Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 933/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Perrotta presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Perrotta presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 10.01.2004
(atto iscritto al n. 53, anno 20074, reg. 03, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 10531/2019 del Tribunale di Milano pubblicata il 18.11.2019
con i seguenti figli:
, nato il [...] _1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 10531/2019 del Tribunale di Milano pubblicata il 18.11.2019.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno nel reciproco rispetto.
2. Il SI. continuerà a vivere nell'immobile in Milano, Via Novara n. 31 mentre la SI.ra Parte_2
, insieme ai figli, nell'abitazione sita in Milano, via Corno di Cavento n.
5. Parte_1
3. Il figlio , anche se diventato maggiorenne, continuerà a vivere con la madre. In quanto _1 studente liceale, non ha infatti ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
4. Il minore viene affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_2
l'abitazione della madre.
5. La responsabilità genitoriale sul figlio minore è esercitata da entrambi i genitori, anche in via separata per le questioni di ordinaria amministrazione.
6. Le decisioni di maggiore interesse per detto figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte dai genitori di comune accordo.
7. La frequentazione di verrà concordata tra i genitori in base agli impegni lavorativi del Per_2 padre ma sempre tenendo conto delle esigenze preminenti dei figlio.
8. Il padre contribuirà al mantenimento di entrambi i figli, corrispondendo alla SI.ra
[...]
la somma mensile di 1.057,00 euro (con versamento in via anticipata Parte_1 entro il 5 di ogni mese e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT).
9. Le spese scolastiche anche universitarie (comprensive delle tasse, libri, corredo, gite, pasti nei giorni scolastici, doposcuola, abbonamento ai trasporti pubblici, corsi di specializzazione, lezioni private, corsi di recupero) saranno a carico esclusivo del padre.
10. Le spese extrascolastiche e sportive, comprensive della relativa attrezzatura, eventuali soggiorni di gruppo ecc., saranno sostenute dal padre ove preventivamente concordate;
le stesse saranno rimborsate alla madre qualora le abbia anticipate previa adeguata documentazione;
le spese mediche, dentistiche, visite specialistiche, terapie, per l'acquisto di farmaci non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale saranno sostenute direttamente dal padre, se preventivamente concordate, salvo i casi d'urgenza.
11. Il SI. contribuirà al mantenimento della SI.ra corrispondendole, entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, un assegno periodico di 2.000,00 euro oltre adeguamento Istat.
In caso di decesso della SI.ra , quanto supra indicato verrà corrisposto ai figli Parte_1 _1
e . Per_2
12. I ricorrenti danno atto di avere risolto ogni altra questione e di non avere nulla più a che pretendere l'uno dall'altro, neanche per il futuro, fatto salvo quanto sopra stabilito.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 10531/2019 del Tribunale di
Milano pubblicata il 18.11.2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo