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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3725/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Massimo Coppola, presso il cui studio, sito in Castellammare di
Stabia in Piazza Giovanni XXIII n.5, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Pesenti, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso l'Avv. Benedetto Accarino, nello studio dell'Avv. Camillo Grisi, sito in Salerno alla Via F.sco Gaeta n. 38;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 28/9/2023 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 3725/2018 – Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 303/2018 emesso dal
Tribunale di Salerno, con il quale è stata ingiunta al pagamento, in favore della dell'importo di € 17.716,51, nella qualità di Controparte_1
garante, a titolo di rate impagate del contratto di finanziamento n.
20107655759413, oltre interessi di mora, nonché spese del procedimento monitorio ed accessori di legge.
L'opponente ha dedotto quale unico motivo di opposizione, di non avere mai apposto e di disconoscere le sottoscrizioni portate dal titolo contrattuale sotteso ed allegato alla richiesta di ingiunzione di pagamento, nonché di disconoscere il documento prodotto soltanto in fotocopia rispetto all'originale.
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 303/2018; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MASSIMO COPPOLA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che la stessa Controparte_1
formulazione dell'eccezione di disconoscimento ne rivela il carattere pretestuoso e meramente defatigatorio;
che, infatti, l'articolo 214 c.p.c. impone alla parte contro la quale il documento è prodotto l'onere di negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione: ciò deve avvenire, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in modo formale e inequivoco, risultando inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
che, in secondo luogo, deve considerarsi che la sig.ra non ha negato l'avvenuta erogazione degli importi finanziati Parte_1
per mezzo del contratto in esame, né tantomeno l'iniziale esecuzione delle
Proc. N.R.G.A.C. 3725/2018 – Sentenza obbligazioni nascenti dal predetto negozio, così come risultanti dall'estratto conto depositato in giudizio;
che tanto rileva ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 115 c.p.c., da cui l'infondatezza del disconoscimento avversario e la sua conseguente inammissibilità; che se davvero non avesse mai sottoscritto detto contratto, controparte avrebbe potuto manifestare le predette perplessità già in occasione della comunicazione di cessione del credito con contestuale diffida ad adempiere;
che ciò, tuttavia, non è accaduto e risulta difficile credere che, una volta ricevuta una diffida di pagamento per un debito di cui si ignora l'esistenza, il destinatario non si attivi per verificare e/o contestare la portata dell'intimazione; che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, dunque, il potere di disconoscere una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, espressamente o anche solo tacitamente;
che, pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente;
che parimenti indubbia è poi la possibilità di ricercare tale implicito riconoscimento nell'aver dato spontanea esecuzione al contenuto negoziale giudizialmente disconosciuto, come avvenuto nella vicenda che ci occupa;
che nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non fosse dell'avviso di dichiarare sin da subito l'inammissibilità del disconoscimento avversario ex art. 214 c.p.c., essa si riserva di formulare istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. nei termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c. di cui sin d'ora si fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere in giudizio del contratto di finanziamento n.
20107655759413; che parimenti disattesa dovrà essere anche l'ulteriore contestazione avversaria, relativa alla non conformità della copia prodotta telematicamente dalla società creditrice rispetto all'originale; che è bene evidenziare come, anche in questo caso, la doglianza sia formulata in
Proc. N.R.G.A.C. 3725/2018 – Sentenza maniera generica ed imprecisa, tale da renderla, già in prima battuta,
“tamquam non esset”; che, in altre parole, dunque, il disconoscimento della copia prodotta in giudizio, per poter esplicare i propri effetti, deve essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta;
che, pertanto, non può risolversi in un'eccezione formulata in maniera solo generica, ma deve invece contenere uno specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che si intende contestare;
che l'odierna opponente ha dichiarato di aver ritirato copia del contratto di finanziamento e, da tale dichiarazione, emerge come incomba su di essa la dimostrazione della difformità del contratto prodotto da parte opposta rispetto alla copia del contatto in suo possesso.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 303/2018; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare la parte opponente al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
17.716,51, oltre interessi di mora al tasso convenzionale come richiesto e comunque entro i limiti di legge dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Nel corso del processo veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/9/2023, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva nuovamente assegnata in
Proc. N.R.G.A.C. 3725/2018 – Sentenza decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Con l'unico motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che non avrebbe sottoscritto il contratto di finanziamento n. 20107655759413 in forza del quale è stata ingiunta al pagamento dell'importo di cui al
Decreto Ingiuntivo, avendo disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce allo stesso, nonché dichiarando di disconoscere la conformità della copia fotostatica del contratto all'originale.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Per quanto concerne l'eccepita mancanza di conformità all'originale del documento consistente nel contratto di finanziamento, depositato da parte opposta in allegato al ricorso monitorio (cfr. all 2), integrante un disconoscimento della copia all'originale, si richiama qui la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., n. 24363/2021) secondo cui “Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.”.
Applicando il principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione al caso di specie ne consegue che il disconoscimento della conformità del documento depositato in copia dal difensore di parte opposta deve ritenersi inefficace, “tamquam non esset”, non contenendo una dichiarazione che esponga in modo chiaro ed inequivoco i profili di diversità tra il documento prodotto in copia rispetto, appunto, all'originale.
In merito al disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, apparentemente riconducibli alla sig.ra
, preliminarmente esso va considerato ammissibile, atteso Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 3725/2018 – Sentenza che in primo luogo esso non risulta formulato in modo generico, bensì in maniera sufficientemente circostanziata e specifica. Tanto si evince dal tenore letterale dell'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. pag. 4 atto di citazione in opposizione), in cui è così riportato: “La sig.ra Parte_1
non ha mai apposto né riconosce come proprie la scrittura e le sottoscrizioni portate dal titolo contrattuale sotteso e allegato alla richiesta di ingiunzione di pagamento. Con il presente atto, quindi, la , a fronte della avversa pretesa, disconosce in maniera Parte_1
univoca ed assoluta, ad ogni effetto di legge, la autenticità della scrittura e la paternità delle sottoscrizioni risultanti a propria (asserita) firma. Il credito azionato quindi non sussiste poiché alcun rapporto contrattuale è mai intercorso tra la e la .”. Dunque appare chiaro ed Org_1 Parte_1
inequivocabile il riferimento al “titolo contrattuale” posto alla base del ricorso monitorio, consistente nel contratto di finanziamento
20107655759413. In secondo luogo, per quanto concerne la dedotta inammissibilità del disconoscimento effettuato dall'opponente, per non avere la sig.ra contestato in via stragiudiziale, pur avendo Parte_1
ricevuto raccomandata a/r di messa in mora del 25/9/2015 (cfr. all.ti 9 e
10 della produzione della fase monitoria), nonché per non avere quest'ultima contestato l'erogazione delle somme di cui Controparte_1
chiede in questa sede la restituzione, occorre richiamare il principio, consolidato in giurisprudenza (Cass. Civ., n. 25049/2004; Cass. Civ., n.
25047/2009; Cass. Civ., n. 10949/2012) secondo cui ““Il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. Tuttavia,
a ben vedere, nel caso di specie non vi è alcuna prova che la sig.ra abbia dato esecuzione parziale al contratto di finanziamento Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 3725/2018 – Sentenza oggetto di causa, in quanto dall'estratto conto prodotto dall'opposta risulta che esso è intestato al sig. , obbligato principale (cfr. all. 6 Persona_1
della produzione della fase monitoria), soggetto evidentemente diverso dalla odierna opponente, rispetto alla quale, dunque, non vi è alcuna prova che abbia ricevuto le somme di cui la Banca mutuante chiede la restituzione, anche considerato che nel contratto di finanziamento le sottoscrizioni apparentemente riconducibili alla sig.ra sono Parte_1
apposte nei punti ove questa risulta “garante del Cliente”, cioè del sig.
, e non “cliente” o “mutuataria”. Né tantomeno può ritenersi che la Per_1
mancata contestazione in via stragiudiziale, da parte dell'opponente, circa la debenza degli importi richiesti dalla (cfr. all.ti 9 e 10 Controparte_1
della produzione della fase monitoria) equivalga a riconoscimento implicito o tacito delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, atteso che perché possa esserci riconoscimento implicito extragiudiziale occorre un “quid pluris” rispetto alla mancata contestazione della pretesa fatta valere dalla controparte o rispetto a documenti eventualmente prodotti, atteso che solo in sede giudiziale, stante il disposto dell'articolo
215 c.p.c., il mancato disconoscimento tempestivo della scrittura privata prodotta nei confronti della parte equivale a ricononscimento tacito della stessa.
Fermo quanto innanzi esposto, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, atteso che esse costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico, come risulta, peraltro, dalla circostanza che il C.T.U. ha replicato alle osservazioni controdeduttive formulate dal consulente tecnico di parte opposta, ragion per cui non si è ritenuto necessario convocare lo stesso a chiarimenti.
La C.T.U., infatti, dopo avere provveduto ad esaminare le firme apposte sul contratto oggetto di contestazione e quelle raccolte con il saggio grafico
Proc. N.R.G.A.C. 3725/2018 – Sentenza redatto dalla sig.ra nonché esaminato varie Parte_1
scritture comparative (▪ Firma ispezionata in originale apposta sull'Atto di
Matrimonio del 30.06.99; ▪ Firma ispezionata in originale apposta sul
Modulo richiesta di pubblicazione di matrimonio; ▪ Firma ispezionata in originale apposta sulla “Dichiarazione di cambiamento di abitazione (…)” con timbro 22.10.2008; ▪ Firma ispezionata in copia apposta sul modulo relativo al “Movimento migratorio della popolazione residente” - pratica di iscrizione
N. 2011 5500 del 12.10.2011; ▪ Firma ispezionata in copia apposta sul cartellino relativo alla C.I. , rilasciata dal Comune di Padova NumeroDiC_1
l'11.01.12; ▪ Firma ispezionata in originale apposta sulla C.I.
rilasciata dal Comune di Castellammare di Stabia (NA) il Numero_3
12.02.18; ▪ Firme ispezionate in originale apposte sul cartellino relativo alla
C.I. rilasciata dal Comune di Castellammare di Stabia (NA) NumeroDiC_4
il 12.02.18; ▪ Firma ispezionata in originale apposta sulla procura conferita all'Avv.to Coppola nel presente giudizio), ha appurato che “La spontaneità grafica e l'immediatezza esecutiva soggiacente alle contestate (X-X), inducono a ritenere che le sottoscrizioni de quibus siano frutto di imitazione a mano libera”, concludendo che “LE TRE SOTTOSCRIZIONI
(X-X), FIGURANTI SUL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN ACCERTAMENTO
DATATO 6.11.07, CON ELEVATA PROBABILITA' TECNICA SONO DA
RITENERSI APOCRIFE, OSSIA NON RICONDUCIBILI A
[...]
”. Parte_1
Pertanto, accertato che le tre sottoscrizioni apposte sulla richiesta del finanziamento auto posto a fondamento del ricorso monitorio ed apparentemente riconducibili alla sig.ra non Parte_2
sono autografe, ne consegue che questa non ha mai assunto alcuna obbligazione nei confronti della Banca opposta e che, pertanto, è privo della legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria nei suoi confronti con il Decreto Ingiuntivo n. 303/2018.
Proc. N.R.G.A.C. 3725/2018 – Sentenza Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 303/2018 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'opposizione è stata accolta, sono poste quindi a carico di e, considerate la natura, il valore (€ Controparte_1
17.716,51) e la complessità delle questioni (bassa), che parte opponente non ha svolto l'attività in fase decisionale, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 1.689,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase istruttoria/trattazione), oltre rimborso spese vive pari ad
€ 145,50 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
MASSIMO COPPOLA, dichiaratosi anticipatario.
Per effetto della soccombenza anche le spese della C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
303/2018;
2) Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 1.689,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 145,50, rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
MASSIMO COPPOLA, dichiaratosi anticipatario;
Proc. N.R.G.A.C. 3725/2018 – Sentenza 3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della CP_1
[...]
Così deciso in Salerno il 03/1/2024
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3725/2018 – Sentenza