Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 720/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 720/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PETROSINO ARMANDO e presso il suo Parte_1
e domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. MORRONE EMILIA e presso il suo studio Controparte_1 iliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 15/05/2024, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che si n ndo contratto matrimonio il 06/09/2016 in Pagani (SA) – atto anno 2016 – volume I - parte II – serie A – numero 77, deducendo che dal matrimonio erano nati i figli nato a [...] il Per_1
18/02/2016 e nata a [...] il [...]. Per_2
Pertanto, espo o che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 03.12.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo – riportato in parte dispositiva – complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio il 06/09/2016 in Pagani (SA) – atto anno 2016 – volume I - parte II – serie A – numero 77;
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria dimora, con obbligo di comunicare eventuali cambi di domicilio, residenza e/o dimora.
2- La casa coniugale in Pagani alla via Filettine 165, di proprietà del sig. (padre Persona_3 del sig. ), rimane in uso alla moglie, con tutti i beni e gli og iscono Parte_1
l'arred ha già lasciato l'abitazione e provvederà, previo avviso alla moglie, Parte_1 ad asportare i personali ancora presenti nella casa coniugale ed a comunicare la nuova residenza.
3- I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente pr , attualmente in Pagani (SA) alla via Filettine 165. I genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figli, tra cui quelle attinenti alla salute, all'istruzione, all'educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei medesimi degli stessi, mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, nel tempo in cui ciascun genitore avrà i figli con sé.
4- Il padre sig. potrà vedere e tenere con sé i bambini ogniqualvolta lo desideri Parte_1 previa comunicazione telefonica alla madre, sempre nel rispetto dell'organizzazione di vita dei minori e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. La madre si impegna ad offrire la propria collaborazione, disponibilità ed elasticità per favorire il rapporto dei bambini con il padre.
5- In ogni caso il padre terrà con sé i figli minori secondo il seguente calendario: a) fine settimana alternati, dal venerdì sera indicativamente alle 19,00 e rientro alle ore 20,00 della domenica, stabilendo fin d'ora che il primo fine settimana di ogni mese i minori lo trascorreranno sempre con il padre anche ove ciò comporti la permanenza presso il padre per due fine settimana consecutivi. Ove ricorra tale ultima ipotesi, il padre nel fine settimana consecutivo preleverà i figli il venerdì o il sabato, in base alle esigenze dei minori. b) Per ciò che concerne le visite infrasettimanali, da intendersi per tali quelle dal lunedì al giovedì, le parti stabiliscono che: c) durante la settimana in cui la minore trascorre il week-end con il padre, quest'ultimo, compatibilmente con gli impegni lavorativi, avrà facoltà di prelevare i figli un pomeriggio all'uscita da scuola alle 16,00 con rientro alle ore 20,30 ed accompagnamento ad eventuali impegni extra scolastici, sportivi, ludici e/o sociali;
d) durante la settimana in cui i minori trascorrono il week-end con il padre, quest'ultimo, compatibilmente con gli impegni lavorativi, avrà facoltà di prelevare i figli un pomeriggio all'uscita da scuola alle 16,00 con rientro alle ore 20,30 ed accompagnamento ad eventuali impegni extra scolastici, sportivi, ludici e/o sociali;
e) durante la sospensione delle attività scolastiche per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, le parti gestiranno di comune accordo l'organizzazione dei figli e gli stessi, se le esigenze lavorative del padre lo consentono, trascorrerà un analogo periodo di tempo con ciascuno dei genitori;
f) quanto alle festività solenni il padre terrà con sé i figli nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza di anno in anno, il 24/12 e l'1/1 un anno ed il 25/12 ed il 31/12 il successivo. Per le festività Pasquali il padre terrà con sé i figli, secondo la regola dell'alternanza di anno in anno il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì in albis;
medesima regola sarà applicata relativamente alle altre festività (2 giugno, 25 aprile ecc.) e/o ponti;
g) durante le vacanze estive il padre terrà con i figli due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, applicando il criterio dell'alternanza di anno in anno rispetto la settimana di ferragosto, stabilendo fin d'ora che nell'estate 2024 i bambini trascorreranno con il padre la settimana del ferragosto, oltre l'ulteriore settimana;
h) i bambini inoltre potranno essere prelevati dal padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre dalle ore 16,00 alle ore 21,30 mentre trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico della madre, anche se tali ricorrenze dovessero cadere nei giorni di visita del padre. In tale ultimo caso il giorno potrà essere recuperato dal padre appena possibile;
i) i giorni del compleanno o dell'onomastico rispettivamente di e di , ovvero il 21 Per_2 Per_1 maggio ( ) e 18 febbraio ( ), dovranno essere possibil con a entrambi i Per_2 Per_1 genitori ubordine, con pe nza alternata di anno in anno presso ciascuno genitore precisando che, applicando tale criterio, i prossimi compleanni li trascorreranno con la madre il primo e con il padre il secondo;
j) Durante i periodi in cui i bambini trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, in occasione dei vari periodi di spettanza, entrambi i genitori si impegnano a garantire all'altro comunicazioni quotidiane con il minore, nonché a comunicare all'altro genitore, con precisione e congruo anticipo, eventuale luogo di villeggiatura (strutture alberghiere e/o abitazioni private) ed eventuali recapiti telefonici. k) sarà in ogni caso dovere del genitore con il quale di volta in volta si trovano i minori garantire i contatti telefonici tra i bambini e l'altro genitore, mettendo a disposizione dell'altro genitore il numero telefonico al quale questi possa rivolgersi. Reciproca sarà la disponibilità telefonica. Eventuali comunicazioni importanti, in particolare quelle relative allo stato di salute dei figli verranno date tempestivamente all'altro genitore mediante chiamata telefonica;
6- considerato che la moglie attualmente svolge lavori saltuari, il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori e con il versamento, per dodici mensilità per ciascun Per_1 Per_2 anno, a mezzo di bonifico bancario alla madre, genitore collocatario, alle coordinate da indicarsi, entro il quinto giorno di ogni mese, della somma omnicomprensiva di € 500,00 (€.250,00 per ciascuno figlio). La somma sarà rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT – costo vita.
7- Le spese straordinarie verranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
8- L'assegno unico familiare attualmente percepito nell'interesse dei figli verrà corrisposto interamente alla sig.ra genitore in quanto genitore collocatario dei minori;
Controparte_1
Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, come di seguito riportati:
“9- I coniugi, con le condizioni di cui al presente ricorso e con il corretto e puntuale adempimento delle stesse, dichiarano di avere definito ogni questione economico - patrimoniale inerente e/o connessa al matrimonio e di non avere, pertanto, alcuna richiesta e/o pretesa, a qualsiasi titolo, l'uno nei confronti dell'altra. 10- I coniugi si danno, fin d'ora, reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità e passaporto validi per l'espatrio, anche per i figli minori”.
Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati. Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.12.2024 Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Aurelia Cuomo