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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 322 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18/02/2025
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Verusio
-APPELLANTE-
contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
AR CH
-APPELLATA-
Parte_ Tagliente vs _ Rg.322/2022 Vincenzo Giancaspro, estensore. All'udienza del 18/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico;
quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 18/12/2020, conveniva in Controparte_1
giudizio il fratello davanti al Tribunale di Brindisi, chiedendo il rilascio di un fondo Parte_1
con fabbricato rurale, situati in Ostuni, contrada Certosa, in catasto al F. 174 –p. lle 40-42-328-329,
perché detenuto dal convenuto sine titulo.
si costituiva e contestava la pretesa attorea in forza di un contratto di comodato, Parte_1
stipulato tra le parti con scrittura privata del 10/11/2017, aggiungendo che, successivamente al contratto, aveva eseguito lavori di coltivazione e opere edilizie e impiantistiche necessarie per trasformare il fabbricato rurale originario in un'unità abitativa, divenuta sua residenza anagrafica.
Alla luce delle circostanze dedotte, l'odierno appellante chiedeva il mutamento del rito per procedere a un'istruttoria ordinaria, al fine di accertare l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti,
intercorso sin dal 2007 e contestato dalla controparte.
Il tribunale, tuttavia, non ne ravvisava la necessità, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., e, a seguito della precisazione delle conclusioni, emetteva l'ordinanza decisoria del 09/03/2022, qui impugnata, con la quale, accogliendo la domanda della ricorrente, condannava al Parte_1
rilascio del bene, oltre che alle spese di lite.
L'appello di , notificato il 07.04.2022, è stato contrastato da , che Parte_1 Controparte_1
ha insistito per la conferma dell'ordinanza del Tribunale.
La causa, all'udienza del 18/02/2025,è stata trattenuta in decisione su precisazione delle conclusioni delle parti.
=MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'atto di appello è affidato a due motivi.
Tagliente vs Tagliente _ Rg.322/2022 Vincenzo Giancaspro, estensore. 1) Il primo motivo censura la violazione e falsa interpretazione delle norme processuali, in particolare dell'art.702 ter c.p.c. ( “Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una
istruzione non sommaria il Giudice con ordinanza non impugnabile fissa l'udienza ex art. 183
cpc. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II”), asserendo che il Tribunale
erroneamente avrebbe rigettato la richiesta di mutamento del rito e di ammissione delle prove ex art. 183 cpc. Pertanto, sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente la prova documentale della proprietà del bene fornita dalla ricorrente, omettendo di valutare l'eccezione della sussistenza del contratto di comodato quale valido titolo per la detenzione degli immobili, con evidente violazione del diritto di difesa del convenuto.
2) Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e l'erronea valutazione degli effetti del comodato, avendone l'ordinanza impugnata escluso la natura agraria, il che avrebbe reso contraddittoria l'affermazione di una detenzione sine titulo e di qualificazione dell'azione di restituzione, invece che di rivendica. L'appellante torna a dolersi del mancato accoglimento delle istanze istruttorie, oltre che della lesione dei diritti di difesa.
3) Entrambi i motivi, da valutare congiuntamente perché connessi, non sono accoglibili anche per la loro genericità e assenza di critica specifica delle ragioni poste a fondamento della decisione, avendo il primo giudice innanzitutto evidenziato correttamente che, in assenza di richieste istruttorie su prove costituende, la causa era suscettibile di essere delibata su base documentale con il rito semplificato;
e, in secondo luogo, rimarcato l'assenza di un titolo valido a sostegno della detenzione del bene da parte del resistente, attuale appellante, al quale,
invero, non poteva giovare l'allegato contratto di comodato, posto che la resistente ne aveva disconosciuto la sottoscrizione, cui era mancata la conseguente richiesta di verificazione da parte del resistente che voleva valersene.
Nessuna rilevanza può altresì rivestire il fatto, dedotto in questo grado di giudizio, della pendenza tra le parti di un giudizio ex art. 447 bis c.p.c. diretto ad accertare la sussistenza di un comodato perpetuo tra le parti, sempre in base alla scrittura privata del 10.11.2007,
Parte_ Parte_
vs _ Rg.322/2022 Vincenzo Giancaspro, estensore. disconosciuta nella presente causa da e non attinta dalla richiesta di Controparte_1
verificazione da parte dell'onerato resistente, circostanza obliterata dalle censure introdotte dall'appellante.
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo – sulla base dello scaglione tariffario fino a 26.000,00- seguono la soccombenza.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento - se dovuto- a carico degli appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'appellata, liquidate in euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, il tutto oltre spese generali, cap e iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 18/12/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott. Antonio Francesco Esposito
Tagliente vs Tagliente _ Rg.322/2022 Vincenzo Giancaspro, estensore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 322 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18/02/2025
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Verusio
-APPELLANTE-
contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
AR CH
-APPELLATA-
Parte_ Tagliente vs _ Rg.322/2022 Vincenzo Giancaspro, estensore. All'udienza del 18/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico;
quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 18/12/2020, conveniva in Controparte_1
giudizio il fratello davanti al Tribunale di Brindisi, chiedendo il rilascio di un fondo Parte_1
con fabbricato rurale, situati in Ostuni, contrada Certosa, in catasto al F. 174 –p. lle 40-42-328-329,
perché detenuto dal convenuto sine titulo.
si costituiva e contestava la pretesa attorea in forza di un contratto di comodato, Parte_1
stipulato tra le parti con scrittura privata del 10/11/2017, aggiungendo che, successivamente al contratto, aveva eseguito lavori di coltivazione e opere edilizie e impiantistiche necessarie per trasformare il fabbricato rurale originario in un'unità abitativa, divenuta sua residenza anagrafica.
Alla luce delle circostanze dedotte, l'odierno appellante chiedeva il mutamento del rito per procedere a un'istruttoria ordinaria, al fine di accertare l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti,
intercorso sin dal 2007 e contestato dalla controparte.
Il tribunale, tuttavia, non ne ravvisava la necessità, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., e, a seguito della precisazione delle conclusioni, emetteva l'ordinanza decisoria del 09/03/2022, qui impugnata, con la quale, accogliendo la domanda della ricorrente, condannava al Parte_1
rilascio del bene, oltre che alle spese di lite.
L'appello di , notificato il 07.04.2022, è stato contrastato da , che Parte_1 Controparte_1
ha insistito per la conferma dell'ordinanza del Tribunale.
La causa, all'udienza del 18/02/2025,è stata trattenuta in decisione su precisazione delle conclusioni delle parti.
=MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'atto di appello è affidato a due motivi.
Tagliente vs Tagliente _ Rg.322/2022 Vincenzo Giancaspro, estensore. 1) Il primo motivo censura la violazione e falsa interpretazione delle norme processuali, in particolare dell'art.702 ter c.p.c. ( “Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una
istruzione non sommaria il Giudice con ordinanza non impugnabile fissa l'udienza ex art. 183
cpc. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II”), asserendo che il Tribunale
erroneamente avrebbe rigettato la richiesta di mutamento del rito e di ammissione delle prove ex art. 183 cpc. Pertanto, sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente la prova documentale della proprietà del bene fornita dalla ricorrente, omettendo di valutare l'eccezione della sussistenza del contratto di comodato quale valido titolo per la detenzione degli immobili, con evidente violazione del diritto di difesa del convenuto.
2) Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e l'erronea valutazione degli effetti del comodato, avendone l'ordinanza impugnata escluso la natura agraria, il che avrebbe reso contraddittoria l'affermazione di una detenzione sine titulo e di qualificazione dell'azione di restituzione, invece che di rivendica. L'appellante torna a dolersi del mancato accoglimento delle istanze istruttorie, oltre che della lesione dei diritti di difesa.
3) Entrambi i motivi, da valutare congiuntamente perché connessi, non sono accoglibili anche per la loro genericità e assenza di critica specifica delle ragioni poste a fondamento della decisione, avendo il primo giudice innanzitutto evidenziato correttamente che, in assenza di richieste istruttorie su prove costituende, la causa era suscettibile di essere delibata su base documentale con il rito semplificato;
e, in secondo luogo, rimarcato l'assenza di un titolo valido a sostegno della detenzione del bene da parte del resistente, attuale appellante, al quale,
invero, non poteva giovare l'allegato contratto di comodato, posto che la resistente ne aveva disconosciuto la sottoscrizione, cui era mancata la conseguente richiesta di verificazione da parte del resistente che voleva valersene.
Nessuna rilevanza può altresì rivestire il fatto, dedotto in questo grado di giudizio, della pendenza tra le parti di un giudizio ex art. 447 bis c.p.c. diretto ad accertare la sussistenza di un comodato perpetuo tra le parti, sempre in base alla scrittura privata del 10.11.2007,
Parte_ Parte_
vs _ Rg.322/2022 Vincenzo Giancaspro, estensore. disconosciuta nella presente causa da e non attinta dalla richiesta di Controparte_1
verificazione da parte dell'onerato resistente, circostanza obliterata dalle censure introdotte dall'appellante.
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo – sulla base dello scaglione tariffario fino a 26.000,00- seguono la soccombenza.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento - se dovuto- a carico degli appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'appellata, liquidate in euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, il tutto oltre spese generali, cap e iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 18/12/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott. Antonio Francesco Esposito
Tagliente vs Tagliente _ Rg.322/2022 Vincenzo Giancaspro, estensore.