato:
- che le evidenze documentali nel caso de quo dimostrano la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione revocatoria con riferimento al solo atto di compravendita e non anche nei confronti dei trasferimenti immobiliari contenuti nell'accordo di separazione, i quali devono essere comunque oggetto di disamina rispetto alle domande subordinate formulate dal
Pt_1
- che la ragione di credito del Notaio ha carattere litigioso, ma ciò non ne esclude la tutela, come da giurisprudenza consolidata, avendo lo stesso proposto appello avverso la sentenza che lo aveva visto soccombente in primo grado, in forza della quale egli aveva provveduto a pagare il proprio debito risarcitorio;
- che la domanda di restituzione, formulata dal solo in sede di Pt_1
appello, non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, una volta caducato il titolo di pagamento, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria;
- che il credito non sorge, come sostenuto dalla società e dall' al CP_1
momento della pubblicazione della sentenza d'appello, ma al momento della notifica da parte del dell'atto di citazione d'appello del Pt_1
giudizio instaurato nel 2008 (avvenuta in data 29.01.2015): “senza
impugnazione, del resto, la ragione di credito non sarebbe sorta perché
sulla questione si sarebbe formato il giudicato, mentre con l'impugnazione si è manifestata la volontà di tutelare una situazione
giuridica eventuale, che in caso di esito favorevole, si sarebbe concretata
nel riconoscimento del diritto alla restituzione”;
- che l'accordo di separazione risulta anteriore rispetto al sorgere del credito, mentre l'atto di compravendita risulta posteriore;
- che dalla documentazione prodotta risulta che gli atti di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria hanno certamente arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie, determinando una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore (eventus damni), sia in termini quantitativi, attesa la gratuità dei trasferimenti avvenuti in sede di esecuzione dell'accordo di separazione, sia qualitativi, posto che l'alienazione dell'immobile, ancorché avvenuta ad un prezzo congruo, ha reso più incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito, in quanto il denaro è notoriamente più facile da occultare, compromettendo la possibilità di agire esecutivamente sui beni trasferiti in spregio al principio di garanzia patrimoniale generica;
- che la società e il proprio socio accomandatario non hanno in alcun modo assolto all'onere gravante sugli stessi di provare l'idoneità del proprio patrimonio residuo a soddisfare le pretese creditorie, non avendo indicato ulteriori beni aggredibili;
- che, in riferimento alla dolosa preordinazione richiesta per la revoca dell'accordo separativo, difetta la prova del dolo attinente ad attività
premeditate atte a sottrarre anticipatamente la garanzia del credito: al momento della separazione non vi era alcuna certezza circa l'esito del giudizio che vedeva, al più, in una posizione creditoria nei CP_3
confronti del mentre la precostituzione di una incapacità a Pt_1
soddisfare future obbligazioni richiede una rappresentazione e volontà di una condotta che si prefiguri quanto meno prevedibile, secondo un giudizio di prognosi ex ante, l'insorgenza del credito;
- che, con riferimento alla scientia damni richiesta per l'atto di compravendita, il requisito risulta soddisfatto sia con riguardo alla posizione di attesa la situazione economica della società e le CP_1
ingenti somme pretese dai creditori, sia con riguardo alla la cui Pt_3
conoscenza della situazione debitoria è presunta soprattutto in ragione del vincolo coniugale (una procedura esecutiva è stata avviata in un momento anteriore alla separazione giudiziale), nonché dei trasferimenti di denaro avvenuti tra gli ex coniugi in prossimità della compravendita che sembrerebbero finalizzati a rifondere la somma versata in esecuzione del contratto alla Pt_3
- che la domanda di simulazione dell'accordo separativo è inammissibile:
da un lato, il si è limitato a proporre una domanda di simulazione Pt_1
della separazione consensuale e non dei singoli trasferimenti immobiliari,
rispetto ai quali, infatti, alcuna specifica censura è stata effettuata;
dall'altro, parte della giurisprudenza è contraria alla possibilità di richiedere la nullità per simulazione assoluta di un accordo di separazione omologato;
- parimenti è inammissibile la domanda di nullità per illiceità dell'accordo di separazione, atteso che, dalle statuizioni convenute, non è ravvisabile alcuna violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità
dei diritti in materia patrimoniale ex art. 160 c.c.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Brescia
ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria, limitatamente all'atto di compravendita del 4 aprile 2015, ha ordinato alla competente Agenzia del territorio di annotare la sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda di simulazione dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di
Brescia il 2 novembre 2012, ha rigettato sempre riguardo a quest'ultimo atto la domanda di nullità per illiceità della causa e ha, infine, compensato le spese di lite per reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza ha proposto appello (RG 250/2021) Parte_1
chiedendo la riforma parziale della pronuncia gravata affidando l'impugnazione a cinque motivi di appello e ha chiesto di dichiarare l'inefficacia, la nullità per simulazione ovvero per violazione delle norme imperative anche dell'accordo separativo, con vittoria di spese, insistendo nell'accoglimento delle istanze istruttorie;
avverso la medesima sentenza ha proposto appello (RG 251/2021), censurando la Parte_3
pronuncia con quattro motivi di appello e chiedendo la riforma parziale della pronuncia di primo grado sia in relazione all'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti della compravendita, sia in punto spese.
In entrambi i giudizi si è costituito , chiedendo il rigetto di Parte_1
tutto quanto chiesto;
in particolare, rispetto all'appello di Parte_3
ha rilevato l'inammissibilità dello stesso per non esser stato
[...] notificato ai soci di pur essendo stata la società cancellata dal CP_3
Registro delle Imprese in data 6 agosto 2020.
All'udienza di trattazione degli appelli del 7 luglio 2021 nel giudizio n.
250/2021, il si è opposto alla richiesta di riunione con il giudizio Pt_1
di appello proposto dalla stante l'inammissibilità di quest'ultimo; Pt_3
nel giudizio di appello n. 251/2021, il ha chiesto la declaratoria di Pt_1
inammissibilità dell'impugnazione avversaria e l ha chiesto che Pt_3
fosse disposta la riunione dei giudizi.
All'udienza del 19 gennaio 2022 la Corte ha disposto la riunione dei due giudizi, ha dichiarato la contumacia di ex socia CP_2
accomandante di e fissato l'udienza del 9 ottobre 2024 per la CP_3
precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9 ottobre 2024, solo ha depositato le note Parte_1
scritte e precisato le conclusioni, informando la Corte degli sviluppi inerenti al giudizio da cui è originato il credito, ancora controverso,
depositando la copia della sentenza della Corte di Appello di MI n.
1233/2021 pubblicata il 20 aprile del 2021 (doc. H), l'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 8806/2024 pubblicata il 3 aprile 2024, a definizione del giudizio R.G. n. 29670/2021 di impugnazione della sentenza n.
1233/2021 della Corte di Appello di MI (doc. I), un'ulteriore ordinanza della Corte di Cassazione n. 25771/2024 pubblicata il 26
settembre 2024 di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 8806/2024 (doc. J), nonché l'atto di citazione in riassunzione proposto nell'interesse di e Controparte_1 CP_2 dinanzi alla Corte di Appello di MI a seguito della ordinanza n.
8806/2024 della Corte di Cassazione, introduttivo del giudizio dinanzi alla
Corte di Appello di MI, R.G. n. 2034/2024 (doc. K).
All'esito, la Corte d'Appello ha posto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata ammissibile la richiesta avanzata dal all'udienza del 4.10.2024 di produzione in giudizio delle pronunce Pt_1
emesse del corso del presente giudizio nel procedimento di responsabilità
professionale ancora pendente tra e segnatamente la CP_1 Pt_1
sentenza della Corte di Appello di MI, pronunciata nel medesimo procedimento in data 20 aprile 2021 n. 1233, l'ordinanza della Corte di
Cassazione III sez.civile, del 3.4.2024 n. 8806 e l'ordinanza della Corte di
Cassazione, III sez.civile, del 26 settembre 2024 n. 25771, di correzione dell'errore materiale, nonché dell'atto di riassunzione del giudizio davanti alla Corte di Appello di MI (cfr. doc. I, J e K), trattandosi di atti di formazione successiva rispetto all'atto di appello.
Con il primo motivo censura quella parte della sentenza in Parte_1
cui il giudice di prime cure non ha ritenuto prospettabile una aspettativa di credito del notaio all'epoca dell'accordo di separazione, non considerando, dunque, sussistente il requisito soggettivo della scientia
damni.
Al contrario, secondo l'appellante il credito sarebbe sorto nel momento in cui il 3 dicembre 2008, ha introdotto il giudizio di responsabilità CP_3 professionale nei suoi confronti, oppure, il 24 febbraio 2009, quanto egli costituendosi in quel giudizio, ha domandato il rigetto della pretesa creditoria, oppure, al più, il 3 agosto 2012, quando è stata pubblicata la sentenza parziale che ha accertato la sua responsabilità quale notaio.
A sostegno di tale conclusione, richiama alcune pronunce di legittimità,
secondo cui l'azione revocatoria accoglie una nozione lata di credito,
comprendendo pretese litigiose, ma anche meramente eventuali o potenziali, o semplici aspettative del credito. Afferma che “non è
ammissibile scindere la controversia in fasi processuali come se si
trattasse di giudizi fra loro diversi: il credito restitutorio e per spese di lite
sorge nell'ambito dell'unico giudizio, costituisce pretesa litigiosa e, come
tale, deve essere tutelato, anche attraverso l'azione revocatoria, sin
dall'avvio della controversia”, “il giudizio civile che ha per oggetto
domande di condanna è soggetto a decisioni provvisoriamente esecutive
che, come ovvio, nel corso di una pluralità di gradi, possono essere
riformate in tutto o in parte. Se si chiede alle parti di eseguire i titoli che
via via si formano nella causa, pena l'esecuzione forzata, si deve altresì
assicurare una tutela giudiziaria adeguata delle loro posizioni di debito-
credito nascenti dal giudizio”.
Conseguentemente, sottolinea che, al netto della propria impostazione,
l'accordo di separazione risulterebbe posteriore al sorgere del credito e il requisito soggettivo da valutare ai fini revocatori sarebbe la mera consapevolezza del disponente di diminuire la propria garanzia patrimoniale “nell'attribuire gratuitamente n. 14 immobili alla moglie […], con la quale, ancora oggi risulta pacificamente convivente”.
Il , infine, precisa che la domanda di restituzione della somma Pt_1
pagata in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva proposta nel giudizio di appello riguardante la sua responsabilità professionale non
è una domanda nuova in quanto “mera e coerente prosecuzione delle
difese svolte in primo grado”, senza soluzione di continuità rispetto alla domanda di rigetto formulata nel corso del primo grado.
Con il secondo motivo censura, in via subordinata, quella parte Pt_1
della sentenza in cui il giudice di prime cure, ritenuta l'insorgenza del credito posteriore all'accordo separativo, non ha ritenuto provato il requisito soggettivo della dolosa preordinazione. In particolare,
l'appellante si duole del fatto che il giudice non abbia valutato la fattispecie alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che afferma la sussistenza del requisito soggettivo della dolosa preordinazione anche in assenza di dolo specifico da parte del debitore, ritenendo sufficiente il mero dolo generico, consistente in una mera previsione di un pregiudizio per la massa creditoria;
aggiunge che, diversamente opinando,
quella richiesta al creditore sarebbe una probatio diabolica: “non vi
sarebbe adeguato bilanciamento tra il diritto del creditore a vedere
tutelata la propria posizione e la possibilità del debitore di disporre dei
propri beni, persino quanto questi sia consapevole di pregiudicare
gravemente la propria garanzia patrimoniale”.
Il inoltre, lamenta che il Tribunale non abbia valorizzato le Pt_1
numerose prove presuntive fornite, di per sé idonee, a parere della giurisprudenza di legittimità, a dimostrare l'elemento soggettivo: la pendenza della lite dal 2008, il rapporto coniugale tra i due contraenti, il trasferimento di ben 14 immobili e il patrimonio residuo in capo all' gravato da pignoramento immobiliare, la fittizietà della CP_1
separazione, il proseguimento di trasferimenti di denaro e immobili anche in seguito alla separazione.
Segnala, altresì, che, al contrario di quanto sostenuto dal tribunale, al momento dell'omologa avvenuta in data 2 novembre 2012 vi era certezza in ordine all'esito di primo grado, tenuto conto che la sentenza parziale era stata emessa in data 3 agosto del medesimo anno.
Lainati, segnala, inoltre che la società, una volta ricevuta la somma aveva prosciugato il proprio conto corrente, oltre ad aver successivamente compravenduto un altro immobile alla ex moglie del socio.
Precisa che, in caso di accoglimento del primo o del secondo motivo di appello, la Corte dovrà valutare la natura gratuita ovvero onerosa dell'accordo di separazione, così da poter rilevare se sia necessario provare la partecipatio fraudis in capo alla Sul punto, ritiene che Pt_3
l'accordo separativo sia un atto di disposizione a titolo gratuito vista l'assenza di un corrispettivo a favore del disponente e che per le ragioni già sopra riportate la fosse perfettamente a conoscenza della ragione Pt_3
dei trasferimenti immobiliari.
Con il terzo motivo impugna la parte della sentenza in cui il Pt_1
giudice di prime cure ha dedotto la carenza di censure rispetto alla natura fittizia degli atti dispositivi contenuti nell'accordo di separazione, assumendo che egli avrebbe formulato domanda di nullità per simulazione assoluta non già dei trasferimenti medesimi, bensì del solo atto di scioglimento del vincolo coniugale, errando nel valutare la domanda avanzata in violazione degli artt. 1414 e 2729 c.c..
L'appellante, richiamata la giurisprudenza in tema di revocabilità dei trasferimenti immobiliari in sede di accordo di separazione, deduce che
“malgrado l'autonomia di disciplina tra i due 'contenuti' dell'accordo di
separazione, la natura simulata delle pattuizioni patrimoniali ben può
essere dimostrata, come ovvio, anche per mezzo della prova della
artificiosità della separazione convenzionale. Infatti, laddove i coniugi
non abbiano inteso realmente porre termine alla vita di coppia, ne deriva
necessariamente che anche gli atti dispositivi - che nella separazione
trovano il proprio presupposto - non possono certo dirsi 'realmente
voluti', stante il mantenimento della vita di coppia, e quindi, del
godimento condiviso dei beni. Si badi poi che la simulazione può essere
dimostrata da terzi 'senza limiti', atteso che tale prova è, per il soggetto
estraneo al rapporto, pressoché diabolica”.
Lamenta, altresì, la apoditticità della motivazione in ordine all'inammissibilità della domanda di simulazione assoluta e sottolinea che
“se a terzi non è consentito di far valere la natura fittizia della separazione
coniugale, questa però ben può valere a dimostrare che i numerosi
trasferimenti immobiliari che la presupponevano sono privi di causa e
dunque non meritevoli di tutela giuridica.”.
Ribadisce che la natura simulata dell'accordo sarebbe dimostrata anche dal fatto che, se in sede di omologa i coniugi avessero affermato di continuare a vivere nella medesima casa, l'accordo non sarebbe stato omologato, ed evidenzia come non possa essere chiesto al terzo di offrire la prova della simulazione tramite la dimostrazione che gli immobili sono rimasti nella disponibilità esclusivamente di
[...]
, infine, che l “non solo ha pagato il prezzo della CP_19 Pt_3
Compravendita con denaro del marito, ma ha altresì locato il bene, subito
dopo l'acquisto, alla SI.ra (cfr. doc. n. 8, depositato dalla CP_12
SI.ra in primo grado), già affittuaria, con contratto del 6 giugno Pt_3
2013, dell'azienda di titolarità del SI. il CP_1 CP_20 [...]
CP_3
Con il quarto motivo censura la parte della sentenza in cui il Pt_1
giudice di prime cure ha rigettato la domanda di nullità dell'accordo separativo, ravvisando anche un vizio di motivazione sul punto.
L'appellante, in particolare, lamenta il fatto che il giudice di primo grado si sia limitato a richiamare una pronuncia della Corte di cassazione, la n.
2224/2017, del tutto inconferente ed estranea al caso, poiché relativa alla diversa questione della validità degli accordi aventi ad oggetto l'assegno divorzile una tantum, conclusi al di fuori del procedimento di divorzio, in relazione all'art. 160 cod. civ, mentre il aveva domandato la Pt_1
declaratoria di nullità degli atti dispositivi contenuti nell'accordo di separazione, lesivi del suo possibile diritto di credito, per elusione della norma di cui all'art. 2740 cod. civ.; norma, che pacificamente ha natura imperativa, di ordine pubblico, in applicazione con lo schema fraudolento dell'art. 1344 c.c.
Sottolinea che l'accordo di separazione è fittizio e i plurimi trasferimenti a titolo gratuito ivi previsti non hanno causa, se non illecita, in frode alla legge e contraria a ordine pubblico e a norme imperative, in quanto finalizzata a spogliare il marito dei propri beni a pregiudizio dei creditori della società di cui era socio accomandatario.
Con il quinto motivo il censura la parte della sentenza in cui il Pt_1
giudice di prime cure ha rigettato le istanze istruttorie da lui proposte per omessa motivazione, affermando, al contempo, che egli non aveva dimostrato, rispetto all'azione revocatoria dell'Accordo di Separazione, il requisito soggettivo in capo al disponente.
Al riguardo rileva che “a seguito della esibizione dell'estratto conto del
2015 relativo al rapporto di conto corrente tra il la SI.ra CP_4
(cfr. docc. F e G). (…) è emerso, tra l'altro, che il 2 aprile 2015 la Pt_3
SI.ra ha ricevuto dall''ex' marito, SI. un bonifico a titolo Pt_3 CP_1
di “restituzione di prestito infruttifero”, pari a euro 95.000;
trasferimento, avvenuto oltre tre anni dopo l'Accordo di Separazione,
idoneo a costituire prova della artificiosità, e comunque revocabilità,
degli atti dispositivi ivi contenuti e impugnati.”
Quanto all'affermazione del Tribunale secondo cui “le istanze sarebbero
'estranee al thema decidendum'”, rileva che “le istanze di 'ordine di
esibizione' (indicate sub. F, G, H, I, J, K, nella istanza del 5 luglio 2019),
di 'ordine di ispezione' della documentazione bancaria (indicata sub.
(III)), nonché di consulenza tecnica d'ufficio (indicata sub. (IV)) sono tutte tese a dimostrare, rispetto all'Accordo di Separazione, l'artificiosità e,
dunque, la revocabilità degli atti dispositivi impugnati, nonché la
collusione tra gli 'ex' coniugi perdurata tra gli stessi dopo la
'separazione'. Neppure può dirsi che la prova testimoniale, richiesta dal
Notaio, fosse valutativa, vertendo invece su fatti oggettivi, volti a
corroborare l'artificiosità dell'Accordo di Separazione.”
Ripropone pertanto le proprie istanze istruttorie.
***
Passando ad esaminare l'impugnazione proposta in via principale da con il primo motivo ella censura la parte della Parte_3
sentenza in cui il giudice di prime cure afferma che il sorgere del credito sia da individuare nella notificazione dell'atto di citazione in appello nel giudizio di responsabilità professionale da parte del Pt_1
Al contrario, l'appellante sottolinea che il diritto alla restituzione sorgerebbe per effetto della sentenza di appello che ha riformato quella di primo grado, e che la quest'ultima pronuncia non costituisce accertamento di un credito già esistente nel patrimonio dell'appellante;
conseguentemente, gli atti impugnati sono anteriori al sorgere del credito ed il requisito soggettivo deve essere individuato nella dolosa preordinazione.
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza in cui il Pt_3
giudice di prime cure ritiene sussistente il requisito dell'eventus damni.
In particolare, l'appellante sottolinea che “per sorreggere l'affermazione
per cui sarebbe sussistente il requisito dell'eventus damni, il Giudice di primo grado fa riferimento agli atti dispositivi posti in essere in occasione
della separazione tra i coniugi e , i quali Controparte_1 Parte_3
atti però non sono stati revocati non sussistendone i requisiti. Inutile ed
errato quindi richiamarli per porli a fondamento della statuizione. Va
anche detto come sia suggestiva l'affermazione per cui la cessione del 4
aprile 2015 avrebbe reso più difficoltoso il soddisfacimento del credito
posto che il denaro sarebbe facilmente occultabile. In verità, il Notaio
non ha fornito la piena prova di aver tentato un'esecuzione forzata Pt_1
sui conti correnti del SI. per la ricerca del prezzo della Controparte_1
compravendita (è stato dimostrato che egli ha ricevuto il prezzo integrale
della compravendita) limitandosi ad allegare le dichiarazioni di tre soli
istituti di credito.
Va detto che il notaio ha provveduto al pignoramento di tutti i beni Pt_1
e crediti del SI. (come emerge dagli atti allegati nel corso del CP_1
giudizio) ma le esecuzioni sono state interrotte dalla sentenza della
Suprema Corte che cassava il titolo esecutivo su cui erano fondate.”.
Con il terzo motivo censura la parte della sentenza in cui il giudice Pt_3
di prime cure ha affermato la consapevolezza in capo all'appellante di ledere le ragioni di credito di Pt_1
In particolare, l'appellante ha rilevato la contraddizione della pronuncia gravata laddove ritiene la compravendita del 4 aprile 2015 quale atto di disposizione anteriore rispetto al sorgere del credito, mentre nel capo della sentenza dedicato all'esame della ragione di credito del il Pt_1
Tribunale di Brescia ha statuito che la ragione di credito del notaio era sorta dall'impugnazione della sentenza, atto che precedeva la cessione immobiliare di cui si tratta: “Nonostante questa premessa, il Tribunale di
Brescia ritiene che il requisito soggettivo sia la conoscenza del
pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie (e non la
dolosa preordinazione), cui a parere del primo Giudice andrebbe
equiparata la semplice conoscibilità”.
Rispetto agli elementi di conoscibilità in capo all' la stessa sostiene Pt_3
di non essere a conoscenza delle vicende societarie della società di cui l'ex
marito era socio accomandatario e rileva che controparte non ha mai dimostrato il contrario;
la presenza di un'esecuzione immobiliare per oltre
€ 300.000 ai danni di è irrilevante dato che non dimostra lo CP_3
stato di grave indebitamento della società trattandosi dell'esecuzione forzata sui beni immobili gravati dalle ipoteche che il Notaio aveva Pt_1
omesso di segnalare e che erano stati pignorati proprio a causa della condotta di controparte che li aveva di fatto resi non più vendibili;
i trasferimenti in denaro avvenuti in prossimità della compravendita sono irrilevanti per omessa motivazione.
Con il quarto motivo censura quella parte della sentenza nella Pt_3
parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese.
L'appellante, a sostegno di tale gravame, ha evidenziato come il Pt_1
abbia formulato molteplici domande relative a diversi atti di disposizione del patrimonio ed il Tribunale abbia accolto una sola domanda (tra le molteplici) relativamente ad un solo atto dispositivo (tra i molteplici). ***
Revocabilita' dell'accordo di separazione omologato il 2 novembre
2012
Preliminarmente è necessario soffermarsi sulla revocabilità o meno dell'accordo di separazione omologato il 2 novembre 2012.
Sul punto il Tribunale non si è espresso avendo escluso la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria proprio in relazione all'atto separativo.
Ad ogni modo la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere revocabile l'accordo di separazione.
Di recente con la pronuncia n. 26127/2024, la Suprema Corte ha chiarito che, “con orientamento costante ed univoco”, la giurisprudenza non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto. Infatti, prosegue la sentenza, l'accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva
(legale) di efficacia, avendo la funzione circoscritta di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico: “considerato che pattuizioni relative ai beni immobili possono
rivelarsi lesive dell'interesse dei creditori, la Suprema corte ha affermato
che nessun ostacolo testuale o logico - giuridico si frappone alla loro
impugnazione tramite azione revocatoria, tanto ordinaria che
fallimentare. Tali azioni, chiarisce il Collegio, non possono ritenersi precluse né dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, né
dalla pretesa “inscindibilità” della pattuizione stessa dal complesso delle
altre condizioni della separazione”.
Deve, quindi, ritenersi che l'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare (anche nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale) sia soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.
Gratuita' o onerosita' dell'accordo di separazione
Il Tribunale, non ha accolto l'azione revocatoria proposta nei confronti dell'omologa e ha ritenuto “assorbita la disamina circa la gratuità ovvero
onerosità del censurato accordo di separazione”, sebbene, occupandosi dell'analisi dell'eventus damni, ha poi qualificato come gratuiti i trasferimenti immobiliari avvenuti in sede di separazione (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Sul punto la giurisprudenza ormai consolidata richiede un accertamento in concreto: afferma la SC che “Gli accordi di separazione personale fra i
coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti
beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di
sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento
di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale,
ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli
della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto,
dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e
complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi SInificati,
anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana
convivenza matrimoniale.” (Cass. ord. 36562/2023).
Per discernere la gratuità ovvero l'onerosità dell'omologa è necessario,
dunque, indagare il contenuto di quest'ultima in ordine all'eventuale presenza di una giustificazione dei trasferimenti immobiliari, a fronte di una speculare obbligazione con funzione di riequilibrio o ristoro del contributo apportato al menage familiare, non essendo sufficiente, ai fini dell'onerosità, l'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento o l'esplicita dichiarazione di assenza di spirito di liberalità.
Ciò posto, la natura gratuita dell'accordo separativo tra Controparte_1
e omologato in data 2 novembre 2012, appare Parte_3
evidente alla luce di plurimi fattori: in primo luogo, come dimostrato da la risulta proprietaria di ben cinquanta proprietà Pt_1 Pt_3
immobiliari tra immobili e terreni (doc. 23 indagine limitata alla
Conservatoria di Breno), circostanza mai contestata da quest'ultima e da il che esclude la necessità di un trasferimento immobiliare, CP_1
essendo la già possidente;
in secondo luogo, nell'omologa al punto Pt_3
2 i coniugi stessi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nessun assegno a titolo di mantenimento è reciprocamente dovuto, il che esclude che il trasferimento immobiliare fosse dettato dall'eSIenza di assicurare l'indipendenza economica della moglie, mentre al punto 6 le parti convengono l' “equa” ripartizione del patrimonio familiare,
comprensivo di immobili e partecipazioni societarie, e quindi una vera e propria operazione divisionale, in esito alla quale, tuttavia, all' CP_1
sono rimasti solo alcuni immobili gravati da ipoteche, di valore assai inferiore a quelli assegnati alla e alcune partecipazioni di società Pt_3
di famiglia, quasi tutte cancellate nelle more del giudizio e di cui non è
stato provato il valore.
A tutto ciò si aggiunga che gli stessi coniugi, in seguito alla ripartizione,
affermano che “detti trasferimenti vengono effettuati a titolo gratuito”
(pag. 5 omologa).
Alla luce di quanto precede, risulta evidente la natura gratuita degli spostamenti patrimoniali, non avendo i trasferimenti effettuati natura obbligatoria e non essendo connotati da eSIibilità (eSIibilità si riferisce al credito).
In assenza di ulteriori elementi, l'atto di separazione deve, quindi,
presumersi gratuito.
Anteriorita' o posteriorita' dell'atto rispetto al sorgere del credito
E' ora necessario soffermarsi sull'individuazione del sorgere del credito,
atteso che tale valutazione è stata oggetto di gravame sia da parte di Pt_1
sia da parte di infatti, se quest'ultima individua nella sentenza della Pt_3
Corte d'Appello del 12.12.2016 il momento in cui è sorto il credito restitutorio, poiché solo in quel momento sarebbe diventato Pt_1
creditore della somma in forza dell'accoglimento delle censure proposte, a parere del primo il sorgere del credito sarebbe da individuarsi nel momento in cui è stato instaurato il giudizio di responsabilità, ossia il 4
dicembre 2008, essendo sorta in quell'istante l'aspettativa del credito restitutorio in capo al notaio.
Sul punto il Tribunale ha affermato che “Il momento in cui sorge, invece,
la ragione creditoria già tutelabile in sede revocatoria va individuato
nella proposizione dell'impugnazione, con richiesta di condanna alla
restituzione di quanto pagato in esecuzione di un titolo provvisoriamente
esecutivo. Tale momento nel caso in esame va, dunque, identificato nella
notifica dell'atto di citazione in appello: invero, senza impugnazione, la
ragione di credito non sarebbe sorta perché sulla questione si sarebbe
formato giudicato, mentre con l'impugnazione si è manifestata la volontà
di tutelare una situazione giuridica eventuale, che in caso di esito
favorevole, si sarebbe concretata, come di fatto poi è accaduto, nel
riconoscimento del diritto alla restituzione.”
La Corte ritiene condivisibile l'impostazione dell'appellante Pt_1
dovendo l'aspettativa del credito ritenersi sorta al momento in cui è stato incardinato l'altro giudizio, ossia il 4 dicembre 2008, in quanto maggiormente aderente all'orientamento della giurisprudenza consolidata in materia.
Secondo la SC, infatti, “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art.
2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della
ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del
fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori,
bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore
in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (ex
multis, Cass. 28141/2023); “Ai fini dell'esperibilità
dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia
titolare di un credito certo, liquido ed eSIibile, bastando una
semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che
possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.”
(Cass. 11755/2018).
In particolare, in materia di credito eventuale proveniente da giudizio separato, sono anche intervenute le Sezioni Unite ribadendo l'interpretazione estensiva del concetto di credito: “L'art. 2901 c.c. ha
accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione
o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di
certezza, liquidità ed eSIibilità, sicché anche il credito eventuale, nella
veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un
credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio
sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della
qualità di creditore che abilita all'esperimento
dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto
dal debitore.” (SS.UU. Cass. ord. 9440/2004).
Nel caso de quo già con l'instaurazione del procedimento di responsabilità
professionale del promosso da o comunque con la Pt_1 CP_3
costituzione nel predetto giudizio con contestazione del nesso causale e del quantum e richiesta di rigetto della pretesa attrice da parte del Pt_1
è nata in [...] al medesimo un'aspettativa di credito basata sul fatto che,
anche nell'ipotesi in cui egli in caso di condanna, avesse pagato la somma richiesta a titolo risarcitorio sarebbe stato titolare di un credito restitutorio nei confronti di qualora la pronuncia fosse stata riformata. CP_3
In altre parole, la lite giudiziale insorta tra la società e nella quale Pt_1
la prima ha svolto domanda di condanna nei confronti del secondo, nella sua possibile evoluzione nel corso di più gradi di giudizio, era idonea a determinare pagamenti a carico del convenuto per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, in modo correlato e potenzialmente un credito restitutorio in capo a quest'ultimo nell'ipotesi di modifica, anche parziale, della eventuale decisione a lui non favorevole di primo grado.
La pendenza della lite determinava, dunque, a carico di entrambe le parti la necessità di non apportare modifiche quantitative o qualitative ai rispettivi patrimoni pregiudizievoli delle rispettive aspettative di credito,
essendo tali non solo quelle azionate dalla società in relazione alla pretesa responsabilità del professionista ma anche quelle che proprio la pendenza della lite avrebbe potuto fare insorgere, in relazione ai suoi possibili esiti,
anche a favore della controparte, ad esempio a titolo di spese, o, come avvenuto, delle pretese restitutorie.
Per questo motivo, in accoglimento del primo motivo di appello proposto da e respinto il primo motivo di appello proposto da il Pt_1 Pt_3
sorgere dell'aspettativa del credito restitutorio a garanzia del quale il ha proposto azione revocatoria, deve collocarsi in un momento Pt_1
antecedente (2008) rispetto all'accordo di separazione (3.12.2012).
Il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata da Pt_1
rimane assorbito.
Eventus damni
In relazione alla sussistenza dell'eventus damni, il Tribunale ha affermato che “dalla documentazione in atti risulta che gli atti dispositivi impugnati
hanno certamente arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie,
determinando una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore,
sia in termini quantitativi, attesa la gratuità dei trasferimenti avvenuti in
sede di esecuzione dell'accordo di separazione, sia qualitativi, posto che
l'alienazione di un immobile, pure avvenuta ad un giusto prezzo, ha reso
più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito,
essendo il denaro facilmente occultabile[…] Né la parte convenuta ha in
alcun modo assolto all'onere gravante su di lei (cfr., ex plurimis, Cass.
14.10.2005 n. 19963; Cass. 27.10.2004 n. 20813; Cass.
6.8.2004 n.
15257; Cass. Civ. Sez. 24.7.2003 n. 11471; Cass. 17.10.2001 n. 12678),
di provare che, nonostante gli atti censurati, il suo patrimonio residuo era
tale da soddisfare le ragioni creditorie”.
Sul punto solo ha proposto appello, sottolineando che, per sostenere Pt_3
la sussistenza del requisito oggettivo, il Giudice di primo grado ha fatto riferimento agli atti dispositivi posti in essere in occasione della separazione tra i coniugi e i quali atti Controparte_1 Parte_3
però non sono stati revocati non sussistendone i requisiti, tenuto anche conto che il Notaio non avrebbe adeguatamente dimostrato di aver tentato un'esecuzione forzata sui conti correnti di per la ricerca Controparte_1
del prezzo della compravendita.
Il secondo motivo di appello proposto da è infondato e va respinto. Pt_3
La Corte ritiene pienamente condivisibili le valutazioni del giudice di prime cure sul punto;
per giurisprudenza ormai consolidata, “Il
presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus
damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta
totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo
stesso atto determini una variazione quantitativa o anche
soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza
o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava
sul creditore l'onere di dimostrare tali
modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,
mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,
provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente
le ragioni del creditore.” (Cass. ord. 19207/2018).
Nel caso de quo il depauperamento del patrimonio di appare CP_1
evidente come si evince da plurimi fattori: il trasferimento a titolo gratuito di ben 14 immobili dal valore di € 360.000,00 alla ex moglie che non ne necessitava, come detto in precedenza;
il mantenimento, come specificato nell'accordo, in capo all' della proprietà di immobili gravati da CP_1
ipoteche e dal valore di € 170.000, già non sufficiente a soddisfare i creditori ipotecari, e di partecipazioni societarie di cui non è stato neppure allegato il valore;
l'ulteriore trasferimento di un immobile nel 2015 senza che ne sia emersa la necessità.
Inoltre, con riferimento alla somma ricavata dalla predetta compravendita,
rileva anche la riduzione qualitativa del patrimonio: come sostenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato anche dal primo giudice, infatti, “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria
non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale
del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o
difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una
variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una
modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un
immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé
una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in
considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.” (Cass.
sent. 1896/2012).
A fronte di ciò, e non hanno dimostrato, come sarebbe Pt_3 CP_1
stato loro onere, l'esistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili né
l ha indicato su quale conto corrente sarebbe presente la somma CP_1
incassata dalla vendita.
La difesa della secondo cui non avrebbe fornito la prova di Pt_3 Pt_1
avere tentato un'esecuzione forzata sui conti correnti dell' per la CP_1
ricerca del prezzo della compravendita, non può essere, infatti, condivisa,
in quanto, in contrasto con la regola relativa all'onere probatorio sopra esaminata, giungendo alla errata soluzione di far ricadere sul creditore l'onere di svolgere un'indagine patrimoniale del debitore, prima di esperire l'azione revocatoria.
Elemento soggettivo
Una volta ritenuto sussistente l'eventus damni, è ora necessario soffermarsi sull'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, oggetto di censura da parte della con il terzo motivo di appello. Pt_3
Pacifica la natura onerosa dell'atto di compravendita del 2015 e dimostrata la posteriorità dello stesso rispetto al sorgere del credito, è necessario indagare sia l'elemento soggettivo in capo ad sia in capo a terzo, CP_1
ossia la di lui consorte.
Rispetto al primo, le conclusioni del giudice di primo grado sono coperte dal giudicato, in assenza di gravame sul punto ( non ha proposto CP_1
appello, neppure in via incidentale).
In relazione alla posizione del terzo, è necessario dimostrare la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia
damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Nella specie, la prova della consapevolezza del pregiudizio per i creditori in capo alla deve presumersi alla luce del vincolo coniugale con Pt_3
l socio accomandatario e legale rappresentante di CP_1 CP_3
circostanza da sempre valorizzata dalla giurisprudenza, in quanto idonea a far presumere la conoscenza del reale motivo sotteso ai trasferimenti immobiliari. Già in costanza di matrimonio, era stato, infatti, CP_1
destinatario di un'esecuzione immobiliare per oltre € 300.000 ai danni di pendente presso il Tribunale di Busto Arsizio ed introdotta in CP_3
epoca antecedente alla compravendita del 5 aprile 2015; inoltre, se è vero che i coniugi al momento della compravendita erano separati, la lite con il era sorta ben quattro anni prima della separazione. A ciò si Pt_1
aggiunga che, anche dopo la separazione, e hanno CP_1 Pt_3
continuato la coabitazione, elemento anche questo valorizzato dalla giurisprudenza (Cass. 1404/2016).
L'elemento soggettivo in capo alla con riferimento all'atto di Pt_3
compravendita del 5 aprile 2015, risulta, dunque, dimostrato, con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata.
Giova, peraltro, osservare come sia possibile giungere alle medesime conclusioni quand'anche si aderisse all'impostazione dell' secondo Pt_3
cui l'insorgenza del credito sarebbe da riportare al momento della sentenza della Corte d'Appello del 2016, con conseguente anteriorità della compravendita.
Infatti, anche la prova della partecipatio fraudis del terzo può essere desunta tramite presunzioni, tra le quali la giurisprudenza richiama lo stesso vincolo coniugale o di coabitazione che rende inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente convivente (Cass. 1404/2016), coabitazione mai venuta meno tra gli ex coniugi per loro stessa ammissione, unitamente al fatto che né la e neppure l' hanno mai allegato reali giustificazioni a Pt_3 CP_1
sostegno della vendita, che ha spogliato la società della titolarità di un bene immobile che fungeva da garanzia per i creditori.
Tale considerazione trova conferma in un recente pronuncia di legittimità
n. 30486/2023, secondo cui la partecipatio fraudis può presumersi dal vincolo di parentela, “valorizzando anche il dato della comune
convivenza, nonché dando rilievo alla circostanza che ella “non ha dato
alcuna plausibile giustificazione” degli acquisti, “non avendo
rappresentato quali fossero i sottostanti bisogni che dette vendite
andavano a soddisfare”.
Deve dunque affermarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo, in termini di scientia damni stante la posteriorità della compravendita rispetto al sorgere del credito, con la precisazione che sarebbe comunque configurabile la partecipatio fraudis ove si volesse aderire alla tesi della della anteriorità della compravendita rispetto Pt_3
al sorgere del credito.
Delineata, dunque, la sussistenza dell'elemento soggettivo della revocatoria in relazione alla compravendita del 2015, è ora necessario analizzare l'elemento soggettivo con riferimento all'accordo di separazione.
Accertata la gratuità nonché la posteriorità dell'omologa rispetto all'insorgenza del credito, per i motivi in precedenza esposti, è necessario verificare se il debitore fosse a conoscenza che il proprio atto dispositivo avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie, senza che si debba invece procedere, per la natura gratuita dell'atto, a valutazione in ordine all'elemento soggettivo del terzo, sicché la censura svolta sul punto da parte della rimane assorbita. Pt_3
L'elemento soggettivo in capo all' appare evidente, come già CP_1
accertato dal Tribunale con riferimento all'atto di compravendita,
anch'esso successivo al sorgere del credito: egli era ben consapevole, alla data dell'omologa dell'accordo di separazione (2.11.2012) ma anche a quella di deposito del ricorso (aprile 2012), sia della situazione patrimoniale della società (destinataria di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti immobiliari), essendone socio accomandatario, e sapeva,
quindi, che avrebbe dovuto rispondere dei debiti della stessa, sia della pendenza della lite tra e il nella quale il 3 agosto 2012 era CP_3 Pt_1
già stata emessa sentenza non definitiva che aveva accertato la responsabilità professionale del notaio, presupposto per la successiva liquidazione del danno.
Ciononostante, si è spogliato dei propri beni utilmente aggredibili (ben 14
immobili) da parte della massa creditoria tramite l'accordo di separazione senza giustificazione alcuna, dato che la moglie era economicamente autosufficiente e i figli maggiorenni, e a titolo gratuito.
Giova osservare che la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all' sarebbe parimenti dimostrata quand'anche si aderisse CP_1
all'interpretazione del Tribunale (ovvero a quella dell' Pt_3
posticipando il sorgere del credito alla notifica dell'atto di appello da parte del (ovvero alla sentenza della Corte di Appello). Pt_1 Sul punto il Tribunale ha ritenuto “che nel caso di specie manchi la prova
del dolo attinente ad attività di infingimenti, raggiri, azioni ambigue,
scaltre predisposizioni premeditate per sottrarre anticipatamente il
patrimonio alla garanzia del credito. Viepiù che al momento della
separazione coniugale (omologata il 2.11.2008), non vi era alcuna
certezza circa l'esito del giudizio promosso da nei confronti CP_3
del dott. (la sentenza parziale di accertamento della sola Pt_1
responsabilità del notaio è datata infatti 3 agosto 2012). Di talché pare
difficile immaginare che tali trasferimenti immobiliari siano stati
effettuati al precipuo fine di sottrarre cespiti patrimoniali dalla garanzia
patrimoniale di in un momento in cui l'odierna Controparte_1
convenuta agiva nei confronti di per ottenere una condanna al Pt_1
risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale. La
precostituzione di una incapacità a soddisfare future obbligazioni
richiede una rappresentazione e volontà di una condotta che si prefiguri
quanto meno prevedibile, secondo un giudizio di prognosi postuma ex
ante, l'insorgenza del credito. Nell'ipotesi in esame, al momento
dell'accordo di separazione, l'esito del giudizio di primo grado e i
possibili scenari impugnatori costituivano ipotesi astratte, del tutto
indipendenti dalla SInoria del “futuro eventuale” debitore e, in quanto
tali, non incasellabili nell'ambito di un giudizio di rappresentazione e
volizione. Manca la prova quindi della previsione dell'insorgenza del
debito da parte dei convenuti e del pregiudizio da intendersi quale mero
pericolo dell'insufficienza del proprio patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione
coattiva del credito medesimo per il creditore.”.
La Corte non ritiene tale ragionamento condivisibile.
Dal quadro sinora emerso, infatti, può desumersi che abbia CP_1
dolosamente predisposto i trasferimenti immobiliari in sede di separazione per spogliarsi dei propri beni utilmente aggredibili dalla massa dei creditori.
Vero è che recentemente le Sezioni Unite hanno chiarito che l'elemento soggettivo della dolosa preordinazione del debitore non può essere integrato, contrariamente a quanto sostenuto dal (cfr. secondo Pt_1
motivo di appello), dal mero dolo generico;
è necessario, infatti, “che l'atto
sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere
dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione
esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito,
attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del
proprio patrimonio (c.d. dolo specifico)” (Cass. S.U.1898/2025).
Tuttavia, una volta dimostrata la concezione lata di credito anche a tutela di mere aspettative, nel caso di specie è evidente che all'atto CP_1
dell'accordo di separazione (2.11.2012 e non come erroneamente indicato dal Tribunale 2.11.2008), era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del giudizio da cui sarebbe potuta scaturire la pretesa restitutoria, nel quale, come si è detto, era stata già emessa la sentenza parziale di accertamento della responsabilità del notaio, con la conseguenza che può
ritenersi comunque dimostrata la preordinata modifica della consistenza e della composizione del proprio patrimonio anche in vista di tale eventualità, con il trasferimento di 14 immobili (dal valore stimato di €
360.000 e fra i quali non è annoverata la casa coniugale) a titolo gratuito alla moglie economicamente autosufficiente, come dichiarato in sede di omologa, con mantenimento dei soli immobili gravati da ipoteche (dal valore stimato di € 170.000).
Qualora ciò non bastasse, l'elemento che denota ulteriormente la natura predeterminata del comportamento di è sicuramente la natura CP_1
fittizia della separazione omologata il 2 novembre del 2012, come ampiamente dimostrata dalle produzioni del Pt_1
I due “ex” coniugi, infatti, per stessa ammissione degli stessi e come dimostrato dalla foto del citofono (doc. 31), continuano a coabitare da oltre
10 anni nella medesima casa e, come dimostrato dalle fotografie estrapolate dal video, continuano a manifestare pubblicamente il proprio rapporto con modalità che trascendono il semplice buon rapporto intercorrente tra ex coniugi (cfr. doc. 48 e relazione investigativa, doc. 29).
In conclusione, ritiene la Corte dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all' in termini di conoscenza del pregiudizio CP_1
essendo l'accordo di separazione posteriore al sorgere del credito, e in ogni caso anche in termini di dolosa preordinazione nel caso in cui l'accordo di separazione fosse considerato anteriore al sorgere del credito.
Anche il terzo motivo di appello proposto da va Parte_3
quindi respinto.
*** Per tutte le ragioni sopra esposte, in accoglimento del primo motivo di appello di , la sentenza impugnata va riformata e va accolta Parte_1
l'azione revocatoria anche nei confronti dell'accordo di separazione,
confermando, invece, la sentenza di primo grado con riferimento alla revocatoria della compravendita del 2015.
Rimangono, conseguentemente, assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo di appello proposto dal con riferimento al rigetto delle domande Pt_1
subordinate di simulazione degli atti dispositivi e di loro nullità, nonché
all'omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie e alle spese.
Il quarto motivo di appello dell' in punto spese va, invece, respinto Pt_3
stante l'integrale soccombenza.
La sentenza va, quindi, riformata nei limiti anzidetti e, per l'effetto va dichiarata l'inefficacia dell'accordo di separazione omologato in data 2
novembre 2012 nei confronti di . Parte_1
Deve, dunque, procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez.
1, Ord. n. 14916 del 2020, Cass. 24.11.2021 n. 36395, Cass. 18.3.2021 n.
7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste interamente a carico di Controparte_1
e in solido, nella misura che si liquida in dispositivo Parte_3
(valore indeterminabile- complessità media, minima solo per la fase di trattazione in appello).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1596/2020 del
Tribunale di Brescia pubblicata il 06.08.2020, appellata da Parte_1
e : Parte_3
- in accoglimento dell'appello proposto da , dichiara Parte_1
l'inefficacia dell'accordo di separazione tra e Controparte_1 [...]
omologato in data 2 novembre 2012 dal Tribunale di Parte_3
Brescia (rep. n. 10336/2012) e trascritto in data 27 novembre 2012 (reg.
gen. 7050, reg. part. 5559), in seguito modificato con nuovo accordo omologato dal Tribunale di Brescia il 25 settembre 2015 (rep. n.
9313/2015) e trascritto in data 21 ottobre 2015 (reg. gen. 5861, reg. part. 4668), o comunque degli atti di trasferimento in esso previsti in favore di dei seguenti beni: Parte_3
a) unità negoziale n. 1: (i) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1,
particella 3315; (ii) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8378; (iii) terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8386; (iv)
terreno sito in PI MU (BS), foglio 1, particella 8390;
b) unità negoziale n. 2: (i) fabbricato sito in PI MU (BS), via Pantani
n. 6, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 3, particella 2349, sub. 1;
(ii) fabbricato sito in Esine (BS), via San Martino, cat. C1 (negozi e botteghe), foglio 9, particella 1495, sub. 1 e foglio 9, particella 2207, sub.
1; (iii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 5 e foglio 9, particella 2206,
sub. 5; (iv) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. C2
(magazzini e locali di deposito), foglio 9, particella 1493, sub. 8; (v)
fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3 (abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 9 e foglio 9, particella 1495,
sub. 7; (vi) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi n. 4, cat. A3
(abitazione di tipo economico), foglio 9, particella 1493, sub. 10 e foglio
9, particella 1495, sub. 8; (vii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo Rossi
n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub. 10 e foglio 9, particella 2206, sub. 7; (viii) fabbricato sito in Esine (BS), vicolo
Rossi n. 3, cat. A2 (abitazione di tipo civile), foglio 9, particella 1495, sub.
11 e foglio 9, particella 2206, sub. 8;
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_3
- condanna e in solido, al Controparte_1 Parte_3
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in €
2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, €
3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisoria, oltre a contributo unificato, spese forfettarie, Iva e cpa, per il giudizio di primo grado, e in € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre contributo unificato e spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e cpa, per il presente grado del giudizi0;
- ordina all'Agenzia del Territorio di Brescia di trascrivere la presente sentenza a margine dell'atto dichiarato inefficace.
Solo in capo ad sussistono i presupposti, ai sensi Parte_3
dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, per l'obbligo di pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di conSIlio del 19 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Vittoria Gabriele