Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 16048
CASS
Sentenza 7 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 18 aprile 2023 e pubblicata il 7 giugno 2023. Le parti in causa erano un creditore e un debitore, con quest'ultimo che contestava l'obbligo di pagamento nei confronti di un terzo pignorato, a seguito di un'espropriazione forzata. Il creditore richiedeva l'accertamento dell'obbligo del terzo, mentre il terzo pignorato contestava tale obbligo, sostenendo che il credito fosse inammissibile a causa del suo fallimento sopravvenuto.

Il giudice ha ritenuto che il fallimento della società terza pignorata precludesse la prosecuzione del giudizio di accertamento dell'obbligo, in quanto le pretese creditorie dovevano essere fatte valere esclusivamente nel contesto della procedura fallimentare. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, affermando che l'azione di accertamento di un credito nei confronti di un fallimento deve essere proposta secondo le modalità previste dalla legge fallimentare, rendendo quindi inammissibile la domanda nel giudizio ordinario. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando l'improseguibilità del processo e compensando le spese legali, giustificando tale decisione con la novità della questione e la sopravvenienza del fallimento.

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Massime1

Nell'accertamento dell'obbligo del terzo (secondo la disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012), il sopravvenuto fallimento del terzo pignorato, anche se rilevato nel grado di legittimità, comporta l'improseguibilità del giudizio, spettando in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale l'accertamento di crediti nei confronti del fallito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 16048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16048
    Data del deposito : 7 giugno 2023

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